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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 2244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2244 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 3962/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
3962/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 18-12-2024, con assegnazione all'appellante dei termini di legge ex art. 190
c.p.c. e vertente
TRA
( ) nato Parte_1 C.F._1
l'11.9.1971 a Frattaminore (NA) e residente in [...], ivi elettivamente domiciliato in Piazza della
Libertà n. 20, presso lo studio dell'Avv. Silvia Cappelli
( ) che lo rappresenta e difende come da C.F._2 procura alle liti agli atti
Appellante
E
( e CP_1 C.F._3 CP_2
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._4
Francesco Paolo Pianese e dall'Avv. C.F._5
Nita Marzocchella ) tutti elettivamente C.F._6 domiciliati in Giugliano in Campania (NA), Corso Campano
139, nonché ai seguenti indirizzi pec: e Email_1
Email_2
Appellati
NONCHÈ
(p. iva CO
), con sede in Roma, Via Andrea Ferrara n. 12 P.IVA_1
Appellata contumace
E
( e CP_4 C.F._7 CP_5
( , rappresentati e difesi in
[...] C.F._8 primo grado dall'Avv. Gerardo Spaltro, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in
Piazza Mazzini n. 27, nonché all'indirizzo pec:
Email_3
Appellati contumaci
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I Sig.ri e convenivano in giudizio CP_1 CP_2 dinanzi il Tribunale di Napoli Nord il sig. , la Parte_1
e i Sigg. e , CO CP_4 CP_5 al fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione, in via principale, della nullità assoluta per simulazione o, in via subordinata, l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dei seguenti atti di compravendita stipulati per TA NA
: i) atto del 10.11.2015, Rep. 6728/4522,
[...] trascritto presso l'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità immobiliare di Napoli 2 in data 18.11.2015 ai nn.
42784/33999, con il quale la società convenuta aveva alienato alla Sig.ra il diritto di proprietà CP_4 dell'immobile sito alla Via Strauss 21, distinto al NCEU del
Comune di Frattaminore, al foglio 1, particella 277 sub 3, già gravato dal diritto di abitazione vitalizio in favore di CP_6
e ; ii) atto del 10.11.2015,
[...] Controparte_7
Rep. 6729/4523, trascritto presso l'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità immobiliare di Napoli 2 in data
18.11.2015 ai nn. 42785/33400 con il quale la medesima società aveva alienato al sig. CO CP_5
il diritto di proprietà dell'immobile sito alla Via Strauss
[...]
21, distinto al NCEU del Comune di Frattaminore, al foglio 1, particella 277 sub 11 e contestualmente costituito in favore del sig. il diritto di abitazione vitalizio sul Parte_1 medesimo immobile.
A fondamento della domanda, gli attori deducevano il loro diritto di credito maturato nei confronti della società alenante rispettivamente in forza del decreto ingiuntivo n. 305/11 del
20.6.2011 emesso dal Tribunale di SMCV – Sezione
Distaccata di Aversa, notificato in data 15.7.2011 da CP_1
per la somma in linea capitale di €. 24.600 oltre
[...] interessi dalla notifica del decreto e delle spese del procedimento monitorio liquidate in complessive €.505 nonché delle spese del giudizio di opposizione liquidate come in sentenza, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge e del decreto ingiuntivo n. 304/11 emesso dal
Tribunale di SMCV – Sezione Distaccata di Aversa in data
20/6/2011, notificato in data 15/7/2011 da , CP_2 per la somma in linea capitale di €. 28.375 oltre interessi dalla notifica del decreto e delle spese del procedimento monitorio liquidate in complessive €.872,50 nonché delle spese del giudizio di opposizione liquidate come in sentenza oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge.
La e il rimanevano CO Parte_1 contumaci nel giudizio di primo grado.
Con sentenza n. 377/2020, il Tribunale di Napoli Nord, III
Sezione Civile, dichiarava infondata la domanda di simulazione, ritenendo, invece, fondata la domanda revocatoria, accogliendola e ravvisando la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c., dichiarava inefficaci nei confronti degli attori, ai sensi della medesima norma, i suddetti atti dispositivi del 10.11.2015.
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello Pt_1
, che chiedeva: “dichiarare la nullità e/o
[...]
l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione e, quindi, dell'intero procedimento di primo grado, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 354, comma I, c.p.c. e, per l'effetto, annullare la sentenza impugnata, per tutti i motivi sopra esposti;
rimettere in termini l'appellante per la produzione documentale dedotta. nel merito: annullare la sentenza impugnata, per tutti i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio”.
Si costituivano gli appellati e , che CP_1 CP_2 chiedevano la verifica della regolarità del contraddittorio nei confronti della società appellata CO
, affermando l'inesistenza della notificazione
[...] effettuata all'indirizzo PEC del liquidatore, essendo stata la società dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza n. 87/2020, data antecedente ala notificazione dell'appello.
Questa Corte d'Appello, con ordinanza del 14-6-2021, rilevava che in caso di fallimento del debitore convenuto in sede di revocatoria ordinaria, “il creditore può proseguire l'azione nei suoi confronti fino al subentro del curatore nel relativo giudizio, che rappresenta gli interessi della massa dei creditori e presenta, quindi, carattere assorbente rispetto a quello del creditore che ha agito in revocatoria. Nell'ambito della revocatoria ordinaria, quindi, l'appello notificato al debitore in bonis, dichiarato fallito durante la pendenza del termine per l'impugnazione, non configura un'errata identificazione del destinatario della vocatio in ius fino alla costituzione in giudizio del fallimento, che subentra al creditore originario, attore in revocatoria”. Indi, con ordinanza del 18.11.2021, il Collegio rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni;
alla udienza a trattazione scritta del 18-12-2024 la Corte ha riservato la causa in decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre verificare la legittimazione e interesse ad impugnare la gravata sentenza in capo all'appellante . Parte_1
Tale legittimazione deve ritenersi sussistente soltanto con riguardo all'atto dispositivo stipulato per TA NA
del 10.11.2015, Rep. 6729/4523, trascritto
[...] presso l'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità immobiliare di Napoli 2 in data 18.11.2015 ai nn.
42785/33400, in quanto con lo stesso la CO aveva alienato al sig. il diritto di proprietà CP_5 dell'immobile sito alla Via Strauss 21, distinto al NCEU del
Comune di Frattaminore, al foglio 1, particella 277 sub 11 e contestualmente aveva costituito in favore del sig. Pt_1
il diritto di abitazione vitalizio sul medesimo
[...] immobile e quindi con riguardo a tale diritto di abitazione, che ha natura di diritto reale immobiliare che si esplica nei limiti di cui agli artt. 1022-1024 c.c.
Pertanto, essendo la costituzione del suddetto diritto di abitazione connessa e negozialmente e teleologicamente collegata alla disposizione in favore di diverso soggetto del diritto di proprietà sul medesimo immobile, può ritenersi che l'odierno appellante sia legittimato ad impugnare la gravata sentenza nella parte in cui la medesima ha statuito la dichiarazione di inefficacia ex art 2901 c.c. del suddetto atto dispositivo nel suo complesso, compresa la disposizione del diritto di proprietà in favore della persona fisica dell'acquirente, in quanto tale diritto di abitazione sarebbe stato logicamente incompatibile sotto lo stretto profilo societario con un diritto di proprietà sul medesimo immobile eventualmente rimasto in capo alla società venditrice.
Invece, con l'altro suddetto atto dispositivo del 10.11.2015,
Rep. 6729/4523, l'odierno appellante non ha acquisito alcun diritto dalla suindicata società alienante.
Pertanto, con riguardo a tale ultimo atto deve ritenersi che l'odierno impugnante non abbia alcun interesse ad impugnare la gravata sentenza, per cui sotto tale profilo l'appello deve ritenersi inammissibile.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale afferma che: “In merito all'eccezione di inesistenza della notifica effettuata nei confronti del Sig. , sollevata da parte Parte_1 convenuta all'odierna udienza, rileva il Giudicante come la notifica in relazione al Sig. deve ritenersi Pt_1 validamente compiuta, considerato che l'atto è stato consegnato a mani della sorella di cui sono espressamente indicate le generalità dichiaratasi capace e convivente. A ciò si aggiunga, che il luogo in cui è stata effettuata la notifica è
l'indirizzo presso il quale si trova l'immobile oggetto di revocatoria sul quale il Sig. si è riservato nell'atto di Pt_1 compravendita il diritto di abitazione”.
Il giudice di prime cure ha affermato, quindi, che la notifica si sia validamente perfezionata in considerazione della rilevanza riconosciuta al luogo in cui il destinatario dimora in modo abituale.
L'appellante deduce al riguardo la necessità che la persona cui sia stata consegnata la copia sia legata al destinatario da un rapporto di convivenza che lasci presumere la costanza di quotidiani contatti, tali da ingenerare il ragionevole affidamento che l'atto sia portato a sua conoscenza. Deduce, inoltre, che la dichiarazione fatta dal consegnatario dell'atto circa il rapporto di parentela e/o convivenza generi una semplice presunzione, che può essere vinta mediante l'esibizione del certificato storico di residenza, dal quale si evinca chiaramente come tra il destinatario assente ed il consegnatario, in verità, non sussista alcun stretto rapporto di convivenza.
A supporto di tali argomentazioni l'appellante riporta alcune decisioni della Corte di cassazione. In una delle pronunce, in particolare, si afferma che “la semplice dichiarazione resa dal firmatario dell'atto all'agente notificatore circa il presunto rapporto di familiarità non si ritiene sufficiente;
questa presunzione, infatti, può essere vinta mediante l'esibizione del certificato storico di residenza (e/o dello stato di famiglia) dal quale si evinca chiaramente come tra il destinatario assente e il consegnatario, in verità, non sussista alcun stretto rapporto di convivenza “ (Cass. Sez. VI, ordinanza n.
10543 del 2019).
Il motivo è infondato.
In punto di diritto si rileva che, ai fini della validità del procedimento di notificazione, deve aversi riguardo alla residenza abituale del soggetto destinatario, senza che assumano rilevanza le diverse risultanze emergenti dal certificato storico di residenza prodotto in giudizio.
Ancorché la pronuncia menzionata dall'appellante sia di diverso tenore, deve ritenersi, invece, condivisibile l'indirizzo interpretativo prevalente e più recente della giurisprudenza della Corte di legittimità, la quale ha affermato a più riprese che “la consegna del piego raccomandato a mani di familiare dichiaratosi convivente con il destinatario determina la presunzione che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso;
la prova idonea a ribaltare la presunzione di conoscenza dell'atto è posta a carico del destinatario e tale prova non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario” (Cass. Sez. L, ordinanza n. 4160 del 2022. Analogamente, Cass. Sez. II, ordinanza n.
632 del 2011, Cass. Sez. III, sentenza n. 22607 del 2009,
Cass. Sez. I, n. 24852 del 2006).
Pertanto, nel caso di specie deve ritenersi che la notifica de qua si sia validamente perfezionata, così come statuito dal primo giudice.
Col secondo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha affermato che è stata provata la sussistenza del requisito oggettivo ex art. 2901
c.c. dell'eventus damni.
In particolare, il Tribunale, premesso in punto di diritto che detto requisito oggettivo sia configurabile “non solo nel caso in cui l'atto di disposizione comporti la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma in ogni caso in cui esso renda più incerta o difficoltosa la realizzazione del credito”, ha affermato che tale compromissione nel caso di specie debba ritenersi realizzata “sulla base della considerazione che gli atti dispositivi hanno comportato una sostanziale modifica del patrimonio del debitore, avendo sottratto alla garanzia patrimoniale generica ben due immobili. Neppure risultano dagli atti di causa ulteriori beni su cui il creditore possa allo stato agevolmente soddisfarsi”.
L'appellante deduce al riguardo che l'eventus damni non è, invece, riscontrabile, considerato che il patrimonio della società debitrice non avrebbe subito alcuna significativa variazione, né di ordine qualitativo né di ordine qualitativo, idonea a pregiudicare le ragioni creditorie.
A supporto di tale affermazione, il medesimo impugnante evidenzia la consistenza patrimoniale della società alla data degli atti dispositivi, allegando l'estratto conto della debitrice, su cui giaceva la somma di circa 161.000,00 euro.
Il motivo è infondato.
Come sostenuto in seno alla giurisprudenza di legittimità, “a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso;
a questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro “ (Cass. Sez. III, ordinanza n. 16221 del 2019).
Pertanto, nel caso di specie, l'insussistenza dell'eventus damni non può desumersi dalla mera allegazione dell'esistenza di una somma di denaro esistente sul conto della società; infatti, gli atti di compravendita impugnati dai creditori hanno comportato una modifica qualitativa in peius del patrimonio del debitore, sottraendo alla garanzia patrimoniale i suoi unici due beni immobili esistenti al tempo dell'alienazione, a seguito della quale nel patrimonio della debitrice era residuato solo denaro, il che è sufficiente per affermare che i relativi atti hanno significativamente aumentato le possibilità che l'esecuzione del creditore si rivelasse infruttuosa. Col terzo motivo d'appello, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato la sussistenza del requisito soggettivo della scientia damni in capo al debitore sulla base delle seguenti ragioni: “che i decreti ingiuntivi fossero stati notificati in data antecedente alla vendita, dimostra come parte debitrice fosse a conoscenza dell'esposizione debitoria della società trattandosi di elemento già di per sé idoneo a dimostrare la consapevolezza in capo alla di ledere CO con l'atto le ragioni creditorie. Orienta in tal senso anche la rinuncia all'ipoteca legale contenuta in entrambi gli atti di compravendita nonché la dichiarazione di quietanza rilasciata nell'atto pur senza aver ancora incassato le somme, ma solo ricevuto il titolo (assegno circolare) indicato nell'atto quale modalità di pagamento…”.
Deduce al riguardo l'appellante che “si tratta, in realtà, di elementi che in nessun caso risultano idonei a dimostrare la sussistenza della scientia damni del debitore, il cui onere probatorio incombe ancora una volta sugli odierni appellati.
Quanto alla notifica dei decreti ingiuntivi antecedenti la stipula degli atti di compravendita, si è già evidenziato come sul conto corrente della società debitrice (acceso preso
Intesa Sanpaolo), all'atto della stipula degli stessi, giacessero circa 161.000,00 euro. Ciò significa che la debitrice era ben consapevole di non ledere le ragioni degli odierni appellati, ben potendo esse essere soddisfatte attraverso la disponibilità di quelle somme. In quest'ottica, l'alienazione di due immobili poteva, anzi, servire ad incrementare ulteriormente la capienza dei conti correnti ed anzi la stessa terminologia utilizzata negli atti impugnati, alla cui rivalutazione deve procedersi, illumina circa la bontà della presente censura e la piena buona fede in capo ai contraenti.
Si consideri, poi, la circostanza per cui, a dire del Giudicante, il rilascio di una quietanza contestualmente alla ricezione di un assegno circolare dovrebbe costituire un elemento tale da far presumere un pregiudizio per i creditori”.
Il motivo è infondato.
Infatti, deve ritenersi che la società debitrice alienante, ben e pacificamente consapevole della propria situazione debitoria alla data delle stipulazione degli atti dispositivi de quibus, deve ritenersi che fosse logicamente anche ben consapevole secondo l'id quod plerumque accidit del pregiudizio che tali atti avrebbero arrecato ai propri creditori proprio in virtù del fatto che “la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro”.
Con il quarto motivo, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato la sussistenza del requisito soggettivo della scientia damni in capo ai terzi acquirenti, richiamando a tal riguardo alcune sentenze di merito, secondo le quali il detto requisito può ricavarsi da elementi di carattere presuntivo ipoteticamente ravvisabili qualora il debitore si sia disfatto uno actu di tutti i suoi beni.
In particolare, il Tribunale ha valorizzato nel caso di specie il rapporto di parentela tra le parti (pacifico in causa in quanto non è contestato che gli acquirenti sono i figli della sorella del legale rappresentante della società alienante), dall'anomalia rappresentata dal fatto che entrambe le alienazioni sono state effettuate con riserva del diritto di abitazione in capo ad un terzo soggetto, parente degli acquirenti. Ulteriore elemento indiziario è rappresentato dalle vicende traslative che hanno riguardato gli immobili, i quali sono entrambi pervenuti per successione alla famiglia e dunque tra l'altro a ed a Pt_1 Parte_1
(madre degli acquirenti) i quali unitamente Controparte_8 ad altri eredi hanno prima alienato i beni in favore del padre e poi quest'ultimo li ha alienati in favore Controparte_6 della riservandosi su uno di essi il diritto CO di abitazione… Ulteriore elemento è rappresentato dalla conoscenza diretta in ragione del trascritto pignoramento quantomeno del credito della signora e della possibilità CP_2 di ledere le ragioni creditorie in caso di estinzione del processo esecutivo per qualsivoglia ragione”. Ulteriori elementi indiziari sono infine rappresentati dalla rinuncia all'ipoteca legale contenuta in entrambi gli atti di compravendita e dall'omessa prova in merito all'effettivo pagamento del prezzo, nonché́ la contestualità di entrambe le alienazioni…”..
La parte appellante deduce al riguardo che, con riguardo alla
“presunta omessa prova dell'effettivo pagamento del prezzo, non vi è alcuna prova in merito al fatto che l'acquirente non avesse incassato le somme;
se mai vi è prova del contrario, attraverso il rilascio della quietanza, la quale, com'è noto, nell'ipotesi dell'assegno circolare coincide con l'estinzione dell'obbligazione. Nessun valore indiziario ha, poi, la riserva del diritto di abitazione, strumento normalmente praticato nel mercato immobiliare”.
Inoltre, deduce che, “per poter ipoteticamente ravvisare negli elementi presuntivi la scientia domini nel compratore occorre che il debitore si sia disfatto in un unico atto di tutti i suoi beni. Come più volte ribadito, nel caso di specie, non è assolutamente così. Nessun valore indiziario ha, poi, la riserva del diritto di abitazione, strumento normalmente praticato nel mercato immobiliare”. Per quanto riguarda la rinuncia all'ipoteca, l'impugnante deduce che “nessuna spiegazione si rinviene nella sentenza impugnata in ordine al preteso valore indiziario dell'ipoteca legale: apoditticamente enunciato dal Giudice, senza alcuna motivazione a sostegno”.
Infine, in generale la parte appellante censura la “valutazione contraddittoria ed insufficiente compiuta dal Giudicante in ordine alla ritenuta sussistenza di “elementi indiziari”,
“raggiunta, peraltro, attraverso ipotetiche “presunzioni”, erroneamente ritenute idonee a dimostrare il requisito della scientia damni”.
Anche quest'ultimo motivo è infondato.
Infatti, secondo questa Corte sussistono gli elementi indiziari sulla base dei quali, complessivamente esaminati, è possibile ritenere in via presuntiva la sussistenza del requisito soggettivo ex art. 2901 c.c. della scientia damni in capo ai terzi acquirenti.
In particolare, vanno all'uopo valorizzati i seguenti elementi indiziari:
-il rapporto di parentela (zio – nipoti) che lega gli acquirenti all'appellante quale legale rappresentante della società disponente al momento delle stipulazioni de quibus.
-la contestualità dei due atti dispositivi, posti in essere nel medesimo giorno e presso lo stesso notaio;
-l'anomalia costituita dal fatto che i detti terzi hanno acquistato i rispettivi immobili pur essendo a conoscenza
(risultando ciò dalla espressa indicazione nei rispettivi rogiti notarili) del fatto che i medesimi erano oggetto di trascrizione di pignoramenti;
-la giovane età degli acquirenti, che non risulta che percepissero redditi alla data delle stipulazioni;
-le vicende traslative che hanno interessato i suddetti beni immobili in ambito familiare, come sottolineate dal Tribunale.
Dunque, sulla base di tali elementi deve ritenersi che in via presuntiva che i terzi acquirenti abbiano stipulato gli atti dispositivi de quibus con la consapevolezza di cagionare danno ai creditori dell'alienante, se non l'intenzione dolosa e fraudolenta di sottrarre alla garanzia generica dei suoi creditori gli immobili oggetto di vendita, contribuendo consapevolmente a rendere la società debitrice patrimonialmente incapiente in pregiudizio dei medesimi e con una presumibile volontà elusiva dei loro diritti.
Pertanto, l'appello deve essere integralmente rigettato con riguardo alla statuizione di inefficacia dell'atto di compravendita stipulato per TA NA
del 10.11.2015, Rep. 6729/4523.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 377/2020 con citazione notificata nei confronti di CP_1 [...]
, , CP_2 CO
e così provvede: CP_4 CP_5
• dichiara inammissibile l'appello nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita stipulato per TA NA
del 10.11.2015, Rep. 6728/4522, trascritto
[...] presso l'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità immobiliare di Napoli 2 in data 18.11.2015 ai nn.
42784/33999, con il quale la società convenuta ha alienato alla Sig.ra il diritto di proprietà dell'immobile sito CP_4 alla Via Strauss 21, distinto al NCEU del Comune di
Frattaminore, al foglio 1, particella 277 sub 3;
• rigetta l'appello nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita stipulato per TA del NA
10.11.2015, Rep. 6729/4523, trascritto presso l'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità immobiliare di Napoli 2 in data 18.11.2015 ai nn. 42785/33400 con il quale la medesima società ha alienato al sig. CO
il diritto di proprietà dell'immobile sito alla CP_5
Via Strauss 21, distinto al NCEU del Comune di Frattaminore, al foglio 1, particella 277 sub 11 e contestualmente costituito in favore del sig. il diritto di abitazione Parte_1 vitalizio sul medesimo immobile;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore degli appellati costituiti delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida cumulativamente nella somma di euro
3.500,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e
IVA, se dovute, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv. Francesco Paolo Pianese e avv. Nita
Marzocchella nella misura della metà ciascuno.
• Dà atto delle condizioni previste per l'applicazione a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato secondo quanto previsto dall'art. 13 comma quater del d.p.r. n.
115/2002 come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 9-4-2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
•
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Ruolo Generale n. 3962/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
3962/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 18-12-2024, con assegnazione all'appellante dei termini di legge ex art. 190
c.p.c. e vertente
TRA
( ) nato Parte_1 C.F._1
l'11.9.1971 a Frattaminore (NA) e residente in [...], ivi elettivamente domiciliato in Piazza della
Libertà n. 20, presso lo studio dell'Avv. Silvia Cappelli
( ) che lo rappresenta e difende come da C.F._2 procura alle liti agli atti
Appellante
E
( e CP_1 C.F._3 CP_2
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._4
Francesco Paolo Pianese e dall'Avv. C.F._5
Nita Marzocchella ) tutti elettivamente C.F._6 domiciliati in Giugliano in Campania (NA), Corso Campano
139, nonché ai seguenti indirizzi pec: e Email_1
Email_2
Appellati
NONCHÈ
(p. iva CO
), con sede in Roma, Via Andrea Ferrara n. 12 P.IVA_1
Appellata contumace
E
( e CP_4 C.F._7 CP_5
( , rappresentati e difesi in
[...] C.F._8 primo grado dall'Avv. Gerardo Spaltro, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in
Piazza Mazzini n. 27, nonché all'indirizzo pec:
Email_3
Appellati contumaci
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I Sig.ri e convenivano in giudizio CP_1 CP_2 dinanzi il Tribunale di Napoli Nord il sig. , la Parte_1
e i Sigg. e , CO CP_4 CP_5 al fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione, in via principale, della nullità assoluta per simulazione o, in via subordinata, l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dei seguenti atti di compravendita stipulati per TA NA
: i) atto del 10.11.2015, Rep. 6728/4522,
[...] trascritto presso l'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità immobiliare di Napoli 2 in data 18.11.2015 ai nn.
42784/33999, con il quale la società convenuta aveva alienato alla Sig.ra il diritto di proprietà CP_4 dell'immobile sito alla Via Strauss 21, distinto al NCEU del
Comune di Frattaminore, al foglio 1, particella 277 sub 3, già gravato dal diritto di abitazione vitalizio in favore di CP_6
e ; ii) atto del 10.11.2015,
[...] Controparte_7
Rep. 6729/4523, trascritto presso l'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità immobiliare di Napoli 2 in data
18.11.2015 ai nn. 42785/33400 con il quale la medesima società aveva alienato al sig. CO CP_5
il diritto di proprietà dell'immobile sito alla Via Strauss
[...]
21, distinto al NCEU del Comune di Frattaminore, al foglio 1, particella 277 sub 11 e contestualmente costituito in favore del sig. il diritto di abitazione vitalizio sul Parte_1 medesimo immobile.
A fondamento della domanda, gli attori deducevano il loro diritto di credito maturato nei confronti della società alenante rispettivamente in forza del decreto ingiuntivo n. 305/11 del
20.6.2011 emesso dal Tribunale di SMCV – Sezione
Distaccata di Aversa, notificato in data 15.7.2011 da CP_1
per la somma in linea capitale di €. 24.600 oltre
[...] interessi dalla notifica del decreto e delle spese del procedimento monitorio liquidate in complessive €.505 nonché delle spese del giudizio di opposizione liquidate come in sentenza, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge e del decreto ingiuntivo n. 304/11 emesso dal
Tribunale di SMCV – Sezione Distaccata di Aversa in data
20/6/2011, notificato in data 15/7/2011 da , CP_2 per la somma in linea capitale di €. 28.375 oltre interessi dalla notifica del decreto e delle spese del procedimento monitorio liquidate in complessive €.872,50 nonché delle spese del giudizio di opposizione liquidate come in sentenza oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge.
La e il rimanevano CO Parte_1 contumaci nel giudizio di primo grado.
Con sentenza n. 377/2020, il Tribunale di Napoli Nord, III
Sezione Civile, dichiarava infondata la domanda di simulazione, ritenendo, invece, fondata la domanda revocatoria, accogliendola e ravvisando la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c., dichiarava inefficaci nei confronti degli attori, ai sensi della medesima norma, i suddetti atti dispositivi del 10.11.2015.
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello Pt_1
, che chiedeva: “dichiarare la nullità e/o
[...]
l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione e, quindi, dell'intero procedimento di primo grado, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 354, comma I, c.p.c. e, per l'effetto, annullare la sentenza impugnata, per tutti i motivi sopra esposti;
rimettere in termini l'appellante per la produzione documentale dedotta. nel merito: annullare la sentenza impugnata, per tutti i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio”.
Si costituivano gli appellati e , che CP_1 CP_2 chiedevano la verifica della regolarità del contraddittorio nei confronti della società appellata CO
, affermando l'inesistenza della notificazione
[...] effettuata all'indirizzo PEC del liquidatore, essendo stata la società dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza n. 87/2020, data antecedente ala notificazione dell'appello.
Questa Corte d'Appello, con ordinanza del 14-6-2021, rilevava che in caso di fallimento del debitore convenuto in sede di revocatoria ordinaria, “il creditore può proseguire l'azione nei suoi confronti fino al subentro del curatore nel relativo giudizio, che rappresenta gli interessi della massa dei creditori e presenta, quindi, carattere assorbente rispetto a quello del creditore che ha agito in revocatoria. Nell'ambito della revocatoria ordinaria, quindi, l'appello notificato al debitore in bonis, dichiarato fallito durante la pendenza del termine per l'impugnazione, non configura un'errata identificazione del destinatario della vocatio in ius fino alla costituzione in giudizio del fallimento, che subentra al creditore originario, attore in revocatoria”. Indi, con ordinanza del 18.11.2021, il Collegio rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni;
alla udienza a trattazione scritta del 18-12-2024 la Corte ha riservato la causa in decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre verificare la legittimazione e interesse ad impugnare la gravata sentenza in capo all'appellante . Parte_1
Tale legittimazione deve ritenersi sussistente soltanto con riguardo all'atto dispositivo stipulato per TA NA
del 10.11.2015, Rep. 6729/4523, trascritto
[...] presso l'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità immobiliare di Napoli 2 in data 18.11.2015 ai nn.
42785/33400, in quanto con lo stesso la CO aveva alienato al sig. il diritto di proprietà CP_5 dell'immobile sito alla Via Strauss 21, distinto al NCEU del
Comune di Frattaminore, al foglio 1, particella 277 sub 11 e contestualmente aveva costituito in favore del sig. Pt_1
il diritto di abitazione vitalizio sul medesimo
[...] immobile e quindi con riguardo a tale diritto di abitazione, che ha natura di diritto reale immobiliare che si esplica nei limiti di cui agli artt. 1022-1024 c.c.
Pertanto, essendo la costituzione del suddetto diritto di abitazione connessa e negozialmente e teleologicamente collegata alla disposizione in favore di diverso soggetto del diritto di proprietà sul medesimo immobile, può ritenersi che l'odierno appellante sia legittimato ad impugnare la gravata sentenza nella parte in cui la medesima ha statuito la dichiarazione di inefficacia ex art 2901 c.c. del suddetto atto dispositivo nel suo complesso, compresa la disposizione del diritto di proprietà in favore della persona fisica dell'acquirente, in quanto tale diritto di abitazione sarebbe stato logicamente incompatibile sotto lo stretto profilo societario con un diritto di proprietà sul medesimo immobile eventualmente rimasto in capo alla società venditrice.
Invece, con l'altro suddetto atto dispositivo del 10.11.2015,
Rep. 6729/4523, l'odierno appellante non ha acquisito alcun diritto dalla suindicata società alienante.
Pertanto, con riguardo a tale ultimo atto deve ritenersi che l'odierno impugnante non abbia alcun interesse ad impugnare la gravata sentenza, per cui sotto tale profilo l'appello deve ritenersi inammissibile.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale afferma che: “In merito all'eccezione di inesistenza della notifica effettuata nei confronti del Sig. , sollevata da parte Parte_1 convenuta all'odierna udienza, rileva il Giudicante come la notifica in relazione al Sig. deve ritenersi Pt_1 validamente compiuta, considerato che l'atto è stato consegnato a mani della sorella di cui sono espressamente indicate le generalità dichiaratasi capace e convivente. A ciò si aggiunga, che il luogo in cui è stata effettuata la notifica è
l'indirizzo presso il quale si trova l'immobile oggetto di revocatoria sul quale il Sig. si è riservato nell'atto di Pt_1 compravendita il diritto di abitazione”.
Il giudice di prime cure ha affermato, quindi, che la notifica si sia validamente perfezionata in considerazione della rilevanza riconosciuta al luogo in cui il destinatario dimora in modo abituale.
L'appellante deduce al riguardo la necessità che la persona cui sia stata consegnata la copia sia legata al destinatario da un rapporto di convivenza che lasci presumere la costanza di quotidiani contatti, tali da ingenerare il ragionevole affidamento che l'atto sia portato a sua conoscenza. Deduce, inoltre, che la dichiarazione fatta dal consegnatario dell'atto circa il rapporto di parentela e/o convivenza generi una semplice presunzione, che può essere vinta mediante l'esibizione del certificato storico di residenza, dal quale si evinca chiaramente come tra il destinatario assente ed il consegnatario, in verità, non sussista alcun stretto rapporto di convivenza.
A supporto di tali argomentazioni l'appellante riporta alcune decisioni della Corte di cassazione. In una delle pronunce, in particolare, si afferma che “la semplice dichiarazione resa dal firmatario dell'atto all'agente notificatore circa il presunto rapporto di familiarità non si ritiene sufficiente;
questa presunzione, infatti, può essere vinta mediante l'esibizione del certificato storico di residenza (e/o dello stato di famiglia) dal quale si evinca chiaramente come tra il destinatario assente e il consegnatario, in verità, non sussista alcun stretto rapporto di convivenza “ (Cass. Sez. VI, ordinanza n.
10543 del 2019).
Il motivo è infondato.
In punto di diritto si rileva che, ai fini della validità del procedimento di notificazione, deve aversi riguardo alla residenza abituale del soggetto destinatario, senza che assumano rilevanza le diverse risultanze emergenti dal certificato storico di residenza prodotto in giudizio.
Ancorché la pronuncia menzionata dall'appellante sia di diverso tenore, deve ritenersi, invece, condivisibile l'indirizzo interpretativo prevalente e più recente della giurisprudenza della Corte di legittimità, la quale ha affermato a più riprese che “la consegna del piego raccomandato a mani di familiare dichiaratosi convivente con il destinatario determina la presunzione che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso;
la prova idonea a ribaltare la presunzione di conoscenza dell'atto è posta a carico del destinatario e tale prova non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario” (Cass. Sez. L, ordinanza n. 4160 del 2022. Analogamente, Cass. Sez. II, ordinanza n.
632 del 2011, Cass. Sez. III, sentenza n. 22607 del 2009,
Cass. Sez. I, n. 24852 del 2006).
Pertanto, nel caso di specie deve ritenersi che la notifica de qua si sia validamente perfezionata, così come statuito dal primo giudice.
Col secondo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha affermato che è stata provata la sussistenza del requisito oggettivo ex art. 2901
c.c. dell'eventus damni.
In particolare, il Tribunale, premesso in punto di diritto che detto requisito oggettivo sia configurabile “non solo nel caso in cui l'atto di disposizione comporti la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma in ogni caso in cui esso renda più incerta o difficoltosa la realizzazione del credito”, ha affermato che tale compromissione nel caso di specie debba ritenersi realizzata “sulla base della considerazione che gli atti dispositivi hanno comportato una sostanziale modifica del patrimonio del debitore, avendo sottratto alla garanzia patrimoniale generica ben due immobili. Neppure risultano dagli atti di causa ulteriori beni su cui il creditore possa allo stato agevolmente soddisfarsi”.
L'appellante deduce al riguardo che l'eventus damni non è, invece, riscontrabile, considerato che il patrimonio della società debitrice non avrebbe subito alcuna significativa variazione, né di ordine qualitativo né di ordine qualitativo, idonea a pregiudicare le ragioni creditorie.
A supporto di tale affermazione, il medesimo impugnante evidenzia la consistenza patrimoniale della società alla data degli atti dispositivi, allegando l'estratto conto della debitrice, su cui giaceva la somma di circa 161.000,00 euro.
Il motivo è infondato.
Come sostenuto in seno alla giurisprudenza di legittimità, “a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso;
a questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro “ (Cass. Sez. III, ordinanza n. 16221 del 2019).
Pertanto, nel caso di specie, l'insussistenza dell'eventus damni non può desumersi dalla mera allegazione dell'esistenza di una somma di denaro esistente sul conto della società; infatti, gli atti di compravendita impugnati dai creditori hanno comportato una modifica qualitativa in peius del patrimonio del debitore, sottraendo alla garanzia patrimoniale i suoi unici due beni immobili esistenti al tempo dell'alienazione, a seguito della quale nel patrimonio della debitrice era residuato solo denaro, il che è sufficiente per affermare che i relativi atti hanno significativamente aumentato le possibilità che l'esecuzione del creditore si rivelasse infruttuosa. Col terzo motivo d'appello, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato la sussistenza del requisito soggettivo della scientia damni in capo al debitore sulla base delle seguenti ragioni: “che i decreti ingiuntivi fossero stati notificati in data antecedente alla vendita, dimostra come parte debitrice fosse a conoscenza dell'esposizione debitoria della società trattandosi di elemento già di per sé idoneo a dimostrare la consapevolezza in capo alla di ledere CO con l'atto le ragioni creditorie. Orienta in tal senso anche la rinuncia all'ipoteca legale contenuta in entrambi gli atti di compravendita nonché la dichiarazione di quietanza rilasciata nell'atto pur senza aver ancora incassato le somme, ma solo ricevuto il titolo (assegno circolare) indicato nell'atto quale modalità di pagamento…”.
Deduce al riguardo l'appellante che “si tratta, in realtà, di elementi che in nessun caso risultano idonei a dimostrare la sussistenza della scientia damni del debitore, il cui onere probatorio incombe ancora una volta sugli odierni appellati.
Quanto alla notifica dei decreti ingiuntivi antecedenti la stipula degli atti di compravendita, si è già evidenziato come sul conto corrente della società debitrice (acceso preso
Intesa Sanpaolo), all'atto della stipula degli stessi, giacessero circa 161.000,00 euro. Ciò significa che la debitrice era ben consapevole di non ledere le ragioni degli odierni appellati, ben potendo esse essere soddisfatte attraverso la disponibilità di quelle somme. In quest'ottica, l'alienazione di due immobili poteva, anzi, servire ad incrementare ulteriormente la capienza dei conti correnti ed anzi la stessa terminologia utilizzata negli atti impugnati, alla cui rivalutazione deve procedersi, illumina circa la bontà della presente censura e la piena buona fede in capo ai contraenti.
Si consideri, poi, la circostanza per cui, a dire del Giudicante, il rilascio di una quietanza contestualmente alla ricezione di un assegno circolare dovrebbe costituire un elemento tale da far presumere un pregiudizio per i creditori”.
Il motivo è infondato.
Infatti, deve ritenersi che la società debitrice alienante, ben e pacificamente consapevole della propria situazione debitoria alla data delle stipulazione degli atti dispositivi de quibus, deve ritenersi che fosse logicamente anche ben consapevole secondo l'id quod plerumque accidit del pregiudizio che tali atti avrebbero arrecato ai propri creditori proprio in virtù del fatto che “la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro”.
Con il quarto motivo, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato la sussistenza del requisito soggettivo della scientia damni in capo ai terzi acquirenti, richiamando a tal riguardo alcune sentenze di merito, secondo le quali il detto requisito può ricavarsi da elementi di carattere presuntivo ipoteticamente ravvisabili qualora il debitore si sia disfatto uno actu di tutti i suoi beni.
In particolare, il Tribunale ha valorizzato nel caso di specie il rapporto di parentela tra le parti (pacifico in causa in quanto non è contestato che gli acquirenti sono i figli della sorella del legale rappresentante della società alienante), dall'anomalia rappresentata dal fatto che entrambe le alienazioni sono state effettuate con riserva del diritto di abitazione in capo ad un terzo soggetto, parente degli acquirenti. Ulteriore elemento indiziario è rappresentato dalle vicende traslative che hanno riguardato gli immobili, i quali sono entrambi pervenuti per successione alla famiglia e dunque tra l'altro a ed a Pt_1 Parte_1
(madre degli acquirenti) i quali unitamente Controparte_8 ad altri eredi hanno prima alienato i beni in favore del padre e poi quest'ultimo li ha alienati in favore Controparte_6 della riservandosi su uno di essi il diritto CO di abitazione… Ulteriore elemento è rappresentato dalla conoscenza diretta in ragione del trascritto pignoramento quantomeno del credito della signora e della possibilità CP_2 di ledere le ragioni creditorie in caso di estinzione del processo esecutivo per qualsivoglia ragione”. Ulteriori elementi indiziari sono infine rappresentati dalla rinuncia all'ipoteca legale contenuta in entrambi gli atti di compravendita e dall'omessa prova in merito all'effettivo pagamento del prezzo, nonché́ la contestualità di entrambe le alienazioni…”..
La parte appellante deduce al riguardo che, con riguardo alla
“presunta omessa prova dell'effettivo pagamento del prezzo, non vi è alcuna prova in merito al fatto che l'acquirente non avesse incassato le somme;
se mai vi è prova del contrario, attraverso il rilascio della quietanza, la quale, com'è noto, nell'ipotesi dell'assegno circolare coincide con l'estinzione dell'obbligazione. Nessun valore indiziario ha, poi, la riserva del diritto di abitazione, strumento normalmente praticato nel mercato immobiliare”.
Inoltre, deduce che, “per poter ipoteticamente ravvisare negli elementi presuntivi la scientia domini nel compratore occorre che il debitore si sia disfatto in un unico atto di tutti i suoi beni. Come più volte ribadito, nel caso di specie, non è assolutamente così. Nessun valore indiziario ha, poi, la riserva del diritto di abitazione, strumento normalmente praticato nel mercato immobiliare”. Per quanto riguarda la rinuncia all'ipoteca, l'impugnante deduce che “nessuna spiegazione si rinviene nella sentenza impugnata in ordine al preteso valore indiziario dell'ipoteca legale: apoditticamente enunciato dal Giudice, senza alcuna motivazione a sostegno”.
Infine, in generale la parte appellante censura la “valutazione contraddittoria ed insufficiente compiuta dal Giudicante in ordine alla ritenuta sussistenza di “elementi indiziari”,
“raggiunta, peraltro, attraverso ipotetiche “presunzioni”, erroneamente ritenute idonee a dimostrare il requisito della scientia damni”.
Anche quest'ultimo motivo è infondato.
Infatti, secondo questa Corte sussistono gli elementi indiziari sulla base dei quali, complessivamente esaminati, è possibile ritenere in via presuntiva la sussistenza del requisito soggettivo ex art. 2901 c.c. della scientia damni in capo ai terzi acquirenti.
In particolare, vanno all'uopo valorizzati i seguenti elementi indiziari:
-il rapporto di parentela (zio – nipoti) che lega gli acquirenti all'appellante quale legale rappresentante della società disponente al momento delle stipulazioni de quibus.
-la contestualità dei due atti dispositivi, posti in essere nel medesimo giorno e presso lo stesso notaio;
-l'anomalia costituita dal fatto che i detti terzi hanno acquistato i rispettivi immobili pur essendo a conoscenza
(risultando ciò dalla espressa indicazione nei rispettivi rogiti notarili) del fatto che i medesimi erano oggetto di trascrizione di pignoramenti;
-la giovane età degli acquirenti, che non risulta che percepissero redditi alla data delle stipulazioni;
-le vicende traslative che hanno interessato i suddetti beni immobili in ambito familiare, come sottolineate dal Tribunale.
Dunque, sulla base di tali elementi deve ritenersi che in via presuntiva che i terzi acquirenti abbiano stipulato gli atti dispositivi de quibus con la consapevolezza di cagionare danno ai creditori dell'alienante, se non l'intenzione dolosa e fraudolenta di sottrarre alla garanzia generica dei suoi creditori gli immobili oggetto di vendita, contribuendo consapevolmente a rendere la società debitrice patrimonialmente incapiente in pregiudizio dei medesimi e con una presumibile volontà elusiva dei loro diritti.
Pertanto, l'appello deve essere integralmente rigettato con riguardo alla statuizione di inefficacia dell'atto di compravendita stipulato per TA NA
del 10.11.2015, Rep. 6729/4523.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 377/2020 con citazione notificata nei confronti di CP_1 [...]
, , CP_2 CO
e così provvede: CP_4 CP_5
• dichiara inammissibile l'appello nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita stipulato per TA NA
del 10.11.2015, Rep. 6728/4522, trascritto
[...] presso l'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità immobiliare di Napoli 2 in data 18.11.2015 ai nn.
42784/33999, con il quale la società convenuta ha alienato alla Sig.ra il diritto di proprietà dell'immobile sito CP_4 alla Via Strauss 21, distinto al NCEU del Comune di
Frattaminore, al foglio 1, particella 277 sub 3;
• rigetta l'appello nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita stipulato per TA del NA
10.11.2015, Rep. 6729/4523, trascritto presso l'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità immobiliare di Napoli 2 in data 18.11.2015 ai nn. 42785/33400 con il quale la medesima società ha alienato al sig. CO
il diritto di proprietà dell'immobile sito alla CP_5
Via Strauss 21, distinto al NCEU del Comune di Frattaminore, al foglio 1, particella 277 sub 11 e contestualmente costituito in favore del sig. il diritto di abitazione Parte_1 vitalizio sul medesimo immobile;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore degli appellati costituiti delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida cumulativamente nella somma di euro
3.500,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e
IVA, se dovute, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv. Francesco Paolo Pianese e avv. Nita
Marzocchella nella misura della metà ciascuno.
• Dà atto delle condizioni previste per l'applicazione a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato secondo quanto previsto dall'art. 13 comma quater del d.p.r. n.
115/2002 come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 9-4-2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
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