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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 22/12/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1000/2022 promossa da:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
) con l'avv. Santina Ruggiero C.F._2
− Opponenti contro
(c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., con gli Avv.ti Raffaele Controparte_1 P.IVA_1
LO ed ND OR
− Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 185/2022 emesso dal Tribunale di Palmi in data
06.04.2022.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 4 dicembre 2025 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 185/2022 emesso in data 06.04.2022 i
Sig.ri e hanno adito il Tribunale di Palmi chiedendo: Parte_1 Parte_2
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della spiegata opposizione:
- dichiarare nullo e privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto perchè infondato, ingiusto e/o illegittimo per le ragioni tutte esposte in narrativa;
- in subordine, accertare e dichiarare, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare/avere tra le parti e, per l'effetto, ordinare alla parte che risulterà debitrice il pagamento in favore dell'altra parte della somma risultante a seguito di apposita CTU;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde.
In data 08.11.2022 si è costituita concludendo nei seguenti termini: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via preliminare, di rito
- dichiarare l'inammissibilitá della presente opposizione a decreto ingiuntivo in quanto priva di valida procura alle liti;
In via preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n.
185/2022, R.G. n. 566/2022, del 07/04/2022 emesso dal Tribunale di Palmi, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
- Concedere alle parti il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 185/2022, R.G. n. 566/2022, del 07/04/2022 emesso dal Tribunale di Palmi.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la Sig.ra e il sig. Parte_1
al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o Parte_2 Controparte_1 minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
In data 15.12.2022 si è tenuta l'udienza di comparizione delle parti. A scioglimento della riserva assunta all'esito della suddetta udienza, il Tribunale, rilevato la genericità della procura rilasciata all'Avv. Ruggiero, difensore di parte opponente, ha assegnato termine di 30 giorni per il rilascio della procura alle liti, fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 09.03.2023.
Il Tribunale, con provvedimento del 02.01.2023, ha, di seguito, statuito la sostituzione della suddetta udienza mediante il deposito di note scritte, che le parti hanno puntualmente provveduto a depositare.
Successivamente, con ordinanza del 10.03.2023, il Tribunale ha rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnando a parte opponente termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento per la presentazione della domanda di mediazione. Il Tribunale ha, inoltre, assegnato alle parti, per la verifica dell'avvenuta conclusione del procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, il termine del 13.07.2023 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., all'udienza del 04.12.2025, discussa oralmente la causa e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Nel merito
Orbene, dagli atti del processo si evince che gli opponenti, in data 23.03.2009, stipulavano un contratto di finanziamento con .it. Quest'ultima veniva successivamente fusa per Pt_3 incorporazione in la quale, in data 23.06.2016, cedeva il Controparte_2 credito oggetto di causa a (all. 8 produzione monitorio) mediante un'operazione di Controparte_1 cessione di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB.
Gli opponenti hanno, in primis, eccepito la carenza di legittimazione ad agire in capo a Controparte_1 assumendo che la stessa non abbia provato di essere divenuta titolare del credito oggetto di cessione.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che sia onere della società cessionaria -la quale agisce per ottenere l'adempimento di un'obbligazione da parte del debitore ceduto fornire la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavarsi che lo specifico credito per cui essa agisce sia stato effettivamente cartolarizzato.
Ed invero, tale onere probatorio gravante sul cessionario deve essere valutato con maggior rigore nel caso in cui la legittimazione sostanziale del preteso creditore sia in contestazione sin dall'instaurazione del giudizio, rispetto alla diversa ipotesi in cui il cessionario stesso si costituisca in corso di causa, quale successore a titolo particolare nel rapporto controverso ex art. 111 c.p.c.
(secondo recente Cass. n. 24798/2020).
Orbene, a sostegno della propria pretesa parte opposta ha prodotto il contratto di cessione nonché una lista dei crediti ceduti con una serie di omissis, dai quali, tuttavia, non si può evincere con certezza che il credito per cui è causa sia stato incluso nella cessione in blocco.
E' stata, altresì, prodotta la prova della notifica di cessione (all. 7 produzione monitorio), la quale, risulta insufficiente, in quanto la stessa non è idonea a provare l'effettivo e valido trasferimento della posizione creditoria.
Difatti, per consolidata giurisprudenza, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 TUB (cfr. Cass. sent. n. 17944/2023).
Invero, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
A tal fine non può neppure ritenersi sufficiente l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale,
(all. 4 produzione monitorio) essendo tale atto necessario ai fini dell'efficacia del negozio ma non di per sé sufficiente a fornire la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto (Cass. 4116/2016) a meno che, sempre secondo quanto recentemente precisato dalla stessa
Corte di legittimità, il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi o consenta di individuare senza incertezze di sorta i crediti inclusi nell'operazione di cessione (Cass. n. 15884/2019; Cass. n.
5617/2020; Cass. n. 21821/2023 e da ultimo Cass. n. 3405/2024).
In difetto di prova dell'inclusione del credito asseritamente maturato nei confronti di parte opponente nell'operazione di cessione in blocco, non può ritenersi adeguatamente dimostrata la legittimazione sostanziale di d agire per il pagamento del credito. Controparte_1
Da quanto sin qui argomentato discende l'accoglimento della proposta opposizione, con conseguente revoca del provvedimento monitorio opposto, stante il difetto di prova in ordine alla titolarità in capo alla società opposta del rapporto di credito azionato, nonché la carenza del requisito della certezza del credito oggetto di ingiunzione.
3. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014 con riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000 ,00, valori minimi, in ragione della bassa complessità delle questioni, tenuto conto del valore dichiarato della causa e delle attività effettivamente svolte (fasi studio, introduttiva, trattazione, decisionale).
Pertanto, la soccombente deve essere condannata a pagare un importo complessivo di € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché euro
118,50 per contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e nei confronti di così provvede:
[...] Parte_2 Controparte_1
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il Decreto Ingiuntivo n. 185/2022 emesso dal Tribunale di Palmi in data 06.04.2022. - condanna al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano, in Controparte_3 favore del procuratore dichiaratesi antistatario, in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché euro 118,50 per contributo unificato.
Palmi 19 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me