Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 45
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto per carenza di motivazione

    L'avviso di accertamento riporta tutti i dati necessari per comprendere la pretesa tributaria e le ragioni giuridiche e di fatto poste a base dell'operato dell'amministrazione. Il ricorrente ha compreso le ragioni della pretesa e ha potuto dispiegare la propria difesa.

  • Rigettato
    Infondatezza della pretesa tributaria per sussistenza requisiti abitazione principale

    La documentazione prodotta dal ricorrente (bollettini pagamenti consumi elettrici e gas) è insufficiente a provare la dimora abituale. Anzi, la bassissima spesa in elettricità e gas suggerisce il contrario. Il ricorrente non ha replicato alla contestazione del comune sul confronto dei consumi.

  • Rigettato
    Richiesta vittoria spese e compensi

    Il ricorrente è condannato a rifondere al Comune le spese di giudizio liquidate in euro 230,00, oltre oneri di legge, in ragione della soccombenza.

  • Accolto
    Rigetto del ricorso

    Il ricorso è rigettato per le ragioni esposte nella motivazione.

  • Accolto
    Richiesta vittoria spese di lite

    Il ricorrente è condannato a rifondere al Comune le spese di giudizio liquidate in euro 230,00, oltre oneri di legge, in ragione della soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 45
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila
    Numero : 45
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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