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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16102 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI OM
II sezione civile
Nrg 32099/2023
Verbale udienza del 17 aprile 2025
Sono comparsi per parte ricorrente l'avv. Chiara Croce in sostituzione dell'avv
Colizza la quale preso atto della revoca della ordinanza opposta chiede dichiararsi al cessata materia del contendere con condanna alle spese di parte resistente
Per il Collegio elettorale di Garanzia Elettorale è presente il procuratore dello Pt_1
il quale chiede dichiararsi al cessata materia del contendere con Parte_2 compensazione delle spese per la pratica forense sono presenti i dottori , Controparte_1 CP_2 [...]
e CP_3 CP_4
Il giudice
All'esito della discussione decide la causa come da sentenza che segue dandone lettura alle parti
Il giudice designato
ON MI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI OM
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa ON MI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 32099 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 20243 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Carlo Colizza ed Parte_3
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Marino (RM) via del Granaio n 22
giusto mandato in atti
RICORRENTE -
E
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI Controparte_5
OM (C.F. ) in persona del Presidente della Corte D'Appello di Roma P.IVA_1
pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
presso i cui uffici è domiciliata in Roma via dei Portoghesi n 12
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI
Come da verbale
FATTO E DIRITTO
2 Il ricorrente ha proposto opposizione alla sanzione amministrativa n 89/2023 del 12
maggio 2023 notificata il 24 maggio 2023 con la quale il Collegio regionale di
Garanzia ha ingiunto all'opponente quale candidato per le elezioni Comunali di
Colleferro del 20- 21 settembre 2020 , di pagare la somma di euro 25.823,00 per violazione dell'art 7 comma 6 e comma, legge 10 dicembre 1993 n515.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva l'illegittimità della sanzione per adempiuto all'obbligo imposto dalla legge nel termine prescritto
Si costituiva parte resistente dando atto della revoca del provvedimento opposto chiedendo la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Il ricorrente ha preso atto della revoca della ingiunzione opposta in data successiva all'introduzione del giudizio ed ha chiesto la cessata materia del contendere e la decisione sulle spese in ragione del principio sulla soccombenza virtuale.
Per l'effetto dell'intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento opposto, a seguito del quale è sopravvenuta la carenza di interesse delle parti stesse ad agire nel presente giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Quanto alla statuizione delle spese, sussistendo contrasto fra le parti in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese processuali, dovrà comunque emettersi statuizione sul punto sulla base del noto criterio della soccombenza virtuale (cfr., fra le molte, Cass. 27 maggio 1996, n. 4884; Cass. 14 aprile 1995, n.
4278; Cass. 11 gennaio 1990, n. 46).
Pertanto parte resistente , che ha costretto il ricorrente a promuovere il presente giudizio deve essere condannata, in quanto virtualmente soccombente, a rimborsare al ricorrente, virtualmente vittoriosa, le spese processuali da quest'ultima anticipate nella misura liquidata in dispositivo (art. 91 c.p.c.).
3
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna il Collegio regionale di Garanzia Elettorale a rimborsare al ricorrente in favore dell'avv costituito dichiaratosi antistatario le spese processuali da quest'ultimo anticipate, liquidate in complessivi € 1800,00 di cui €. 300.00 per spese oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Roma, 17 novembre 2025
Il Giudice
ON MI
4
II sezione civile
Nrg 32099/2023
Verbale udienza del 17 aprile 2025
Sono comparsi per parte ricorrente l'avv. Chiara Croce in sostituzione dell'avv
Colizza la quale preso atto della revoca della ordinanza opposta chiede dichiararsi al cessata materia del contendere con condanna alle spese di parte resistente
Per il Collegio elettorale di Garanzia Elettorale è presente il procuratore dello Pt_1
il quale chiede dichiararsi al cessata materia del contendere con Parte_2 compensazione delle spese per la pratica forense sono presenti i dottori , Controparte_1 CP_2 [...]
e CP_3 CP_4
Il giudice
All'esito della discussione decide la causa come da sentenza che segue dandone lettura alle parti
Il giudice designato
ON MI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI OM
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa ON MI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 32099 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 20243 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Carlo Colizza ed Parte_3
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Marino (RM) via del Granaio n 22
giusto mandato in atti
RICORRENTE -
E
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI Controparte_5
OM (C.F. ) in persona del Presidente della Corte D'Appello di Roma P.IVA_1
pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
presso i cui uffici è domiciliata in Roma via dei Portoghesi n 12
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI
Come da verbale
FATTO E DIRITTO
2 Il ricorrente ha proposto opposizione alla sanzione amministrativa n 89/2023 del 12
maggio 2023 notificata il 24 maggio 2023 con la quale il Collegio regionale di
Garanzia ha ingiunto all'opponente quale candidato per le elezioni Comunali di
Colleferro del 20- 21 settembre 2020 , di pagare la somma di euro 25.823,00 per violazione dell'art 7 comma 6 e comma, legge 10 dicembre 1993 n515.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva l'illegittimità della sanzione per adempiuto all'obbligo imposto dalla legge nel termine prescritto
Si costituiva parte resistente dando atto della revoca del provvedimento opposto chiedendo la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Il ricorrente ha preso atto della revoca della ingiunzione opposta in data successiva all'introduzione del giudizio ed ha chiesto la cessata materia del contendere e la decisione sulle spese in ragione del principio sulla soccombenza virtuale.
Per l'effetto dell'intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento opposto, a seguito del quale è sopravvenuta la carenza di interesse delle parti stesse ad agire nel presente giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Quanto alla statuizione delle spese, sussistendo contrasto fra le parti in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese processuali, dovrà comunque emettersi statuizione sul punto sulla base del noto criterio della soccombenza virtuale (cfr., fra le molte, Cass. 27 maggio 1996, n. 4884; Cass. 14 aprile 1995, n.
4278; Cass. 11 gennaio 1990, n. 46).
Pertanto parte resistente , che ha costretto il ricorrente a promuovere il presente giudizio deve essere condannata, in quanto virtualmente soccombente, a rimborsare al ricorrente, virtualmente vittoriosa, le spese processuali da quest'ultima anticipate nella misura liquidata in dispositivo (art. 91 c.p.c.).
3
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna il Collegio regionale di Garanzia Elettorale a rimborsare al ricorrente in favore dell'avv costituito dichiaratosi antistatario le spese processuali da quest'ultimo anticipate, liquidate in complessivi € 1800,00 di cui €. 300.00 per spese oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Roma, 17 novembre 2025
Il Giudice
ON MI
4