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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/12/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 389/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. NN LL Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera
Dott.ssa IA DO Consigliera Rel. all'udienza del 15 ottobre 2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4427/2024 (est. Perillo), promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Carboni, presso il cui studio in Milano, via G.
Washington n. 88, è elettivamente domiciliato,
- PARTE APPELLANTE - contro
CP_
rappresentato e difeso dall'avv. Carla Maria Omodei Zorini, con la quale è elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'ente, in Milano, via
Savaré n. 1,
- PARTE APPELLATA -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Parte appellante: “Voglia l'adita Corte di merito, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni del ricorso di primo grado e, pertanto:
- accertare e dichiarare che non sussistono i requisiti di cui all'art. 29, comma 1, L.
160/1975 per l'iscrizione del Sig. nella Gestione Commercianti, Parte_1 - annullare o comunque dichiarare inefficace l'avviso di addebito oggetto di opposizione,
- condannare alla cancellazione dell'iscrizione del Sig. CP_1 Parte_1 nella Gestione Commercianti, con effetto retroattivo,
- condannare alla restituzione dell'importo pagato dal ricorrente in forza della CP_1 sentenza di primo grado;
- condannare alla restituzione delle ulteriori somme eventualmente riscosse CP_1 nelle more del giudizio, oltre interessi legali dal giorno del pagamento;
- con vittoria delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio”.
Parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta rigettare l'appello proposto confermando la sentenza n. 4427/24 così rigettando il ricorso e tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto accogliendo le conclusioni tratte in primo grado di seguito richiamate espunte le parti non più rilevanti:
“in via principale nel merito, rigettare l'opposizione e tutte le domande con essa spiegate, in quanto infondate in fatto ed in diritto confermando il credito e l'Ava n.36820230018239222000 notificato il 08.01.2024, contributi fissi dovuti alla gestione commercianti rate 1^2^ anno 2022 - periodo dal 05.2022 al 12.2022 importo Euro 1.872,47, dichiarando tenuta parte ricorrente al pagamento della superiore somma oltre sanzioni ed accessori maturandi per il tramite dell'agente per la riscossione.”
Vinte le spese del doppio grado del giudizio
Salvis juribus”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 14 ottobre 2024 il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 2045/2024 R.G.
CP_ promossa da contro l' ha respinto le domande svolte dal Parte_1
CP_ ricorrente e condannato quest'ultimo a rimborsare all' le spese di lite.
CP_ ha convenuto in giudizio l' proponendo Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 36820230018239222000, notificatogli in data 8 gennaio 2024, dell'importo complessivo di € 1.872,47 per contributi omessi alla gestione commercianti per il periodo da maggio a dicembre 2022. Nel ricorso introduttivo del giudizio ha esposto di essere amministratore unico di società che ha propri dipendenti e nell'ambito della Controparte_2 quale l'odierno appellante assolverebbe alle sole funzioni di amministratore, ragion
CP_ per cui si era iscritto alla sola gestione separata pag. 2/9 a conoscenza dell'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti, in CP_3 data 5 gennaio 2024 ne aveva richiesto la cancellazione, senza ottenere riscontro, ricevendo successivamente l'avviso di addebito impugnato.
Il giudice di prime cure ha dato atto che era stato Parte_1 iscritto d'ufficio alla gestione commercianti a decorrere da maggio 2022, a seguito di CP_ comunicazione pervenuta all' dalla CCIAA in data 4 maggio 2022, relativa alla società di cui il ricorrente era socio al 51% ed amministratore Controparte_2 unico dal 18 marzo 2022.
Nel quadro AC allegato alla delibera d'iscrizione della CCIAA lo stesso ricorrente aveva dichiarato di essere tenuto all'iscrizione alla gestione commercianti, in quanto partecipante al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti di abitualità e prevalenza devono riferirsi all'attività lavorativa svolta dal socio all'interno dell'impresa, escludendo quella esercitata in qualità di amministratore, ed evidenziato che la prevalenza va valutata rispetto alle attività personali del soggetto e non in relazione agli altri fattori produttivi dell'impresa, il Tribunale ha osservato che dall'istruttoria testimoniale era emerso un quadro chiaro ed univoco dell'attività svolta da Parte_1 all'interno di caratterizzata da una gestione diretta dell'intero Controparte_2 ciclo lavorativo e della filiera degli appalti. Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, “il ricorrente, in particolare, si occupa della negoziazione dei contratti con i clienti, dei colloqui di assunzione degli operai e dei relativi contratti, di recarsi personalmente presso le varie sedi per verificare e discutere di problematiche del lavoro;
è altresì la figura cui tutti i dipendenti si rivolgono per la gestione amministrativa del rapporto quanto a ferie, permessi e assenze per malattie.
Dall'istruttoria è, inoltre, emerso che non vi sono in azienda figure intermedie tra il ricorrente e gli operai”.
Il giudice di prime cure ha, quindi, concluso che “anche alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata ai paragrafi precedenti, non vi sono elementi per ritenere che il ricorrente si limiti a svolgere la sola attività di amministratore con funzioni unicamente gestorie, di impulso e rappresentanza nei limiti dell'esecuzione del contratto di società, avendo, invece, continuato anche a prestare la propria opera nei termini sopra accertati”.
Da ciò è conseguito il rigetto delle domande svolte in ricorso.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1
Con il primo motivo denuncia lacunosa ed errata valutazione delle risultanze istruttorie;
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 29, comma 1, legge 3 giugno 1975 n. 160.
pag. 3/9 Censura la pronuncia laddove ha affermato il coinvolgimento diretto di
[...]
nell'attività oggetto di impresa. Parte_1
Deduce che tale statuizione si fonda su una valutazione errata delle prove acquisite, in particolare delle dichiarazioni testimoniali rese da Testimone_1
e che Persona_1 Persona_2 non sarebbero state correttamente apprezzate dal giudice di prime cure.
Le risultanze istruttorie – si deduce - attesterebbero, infatti, che le attività operative di logistica, pulizia, confezionamento, etc. erano svolte esclusivamente da manodopera dipendente, organizzata in squadre e coordinata da referenti. In particolare, i testi e Testimone_1 Persona_2 avevano dichiarato di svolgere il ruolo di responsabili degli appalti, con compiti di coordinamento e supervisione, smentendo così l'asserita assenza di figure intermedie.
Nell'ottica del gravame, la presenza di figure intermedie, quali i referenti ed il personale impiegatizio, “riflette la sussistenza di una organizzazione gerarchica, al cui vertice sta l'organo amministrativo, coadiuvato dai dipendenti di segreteria, alla base gli operai e, al centro, in posizione mediana, i responsabili in servizio presso i singoli appalti: un'organizzazione semplice, ma più che sufficiente avuto riguardo alla tipologia ed alle caratteristiche dimensionali dell'impresa”.
Conclude, pertanto, l'appellante che “se il Tribunale avesse attentamente esaminato le risultanze istruttorie, ed in particolare avesse correttamente apprezzato le caratteristiche dell'impresa di cui si tratta e la relativa organizzazione del lavoro (in particolare, l'esistenza ed il ruolo dei responsabili e l'estraneità del ricorrente rispetto allo svolgimento del lavoro aziendale), non avrebbe ritenuto sussistenti i presupposti di abitualità e prevalenza di cui all'art. 29, comma 1, L. 160/1975, e non avrebbe conseguentemente affermato come legittima l'iscrizione del Sig. alla Gestione Pt_1
Commercianti”.
Con il secondo motivo critica la sentenza per omessa valutazione delle risultanze istruttorie e travisamento;
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e
116 c.p.c. e dell'art. 29, comma 1, legge 3 giugno 1975 n. 160.
Si duole che il giudice di primo grado, omettendo un'analisi puntuale delle caratteristiche oggettive di e travisando le dichiarazioni Controparte_2 testimoniali acquisite, abbia ritenuto che l'odierno appellante svolgesse una gestione diretta dell'attività aziendale, tale da giustificare l'iscrizione alla gestione commercianti.
Tale conclusione, nella prospettiva del gravame, si fonda su un'errata interpretazione di attività che, in realtà, rientrano tra quelle tipiche dell'amministratore di società e che non presentano i requisiti di abitualità e prevalenza richiesti dalla normativa.
pag. 4/9 L'appellante evidenzia in proposito che, secondo le risultanze istruttorie correttamente interpretate, il suo apporto si limitava a: negoziazione e stipula dei contratti con i clienti;
partecipazione ai colloqui di assunzione del personale;
supervisione indiretta degli appalti tramite i referenti;
gestione amministrativa delle comunicazioni relative a ferie, permessi e malattie.
Tali funzioni – si deduce - sono riconducibili al ruolo di amministratore e non comportano la partecipazione operativa diretta al lavoro aziendale, con la conseguenza che la decisione del Tribunale di Milano, che ha ritenuto legittima l'iscrizione alla gestione commercianti, non sarebbe conforme alle risultanze istruttorie, né ai principi giurisprudenziali consolidati.
Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione;
violazione degli artt. 111, comma 6, Cost.; 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c..
Censura l'affermazione contenuta nella sentenza, secondo cui non vi sarebbero elementi per ritenere che si sia limitato a svolgere la Pt_1 Parte_1 sola attività di amministratore e che, pertanto, la sua iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti risulterebbe corretta.
Ad avviso di parte appellante tale conclusione, oltre a essere infondata nel merito, denoterebbe “un vizio di adeguata motivazione, dell'intera sentenza, per non avere il giudice compiutamente illustrato l'iter logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione assunta”. Il Tribunale, infatti, si sarebbe limitato a riportare integralmente il verbale di assunzione delle prove orali, senza valorizzare le singole dichiarazioni testimoniali, né chiarire quali di esse siano state ritenute rilevanti ai fini del decidere.
In luogo di un'analisi puntuale, il giudice si sarebbe poi limitato al mero richiamo di due precedenti giurisprudenziali in materia di abitualità e prevalenza,
“con l'effetto che non è dato comprendere il ragionamento logico-giuridico che ha portato il giudice di prime cure a ritenere, alla luce dell'istruttoria svolta, che le attività poste in essere dal Sig. dalle sue funzioni e competenze di Parte_2 amministratore e costituiscano forma di partecipazione diretta alla realizzazione dell'oggetto sociale con carattere di abitualità e prevalenza”.
Con il quarto ed ultimo motivo censura l'inciso iniziale della sentenza, secondo cui nel riquadro AC della richiesta di iscrizione al registro delle imprese era stata rappresentata l'attività del ricorrente come partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Si duole che il giudice di prime cure abbia attribuito all'odierno appellante un'implicita ammissione della sussistenza del presupposto di abitualità e prevalenza della partecipazione all'attività aziendale, omettendo di conferire rilievo alla successiva richiesta di rettifica dell'iscrizione, regolarmente presentata.
pag. 5/9 Sulla base dei motivi esposti l'appellante ha chiesto Parte_1
l'integrale riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. CP_ Costituendosi ritualmente in giudizio l'appellato ha chiesto il rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
All'udienza del 15 ottobre 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da dev'essere respinto, con Parte_1 integrale conferma della pronuncia impugnata. I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, per ragioni di connessione logica e giuridica.
Contrariamente a quanto opinato da parte appellante, il giudice di prime cure ha effettuato un approfondito vaglio del materiale istruttorio che appare immune da vizi e che ha condotto ad una puntuale ricostruzione del ruolo svolto da all'interno di Parte_1 Controparte_2
Da tale ricostruzione dei fatti il giudice ha tratto la corretta conclusione che l'appellante non si sia limitato ad esercitare attività di amministratore, ma abbia partecipato personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, con conseguente obbligo di iscrizione alla gestione commercianti ai sensi dell'art. 1, comma 203, legge 23 dicembre 1996 n. 662. Dall'istruttoria svolta nel primo grado di giudizio, infatti, è emerso univocamente che nel periodo oggetto di causa l'odierno appellante - socio al 51% ed amministratore unico di società che esercita principalmente Controparte_2 attività di servizi logistici, di pulizia specializzata di edifici ed impianti, di imballaggio e confezionamento di merci (cfr. visura CCIAA allegata sub doc. 2 fascicolo di primo grado di parte appellante) – si occupava personalmente delle seguenti attività: acquisire e negoziare i contratti di appalto;
selezionare il personale e concordarne le condizioni di assunzione;
organizzare l'attività del personale impiegato nell'esecuzione degli appalti, indicando a ciascuno l'appalto di assegnazione e l'attività da svolgere;
autorizzare ferie e permessi ai dipendenti e registrare le assenze per malattia;
visitare i cantieri per verificare l'andamento dell'attività e risolvere eventuali problemi (si vedano le concordi dichiarazioni dei testi escussi Tes_1
e
[...] Persona_1 Persona_2
non confutate da alcuna emergenza istruttoria di segno contrario).
[...]
L'appellante, dunque, era direttamente coinvolto nel lavoro aziendale sotto l'aspetto propriamente operativo, curando l'organizzazione e la verifica dell'attività prestata in regime di appalto, nonché la direzione e la gestione (anche amministrativa) del personale.
Contrariamente a quanto dedotto nei motivi di gravame, il diretto coinvolgimento dell'appellante nel lavoro aziendale non è escluso dalla presenza di pag. 6/9 referenti aziendali nei singoli appalti, ossia di operai che, oltre a svolgere attività lavorativa nell'ambito dell'appalto, avevano anche il compito di coordinare i turni di lavoro degli altri componenti della squadra (in tal senso si veda in particolare la deposizione del teste . Tes_1
Tra l'altro, secondo quanto univocamente riferito dai testi escussi, non vi erano figure intermedie tra gli operai impiegati negli appalti (eventualmente con compiti di referente di cantiere, come sopra descritti) e , al quale Parte_1 faceva dunque necessariamente capo la direzione e l'organizzazione dell'attività svolta dagli operai stessi, non essendovi altra figura aziendale a ciò preposta. Le attività sopra indicate, espletate dall'appellante, non sono riconducibili alle funzioni proprie dell'amministratore, essendo dirette alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso del lavoro prestato dal socio e dagli altri lavoratori.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c.; e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza;
laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi” (Cass., 2 maggio 2018 n. 10426).
Vanno, perciò, integralmente condivise le conclusioni del Tribunale in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti ai sensi dell'art. 1, comma 203, legge 23 dicembre 1996 n. 662. Contrariamente a quanto opinato da parte appellante, la sussistenza di tali presupposti è avvalorata anche dalla dichiarazione di , resa in Parte_1 sede di integrazione della domanda di iscrizione nel registro delle imprese, “di essere CP_ tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali in quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con Data Inizio Attività 04.05.2022” (cfr. doc. 3 fascicolo appellato di primo grado).
La successiva istanza di modifica, presentata solo in data 5 gennaio 2024 dopo la notifica dell'avviso di addebito opposto (cfr. doc. 3 fascicolo appellante di primo grado), non priva di efficacia la precedente dichiarazione, giacché essa non dà conto di alcun errore nella formulazione di tale dichiarazione;
neppure in giudizio, del resto, l'appellante ha mai allegato la sussistenza di errori, di fatto o di diritto, nella formulazione della dichiarazione in esame.
Come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, dunque, la dichiarazione in esame converge con le univoche risultanze dell'istruttoria pag. 7/9 testimoniale (peraltro di per sé sufficienti a costituire idoneo compendio probatorio) nel dimostrare che partecipava abitualmente, con il proprio Parte_1 lavoro quotidiano, al lavoro aziendale.
La prestazione lavorativa in favore di era svolta Controparte_2 stabilmente con continuità e non in modo occasionale o transitorio, anche perché si trattava – come già evidenziato - di attività indispensabile per la concreta operatività aziendale.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata anche nella sentenza impugnata, “stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto
l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass., 2 maggio
2018 n. 10426, cit.). Deve altresì ritenersi – né sussistono specifiche contestazioni sul punto - che l'anzidetta attività, oltre che abituale, sia anche prevalente, non risultando che nel periodo in esame l'appellante avesse altra occupazione.
Tali conclusioni appaiono conformi al più recente orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa” (così Cass. 19 luglio 2018 n.
19273; in termini cfr. Cass., 21 febbraio 2017 n. 4440).
In conclusione, alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, vengono liquidati come da dispositivo, in applicazione del d.m.
10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
pag. 8/9
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 4427/2024 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%);
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 15 ottobre 2025
Consigliera est. Presidente
IA DO NN LL
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 389/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. NN LL Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera
Dott.ssa IA DO Consigliera Rel. all'udienza del 15 ottobre 2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4427/2024 (est. Perillo), promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Carboni, presso il cui studio in Milano, via G.
Washington n. 88, è elettivamente domiciliato,
- PARTE APPELLANTE - contro
CP_
rappresentato e difeso dall'avv. Carla Maria Omodei Zorini, con la quale è elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'ente, in Milano, via
Savaré n. 1,
- PARTE APPELLATA -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Parte appellante: “Voglia l'adita Corte di merito, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni del ricorso di primo grado e, pertanto:
- accertare e dichiarare che non sussistono i requisiti di cui all'art. 29, comma 1, L.
160/1975 per l'iscrizione del Sig. nella Gestione Commercianti, Parte_1 - annullare o comunque dichiarare inefficace l'avviso di addebito oggetto di opposizione,
- condannare alla cancellazione dell'iscrizione del Sig. CP_1 Parte_1 nella Gestione Commercianti, con effetto retroattivo,
- condannare alla restituzione dell'importo pagato dal ricorrente in forza della CP_1 sentenza di primo grado;
- condannare alla restituzione delle ulteriori somme eventualmente riscosse CP_1 nelle more del giudizio, oltre interessi legali dal giorno del pagamento;
- con vittoria delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio”.
Parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta rigettare l'appello proposto confermando la sentenza n. 4427/24 così rigettando il ricorso e tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto accogliendo le conclusioni tratte in primo grado di seguito richiamate espunte le parti non più rilevanti:
“in via principale nel merito, rigettare l'opposizione e tutte le domande con essa spiegate, in quanto infondate in fatto ed in diritto confermando il credito e l'Ava n.36820230018239222000 notificato il 08.01.2024, contributi fissi dovuti alla gestione commercianti rate 1^2^ anno 2022 - periodo dal 05.2022 al 12.2022 importo Euro 1.872,47, dichiarando tenuta parte ricorrente al pagamento della superiore somma oltre sanzioni ed accessori maturandi per il tramite dell'agente per la riscossione.”
Vinte le spese del doppio grado del giudizio
Salvis juribus”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 14 ottobre 2024 il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 2045/2024 R.G.
CP_ promossa da contro l' ha respinto le domande svolte dal Parte_1
CP_ ricorrente e condannato quest'ultimo a rimborsare all' le spese di lite.
CP_ ha convenuto in giudizio l' proponendo Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 36820230018239222000, notificatogli in data 8 gennaio 2024, dell'importo complessivo di € 1.872,47 per contributi omessi alla gestione commercianti per il periodo da maggio a dicembre 2022. Nel ricorso introduttivo del giudizio ha esposto di essere amministratore unico di società che ha propri dipendenti e nell'ambito della Controparte_2 quale l'odierno appellante assolverebbe alle sole funzioni di amministratore, ragion
CP_ per cui si era iscritto alla sola gestione separata pag. 2/9 a conoscenza dell'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti, in CP_3 data 5 gennaio 2024 ne aveva richiesto la cancellazione, senza ottenere riscontro, ricevendo successivamente l'avviso di addebito impugnato.
Il giudice di prime cure ha dato atto che era stato Parte_1 iscritto d'ufficio alla gestione commercianti a decorrere da maggio 2022, a seguito di CP_ comunicazione pervenuta all' dalla CCIAA in data 4 maggio 2022, relativa alla società di cui il ricorrente era socio al 51% ed amministratore Controparte_2 unico dal 18 marzo 2022.
Nel quadro AC allegato alla delibera d'iscrizione della CCIAA lo stesso ricorrente aveva dichiarato di essere tenuto all'iscrizione alla gestione commercianti, in quanto partecipante al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti di abitualità e prevalenza devono riferirsi all'attività lavorativa svolta dal socio all'interno dell'impresa, escludendo quella esercitata in qualità di amministratore, ed evidenziato che la prevalenza va valutata rispetto alle attività personali del soggetto e non in relazione agli altri fattori produttivi dell'impresa, il Tribunale ha osservato che dall'istruttoria testimoniale era emerso un quadro chiaro ed univoco dell'attività svolta da Parte_1 all'interno di caratterizzata da una gestione diretta dell'intero Controparte_2 ciclo lavorativo e della filiera degli appalti. Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, “il ricorrente, in particolare, si occupa della negoziazione dei contratti con i clienti, dei colloqui di assunzione degli operai e dei relativi contratti, di recarsi personalmente presso le varie sedi per verificare e discutere di problematiche del lavoro;
è altresì la figura cui tutti i dipendenti si rivolgono per la gestione amministrativa del rapporto quanto a ferie, permessi e assenze per malattie.
Dall'istruttoria è, inoltre, emerso che non vi sono in azienda figure intermedie tra il ricorrente e gli operai”.
Il giudice di prime cure ha, quindi, concluso che “anche alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata ai paragrafi precedenti, non vi sono elementi per ritenere che il ricorrente si limiti a svolgere la sola attività di amministratore con funzioni unicamente gestorie, di impulso e rappresentanza nei limiti dell'esecuzione del contratto di società, avendo, invece, continuato anche a prestare la propria opera nei termini sopra accertati”.
Da ciò è conseguito il rigetto delle domande svolte in ricorso.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1
Con il primo motivo denuncia lacunosa ed errata valutazione delle risultanze istruttorie;
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 29, comma 1, legge 3 giugno 1975 n. 160.
pag. 3/9 Censura la pronuncia laddove ha affermato il coinvolgimento diretto di
[...]
nell'attività oggetto di impresa. Parte_1
Deduce che tale statuizione si fonda su una valutazione errata delle prove acquisite, in particolare delle dichiarazioni testimoniali rese da Testimone_1
e che Persona_1 Persona_2 non sarebbero state correttamente apprezzate dal giudice di prime cure.
Le risultanze istruttorie – si deduce - attesterebbero, infatti, che le attività operative di logistica, pulizia, confezionamento, etc. erano svolte esclusivamente da manodopera dipendente, organizzata in squadre e coordinata da referenti. In particolare, i testi e Testimone_1 Persona_2 avevano dichiarato di svolgere il ruolo di responsabili degli appalti, con compiti di coordinamento e supervisione, smentendo così l'asserita assenza di figure intermedie.
Nell'ottica del gravame, la presenza di figure intermedie, quali i referenti ed il personale impiegatizio, “riflette la sussistenza di una organizzazione gerarchica, al cui vertice sta l'organo amministrativo, coadiuvato dai dipendenti di segreteria, alla base gli operai e, al centro, in posizione mediana, i responsabili in servizio presso i singoli appalti: un'organizzazione semplice, ma più che sufficiente avuto riguardo alla tipologia ed alle caratteristiche dimensionali dell'impresa”.
Conclude, pertanto, l'appellante che “se il Tribunale avesse attentamente esaminato le risultanze istruttorie, ed in particolare avesse correttamente apprezzato le caratteristiche dell'impresa di cui si tratta e la relativa organizzazione del lavoro (in particolare, l'esistenza ed il ruolo dei responsabili e l'estraneità del ricorrente rispetto allo svolgimento del lavoro aziendale), non avrebbe ritenuto sussistenti i presupposti di abitualità e prevalenza di cui all'art. 29, comma 1, L. 160/1975, e non avrebbe conseguentemente affermato come legittima l'iscrizione del Sig. alla Gestione Pt_1
Commercianti”.
Con il secondo motivo critica la sentenza per omessa valutazione delle risultanze istruttorie e travisamento;
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e
116 c.p.c. e dell'art. 29, comma 1, legge 3 giugno 1975 n. 160.
Si duole che il giudice di primo grado, omettendo un'analisi puntuale delle caratteristiche oggettive di e travisando le dichiarazioni Controparte_2 testimoniali acquisite, abbia ritenuto che l'odierno appellante svolgesse una gestione diretta dell'attività aziendale, tale da giustificare l'iscrizione alla gestione commercianti.
Tale conclusione, nella prospettiva del gravame, si fonda su un'errata interpretazione di attività che, in realtà, rientrano tra quelle tipiche dell'amministratore di società e che non presentano i requisiti di abitualità e prevalenza richiesti dalla normativa.
pag. 4/9 L'appellante evidenzia in proposito che, secondo le risultanze istruttorie correttamente interpretate, il suo apporto si limitava a: negoziazione e stipula dei contratti con i clienti;
partecipazione ai colloqui di assunzione del personale;
supervisione indiretta degli appalti tramite i referenti;
gestione amministrativa delle comunicazioni relative a ferie, permessi e malattie.
Tali funzioni – si deduce - sono riconducibili al ruolo di amministratore e non comportano la partecipazione operativa diretta al lavoro aziendale, con la conseguenza che la decisione del Tribunale di Milano, che ha ritenuto legittima l'iscrizione alla gestione commercianti, non sarebbe conforme alle risultanze istruttorie, né ai principi giurisprudenziali consolidati.
Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione;
violazione degli artt. 111, comma 6, Cost.; 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c..
Censura l'affermazione contenuta nella sentenza, secondo cui non vi sarebbero elementi per ritenere che si sia limitato a svolgere la Pt_1 Parte_1 sola attività di amministratore e che, pertanto, la sua iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti risulterebbe corretta.
Ad avviso di parte appellante tale conclusione, oltre a essere infondata nel merito, denoterebbe “un vizio di adeguata motivazione, dell'intera sentenza, per non avere il giudice compiutamente illustrato l'iter logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione assunta”. Il Tribunale, infatti, si sarebbe limitato a riportare integralmente il verbale di assunzione delle prove orali, senza valorizzare le singole dichiarazioni testimoniali, né chiarire quali di esse siano state ritenute rilevanti ai fini del decidere.
In luogo di un'analisi puntuale, il giudice si sarebbe poi limitato al mero richiamo di due precedenti giurisprudenziali in materia di abitualità e prevalenza,
“con l'effetto che non è dato comprendere il ragionamento logico-giuridico che ha portato il giudice di prime cure a ritenere, alla luce dell'istruttoria svolta, che le attività poste in essere dal Sig. dalle sue funzioni e competenze di Parte_2 amministratore e costituiscano forma di partecipazione diretta alla realizzazione dell'oggetto sociale con carattere di abitualità e prevalenza”.
Con il quarto ed ultimo motivo censura l'inciso iniziale della sentenza, secondo cui nel riquadro AC della richiesta di iscrizione al registro delle imprese era stata rappresentata l'attività del ricorrente come partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Si duole che il giudice di prime cure abbia attribuito all'odierno appellante un'implicita ammissione della sussistenza del presupposto di abitualità e prevalenza della partecipazione all'attività aziendale, omettendo di conferire rilievo alla successiva richiesta di rettifica dell'iscrizione, regolarmente presentata.
pag. 5/9 Sulla base dei motivi esposti l'appellante ha chiesto Parte_1
l'integrale riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. CP_ Costituendosi ritualmente in giudizio l'appellato ha chiesto il rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
All'udienza del 15 ottobre 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da dev'essere respinto, con Parte_1 integrale conferma della pronuncia impugnata. I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, per ragioni di connessione logica e giuridica.
Contrariamente a quanto opinato da parte appellante, il giudice di prime cure ha effettuato un approfondito vaglio del materiale istruttorio che appare immune da vizi e che ha condotto ad una puntuale ricostruzione del ruolo svolto da all'interno di Parte_1 Controparte_2
Da tale ricostruzione dei fatti il giudice ha tratto la corretta conclusione che l'appellante non si sia limitato ad esercitare attività di amministratore, ma abbia partecipato personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, con conseguente obbligo di iscrizione alla gestione commercianti ai sensi dell'art. 1, comma 203, legge 23 dicembre 1996 n. 662. Dall'istruttoria svolta nel primo grado di giudizio, infatti, è emerso univocamente che nel periodo oggetto di causa l'odierno appellante - socio al 51% ed amministratore unico di società che esercita principalmente Controparte_2 attività di servizi logistici, di pulizia specializzata di edifici ed impianti, di imballaggio e confezionamento di merci (cfr. visura CCIAA allegata sub doc. 2 fascicolo di primo grado di parte appellante) – si occupava personalmente delle seguenti attività: acquisire e negoziare i contratti di appalto;
selezionare il personale e concordarne le condizioni di assunzione;
organizzare l'attività del personale impiegato nell'esecuzione degli appalti, indicando a ciascuno l'appalto di assegnazione e l'attività da svolgere;
autorizzare ferie e permessi ai dipendenti e registrare le assenze per malattia;
visitare i cantieri per verificare l'andamento dell'attività e risolvere eventuali problemi (si vedano le concordi dichiarazioni dei testi escussi Tes_1
e
[...] Persona_1 Persona_2
non confutate da alcuna emergenza istruttoria di segno contrario).
[...]
L'appellante, dunque, era direttamente coinvolto nel lavoro aziendale sotto l'aspetto propriamente operativo, curando l'organizzazione e la verifica dell'attività prestata in regime di appalto, nonché la direzione e la gestione (anche amministrativa) del personale.
Contrariamente a quanto dedotto nei motivi di gravame, il diretto coinvolgimento dell'appellante nel lavoro aziendale non è escluso dalla presenza di pag. 6/9 referenti aziendali nei singoli appalti, ossia di operai che, oltre a svolgere attività lavorativa nell'ambito dell'appalto, avevano anche il compito di coordinare i turni di lavoro degli altri componenti della squadra (in tal senso si veda in particolare la deposizione del teste . Tes_1
Tra l'altro, secondo quanto univocamente riferito dai testi escussi, non vi erano figure intermedie tra gli operai impiegati negli appalti (eventualmente con compiti di referente di cantiere, come sopra descritti) e , al quale Parte_1 faceva dunque necessariamente capo la direzione e l'organizzazione dell'attività svolta dagli operai stessi, non essendovi altra figura aziendale a ciò preposta. Le attività sopra indicate, espletate dall'appellante, non sono riconducibili alle funzioni proprie dell'amministratore, essendo dirette alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso del lavoro prestato dal socio e dagli altri lavoratori.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c.; e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza;
laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi” (Cass., 2 maggio 2018 n. 10426).
Vanno, perciò, integralmente condivise le conclusioni del Tribunale in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti ai sensi dell'art. 1, comma 203, legge 23 dicembre 1996 n. 662. Contrariamente a quanto opinato da parte appellante, la sussistenza di tali presupposti è avvalorata anche dalla dichiarazione di , resa in Parte_1 sede di integrazione della domanda di iscrizione nel registro delle imprese, “di essere CP_ tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali in quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con Data Inizio Attività 04.05.2022” (cfr. doc. 3 fascicolo appellato di primo grado).
La successiva istanza di modifica, presentata solo in data 5 gennaio 2024 dopo la notifica dell'avviso di addebito opposto (cfr. doc. 3 fascicolo appellante di primo grado), non priva di efficacia la precedente dichiarazione, giacché essa non dà conto di alcun errore nella formulazione di tale dichiarazione;
neppure in giudizio, del resto, l'appellante ha mai allegato la sussistenza di errori, di fatto o di diritto, nella formulazione della dichiarazione in esame.
Come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, dunque, la dichiarazione in esame converge con le univoche risultanze dell'istruttoria pag. 7/9 testimoniale (peraltro di per sé sufficienti a costituire idoneo compendio probatorio) nel dimostrare che partecipava abitualmente, con il proprio Parte_1 lavoro quotidiano, al lavoro aziendale.
La prestazione lavorativa in favore di era svolta Controparte_2 stabilmente con continuità e non in modo occasionale o transitorio, anche perché si trattava – come già evidenziato - di attività indispensabile per la concreta operatività aziendale.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata anche nella sentenza impugnata, “stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto
l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass., 2 maggio
2018 n. 10426, cit.). Deve altresì ritenersi – né sussistono specifiche contestazioni sul punto - che l'anzidetta attività, oltre che abituale, sia anche prevalente, non risultando che nel periodo in esame l'appellante avesse altra occupazione.
Tali conclusioni appaiono conformi al più recente orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa” (così Cass. 19 luglio 2018 n.
19273; in termini cfr. Cass., 21 febbraio 2017 n. 4440).
In conclusione, alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, vengono liquidati come da dispositivo, in applicazione del d.m.
10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
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P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 4427/2024 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%);
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 15 ottobre 2025
Consigliera est. Presidente
IA DO NN LL
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