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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/01/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 1156/2024 Registro generale Appello Lavoro n. 540/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Roberto Vignati Presidente Dott. Giovanni Casella Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di LODI n. 188/2024, est. dott. Francesco Manfredi, discussa all'udienza collegiale del 10/12/2024 e promossa
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. C.F._3 Parte_4
, (C.F. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5
( ) e (C.F. Parte_6 C.F._6 Parte_7
, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti SANCHEZ C.F._7
CODONI JACOBO e VRICELLA MATTEO ed elettivamente domiciliati presso il loro studio IN VIA SOLFERINO, 31 25122 BRESCIA
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti GARZYA ALESSANDRA e RECALCATI ALESSANDRO ORSO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA DELLA POSTA, 7 20123 MILANO
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Riformare la sentenza impugnata e per l'effetto: A. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nel livello II del CCNL pulizia multiservizi sin dalle rispettive assunzioni (1.10.21) (in subordine: a far data dal momento in cui ciascun ricorrente ha iniziato a svolgere le mansioni di cui in narrativa, e
[1] fino al termine di tale svolgimento;
in ulteriore subordine: nel periodo che verrà accertato in corso di causa e/o ritenuto di Giustizia); B. condannare la resistente, come in epigrafe generalizzata, al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme, o le diverse ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, o le diverse ritenute di Giustizia:
• : € 874,23 Parte_1
• € 1.075,97 Parte_2
• : € 951,35 Parte_3
• € 1.001,46 Parte_4
• : € 1.006,57 CP_2
• € 964,89 Parte_6
• € 920,86 Parte_7
C. accertare e dichiarare che il lavoro dei ricorrenti veniva eseguito in esecuzione e nell'ambito di contratti di appalto/subfornitura stipulati tra la Controparte_3
e la committente in ogni caso, accertare e dichiarare
[...] Controparte_1
l'applicabilità del vincolo solidale ex art. 29 d.lgs. 276/03 nei confronti di e Controparte_1 con riferimento ai crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro con
[...]
; per l'effetto condannare al pagamento in via solidale ex Controparte_3 Controparte_1 art. 29, comma II, D.Lgs. 276/03 delle somme di cui sopra. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambe i gradi. Con distrazione in favore dei difensori antistatari”.
Per l'appellata: “in via principale: confermare la Sentenza resa inter partes dal Tribunale di Lodi, n. 188/2024, e respingere integralmente l'avversario ricorso e/o comunque rigettare tutte le domande ivi contenute nei confronti di a socio unico, in Controparte_1 quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nella presente memoria e, per l'effetto, assolvere la Società da tutte le domande in esso contenute;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di condanna della Società al pagamento di qualsivoglia somma a favore degli appellanti, limitare la quantificazione dei relativi importi rispetto alle richieste formulate ex adverso per le ragioni esposte nel presente atto, § IV. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 15.05.2024 , Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Pt_5
e hanno proposto appello
[...] Parte_6 Parte_7 avverso la sentenza n. 188/2024 nella parte in cui il TRIBUNALE di LODI ha respinto le domande con le quali avevano chiesto l'accertamento del proprio diritto a essere inquadrati dal 01.10.2021 al 31.05.2021 nel II livello CCNL Pulizie Multiservizi in luogo del I livello attribuito e che la committente CP_1 venisse condannata ex art. 29 D. Lgs. 276/03 a corrispondere loro le
[...] differenze retributive maturate.
[2] A sostegno della domanda, i ricorrenti avevano esposto di aver svolto attività lavorativa di natura subordinata a tempo indeterminato a favore di
[...]
dal 01.10.2021 sino al 31.05.2022, data alla quale era Controparte_3 cessato il rapporto a seguito della messa in liquidazione della datrice di lavoro;
di essere stati inquadrati nel livello I CCNL Multiservizi con sede di lavoro presso il magazzino della committente sito a Somaglia (Lo), in Strada Controparte_1
Statale, 234; che anteriormente alla data di assunzione presso CP_3 avevano prestato identica attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze di resso il medesimo magazzino di Parte_8 CP_4 in forza di apposito contratto di appalto endoaziendale;
che la loro costante
[...] adibizione presso l'anzidetto magazzino risultava dai cedolini paga, ove veniva indicato quale centro di costo “LIDL SOMAGLIA”; che per l'intero periodo nel quale erano stati dipendenti di avevano svolto attività di Parte_8 facchinaggio delle merci all'interno del suddetto magazzino in modo identico a quella svolta allorquando erano transitati in capo a;
che tale CP_3 circostanza era documentalmente confermata dalle comunicazioni di cessione dei contratti ove, alla voce “qualifica professionale” veniva riportato “ addetti Per_1 allo spostamento merci ed assimilati”; che a decorrere da ottobre 2021, a seguito del cambio appalto ex art. 4 CCNL Pulizie Multiservizi, senza soluzione di continuità, erano transitati alle dipendenze di Controparte_3 continuando a prestare la propria attività lavorativa in modo continuativo ed esclusivo all'interno del magazzino di proprietà di in forza di Controparte_1 apposito contratto di appalto endoaziendale intercorrente tra la committente CP_1 Con e l'appaltatrice ; che il rapporto di lavoro era cessato in data 31.5.2022, a seguito della messa in liquidazione della cooperativa convenuta . CP_3
Sulla base di tali allegazioni, i lavoratori, per quanto rileva ai fini del gravame, avevano rivendicato il proprio diritto all'inquadramento nel livello II del CCNL Multiservizi, il quale spetta agli “Addetti ai lavori di facchinaggio e movimentazione interna all'appalto” e agli Operai comuni addetti ad attività di fattorinaggio” e per l'effetto avevano chiesto la condanna della datrice di lavoro in solido CP_3 con la committente ex art. 29 D. Lgs. 276/03 al pagamento delle CP_1 differenze retributive maturate come da allegati conteggi.
A seguito della cancellazione dal Registro Imprese della datrice di lavoro
[...]
, i ricorrenti rinunciavano agli atti del giudizio nei confronti di tale CP_3 società, mantenendo ferme le domande proposte nei confronti di in CP_1 virtù del regime di responsabilità solidale di cui all'art. 29 D. Lgs. 276/03.
Il TRIBUNALE, richiamate le declaratoria del II livello rivendicato al quale appartengono “i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione” e, per il profilo di “lavoratori che eseguono anche con mezzi a semplice conduzione il trasporto e la movimentazione e la distribuzione di materiali” che tra i profili
[3] individua gli: “addetti ai lavori di facchinaggio e movimentazione interna all'appalto” o “operai comuni addetti ad attività di fattorinaggio”, o “addetti al carico/scarico di aeromobili e altri mezzi di trasporto nell'area confinata” e quella del livello I attribuito in sede di assunzione il quale prevede che “appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici, a contenuto manuale, anche con attrezzature per le quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un periodo minimo di pratica e che non necessitano di autorizzazioni. Appartengono altresì a questo livello i lavoratori del II livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mesi di svolgimento di effettivo servizio", respingeva la domanda ritenendola infondata.
In motivazione precisava che non vi era alcuna prova che i ricorrenti avessero operato nel medesimo settore prima dell'assunzione alle dipendenze di
[...]
Controparte_3
Osservava che i moduli aventi a oggetto la cessione dei contratti, seppur indicativi delle mansioni di facchinaggio prestate, non costituivano prova di una precedente esperienza lavorativa nel settore alle dipendenze di differente società in relazione alla quale non era stata prodotta la relativa visura camerale e che nemmeno era stata prodotta quella , omissioni che non consentivano di verificare CP_3 le attività inerenti all'oggetto sociale dell'una e dell'altra società.
Trattasi di produzioni che secondo il primo Giudice avrebbero consentito di verificare se le prestazioni rese nei due periodi di assunzione erano state rese nel medesimo settore merceologico e quindi concludere che i lavoratori non fossero da ritenersi “di prima assunzione” nel settore.
Il TRIBUNALE respingeva anche la richiesta di ammissione di istanze istruttorie formulata dai lavoratori ritenendola superflua a fronte della documentazione in atti.
Considerato che i ricorrenti avevano operato per il periodo dal 01.10.2021 al 31.05.2022, ovvero per soli 8 mesi, alle dipendenze di e che l'art. CP_3
10 del CCNL applicato prevede che appartengono al livello I “i lavoratori del II livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mesi di svolgimento di effettivo servizio", riteneva corretto l'inquadramento iniziale in quanto rispettoso della previsione del CCNL applicato dalla società datrice di lavoro.
Su tali presupposti, rilevato che i ricorrenti non avevano svolto attività in relazione all'appalto intercorrente tra e Controparte_1 Controparte_3 per un periodo non superiore a nove mesi, affermava che anche istruendo la causa sulle mansioni effettivamente svolte, il tenore dell'art. 10 del CCNL ostava al riconoscimento di differenze retributive.
[4] In ragione della soccombenza i ricorrenti sono stati condannati a rifondere a
[...] le spese di lite quantificate in Euro 2.190,00 oltre a spese generali e CP_1 oneri di legge.
Con un primo motivo di gravame gli appellanti si dolgono della sentenza laddove il TRIBUNALE li ha qualificati come lavoratori di “prima assunzione nel settore” ex art. 10 CCNL Pulizie Multiservizi.
A sostegno della censura rilevano che l'ammissione dei capitoli di prova dedotti Con avrebbe consentito di provare che anteriormente all'assunzione da parte di avevano prestavano identica attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze di all'interno del medesimo magazzino di proprietà della Pt_8 convenuta e nell'interesse di questa. Controparte_1
Nella prospettazione del gravame, evidenziano che non aveva contestato né CP_1
l'esistenza di un precedente appalto endoaziendale con né l'identità delle Pt_8 attività logistiche svolte da e nel proprio magazzino di Pt_8 CP_3
Somaglia, né l'identità delle attività di facchinaggio svolte in concreto dai Contr ricorrenti, né il cambio appalto da a Pt_8
Deducono inoltre che dalle buste paga e dagli estratti previdenziali allegati al ricorso introduttivo, emerge che tutti i ricorrenti avevano lavorato per per Pt_8
30 mesi (dal 01.03.2019 al 30.09.2021) per poi transitare, in virtù del cambio appalto e senza soluzione di continuità, dal 01.10.2021 a . CP_3
Su tali presupposti evidenziano che è pacifico, documentale e non contestato, che gli odierni appellanti abbiamo prestato attività non soltanto “nel settore”, come richiesto dal CCNL applicato, ma addirittura presso il medesimo appalto e con le medesime mansioni per ben 30 mesi prima dell'assunzione presso VV.
Rilevano inoltre che la circostanza che applicasse un diverso CCNL da Pt_8 quello applicato da è elemento irrilevante e comunque del tutto CP_3 marginale, in quanto l'art. 10 del CCNL Multiservizi, fa infatti riferimento ai lavoratori “di prima assunzione nel settore” e non “di prima applicazione del presente CCNL”.
Con un secondo motivo ripropongono le domande dichiarate assorbite dal primo Giudice con specifico riferimento alla solidarietà ex art. 29 D. Lgs. 276/2003 della convenuta la quale è tenuta a corrispondere loro per effetto del dovuto CP_1 superiore inquadramento le differenze retributive rivendicate come da conteggi allegati.
Su tali presupposti chiedono alla Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, di accogliere le rassegnate conclusioni.
[5] Con memoria depositata il 13.09.2024 ha resistito Controparte_1 contestando l'impugnazione avversaria e chiedendo la conferma della sentenza di I grado con condanna degli appellanti alla refusione delle spese di lite.
All'udienza del 24.09.2024 la CORTE ammetteva le prove orali ritenute indispensabili.
All'udienza di discussione del 10.10.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce del quale è stata data lettura.
___________
In via preliminare va dichiarato il passaggio in giudicato della statuizione con cui il TRIBUNALE ha respinto la domanda volta a ottenere la condanna della convenuta al pagamento di asserite ore di lavoro straordinario Controparte_1
e/notturno prestato dagli appellanti in quanto non oggetto di gravame.
Nel merito l'appello è meritevole di accoglimento.
Occorre premettere che dalla documentazione agli atti risulta pacifico che gli appellanti anteriormente al 01.10.2021, data nella quale sono transitati alle dipendenze di , avevano prestato attività lavorativa di natura CP_3 subordinata a favore di presso il magazzino della committente Pt_8 [...] posto in Somaglia (LO) con mansioni di “facchini, addetti allo CP_1 spostamento merci ed assimilati” come risulta chiaramente dai cedolini paga, nonché dalle lettere di cessione dei contratti (cfr. docc. nn. 1 – 10 fasc. I grado appellanti).
Il quadro istruttorio, del tutto univoco, ha confermato l'anzidetta circostanza e cioè che tutti i lavoratori, già prima della loro assunzione in capo a CP_3 avevano svolto le stesse identiche mansioni di facchini, presso il medesimo magazzino di LIDL, allorquando erano assunti dalla precedente appaltatrice
Pt_8
In particolare, il teste dipendente di con Testimone_1 CP_1 prestazione resa presso il medesimo magazzino di Somaglia, ha dichiarato di conoscere gli appellanti sin da quando lavoravano per e successivamente Pt_8 per e che avevano sempre operato all'interno del magazzino della CP_3 convenuta svolgendo mansioni di facchini spostando la merce manualmente o tramite l'utilizzo di un “muletto a piede”.
Del pari il teste , dipendente di dal 2019, ha affermato “E' dal Tes_2 CP_1
2019 che li vedo all'interno dello stabilimento di Somaglia, so che hanno lavorato per diverse cooperative tra cui VV ma non mi ricordo i nomi delle altre”.
[6] Anche i testi introdotti da hanno confermato che gli appellanti prestavano CP_1 attività lavorativa e con le medesime mansioni di facchinaggio presso il magazzino di Somaglia anche in epoca antecedente il passaggio in capo a . CP_3
In particolare, il teste , coordinatore regionale logistica presso Tes_3 CP_1 il polo logistico di Somaglia, ha affermato di conoscere i lavoratori “in quanto sono soggetti dipendenti di ditte esterne a cui ha affidato determinate attività di CP_1 facchinaggio all'interno del polo” e che la medesima attività “veniva svolta anche prima del primo ottobre 2021” e quindi prima del passaggio in capo a VV.
Sulla stessa linea si pone anche la deposizione del teste , Testimone_4 responsabile tecnico della sicurezza del magazzino , il quale ha confermato di CP_1 conoscere i lavoratori in quanto prestavano attività presso il magazzino di Somaglia e che i medesimi “prestavano per la durata di tutti i rapporti lavorativi sempre la medesima attività. Ne sono certo perché affidiamo alle cooperative sempre le medesime attività”.
Alla luce di quanto emerso, errata è l'affermazione del primo Giudice, laddove ha ritenuto che gli odierni appellanti dovessero essere considerati di “prima assunzione” e che in forza del richiamo all'art. 10 CCNL applicato, stante l'assunzione per 8 mesi in capo a VV, fosse corretto l'inquadramento nel livello I in luogo del II rivendicato.
Ininfluente è la circostanza che applicasse un CCNL diverso da quello Pt_8 applicato da in quanto rilevanti sono le mansioni in concreto svolte. CP_3
In relazione al preteso inquadramento nel livello II del CCNL Pulizia e Multiservizi al quale appartengono i “lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione” che, tra i profili esemplificativi indica gli
“Addetti ai lavori di facchinaggio e movimentazione interna all'appalto” e gli “Operai comuni addetti ad attività di fattorinaggio”, dall'istruttoria è pacificamente emerso, come confermato da tutti i testi escussi, che tali erano le attività rese dagli appellanti.
Per le suindicate ragioni i lavoratori appellanti devono essere inquadrati nel livello II del CCNL Pulizia Multiservizi dalla data delle rispettive assunzioni presso
[...] fino al 31.05.2022 alla quale è cessato il rapporto Controparte_3 lavorativo con conseguente diritto a percepire le relative differenze retributive.
In adesione all'invito della , le parti hanno depositato conteggi condivisi Pt_9 relativi alle differenze retributive e alla relativa incidenza sul TFR maturate da ciascun lavoratore tenendo conto del livello II CCNL applicato.
[7] Rilevata la correttezza del conteggio, agli appellanti vanno riconosciute, a titolo di differenze retributive comprensive della relativa incidenza sul TFR, le seguenti somme, Euro 786,80 a favore di , Euro 968,37 a favore di Parte_1
, Euro 856,21 favore di , Euro Parte_2 Parte_3
901,31 a favore di Euro 905,91 a favore di Pt_4 Parte_4
, Euro 868,40 a favore di e Euro 828,77 a CP_2 Parte_6 favore di Parte_7
Su tutte le somme liquidate sono dovuti interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità in maniera costante ha affermato che l'art 29 D. Lgs. n. 276/03 va interpretato in maniera rigorosa e va quindi applicato ai soli emolumenti di carattere retributivo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, la convenuta Controparte_1 deve essere condannata a corrispondere a ciascuno degli appellanti le somme sopra indicate.
Per le suesposte ragioni, dirimenti e assorbenti di ogni altra questione proposta, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata.
Le spese di entrambe le fasi processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e vengono liquidate, in ragione del valore della controversia, del CP_1 numero delle parti assistite (n. 7), del suo livello di complessità, nonché dello svolgimento di attività istruttoria nel secondo grado di giudizio come da dispositivo in calce in base ai parametri di cui al D.M. 13.8.2022 n. 147.
Nello specifico, si quantificano gli importi di Euro 3.200,00 per il primo grado di giudizio e di Euro 9.600,00 per il presente grado e così per un totale di Euro 12.800,00 oltre a spese generali e oneri di legge.
Le spese così liquidate vanno distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 188/2024 del TRIBUNALE di LODI accerta il diritto degli appellanti all'inquadramento nel II livello del CCNL pulizia multiservizi dalla data delle rispettive assunzioni presso fino al Controparte_3
31.05.2022;
Condanna ex art. 29 D. Lgs. n. 276/03 a corrispondere a Controparte_1 titolo di differenze retributive inclusa la relativa incidenza sul TFR le seguenti somme:
Euro 786,80 a favore di , Parte_1
[8] Euro 968,37 a favore di , Parte_2
Euro 856,21 favore di , Parte_3
Euro 901,31 a favore di Parte_4
Euro 905,91 a favore di , CP_2
Euro 868,40 a favore di e Parte_6
Euro 828,77 a favore di Parte_7
tutte oltre a rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.
Condanna l'appellata a rifondere agli appellanti le spese del doppio grado di giudizio che liquida nella complessiva somma di Euro 12.800,00 oltre a spese generali e oneri di legge da distrarre a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Milano, 10/12/2024
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Roberto Vignati Francesca Beoni
[9]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Roberto Vignati Presidente Dott. Giovanni Casella Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di LODI n. 188/2024, est. dott. Francesco Manfredi, discussa all'udienza collegiale del 10/12/2024 e promossa
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. C.F._3 Parte_4
, (C.F. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5
( ) e (C.F. Parte_6 C.F._6 Parte_7
, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti SANCHEZ C.F._7
CODONI JACOBO e VRICELLA MATTEO ed elettivamente domiciliati presso il loro studio IN VIA SOLFERINO, 31 25122 BRESCIA
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti GARZYA ALESSANDRA e RECALCATI ALESSANDRO ORSO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA DELLA POSTA, 7 20123 MILANO
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Riformare la sentenza impugnata e per l'effetto: A. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nel livello II del CCNL pulizia multiservizi sin dalle rispettive assunzioni (1.10.21) (in subordine: a far data dal momento in cui ciascun ricorrente ha iniziato a svolgere le mansioni di cui in narrativa, e
[1] fino al termine di tale svolgimento;
in ulteriore subordine: nel periodo che verrà accertato in corso di causa e/o ritenuto di Giustizia); B. condannare la resistente, come in epigrafe generalizzata, al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme, o le diverse ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, o le diverse ritenute di Giustizia:
• : € 874,23 Parte_1
• € 1.075,97 Parte_2
• : € 951,35 Parte_3
• € 1.001,46 Parte_4
• : € 1.006,57 CP_2
• € 964,89 Parte_6
• € 920,86 Parte_7
C. accertare e dichiarare che il lavoro dei ricorrenti veniva eseguito in esecuzione e nell'ambito di contratti di appalto/subfornitura stipulati tra la Controparte_3
e la committente in ogni caso, accertare e dichiarare
[...] Controparte_1
l'applicabilità del vincolo solidale ex art. 29 d.lgs. 276/03 nei confronti di e Controparte_1 con riferimento ai crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro con
[...]
; per l'effetto condannare al pagamento in via solidale ex Controparte_3 Controparte_1 art. 29, comma II, D.Lgs. 276/03 delle somme di cui sopra. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambe i gradi. Con distrazione in favore dei difensori antistatari”.
Per l'appellata: “in via principale: confermare la Sentenza resa inter partes dal Tribunale di Lodi, n. 188/2024, e respingere integralmente l'avversario ricorso e/o comunque rigettare tutte le domande ivi contenute nei confronti di a socio unico, in Controparte_1 quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nella presente memoria e, per l'effetto, assolvere la Società da tutte le domande in esso contenute;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di condanna della Società al pagamento di qualsivoglia somma a favore degli appellanti, limitare la quantificazione dei relativi importi rispetto alle richieste formulate ex adverso per le ragioni esposte nel presente atto, § IV. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 15.05.2024 , Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Pt_5
e hanno proposto appello
[...] Parte_6 Parte_7 avverso la sentenza n. 188/2024 nella parte in cui il TRIBUNALE di LODI ha respinto le domande con le quali avevano chiesto l'accertamento del proprio diritto a essere inquadrati dal 01.10.2021 al 31.05.2021 nel II livello CCNL Pulizie Multiservizi in luogo del I livello attribuito e che la committente CP_1 venisse condannata ex art. 29 D. Lgs. 276/03 a corrispondere loro le
[...] differenze retributive maturate.
[2] A sostegno della domanda, i ricorrenti avevano esposto di aver svolto attività lavorativa di natura subordinata a tempo indeterminato a favore di
[...]
dal 01.10.2021 sino al 31.05.2022, data alla quale era Controparte_3 cessato il rapporto a seguito della messa in liquidazione della datrice di lavoro;
di essere stati inquadrati nel livello I CCNL Multiservizi con sede di lavoro presso il magazzino della committente sito a Somaglia (Lo), in Strada Controparte_1
Statale, 234; che anteriormente alla data di assunzione presso CP_3 avevano prestato identica attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze di resso il medesimo magazzino di Parte_8 CP_4 in forza di apposito contratto di appalto endoaziendale;
che la loro costante
[...] adibizione presso l'anzidetto magazzino risultava dai cedolini paga, ove veniva indicato quale centro di costo “LIDL SOMAGLIA”; che per l'intero periodo nel quale erano stati dipendenti di avevano svolto attività di Parte_8 facchinaggio delle merci all'interno del suddetto magazzino in modo identico a quella svolta allorquando erano transitati in capo a;
che tale CP_3 circostanza era documentalmente confermata dalle comunicazioni di cessione dei contratti ove, alla voce “qualifica professionale” veniva riportato “ addetti Per_1 allo spostamento merci ed assimilati”; che a decorrere da ottobre 2021, a seguito del cambio appalto ex art. 4 CCNL Pulizie Multiservizi, senza soluzione di continuità, erano transitati alle dipendenze di Controparte_3 continuando a prestare la propria attività lavorativa in modo continuativo ed esclusivo all'interno del magazzino di proprietà di in forza di Controparte_1 apposito contratto di appalto endoaziendale intercorrente tra la committente CP_1 Con e l'appaltatrice ; che il rapporto di lavoro era cessato in data 31.5.2022, a seguito della messa in liquidazione della cooperativa convenuta . CP_3
Sulla base di tali allegazioni, i lavoratori, per quanto rileva ai fini del gravame, avevano rivendicato il proprio diritto all'inquadramento nel livello II del CCNL Multiservizi, il quale spetta agli “Addetti ai lavori di facchinaggio e movimentazione interna all'appalto” e agli Operai comuni addetti ad attività di fattorinaggio” e per l'effetto avevano chiesto la condanna della datrice di lavoro in solido CP_3 con la committente ex art. 29 D. Lgs. 276/03 al pagamento delle CP_1 differenze retributive maturate come da allegati conteggi.
A seguito della cancellazione dal Registro Imprese della datrice di lavoro
[...]
, i ricorrenti rinunciavano agli atti del giudizio nei confronti di tale CP_3 società, mantenendo ferme le domande proposte nei confronti di in CP_1 virtù del regime di responsabilità solidale di cui all'art. 29 D. Lgs. 276/03.
Il TRIBUNALE, richiamate le declaratoria del II livello rivendicato al quale appartengono “i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione” e, per il profilo di “lavoratori che eseguono anche con mezzi a semplice conduzione il trasporto e la movimentazione e la distribuzione di materiali” che tra i profili
[3] individua gli: “addetti ai lavori di facchinaggio e movimentazione interna all'appalto” o “operai comuni addetti ad attività di fattorinaggio”, o “addetti al carico/scarico di aeromobili e altri mezzi di trasporto nell'area confinata” e quella del livello I attribuito in sede di assunzione il quale prevede che “appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici, a contenuto manuale, anche con attrezzature per le quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un periodo minimo di pratica e che non necessitano di autorizzazioni. Appartengono altresì a questo livello i lavoratori del II livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mesi di svolgimento di effettivo servizio", respingeva la domanda ritenendola infondata.
In motivazione precisava che non vi era alcuna prova che i ricorrenti avessero operato nel medesimo settore prima dell'assunzione alle dipendenze di
[...]
Controparte_3
Osservava che i moduli aventi a oggetto la cessione dei contratti, seppur indicativi delle mansioni di facchinaggio prestate, non costituivano prova di una precedente esperienza lavorativa nel settore alle dipendenze di differente società in relazione alla quale non era stata prodotta la relativa visura camerale e che nemmeno era stata prodotta quella , omissioni che non consentivano di verificare CP_3 le attività inerenti all'oggetto sociale dell'una e dell'altra società.
Trattasi di produzioni che secondo il primo Giudice avrebbero consentito di verificare se le prestazioni rese nei due periodi di assunzione erano state rese nel medesimo settore merceologico e quindi concludere che i lavoratori non fossero da ritenersi “di prima assunzione” nel settore.
Il TRIBUNALE respingeva anche la richiesta di ammissione di istanze istruttorie formulata dai lavoratori ritenendola superflua a fronte della documentazione in atti.
Considerato che i ricorrenti avevano operato per il periodo dal 01.10.2021 al 31.05.2022, ovvero per soli 8 mesi, alle dipendenze di e che l'art. CP_3
10 del CCNL applicato prevede che appartengono al livello I “i lavoratori del II livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mesi di svolgimento di effettivo servizio", riteneva corretto l'inquadramento iniziale in quanto rispettoso della previsione del CCNL applicato dalla società datrice di lavoro.
Su tali presupposti, rilevato che i ricorrenti non avevano svolto attività in relazione all'appalto intercorrente tra e Controparte_1 Controparte_3 per un periodo non superiore a nove mesi, affermava che anche istruendo la causa sulle mansioni effettivamente svolte, il tenore dell'art. 10 del CCNL ostava al riconoscimento di differenze retributive.
[4] In ragione della soccombenza i ricorrenti sono stati condannati a rifondere a
[...] le spese di lite quantificate in Euro 2.190,00 oltre a spese generali e CP_1 oneri di legge.
Con un primo motivo di gravame gli appellanti si dolgono della sentenza laddove il TRIBUNALE li ha qualificati come lavoratori di “prima assunzione nel settore” ex art. 10 CCNL Pulizie Multiservizi.
A sostegno della censura rilevano che l'ammissione dei capitoli di prova dedotti Con avrebbe consentito di provare che anteriormente all'assunzione da parte di avevano prestavano identica attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze di all'interno del medesimo magazzino di proprietà della Pt_8 convenuta e nell'interesse di questa. Controparte_1
Nella prospettazione del gravame, evidenziano che non aveva contestato né CP_1
l'esistenza di un precedente appalto endoaziendale con né l'identità delle Pt_8 attività logistiche svolte da e nel proprio magazzino di Pt_8 CP_3
Somaglia, né l'identità delle attività di facchinaggio svolte in concreto dai Contr ricorrenti, né il cambio appalto da a Pt_8
Deducono inoltre che dalle buste paga e dagli estratti previdenziali allegati al ricorso introduttivo, emerge che tutti i ricorrenti avevano lavorato per per Pt_8
30 mesi (dal 01.03.2019 al 30.09.2021) per poi transitare, in virtù del cambio appalto e senza soluzione di continuità, dal 01.10.2021 a . CP_3
Su tali presupposti evidenziano che è pacifico, documentale e non contestato, che gli odierni appellanti abbiamo prestato attività non soltanto “nel settore”, come richiesto dal CCNL applicato, ma addirittura presso il medesimo appalto e con le medesime mansioni per ben 30 mesi prima dell'assunzione presso VV.
Rilevano inoltre che la circostanza che applicasse un diverso CCNL da Pt_8 quello applicato da è elemento irrilevante e comunque del tutto CP_3 marginale, in quanto l'art. 10 del CCNL Multiservizi, fa infatti riferimento ai lavoratori “di prima assunzione nel settore” e non “di prima applicazione del presente CCNL”.
Con un secondo motivo ripropongono le domande dichiarate assorbite dal primo Giudice con specifico riferimento alla solidarietà ex art. 29 D. Lgs. 276/2003 della convenuta la quale è tenuta a corrispondere loro per effetto del dovuto CP_1 superiore inquadramento le differenze retributive rivendicate come da conteggi allegati.
Su tali presupposti chiedono alla Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, di accogliere le rassegnate conclusioni.
[5] Con memoria depositata il 13.09.2024 ha resistito Controparte_1 contestando l'impugnazione avversaria e chiedendo la conferma della sentenza di I grado con condanna degli appellanti alla refusione delle spese di lite.
All'udienza del 24.09.2024 la CORTE ammetteva le prove orali ritenute indispensabili.
All'udienza di discussione del 10.10.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce del quale è stata data lettura.
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In via preliminare va dichiarato il passaggio in giudicato della statuizione con cui il TRIBUNALE ha respinto la domanda volta a ottenere la condanna della convenuta al pagamento di asserite ore di lavoro straordinario Controparte_1
e/notturno prestato dagli appellanti in quanto non oggetto di gravame.
Nel merito l'appello è meritevole di accoglimento.
Occorre premettere che dalla documentazione agli atti risulta pacifico che gli appellanti anteriormente al 01.10.2021, data nella quale sono transitati alle dipendenze di , avevano prestato attività lavorativa di natura CP_3 subordinata a favore di presso il magazzino della committente Pt_8 [...] posto in Somaglia (LO) con mansioni di “facchini, addetti allo CP_1 spostamento merci ed assimilati” come risulta chiaramente dai cedolini paga, nonché dalle lettere di cessione dei contratti (cfr. docc. nn. 1 – 10 fasc. I grado appellanti).
Il quadro istruttorio, del tutto univoco, ha confermato l'anzidetta circostanza e cioè che tutti i lavoratori, già prima della loro assunzione in capo a CP_3 avevano svolto le stesse identiche mansioni di facchini, presso il medesimo magazzino di LIDL, allorquando erano assunti dalla precedente appaltatrice
Pt_8
In particolare, il teste dipendente di con Testimone_1 CP_1 prestazione resa presso il medesimo magazzino di Somaglia, ha dichiarato di conoscere gli appellanti sin da quando lavoravano per e successivamente Pt_8 per e che avevano sempre operato all'interno del magazzino della CP_3 convenuta svolgendo mansioni di facchini spostando la merce manualmente o tramite l'utilizzo di un “muletto a piede”.
Del pari il teste , dipendente di dal 2019, ha affermato “E' dal Tes_2 CP_1
2019 che li vedo all'interno dello stabilimento di Somaglia, so che hanno lavorato per diverse cooperative tra cui VV ma non mi ricordo i nomi delle altre”.
[6] Anche i testi introdotti da hanno confermato che gli appellanti prestavano CP_1 attività lavorativa e con le medesime mansioni di facchinaggio presso il magazzino di Somaglia anche in epoca antecedente il passaggio in capo a . CP_3
In particolare, il teste , coordinatore regionale logistica presso Tes_3 CP_1 il polo logistico di Somaglia, ha affermato di conoscere i lavoratori “in quanto sono soggetti dipendenti di ditte esterne a cui ha affidato determinate attività di CP_1 facchinaggio all'interno del polo” e che la medesima attività “veniva svolta anche prima del primo ottobre 2021” e quindi prima del passaggio in capo a VV.
Sulla stessa linea si pone anche la deposizione del teste , Testimone_4 responsabile tecnico della sicurezza del magazzino , il quale ha confermato di CP_1 conoscere i lavoratori in quanto prestavano attività presso il magazzino di Somaglia e che i medesimi “prestavano per la durata di tutti i rapporti lavorativi sempre la medesima attività. Ne sono certo perché affidiamo alle cooperative sempre le medesime attività”.
Alla luce di quanto emerso, errata è l'affermazione del primo Giudice, laddove ha ritenuto che gli odierni appellanti dovessero essere considerati di “prima assunzione” e che in forza del richiamo all'art. 10 CCNL applicato, stante l'assunzione per 8 mesi in capo a VV, fosse corretto l'inquadramento nel livello I in luogo del II rivendicato.
Ininfluente è la circostanza che applicasse un CCNL diverso da quello Pt_8 applicato da in quanto rilevanti sono le mansioni in concreto svolte. CP_3
In relazione al preteso inquadramento nel livello II del CCNL Pulizia e Multiservizi al quale appartengono i “lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione” che, tra i profili esemplificativi indica gli
“Addetti ai lavori di facchinaggio e movimentazione interna all'appalto” e gli “Operai comuni addetti ad attività di fattorinaggio”, dall'istruttoria è pacificamente emerso, come confermato da tutti i testi escussi, che tali erano le attività rese dagli appellanti.
Per le suindicate ragioni i lavoratori appellanti devono essere inquadrati nel livello II del CCNL Pulizia Multiservizi dalla data delle rispettive assunzioni presso
[...] fino al 31.05.2022 alla quale è cessato il rapporto Controparte_3 lavorativo con conseguente diritto a percepire le relative differenze retributive.
In adesione all'invito della , le parti hanno depositato conteggi condivisi Pt_9 relativi alle differenze retributive e alla relativa incidenza sul TFR maturate da ciascun lavoratore tenendo conto del livello II CCNL applicato.
[7] Rilevata la correttezza del conteggio, agli appellanti vanno riconosciute, a titolo di differenze retributive comprensive della relativa incidenza sul TFR, le seguenti somme, Euro 786,80 a favore di , Euro 968,37 a favore di Parte_1
, Euro 856,21 favore di , Euro Parte_2 Parte_3
901,31 a favore di Euro 905,91 a favore di Pt_4 Parte_4
, Euro 868,40 a favore di e Euro 828,77 a CP_2 Parte_6 favore di Parte_7
Su tutte le somme liquidate sono dovuti interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità in maniera costante ha affermato che l'art 29 D. Lgs. n. 276/03 va interpretato in maniera rigorosa e va quindi applicato ai soli emolumenti di carattere retributivo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, la convenuta Controparte_1 deve essere condannata a corrispondere a ciascuno degli appellanti le somme sopra indicate.
Per le suesposte ragioni, dirimenti e assorbenti di ogni altra questione proposta, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata.
Le spese di entrambe le fasi processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e vengono liquidate, in ragione del valore della controversia, del CP_1 numero delle parti assistite (n. 7), del suo livello di complessità, nonché dello svolgimento di attività istruttoria nel secondo grado di giudizio come da dispositivo in calce in base ai parametri di cui al D.M. 13.8.2022 n. 147.
Nello specifico, si quantificano gli importi di Euro 3.200,00 per il primo grado di giudizio e di Euro 9.600,00 per il presente grado e così per un totale di Euro 12.800,00 oltre a spese generali e oneri di legge.
Le spese così liquidate vanno distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 188/2024 del TRIBUNALE di LODI accerta il diritto degli appellanti all'inquadramento nel II livello del CCNL pulizia multiservizi dalla data delle rispettive assunzioni presso fino al Controparte_3
31.05.2022;
Condanna ex art. 29 D. Lgs. n. 276/03 a corrispondere a Controparte_1 titolo di differenze retributive inclusa la relativa incidenza sul TFR le seguenti somme:
Euro 786,80 a favore di , Parte_1
[8] Euro 968,37 a favore di , Parte_2
Euro 856,21 favore di , Parte_3
Euro 901,31 a favore di Parte_4
Euro 905,91 a favore di , CP_2
Euro 868,40 a favore di e Parte_6
Euro 828,77 a favore di Parte_7
tutte oltre a rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.
Condanna l'appellata a rifondere agli appellanti le spese del doppio grado di giudizio che liquida nella complessiva somma di Euro 12.800,00 oltre a spese generali e oneri di legge da distrarre a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Milano, 10/12/2024
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Roberto Vignati Francesca Beoni
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