Sentenza 6 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 06/02/2023, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/02/2023
N. 00821/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02858/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2858 del 2019, proposto da
LI AV, DA IA, FR AV, MA AV, rappresentati e difesi dall'avvocato Gaetano Gaudiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mara Grasso in Napoli, via Belvedere, 87;
contro
Comune di Palma Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Bosone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per il risarcimento dei danni da procedura espropriativa illegittima posta in essere dal comune di Palma Campania con i decreti di occupazione temporanea e d'urgenza del 21 novembre 2000 e del 27 giugno 2002.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palma Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 dicembre 2022 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame i ricorrenti, proprietari pro quota di beni immobili nel Comune di Palma Campania, hanno dedotto l’illegittimità dalla procedura espropriativa avviata dall’amministrazione comunale per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria del piano di insediamenti produttivi (PIP), incidente sulla loro proprietà. Hanno lamentato, in particolare, che, entro i termini previsti dai decreti di occupazione temporanea e d’urgenza (in data 21 dicembre 2000 e 27 giugno 2002), non sarebbe stato emanato il decreto di esproprio né il Comune avrebbe mai sanato la propria posizione con l’acquisizione dei beni occupati.
Riferiscono, inoltre, che con la sentenza di questo Tribunale n. 7892/2002 (confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 144/2007), in relazione ad un diverso esproprio ricadente su beni siti nella medesima area PIP, sono stati annullati gli atti relativi alla predetta occupazione d’urgenza e quelli immediatamente consequenziali, in quanto gli essi “non troverebbero sostegno in una valida dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza”.
Conclusivamente i ricorrenti chiedono condannarsi il civico ente alla restituzione, previo ripristino dello stato dei luoghi, dei beni abusivamente sottratti, nonché al risarcimento dei danni subiti per il periodo di illegittima occupazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data in cui l’occupazione è divenuta illegittima ed ogni altra maggiorazione dovuta.
2. Si è costituito per resistere al ricorso il Comune di Palma Campania che ha dedotto l’inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza in fatto e in diritto, atteso che il Comune ha concluso la procedura espropriativa con l’emanazione del decreto di esproprio, rimasto inoppugnato, benché ritualmente notificato agli interessati.
3. All’udienza di smaltimento del 6 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
4.1 Dalla ricostruzione del dispiegarsi del procedimento espropriativo, come svolta dalla difesa resistente, è emerso, in maniera incontestata, che in data 15 marzo 2005 il Comune di Palma Campania ha emesso il decreto di esproprio a conclusione della procedura che ha interessato le proprietà dei ricorrenti.
Con detto decreto, il Comune di Palma Campania, alla luce della deliberazione n. 45 del 17 settembre 2004, esecutiva, con la quale prendeva atto della definitiva riproposizione del vincolo preordinato all’esproprio, nonché del decreto sindacale n. 5 del 30 settembre 2004 con il quale veniva riapprovato in via definitiva il P.I.P. in località Gorga, pronunciava l’espropriazione definitiva in favore dell’Ente dei seguenti immobili: mq 3.632 di proprietà del sig. AV GE, riportati in catasto alla p. 13154 foglio 9, ex part. 929 s.c.; mq 503 di proprietà del sig. AV LI, riportati in catasto alla p. 13155, foglio 9, ex part. 930, s.c., nonché i manufatti esistenti sulla predetta particella; mq 1.945, di proprietà della sig.ra AV GI LU, riportati in catasto alla p. 12839, foglio 9, ex part. 124, s.c. e mq 861, di proprietà degli eredi del sig. ZO PP, riportati in catasto al foglio 9, ex part. 1384, s.c.
Detto decreto è stato inserito nel B.U.R.C. n. 19 del 4 aprile 2005, registrato all’Agenzia delle Entrate e trascritto presso l’ufficio dei registri immobiliari.
Alla luce di quanto esposto, come perspicuamente rimarcato dalla difesa comunale, nel caso all’esame non è dato discorrere di mera occupazione dei terreni senza l’emissione del successivo decreto di esproprio, ma al più di una sua tardiva emanazione, da far valere con specifica impugnativa. Senonché, in disparte la questione afferente alla prova della avvenuta notifica del decreto di esproprio agli interessati all’epoca della sua emanazione, contestata dai ricorrenti, in ogni caso risulta dirimente ai fini del decidere, che pur a fronte dell’intervenuto deposito in atti del giudizio, l’impugnativa non sia stata estesa con motivi aggiunti al decreto di esproprio per dedurne l’illegittimità.
Ne consegue che detto atto si è oramai stabilizzato nei suoi effetti, di modo che la proprietà dei fondi espropriati deve ritenersi definitivamente transitata in capo all’amministrazione espropriante, salva restando l’eventuale pretesa dei ricorrenti alle connesse indennità, da far valere nella appropriata sede civile.
4.2 Né a diversa conclusione potrebbe giungersi in ragione dell’ulteriore argomentazione anche rimarcata con l’ultima memoria, con cui i ricorrenti deducono che l’emanazione del decreto di esproprio sarebbe avvenuta in assenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, perché nelle more annullata in sede giurisdizionale con sentenza di questo Tribunale n. 7892/2002. Difatti, alcun effetto caducante potrebbe derivare a vantaggio dei ricorrenti, rispetto al decreto avversato nella odierna sede, atteso che l’atto presupposto cui essi si riferiscono risulta annullato in un giudizio in cui gli stessi non erano parte.
Inoltre, va anche rimarcato che a tale annullamento, intervenuto prima dell’emanazione del decreto di esproprio in contestazione, è seguita una fase ulteriore di definitiva riproposizione del vincolo preordinato all’esproprio e di riapprovazione del P.I.P. in località Gorga, come precisato nella narrativa in fatto, e che i relativi atti sono rimasti inoppugnati.
4.3 Residuerebbe da esaminare l’istanza risarcitoria genericamente riferita al periodo di occupazione illegittima.
4.3.1 Senonché la stessa non può essere accolta, in quanto basata sull’erroneo convincimento del mancato completamento della procedura espropriativa e del perdurante stato di illecita occupazione dei fondi; fondi che, per quanto esposto, non possono più essere considerati di proprietà dei ricorrenti essendo oramai transitati al patrimonio comunale sulla base di un valido ed efficace decreto di esproprio, con cui è anche cessata la asserita situazione di perdurante illecito permanente, richiamata in maniera inconferente dai ricorrenti.
4.3.2 Inoltre, nemmeno potrebbe ravvisarsi un parziale periodo di occupazione illegittima, antecedentemente alla emanazione del decreto di esproprio.
Difatti, in disparte la circostanza che parte ricorrente nemmeno ha circoscritto - pur a fronte dell’eccezione del resistente comune - il momento a partire dal quale l’occupazione sarebbe divenuta sine titulo, risulta in atti che alla emanazione del decreto di esproprio (marzo 2005) si è proceduto nel termine di quattro anni previsto dal decreto di occupazione d’urgenza del giugno 2002.
5. In conclusione, alla luce degli elementi di fatto rilevati e delle superiori argomentazioni in diritto, risulta dunque l’infondatezza del ricorso.
6. Le spese di lite cedono a carico dei ricorrenti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Palma Campania che si liquidano in complessivi €. 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente FF
Rita Luce, Consigliere
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia D'Alterio | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO