TRIB
Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 19/10/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. SA La AL, all'esito dell'udienza del 19 settembre 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 2756/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa da sé medesima Email_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata in Locri alla Via Sibari 18, presso il di lei studio, pec:
Email_2
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via CP_1
CI il Grande, elettivamente domiciliato in Locri, alla via Matteotti n. 48, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano MINICUCCI e Dario ADORNATO, giusta procura generale alle liti del 21.7.2015 al rogito del notaio in Fiumicino, rep. 37590, pec: Persona_1
t Email_3
CONVENUTO
NONCHÉ CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14, elettivamente domiciliata in San
Demetrio Corone, Via Castriota n° 126, presso lo studio dell'avv.to SA MATRANGA,
Pag. 1 a 4 dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti, pec:
Email_4
CONVENUTO
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
Decidendo sulle conclusioni rassegnate come in atti, formula le seguenti
ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONE DELLE DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.08.2023, ha esposto che l' Parte_1 Controparte_3
, in data 10.07.2023 le ha notificato, a mezzo pec, l'intimazione di pagamento n.
[...]
094 2023 9006134878/000 del 07.07.2023, con cui l'ente, stante l'omesso pagamento di contributi previdenziali - gestione separata , come portati dall'avviso di addebito n. CP_1
39420170004108292000 asseritamente notificato il 03/01/2018, le ha richiesto il pagamento entro 5 giorni di complessivi €370,11 (di cui €4,11 spese di notifica anno 2017; €217,03 CP_1
a titolo di contributi gestione separata anno 2010; € 117,60 sanzioni civili gestione separata anno 2010; €31,37 quali interessi di mora gestione separata anno 2010); che non ha mai CP_1 ricevuto la notifica dell'avviso di pagamento, atto presupposto dell'intimazione per cui è ricorso;
che la somma richiesta dall' non è dovuta risultando il Controparte_2 presunto diritto di credito posto alla base di tale richiesta prescritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2935 cc e art.2 co 9 lett. B) L. 335/95. Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. Accertare dire e dichiarare con qualsiasi statuizione che il credito vantato CP_ dall' e richiesto dall' a titolo di contributi previdenziali- Controparte_2
gestione separata per l'anno 2010 è prescritto, atteso quanto esposto in narrativa;
2. Dire e dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o inefficacia dell'atto impugnato atteso quanto esposto in narrativa;
3. Conseguentemente e per l'effetto, annullare con qualsiasi statuizione,
l'intimazione di pagamento n. 094 2023 9006134878/000 del 07.07.2023, notificato alla ricorrente a mezzo pec il 19.07.2023 4. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi ex art. 93 cpc.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si sono costituiti l' ed CP_1 [...]
. Controparte_2
L' previdenziale ha eccepito il mancato decorso del termine di prescrizione CP_4
quinquennale; che va comunque considerata la cd. sospensione ID (per 542 giorni); che la prescrizione non è intervenuta;
che è tardiva anche l'opposizione all'avviso di addebito,
Pag. 2 a 4 che può essere impugnato entro 40 giorni dalla notifica. Ha così concluso: “Rigettare
l'avverso ricorso, ovvero dichiararlo inammissibile;
Spese come per legge”.
ha eccepito, in merito alla notifica dell'avviso di Controparte_2
addebito, atto presupposto, la carenza di legittimazione dell' Controparte_2
in quanto la stessa è attività di esclusiva competenza dell'ente impositore, cioè
[...]
l ; il mancato decorso del termine di prescrizione ed ha così concluso: “• Rilevare la CP_1
carenza di legittimazione in merito alle attività di esclusiva competenza dell'ente impositore, notifica dell'avviso di addebito n. 39420170004108292000; • Accertare la sospensione dei termini di prescrizione per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 68, co. 1, D.L. n. 18/2021; •
Dichiarare la legittimità ed esigibilità dell'intimazione di pagamento n.
09420239006134878000 e, per l'effetto, rigettare il ricorso;
In ogni caso: • Dichiarare la legittimità della condotta dell , tenendola indenne da ogni Controparte_5
richiesta ex adverso formulata;
Il tutto, con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 cod. proc. civ.”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza del 24.01.2025, la parte ricorrente ha comunicato che, a seguito di trattative di bonario componimento, ha provveduto a pagare quanto dovuto a titolo di contributi gestione separata di cui all'intimazione di pagamento in oggetto e che per come comunicato, si è riservata il controllo circa Controparte_2
l'avvenuto pagamento, ed ha pertanto invocato la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con note scritte sostitutive dell'udienza del 19.09.2025 l' ha dato atto CP_1 dell'intervenuto pagamento ed ha invocato la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
L'Agenzia dell'Entrate con note scritte sostitutive per l'udienza del 19.09.2025, come già fatto con quelle depositate il 23.01.2025, ha chiesto un brevissimo rinvio per verificare la regolarità dell'avvenuto pagamento. Tuttavia, rispetto a tale difesa occorre dare atto che l'avvenuto pagamento non è stato contestato, e, inoltre, che la parte ricorrente, sin dal
23.01.2025, ha depositato prova dell'avvenuto pagamento.
Va pertanto preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere stante la richiesta della parte ricorrente da cui evincere l'estinzione della ragion d'essere del processo ed il sopravvenuto difetto di interesse.
Pag. 3 a 4 Si verifica cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti ed abbia di conseguenza fatto venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice
(cfr., tra le altre, Cass. n. 14775 del 02/08/2004).
Quanto alle spese di lite, considerato l'esito complessivo della controversia, raggiunto mediante l'intervenuto pagamento, attesa altresì la complessità della questione ed i chiarimenti giurisprudenziali intervenuti solo medio tempore, esse vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese di lite compensate.
Locri, 19 ottobre 2025
Il Giudice
SA La AL
Pag. 4 a 4