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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 21/10/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 4968 / 2024 R.Gen
Il Giudice designato dr. AL DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
21.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA nata a [...] – RM- il 3.5.1953), elettivamente domiciliata Parte_1 in Roma Via Tuscolana, n. 739, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Orsi giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Roma Via Cesare Beccaria n.29, rappresentato e difeso dall' Avv. Ivanoe Ciocca giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.8.2024, – esponendo di aver Parte_1 infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/1980 (visita di revisione del 18.7.2023), ed esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445 bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico -legale utile ai fini della concessione di detta prestazione e contestate tempestivamente le conclusioni del CTU che in tale ultimo giudizio CP_ aveva ritenuto insussistente detto requisito medico- legale- ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo diritto alla prestazione richiesta fin dalla domanda amministrativa e conseguente condanna dell' al pagamento in suo favore dei ratei pregressi, oltre accessori. CP_2
CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha chiesto il rigetto.
1 Disposto il rinnovo della ctu medico legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
La domanda è infondata.
Il Ctu medico legale nominato nel presente giudizio di merito (Dott. ) ha accertato Persona_1 che la parte ricorrente è affetta da un complesso di infermità che non determinano, nemmeno successivamente alla visita revisione, il requisito medico per ottenere l'indennità di accompagnamento (invalidità di ultresassantacinquenne con impossibilità di deambulare autonomamente o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita).
Il Ctu ha escluso la sussistenza di un aggravamento delle patologie della per come Pt_1 paventato in ricorso, evidenziando che: “in merito al caso in esame, non essendo in discussione
l'autonomia della perizianda nella deambulazione, deve essere accertata l'esistenza dei requisiti medico-legali che determinano un giudizio di incapacità “di compiere gli atti quotidiani della vita”.
Ebbene, dal punto di vista neuropsichico il soggetto è risultato lucido, orientato nel tempo e nello spazio, in assenza di deficit neurologici centrali o periferici ovvero di evidenti alterazioni neuro- cognitive e del tono dell'umore. Per quanto attiene alle condizioni dell'apparato cardiovascolare e respiratorio dall'obiettività riscontrata in sede di operazioni peritali non si desumono segni clinici di uno scompenso cardiaco e/o di difficoltà respiratorie in atto di gravità tale da rendere il soggetto disautonomo nel compimento degli atti quotidiani della vita.
L'esame obiettivo dell'apparato osteoarticolare permette di riscontrare un rachide con contrattura della muscolatura paravertebrale, con dolore alla presso-percussione digitale esercitata in corrispondenza delle apofisi spinose a livello dei diversi tratti con movimenti di flessione antero- posteriore, laterale e di inclinazione nei due lati del capo ridotti in via antalgica mentre alla flessione anteriore del tronco gli apici delle dita lunghe delle mani si arrestano al terzo superiore delle gambe con globale riduzione degli altri movimenti del tronco. Gli arti superiori e inferiori risultano normoatteggiati e normoconformati, simmetrici per tonotrofismo muscolare;
è apprezzabile una riduzione in via antalgica dell'articolarità di anca e di ginocchio bilateralmente con movimento di accosciamento incompleto e riferito doloroso nella fase di risalita”.
Le risultanze medico legali appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
In difetto del prescritto requisito medico legale, la domanda deve pertanto essere rigettata.
Quanto alle spese del giudizio, comprese quelle di Ctu, parte ricorrente può godere del beneficio della irripetibilità di esse, ex art. 152 disp.att. c.p.c., dal momento che ha personalmente presentato la dichiarazione a tale scopo stabilita.
2 CP_ Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico dell'
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa
- rigetta l'opposizione;
- spese del giudizio irripetibili;
CP_
- pone a carico definitivo dell' le spese di Ctu svolte nella presente fase, già liquidate con separato decreto.
Tivoli, 21.10.2025
Il Giudice
AL Di IE
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