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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 13058/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13058/2024 promossa da: nata a [...] il [...] e residente a [...] Parte_1
e nato a [...], il [...], residente a [...]
20 entrambi difesi e rappresentati dall'Avv. Eugenia Duranti del Foro di Bologna, presso il cui studio sito in Bologna, Via della Zecca 1 eleggono domicilio;
Con l'intervento del PM presso il TRIBUNALE di BOLOGNA,
Oggetto: ricorso congiunto ex art.473 bis.51 c.p.c. relativo alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore delle parti ha concluso come da verbale di udienza del 09/01/2025; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiuntamente proposto e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori , nato il [...] e nato il [...], e ai diritti a quest'ultimi afferenti. Per_1 Per_2
Le parti ricorrenti hanno riferito che è cessato il loro rapporto di convivenza more uxorio.
pagina 1 di 3 Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Tale considerazione ha reso superflua la personale comparizione delle parti, atteso che l'esame del
Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 155, comma secondo, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dalla Novella n. 54/2006, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (art. 4, comma secondo, legge citata).
I ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte riportate nel ricorso.
$$$
Ritiene il Tribunale che quanto concordato tra i genitori non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire alla prole – con riguardo alla quale si svolge il sindacato del Tribunale - l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni,
a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la tenera età della stessa e la evidente congruità di quanto stabilito dai genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le parti e, per l'effetto:
1) affida e ad entrambi i genitori con le modalità dell'affido condiviso;
entrambi i Per_1 Per_2
genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
2) colloca i minori presso la madre, nell'abitazione sita a Bologna, in Via Vittoria n. 20, ove stabiliranno la propria residenza anagrafica;
3) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente prospetto di visita:
- fine settimana alterni dal sabato dalle ore 9,00, andando a prenderli presso l'abitazione materna, sino alla domenica verso le ore 20,00 quando li riaccompagnerà all'abitazione materna;
- nei fine settimana di competenza della madre, il padre andrà a prendere i figli il mercoledì
pagina 2 di 3 pomeriggio, tenendo in considerazione i turni lavorativi che svolge nella settimana, al termine dell'orario scolastico per riportarli a scuola il giorno successivo;
- durante le ferie estive i figli trascorreranno con il padre due settimane anche non consecutive, avendo cura di fargli trascorrere il Ferragosto un anno col padre ed il successivo con la madre, e così di seguito: il periodo dovrà essere concordato tra le parti di anno in anno entro il mese di aprile;
- i figli, durante le vacanze Pasquali, trascorreranno tre giorni con il padre e tre giorni con la madre, avendo cura di fargli trascorrere il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedi dell'Angelo con l'altro e viceversa l'anno successivo;
- anche le vacanze Natalizie saranno alternate ovvero, una settimana completa con il padre, avendo cura di fargli trascorrere un anno il Natale con la madre ed il capodanno con il padre e viceversa l'anno successivo;
-per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, il tutto nel rispetto degli impegni scolastici dei bambini;
4) pone a carico del signor l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento dei due figli la somma mensile di € 500,00 (cinquecento) ovvero € 250,00 a figlio, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante accredito con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra con automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a Pt_1
decorrere da ottobre 2024, mese di deposito del ricorso;
5) dispone che le spese straordinarie relative al mantenimento dei figli verranno ripartite al 50%
a carico del padre e il 50% a carico della madre secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna da corrispondersi entro 15 giorni dalla richiesta;
6) prende atto che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del __21.1.2025 ____
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13058/2024 promossa da: nata a [...] il [...] e residente a [...] Parte_1
e nato a [...], il [...], residente a [...]
20 entrambi difesi e rappresentati dall'Avv. Eugenia Duranti del Foro di Bologna, presso il cui studio sito in Bologna, Via della Zecca 1 eleggono domicilio;
Con l'intervento del PM presso il TRIBUNALE di BOLOGNA,
Oggetto: ricorso congiunto ex art.473 bis.51 c.p.c. relativo alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore delle parti ha concluso come da verbale di udienza del 09/01/2025; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiuntamente proposto e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori , nato il [...] e nato il [...], e ai diritti a quest'ultimi afferenti. Per_1 Per_2
Le parti ricorrenti hanno riferito che è cessato il loro rapporto di convivenza more uxorio.
pagina 1 di 3 Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Tale considerazione ha reso superflua la personale comparizione delle parti, atteso che l'esame del
Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 155, comma secondo, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dalla Novella n. 54/2006, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (art. 4, comma secondo, legge citata).
I ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte riportate nel ricorso.
$$$
Ritiene il Tribunale che quanto concordato tra i genitori non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire alla prole – con riguardo alla quale si svolge il sindacato del Tribunale - l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni,
a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la tenera età della stessa e la evidente congruità di quanto stabilito dai genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le parti e, per l'effetto:
1) affida e ad entrambi i genitori con le modalità dell'affido condiviso;
entrambi i Per_1 Per_2
genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
2) colloca i minori presso la madre, nell'abitazione sita a Bologna, in Via Vittoria n. 20, ove stabiliranno la propria residenza anagrafica;
3) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente prospetto di visita:
- fine settimana alterni dal sabato dalle ore 9,00, andando a prenderli presso l'abitazione materna, sino alla domenica verso le ore 20,00 quando li riaccompagnerà all'abitazione materna;
- nei fine settimana di competenza della madre, il padre andrà a prendere i figli il mercoledì
pagina 2 di 3 pomeriggio, tenendo in considerazione i turni lavorativi che svolge nella settimana, al termine dell'orario scolastico per riportarli a scuola il giorno successivo;
- durante le ferie estive i figli trascorreranno con il padre due settimane anche non consecutive, avendo cura di fargli trascorrere il Ferragosto un anno col padre ed il successivo con la madre, e così di seguito: il periodo dovrà essere concordato tra le parti di anno in anno entro il mese di aprile;
- i figli, durante le vacanze Pasquali, trascorreranno tre giorni con il padre e tre giorni con la madre, avendo cura di fargli trascorrere il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedi dell'Angelo con l'altro e viceversa l'anno successivo;
- anche le vacanze Natalizie saranno alternate ovvero, una settimana completa con il padre, avendo cura di fargli trascorrere un anno il Natale con la madre ed il capodanno con il padre e viceversa l'anno successivo;
-per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, il tutto nel rispetto degli impegni scolastici dei bambini;
4) pone a carico del signor l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento dei due figli la somma mensile di € 500,00 (cinquecento) ovvero € 250,00 a figlio, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante accredito con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra con automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a Pt_1
decorrere da ottobre 2024, mese di deposito del ricorso;
5) dispone che le spese straordinarie relative al mantenimento dei figli verranno ripartite al 50%
a carico del padre e il 50% a carico della madre secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna da corrispondersi entro 15 giorni dalla richiesta;
6) prende atto che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del __21.1.2025 ____
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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