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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/10/2025, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
NG UA, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 2320/2024, promossa da:
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Vinci Parte_1 Parte_2 come da mandato in atti
OPPONENTI
CONTRO rappresentata da in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cesario Di Comite come da mandato in atti
OPPOSTA
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata a mezzo pec in data 14.03.2024, e Parte_2 Parte_1 proponevano opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 15.02.2024, con cui la rappresentata da intimava loro il pagamento della somma Controparte_1 Controparte_2 di € 28.358,27, in virtù di un contratto di mutuo fondiario ipotecario del14.03.2013, concesso per € 35.800,00, stipulato a ministero del notar dott. - Rep. n.37851. Persona_1
Eccepivano gli opponenti: la titolarità del credito in capo alla;
la CP_1 legittimazione ad agire in giudizio di quale mandataria e di Controparte_2 Controparte_1 quale mandante, sostenendo non rivestire nessuna delle due società la qualità di intermediario finanziario;
la nullità del mutuo fondiario, in quanto servito ad estinguere altre precedenti esposizioni debitorie di essi mutuatari, trasformando così un credito chirografario in un credito privilegiato/ipotecario; la unilaterale determinazione ed applicazione da parte della Banca dell'ammortamento previsto in contratto. Pertanto, concludevano chiedendo: in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti opposti;
nel merito, accogliere le
1 eccezioni sollevate e dichiarare nullo il precetto opposto ed il contratto di mutuo;
in subordine, dichiarare la parziale nullità del mutuo per le somme utilizzate per il ripianamento delle esposizioni debitorie e, per l'effetto, rideterminare a mezzo CTU contabile il piano di ammortamento con capitalizzazione semplice, applicando il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB, 7° comma e, comunque, l'esatto minor importo dovuto. Oltre spese di lite.
Si costituiva la rappresentata da che insisteva nella sua Controparte_1 Controparte_2 pretesa creditoria, contestando la fondatezza della avversa opposizione, chiedendone il rigetto con vittoria delle spese processuali.
Per entrambe le parti, come da rispettive conclusioni, cui si fa più ampio e puntuale riferimento e che si abbiano qui per riportate e trascritte.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., non essendovi mezzi istruttori da assumere, precisate le conclusioni e previa discussione orale, la causa è stata infine riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La opposizione è infondata e va rigettata.
Occorre premettere che, in concreto, gli opponenti non contestano l'originario rapporto contrattuale/obbligatorio: per cui, ex art. 115 c.p.c., devono ritenersi dimostrati la esistenza del contratto di mutuo originariamente stipulato con il Banco di Napoli S.p.A., alle condizioni in esso previste, con la effettiva erogazione e percezione della somma finanziata. Peraltro, provati dalla documentazione allegata a corredo del fascicolo monitorio.
Ciò premesso, la eccezione degli opponenti di mancanza di prova della legittimazione ad agire e della titolarità del credito da parte della opposta è infondata. Invero, la giurisprudenza concorda sul fatto che il documento di legittimazione del credito nello speciale caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 co. 2 T.U.B., può essere il testo della Gazzetta Ufficiale con cui è data notizia dell'operazione finanziaria in questione, allorchè in esso sono state identificate specificatamente le categorie di crediti ceduti mediante l'indicazione di caratteristiche comuni. La Suprema Corte ha infatti chiarito che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del cit., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 31188/2017; Cass. n. 17110/2019; Cass.
n. 17944/2023; Cass. n. 21821/2023; ribadito da ultimo da Cass. n. 3405/06.02.2024)). Il
2 perfezionamento della fattispecie traslativa avviene perciò, con la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, che introduce una presunzione assoluta di conoscenza della cessione in blocco fra i vari enti creditori e i debitori, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, rendendo idonea la pubblicazione a superare le contestazioni del debitore circa l'efficacia traslativa degli atti così come intervenuti fra i vari successori a titolo particolare (cfr. Cass. n. 10200/2021;
Cass. n. 20495/2020; Cass. n. 4334/2020; Cass. n. 22548/2018). Peraltro, anche a prescindere dalla suddetta pubblicazione avente la medesima efficacia dell'adempimento previsto dall'art. 1264 c.c., va osservato che la notificazione al debitore ceduto può essere ravvisata anche dalla notificazione dell'atto di citazione o decreto ingiuntivo o anche precetto, con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero anche nel corso del giudizio. Per di più, poi, la
Suprema Corte ha anche ulteriormente precisato, ai fini probatori, che la prova della cessione può essere fornita dal creditore cessionario senza vincoli di forma e, pertanto, anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale e persino in base a presunzioni: così ad esempio “la dichiarazione del cedente…al pari della disponibilità del titolo esecutivo costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” al fine di dimostrare l'avvenuta cessione alla cessionaria del credito in massa” (Cass. n.
10200/2021). Sicchè, la incertezza sussisterebbe nella sola ipotesi in cui non fosse in alcun modo possibile comprendere se il credito sia stato o meno inserito nella cessione (Cass. n.
21821/2023).
Nel caso in esame, è pacifico e risulta documentalmente provato: che con contratto del
14.03.2013, a rogito del Notaio Dott. , il Banco di Napoli S.P.A. concedeva Persona_1 ai sig.ri e un mutuo fondiario garantito da ipoteca, n. Parte_3 Parte_1
600051791824, per l'importo di € 35.800,00 ed alle condizioni in atto indicate;
che con atto di fusione del 10.10.2018, a rogito Notaio (rep. n. 7.660 / racc. n. 3.703), Persona_2 incorporava il Banco di Napoli S.p.A., con effetti nei confronti dei terzi Controparte_3
a decorrere dal 26.11.2018, con conseguente subentro della società incorporante in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società incorporata;
che in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 del L.
n.130/1999 (Legge sulle Cartolarizzazioni) e dell'art.58 del D.lgs n 385/1993 (Testo Unico
Bancario), concluso il 10.02.2020, con efficacia economica dal 01.07.2020 ed efficacia giuridica dal 10.12.2020, ha acquistato pro-soluto da un Controparte_1 Controparte_3 portafoglio di crediti derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi
3 debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 01.01.1950 e il 30.06.2020, dandone al contempo indicazione sul sito internet www.intesasanpaolo.com e, comunque, dandone avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - Parte II, n. 145 del 12.12.2020. Pertanto, non pare potersi ravvisare alcun dubbio in ordine alla titolarità della opposta in ordine al credito vantato nei confronti degli odierni opponenti, considerato che la loro posizione debitoria riviene dal contratto di mutuo sorto e stipulato il 14.03.2013, tuttora inadempiuto, è pacificamente rientrante nello specifico arco temporale (01.01.1950 - 30.06.2020) indicato per le categorie di crediti ceduti in blocco alla
Ulteriore e dirimente riprova e conferma è data poi sia dalla dichiarazione Controparte_1 della cedente del 05.04.2024, quale riconoscimento della cessione Controparte_3
(tenuto conto che il debitore ceduto è estraneo al contratto di cessione intervenuto unicamente tra cedente e cessionaria), nonché anche dal possesso del contratto di mutuo depositato, non disconosciuto, idoneo a dimostrare così (nulla di meglio del possesso del contratto originale) che tale titolo è stato consegnato dalla cedente alla attuale cessionaria, ex art. 1362 c.c. (come da Cass. n. 10200/2021).
Infondata è anche la eccezione di difetto di procura e di correlativi poteri per il recupero del credito, essendo documentalmente provato che, con Procura Speciale del 14.12.2020 a ministero del Notaio Dott.ssa , rep. n.30310 racc. n.13001, registrata a Persona_3
Milano DP1 il 16.12.2020 al n.90604 serie 1T (allegata in atti), ha conferito Controparte_1 incarico ad di porre in essere talune attività ricomprese tra quelle delegabili a CP_2 norma di legge, tra le quali quelle relative al recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti di titolarità di ed oggetto della cessione pubblicata in G.U. del 12.12.2020. Controparte_1
Trattasi di conferimento di poteri per procura intercorrente tra mandante e procuratrice, cui sono estranei gli odierni attori. Nessuna invalidità deriva poi dalla omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti, essendo notorio che tale mancanza può al più assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)
Deve ritenersi infondata la ulteriore eccezione degli opponenti di nullità del mutuo fondiario, in quanto servito ad estinguere altre precedenti esposizioni debitorie di essi mutuatari. Il mutuo fondiario, infatti, non è considerato un mutuo di scopo, poiché la destinazione delle somme non
è un elemento essenziale del contratto. Il mutuo fondiario è un contratto di prestito garantito da un'ipoteca su un immobile. La sua caratteristica principale è che il mutuante concede una somma di denaro al mutuatario, il quale si impegna a restituirla con gli interessi, senza che ci
4 sia un obbligo specifico di destinazione delle somme a un fine determinato. Questo tipo di mutuo è regolato dal Testo Unico Bancario (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) e non richiede che il mutuatario utilizzi il denaro per scopi specifici. Cassazione civile sez. III, 12/09/2014,
n.19282). La Suprema Corte ha poi escluso che costituisse mutuo di scopo l'operazione di ripianamento di debito, realizzato mediante accredito da parte della banca di un importo su un conto corrente in passivo del cliente (Cassazione civile sez. I, 25/01/2021, n.1517). A dirimere definitivamente la questione, è da ultimo intervenuta la sentenza n.33719/2022 della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, che ha confermato il suddetto orientamento, ribadendo che “Il mutuo fondiario non è qualificabile "mutuo di scopo" e può essere finalizzato anche a sanare debiti pregressi, essendo soggetto - nell'ipotesi della effettuazione di pagamenti o della simulazione di titoli di prelazione allo scopo di favorire uno o più creditori a danno di altri - all'esercizio dell'azione revocatoria”.
Analogamente infondata e la eccepita presunta unilaterale determinazione ed applicazione da parte della dell'ammortamento previsto in contratto. A tal riguardo, deve richiamarsi la CP_4 recente sentenza resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n.15340 del 29.05.2024, laddove afferma che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. La
Suprema Corte sostiene, quindi, che deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento cosiddetta «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale. E ciò anche se “l'ammortamento alla francese” può determinare un significativo incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito per effetto del regime «composto» di capitalizzazione degli interessi, cioè un ulteriore «prezzo» da esplicitare chiaramente nel contratto, poiché
“l'interesse prodotto in ogni periodo si somma al capitale e produce a sua volta interessi”. La
Corte, poi, sulla questione sollevata da parte del Tribunale rimettente, che aveva chiesto se la maggior quota di interessi complessivamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» rispetto a quello «all'italiana» costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel
5 contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'articolo 117, comma 4, T.U.B, ha chiarito che la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, “quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato”. Tale differenza, prosegue la decisione, è ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento
«all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.
Il maggior carico di interessi derivante dell'ammortamento alla “non deriva dunque Pt_4 da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente”. Pertanto, sulla base di quanto chiarito dalla
Suprema Corte, la cui decisione resa a Sezioni Unite è vincolante per il giudicante, la sollevata eccezione non può trovare accoglimento.
La opposizione va quindi rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto della concreta esigua materia del contendere ed attività svolta, essendosi deciso su basi meramente documentali e con assenza di rilevanti questioni di fatto e diritto, appare equo liquidarle pressocchè nel minimo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 rappresentata da ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, Controparte_2 così provvede:
1) Rigetta la opposizione proposta da e . Parte_1 Parte_2
2) Condanna i medesimi opponenti al pagamento delle spese di lite in favore della opposta, che liquida nella misura di € 4.000,00 per compenso, oltre RSG del 15%, Cap 4% ed IVA se e come per legge dovuta.
Così deciso in Taranto in data 13.10.2025 Il Giudice
Dott.. Antonio NG UA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
NG UA, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 2320/2024, promossa da:
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Vinci Parte_1 Parte_2 come da mandato in atti
OPPONENTI
CONTRO rappresentata da in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cesario Di Comite come da mandato in atti
OPPOSTA
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata a mezzo pec in data 14.03.2024, e Parte_2 Parte_1 proponevano opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 15.02.2024, con cui la rappresentata da intimava loro il pagamento della somma Controparte_1 Controparte_2 di € 28.358,27, in virtù di un contratto di mutuo fondiario ipotecario del14.03.2013, concesso per € 35.800,00, stipulato a ministero del notar dott. - Rep. n.37851. Persona_1
Eccepivano gli opponenti: la titolarità del credito in capo alla;
la CP_1 legittimazione ad agire in giudizio di quale mandataria e di Controparte_2 Controparte_1 quale mandante, sostenendo non rivestire nessuna delle due società la qualità di intermediario finanziario;
la nullità del mutuo fondiario, in quanto servito ad estinguere altre precedenti esposizioni debitorie di essi mutuatari, trasformando così un credito chirografario in un credito privilegiato/ipotecario; la unilaterale determinazione ed applicazione da parte della Banca dell'ammortamento previsto in contratto. Pertanto, concludevano chiedendo: in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti opposti;
nel merito, accogliere le
1 eccezioni sollevate e dichiarare nullo il precetto opposto ed il contratto di mutuo;
in subordine, dichiarare la parziale nullità del mutuo per le somme utilizzate per il ripianamento delle esposizioni debitorie e, per l'effetto, rideterminare a mezzo CTU contabile il piano di ammortamento con capitalizzazione semplice, applicando il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB, 7° comma e, comunque, l'esatto minor importo dovuto. Oltre spese di lite.
Si costituiva la rappresentata da che insisteva nella sua Controparte_1 Controparte_2 pretesa creditoria, contestando la fondatezza della avversa opposizione, chiedendone il rigetto con vittoria delle spese processuali.
Per entrambe le parti, come da rispettive conclusioni, cui si fa più ampio e puntuale riferimento e che si abbiano qui per riportate e trascritte.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., non essendovi mezzi istruttori da assumere, precisate le conclusioni e previa discussione orale, la causa è stata infine riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La opposizione è infondata e va rigettata.
Occorre premettere che, in concreto, gli opponenti non contestano l'originario rapporto contrattuale/obbligatorio: per cui, ex art. 115 c.p.c., devono ritenersi dimostrati la esistenza del contratto di mutuo originariamente stipulato con il Banco di Napoli S.p.A., alle condizioni in esso previste, con la effettiva erogazione e percezione della somma finanziata. Peraltro, provati dalla documentazione allegata a corredo del fascicolo monitorio.
Ciò premesso, la eccezione degli opponenti di mancanza di prova della legittimazione ad agire e della titolarità del credito da parte della opposta è infondata. Invero, la giurisprudenza concorda sul fatto che il documento di legittimazione del credito nello speciale caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 co. 2 T.U.B., può essere il testo della Gazzetta Ufficiale con cui è data notizia dell'operazione finanziaria in questione, allorchè in esso sono state identificate specificatamente le categorie di crediti ceduti mediante l'indicazione di caratteristiche comuni. La Suprema Corte ha infatti chiarito che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del cit., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 31188/2017; Cass. n. 17110/2019; Cass.
n. 17944/2023; Cass. n. 21821/2023; ribadito da ultimo da Cass. n. 3405/06.02.2024)). Il
2 perfezionamento della fattispecie traslativa avviene perciò, con la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, che introduce una presunzione assoluta di conoscenza della cessione in blocco fra i vari enti creditori e i debitori, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, rendendo idonea la pubblicazione a superare le contestazioni del debitore circa l'efficacia traslativa degli atti così come intervenuti fra i vari successori a titolo particolare (cfr. Cass. n. 10200/2021;
Cass. n. 20495/2020; Cass. n. 4334/2020; Cass. n. 22548/2018). Peraltro, anche a prescindere dalla suddetta pubblicazione avente la medesima efficacia dell'adempimento previsto dall'art. 1264 c.c., va osservato che la notificazione al debitore ceduto può essere ravvisata anche dalla notificazione dell'atto di citazione o decreto ingiuntivo o anche precetto, con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero anche nel corso del giudizio. Per di più, poi, la
Suprema Corte ha anche ulteriormente precisato, ai fini probatori, che la prova della cessione può essere fornita dal creditore cessionario senza vincoli di forma e, pertanto, anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale e persino in base a presunzioni: così ad esempio “la dichiarazione del cedente…al pari della disponibilità del titolo esecutivo costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” al fine di dimostrare l'avvenuta cessione alla cessionaria del credito in massa” (Cass. n.
10200/2021). Sicchè, la incertezza sussisterebbe nella sola ipotesi in cui non fosse in alcun modo possibile comprendere se il credito sia stato o meno inserito nella cessione (Cass. n.
21821/2023).
Nel caso in esame, è pacifico e risulta documentalmente provato: che con contratto del
14.03.2013, a rogito del Notaio Dott. , il Banco di Napoli S.P.A. concedeva Persona_1 ai sig.ri e un mutuo fondiario garantito da ipoteca, n. Parte_3 Parte_1
600051791824, per l'importo di € 35.800,00 ed alle condizioni in atto indicate;
che con atto di fusione del 10.10.2018, a rogito Notaio (rep. n. 7.660 / racc. n. 3.703), Persona_2 incorporava il Banco di Napoli S.p.A., con effetti nei confronti dei terzi Controparte_3
a decorrere dal 26.11.2018, con conseguente subentro della società incorporante in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società incorporata;
che in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 del L.
n.130/1999 (Legge sulle Cartolarizzazioni) e dell'art.58 del D.lgs n 385/1993 (Testo Unico
Bancario), concluso il 10.02.2020, con efficacia economica dal 01.07.2020 ed efficacia giuridica dal 10.12.2020, ha acquistato pro-soluto da un Controparte_1 Controparte_3 portafoglio di crediti derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi
3 debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 01.01.1950 e il 30.06.2020, dandone al contempo indicazione sul sito internet www.intesasanpaolo.com e, comunque, dandone avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - Parte II, n. 145 del 12.12.2020. Pertanto, non pare potersi ravvisare alcun dubbio in ordine alla titolarità della opposta in ordine al credito vantato nei confronti degli odierni opponenti, considerato che la loro posizione debitoria riviene dal contratto di mutuo sorto e stipulato il 14.03.2013, tuttora inadempiuto, è pacificamente rientrante nello specifico arco temporale (01.01.1950 - 30.06.2020) indicato per le categorie di crediti ceduti in blocco alla
Ulteriore e dirimente riprova e conferma è data poi sia dalla dichiarazione Controparte_1 della cedente del 05.04.2024, quale riconoscimento della cessione Controparte_3
(tenuto conto che il debitore ceduto è estraneo al contratto di cessione intervenuto unicamente tra cedente e cessionaria), nonché anche dal possesso del contratto di mutuo depositato, non disconosciuto, idoneo a dimostrare così (nulla di meglio del possesso del contratto originale) che tale titolo è stato consegnato dalla cedente alla attuale cessionaria, ex art. 1362 c.c. (come da Cass. n. 10200/2021).
Infondata è anche la eccezione di difetto di procura e di correlativi poteri per il recupero del credito, essendo documentalmente provato che, con Procura Speciale del 14.12.2020 a ministero del Notaio Dott.ssa , rep. n.30310 racc. n.13001, registrata a Persona_3
Milano DP1 il 16.12.2020 al n.90604 serie 1T (allegata in atti), ha conferito Controparte_1 incarico ad di porre in essere talune attività ricomprese tra quelle delegabili a CP_2 norma di legge, tra le quali quelle relative al recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti di titolarità di ed oggetto della cessione pubblicata in G.U. del 12.12.2020. Controparte_1
Trattasi di conferimento di poteri per procura intercorrente tra mandante e procuratrice, cui sono estranei gli odierni attori. Nessuna invalidità deriva poi dalla omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti, essendo notorio che tale mancanza può al più assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)
Deve ritenersi infondata la ulteriore eccezione degli opponenti di nullità del mutuo fondiario, in quanto servito ad estinguere altre precedenti esposizioni debitorie di essi mutuatari. Il mutuo fondiario, infatti, non è considerato un mutuo di scopo, poiché la destinazione delle somme non
è un elemento essenziale del contratto. Il mutuo fondiario è un contratto di prestito garantito da un'ipoteca su un immobile. La sua caratteristica principale è che il mutuante concede una somma di denaro al mutuatario, il quale si impegna a restituirla con gli interessi, senza che ci
4 sia un obbligo specifico di destinazione delle somme a un fine determinato. Questo tipo di mutuo è regolato dal Testo Unico Bancario (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) e non richiede che il mutuatario utilizzi il denaro per scopi specifici. Cassazione civile sez. III, 12/09/2014,
n.19282). La Suprema Corte ha poi escluso che costituisse mutuo di scopo l'operazione di ripianamento di debito, realizzato mediante accredito da parte della banca di un importo su un conto corrente in passivo del cliente (Cassazione civile sez. I, 25/01/2021, n.1517). A dirimere definitivamente la questione, è da ultimo intervenuta la sentenza n.33719/2022 della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, che ha confermato il suddetto orientamento, ribadendo che “Il mutuo fondiario non è qualificabile "mutuo di scopo" e può essere finalizzato anche a sanare debiti pregressi, essendo soggetto - nell'ipotesi della effettuazione di pagamenti o della simulazione di titoli di prelazione allo scopo di favorire uno o più creditori a danno di altri - all'esercizio dell'azione revocatoria”.
Analogamente infondata e la eccepita presunta unilaterale determinazione ed applicazione da parte della dell'ammortamento previsto in contratto. A tal riguardo, deve richiamarsi la CP_4 recente sentenza resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n.15340 del 29.05.2024, laddove afferma che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. La
Suprema Corte sostiene, quindi, che deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento cosiddetta «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale. E ciò anche se “l'ammortamento alla francese” può determinare un significativo incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito per effetto del regime «composto» di capitalizzazione degli interessi, cioè un ulteriore «prezzo» da esplicitare chiaramente nel contratto, poiché
“l'interesse prodotto in ogni periodo si somma al capitale e produce a sua volta interessi”. La
Corte, poi, sulla questione sollevata da parte del Tribunale rimettente, che aveva chiesto se la maggior quota di interessi complessivamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» rispetto a quello «all'italiana» costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel
5 contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'articolo 117, comma 4, T.U.B, ha chiarito che la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, “quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato”. Tale differenza, prosegue la decisione, è ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento
«all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.
Il maggior carico di interessi derivante dell'ammortamento alla “non deriva dunque Pt_4 da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente”. Pertanto, sulla base di quanto chiarito dalla
Suprema Corte, la cui decisione resa a Sezioni Unite è vincolante per il giudicante, la sollevata eccezione non può trovare accoglimento.
La opposizione va quindi rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto della concreta esigua materia del contendere ed attività svolta, essendosi deciso su basi meramente documentali e con assenza di rilevanti questioni di fatto e diritto, appare equo liquidarle pressocchè nel minimo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 rappresentata da ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, Controparte_2 così provvede:
1) Rigetta la opposizione proposta da e . Parte_1 Parte_2
2) Condanna i medesimi opponenti al pagamento delle spese di lite in favore della opposta, che liquida nella misura di € 4.000,00 per compenso, oltre RSG del 15%, Cap 4% ed IVA se e come per legge dovuta.
Così deciso in Taranto in data 13.10.2025 Il Giudice
Dott.. Antonio NG UA
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