Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/02/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nelle cause riunite e discusse all'udienza del 14.02.2025, promosse da:
, rappresentate e difese Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'avv. Cinzia Marangi
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso, CP_1 degli avv.to A. Andriulli, F. Certomà e R. Battiato
Resistente
OGGETTO: Naspi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorsi depositati il 31.01.2024 le ricorrenti, premesso di aver presentato domanda all' al fine di ottenere il pagamento della Naspi con conseguente CP_1 rigetto per mancanza di giusta causa di dimissioni nonché della documentazione attestante la cessazione del rapporto lavorativo, agivano in giudizio per ottenere il beneficio richiesto. In particolare, ritenendo sussistenti i presupposti di legge necessari, ossia lo stato di disoccupazione involontario conseguente a dimissioni per giusta causa ed il requisito contributivo, agivano per ottenere il pagamento della Naspi a decorrere dalla domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria, contestava quanto dedotto CP_1 da parte ricorrente evidenziando il deficit di gravità dell'inadempimento datoriale, stante il mancato pagamento di poche mensilità, inidoneo, come tale ad integrare giusta causa di dimissioni con conseguente difetto del requisito dello stato di disoccupazione “involontaria”. In ragione di ciò concludeva per il rigetto del ricorso.
Previa discussione orale, la causa era decisa con la presente sentenza contestuale.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Ai sensi dell'art. 3 co. 1 d.l. 22/15 “la NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione (…); b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione”.
Le ricorrenti nel caso di specie possiedono entrambi i requisiti.
Le stesse, infatti, al momento della domanda amministrativa si trovavano già in stato di disoccupazione involontaria per aver presentato dimissioni per giusta causa riconducibili all'omesso reiterato pagamento da parte del datore di lavoro di diverse mensilità.
L' deduce che sino al settembre 2022 le ricorrenti sono state in CIG e che, CP_1 avendo rassegnato le proprie dimissioni in data 2.11.22, in realtà non sono state retribuite solo per un mese.
Ebbene, tanto non corrisponde alla reale situazione sussistente al momento delle dimissioni delle ricorrenti.
In particolare, il trattamento di CIGS sino al settembre 2022 è stato approvato solo il 25 gennaio 2023 dal Ministero del lavoro con effetto retroattivo (cfr. Decreto
Direttoriale Ministero del Lavoro del 25.01.2023 all. 13 ricorr.), sicchè al momento in cui le ricorrenti hanno rassegnato le proprie dimissioni, ossia nel novembre
2022, le stesse non percepivano alcuna somma a decorrere da aprile 2022, ultimo mese coperto dalla CIGS.
Nonostante il riferimento al “mancato pagamento della retribuzione da un anno” non corrisponda al vero, è innegabile che le ricorrenti siano rimaste prive di occupazione e retribuzione per diversi mesi prima di rassegnare le proprie dimissioni ed, in particolare da aprile 2022 (data di cessazione della CIGS) al novembre 2022 (allorquando sono intervenute le dimissioni).
Pertanto, non sono condivisibili le contestazioni dell' in ordine al deficit CP_1 di gravità dell'inadempimento. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che “il mancato pagamento della retribuzione che costituisce il corrispettivo fondamentale della prestazione di lavoro subordinato configura un grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del datore di lavoro e costituisce giusta causa di recesso del lavoratore ai sensi dell'art. 2119 c.c.” (Trib. Mantova
n.139/2015; Trib. Milano, sez. lav. n. 2481/2014; Cass. n. 648/1988).
Nel caso di specie l'omesso pagamento della retribuzione e, dunque,
l'inadempimento datoriale non può ritenersi lieve e meramente occasionale, posto che ha riguardato in concreto l'omesso versamento della retribuzione in relazione a svariate mensilità, determinando, così, il venir meno della fiducia del lavoratore nel futuro adempimento agli obblighi datoriali e legittimando il recesso unilaterale dal rapporto di lavoro. Pertanto, considerato che un inadempimento all'obbligo datoriale di corrispondere lo stipendio relativo a 5 mensilità consecutive sia idoneo ad integrare un “grave inadempimento” datoriale, anche in considerazione della sinallagmaticità del rapporto lavorativo, deve ritenersi sussistente la giusta causa delle dimissioni presentate dalle ricorrenti, non rilevando nella valutazione della giusta causa delle dimissioni la circostanza sopravvenuta nel gennaio 2023 della proroga della CIGS con effetto retroattivo, che ovviamente le ricorrenti non potevano prevedere nel novembre 2022.
Peraltro, l'ultimo pagamento della integrazione salariale straordinaria risale al giugno 2022 (cfr. all. 14 ricorr.), non essendo stati provati ulteriori pagamenti sino al novembre 2022. L'inadempimento datoriale grave emerge anche dalla circostanza che alle lavoratrici non è stato pagato il TFR, neppure a seguito di ingiunzione, come dimostrato dal verbale di pignoramento prodotto e avente esito negativo in quanto “la società è chiusa da tempo come da informazioni in loco” (cfr. all. 15 ricorr.).
Inoltre, dalla documentazione in atti si evince che la società datrice di lavoro ha omesso di versare anche le mensilità di settembre 2019 e la tredicesima 2019, oltre ai contributi omessi (cfr. comunicazione disponibilità al lavoro all. 12 ricorr.). Tanto conferma lo stato di disoccupazione involontario in cui le ricorrenti si sono venute a trovare con conseguente diritto al beneficio della
Naspi a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
L'art. 6 d.l. 22/15 prevede, infatti, che la prestazione spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14. Si precisa altresì che si è fatta applicazione ai fini della liquidazione delle spese di lite dei criteri previsti per la riunione di cause dall'art. 4 co. 2 DM 55/2024 e dall'art. 151 comma 2 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
, , nei confronti di , così
[...] Parte_4 CP_1 provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere in favore delle CP_1 ricorrenti la Naspi con decorrenza di legge, oltre rivalutazione o interessi tra loro non cumulabili;
2. Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.250,00 CP_1 oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso come per legge, IVA e CPA se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente.
Taranto, 14.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli