Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/05/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5798/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 5798/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 23 dicembre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con l'Avv. Zeno Perinelli
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come precisate all'udienza del 18 febbraio
2025 sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti e hanno esposto Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio a Barbata (BG) in data 31 maggio 2019, trascritto nel
1
Anno 2019, e che dalla loro unione è nata a [...] la figlia in data Persona_1
4 marzo 2021, minorenne.
I coniugi hanno allegato che la casa coniugale, sita a Baselga di Piné in via
Belvedere n. 61, è stata acquistata da entrambe le parti e risulta tavolarmente intestata ad entrambe;
i ricorrenti hanno rappresentato, inoltre, che sono in corso lavori di ristrutturazione di detto immobile.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, dando atto che il IG. ha già lasciato l'abitazione coniugale. Pt_2
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate – precisate all'udienza del 18 febbraio 2025 -, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni:
“a) i coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato e nel reciproco rispetto;
b) la casa domicilio coniugale di Baselga di Piné in via Belvedere n. 61 resta assegnata alla IG.ra , completa di arredi e corredi, dandosi atto che Parte_1
il marito ha già lasciato tale alloggio, di fatto vivendo altrove, ed a breve asporterà
i propri effetti personali;
c) la figlia manterrà la propria residenza presso la madre e quindi Persona_1
presso l'immobile di Baselga di Piné in via Belvedere n. 61 ove continueranno a dimorare;
c2) il padre avrà il diritto/dovere di vedere e tenere con sé la figlia a Persona_1
fine settimana alternati dal sabato mattina fino al lunedì mattina quando il papà accompagnerà a scuola Le parti potranno concordare anche Persona_1
giornate ulteriori o diversi orari. Durante le vacanze estive, la figlia starà un mese con il papà, un mese con la mamma e un mese con i nonni;
le date verranno concordate dai genitori entro un mese prima. I giorni di Pasqua e di Natale verranno trascorsi in modo alternato, di anno in anno, con ciascun genitore, in
2 modo tale che chi trascorrerà con la figlia il giorno di Pasqua non starà con lei il giorno di Natale del medesimo anno. E' salva la possibilità per le parti di accordarsi in modo diverso.
d) il IGnor si impegna a versare alla IGnora - Parte_2 Parte_1
mediante bonifico in conto corrente - a titolo di contributo al mantenimento della figlia, non essendo la stessa ancora economicamente autosufficiente, la somma mensile di €. 500,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità e da rivalutarsi automaticamente e annualmente secondo gli indici
ISTAT ogni anno;
e) ciascuno dei genitori contribuirà alla metà delle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N.L. e scolastiche, nonché spese relative ad attività sportive, ricreative e/o culturali (corsi vari, danza, musica, ecc.), previo accordo per quelle non indifferibili e non urgenti per le quali si preveda un esborso complessivo superiore ad € 150,00;
f) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi di non avere diritto a percepire alcunché l'uno dall'altro;
g) entrambi i coniugi rimangono e si riconoscono reciprocamente proprietari esclusivi degli immobili e dei terreni a loro tavolarmente intestati;
entrambi i coniugi si riconoscono altresì proprietari esclusivi dei beni mobili registrati esclusivamente a nome di sé medesimi nonché proprietari esclusivi delle somme di cui ai conti correnti intestati solo a sé stessi;
h) i coniugi decidono inoltre, in questa sede, di dividere tra di loro i beni comuni ancora in comproprietà tra gli stessi, rappresentati dai seguenti immobili:
- in Comune di Baselga di Pine' (TN), frazione Tressilla, Via del Belvedere n. 61
(sessantuno), identificata tavolarmente in Comune Catastale di Baselga di Pinè I –
Distretto di Pergine, Partita Tavolare 3428/11 (tremilaquattrocentoventotto/II), particella edificiale 1389 (milletrecentoottantanove), neo formata porzione materiale 1 (uno), costituita da un appartamento ad uso abitativo censito nel
Catasto Fabbricati con i seguenti dati, in ditta intestati alla parte cedente, e precisamente: Comune Catastale Baselga Di Pine I 018 particella edificiale 1389 subalterno 1 foglio 11 Porzione Materiale 1 Frazione Tressilla n. 155 piani T 1 categoria A/7 classe 3 consistenza vani 5 superficie metri quadrati 117 Rendita
3 catastale Euro 387,34 Valore IM. I.s. Euro 65.073,12. L'unità immobiliare urbana sopra descritta è graficamente rappresentata nella planimetria depositata nel
Catasto Fabbricati in data 16 maggio 2023 con protocollo n. 5237.001.2023, alla quale si fa espresso riferimento e che si allega al presente atto sotto la lettera “A”.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 1 -bis della Legge 27 febbraio 1985
n. 52, la parte alienante dichiara e la parte acquirente, previa visione e riscontro, ne prende atto, che i dati catastali sopra indicati e la planimetria depositata in
Catasto sono conformi allo stato di fatto dell'unità immobiliare urbana sopra descritta, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita o da comportare l'obbligo di presentazione di una nuova planimetria, ai sensi della normativa in vigore. Si precisa, altresì, che l'intestazione catastale della p.m. 1 in contratto è conforme alle risultanze del Libro Fondiario.
- I diritti di comproprietà pari ad 1/4 (un quarto) della piena proprietà dell'immobile sito in Comune di Baselga di Piné (TN), Via Belvedere n. 63
(sessantatré), identificato tavolarmente in Comune Catastale di Baselga di Pinè 1 –
Distretto di Pergine, Partita Tavolare 988/11 (novecentoottantotto/II) neo formata particella edificiale 1862 (milleottocentosessantadue) costituente area esterna inedificata, giusto il tipo di frazionamento n. 320C/2023, dichiarata nel Catasto
Fabbricati con i seguenti dati, in ditta intestati al venditore, e precisamente:
Comune Catastale Baselga Di Pinè I particella edificiale 2862 foglio 11 'S'i a
Belvedere n. 63 piano T categoria senza rendita i) Gli immobili sono giunti nella proprietà dei IGg.ri e Parte_1 Parte_2
attraverso atto di compravendita rispettivamente
[...]
- Partita Tavolare 3428/11 (tremilaquattrocentoventotto/II), particella edificiale
1389 (milletrecentoottantanove), con atto notarile dd. 29.12.2023 stipulato dinnanzi al Notaio dott. Avv. in data 12.06.2024 registrato in data Persona_2
14.06.2023 al n. 13603 Serie IT
- 1/4 (un quarto) della piena proprietà dell'immobile sito in Comune di Baselga di
Pinè (TN), Via Belvedere n. 63 (sessantatrè), identificato tavolarmente in Comune
Catastale di Baselga di Pinè 1 – Distretto di Pergine, Partita Tavolare 988/11
(novecentoottantotto/II) neoformata particella edificiale 1862
4 (milleottocentosessantadue) costituente area esterna inedificata stipulato con atto notarile dd. 13.12.2023 registrato a Trento in data 29.12.2023 al n. 32020 Series
1T
h) In particolare, il IGnor (C.F. nato a [...] C.F._2
Bergamo il 26.04.1990 trasferisce alla IGnora nata a [...]_1
il 7.12.1992 (C.F. ) la propria quota di proprietà pari ad ½ C.F._1
dei seguenti immobili:
1) in Comune di Baselga di Pine' (TN), frazione Tressilla, Via del Belvedere n. 61
(sessantuno), identificata tavolarmente in Comune Catastale di Baselga di Pinè I –
Distretto di Pergine, Partita Tavolare 3428/11 (tremilaquattrocentoventotto/II), particella edificiale 1389 (milletrecentoottantanove), neo formata porzione materiale 1 (uno), costituita da un appartamento ad uso abitativo censito nel
Catasto Fabbricati con i seguenti dati, in ditta intestati alla parte cedente, e precisamente: Comune Catastale Baselga Di Pine I 018 particella edificiale 1389 subalterno 1 foglio 11 Porzione Materiale 1 Frazione Tressilla n. 155 piani T 1 categoria A/7 classe 3 consistenza vani 5 superficie metri quadrati 117 Rendita catastale Euro 387,34 Valore IM. I.s. Euro 65.073,12. L'unità immobiliare urbana sopra descritta è graficamente rappresentata nella planimetria depositata nel
Catasto Fabbricati in data 16 maggio 2023 con protocollo n. 5237.001.2023, alla quale si fa espresso riferimento e che si allega al presente atto sotto la lettera “A”
(doc. 5). Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 1bis della Legge 27 febbraio 1985 n. 52, la parte alienante dichiara e la parte acquirente, previa visione e riscontro, ne prende atto, che i dati catastali sopra indicati e la planimetria depositata in Catasto sono conformi allo stato di fatto dell'unità immobiliare urbana sopra descritta, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita o da comportare l'obbligo di presentazione di una nuova planimetria, ai sensi della normativa in vigore. Si precisa, altresì, che l'intestazione catastale della p.m. 1 in contratto è conforme alle risultanze del Libro Fondiario.
- i IGg.ri e dichiarano, altresì, sempre consapevoli della Pt_2 Pt_1
responsabilità penale cui sono sottoposti in caso di dichiarazioni mendaci, anche ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, che sull'immobile non sono state effettuate opere o
5 eseguiti altri interventi richiedenti il preventivo rilascio di concessione o autorizzazione amministrativa a norma delle vigenti disposizioni urbanistiche, che quanto in oggetto è stato costruito in forza della concessione edilizia n. 12/1970 del
7 aprile 1970; In seguito a quanto alienato non sono state apportate altre modifiche che avrebbero comportato la richiesta di titoli edilizi od in sanatoria, né per lo stesso sono stati adottati i provvedimenti sanzionatori di cui alla vigente normativa in materia edilizia e per i quali è stata sanatoria n. 386/1991 realizzate in forza per sopraelevazione urbanistica, fatta eccezione per i lavori rilasciata la concessione edilizia in sanatoria n. 386/1991 in data 27 novembre 1991, per le opere ed in conformità al permesso di costruire n. 1/2020 del 3 gennaio 2020 alla segnalazione certificata di inizio attività n. 14/2020 protocollo n. 3900 del 21 aprile 2020.
Terreni, aree scoperte, consortalità e comproprietà relative a quanto trasferito sono di superficie complessiva inferiore 5.000 (cinquemila) metri quadrati e costituiscono parti dell'edificio individuato con la particella edificiale 1389 in
Comune Catastale di Baselga Di Pinè I, dichiarato al Catasto Fabbricati, per cui si omette l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica.
-sino ad oggi oltre a quelle sopraindicate non sono state apportate allo stesso immobile ulteriori varianti o modifiche per le quali necessitavano successive licenze o concessioni in sanatoria;
-che l'immobile suddetto non è stato oggetto di provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa urbanistica;
-che, ai sensi del D.L. 31.5.2010 n. 78 convertito in legge 30.7.2010 n. 122, lo stato di fatto dell'immobile ceduto è conforme alle planimetrie catastali depositate al competente Catasto;
-che l'immobile sopra detto viene trasferito a corpo come sta e giace, come sempre fu goduto, con tutti i diritti, usi, servitù, azioni, cessioni, pertinenze e dipendenze inerenti, con possesso e godimento immediato, con carico di imposte e tasse da oggi, con garanzia di proprietà e libera disponibilità, da arretrati di imposte e tasse, da servitù.
-Infine il IGnor , con riferimento al disposto dell'art. 3 del decreto Parte_2
legge 27 aprile 1990 n. 90 convertito nella legge 26 giugno 1990 n. 165, previa ammonizione ai sensi e per gli effetti degli art. 426 della legge 4 gennaio 1968 n.
6 15 sulla responsabilità a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che il reddito fondiario dell'immobile in oggetto è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto.
2) I diritti di comproprietà pari ad 1/4 (un quarto) della piena proprietà dell'immobile sito in Comune di Baselga di Pinè (TN), Via Belvedere n. 63
(sessantatrè), identificato tavolarmente in Comune Catastale di Baselga di Pinè 1 –
Distretto di Pergine, Partita Tavolare 988/11 (novecentoottantotto/II) neoformata particella edificiale 1862 (milleottocentosessantadue) costituente area esterna inedificata, giusto il tipo di frazionamento n. 320C/2023, dichiarata nel Catasto
Fabbricati con i seguenti dati, in ditta intestati al venditore, e precisamente:
Comune Catastale Baselga Di Piné I particella edificiale 2862 foglio 11 a Belvedere
n. 63 piano T categoria senza rendita
La parte cedente esibisce il certificato di destinazione urbanistica relativo alla p. ed. 1862, rilasciato dal Comune di Baselga Di Pinè in data 10 novembre 2023 n.
125/2023, che si allega al presente atto in copia certificata dal notaio autenticante conforme al documento firmato digitalmente dal Responsabile dell'Ufficio Sviluppo
Urbanistico del Territorio Edilizia Privata del Comune di Baselga di Pinè,
Architetto sotto la lettera 'I A” e di – chiede rilascio che ad oggi non Tes_1
modifiche negli strumenti urbanistici del citato Comune.
-Le parti danno atto di avere così provveduto a dividere ogni loro bene comune e quindi rinunciano a qualsivoglia reciproca rivendica o contestazione per tali pregresse divisioni;
e rispettivamente rinunciano, per effetto della puntuale esecuzione della presente convenzione, a qualsivoglia altra reciproca richiesta o istanza.
-I sottoscritti autorizzano intavolazione alla trascrizione del presente atto presso il competente Ufficio Tavolare, con notifica del decreto tavolare presso lo studio dell'avv. Zeno Perinelli in 38122 Trento Via Brigata Acqui n. 4 per entrambe le parti, IGg.ri e Parte_2 Parte_1
-Le parti sottoscritte si impegnano nei reciproci confronti ad addivenire a tutti quegli ulteriori atti, notarili e/o tavolari e/o altri, che fossero comunque necessari per la completa esecuzione delle obbligazioni assunte nel presente atto.
7 -Le parti si danno reciprocamente atto che il trasferimento di detti immobili, in quanto adottato in sede di separazione, esente da qualsivoglia imposta, tassa. Il trasferimento di proprietà avviene a titolo gratuito ed a fronte dell'accollo, da parte della IGnora , del mutuo ipotecario stipulato con la Banca Popolare Parte_1
del Trentino Alto Adige- sede di Gardolo presente sulla mobile così identificato
), frazione Tressilla, Via del Belvedere n. 61 Controparte_1
(sessantuno), identificata tavolarmente in Comune Catastale di Baselga di Pinè I –
Distretto di Pergine, Partita Tavolare 3428/11 (tremilaquattrocentoventotto/II), particella edificiale 1389 (milletrecentoottantanove), neo formata porzione materiale 1 (uno)
-Le parti si dichiarano a conoscenza dell'obbligo e dei termini di dichiarazione di cui al D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214
(IMU).
In conseguenza di quanto sopra disposto i coniugi dichiarano e riconoscono che con il presente atto hanno diviso i beni già in comproprietà tra di loro, e che in esito alla separazione null'altro hanno da chiedere e pretendere nei reciproci confronti tranne quanto previsto a titolo di mantenimento e spese straordinarie per le figlie.
l) le spese legali del presente procedimento rimangono a carico delle parti per la quota di ½ ciascuna.”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18 febbraio 2025.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle allegazioni della ricorrente che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151
c.c., con cessazione della coabitazione e con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi, tanto che il IG. ha già lasciato la Parte_2
casa coniugale.
Inoltre, l'intesa raggiunta dai coniugi è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative alla collocazione, visita e mantenimento della figlia minore corrispondente al suo interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per la stessa pregiudizievole.
8 Va, inoltre, ritenuto che le parti, ancorché in modo implicito, abbiano chiesto disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore, tenuto conto del complessivo tenore delle ulteriori condizioni relative a e non essendo emersi (né, Persona_1 invero, essendo stati prospettati) elementi ostativi all'affidamento condiviso della figlia. Al riguardo, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337ter, co. 2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale, dato atto che le condizioni concordate dalle parti (ivi compreso l'affidamento condiviso della figlia minore) non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza (ivi compreso l'affidamento condiviso della figlia minore); ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
Così deciso in Trento, nella Camera di ConIGlio del 29 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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