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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/10/2025, n. 5988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5988 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI Composta dai magistrati: dott.ssa IA AN IA Presidente dott. OC TO Consigliere relatore dott.ssa Giammarco Chiara Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al N.R.G. 748/2022 vertente: TRA
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Angela Longobardi, con indirizzo P.E.C.:
per procura allegata telematicamente all'atto di Email_1 costituzione di nuovo difensore depositato il 19-1-2024 – appellante. E
nato a [...] il [...], c.f. , e CP_1 C.F._2
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Cinzia Stirpe, con indirizzo P.E.C.:
– appellati. Email_2 E Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma - intervenuto. Fatto ha citato davanti a questa Corte di merito, con citazione notificata a mezzo Parte_1
P.E.C. il 7-2-2022, , con la quale aveva intrattenuto una relazione Controparte_2 sentimentale, e nato dalla predetta relazione, proponendo appello avverso CP_1 la sentenza n. 719/2021 depositata il 13-7-2021, con cui il Tribunale di Frosinone lo ha condannato a corrispondere in favore di , a titolo di regresso pro quota Controparte_2 delle spese di mantenimento del figlio un'indennità di importo pari ad euro CP_1
31.900,00, oltre interessi corrispettivi, al saggio legale, sul capitale accumulato anno per anno e fino all'effettivo pagamento;
ed in favore di al ristoro del danno non CP_1 patrimoniale da illecito endofamiliare, quantificato nella misura di euro 84.000,00, oltre interessi compensativi, al saggio di periodo, anno per anno fino all'attualità e interessi corrispettivi dalla sentenza all'effettivo pagamento;
il Tribunale ha compensato le spese di lite per 1/3 ed ha condannato al pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_2 di che avevano istaurato il giudizio con unico atto di citazione, dei restanti CP_1 2/3 liquidati in euro 8.000,00, oltre euro 786,00 per esborsi, 15% per spese generali e IVA e CPA come per legge. L'appellante ha chiesto, in riforma della impugnata sentenza, di rigettare le domande di pagamento e di risarcimento del danno proposte dagli attori e Controparte_2 CP_1
, perché prescritte, inammissibili ed improcedibili e comunque infondate.
[...] Si sono costituiti, con unica comparsa depositata in data 14-7-2022, e Controparte_2 chiedendo dichiararsi l'appello inammissibile ai sensi degli artt. 348 bis e ter CP_1 c.p.c., nel merito di rigettare il gravame. Con atto in data 24-6-2024 il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento della impugnazione. La Corte ha trattenuto la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. alla udienza del 20-3-2025, tenutasi con modalità cartolari, avendo le parti precisato le conclusioni, con note
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scritte depositate in data 19-3-2025 l'appellante, ed in data 20-2-2025 gli appellati, entrambe le parti riportandosi ai propri atti. L'appellante ha depositato memoria conclusionale in data 19-5-2025, gli appellati hanno depositato memoria conclusionale in data 14-5-2025. Diritto Con il primo motivo di appello l'appellante si duole della errata determinazione Parte_1 della decorrenza del termine della eccepita prescrizione, nel senso che, sostiene, per quanto attiene alla domanda, azionata con citazione notificata il 13-1-2017, di CP_2
di regresso pro quota delle spese sostenute per la crescita del figlio, la prescrizione
[...] doveva farsi decorrere - non dal passaggio in giudicato nel dicembre 2013 della sentenza del 19-6-2013 del Tribunale di che aveva riconosciuto la paternità Controparte_3 biologica dell'appellante (come statuito dalla sentenza impugnata) - bensì dal momento dell'illecito, ovvero della nascita (19-5-1974) di o in subordine dalla CP_1 maggiore età (19-5-1992) di quest'ultimo oppure ancora dal raggiungimento da parte del medesimo della indipendenza economica e capacità di determinarsi autonomamente, atteso che egli già dal 2001 era titolare di una impresa commerciale. Sostiene inoltre l'appellante, con riferimento alla domanda di risarcimento per illecito endofamiliare, azionata in primo grado con la medesima citazione notificata il 13-1-2017, che, come sopra accennato, nel 2001 svolgeva attività imprenditoriale quale CP_1 socio accomandatario della s.a.s. denominata “SSM s.a.s. di ZI TO AV & C.”, derivandone che da tale momento egli aveva raggiunto una capacità psicologica e socio economica così da emanciparlo dalla tutela assistenziale dei genitori, per cui già nel 1992, anno di raggiungimento della maggiore età dell'attore, o al più tardi nel 2001 quando svolgeva attività imprenditoriale, si devono ritenere prescritti i diritti azionati in giudizio per il decorso dei termini di prescrizione (decennale per la domanda di regresso, quinquennale per la domanda di danno endofamiliare;
l'appellante aveva eccepito la prescrizione per entrambe le domande azionate contro di lui costituendosi nel giudizio in primo grado). Il motivo è infondato. E' stato affermato dalla Suprema Corte (Cass. 15756 dell'11-7-2006 e Cass. 7986 del 4-4- 2014) che “in materia di mantenimento del figlio naturale, il diritto al rimborso 'pro-quota' delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, non è utilmente azionabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, che conseguentemente costituisce il 'dies a quo' della decorrenza della ordinaria prescrizione decennale”. Riguardo alla prescrizione sulla domanda di illecito endofamiliare, si deve citare Cass. ord. n. 11097 del 10-6-2020, che ha affermato il seguente principio di diritto: “L'illecito endofamiliare commesso in violazione dei doveri genitoriali verso la prole può essere sia istantaneo, ove ricorra una singola condotta inadempiente dell'agente, che si esaurisce prima o nel momento stesso della produzione del danno, sia permanente, se detta condotta perdura oltre tale momento e continua a cagionare il danno per tutto il corso della sua reiterazione, poiché il genitore si estranea completamente per un periodo significativo dalla vita dei figli;
ne consegue che la natura dell'illecito incide sul termine di prescrizione che decorre, nel primo caso, dal giorno in cui il terzo provoca il danno e, nel secondo, da quello nel quale, in assenza di impedimenti giuridici all'esercizio dell'azione risarcitoria, l'illecito viene percepito o può essere percepito, come danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, con l'ordinaria diligenza e tenendo una condotta non anomala. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione dei giudici di merito i quali, nel rigettare la domanda risarcitoria rivolta dal figlio verso il padre per i danni cagionati dal protratto disinteresse da questi mostrato nei suoi confronti, avevano qualificato erroneamente l'illecito come "istantaneo ad effetti permanenti" e ritenuto maturata la prescrizione del diritto, facendo decorrere il relativo termine dal momento nel quale si era configurata la condotta di abbandono del genitore, ovvero dalla nascita del figlio, anziché
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da quello in cui il medesimo figlio ne aveva percepito l'intrinseca ingiustizia)”. Sulla base di questo principio, si deve ritenere che il termine della prescrizione quinquennale decorra dalla sentenza di accertamento dello stato di figlio, poiché soltanto da questo momento l'attore può avere percepito l'ingiusto comportamento omissivo tenuto nei CP_1 suoi confronti da con detta sentenza dichiarato suo padre naturale. Parte_1 Conseguentemente, poiché pacificamente è stato riconosciuto figlio CP_1 naturale di con la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 679/013 del Parte_1 19-6-2013, considerando al più la data del passaggio in giudicato di questa (a seguito dell'esperito termine semestrale per impugnare, 19-1-2014, non risultando la sentenza impugnata), al momento della instaurazione dell'azione di regresso (13-1-2017) non si era ancora consumato il termine decennale di prescrizione;
ed al momento della instaurazione, con il medesimo atto di citazione notificato (13-1-2017), dell'azione di risarcimento del danno endofamiliare, non si era ancora consumato il relativo termine quinquennale di prescrizione. Con il secondo motivo di appello (per “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”) l'appellante sostiene quanto segue. Parte_1 Manca nella sentenza alcun riferimento per giustificare la quantificazione in euro 31.900,00 il rimborso dovuto alla attrice ed in euro 84.000,00 l'ipotetico danno da Controparte_2 illecito endofamiliare;
non è inoltre dato rilevare la ragione per cui su quest'ultima somma, definita dal Tribunale già attualizzata, sono aggiunti gli interessi compensativi, al saggio di periodo, anno per anno fino alla attualità. In ogni caso, aggiunge l'appellante, manca ogni riferimento alla attendibilità dei testimoni ed alla rilevanza delle loro deposizioni ai fini della decisione;
il quadro probatorio è carente, generico e non idoneo a supportare le domande che sono rimaste carenti di prova sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. ll motivo è infondato. Avevano dedotto gli attori che in epoca prossima al 1973 aveva Controparte_2 intrattenuto una relazione amorosa con che allora prestava servizio come Parte_1 Agente di Polizia presso il Commissariato di Polizia di Frosinone Tiburtino;
dalla relazione era nato, il 19-5-1974, un figlio di nome ZI TO AV, riconosciuto sin da subito dalla madre;
che il padre aveva fatto rientro nella propria regione di origine e pur informato della gravidanza e della nascita del bambino, non lo aveva mai riconosciuto né si era assunto alcuna responsabilità genitoriale;
che il figlio, divenuto maggiorenne, aveva istaurato il giudizio di riconoscimento davanti al Tribunale di Torre Annunziata, che con sentenza - n. 679/2013 del 19-6-2013 - aveva pronunciato il riconoscimento in virtù del quale egli mutava il nome in CP_1 La testimone (nata a [...] l'[...]), sorella della attrice, escussa Testimone_1 come teste in primo grado alla udienza del 15-10-2019, ha confermato che non Parte_1 aveva mai contribuito economicamente alla crescita del figlio, a cui aveva provveduto la madre, , facendo due o tre lavori ed era aiutata in questo dal padre e Controparte_2 dalla propria famiglia di origine nei limiti delle loro possibilità; la teste ha dichiarato che non ha mai partecipato alla vita di , “compleanni, comunioni, etc.”; ha Parte_1 CP_1 dichiarato che la madre, propria e dell'attrice, le aveva raccontato che si era sentita con per telefono ed era andata di persona al suo paese per parlare con la sua Parte_1 famiglia ottenendo dei rifiuti;
la teste ha dichiarato che egli non è mai venuto e dopo la morte della propria madre, veniva tenuto dalla stessa teste o da un'altra amica, perché la CP_1 sorella della teste lavorava;
ha dichiarato che quando aveva 8 o 9 mesi ha visto CP_1 dall'altro lato della strada, di fronte alla casa di sua sorella ma Parte_1 Parte_1 non aveva detto niente;
la teste ha dichiarato di conoscere fisicamente perché Parte_1 era il fidanzato di sua sorella e la veniva a prendere quindi i familiari lo conoscevano. Il teste (nato a [...] il [...]), amico della famiglia ha Testimone_2 CP_2 testimoniato di avere accompagnato a Fratte di Salerno dove Controparte_2 Pt_1 era stato trasferito presso il Comando della Polizia Stradale, di essere rimasto in
[...]
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macchina, ma che quello non venne trovato, e la madre di con un'amica parlarono CP_2 con la moglie di il teste ha dichiarato che quest'ultimo non era mai venuto nella Parte_1 casa della famiglia di che il teste frequentava;
ha dichiarato di avere Controparte_2 incontrato una volta a insieme alla moglie ed al figlio di quello;
Parte_1 Controparte_3 ha dichiarato di avere visto quando si frequentava con Parte_1 Controparte_2 prima che restasse incinta;
ha dichiarato di sapere che il padre e la madre di CP_2 l'aiutavano. Inoltre vale la mancata risposta del convenuto che pure si era costituito in Parte_1 giudizio, all'interrogatorio formale deferitogli sulla sua partecipazione alle spese inerenti al figlio (ud. 15-10-2019). L'interrogatorio formale era stato deferito sui capitoli di prova di cui alla memoria degli attori in data 28-6-2017, aventi ad oggetto il fatto che egli era stato avvertito della gravidanza, che non si era mai recato a vedere il bambino, che nessun contributo economico aveva mai sostenuto per il mantenimento e la istruzione del bambino e che questo era cresciuto senza l'affetto del padre. con l'odierno appello non contesta la mancata risposta all'interrogatorio Parte_1 formale deferitogli. Ebbene, la mancata risposta all'interrogatorio formale, nel concorso della specifica testimonianza di , secondo cui non aveva mai Testimone_1 Parte_1 contribuito economicamente alla crescita del figlio, e della testimonianza di Testimone_2
(succitata), porta a ritenere provata la domanda di regresso proposta da . Controparte_2 Il Tribunale ha quantificato la condanna di regresso considerando prudenzialmente il costo mensile sostenuto dalla madre per il figlio in euro 200,00 e fino alla indipendenza di quest'ultimo, avvenuta nel 2001 allorquando a quasi 27 anni di età, aveva CP_1 aperto una società commerciale (denominata “SSM s.a.s. di ZI TO AV & C.”). Ne è derivando il seguente calcolo: euro 100 (la metà del costo mensile) x 319 mensilità (dalla nascita del figlio, 19-5-1974, sino al mese di gennaio 2001, inizio dell'attività commerciale di = euro 31.900,00. CP_1 Il calcolo così determinato dal Tribunale appare equo ed adeguato alla fattispecie. Sulla somma di euro 31.900,00 vanno applicati gli interessi corrispettivi al saggio legale sul capitale accumulato anno per anno e fino all'effettivo pagamento (non c'è censura di appello su questo punto). Le stesse prove sopra indicate, valgono altresì al fine di ritenere fondata la domanda di risarcimento del danno endofamiliare. A tale riguardo ha affermato la Suprema Corte i seguenti principi di diritto: ”in tema di filiazione, la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto”,Cass. ord. n. 34986 del 28/11/2022; “in tema di filiazione, l'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo "status" di genitore”, Cass.ord. n. 15148 del 12/05/2022. Sulla base di questi principi di diritto, va pertanto condivisa l'affermazione del Tribunale secondo cui “non può dubitarsi che il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio, per l'intera durata della sua vita, espressosi nel mancato riconoscimento spontaneo e nella violazione degli obblighi di mantenimento ed educazione, determini un vulnus dalle conseguenze non patrimoniali gravi ai diritti inviolabili della persona del figlio…. - [per cui] -
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la deprivazione della figura paterna, con le ripercussioni sociali e personali derivanti dalla consapevolezza di non essere desiderati come figlio genera un danno conseguenza da risarcirsi in modo congruo”. A tal fine il Tribunale ha ritenuto di applicare analogicamente i criteri di liquidazione connessi alla morte del genitore secondo le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, i cui valori, nel caso di danno non patrimoniale da perdita di persona congiunta, vanno da euro 168.250,00 ad euro 336.500,00 quando trattasi di genitori;
dovendosi quindi applicare il minimo di detti valori, da decurtarsi ulteriormente della metà, in ragione della particolarità della fattispecie “inter vivos”; deriva quindi una somma pari alla metà del minimo (euro 168.250,00) ovvero euro 84.000,00 (approssimata per difetto) che è da liquidarsi in concreto alla attualità. Questa Corte di merito condivide la determinazione del danno, come sopra riportata, in quanto conforme ai criteri dettati dalla succitata giurisprudenza della Suprema Corte ed equa e proporzionata nel concerto. Va soltanto aggiunto che nulla l'appellante ha sostenuto circa la sussistenza di suoi comportamenti volti nel corso degli anni ad attenuare il danno né ha offerto un criterio alternativo di determinazione del danno che gli risulti più favorevole. Il Tribunale ha stabilito che sulla somma di euro 84.000,00 vanno applicati gli interessi compensativi, al saggio di periodo, anno per anno fino all'attualità, e gli interessi corrispettivi dalla presente pronuncia all'effettivo pagamento. Su quest'ultimo punto l'appellante ha svolto una specifica ed ulteriore censura, sostenendo che “non è dato rilevare la ragione per cui a tale ultima somma (definita nella stessa sentenza 'già attualizzata') vadano aggiunti anche 'gli interessi compensativi, al saggio di periodo, anno per anno fino all''attualità'”. Ha affermato la Suprema Corte (Cass. ord. n. 7267 del 23/03/2018) che “in tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si
è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”. A ben vedere, però, il Tribunale ha affermato che la liquidata somma di euro 84.000,00 è già attualizzata e che vanno applicati gli interessi compensativi anno per anno - non tanto sulla somma attualizzata bensì - fino all'attualità; si deve pertanto ritenere (e se ne terrà conto in sede di esecuzione della sentenza) che il Tribunale abbia inteso di determinare, a ritroso dalla data di decisone della sentenza di primo grado, la devalutazione secondo gli ordinari indici ISTAT sulla somma di euro 84.000,00 fino alla data del 19-5-1974 (nascita di , quindi di calcolare gli interessi compensativi sulla somma CP_1 base anno per anno rivalutata e sino alla somma di euro 84.000,00 alla data della decisione di primo grado;
e di calcolare infine sulla somma di euro 84.000,00 gli interessi corrispettivi dalla data della decisone sino al saldo. Di conseguenza l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata con le precisazioni di cui sopra. Per il principio di soccombenza le spese del procedimento di appello devono essere poste a carico dell'appellante tali spese sono liquidate, ai sensi del d.m. 10-3-2014 Parte_1
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n. 55, Tabella 12, scaglione 5°, esclusa la fase istruttoria non svolta, e nel minimo, in euro 4.995,50, oltre accessori. Stante il rigetto dell'appello, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza del Tribunale di Parte_1 Frosinone n. 719/2021 del 13-7-2021;
2. condanna al pagamento, in favore di e , Parte_1 CP_1 Controparte_2 delle spese del procedimento di appello, che liquida in complessivi euro 4.995,50, oltre al 15% per spese generali come previsto ai sensi dell'art. 2, comma secondo, d.m. 10-3- 2014 n. 55, ed oltre IVA e CAP come per legge;
3. ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Parte_1 Roma 17-7-2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
TO OC AN IA IA
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI Composta dai magistrati: dott.ssa IA AN IA Presidente dott. OC TO Consigliere relatore dott.ssa Giammarco Chiara Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al N.R.G. 748/2022 vertente: TRA
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Angela Longobardi, con indirizzo P.E.C.:
per procura allegata telematicamente all'atto di Email_1 costituzione di nuovo difensore depositato il 19-1-2024 – appellante. E
nato a [...] il [...], c.f. , e CP_1 C.F._2
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Cinzia Stirpe, con indirizzo P.E.C.:
– appellati. Email_2 E Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma - intervenuto. Fatto ha citato davanti a questa Corte di merito, con citazione notificata a mezzo Parte_1
P.E.C. il 7-2-2022, , con la quale aveva intrattenuto una relazione Controparte_2 sentimentale, e nato dalla predetta relazione, proponendo appello avverso CP_1 la sentenza n. 719/2021 depositata il 13-7-2021, con cui il Tribunale di Frosinone lo ha condannato a corrispondere in favore di , a titolo di regresso pro quota Controparte_2 delle spese di mantenimento del figlio un'indennità di importo pari ad euro CP_1
31.900,00, oltre interessi corrispettivi, al saggio legale, sul capitale accumulato anno per anno e fino all'effettivo pagamento;
ed in favore di al ristoro del danno non CP_1 patrimoniale da illecito endofamiliare, quantificato nella misura di euro 84.000,00, oltre interessi compensativi, al saggio di periodo, anno per anno fino all'attualità e interessi corrispettivi dalla sentenza all'effettivo pagamento;
il Tribunale ha compensato le spese di lite per 1/3 ed ha condannato al pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_2 di che avevano istaurato il giudizio con unico atto di citazione, dei restanti CP_1 2/3 liquidati in euro 8.000,00, oltre euro 786,00 per esborsi, 15% per spese generali e IVA e CPA come per legge. L'appellante ha chiesto, in riforma della impugnata sentenza, di rigettare le domande di pagamento e di risarcimento del danno proposte dagli attori e Controparte_2 CP_1
, perché prescritte, inammissibili ed improcedibili e comunque infondate.
[...] Si sono costituiti, con unica comparsa depositata in data 14-7-2022, e Controparte_2 chiedendo dichiararsi l'appello inammissibile ai sensi degli artt. 348 bis e ter CP_1 c.p.c., nel merito di rigettare il gravame. Con atto in data 24-6-2024 il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento della impugnazione. La Corte ha trattenuto la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. alla udienza del 20-3-2025, tenutasi con modalità cartolari, avendo le parti precisato le conclusioni, con note
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scritte depositate in data 19-3-2025 l'appellante, ed in data 20-2-2025 gli appellati, entrambe le parti riportandosi ai propri atti. L'appellante ha depositato memoria conclusionale in data 19-5-2025, gli appellati hanno depositato memoria conclusionale in data 14-5-2025. Diritto Con il primo motivo di appello l'appellante si duole della errata determinazione Parte_1 della decorrenza del termine della eccepita prescrizione, nel senso che, sostiene, per quanto attiene alla domanda, azionata con citazione notificata il 13-1-2017, di CP_2
di regresso pro quota delle spese sostenute per la crescita del figlio, la prescrizione
[...] doveva farsi decorrere - non dal passaggio in giudicato nel dicembre 2013 della sentenza del 19-6-2013 del Tribunale di che aveva riconosciuto la paternità Controparte_3 biologica dell'appellante (come statuito dalla sentenza impugnata) - bensì dal momento dell'illecito, ovvero della nascita (19-5-1974) di o in subordine dalla CP_1 maggiore età (19-5-1992) di quest'ultimo oppure ancora dal raggiungimento da parte del medesimo della indipendenza economica e capacità di determinarsi autonomamente, atteso che egli già dal 2001 era titolare di una impresa commerciale. Sostiene inoltre l'appellante, con riferimento alla domanda di risarcimento per illecito endofamiliare, azionata in primo grado con la medesima citazione notificata il 13-1-2017, che, come sopra accennato, nel 2001 svolgeva attività imprenditoriale quale CP_1 socio accomandatario della s.a.s. denominata “SSM s.a.s. di ZI TO AV & C.”, derivandone che da tale momento egli aveva raggiunto una capacità psicologica e socio economica così da emanciparlo dalla tutela assistenziale dei genitori, per cui già nel 1992, anno di raggiungimento della maggiore età dell'attore, o al più tardi nel 2001 quando svolgeva attività imprenditoriale, si devono ritenere prescritti i diritti azionati in giudizio per il decorso dei termini di prescrizione (decennale per la domanda di regresso, quinquennale per la domanda di danno endofamiliare;
l'appellante aveva eccepito la prescrizione per entrambe le domande azionate contro di lui costituendosi nel giudizio in primo grado). Il motivo è infondato. E' stato affermato dalla Suprema Corte (Cass. 15756 dell'11-7-2006 e Cass. 7986 del 4-4- 2014) che “in materia di mantenimento del figlio naturale, il diritto al rimborso 'pro-quota' delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, non è utilmente azionabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, che conseguentemente costituisce il 'dies a quo' della decorrenza della ordinaria prescrizione decennale”. Riguardo alla prescrizione sulla domanda di illecito endofamiliare, si deve citare Cass. ord. n. 11097 del 10-6-2020, che ha affermato il seguente principio di diritto: “L'illecito endofamiliare commesso in violazione dei doveri genitoriali verso la prole può essere sia istantaneo, ove ricorra una singola condotta inadempiente dell'agente, che si esaurisce prima o nel momento stesso della produzione del danno, sia permanente, se detta condotta perdura oltre tale momento e continua a cagionare il danno per tutto il corso della sua reiterazione, poiché il genitore si estranea completamente per un periodo significativo dalla vita dei figli;
ne consegue che la natura dell'illecito incide sul termine di prescrizione che decorre, nel primo caso, dal giorno in cui il terzo provoca il danno e, nel secondo, da quello nel quale, in assenza di impedimenti giuridici all'esercizio dell'azione risarcitoria, l'illecito viene percepito o può essere percepito, come danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, con l'ordinaria diligenza e tenendo una condotta non anomala. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione dei giudici di merito i quali, nel rigettare la domanda risarcitoria rivolta dal figlio verso il padre per i danni cagionati dal protratto disinteresse da questi mostrato nei suoi confronti, avevano qualificato erroneamente l'illecito come "istantaneo ad effetti permanenti" e ritenuto maturata la prescrizione del diritto, facendo decorrere il relativo termine dal momento nel quale si era configurata la condotta di abbandono del genitore, ovvero dalla nascita del figlio, anziché
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da quello in cui il medesimo figlio ne aveva percepito l'intrinseca ingiustizia)”. Sulla base di questo principio, si deve ritenere che il termine della prescrizione quinquennale decorra dalla sentenza di accertamento dello stato di figlio, poiché soltanto da questo momento l'attore può avere percepito l'ingiusto comportamento omissivo tenuto nei CP_1 suoi confronti da con detta sentenza dichiarato suo padre naturale. Parte_1 Conseguentemente, poiché pacificamente è stato riconosciuto figlio CP_1 naturale di con la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 679/013 del Parte_1 19-6-2013, considerando al più la data del passaggio in giudicato di questa (a seguito dell'esperito termine semestrale per impugnare, 19-1-2014, non risultando la sentenza impugnata), al momento della instaurazione dell'azione di regresso (13-1-2017) non si era ancora consumato il termine decennale di prescrizione;
ed al momento della instaurazione, con il medesimo atto di citazione notificato (13-1-2017), dell'azione di risarcimento del danno endofamiliare, non si era ancora consumato il relativo termine quinquennale di prescrizione. Con il secondo motivo di appello (per “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”) l'appellante sostiene quanto segue. Parte_1 Manca nella sentenza alcun riferimento per giustificare la quantificazione in euro 31.900,00 il rimborso dovuto alla attrice ed in euro 84.000,00 l'ipotetico danno da Controparte_2 illecito endofamiliare;
non è inoltre dato rilevare la ragione per cui su quest'ultima somma, definita dal Tribunale già attualizzata, sono aggiunti gli interessi compensativi, al saggio di periodo, anno per anno fino alla attualità. In ogni caso, aggiunge l'appellante, manca ogni riferimento alla attendibilità dei testimoni ed alla rilevanza delle loro deposizioni ai fini della decisione;
il quadro probatorio è carente, generico e non idoneo a supportare le domande che sono rimaste carenti di prova sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. ll motivo è infondato. Avevano dedotto gli attori che in epoca prossima al 1973 aveva Controparte_2 intrattenuto una relazione amorosa con che allora prestava servizio come Parte_1 Agente di Polizia presso il Commissariato di Polizia di Frosinone Tiburtino;
dalla relazione era nato, il 19-5-1974, un figlio di nome ZI TO AV, riconosciuto sin da subito dalla madre;
che il padre aveva fatto rientro nella propria regione di origine e pur informato della gravidanza e della nascita del bambino, non lo aveva mai riconosciuto né si era assunto alcuna responsabilità genitoriale;
che il figlio, divenuto maggiorenne, aveva istaurato il giudizio di riconoscimento davanti al Tribunale di Torre Annunziata, che con sentenza - n. 679/2013 del 19-6-2013 - aveva pronunciato il riconoscimento in virtù del quale egli mutava il nome in CP_1 La testimone (nata a [...] l'[...]), sorella della attrice, escussa Testimone_1 come teste in primo grado alla udienza del 15-10-2019, ha confermato che non Parte_1 aveva mai contribuito economicamente alla crescita del figlio, a cui aveva provveduto la madre, , facendo due o tre lavori ed era aiutata in questo dal padre e Controparte_2 dalla propria famiglia di origine nei limiti delle loro possibilità; la teste ha dichiarato che non ha mai partecipato alla vita di , “compleanni, comunioni, etc.”; ha Parte_1 CP_1 dichiarato che la madre, propria e dell'attrice, le aveva raccontato che si era sentita con per telefono ed era andata di persona al suo paese per parlare con la sua Parte_1 famiglia ottenendo dei rifiuti;
la teste ha dichiarato che egli non è mai venuto e dopo la morte della propria madre, veniva tenuto dalla stessa teste o da un'altra amica, perché la CP_1 sorella della teste lavorava;
ha dichiarato che quando aveva 8 o 9 mesi ha visto CP_1 dall'altro lato della strada, di fronte alla casa di sua sorella ma Parte_1 Parte_1 non aveva detto niente;
la teste ha dichiarato di conoscere fisicamente perché Parte_1 era il fidanzato di sua sorella e la veniva a prendere quindi i familiari lo conoscevano. Il teste (nato a [...] il [...]), amico della famiglia ha Testimone_2 CP_2 testimoniato di avere accompagnato a Fratte di Salerno dove Controparte_2 Pt_1 era stato trasferito presso il Comando della Polizia Stradale, di essere rimasto in
[...]
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macchina, ma che quello non venne trovato, e la madre di con un'amica parlarono CP_2 con la moglie di il teste ha dichiarato che quest'ultimo non era mai venuto nella Parte_1 casa della famiglia di che il teste frequentava;
ha dichiarato di avere Controparte_2 incontrato una volta a insieme alla moglie ed al figlio di quello;
Parte_1 Controparte_3 ha dichiarato di avere visto quando si frequentava con Parte_1 Controparte_2 prima che restasse incinta;
ha dichiarato di sapere che il padre e la madre di CP_2 l'aiutavano. Inoltre vale la mancata risposta del convenuto che pure si era costituito in Parte_1 giudizio, all'interrogatorio formale deferitogli sulla sua partecipazione alle spese inerenti al figlio (ud. 15-10-2019). L'interrogatorio formale era stato deferito sui capitoli di prova di cui alla memoria degli attori in data 28-6-2017, aventi ad oggetto il fatto che egli era stato avvertito della gravidanza, che non si era mai recato a vedere il bambino, che nessun contributo economico aveva mai sostenuto per il mantenimento e la istruzione del bambino e che questo era cresciuto senza l'affetto del padre. con l'odierno appello non contesta la mancata risposta all'interrogatorio Parte_1 formale deferitogli. Ebbene, la mancata risposta all'interrogatorio formale, nel concorso della specifica testimonianza di , secondo cui non aveva mai Testimone_1 Parte_1 contribuito economicamente alla crescita del figlio, e della testimonianza di Testimone_2
(succitata), porta a ritenere provata la domanda di regresso proposta da . Controparte_2 Il Tribunale ha quantificato la condanna di regresso considerando prudenzialmente il costo mensile sostenuto dalla madre per il figlio in euro 200,00 e fino alla indipendenza di quest'ultimo, avvenuta nel 2001 allorquando a quasi 27 anni di età, aveva CP_1 aperto una società commerciale (denominata “SSM s.a.s. di ZI TO AV & C.”). Ne è derivando il seguente calcolo: euro 100 (la metà del costo mensile) x 319 mensilità (dalla nascita del figlio, 19-5-1974, sino al mese di gennaio 2001, inizio dell'attività commerciale di = euro 31.900,00. CP_1 Il calcolo così determinato dal Tribunale appare equo ed adeguato alla fattispecie. Sulla somma di euro 31.900,00 vanno applicati gli interessi corrispettivi al saggio legale sul capitale accumulato anno per anno e fino all'effettivo pagamento (non c'è censura di appello su questo punto). Le stesse prove sopra indicate, valgono altresì al fine di ritenere fondata la domanda di risarcimento del danno endofamiliare. A tale riguardo ha affermato la Suprema Corte i seguenti principi di diritto: ”in tema di filiazione, la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto”,Cass. ord. n. 34986 del 28/11/2022; “in tema di filiazione, l'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo "status" di genitore”, Cass.ord. n. 15148 del 12/05/2022. Sulla base di questi principi di diritto, va pertanto condivisa l'affermazione del Tribunale secondo cui “non può dubitarsi che il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio, per l'intera durata della sua vita, espressosi nel mancato riconoscimento spontaneo e nella violazione degli obblighi di mantenimento ed educazione, determini un vulnus dalle conseguenze non patrimoniali gravi ai diritti inviolabili della persona del figlio…. - [per cui] -
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la deprivazione della figura paterna, con le ripercussioni sociali e personali derivanti dalla consapevolezza di non essere desiderati come figlio genera un danno conseguenza da risarcirsi in modo congruo”. A tal fine il Tribunale ha ritenuto di applicare analogicamente i criteri di liquidazione connessi alla morte del genitore secondo le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, i cui valori, nel caso di danno non patrimoniale da perdita di persona congiunta, vanno da euro 168.250,00 ad euro 336.500,00 quando trattasi di genitori;
dovendosi quindi applicare il minimo di detti valori, da decurtarsi ulteriormente della metà, in ragione della particolarità della fattispecie “inter vivos”; deriva quindi una somma pari alla metà del minimo (euro 168.250,00) ovvero euro 84.000,00 (approssimata per difetto) che è da liquidarsi in concreto alla attualità. Questa Corte di merito condivide la determinazione del danno, come sopra riportata, in quanto conforme ai criteri dettati dalla succitata giurisprudenza della Suprema Corte ed equa e proporzionata nel concerto. Va soltanto aggiunto che nulla l'appellante ha sostenuto circa la sussistenza di suoi comportamenti volti nel corso degli anni ad attenuare il danno né ha offerto un criterio alternativo di determinazione del danno che gli risulti più favorevole. Il Tribunale ha stabilito che sulla somma di euro 84.000,00 vanno applicati gli interessi compensativi, al saggio di periodo, anno per anno fino all'attualità, e gli interessi corrispettivi dalla presente pronuncia all'effettivo pagamento. Su quest'ultimo punto l'appellante ha svolto una specifica ed ulteriore censura, sostenendo che “non è dato rilevare la ragione per cui a tale ultima somma (definita nella stessa sentenza 'già attualizzata') vadano aggiunti anche 'gli interessi compensativi, al saggio di periodo, anno per anno fino all''attualità'”. Ha affermato la Suprema Corte (Cass. ord. n. 7267 del 23/03/2018) che “in tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si
è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”. A ben vedere, però, il Tribunale ha affermato che la liquidata somma di euro 84.000,00 è già attualizzata e che vanno applicati gli interessi compensativi anno per anno - non tanto sulla somma attualizzata bensì - fino all'attualità; si deve pertanto ritenere (e se ne terrà conto in sede di esecuzione della sentenza) che il Tribunale abbia inteso di determinare, a ritroso dalla data di decisone della sentenza di primo grado, la devalutazione secondo gli ordinari indici ISTAT sulla somma di euro 84.000,00 fino alla data del 19-5-1974 (nascita di , quindi di calcolare gli interessi compensativi sulla somma CP_1 base anno per anno rivalutata e sino alla somma di euro 84.000,00 alla data della decisione di primo grado;
e di calcolare infine sulla somma di euro 84.000,00 gli interessi corrispettivi dalla data della decisone sino al saldo. Di conseguenza l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata con le precisazioni di cui sopra. Per il principio di soccombenza le spese del procedimento di appello devono essere poste a carico dell'appellante tali spese sono liquidate, ai sensi del d.m. 10-3-2014 Parte_1
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n. 55, Tabella 12, scaglione 5°, esclusa la fase istruttoria non svolta, e nel minimo, in euro 4.995,50, oltre accessori. Stante il rigetto dell'appello, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza del Tribunale di Parte_1 Frosinone n. 719/2021 del 13-7-2021;
2. condanna al pagamento, in favore di e , Parte_1 CP_1 Controparte_2 delle spese del procedimento di appello, che liquida in complessivi euro 4.995,50, oltre al 15% per spese generali come previsto ai sensi dell'art. 2, comma secondo, d.m. 10-3- 2014 n. 55, ed oltre IVA e CAP come per legge;
3. ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Parte_1 Roma 17-7-2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
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