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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/04/2025, n. 5614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5614 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.58398.2023 (a cui è riunito il R.G.28390.2024) del
Ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1
con sede in Roma, Via Luigi Settembrini, 30, (C.F./P.IVA e la P.IVA_1
IG.ra nata a [...] il [...] (Codice Controparte_1
fiscale: ) ex Amministratore della entrambe CodiceFiscale_1 Pt_1
rappresentate e difese dall'Avvocato Tiberio Gulluni ( ), C.F._2
con studio in Roma, Via Luigi Settembrini n° 30, elettivamente domiciliate nello studio in Roma, Via Luigi Settembrini, 30, (pec. Email_1
attore contro
(C.F. ) in persona del Direttore pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
(C.F. – presso i cui uffici è P.IVA_3 Email_2
legalmente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 convenuta contro
, in persona del legale rap- Controparte_3
presentante pro tempore (C.F. ) rappresentata e difesa ex lege P.IVA_4
dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. domiciliata in Roma, P.IVA_3
Via dei Portoghesi n. 12.
Convenuta nel connesso R.G.28390.2024
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(per la cartella di pagamento n. 097 2024 01285855 55 000)
Oggetto: opposizione alla intimazione di pagamento notificata a mezzo raccomandata A/R in data 24/11/23 presso la sede legale della società, all'amministratore della il 27/11/23 ed alla IG.ra Parte_1 Part con Racc. A.R. il 25/11/23, ex amministratore della itata, con cui CP_1
l richiedeva alla ed Controparte_4 Parte_1 alla IG.ra il pagamento, in solido tra loro, delle somme Controparte_1 relative all'utilizzo - senza titolo - dal 1/1/23 al 31/12/23 dei beni immobili denominati: RMB 1950 - unita' immobiliare sita in Roma via Merulana n.264 sub 14 piano 4, int.8; RM2618001001 Unita Immobiliare Via Merulana n.264 sub 14 piano 4 int.8, € 19.860,00;
RMB 1949 unita' immobiliare sita in Roma Via Merulana N.264 piano 3 int.6, RM2616001001 unita immobiliare sita in Roma via Merulana N.264 piano 3 INT.6, € 15.840,00; RMB 1948 unita' immobiliare via Merulana N.264 SUB 11, RM2614001001 unita' immobiliare sita in via Merulana n.264 piano 3 SUB 11, € 16.200,00 di proprietà dello Stato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte attrice premetteva di essere proprietaria dei seguenti appartamenti:
a) appartamento sito a Roma alla via Merulana n. 264, interno 5, (acquistato il
07.06.1990 a rogito Notar Intersimone, Rep. N. 111323), cod. MlAA;
catasto U;
Fgl. 494 part.299 sub.11; nat A2;
b) appartamento sito a Roma alla via Merulana n. 264, interno 6, (acquistato il
07.06.1990 a rogito Notar Intersimone, Rep. N. 111323), cod. MlAA;
catasto U;
Fgl. 494 part.299 sub.12; nat A2;
c) appartamento sito a Roma alla via Merulana n. 264, interno 8, (acquistato il
07.06.1990 a rogito Notar Intersimone, Rep. N. 111323), cod. MlAA;
catasto U;
Fgl. 494 part. 299 sub.14; nat A2;
d) appartamento sito a Roma alla via Paraguay n. 18, interno 5 piano 2 (acquistato il 05.12.1990 a rogito Notar Rep. N. 41269)1 cod. MlAA;
catasto U;
Per_1
Fgl. 544 part.161 sub.22; nat A2; e) appartamento sito in Roma alla via Tirso n.
90, interno 10 piano (acquistato il 20.12.1990 a rogito Notar Rep. N. Per_1
2 3
41652). cod. MlAA;
catasto U;
Fgl.577 part.125 sub.9; nat A1O (cfr. Documento
n. 7 – nota di trascrizione).
Secondo la tesi della parte attrice sui predetti immobili, con nota del 07.10.04
Reg. Part. 76615-76619 reg. gen. 118295, era stato illegittimamente ed erroneamente trascritto un provvedimento amministrativo emesso dal Consigliere
Delegato della III Sezione penale datato 23 giugno 2004. Tale provvedimento - come evidenziato dal testo del medesimo - fu emesso per dare esecuzione - mediante il riferimento per relazione ad una nota dell'Arma – alla confisca ex art. 240 c.p. definitivamente disposta dalla sentenza della Corte di appello - sez.I penale - del 30 marzo 1999, emessa nel processo penale a carico tra gli altri di
, all'epoca né amministratore né socio della Controparte_5 Parte_1
Evidenziava che, congiuntamente alle note di trascrizione [datate 7 ottobre 2004] del provvedimento emesso il 23 giungo 2004, non erano mai state mai Per_2
depositate in Conservatoria nè la Sentenza del Tribunale di Roma - Sez. IX penale del 20 dicembre 1994/95 né tanto meno la Sentenza della Corte di Appello - Sez. I penale - del 30 marzo 1999 sopra citata, ma esclusivamente il provvedimento amministrativo anzidetto.
La Sentenza del Tribunale di Roma del 20 dicembre 1994, successivamente confermata dalla Sentenza della Corte di Appello - Sez. I penale - del 30 marzo
1999 - divenuta esecutiva nel 2000 – aveva disposto la confisca ex art. 240 c.p. dei beni indicati al punto 1 della narrativa, senza in alcun modo disporre della destinazione dei bene in favore del Ministero delle Finanze - Direzione Generale del Demanio. Secondo la difesa, in tutti i casi in cui la sentenza - pronunciata all'esito del processo penale di cognizione comminante la confisca ex art. 240 c.p.
- non abbia determinato una diversa destinazione dei beni, la misura di sicurezza patrimoniale di cui all'art. 240 c.p. deve essere eseguita esclusivamente nelle modalità e forme previste dall'art. 86 disp. att. c.p.p.
La predetta confisca trae origine dal procedimento penale R.G. notizie reato n.
937/94, e da ultimo dalla Sentenza della Corte d'Appello del 30 marzo 1999, divenuta irrevocabile il 24 ottobre 2000 contro l'imputata . Controparte_5
Nella sentenza di condanna del Tribunale veniva applicata “la misura di sicurezza patrimoniale della confisca di cui all'art. 240 c.p. degli immobili in sequestro”.
Dopo lo svolgimento dei vari gradi di gravame la Corte di Appello di Roma - Sez.
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I - in sede di giudizio di rinvio - confermava il provvedimento di confisca ex art. 240 c.p.
La Sentenza di confisca definitiva non concerneva in alcun modo beni intestati all'imputata , bensì di proprietà di terzi, precisamente della Controparte_5
ricorrente, il cui Amministratore e soci dell'epoca erano sempre restati estranei al procedimento penale.
Precedentemente alla sentenza di confisca definitiva (ma non alla primigenia della sentenza di primo grado), l'Ing. Amministratore Unico della Controparte_6 [...]
e titolare del 99% delle relative quote, estraneo ai reati contestati ed al Pt_1
procedimento penale, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Roma la IG.ra , la il Controparte_5 Controparte_7
, il ed il Ministero delle Controparte_8 Controparte_9
Finanze. La domanda giudiziale di accertamento della proprietà sugli immobili di cui al punto 1 del presente atto veniva debitamente trascritta.
La conveniva in giudizio , i indicati e la Parte_1 Controparte_5 CP_10
, domandando l'accertamento della proprietà in capo alla Controparte_7
società attrice degli immobili sottoposti a confisca con la Sentenza del Tribunale sopracitata. La domanda traeva origine dai provvedimenti di sequestro probatorio e preventivo di alcuni dei predetti immobili, che la Procura della Repubblica ipotizzava quale profitto dei reati ascritti all'imputata.
La al fine di dimostrare che i provvedimenti di sequestro costituivano una Pt_1
turbativa del proprio diritto di proprietà, non avendo la possibilità di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa in sede penale, vista l'impossibilità per il terzo di svolgere adeguata attività probatoria in quelle sedi, introduceva apposito giudizio civile con cui contestava l'assunto avanzato dagli organi inquirenti in ordine al nesso esistente tra i beni immobili in esame e l'illecito contestato all'imputata.
Nel corso del citato processo civile si costituivano tutte le amministrazioni pubbliche convenute che contestano la titolarità dei diritti, svolgendo due distinte domande riconvenzionali, evidenziando da un lato la natura di società "di Part comodo" della e dall' altro la simulazione dei contratti di vendita degli
Part immobili alla 2 dissimulando questi una vendita alla , che ne CP_5
pagava il prezzo con i profitti illeciti contestati nel procedimento penale. A
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riprova delle proprie domande le amministrazioni convenute producevano copia integrale di tutti gli atti del procedimento penale, ivi comprese quelle formate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari del procedimento
R.G. 937/94 notizie di reato.
Con sentenza n. 15893 del 14 settembre 1998, il Tribunale di Roma, Sez. II civile dichiarava la effettiva proprietaria dei beni immobili siti in Roma, via Parte_1
Merulana 264, intt. 5, 6 e 8; Via Paraguay n. 20 e Via Tirso n. 90, respingendo entrambe le domande riconvenzionali avanzate da parte delle amministrazioni pubbliche convenute e l'ing. proprietario del 99% delle quote Tale CP_6 Pt_1
sentenza passava in cosa giudicata, con correlativa trascrizione della stessa
Entrambe le sentenze penali che dispongono la misura di sicurezza patrimoniale di cui all'art. 240 c.p. sui beni immobili di proprietà della non erano mai Parte_1
notificate al legale rappresentante della Società dell'epoca, né poste in esecuzione né tanto meno trascritte.
Con nota pec prot. 5009 del 4 giugno 2020 l' Controparte_4
comunicava alla che “la proprietà degli 'immobili sottoelencati
[...] Parte_1
(tra cui quello sito in Roma alla via Paraguay n. 18, interno 5 piano 2) è in capo allo Stato in virtù della Sentenza del Tribunale di Roma IX Sezione penale del
20/12/94 e della successiva Sentenza della Corte di Appello del 30/03/1999, divenuta irrevocabile nel 2000”. Contestualmente aveva diffidato la società attrice
“dal porre in essere qualunque azione e/o comportamento lesivo del diritto di proprietà dello Stato sugli immobili de quo, nonché a rimborsare all'Agenzia del demanio tutti i canoni locativi indebitamente percepiti dagli eventuali conduttori degli immobili. Per quanto sopra, si invita a fornire i contratti di locazione eventualmente stipulati e a consegnare le chiavi di accesso degli immobili liberi entro 30 giorni dal ricevimento della presente”.
Con nota pec prot. 12055 del 7 ottobre 2021 l Controparte_4
aveva comunicato alla in ordine ad altri immobili rispetto a
[...] Parte_1
quello oggetto del presente giudizio, "che in data 25.10.2021 alle ore 11:00 verrà effettuato un sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi, da parte dei funzionari incaricati dall , nel rispetto delle misure di Controparte_4 contenimento del Covid-19''.
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Part Con nota pec del 22 ottobre 2021 la contestava l'assoluta carenza di qualsivoglia potestà e/o legittimazione in capo all rispetto Controparte_4
ai beni in esame.
La difesa della evidenziava che, in base al combinato disposto degli artt. Parte_1
86 disp. att. c.p.p. e 149 e seguenti del d.P.R. n. 115/2002, la competenza esclusiva in materia di beni confiscati ex art. 240 c.p. è unicamente dell'Ufficio giudiziario penale che ha disposto la confisca e che procede alla loro vendita anche avvalendosi degli istituti di vendite giudiziarie.
Solo nel 2022 l aveva inoltrato le prime Controparte_4
richieste di indennità per pretesa occupazione di detti immobili a far data dal lontano 24 ottobre 2000 fino al 31 dicembre 2021.
Parte attrice eccepiva:
A) assoluta inesistenza di qualsivoglia titolo, competenza e/o legittimazione da parte dell;
Controparte_4
B) mancanza del presupposto dell'occupazione sine titulo in virtù della
Sentenza del Tribunale di Roma, Sez. II civile n. 15893 del 14 settembre
1998, passata in cosa giudicata emessa inter partes;
C) illegittimità della “seconda” richiesta di pagamento con esplicito riferimento alla riscossione coattiva a mezzo ruolo delle pretese avanzate;
D) assoluta estraneità della IG.ra Controparte_1
Concludeva chiedendo di sospendere per tutti i gravi Motivi di cui al presente atto di citazione l'efficacia esecutiva delle intimazioni di pagamento ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 150 del 2011, anche inaudita altera parte.
Nel merito dichiarare l'illegittimità dell'impugnate intimazioni di pagamento, per le ragioni espresse in narrativa. In via principale, annullare le impugnate intimazioni di pagamento in virtù della totale carenza di legittimazione da parte dell dichiarando, ove ritenuto necessario, l'illegittimità Controparte_4
dell'intervenute trascrizioni e per l'effetto dichiarare non dovute le somme di cui alle impugnate intima-zioni. In via subordinata, annullare le impugnate intimazioni di pagamento, in ragione dell'opponibilità all Controparte_4
della sentenza passata in giudicato di riconoscimento della proprietà in capo alle intervenuto nei confronti del dante causa e per l'effetto dichiarare non Pt_1
dovute le somma di cui alle intimazioni impugnate. In via ulteriormente
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subordinata, annullare le impugnate intimazioni di pagamento, provvedendo nel contempo alla rideterminazione delle somme dovute nella misura accertata in corso di causa anche a mezzo apposita CTU.
Si costituiva la difesa erariale e ripercorreva storicamente l'accaduto.
Con sentenza emessa in data 20/12/1994 il Tribunale di Roma - IX Sezione Penale aveva ordinato la confisca, tra gli altri, dell'immobile sito in Roma, via Merulana
n. 264, precedentemente sottoposto a sequestro giusto decreto n. 2174/93 del
29/10/93. Il relativo procedimento penale veniva definito con sentenza resa in data
30/3/1999 dalla Prima Sezione della Corte di Appello di Roma, divenuta irrevocabile il 24/10/2000.
Vi era stato un giudizio civile intrapreso dalla della si concludeva con Parte_1
sentenza n. 15893 del 14 settembre 1998 del Tribunale di Roma, Sez. II civile, che dichiarava la effettiva proprietaria tra gli altri, del bene di cui trattasi. Parte_1
Per (ri) ottenere i beni la medesima in persona del nuovo legale Parte_1
rappresentante, adiva proprio la Corte d'Appello penale di Roma, al fine di ottenere la restituzione di tre immobili ad essa intestati, tra cui quello sito in via
Merulana 264, che tuttavia nelle more venivano sottoposti a confisca definitiva divenuta irrevocabile il 24/10/2000. Pertanto, la Corte d'Appello di Roma, con ordinanza del 18/09/2006 rigettava la domanda formulata dalla La Parte_1 [...]
Pt_ proponeva opposizione, che veniva respinta con ordinanza del 27/09/2009, depositata in data 02/12/2009.
Con sentenza n. 40950 del 10/06/2011 la Suprema Corte, I sez. Penale, rigettava il ricorso formulato dalla predetta società.
Altri giudizi erano seguiti sempre con esito negativo per le parti private.
Dopo aver illustrato gli effetti della confisca, concludeva chiedendo di rigettare le avverse pretese in quanto del tutto infondate in fatto e diritto ivi inclusa la richiesta sospensione;
per l'effetto, in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare la debenza delle somme richieste dall , condannando la controparte al pagamento delle Controparte_4
indennità richieste. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva nel processo riunito al presente RG Controparte_4
28390.2024 e rappresentava che la cartella concerne le richieste di pagamento già impugnate attualmente oggetto del giudizio pendente dinanzi al Tribunale civile di
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Roma, recante RG n. 58398/2023. Assumeva che la cartella costituiva solo il mezzo per la riscossione e concludeva per il rigetto e spese.
All'udienza del 5.11.2024 erano assegnati i termini ex art. 189 c.p.c.
Era fissata l'udienza in forma scritta per il 17.3.2025 e le parti chiedevano che la stessa fosse posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda delle parti opponenti deve essere rigettata con piena conferma della legittimità degli atti opposti.
Al presente fascicolo è riunita la causa RG28390.2024 nella quale la parte privata si era opposta alla successiva cartella di pagamento n. 097 2024 01285855 55 000, recante il Ruolo n. 2024/001197 reso esecutivo in data 05-03-2024, consegnato il
10-04-2024, ruolo ordinario concernente i medesimi canoni di occupazione (in relazione agli stessi immobili) già precedente opposti nel presente RG58398.2023.
La presente controversia deve essere decisa ricordando che i beni di cui trattasi sono stati già oggetto di definitiva confisca: le statuizioni rese nel processo penale erano diventate definite con sentenza resa in data 30/3/1999 dalla Prima Sezione della Corte di Appello di Roma, divenuta irrevocabile il 24/10/2000.
Senza entrare nel merito circa la dedotta “estraneità” delle odierne parti private ai fatti di reato sottesi, la soluzione alla presente controversia era già stata ampiamente fornita con la sentenza della Cassazione sentenza n. 40950 del
10/06/2011 della I° sez. penale, la quale rigettando il ricorso formulato dalla aveva insegnato quanto segue: Parte_1
“la Corte territoriale ha fatto buon governo delle norme e dei principi sopra enunciati, non attribuendo alla sentenza del Tribunale civile di Roma del
14/09/1998, resa in un procedimento instaurato dalla e da B.L.J. dopo Parte_1
la sentenza penale di condanna in primo grado della S., efficacia vincolante nel procedimento penale in punto di individuazione dei soggetti proprietari degli immobili confiscati, siccome diversi dalla condannata, S., in considerazione altresì di ulteriori elementi di prova, già sopra puntualmente enunciati (rapporto
Pa di coniugio tra il titolare del 98% delle quote della e la S., Pt_1
contemporaneità tra gli acquisti immobiliari e la commissione del delitto di ricettazione per cui la S. è stata definitivamente condannata, interessamento diretto della stessa nelle trattative e nell'acquisto degli immobili, mancata
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giustificazione della provenienza degli ingenti capitali impiegati per l'acquisto di essi), indicativi piuttosto di una fittizia intestazione dei beni alla medesima società…”
Ma le parti insistevano riproponendo avanti il giudice civile la questione relativa alla proprietà dei beni confiscati. La e il legale rappresentante della Parte_1
società, in data 10/05/2007 avevano nuovamente convenuto in giudizio il e la al fine di ottenere Controparte_8 Controparte_7
il risarcimento dei danni per l'illegittima trascrizione della confisca e la cancellazione della stessa presso la Conservatoria di Roma.
Il Tribunale civile, con sentenza n.14845/2011 dichiarava la competenza del
Giudice dell'esecuzione penale ai sensi degli artt. 667 comma 4 e 676 c.p.p. e per l'effetto rigettava la domanda di risarcimento, condannando le parti attrici al pagamento delle spese legali.
Questa pronuncia era impugnata da tale e dalla ma la Corte Parte_3 Parte_1
d'Appello civile adita confermava, con sentenza n.5310/2016, le statuizioni del primo grado.
Di nuovo, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n.25928/2022 del 14/06/2022, depositata in data 02/09/2022 rigettando il ricorso statuiva testualmente: “si deve riconoscere che la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di confisca, il terzo che assume di essere proprietario e che sia rimasto estraneo al giudizio di cognizione può far valere le proprie pretese soltanto a seguito dell'irrevocabilità della sentenza che dispone la confisca, mediante la proposizione di incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p. (Cass. n. 58444/2018; n. 50363/2019).
Vanamente i ricorrenti sostengono che, nella specie, tale regola non potrebbe trovare applicazione in presenza del giudicato contrario costituito dalla decisione del Tribunale di Roma n. 440/1998. A smentire tale assunto è sufficiente il rilievo che la suddetta decisione n. 440/1998 è intervenuta in un momento in cui una sentenza definitiva sulla confisca non era stata ancora emessa.
Quanto agli effetti della sentenza definitiva n. 15893/1998 resa dal medesimo
Tribunale, i ricorrenti pongono una questione che riguarda il merito della pretesa, sulla quale la Corte capitolina non si è pronunciata. La pronuncia impugnata, infatti, si esaurisce nel riconoscimento della competenza del giudice
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dell'esecuzione penale, dinanzi al quale – secondo i giudici d'appello - il terzo può «versare ogni elementi probatorio utile per vanificare il provvedimento di confisca»
Questo giudice, a seguito di due così lineari sentenze della Corte di cassazione, che tutto hanno già motivato con estrema condivisibile chiarezza, può solo aggiungere, per rendere ancora più chiara la decisione, che una volta confiscato il bene esso passa definitivamente nel patrimonio dello Stato.
Quindi un soggetto terzo che non abbia partecipato al procedimento di sequestro e confisca e che assuma di essere titolare del diritto di proprietà sul bene oggetto di confisca, per ottenere il riconoscimento del proprio acquisto deve preliminarmente rivolgersi al giudice penale al fine di far emergere e dimostrare la sua buona fede e solo successivamente alla eventuale revoca del provvedimento di confisca può adire il giudice civile per opporsi ad eventuali atti volti ad ottenere il pagamento dei canoni.
Nei confronti degli autori del reato la confisca diventa definitiva col passaggio in giudicato della sentenza.
Nei confronti dei beni appartenenti a soggetti incisi dalla confisca, se del tutto estranei alle vicende penali, sussiste la possibilità di adire il giudice dell'esecuzione secondo le modalità fissate agli artt. 667, co. 4, e 676, co. 1, c.p.p.
La tardiva applicazione delle norme poste dall'art.86 e segg. disp att. c.p.p. – diversamente da quanto assume la parte attrice – non crea alcun diritto in capo al soggetto privato del diritto di proprietà a mezzo della confisca.
Stante il chiaro disposto dell'art. 676 1°c. c.p.c. (Altre competenze), mai il giudice civile può revocare la confisca resa in un processo penale poiché completamente privo di competenza;
la doglianza circa la dedotta proprietà dei beni già confiscati deve necessariamente essere vagliata con gli strumenti tipici del processo penale i quali, non casualmente, non sono caratterizzati dal principio dispositivo.
Certamente, l'irrevocabilità della sentenza con la quale sia stata disposta la confisca di una cosa non è di ostacolo a che un soggetto rimasto estraneo al procedimento penale conclusosi con detta sentenza, assumendo di essere titolare di diritti sulla cosa confiscata, ne chieda la restituzione ma la procedura deve avvenire con istanza rivolta al giudice dell'esecuzione, competente ai sensi dell'art.676 c.p.p. (Cass. Sez. 1, sentenza n.3596 del 16/05/2000, dep. 13/06/2000,
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Rv. 21610 –01). Non inganni il riferimento che l'art.676 c.p.p. fa all'art. 263
c.p.p. (rimessione al giudice civile); quest'ultimo interviene solo nel momento della pacifica restituzione delle cose sequestrate al terzo, non esattamente individuato e non già nella controversia tra Stato che confisca e soggetto “terzo” inciso dal provvedimento ablatorio.
Appare certo, e la Corte di Cassazione come detto l'ha cerziorato, che il bene confiscato nel giudizio penale non potrà mai essere restituito al privato (che ne invoca la proprietà) in un precedente, concomitante o successivo giudizio civile.
Sempre e solo al giudice penale – fuori dal canone del principio dispositivo – compete di verificare la cd. “non appartenenza” del bene al condannato.
Da ultimo si osserva che l'Autorità chiamata a gestire il bene è esattamente la parte convenuta la quale legittimamente ha emanato l'intimazione in questo processo e la successiva cartella nel riunito processo RG23980.2024. L
[...]
ha la piena responsabilità e titolarità nella gestione degli immobili CP_4
che fanno parte del patrimonio dello Stato a decorrere dalla primigenia confisca resa nel processo penale.
La sentenza definitiva n.15893/1998 resa dal Tribunale civile è, quindi, priva di concreti effetti, per come peraltro già esaustivamente indicato dalla Corte di
Cassazione.
La esclusiva competenza del giudice penale implica il pieno rigetto della odierna domanda avanzata dalle parti opponenti, occupanti sine titulo.
La parte privata non è proprietaria dei beni confiscati e, quindi, non appare neanche legittimata a porre tematiche meramente formali, inerenti quale sia l'ufficio pubblico titolato alla gestione dei beni di proprietà statale (richiesta dei canoni).
I beni appartengono certamente allo Stato e il fruitore deve pagare il canone di occupazione o rilasciarli. L rientra fra le amministrazioni Controparte_4
incaricate di svolgere attività di gestione del patrimonio pubblico: quindi è pienamente legittimata a richiedere i canoni di occupazione sine titulo.
Diversamente da quanto sostenuto in altri connessi approdi giurisprudenziali (RG
n. 40221 e RG 49394 anno 2022, sentenza Trib. Roma, II sez., del 12.10.24) si ritiene che, nelle ipotesi di mancata specifica destinazione dei beni confiscati, si verifichi – anche in un'ottica costituzionalmente orientata - l'acquisizione
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automatica dell'immobile nella gestione dell , quale Ente Controparte_4
pubblico istituzionalmente preposto alle procedure di esecuzione delle confische e utile gestione degli immobili dello Stato.
La norma che conduce a tale conclusione è positivamente posta dall'art.2 comma
222 della L.23 dicembre 2009, n. 191 il quale recita: “Qualora emerga l'esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell del demanio, gli CP_4 stessi rientrano nella gestione dell ”. Il che equivale a dire che non ci CP_4
possono essere immobili dello Stato non gestiti dalla Agenzia;
e gestione significa anche, ma non solo, il potere di richiedere i canoni di occupazione per gli immobili confiscati in uso a terzi.
L , significativamente, ha la responsabilità giuridica e Controparte_4
risponde della gestione dei beni, compilando e gestendo l'elenco identificativo di tutti i beni immobili di proprietà dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche: detto elenco deve essere trasmesso annualmente al Ministero economia dal quale l'Agenzia dipende finanze (art. 2, c. 222, legge 23 dicembre 2009, n. 191).
L'inadempimento agli obblighi di trasmissione e comunicazione è segnalato dall alla Corte dei conti. Controparte_4
Ne consegue che, anche se la sentenza di confisca non prevede una specifica destinazione dei beni confiscati, anche in assenza della procedura di cui all'art.86
disp. att. c.p.p., si verifica ope legis l'acquisizione automatica degli immobili nel patrimonio gestionale dell' . Controparte_4
Peraltro, diversamente opinando, si legittimerebbe l'occupazione da parte di soggetti privati (non proprietari) di immobili confiscati, quindi di proprietà dello
Stato, in assenza del pagamento del canone, poiché non esattamente individuata la parte istituzionalmente deputata alla gestione: un'assenza di regolare gestione economica\finanziaria di un bene pubblico la quale appare, evidentemente, distonica rispetto al principio del buon andamento, posto dall'art.97 Cost.
L'occupazione dei beni in esame è, nella fattispecie, sine titulo e per la loro fruizione occorre, come detto, corrispondere i canoni di occupazione richiesti dalla legittimata . Controparte_4
Non sussistendo eccezioni di parte circa il quantum esatto del canone applicato dalla ai meri detentori del bene, la domanda delle parti attrici è rigettata e CP_4
confermata la piena legittimità degli atti impugnati.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in ragione del valore del canone richiesto ai sensi degli artt.
1-11 del D.M. 55/2014 nelle tabelle del
2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022). Il compenso di lite viene attribuito nel valore massimo, comunque tabellare, in relazione all'applicazione in questa sede di un noto e consolidato principio di diritto, pedissequamente riproposto nella motivazione in questa sede. Quindi dalla tabella emerge:
Fase di studio della controversia, valore massimo: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore massimo: € 1.806,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore massimo: € 2.709,00
Fase decisionale, valore massimo: € 4.358,00
Compenso tabellare (valori massimi) €11.425,00 a carico delle parti attrici soccombenti, in solido, in favore di ciascuna parte convenuta (€11.425,00 x 2), oltre accessori di legge trattandosi di difesa erariale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda della e della IG.ra Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, accerta la legittimità degli atti opposti;
[...]
b) condanna della e della IG.ra Parte_1 Controparte_1
in solido, al pagamento delle spese di lite per euro11.425,00 poste a carico delle parti attrici soccombenti, in solido, in favore di ciascuna parte convenuta (€11.425,00 x 2), oltre accessori di legge trattandosi di difesa erariale.
Roma,
Il Giudice
Alberto Cianfarini
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.58398.2023 (a cui è riunito il R.G.28390.2024) del
Ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1
con sede in Roma, Via Luigi Settembrini, 30, (C.F./P.IVA e la P.IVA_1
IG.ra nata a [...] il [...] (Codice Controparte_1
fiscale: ) ex Amministratore della entrambe CodiceFiscale_1 Pt_1
rappresentate e difese dall'Avvocato Tiberio Gulluni ( ), C.F._2
con studio in Roma, Via Luigi Settembrini n° 30, elettivamente domiciliate nello studio in Roma, Via Luigi Settembrini, 30, (pec. Email_1
attore contro
(C.F. ) in persona del Direttore pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
(C.F. – presso i cui uffici è P.IVA_3 Email_2
legalmente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 convenuta contro
, in persona del legale rap- Controparte_3
presentante pro tempore (C.F. ) rappresentata e difesa ex lege P.IVA_4
dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. domiciliata in Roma, P.IVA_3
Via dei Portoghesi n. 12.
Convenuta nel connesso R.G.28390.2024
1 2
(per la cartella di pagamento n. 097 2024 01285855 55 000)
Oggetto: opposizione alla intimazione di pagamento notificata a mezzo raccomandata A/R in data 24/11/23 presso la sede legale della società, all'amministratore della il 27/11/23 ed alla IG.ra Parte_1 Part con Racc. A.R. il 25/11/23, ex amministratore della itata, con cui CP_1
l richiedeva alla ed Controparte_4 Parte_1 alla IG.ra il pagamento, in solido tra loro, delle somme Controparte_1 relative all'utilizzo - senza titolo - dal 1/1/23 al 31/12/23 dei beni immobili denominati: RMB 1950 - unita' immobiliare sita in Roma via Merulana n.264 sub 14 piano 4, int.8; RM2618001001 Unita Immobiliare Via Merulana n.264 sub 14 piano 4 int.8, € 19.860,00;
RMB 1949 unita' immobiliare sita in Roma Via Merulana N.264 piano 3 int.6, RM2616001001 unita immobiliare sita in Roma via Merulana N.264 piano 3 INT.6, € 15.840,00; RMB 1948 unita' immobiliare via Merulana N.264 SUB 11, RM2614001001 unita' immobiliare sita in via Merulana n.264 piano 3 SUB 11, € 16.200,00 di proprietà dello Stato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte attrice premetteva di essere proprietaria dei seguenti appartamenti:
a) appartamento sito a Roma alla via Merulana n. 264, interno 5, (acquistato il
07.06.1990 a rogito Notar Intersimone, Rep. N. 111323), cod. MlAA;
catasto U;
Fgl. 494 part.299 sub.11; nat A2;
b) appartamento sito a Roma alla via Merulana n. 264, interno 6, (acquistato il
07.06.1990 a rogito Notar Intersimone, Rep. N. 111323), cod. MlAA;
catasto U;
Fgl. 494 part.299 sub.12; nat A2;
c) appartamento sito a Roma alla via Merulana n. 264, interno 8, (acquistato il
07.06.1990 a rogito Notar Intersimone, Rep. N. 111323), cod. MlAA;
catasto U;
Fgl. 494 part. 299 sub.14; nat A2;
d) appartamento sito a Roma alla via Paraguay n. 18, interno 5 piano 2 (acquistato il 05.12.1990 a rogito Notar Rep. N. 41269)1 cod. MlAA;
catasto U;
Per_1
Fgl. 544 part.161 sub.22; nat A2; e) appartamento sito in Roma alla via Tirso n.
90, interno 10 piano (acquistato il 20.12.1990 a rogito Notar Rep. N. Per_1
2 3
41652). cod. MlAA;
catasto U;
Fgl.577 part.125 sub.9; nat A1O (cfr. Documento
n. 7 – nota di trascrizione).
Secondo la tesi della parte attrice sui predetti immobili, con nota del 07.10.04
Reg. Part. 76615-76619 reg. gen. 118295, era stato illegittimamente ed erroneamente trascritto un provvedimento amministrativo emesso dal Consigliere
Delegato della III Sezione penale datato 23 giugno 2004. Tale provvedimento - come evidenziato dal testo del medesimo - fu emesso per dare esecuzione - mediante il riferimento per relazione ad una nota dell'Arma – alla confisca ex art. 240 c.p. definitivamente disposta dalla sentenza della Corte di appello - sez.I penale - del 30 marzo 1999, emessa nel processo penale a carico tra gli altri di
, all'epoca né amministratore né socio della Controparte_5 Parte_1
Evidenziava che, congiuntamente alle note di trascrizione [datate 7 ottobre 2004] del provvedimento emesso il 23 giungo 2004, non erano mai state mai Per_2
depositate in Conservatoria nè la Sentenza del Tribunale di Roma - Sez. IX penale del 20 dicembre 1994/95 né tanto meno la Sentenza della Corte di Appello - Sez. I penale - del 30 marzo 1999 sopra citata, ma esclusivamente il provvedimento amministrativo anzidetto.
La Sentenza del Tribunale di Roma del 20 dicembre 1994, successivamente confermata dalla Sentenza della Corte di Appello - Sez. I penale - del 30 marzo
1999 - divenuta esecutiva nel 2000 – aveva disposto la confisca ex art. 240 c.p. dei beni indicati al punto 1 della narrativa, senza in alcun modo disporre della destinazione dei bene in favore del Ministero delle Finanze - Direzione Generale del Demanio. Secondo la difesa, in tutti i casi in cui la sentenza - pronunciata all'esito del processo penale di cognizione comminante la confisca ex art. 240 c.p.
- non abbia determinato una diversa destinazione dei beni, la misura di sicurezza patrimoniale di cui all'art. 240 c.p. deve essere eseguita esclusivamente nelle modalità e forme previste dall'art. 86 disp. att. c.p.p.
La predetta confisca trae origine dal procedimento penale R.G. notizie reato n.
937/94, e da ultimo dalla Sentenza della Corte d'Appello del 30 marzo 1999, divenuta irrevocabile il 24 ottobre 2000 contro l'imputata . Controparte_5
Nella sentenza di condanna del Tribunale veniva applicata “la misura di sicurezza patrimoniale della confisca di cui all'art. 240 c.p. degli immobili in sequestro”.
Dopo lo svolgimento dei vari gradi di gravame la Corte di Appello di Roma - Sez.
3 4
I - in sede di giudizio di rinvio - confermava il provvedimento di confisca ex art. 240 c.p.
La Sentenza di confisca definitiva non concerneva in alcun modo beni intestati all'imputata , bensì di proprietà di terzi, precisamente della Controparte_5
ricorrente, il cui Amministratore e soci dell'epoca erano sempre restati estranei al procedimento penale.
Precedentemente alla sentenza di confisca definitiva (ma non alla primigenia della sentenza di primo grado), l'Ing. Amministratore Unico della Controparte_6 [...]
e titolare del 99% delle relative quote, estraneo ai reati contestati ed al Pt_1
procedimento penale, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Roma la IG.ra , la il Controparte_5 Controparte_7
, il ed il Ministero delle Controparte_8 Controparte_9
Finanze. La domanda giudiziale di accertamento della proprietà sugli immobili di cui al punto 1 del presente atto veniva debitamente trascritta.
La conveniva in giudizio , i indicati e la Parte_1 Controparte_5 CP_10
, domandando l'accertamento della proprietà in capo alla Controparte_7
società attrice degli immobili sottoposti a confisca con la Sentenza del Tribunale sopracitata. La domanda traeva origine dai provvedimenti di sequestro probatorio e preventivo di alcuni dei predetti immobili, che la Procura della Repubblica ipotizzava quale profitto dei reati ascritti all'imputata.
La al fine di dimostrare che i provvedimenti di sequestro costituivano una Pt_1
turbativa del proprio diritto di proprietà, non avendo la possibilità di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa in sede penale, vista l'impossibilità per il terzo di svolgere adeguata attività probatoria in quelle sedi, introduceva apposito giudizio civile con cui contestava l'assunto avanzato dagli organi inquirenti in ordine al nesso esistente tra i beni immobili in esame e l'illecito contestato all'imputata.
Nel corso del citato processo civile si costituivano tutte le amministrazioni pubbliche convenute che contestano la titolarità dei diritti, svolgendo due distinte domande riconvenzionali, evidenziando da un lato la natura di società "di Part comodo" della e dall' altro la simulazione dei contratti di vendita degli
Part immobili alla 2 dissimulando questi una vendita alla , che ne CP_5
pagava il prezzo con i profitti illeciti contestati nel procedimento penale. A
4 5
riprova delle proprie domande le amministrazioni convenute producevano copia integrale di tutti gli atti del procedimento penale, ivi comprese quelle formate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari del procedimento
R.G. 937/94 notizie di reato.
Con sentenza n. 15893 del 14 settembre 1998, il Tribunale di Roma, Sez. II civile dichiarava la effettiva proprietaria dei beni immobili siti in Roma, via Parte_1
Merulana 264, intt. 5, 6 e 8; Via Paraguay n. 20 e Via Tirso n. 90, respingendo entrambe le domande riconvenzionali avanzate da parte delle amministrazioni pubbliche convenute e l'ing. proprietario del 99% delle quote Tale CP_6 Pt_1
sentenza passava in cosa giudicata, con correlativa trascrizione della stessa
Entrambe le sentenze penali che dispongono la misura di sicurezza patrimoniale di cui all'art. 240 c.p. sui beni immobili di proprietà della non erano mai Parte_1
notificate al legale rappresentante della Società dell'epoca, né poste in esecuzione né tanto meno trascritte.
Con nota pec prot. 5009 del 4 giugno 2020 l' Controparte_4
comunicava alla che “la proprietà degli 'immobili sottoelencati
[...] Parte_1
(tra cui quello sito in Roma alla via Paraguay n. 18, interno 5 piano 2) è in capo allo Stato in virtù della Sentenza del Tribunale di Roma IX Sezione penale del
20/12/94 e della successiva Sentenza della Corte di Appello del 30/03/1999, divenuta irrevocabile nel 2000”. Contestualmente aveva diffidato la società attrice
“dal porre in essere qualunque azione e/o comportamento lesivo del diritto di proprietà dello Stato sugli immobili de quo, nonché a rimborsare all'Agenzia del demanio tutti i canoni locativi indebitamente percepiti dagli eventuali conduttori degli immobili. Per quanto sopra, si invita a fornire i contratti di locazione eventualmente stipulati e a consegnare le chiavi di accesso degli immobili liberi entro 30 giorni dal ricevimento della presente”.
Con nota pec prot. 12055 del 7 ottobre 2021 l Controparte_4
aveva comunicato alla in ordine ad altri immobili rispetto a
[...] Parte_1
quello oggetto del presente giudizio, "che in data 25.10.2021 alle ore 11:00 verrà effettuato un sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi, da parte dei funzionari incaricati dall , nel rispetto delle misure di Controparte_4 contenimento del Covid-19''.
5 6
Part Con nota pec del 22 ottobre 2021 la contestava l'assoluta carenza di qualsivoglia potestà e/o legittimazione in capo all rispetto Controparte_4
ai beni in esame.
La difesa della evidenziava che, in base al combinato disposto degli artt. Parte_1
86 disp. att. c.p.p. e 149 e seguenti del d.P.R. n. 115/2002, la competenza esclusiva in materia di beni confiscati ex art. 240 c.p. è unicamente dell'Ufficio giudiziario penale che ha disposto la confisca e che procede alla loro vendita anche avvalendosi degli istituti di vendite giudiziarie.
Solo nel 2022 l aveva inoltrato le prime Controparte_4
richieste di indennità per pretesa occupazione di detti immobili a far data dal lontano 24 ottobre 2000 fino al 31 dicembre 2021.
Parte attrice eccepiva:
A) assoluta inesistenza di qualsivoglia titolo, competenza e/o legittimazione da parte dell;
Controparte_4
B) mancanza del presupposto dell'occupazione sine titulo in virtù della
Sentenza del Tribunale di Roma, Sez. II civile n. 15893 del 14 settembre
1998, passata in cosa giudicata emessa inter partes;
C) illegittimità della “seconda” richiesta di pagamento con esplicito riferimento alla riscossione coattiva a mezzo ruolo delle pretese avanzate;
D) assoluta estraneità della IG.ra Controparte_1
Concludeva chiedendo di sospendere per tutti i gravi Motivi di cui al presente atto di citazione l'efficacia esecutiva delle intimazioni di pagamento ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 150 del 2011, anche inaudita altera parte.
Nel merito dichiarare l'illegittimità dell'impugnate intimazioni di pagamento, per le ragioni espresse in narrativa. In via principale, annullare le impugnate intimazioni di pagamento in virtù della totale carenza di legittimazione da parte dell dichiarando, ove ritenuto necessario, l'illegittimità Controparte_4
dell'intervenute trascrizioni e per l'effetto dichiarare non dovute le somme di cui alle impugnate intima-zioni. In via subordinata, annullare le impugnate intimazioni di pagamento, in ragione dell'opponibilità all Controparte_4
della sentenza passata in giudicato di riconoscimento della proprietà in capo alle intervenuto nei confronti del dante causa e per l'effetto dichiarare non Pt_1
dovute le somma di cui alle intimazioni impugnate. In via ulteriormente
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subordinata, annullare le impugnate intimazioni di pagamento, provvedendo nel contempo alla rideterminazione delle somme dovute nella misura accertata in corso di causa anche a mezzo apposita CTU.
Si costituiva la difesa erariale e ripercorreva storicamente l'accaduto.
Con sentenza emessa in data 20/12/1994 il Tribunale di Roma - IX Sezione Penale aveva ordinato la confisca, tra gli altri, dell'immobile sito in Roma, via Merulana
n. 264, precedentemente sottoposto a sequestro giusto decreto n. 2174/93 del
29/10/93. Il relativo procedimento penale veniva definito con sentenza resa in data
30/3/1999 dalla Prima Sezione della Corte di Appello di Roma, divenuta irrevocabile il 24/10/2000.
Vi era stato un giudizio civile intrapreso dalla della si concludeva con Parte_1
sentenza n. 15893 del 14 settembre 1998 del Tribunale di Roma, Sez. II civile, che dichiarava la effettiva proprietaria tra gli altri, del bene di cui trattasi. Parte_1
Per (ri) ottenere i beni la medesima in persona del nuovo legale Parte_1
rappresentante, adiva proprio la Corte d'Appello penale di Roma, al fine di ottenere la restituzione di tre immobili ad essa intestati, tra cui quello sito in via
Merulana 264, che tuttavia nelle more venivano sottoposti a confisca definitiva divenuta irrevocabile il 24/10/2000. Pertanto, la Corte d'Appello di Roma, con ordinanza del 18/09/2006 rigettava la domanda formulata dalla La Parte_1 [...]
Pt_ proponeva opposizione, che veniva respinta con ordinanza del 27/09/2009, depositata in data 02/12/2009.
Con sentenza n. 40950 del 10/06/2011 la Suprema Corte, I sez. Penale, rigettava il ricorso formulato dalla predetta società.
Altri giudizi erano seguiti sempre con esito negativo per le parti private.
Dopo aver illustrato gli effetti della confisca, concludeva chiedendo di rigettare le avverse pretese in quanto del tutto infondate in fatto e diritto ivi inclusa la richiesta sospensione;
per l'effetto, in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare la debenza delle somme richieste dall , condannando la controparte al pagamento delle Controparte_4
indennità richieste. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva nel processo riunito al presente RG Controparte_4
28390.2024 e rappresentava che la cartella concerne le richieste di pagamento già impugnate attualmente oggetto del giudizio pendente dinanzi al Tribunale civile di
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Roma, recante RG n. 58398/2023. Assumeva che la cartella costituiva solo il mezzo per la riscossione e concludeva per il rigetto e spese.
All'udienza del 5.11.2024 erano assegnati i termini ex art. 189 c.p.c.
Era fissata l'udienza in forma scritta per il 17.3.2025 e le parti chiedevano che la stessa fosse posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda delle parti opponenti deve essere rigettata con piena conferma della legittimità degli atti opposti.
Al presente fascicolo è riunita la causa RG28390.2024 nella quale la parte privata si era opposta alla successiva cartella di pagamento n. 097 2024 01285855 55 000, recante il Ruolo n. 2024/001197 reso esecutivo in data 05-03-2024, consegnato il
10-04-2024, ruolo ordinario concernente i medesimi canoni di occupazione (in relazione agli stessi immobili) già precedente opposti nel presente RG58398.2023.
La presente controversia deve essere decisa ricordando che i beni di cui trattasi sono stati già oggetto di definitiva confisca: le statuizioni rese nel processo penale erano diventate definite con sentenza resa in data 30/3/1999 dalla Prima Sezione della Corte di Appello di Roma, divenuta irrevocabile il 24/10/2000.
Senza entrare nel merito circa la dedotta “estraneità” delle odierne parti private ai fatti di reato sottesi, la soluzione alla presente controversia era già stata ampiamente fornita con la sentenza della Cassazione sentenza n. 40950 del
10/06/2011 della I° sez. penale, la quale rigettando il ricorso formulato dalla aveva insegnato quanto segue: Parte_1
“la Corte territoriale ha fatto buon governo delle norme e dei principi sopra enunciati, non attribuendo alla sentenza del Tribunale civile di Roma del
14/09/1998, resa in un procedimento instaurato dalla e da B.L.J. dopo Parte_1
la sentenza penale di condanna in primo grado della S., efficacia vincolante nel procedimento penale in punto di individuazione dei soggetti proprietari degli immobili confiscati, siccome diversi dalla condannata, S., in considerazione altresì di ulteriori elementi di prova, già sopra puntualmente enunciati (rapporto
Pa di coniugio tra il titolare del 98% delle quote della e la S., Pt_1
contemporaneità tra gli acquisti immobiliari e la commissione del delitto di ricettazione per cui la S. è stata definitivamente condannata, interessamento diretto della stessa nelle trattative e nell'acquisto degli immobili, mancata
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giustificazione della provenienza degli ingenti capitali impiegati per l'acquisto di essi), indicativi piuttosto di una fittizia intestazione dei beni alla medesima società…”
Ma le parti insistevano riproponendo avanti il giudice civile la questione relativa alla proprietà dei beni confiscati. La e il legale rappresentante della Parte_1
società, in data 10/05/2007 avevano nuovamente convenuto in giudizio il e la al fine di ottenere Controparte_8 Controparte_7
il risarcimento dei danni per l'illegittima trascrizione della confisca e la cancellazione della stessa presso la Conservatoria di Roma.
Il Tribunale civile, con sentenza n.14845/2011 dichiarava la competenza del
Giudice dell'esecuzione penale ai sensi degli artt. 667 comma 4 e 676 c.p.p. e per l'effetto rigettava la domanda di risarcimento, condannando le parti attrici al pagamento delle spese legali.
Questa pronuncia era impugnata da tale e dalla ma la Corte Parte_3 Parte_1
d'Appello civile adita confermava, con sentenza n.5310/2016, le statuizioni del primo grado.
Di nuovo, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n.25928/2022 del 14/06/2022, depositata in data 02/09/2022 rigettando il ricorso statuiva testualmente: “si deve riconoscere che la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di confisca, il terzo che assume di essere proprietario e che sia rimasto estraneo al giudizio di cognizione può far valere le proprie pretese soltanto a seguito dell'irrevocabilità della sentenza che dispone la confisca, mediante la proposizione di incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p. (Cass. n. 58444/2018; n. 50363/2019).
Vanamente i ricorrenti sostengono che, nella specie, tale regola non potrebbe trovare applicazione in presenza del giudicato contrario costituito dalla decisione del Tribunale di Roma n. 440/1998. A smentire tale assunto è sufficiente il rilievo che la suddetta decisione n. 440/1998 è intervenuta in un momento in cui una sentenza definitiva sulla confisca non era stata ancora emessa.
Quanto agli effetti della sentenza definitiva n. 15893/1998 resa dal medesimo
Tribunale, i ricorrenti pongono una questione che riguarda il merito della pretesa, sulla quale la Corte capitolina non si è pronunciata. La pronuncia impugnata, infatti, si esaurisce nel riconoscimento della competenza del giudice
9 10
dell'esecuzione penale, dinanzi al quale – secondo i giudici d'appello - il terzo può «versare ogni elementi probatorio utile per vanificare il provvedimento di confisca»
Questo giudice, a seguito di due così lineari sentenze della Corte di cassazione, che tutto hanno già motivato con estrema condivisibile chiarezza, può solo aggiungere, per rendere ancora più chiara la decisione, che una volta confiscato il bene esso passa definitivamente nel patrimonio dello Stato.
Quindi un soggetto terzo che non abbia partecipato al procedimento di sequestro e confisca e che assuma di essere titolare del diritto di proprietà sul bene oggetto di confisca, per ottenere il riconoscimento del proprio acquisto deve preliminarmente rivolgersi al giudice penale al fine di far emergere e dimostrare la sua buona fede e solo successivamente alla eventuale revoca del provvedimento di confisca può adire il giudice civile per opporsi ad eventuali atti volti ad ottenere il pagamento dei canoni.
Nei confronti degli autori del reato la confisca diventa definitiva col passaggio in giudicato della sentenza.
Nei confronti dei beni appartenenti a soggetti incisi dalla confisca, se del tutto estranei alle vicende penali, sussiste la possibilità di adire il giudice dell'esecuzione secondo le modalità fissate agli artt. 667, co. 4, e 676, co. 1, c.p.p.
La tardiva applicazione delle norme poste dall'art.86 e segg. disp att. c.p.p. – diversamente da quanto assume la parte attrice – non crea alcun diritto in capo al soggetto privato del diritto di proprietà a mezzo della confisca.
Stante il chiaro disposto dell'art. 676 1°c. c.p.c. (Altre competenze), mai il giudice civile può revocare la confisca resa in un processo penale poiché completamente privo di competenza;
la doglianza circa la dedotta proprietà dei beni già confiscati deve necessariamente essere vagliata con gli strumenti tipici del processo penale i quali, non casualmente, non sono caratterizzati dal principio dispositivo.
Certamente, l'irrevocabilità della sentenza con la quale sia stata disposta la confisca di una cosa non è di ostacolo a che un soggetto rimasto estraneo al procedimento penale conclusosi con detta sentenza, assumendo di essere titolare di diritti sulla cosa confiscata, ne chieda la restituzione ma la procedura deve avvenire con istanza rivolta al giudice dell'esecuzione, competente ai sensi dell'art.676 c.p.p. (Cass. Sez. 1, sentenza n.3596 del 16/05/2000, dep. 13/06/2000,
10 11
Rv. 21610 –01). Non inganni il riferimento che l'art.676 c.p.p. fa all'art. 263
c.p.p. (rimessione al giudice civile); quest'ultimo interviene solo nel momento della pacifica restituzione delle cose sequestrate al terzo, non esattamente individuato e non già nella controversia tra Stato che confisca e soggetto “terzo” inciso dal provvedimento ablatorio.
Appare certo, e la Corte di Cassazione come detto l'ha cerziorato, che il bene confiscato nel giudizio penale non potrà mai essere restituito al privato (che ne invoca la proprietà) in un precedente, concomitante o successivo giudizio civile.
Sempre e solo al giudice penale – fuori dal canone del principio dispositivo – compete di verificare la cd. “non appartenenza” del bene al condannato.
Da ultimo si osserva che l'Autorità chiamata a gestire il bene è esattamente la parte convenuta la quale legittimamente ha emanato l'intimazione in questo processo e la successiva cartella nel riunito processo RG23980.2024. L
[...]
ha la piena responsabilità e titolarità nella gestione degli immobili CP_4
che fanno parte del patrimonio dello Stato a decorrere dalla primigenia confisca resa nel processo penale.
La sentenza definitiva n.15893/1998 resa dal Tribunale civile è, quindi, priva di concreti effetti, per come peraltro già esaustivamente indicato dalla Corte di
Cassazione.
La esclusiva competenza del giudice penale implica il pieno rigetto della odierna domanda avanzata dalle parti opponenti, occupanti sine titulo.
La parte privata non è proprietaria dei beni confiscati e, quindi, non appare neanche legittimata a porre tematiche meramente formali, inerenti quale sia l'ufficio pubblico titolato alla gestione dei beni di proprietà statale (richiesta dei canoni).
I beni appartengono certamente allo Stato e il fruitore deve pagare il canone di occupazione o rilasciarli. L rientra fra le amministrazioni Controparte_4
incaricate di svolgere attività di gestione del patrimonio pubblico: quindi è pienamente legittimata a richiedere i canoni di occupazione sine titulo.
Diversamente da quanto sostenuto in altri connessi approdi giurisprudenziali (RG
n. 40221 e RG 49394 anno 2022, sentenza Trib. Roma, II sez., del 12.10.24) si ritiene che, nelle ipotesi di mancata specifica destinazione dei beni confiscati, si verifichi – anche in un'ottica costituzionalmente orientata - l'acquisizione
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automatica dell'immobile nella gestione dell , quale Ente Controparte_4
pubblico istituzionalmente preposto alle procedure di esecuzione delle confische e utile gestione degli immobili dello Stato.
La norma che conduce a tale conclusione è positivamente posta dall'art.2 comma
222 della L.23 dicembre 2009, n. 191 il quale recita: “Qualora emerga l'esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell del demanio, gli CP_4 stessi rientrano nella gestione dell ”. Il che equivale a dire che non ci CP_4
possono essere immobili dello Stato non gestiti dalla Agenzia;
e gestione significa anche, ma non solo, il potere di richiedere i canoni di occupazione per gli immobili confiscati in uso a terzi.
L , significativamente, ha la responsabilità giuridica e Controparte_4
risponde della gestione dei beni, compilando e gestendo l'elenco identificativo di tutti i beni immobili di proprietà dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche: detto elenco deve essere trasmesso annualmente al Ministero economia dal quale l'Agenzia dipende finanze (art. 2, c. 222, legge 23 dicembre 2009, n. 191).
L'inadempimento agli obblighi di trasmissione e comunicazione è segnalato dall alla Corte dei conti. Controparte_4
Ne consegue che, anche se la sentenza di confisca non prevede una specifica destinazione dei beni confiscati, anche in assenza della procedura di cui all'art.86
disp. att. c.p.p., si verifica ope legis l'acquisizione automatica degli immobili nel patrimonio gestionale dell' . Controparte_4
Peraltro, diversamente opinando, si legittimerebbe l'occupazione da parte di soggetti privati (non proprietari) di immobili confiscati, quindi di proprietà dello
Stato, in assenza del pagamento del canone, poiché non esattamente individuata la parte istituzionalmente deputata alla gestione: un'assenza di regolare gestione economica\finanziaria di un bene pubblico la quale appare, evidentemente, distonica rispetto al principio del buon andamento, posto dall'art.97 Cost.
L'occupazione dei beni in esame è, nella fattispecie, sine titulo e per la loro fruizione occorre, come detto, corrispondere i canoni di occupazione richiesti dalla legittimata . Controparte_4
Non sussistendo eccezioni di parte circa il quantum esatto del canone applicato dalla ai meri detentori del bene, la domanda delle parti attrici è rigettata e CP_4
confermata la piena legittimità degli atti impugnati.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in ragione del valore del canone richiesto ai sensi degli artt.
1-11 del D.M. 55/2014 nelle tabelle del
2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022). Il compenso di lite viene attribuito nel valore massimo, comunque tabellare, in relazione all'applicazione in questa sede di un noto e consolidato principio di diritto, pedissequamente riproposto nella motivazione in questa sede. Quindi dalla tabella emerge:
Fase di studio della controversia, valore massimo: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore massimo: € 1.806,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore massimo: € 2.709,00
Fase decisionale, valore massimo: € 4.358,00
Compenso tabellare (valori massimi) €11.425,00 a carico delle parti attrici soccombenti, in solido, in favore di ciascuna parte convenuta (€11.425,00 x 2), oltre accessori di legge trattandosi di difesa erariale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda della e della IG.ra Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, accerta la legittimità degli atti opposti;
[...]
b) condanna della e della IG.ra Parte_1 Controparte_1
in solido, al pagamento delle spese di lite per euro11.425,00 poste a carico delle parti attrici soccombenti, in solido, in favore di ciascuna parte convenuta (€11.425,00 x 2), oltre accessori di legge trattandosi di difesa erariale.
Roma,
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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