Decreto cautelare 24 novembre 2025
Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 22/12/2025, n. 2778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2778 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02778/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02233/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2233 del 2025, proposto da-OMISSIS- e-OMISSIS-, nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Patrizia Stallone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, in persona del Ministro pro tempore e il -OMISSIS-“-OMISSIS-” di Palermo, in persona del dirigente pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva:
- della nota prot. 32048 del 19/11/2025 a firma del dirigente scolastico del -OMISSIS-Internazionale Statale - -OMISSIS- di Palermo con la quale è stato denegato il nulla osta al trasferimento presso altro Istituto scolastico dell'alunna -OMISSIS-;
- nonché occorrendo della:
nota prot. n. 1046 del 9 gennaio 2024 dell'Ufficio scolastico per la Regione Sicilia richiamata nella nota impugnata;
- del regolamento interno del -OMISSIS-Internazionale Statale - -OMISSIS- di Palermo richiamato nella sopra impugnata nota prot. 32048 del 19/11/2025, ove inteso nel senso di non consentire il trasferimento dell'alunno presso altri istituti scolastici oltre il termine del 15 novembre;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per l’accertamento:
del diritto dell'alunna minore -OMISSIS- al trasferimento d'istituto per l'anno scolastico 2025/2026,
e per la condanna:
dell'Amministrazione scolastica a rilasciare il nulla-osta finalizzato al trasferimento dell'alunna minore -OMISSIS- presso l'Istituto -OMISSIS-di Palermo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva degli atti impugnati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle pp.aa. intimate;
Visti i documenti e le memorie difensive delle parti;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il Presidente, dott.ssa FE CA;
Uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, del che è stato dato avviso a verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, la parte ricorrente impugna il diniego di nulla-osta al trasferimento presso altro istituto scolastico adottato dal Dirigente del Liceo intimato (ove lo studente era iscritto al terzo anno), motivato in ragione del fatto che la richiesta è stata presentata oltre il 15 novembre, nonché gli atti ad esso presupposti, ove ritenuti lesivi.
Avverso il provvedimento impugnato deduce i seguenti motivi in diritto:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 bis l.n. 241/1990 - eccesso di potere per travisamento – sviamento – violazione del principio di partecipazione procedimentale – arbitrarietà – violazione dell’art. 1, c. 2 bis, l. n. 241/1990, atteso che l’Amministrazione scolastica non ha comunicato il preavviso di rigetto contenente i motivi ostativi al rilascio del nulla-osta, così impedendo l’apporto partecipativo degli interessati;
2) violazione dell’art. 30 Cost. – eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di presupposto e di istruttoria, violazione della nota prot. n. 1046 del 9 gennaio 2024 dell’Ufficio scolastico per la Regione Sicilia, violazione e falsa applicazione della circolare ministeriale n. 33071/2022 e n. 40055/2023 – violazione dell’art. 396 d.lgs. n. 297/1994, atteso che il nulla-osta è atto vincolato attesa l’inviolabilità del diritto all’istruzione e alle facoltà genitoriali, come riconosciuto dalla normativa e dalle circolari richiamate.
Conclude per l’accoglimento del ricorso e della preliminare istanza cautelare.
Con d.p. n. 663/2025 è stata accolta l’istanza ex art. 56 c.p.a. quanto al diniego di nulla-osta.
In data 27/11/2025 parte ricorrente ha documentato che la scuola ha rilasciato il nulla-osta “nelle more della definizione del giudizio di merito” e che lo studente risulta iscritto e frequentante nel nuovo istituto scolastico.
Le pp.aa. intimate si sono costituite in giudizio con memoria di mera forma depositando documenti.
La parte ricorrente e le amministrazioni scolastiche hanno quindi depositato memorie insistendo, rispettivamente, per l’accoglimento e il rigetto del ricorso.
All'udienza camerale del 19 dicembre 2025, previo avviso in ordine alla possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata (art. 60, c.p.a.), la causa è stata trattenuta in decisione.
Rileva il Collegio che non possa dirsi cessata la materia del contendere atteso che il nulla-osta rilasciato dal Dirigente del -OMISSIS-rilasciato in data 27/11/2025 è condizionato dall’esito del giudizio.
Nel merito ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato atteso che, nonostante l’intervenuta abrogazione dell’art. 4 r.d. 653/1925, che riconosceva espressamente il diritto al nulla-osta in assenza di irregolarità disciplinari o contributive, tuttavia, le circolari diramate dal Ministero in materia (v. nota MIM prot. n. 1046/2024 e circolare ministeriale sulle iscrizioni per l’a.s. 2025/2026, n. 47577/2024 - par. 8, nota 6 – trasferimento di iscrizione), continuano a prevedere che in ipotesi di trasferimento di iscrizione da un’istituzione scolastica ad altra avente le medesime caratteristiche o lo stesso indirizzo di studi (come nel caso di specie), la relativa domanda possa essere presentata, anche nel periodo successivo ai primi mesi dell’anno scolastico (non indicando comunque un termine perentorio).
Il diniego di nulla-osta motivato in ragione del fatto che l’istanza è stata presentata oltre il 15 novembre è quindi illegittimo.
Non vanno annullati gli atti presupposti in quanto non lesivi, ma interpretati nel senso indicato in motivazione.
Quanto alle spese, da liquidarsi in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie è per l’effetto annulla la nota prot. 32048 del 19/11/2025 a firma del dirigente scolastico del -OMISSIS-Internazionale Statale - -OMISSIS- di Palermo.
Condanna le pp.aa. scolastiche, in solido, al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore della parte ricorrente, in Euro 1.000,00, oltre accessori, dovuti come per legge ed oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FE CA, Presidente, Estensore
Antonino Scianna, Primo Referendario
Elena HA, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FE CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.