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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 01/07/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 852 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 01/07/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. DI SALVATORE in sostituzione dell'avv PAOLELLI LAURA il quale chiede la decisione riportandosi al ricorso con vittoria di spese e per l'avv. CP_1
ANNA CHIARA ESPOSITO in sostituzione dell'avv. BARONE CARMINE la quale si riporta alla memoria in atti
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo Valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 852 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. PAOLELLI LAURA ( ), dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in VIA DEI GIARDINI,5 C/O CP_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE INPS 67100 L'AQUILA con l'avv. BARONE
CARMINE ( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.7.2024 parte ricorrente presentava rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento ed handicap grave art 3 comma 3 L.104/92) con decorrenza dalla domanda amministrativa. Ritualmente costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso poiché CP_1
infondato in diritto e in fatto.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. Persona_1
All'udienza odierna, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e discutevano la causa, concludendo in conformità degli atti di parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come segue.
Orbene, nella specie, il CTU ha ritenuto che La SI.ra , di anni Parte_2
84, sin dall'epoca della domanda amministrativa si trovava nelle condizioni previste dalla legge per aver diritto sia all'indennità di accompagnamento per le condizioni previste dall'art. 1 legge 18/80 ed ai benefici previsti dall'art. 3 comma 3 della Legge
104/92 (status di handicap grave)
La relazione del dott. appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio Per_1
espresso dal CTU appare più rispondente, rispetto alla diagnosi posta dal precedente consulente nominato nella fase di ATP, al quadro patologico riscontrato.
Le spese di lite di entrambi le fasi del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara che la ricorrente Parte_2
è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del proprio diritto indennità di accompagnamento ed handicap grave art 3 comma 3 L.104/92, dalla data della domanda amministrativa 24.2.2023;
- condanna l' al pagamento in favore del difensore antistatario di parte ricorrente CP_1
delle spese di lite che liquida in €. 3.600,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Avezzano 1 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza