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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/11/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Michele Moggi Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice O.P.
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale iscritto al n. 2543/2025 V.G. promosso da
, rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso giusta procura in atti dall'Avv. Monica Barbafiera ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via
Banchi di Sopra n. 31, Siena
PARTE RICORRENTE
e da
) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti dall'Avv. AT Elia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Montanini n. 152, Siena
PARTE RICORRENTE
1
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “1) Per l'abitazione coniugale posta in Siena Via NN Don
ZO 47 le parti concordano, fino a che la prole non sarà autosufficiente economicamente, che venga lasciata in assegnazione alla Sig.ra ed ai CP_1 figli ivi comprese tutte le utenze per le quali si occuperà – qualora non lo avesse ancora fatto - della relativa volturazione, spese condominiali, spese di manutenzione ordinaria fatta eccezione per la polizza assicurativa di cui si occuperà il coniuge;
la Sig.ra rilascerà l'abitazione di cui Controparte_1 sopra entro e non oltre il termine di mesi 6 dal momento in cui entrambi i figli saranno economicamente autosufficienti;
2) I coniugi sono cointestatari di un conto corrente n. 1000/10849 acceso presso Banca Intesa San Paolo filiale Piazza Tolomei che rimarrà di esclusivo utilizzo della Sig.ra che continuerà a disporne in quanto vi verranno CP_1 versate sia da parte del Sig. che da parte della Sig.ra le Parte_1 CP_1 somme a titolo di spese straordinarie che saranno corrisposte mensilmente, rappresentando che entrambi i coniugi, comunque, hanno già acceso presso lo stesso istituto bancario ciascuno un proprio e personale conto corrente;
3) I coniugi sono proprietari dei seguenti mezzi come da PRA che si allega:
•auto marca Nissan Micra targa EA825JX di proprietà della sig.ra CP_1
•auto marca targa DH027RB di proprietà del Sig. Controparte_2
Parte_1
4) Per quanto riguarda i beni mobili nell'abitazione si specifica che rimarranno tutti a disposizione della famiglia, come da precedente accordo intercorso in sede di separazione, tale per cui i coniugi danno atto di aver già regolamentato le loro suddivisioni in data precedente al presente atto. I beni di provenienza personale e familiare della saranno assegnati alla CP_1 stessa come da elenco allegato al ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato, mentre per tutto il resto rimarrà a disposizione della
2 famiglia e si procederà alle loro divisioni quando i figli saranno economicamente autosufficienti.
5) Le parti espressamente rinunciano rispettivamente ad ogni sorta di contributo al mantenimento, stante la loro capacità reddituale ed indipendenza economica come da dichiarazioni reddituali allegate
6) In merito ai figli, i genitori avranno l'affido condiviso di con Per_1 collocamento prevalente presso il domicilio materno posto in Siena Viale Don
NN ZO 47 e nello specifico si indica che:
• AT, già maggiorenne ed iscritta all'Università di Siena Facoltà di
Lettere Moderne ed abita stabilmente nel domicilio familiare insieme alla madre;
• , figlio quasi maggiorenne, frequenta ancora le scuole superiori in Per_1
Siena I.T.E.S PICCOLOMINI, Liceo Scienze Umane e vive presso la madre, talché viene previsto che il padre corrisponda, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli la somma complessiva di Ero 600,00 per ciascun figlio con le seguenti modalità:
• la somma di € 300.00 (trecento/00 euro) mensili, per ciascun figlio, rivalutabili ISTAT entro il giorno 10 di ogni mese decorrenti dal mese immediatamente successivo alla sottoscrizione del presente atto, stante il collocamento prevalente dei figli con la madre presso il domicilio familiare, alla Sig.ra mediante bonifico bancario alle seguenti Controparte_1 coordinate IBAN [...];
• la somma di €. 150,00 mensili, direttamente alla figlia AT sul conto corrente alla stessa intestato IBAN [...];
• la somma di €. 150,00 mensili direttamente alla figlia AT mediante versamento su un idoneo prodotto finanziario che le parti si riservano di scegliere congiuntamente;
• la somma di €. 150,00 mensili direttamente al figlio sul conto Per_1 corrente allo stesso intestato IBAN [...];
3 • la somma di €. 150,00 mensili direttamente al figlio mediante Per_1 versamento su un idoneo prodotto finanziario che le parti si riservano di scegliere congiuntamente;
Fino a che le parti non avranno scelto il prodotto finanziario di cui ai punti precedenti, concordano che il Sig. provveda a versare, oltre alla Parte_1 somma di €. 300,00 mensili per ciascun figlio direttamente alla Sig.ra la somma di €. 300,00 mensili direttamente alla figlia AT e la CP_1 somma di €. 300,00 mensili direttamente al figlio a mezzo bonifico Per_1 bancario. Nel caso in cui AT e/o decidessero di vivere Per_1 stabilmente a settimane alterne presso i rispettivi domicili dei genitori si applicherà nei loro confronti il mantenimento diretto in loro favore e il Sig. continuerà a corrispondere alla Sig.ra la somma di Euro Parte_1 CP_1
300,00 mensili per ciascun figlio;
l'assegno unico attualmente previsto solo per viene percepito al 100% dalla madre;
Per_1
7) per quanto concerne la regolamentazione delle frequentazioni con i figli, stante la loro età, la seguente condizione potrà essere prevista solo per fino a che non raggiunge la maggiore età e comunque il padre potrà Per_1 vederli ogni volta che lo ritiene previo preavviso telefonico e/o comunicazione alla madre e comunque entrambi i genitori collaboreranno per la gestione scolastica e sportiva del figlio minore, occupandosi dei di lui bisogni ed esigenze scolastiche ed extrascolastiche. Al solo fine di regolamentare la frequentazione in maniera indicativa i genitori concordano comunque che:
- SI AT che potranno decidere autonomamente di abitare a Per_1 settimane alterne presso l'abitazione materna o quella paterna comunicando la propria decisione ai genitori e che comunque, data la maggiore età di
AT e infrasedicenne quasi maggiorenne non viene indicata una Per_1 decorrenza di data.
- Resta inteso che ciascun genitore, nei giorni di propria spettanza, si occuperà delle attività scolastiche ed extrascolastiche del figlio/dei figli che avrà presso di sé precisando che, poiché attualmente gioca in una Per_1
4 squadra di calcio e nell'arco del mese si svolgono due partite fuori città, i genitori si occuperanno di accompagnare il figlio una volta per uno così distribuendosi equamente tale attività.
8) In tal senso verranno definite anche le vacanze estive per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, durante i quali i figli staranno con il padre e con la madre, salvo diverse loro esigenze, e i genitori saranno comunque fra di loro collaboranti al fine di consentire l'uno all'altro di godere di periodi di ferie anche laddove non volesse spostarsi con il genitore, ovvero Per_1 durante le vacanze natalizie prevedendo il Natale e festività natalizie ovvero durante le festività pasquali alternate, in cui staranno alternativamente con il padre o con la madre secondo le loro necessità e volontà;
9) i genitori si suddividono al 50% pro quota, come di prassi, le spese straordinarie concordate mediche e scolastiche non riconosciute dal SSN, che quivi vengono specificate a titolo esemplificativo e non esaustivo quali spese per visite mediche specialistiche, per apparecchi oculistici ed odontoiatrici, per libri di testo, tasse scolastiche, mensa scolastica, gite di istruzione e viaggi studio, frequentazione di corsi sportivi, musicali, acquisto di autoveicoli e motoveicoli, che dovranno essere previamente concordate ed una volta documentate: le stesse faranno carico pro quota al 50% a ciascuno dei genitori. Per tutto quanto sopra non previsto ed indicato i genitori concordano di fare riferimento al protocollo in materia di diritto di famiglia adottato dal Tribunale di Siena;
Le rispettive somme saranno equamente suddivise al 50 % e corrisposte al bisogno mese per mese sul conto corrente individuato al punto 2) andando ad integrare di volta in volta a seconda delle maggiori esigenze di spesa e da quel conto corrente la madre pagherà tutte le spese straordinarie routinarie (sport scuola ecc).
10) per quanto riguarda le vacanze o viaggi questi sono sopportati integralmente dal genitore accompagnatore senza nulla chiedere all'altro a titolo di rimborso a meno che non riguardino viaggi scolastici o vacanze
5 studio che rientrano tra le spese straordinarie e come tale andranno concordate e condivise al 50% pro quota tra i genitori;
11) le parti si danno reciprocamente atto di aver definito ogni pendenza creditoria tra gli stessi talché dichiarano di non aver null'altro da pretendere in tal senso fatta eccezione che per la divisione dei beni mobili che arredano l'appartamento, utensili vari, suppellettili ecc ecc;
12) le detrazioni fiscali faranno carico pro quota al 50% per ciascuno dei coniugi;
13) i coniugi dichiarano di lasciarsi reciproco consenso per la richiesta e/o rinnovo del passaporto a fini turistici, autorizzandosi fin d'ora reciprocamente a richiedere, anche in via unilaterale, il rilascio e/o rinnovo del passaporto per i figli minori.
14) Le spese processuali relative al presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11
c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 24/08/1997, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Siena dell'anno
1997, atto N. 64, Parte 2, Serie A e che si sono separati con sentenza di questo Tribunale n. 555/2024 del 12.07.2024; ritenuto sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 co. n. 2 lett. b) L. 898/1970; rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nati i figli AT (24.3.2003) e (21.2.2008) e ritenuto che le condizioni Per_1
6 pattuite non contrastino con l'interesse degli stessi, risultando altresì, alla luce del contenuto dell'accordo, manifestamente superfluo l'ascolto della prole;
solo con riferimento al punto 13) sul passaporto deve rilevarsi che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 d.l. 13 giugno 2023 n. 69, anche in presenza di figli minori per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge e, pertanto il Tribunale si limita a prendere atto della dichiarazione delle parti;
rilevato, ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di divorzio deve essere annotata nei registri dello stato civile;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c. e la L. 898/1970,
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
24/08/1997 dai coniugi nato il [...] a [...]
Siena (SI) e nata il [...] a [...], atto Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SIENA dell'anno
1997, al N. 64, Parte 2, Serie A, alle condizioni in epigrafe;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
dispone che i competenti Ufficiali dello stato civile annotino la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Siena in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 24/10/2025
7 Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Michele Moggi)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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