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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
POLITI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 65/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Di Sangro - Corso Vittorio Emanuele, 10 67031 Castel Di Sangro AQ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 639/19 (PR.19941 DEL 29/10/24) IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: l'avv. si riporta agli atti depositati. Contesta la documentazione depositata dall'Ente. In atti:
"accogliere il presente ricorso … annullando, dichiarando nullo, invalido, … l'avviso di accertamento per omesso pagamento Imu 2019 … Con vittoria di spese e compensi di giudizio con attribuzione al difensore antistatario".
Resistente: l'avv. del Comune di Castel di Sangro si riporta agli atti depositati e contesta il presupposto della dimora abituale. In atti: "il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1 ), residente in [...]di Sangro (Aq), come rappresentato e difeso, impugna l'Avviso di accertamento per omesso pagamento Imu 2019, prot. n. 19941 del 29.10.2024, Provvedimento n.639/2019 del 24.10.2024, notificato il 5.12.2024, con il quale il Comune di Castel di Sangro richiede il pagamento della somma di €.689,00 (comprensiva di sanzioni, interessi e spese di notifica) relativamente ad immobile (identificato al foglio 19, n. 1152, sub 14, categoria A2) sito nel
Comune di Castel di Sangro.
Eccepisce: 1) Illegittimità dell'atto per carenza di motivazione e violazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000; carenza di istruttoria;
violazione del diritto di difesa;
2) infondatezza della pretesa tributaria in ragione della sussistenza dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale nell'immobile in questione (sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022; violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del decreto legisl. n. 504 del 1992 come modificato dall'art. 1, comma 173, della legge n. 296 del 2006; art. 13 del decreto-legge n. 201/2011).
Afferma che: 1) l'atto impugnato è privo di motivazione e non è chiaro in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che l'hanno determinato;
2) l'immobile in questione nel 2019 era adibito ad abitazione principale del ricorrente e pertanto va riconosciuto meritevole dell'esenzione dal pagamento dell'Imu 2019.
A questo proposito afferma che l'art. 1, comma 173, della legge n. 296 del 2006 ha specificato che per « abitazione principale del soggetto passivo» debba intendersi «salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica». Aggiunge che la sentenza n. 209 del 2022 della Corte costituzionale - nel dichiarare incostituzionale l'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, nella parte in cui stabiliva che “per abitazione principale si intende l'immobile … nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente” - ha delineato le modalità costituzionalmente orientate per qualificare l'immobile quale abitazione principale ai fini Imu (residenza anagrafica e dimora abituale).
Afferma che nel 2019 aveva la residenza anagrafica nell'immobile in questione ove aveva anche la dimora abituale.
Il Comune di Castel di Sangro (c.f. P.IVA_1), come rappresentato e difeso, si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Afferma l'infondatezza dei motivi di ricorso.
Afferma che l'impugnato avviso di accertamento riporta i dati catastali dell'immobile, aliquota, calcolo dell'imposta, confronto con gli importi versati, calcolo della differenza, ammontare degli interessi e le sanzioni irrogate, pari al 30% dell'imposta dovuta. E l'esposizione di questi dati ha consentito al ricorrente di comprendere le ragioni della pretesa e difendersi.
Rileva che il ricorrente produce n. 3 bollettini di pagamento dei consumi elettrici e n. 1 bollettino di pagamento del gas, il certificato di residenza storico e l'atto di compravendita.
Ricorda che l'esenzione Imu spetta a chi possiede il duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale. Ed al contribuente spetta l'onere di provare il duplice requisito, senza poter invocare la presunzione che alla residenza anagrafica corrisponda anche la dimora abituale. Ed il ricorrente non ha fornito detta prova, giacché i documenti esibiti sono insufficienti a fornire la prova della dimora abituale. I bollettini di pagamento non consentono di rilevare i consumi, mentre il certificato di residenza è inconferente non essendo contestata la residenza anagrafica.
Afferma che dal confronto dei consumi rilevati nell'immobile del ricorrente con quelli di altri soggetti che vivono da soli emerge un bassissimo consumo da parte del Sig. Ricorrente_1.
All'udienza del 20 gennaio 2026, la causa viene trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorrente impugna Avviso di accertamento per omesso pagamento Imu 2019, emesso dal Comune di Castel di Sangro.
Eccepisce: 1) Illegittimità dell'atto per carenza di motivazione e violazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000; carenza di istruttoria;
violazione del diritto di difesa;
2) infondatezza della pretesa tributaria in ragione della sussistenza dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale nell'immobile in questione (sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022; violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del decreto legisl. n. 504 del 1992 come modificato dall'art. 1, comma 173, della legge n. 296 del 2006; art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011).
2. – Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la carenza di motivazione dell'atto con conseguente violazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000; carenza di istruttoria e violazione del diritto di difesa.
Il motivo è infondato.
Dalla lettura dell'atto impugnato si rileva che lo stesso riporta tutti i dati necessari e sufficienti a comprendere le ragioni della pretesa tributaria (dati catastali dell'immobile, calcolo dell'imposta, confronto con gli importi versati, calcolo della differenza, ammontare degli interessi e le sanzioni irrogate) e dunque le ragioni giuridiche e di fatto poste a base dell'operato dell'amministrazione procedente. Va inoltre rilevato che il ricorrente ha ben compreso le ragioni della pretesa, dispiegando la propria difesa.
3. – Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente contesta la fondatezza della pretesa tributaria affermando di avere diritto all'esenzione Imu giacché nell'anno in questione (2019) lo stesso aveva in tale immobile residenza anagrafica e dimora abituale.
A sostegno di tale affermazione, il ricorrente produce – oltre al certificato di residenza - alcuni bollettini di pagamento dei consumi elettrici e del gas (oltre all'atto di compravendita).
Deve rilevarsi che la documentazione prodotta dal ricorrente (relativa ai consumi elettrici e del gas) – documentazione che si caratterizza per esiguità e indeterminatezza - non solo non può ritenersi sufficiente a fornire la prova che l'immobile in questione non sia utilizzato dallo stesso come dimora abituale, ma piuttosto prova il contrario vista la bassissima spesa in elettricità e gas in paese sito in zona montuosa.
Inoltre, a fronte di specifica contestazione da parte del comune, relativa al confronto dei consumi rilevati nell'immobile del ricorrente con quelli di altri soggetti che vivono da soli il ricorrente nulla ha replicato.
Si deve dunque rilevare che la documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente è insufficiente a fornire la prova della dimora abituale.
4. – Per le sopra esposte ragioni il ricorso è rigettato.
Per il principio di soccombenza, il ricorrente è condannato alle spese di giudizio liquidate come da dispositivo al minimo in ragione della serialità della questione e quindi della ridotta attività istruttoria e della semplicità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I° grado di L'Aquila, in composizione monocratica,
visti gli artt. 15 e 36 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546,
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Castel di Sangro le spese di giudizio complessivamente liquidate in euro 230,00 (duecentotrenta/00), oltre oneri di legge.
L'Aquila, 20 gennaio 2026 Il giudice (Fabrizio Politi)
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
POLITI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 65/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Di Sangro - Corso Vittorio Emanuele, 10 67031 Castel Di Sangro AQ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 639/19 (PR.19941 DEL 29/10/24) IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: l'avv. si riporta agli atti depositati. Contesta la documentazione depositata dall'Ente. In atti:
"accogliere il presente ricorso … annullando, dichiarando nullo, invalido, … l'avviso di accertamento per omesso pagamento Imu 2019 … Con vittoria di spese e compensi di giudizio con attribuzione al difensore antistatario".
Resistente: l'avv. del Comune di Castel di Sangro si riporta agli atti depositati e contesta il presupposto della dimora abituale. In atti: "il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1 ), residente in [...]di Sangro (Aq), come rappresentato e difeso, impugna l'Avviso di accertamento per omesso pagamento Imu 2019, prot. n. 19941 del 29.10.2024, Provvedimento n.639/2019 del 24.10.2024, notificato il 5.12.2024, con il quale il Comune di Castel di Sangro richiede il pagamento della somma di €.689,00 (comprensiva di sanzioni, interessi e spese di notifica) relativamente ad immobile (identificato al foglio 19, n. 1152, sub 14, categoria A2) sito nel
Comune di Castel di Sangro.
Eccepisce: 1) Illegittimità dell'atto per carenza di motivazione e violazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000; carenza di istruttoria;
violazione del diritto di difesa;
2) infondatezza della pretesa tributaria in ragione della sussistenza dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale nell'immobile in questione (sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022; violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del decreto legisl. n. 504 del 1992 come modificato dall'art. 1, comma 173, della legge n. 296 del 2006; art. 13 del decreto-legge n. 201/2011).
Afferma che: 1) l'atto impugnato è privo di motivazione e non è chiaro in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che l'hanno determinato;
2) l'immobile in questione nel 2019 era adibito ad abitazione principale del ricorrente e pertanto va riconosciuto meritevole dell'esenzione dal pagamento dell'Imu 2019.
A questo proposito afferma che l'art. 1, comma 173, della legge n. 296 del 2006 ha specificato che per « abitazione principale del soggetto passivo» debba intendersi «salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica». Aggiunge che la sentenza n. 209 del 2022 della Corte costituzionale - nel dichiarare incostituzionale l'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, nella parte in cui stabiliva che “per abitazione principale si intende l'immobile … nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente” - ha delineato le modalità costituzionalmente orientate per qualificare l'immobile quale abitazione principale ai fini Imu (residenza anagrafica e dimora abituale).
Afferma che nel 2019 aveva la residenza anagrafica nell'immobile in questione ove aveva anche la dimora abituale.
Il Comune di Castel di Sangro (c.f. P.IVA_1), come rappresentato e difeso, si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Afferma l'infondatezza dei motivi di ricorso.
Afferma che l'impugnato avviso di accertamento riporta i dati catastali dell'immobile, aliquota, calcolo dell'imposta, confronto con gli importi versati, calcolo della differenza, ammontare degli interessi e le sanzioni irrogate, pari al 30% dell'imposta dovuta. E l'esposizione di questi dati ha consentito al ricorrente di comprendere le ragioni della pretesa e difendersi.
Rileva che il ricorrente produce n. 3 bollettini di pagamento dei consumi elettrici e n. 1 bollettino di pagamento del gas, il certificato di residenza storico e l'atto di compravendita.
Ricorda che l'esenzione Imu spetta a chi possiede il duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale. Ed al contribuente spetta l'onere di provare il duplice requisito, senza poter invocare la presunzione che alla residenza anagrafica corrisponda anche la dimora abituale. Ed il ricorrente non ha fornito detta prova, giacché i documenti esibiti sono insufficienti a fornire la prova della dimora abituale. I bollettini di pagamento non consentono di rilevare i consumi, mentre il certificato di residenza è inconferente non essendo contestata la residenza anagrafica.
Afferma che dal confronto dei consumi rilevati nell'immobile del ricorrente con quelli di altri soggetti che vivono da soli emerge un bassissimo consumo da parte del Sig. Ricorrente_1.
All'udienza del 20 gennaio 2026, la causa viene trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorrente impugna Avviso di accertamento per omesso pagamento Imu 2019, emesso dal Comune di Castel di Sangro.
Eccepisce: 1) Illegittimità dell'atto per carenza di motivazione e violazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000; carenza di istruttoria;
violazione del diritto di difesa;
2) infondatezza della pretesa tributaria in ragione della sussistenza dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale nell'immobile in questione (sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022; violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del decreto legisl. n. 504 del 1992 come modificato dall'art. 1, comma 173, della legge n. 296 del 2006; art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011).
2. – Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la carenza di motivazione dell'atto con conseguente violazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000; carenza di istruttoria e violazione del diritto di difesa.
Il motivo è infondato.
Dalla lettura dell'atto impugnato si rileva che lo stesso riporta tutti i dati necessari e sufficienti a comprendere le ragioni della pretesa tributaria (dati catastali dell'immobile, calcolo dell'imposta, confronto con gli importi versati, calcolo della differenza, ammontare degli interessi e le sanzioni irrogate) e dunque le ragioni giuridiche e di fatto poste a base dell'operato dell'amministrazione procedente. Va inoltre rilevato che il ricorrente ha ben compreso le ragioni della pretesa, dispiegando la propria difesa.
3. – Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente contesta la fondatezza della pretesa tributaria affermando di avere diritto all'esenzione Imu giacché nell'anno in questione (2019) lo stesso aveva in tale immobile residenza anagrafica e dimora abituale.
A sostegno di tale affermazione, il ricorrente produce – oltre al certificato di residenza - alcuni bollettini di pagamento dei consumi elettrici e del gas (oltre all'atto di compravendita).
Deve rilevarsi che la documentazione prodotta dal ricorrente (relativa ai consumi elettrici e del gas) – documentazione che si caratterizza per esiguità e indeterminatezza - non solo non può ritenersi sufficiente a fornire la prova che l'immobile in questione non sia utilizzato dallo stesso come dimora abituale, ma piuttosto prova il contrario vista la bassissima spesa in elettricità e gas in paese sito in zona montuosa.
Inoltre, a fronte di specifica contestazione da parte del comune, relativa al confronto dei consumi rilevati nell'immobile del ricorrente con quelli di altri soggetti che vivono da soli il ricorrente nulla ha replicato.
Si deve dunque rilevare che la documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente è insufficiente a fornire la prova della dimora abituale.
4. – Per le sopra esposte ragioni il ricorso è rigettato.
Per il principio di soccombenza, il ricorrente è condannato alle spese di giudizio liquidate come da dispositivo al minimo in ragione della serialità della questione e quindi della ridotta attività istruttoria e della semplicità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I° grado di L'Aquila, in composizione monocratica,
visti gli artt. 15 e 36 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546,
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Castel di Sangro le spese di giudizio complessivamente liquidate in euro 230,00 (duecentotrenta/00), oltre oneri di legge.
L'Aquila, 20 gennaio 2026 Il giudice (Fabrizio Politi)