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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/03/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice dott. Giuseppe Puglisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 965/2024 R.G.
TRA
, nata a [...] l'11 agosto Parte_1
1986 (c.f. ), rappresentata e difesa, come da procura in atti, CodiceFiscale_1 dall'avv. Sebastiano Calcò, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Salvatore C.F._2
Cipriano, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. avente per OGGETTO: regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 14 settembre 2024 conveniva in giudizio Parte_1 davanti a questo Tribunale e, premesso che dall'unione Controparte_1 sentimentale con quest'ultimo, oramai venuta meno, l'8 dicembre 2021 era nato il
1 figlio , chiedeva la regolamentazione dell'affidamento e del Persona_1 mantenimento della prole.
Costituitosi con comparsa del 5 febbraio 2025 il resistente, le parti raggiungevano un accordo, chiedevano che la causa fosse assunta in decisione.
Va pertanto recepito l'accordo oggetto di intesa, depositato in atti con le sottoscrizioni autenticate da parte dei difensori, come integrato dal Collegio senza che sia necessaria l'audizione del minore giacché le intese delle parti non confliggono con norme imperative né pregiudicano l'interesse della prole.
Deve allora disporsi:
1) l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori con Per_1 domiciliazione prevalente presso l'abitazione della madre;
2) il versamento a carico di e in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 300,00 a titolo di mantenimento del figlio entro il giorno Per_1
16 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT e oltre al 50 % delle spese straordinarie previamente concordate tra genitori ovvero – in difetto di accordo – individuate in base alle linee guida elaborate in materia dal Consiglio Nazionale Forense;
3) il diritto di visita del padre:
- a giorni alterni di ogni settimana dalle ore 18:00 alle ore 20:00;
- per le festività natalizie per un periodo di cinque giorni che comprendano, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di
Capodanno, da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto di accordo, dal 23 al 27 dicembre il primo anno e l'anno successivo dal 29 dicembre al 2 gennaio;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni, dalle 10:00 alle 19:00 la domenica di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, sempreché il predetto regime delle festività natalizie e pasquali non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze di qualsiasi altra natura del minore;
- il giorno del compleanno del minore alternativamente a pranzo o a cena;
- il giorno del compleanno del padre e dei nonni paterni dall'uscita da scuola alle ore
20:00;
2 - a partire dal compimento del quarto anno di età il padre potrà tenere con sé il figlio anche due fine settimana al mese – a settimane alternate – dalle 16:00 del sabato alle 20:00 della domenica;
nonché nel periodo estivo due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il mese di giugno e che in difetto di accordo, restano fissate nella prima settimana di luglio e nella prima settimana di agosto o, ad anni alterni, nella seconda settimana di luglio e nella seconda settimana di agosto.
Il Collegio rammenta alle parti l'importanza del dialogo reciproco nell'interesse del figlio e che le stesse dovranno tenere conto nel corso del tempo delle diverse esigenze e/o impegni eventualmente manifestati da in ragione della sua età. Per_1
In forza dell'accordo raggiunto le spese di lite tra le parti vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando nella causa n. 965/2024
R.G., così decide:
1) dispone che l'affidamento e il mantenimento di , nato Persona_1
a Patti l'8 dicembre 2021 sia disciplinato come in parte motiva;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Giuseppe Puglisi Mario Samperi
3
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice dott. Giuseppe Puglisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 965/2024 R.G.
TRA
, nata a [...] l'11 agosto Parte_1
1986 (c.f. ), rappresentata e difesa, come da procura in atti, CodiceFiscale_1 dall'avv. Sebastiano Calcò, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Salvatore C.F._2
Cipriano, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. avente per OGGETTO: regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 14 settembre 2024 conveniva in giudizio Parte_1 davanti a questo Tribunale e, premesso che dall'unione Controparte_1 sentimentale con quest'ultimo, oramai venuta meno, l'8 dicembre 2021 era nato il
1 figlio , chiedeva la regolamentazione dell'affidamento e del Persona_1 mantenimento della prole.
Costituitosi con comparsa del 5 febbraio 2025 il resistente, le parti raggiungevano un accordo, chiedevano che la causa fosse assunta in decisione.
Va pertanto recepito l'accordo oggetto di intesa, depositato in atti con le sottoscrizioni autenticate da parte dei difensori, come integrato dal Collegio senza che sia necessaria l'audizione del minore giacché le intese delle parti non confliggono con norme imperative né pregiudicano l'interesse della prole.
Deve allora disporsi:
1) l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori con Per_1 domiciliazione prevalente presso l'abitazione della madre;
2) il versamento a carico di e in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 300,00 a titolo di mantenimento del figlio entro il giorno Per_1
16 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT e oltre al 50 % delle spese straordinarie previamente concordate tra genitori ovvero – in difetto di accordo – individuate in base alle linee guida elaborate in materia dal Consiglio Nazionale Forense;
3) il diritto di visita del padre:
- a giorni alterni di ogni settimana dalle ore 18:00 alle ore 20:00;
- per le festività natalizie per un periodo di cinque giorni che comprendano, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di
Capodanno, da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto di accordo, dal 23 al 27 dicembre il primo anno e l'anno successivo dal 29 dicembre al 2 gennaio;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni, dalle 10:00 alle 19:00 la domenica di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, sempreché il predetto regime delle festività natalizie e pasquali non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze di qualsiasi altra natura del minore;
- il giorno del compleanno del minore alternativamente a pranzo o a cena;
- il giorno del compleanno del padre e dei nonni paterni dall'uscita da scuola alle ore
20:00;
2 - a partire dal compimento del quarto anno di età il padre potrà tenere con sé il figlio anche due fine settimana al mese – a settimane alternate – dalle 16:00 del sabato alle 20:00 della domenica;
nonché nel periodo estivo due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il mese di giugno e che in difetto di accordo, restano fissate nella prima settimana di luglio e nella prima settimana di agosto o, ad anni alterni, nella seconda settimana di luglio e nella seconda settimana di agosto.
Il Collegio rammenta alle parti l'importanza del dialogo reciproco nell'interesse del figlio e che le stesse dovranno tenere conto nel corso del tempo delle diverse esigenze e/o impegni eventualmente manifestati da in ragione della sua età. Per_1
In forza dell'accordo raggiunto le spese di lite tra le parti vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando nella causa n. 965/2024
R.G., così decide:
1) dispone che l'affidamento e il mantenimento di , nato Persona_1
a Patti l'8 dicembre 2021 sia disciplinato come in parte motiva;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Giuseppe Puglisi Mario Samperi
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