CA
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5275 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3647 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del giorno 22.09.2025 e vertente TRA (C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappersentante, con l'avvocato Giuseppe Grillo PARTE APPELLANTE E 423/2018 _1
(C.F. e P.IVA ), in persona del curatore avv. Fabrizio P.IVA_2
Ravidà, con l'avvocato Francesco Macario PARTE APPELLATA E
(C.F. ) E E_ C.F._1
(C.F. ), con l'avvocato TR C.F._2
Gianluca Silenzi PARTE APPELLATA E
contumace Controparte_4
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 21738/2019 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «CONCLUSIONI:
1 per la curatela attrice (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to conclude come da foglio di p.c. depositato in pct e CP_5 che deposita in cartaceo come copia di cortesia;
…”; per gli originari opponenti (verbale dell'udienza di p.c.):
“… l'avv.to Silenzi si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo ed integrate dalle memorie ex art. 183/6 c.p.c. …”); per l'opposta (comparsa di risposta): “Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis reiectis, in via preliminare: concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e né appare di pronta soluzione;
in via principale, nel merito: rigettare la domanda di parte opponente perché infondata in fatto e diritto. In via subordinata, nel merito: condannare gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta della maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di giudizio. Con vittoria di spese e compensi legali. …”; per l'intervenuta (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Grillo eccepisce di non accettare il contraddittorio sulle richieste risarcitorie e ripetitorie formulate in sede di precisazione delle conclusioni dalla curatela fallimentare ed in danno di Parte_1
, insistendo, quanto al merito, nel rigetto dell'opposizione.
[...]
…”. Con tempestiva citazione gli attori CP_1 [...]
(debitrice principale) e e CP_1 E_ CP_3
(garanti) proponevano opposizione avverso il decreto
[...] ingiuntivo n° 19985/2016 del 18-22/8/2016 di questo Tribunale (R.G. n° 54135/2016), ottenuto, nei confronti di essi attori nelle suddette qualifiche, da e per essa, quale Controparte_4 mandataria speciale, da per il pagamento della CP_6 complessiva somma di € 230.294,94, di cui € 114.793,21 quale saldo debitore del contratto di conto corrente n° 400102690 (già n° 98159), intrattenuto presso la Banca di Roma dal 3/6/1983, ed
€ 115.501,73 quale saldo debitore al 30/4/2015 del contratto di conto anticipi su fatture n° 400135633 (già n° 143791), intrattenuto presso la Banca di Roma dal 2/9/1999. Al riguardo gli opponenti, eccepita la non correttezza della condotta della banca anche in ordine alla trasmissione della richiesta documentazione contrattuale e contabile, allegavano che la pretesa della ingiungente derivava da illegittima applicazione ed addebito di interessi anatocistici, di interessi ultralegali ed usurari nonché di commissioni di massimo scoperto non pattuite e, quanto alla garanzia prestata, che erano nulle le fideiussioni rilasciate, con conseguente diritto al risarcimento dei danni ed
2 eccezione di compensazione. Tanto premesso, gli attori avevano concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come rassegnate nell'originario atto di citazione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione, respinta ogni contraria istanza: 1) In via preliminare, respingersi, per i titoli dedotti, l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni esposte in atto;
2) In via principale, dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 19985/2016 (RG n. 54135/16) emesso dal Tribunale di Roma per tutte le motivazioni in fatto e in diritto esposte in atto;
3) sempre in via principale, dichiarare, previo accertamento della nullità di ogni addebito effettuato dalla relativamente alle clausole di Controparte_7 determinazione del tasso di interesse debitore e di capitalizzazione trimestrale degli interessi, relative ai rapporti di conto corrente indicati in atto ed ai conti collegati anticipi, che la convenuta senza alcun valido titolo, nel corso del lungo rapporto, ha addebitato alla società opponente importi non dovuti e per l'effetto dichiarare non dovuto alcun interesse per tutta la durata del rapporto o, in alternativa, come dovuti i soli interessi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB ovvero i diversi tassi che risulteranno di giustizia;
4) accertare e dichiarare che la società opponente non è debitrice di alcuna somma nei confronti dell'istituto di credito ingiungente a titolo di commissioni di massimo scoperto, accertando e dichiarando altresì l'illegittimità della prassi adottata dalla in tema di valute e Controparte_7 dichiarare non dovuti gli interessi passivi imputati alla opponente per l'effetto di tale prassi, accertando e dichiarando altresì l'illegittimità delle spese non pattuite con riferimento ai rapporti di conto corrente e per l'effetto rideterminare l'esatto dare avere tra le parti del giudizio;
5) accertare e dichiarare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla in conformità a CP_4 quanto disposto dalla Legge 108/1996; 6) accertare e dichiarare che la banca ha applicato sui conti correnti indicati in CP_4 atto e conti collegati – conti correnti continuativi – interessi usurari e in tal caso dichiarare non dovuto dagli opponenti su tali conti alcun interesse;
7) accertare e dichiarare la responsabilità della banca per avere omesso l'invio della documentazione richiesta dal correntista, con la conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti da determinarsi in via equitativa;
8) accertare e dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale e in particolare delle fideiussioni rilasciate
3 dai sig.ri e per le motivazioni esposte in CP_2 TR atto;
9) alla luce di quanto sopra, accertare l'effettivo dare avere tra le parti e per l'effetto, previa compensazione delle somme non dovute, addebitate e riscosse da parte dell'Istituto di Credito opposto, condannare la al pagamento della CP_1 eventuale minor somma relativamente al conto ordinario richiamato in atti, conto anticipi e conto sbf e/o, comunque, alla minor somma ritenuta di giustizia a seguito di espletanda ctu che sin d'ora si richiede;
10) in subordine, dichiarare comunque nullo/inefficace nei confronti dei fideiussori il decreto ingiuntivo opposto per i motivi in premessa e, comunque, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto nei confronti dei due fideiussori. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. Si costituiva in giudizio l'opposta e per Controparte_4 essa, quale mandataria speciale, (nuova CP_8 denominazione assunta da Controparte_9
, la quale, contestata l'opposizione proposta, instava per
[...]
l'accoglimento delle conclusioni come riportate in epigrafe. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 6/6/2017 era rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., tenuto conto che “ … l'opposta (attrice sostanziale, benché convenuta formale) non ha fornito idonea prova del credito esatto in via monitoria, in quanto gli estratti conto più risalenti nel tempo consistono in mera 'lista movimenti ad uso interno' e che inoltre i rapporti sono anteriori al 2000, con tutto quello che ciò comporta in tema di anatocismo
…” (cfr. verbale di udienza). Concessi i termini per la mediazione obbligatoria e successivamente i richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c., alla successiva udienza del 13/3/2018 era ammessa ctu contabile. La causa era istruita documentalmente ed appunto con ammissione di ctu contabile. In data 1/4/2019 interveniva in giudizio, ex art. 111 c.p.c., la cessionaria da anche dei Parte_1 Controparte_4 crediti oggetto di causa, la quale dichiarava di far proprie tutte le domande, deduzioni, eccezioni, conclusioni ed istanze già formulate e rassegnate dalla convenuta. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29/4/2019, fissata ex art. 81 bis disp. att. c.p.c., compariva, fra gli altri, il procuratore della mentre non compariva il Parte_1 procuratore della banca opposta, e la causa era trattenuta in decisione sulle su riportate conclusioni, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali (60
4 giorni) e di eventuali repliche (ulteriori 20 giorni): i termini ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c. sono scaduti il 18/7/2019».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «definitivamente pronunciando:
• dichiara ammissibile l'intervento ex art. 111 c.p.c. di
[...]
Parte_1
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n° 19985/2016 del 18-22/8/2016 di questo Tribunale (R.G. n° 54135/2016);
• dichiara che nulla devono gli opponenti per il titolo dedotto in giudizio;
• dichiara inammissibile la domanda di ripetizione di indebito spiegata tardivamente dal _1
;
[...]
rigetta ogni ulteriore domanda tanto del
[...]
quanto di e _1 E_
; TR
compensa integralmente le spese di lite fra tutte le parti;
• pone definitivamente le spese di ctu, liquidate con separato decreto 22/1/2019, per intero e in solido a carico dell'opposta e dell'intervenuta . Controparte_4 Parte_1
§ 3. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, per i motivi di cui sopra, riformare integralmente l'impugnata sentenza e, per l'effetto:
- accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza del Tribunale di Roma n. 21738/2019 resa nel giudizio R.G. n. 72036/2016 pubblicata in data 12.11.2019 e, consequenzialmente, statuire l'inammissibilità dell'intervenuta compensazione operata dal Giudice di prime cure e per l'effetto condannare, ex art. 653 c.p.c., tutti gli opponenti ed odierni appellati al pagamento del complessivo importo di Euro 115.501,73, oltre interessi, per come ingiunti, al tasso legale, e con decorrenza dal 12.12.2014 e sino all'effettivo soddisfo. In via del tutto gradata e sempre in accoglimento del presente appello, ove ritenuta legittima la compensazione operata dal Giudice di prime cure, voglia emettere, sempre ex art. 653 c.p.c., sentenza di condanna in danno di tutti gli opponenti ed odierni appellati al pagamento del complessivo importo di. €. 115.501,73 da cui dovrà essere, detratto o aggiunto, il saldo del
5 rapporto di c.c. ordinario ricalcolato senza l'applicazione di alcun saldo zero. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa, del doppio grado di giudizio”.
Il ha resistito al gravame ed ha _1 chiesto:
“- in via preliminare, dichiari l'inammissibilità dell'appello in relazione alla domanda di condanna formulata nei confronti del;
CP_1
- nel merito, in via principale, rigetti integralmente l'appello avversario, in quanto infondato per le ragioni di fatto e di diritto appena esposte;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, accerti, per l'effetto, il credito vantato dal nei confronti di per l'importo di Euro CP_1 Controparte_4
151.554,88, a titolo di saldo attivo del c/c ordinario n. 400102690 (già c/c n. 98159). Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge”.
e hanno resistito al E_ TR gravame ed hanno chiesto:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Roma adita, contrariis reiectis: in via preliminare: dichiarare, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 342 e 348 bis c.p.c., la inammissibilità dell'appello proposto dalla per la riforma della Parte_1 sentenza n. 21739/2019, resa dal Tribunale di Roma, Giudice Dott. Francesco Remo Scerrato, in data 12.11.2019, nell'ambito del procedimento recante r.g.n. 72036/2016; in via principale e nel merito: accertata e dichiarata la totale infondatezza del motivo di gravame, rigettare tutte le domande di parte avversa e per l'effetto confermare, in ogni sua parte, la sentenza n. 21739/2019, resa dal Tribunale di Roma, Giudice Dott. Francesco Remo Scerrato, in data 12.11.2019, nell'ambito del procedimento recante r.g.n. 72036/2016. In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di CTU contabile avanzata da parte da appellante al fine del ricalcolo del rapporto di c.c. ordinario 400102690 (già 98159). Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”
6 regolarmente citata, non si è costituita. Controparte_4
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 22.09.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 26.06.2025.
§ 4. — L'appello contiene il seguente motivo: Sull'eccezione di compensazione - Inammissibilità della stessa in quanto i rapporti sono stati oggetto di cessione del credito – Inapplicabilità del saldo zero per accertare il presunto credito degli opponenti da portare in compensazione La parte appellante censura la sentenza di Parte_1 primo grado per aver il Giudice di primo grado dato corso a una compensazione tra le originarie parti del giudizio, revocando infine il decreto ingiuntivo opposto. L'appellante sostiene l'illegittimità di tale compensazione sulla base di due motivi: in primo luogo il credito derivante dal c.c. ordinario 40010290 in danno di non sarebbe opponibile CP_4 alla sua cessionaria, subentrata solo nel lato attivo, a differenza del credito relativo al rapporto di conto anticipo a favore dell'appellante motivo per cui il decreto Parte_1 ingiuntivo sarebbe dovuto essere revocato e gli opponenti condannati al pagamento della somma dovuta in virtù del conto anticipo;
in secondo luogo, la compensazione non sarebbe legittima perché il credito relativo al c.c. ordinario accertato dal CTU non sarebbe “escutibile dagli opponenti, non solo perché non hanno svolto alcuna domanda ripetitoria e/o restitutoria, ma perché tale saldo è stato accertato applicando il saldo zero al rapporto per cui è causa”. In tal senso, l'appellante richiama un recente orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, qualora sia il correntista ad agire in giudizio nei confronti della banca non sarebbe applicabile il criterio del saldo zero, dovendosi invece ricalcolare gli interessi dal primo estratto conto prodotto dai clienti attori. Di conseguenza, asserisce , il Tribunale, “ove Pt_1 avesse voluto ad operare una qualsiasi compensazione (ripetesi non ammissibile vista l'intervenuta cessione del credito e quindi la differente posizione – e – sul lato attivo) CP_4 Pt_1 avrebbe dovuto calcolare il rapporto in esame senza applicazione del saldo zero”.
§ 5. — Va preliminarmente osservato che nella sentenza impugnata non vi è alcuna statuizione riguardante il credito della
7 società correntista, ma solo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo “in quanto la banca opposta (attrice sostanziale) non ha fornito la prova dell'esistenza del credito esatto in via monitoria in relazione all'intera durata del rapporto ed anzi, in base al ricalcolo effettuato dal Ctu, il saldo contabile del conto corrente sarebbe a credito e non a debito della correntista (debitrice principale)”, tanto che nel dispositivo la statuizione è limitata alla revoca del decreto ingiuntivo opposto e all'accertamento che nulla devono gli opponenti per il titolo dedotto in giudizio;
non è, invece, oggetto di statuizione il credito della correntista risultante dalla CTU. Invero il Tribunale, dopo aver dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione avanzata dalla curatela ed aver ritenuto ammissibili le domande riconvenzionali spiegate dall'originaria società opponente, tra le quali anche quella di accertare l'effettivo dare avere tra le parti e per l'effetto, previa compensazione delle somme non dovute addebitate e riscosse da parte dell'Istituto di Credito opposto, condannare la al pagamento della CP_1 eventuale minor somma relativamente al conto ordinario richiamato in atti, conto anticipi e conto sbf e/o, comunque, alla minor somma ritenuta di giustizia a seguito di espletanda ctu che sin d'ora si richiede (punto 9 conclusioni atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), ha coerentemente limitato la statuizione alla revoca del decreto ingiuntivo e all'accertamento che nulla devono gli opponenti per il titolo dedotto in giudizio, atteso che dalla CTU è emerso un rapporto di dare ed avere tra le parti favorevole alla correntista, e non alla banca ingiungente. Il primo motivo di appello, -fondato sull'assunto che il credito della correntista derivante dal c.c. ordinario 400102690 (già 98159) è in danno di e non invece in danno della CP_4 cessionaria appellante che, come riconosciuto dallo stesso Giudice di prime cure, in altra parte della sentenza, è subentrata nel solo lato attivo del rapporto, con conseguente inammissibilità della compensazione con il diverso credito rivenuto dal rapporto di conto anticipo che, invece, si è trasferito in favore di Parte_1
,- tende ad ottenere la condanna degli opponenti al
[...] pagamento in favore dell'appellante della somma dovuta per il conto anticipo fatture per €. 115.501,73, oltre interessi convenzionali per come ingiunti. Orbene, detta domanda, quanto al appellato, è CP_1 inammissibile, atteso che, ai sensi dell'art. 52 Legge fallimentare di cui al Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267, ogni credito deve
8 essere accertato secondo le norme stabilite dall'indicata Legge Fallimentare. D'altra parte è lo stesso giudice di primo grado che, a pag. 5, ha affermato, con motivazione non impugnata, che:
“Preliminarmente, ricordato che ogni credito vantato nei confronti del fallito va accertato, ai sensi dell'art. 52, secondo comma, l. fall., salvo diverse disposizioni di legge, secondo la procedura concorsuale fissata dalla legge fallimentare, è evidente che la costituzione in prosecuzione da parte della curatela dell'originaria società opponente riguarda, nella prospettiva della ritenuta fondatezza, solo la prosecuzione del giudizio a margine delle spiegate domande riconvenzioni, non potendo invero essere effettuato alcun accertamento sulla pretesa creditoria della banca opposta in questa sede e quindi al di fuori dell'ambito concorsuale”. Pertanto è il primo motivo è da ritenersi inammissibile nei confronti della Curatela del _1
Rispetto agli altri appellati, il motivo risulta infondato sulla base dei seguenti rilievi:
- con riferimento alla posizione della cessionaria intervenuta, il Tribunale, con motivazione non oggetto di censura, ha rielevato: “Per quanto riguarda l'intervenuta CP_10 va ricordato che la stessa, richiamato il contratto di cessione di credito stipulato con la e la previsione in detta Controparte_4 cessione anche dei crediti per cui è causa, ha dichiarato di costituirsi “ … ad ogni effetto di legge nel presente giudizio di merito, in sostituzione della cedente a mezzo del sottoscritto procuratore facendo propria la posizione processuale della cedente medesima nonché tutte le domande, deduzioni, eccezioni, conclusioni ed istanze da quest'ultima formulate e rassegnate, compresa ogni produzione documentale sino ad ora effettuata. …” ed ha “ …(i)nsist(ito), quindi, nel rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di causa. …” (atto di intervento). Nel caso di specie vi è stato un intervento ex art. 111 c.p.c.” Ne deriva che la cessionaria, oggi appellante, è succeduta alla cedente sia nel rapporto riguardante il contratto di conto corrente, sia nel rapporto riguardante il conto anticipi;
- il Tribunale ha ritenuto, quanto al conto anticipi, con motivazione non oggetto di censura, che: “Prima di procedere all'esame dei due conti, appare opportuno rammentare che il conto anticipi è un mero conto tecnico, appoggiato sul conto corrente su cui vengono riportate le operazioni in dare ed avere, per cui è sufficiente esaminare e ricostruire il conto di appoggio.
9 Dunque l'iscrizione delle somme a debito nel conto anticipi costituisce una mera evidenza contabile provvisoria dell'avvenuta anticipazione di somme da parte della banca, in attesa dell'esito - positivo o negativo- della riscossione dal terzo del credito, portato dalla fattura ovvero dal titolo per il quale vi è stata l'anticipazione, e del conseguente regolamento dell'operazione nel conto corrente ordinario;
quindi l'addebito sul conto anticipi è provvisorio, assumendo rilievo, ai fini della ricostruzione del rapporto dare/avere fra le parti, l'addebito sul conto corrente. Per effetto del su riportato profilo operativo -addebito dell'importo risultante dai documenti giustificativi del credito (fatture e/o titoli) ed accredito dello stesso importo sul conto corrente ordinario del cliente, il tutto nei limiti dell'affidamento concesso- il conto anticipi, normalmente, presenta un saldo debitore e sullo stesso, con la periodicità pattuita, vengono addebitati gli interessi, relativi alle anticipazioni di volta in volta effettuate, e gli altri costi/oneri propri del conto anticipi: tali competenze vengono poi addebitate sul conto corrente ordinario del cliente”. In coerenza con tale impostazione, d'altra parte, la banca ingiungente aveva richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo il pagamento della somma risultante dal saldo del conto corrente, comprendente le risultanze del conto anticipi;
-è ben vero che il primo giudice ha esaminato nel merito l'eccezione di compensazione sollevata dagli opponenti, ma ha pure espressamente affermato che, alla luce della proposta eccezione, fosse “superfluo approfondire il discorso sulla natura dei due distinti rapporti, uno appoggiato all'altro, e quindi sulla ipotizzabilità della compensazione c.d. impropria, operabile anche d'ufficio, con elisione delle contrapposte ragioni di debito e di credito (cfr. Cass. 12302/2016; Cass. 7474/2017)” (sentenza, pag. 27);
-il motivo di appello proposto dalla parte appellante induce la Corte ad escludere che, alla luce delle pronunce della S.C. richiamate, si versasse in ipotesi di compensazione “propria” in relazione al titolo azionato, ossia il saldo del conto corrente, comprendente le risultanze del conto anticipi;
- sul punto, la S.C. ha affermato il principio secondo il quale: “Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la
10 domanda riconvenzionale. Tale accertamento, che si sostanzia in una compensazione "impropria", pur producendo risultati analoghi a quelli della compensazione "propria", non è sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale sia sostanziale, ivi compresa quella contenuta nell'art. 1248 c.c., riguardante l'inopponibilità al cessionario, da parte del debitore che abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, della compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente” Cass. n. 4825 del 19/02/2019;
- nel caso in questione, peraltro, non sarebbe neppure applicabile la regola di cui all'art. 1248 c.c., atteso che gli opponenti, a fronte dell'intervento in giudizio della cessionaria (oggi appellante), hanno esteso a quest'ultima la domanda di accertamento del minor debito nei confronti della banca stante l'illegittimità degli addebiti contestati con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, di talché non vi sarebbe l'accettazione pura e semplice di cui al citato art. 1248 c.c., essendo semmai applicabile il secondo comma del medesimo articolo. Ne deriva l'infondatezza del primo motivo con riguardo alla posizione degli altri appellati. Per quanto riguarda, poi, la censura alla parte di motivazione sul ricalcolo del saldo del conto corrente a partire del saldo zero, non avendo la cedente prodotto i primi due trimestri CP_4 dall'apertura del rapporto, osserva la Corte che il motivo è fondato sul principio formulato da Cass. 7 maggio 2015, n. 9201 secondo il quale in assenza di completa documentazione inerente al rapporto non può attribuirsi al correntista il beneficio dell'azzeramento del saldo, dovendo muovere il calcolo del rispettivo dare e avere e l'eventuale conteggio delle competenze asseritamente non dovute dal saldo riportato nel primo estratto disponibile in atti. Tuttavia, secondo quanto emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza della S.C. citata, il principio è stato affermato sul presupposto che la domanda di accertamento negativo fosse stata proposta dal correntista, mentre non viene esaminata l'ipotesi in cui vi siano domande contrapposte, da parte del correntista e da parte della Banca, quest'ultima per la condanna del correntista al pagamento del saldo. Anche la sentenza n. 550/2017 parimenti citata dell'appellante risulta superata dalla successiva giurisprudenza della S.C. In presenza di domande reciproche, la giurisprudenza della Cassazione si è ormai attestata nell'affermazione del diverso principio, secondo il quale:
11 Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa;
ne consegue che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi. Cass. n. 11735 del 02/05/2024. Più in particolare, nella precedente sentenza n. 1763 del 17/01/2024 la S.C. ha affermato: In tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
… b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva
12 rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda. Ne deriva, in applicazione dei suesposti principi, l'infondatezza della censura.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza della parte appellante. Esse si liquidano, in favore di ciascuna parte appellata, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, valori medi, nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di Parte_1 _1 CP_2
e contro la sentenza
[...] TR Controparte_4 resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede
. — dichiara inammissibile l'appello nei confronti del n. 423/2018 e _1 rigetta per il resto l'appello; 2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore di ciascuna delle parti appellate, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 22.09.2025. Il presidente estensore
13
(C.F. e P.IVA ), in persona del curatore avv. Fabrizio P.IVA_2
Ravidà, con l'avvocato Francesco Macario PARTE APPELLATA E
(C.F. ) E E_ C.F._1
(C.F. ), con l'avvocato TR C.F._2
Gianluca Silenzi PARTE APPELLATA E
contumace Controparte_4
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 21738/2019 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «CONCLUSIONI:
1 per la curatela attrice (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to conclude come da foglio di p.c. depositato in pct e CP_5 che deposita in cartaceo come copia di cortesia;
…”; per gli originari opponenti (verbale dell'udienza di p.c.):
“… l'avv.to Silenzi si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo ed integrate dalle memorie ex art. 183/6 c.p.c. …”); per l'opposta (comparsa di risposta): “Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis reiectis, in via preliminare: concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e né appare di pronta soluzione;
in via principale, nel merito: rigettare la domanda di parte opponente perché infondata in fatto e diritto. In via subordinata, nel merito: condannare gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta della maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di giudizio. Con vittoria di spese e compensi legali. …”; per l'intervenuta (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Grillo eccepisce di non accettare il contraddittorio sulle richieste risarcitorie e ripetitorie formulate in sede di precisazione delle conclusioni dalla curatela fallimentare ed in danno di Parte_1
, insistendo, quanto al merito, nel rigetto dell'opposizione.
[...]
…”. Con tempestiva citazione gli attori CP_1 [...]
(debitrice principale) e e CP_1 E_ CP_3
(garanti) proponevano opposizione avverso il decreto
[...] ingiuntivo n° 19985/2016 del 18-22/8/2016 di questo Tribunale (R.G. n° 54135/2016), ottenuto, nei confronti di essi attori nelle suddette qualifiche, da e per essa, quale Controparte_4 mandataria speciale, da per il pagamento della CP_6 complessiva somma di € 230.294,94, di cui € 114.793,21 quale saldo debitore del contratto di conto corrente n° 400102690 (già n° 98159), intrattenuto presso la Banca di Roma dal 3/6/1983, ed
€ 115.501,73 quale saldo debitore al 30/4/2015 del contratto di conto anticipi su fatture n° 400135633 (già n° 143791), intrattenuto presso la Banca di Roma dal 2/9/1999. Al riguardo gli opponenti, eccepita la non correttezza della condotta della banca anche in ordine alla trasmissione della richiesta documentazione contrattuale e contabile, allegavano che la pretesa della ingiungente derivava da illegittima applicazione ed addebito di interessi anatocistici, di interessi ultralegali ed usurari nonché di commissioni di massimo scoperto non pattuite e, quanto alla garanzia prestata, che erano nulle le fideiussioni rilasciate, con conseguente diritto al risarcimento dei danni ed
2 eccezione di compensazione. Tanto premesso, gli attori avevano concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come rassegnate nell'originario atto di citazione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione, respinta ogni contraria istanza: 1) In via preliminare, respingersi, per i titoli dedotti, l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni esposte in atto;
2) In via principale, dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 19985/2016 (RG n. 54135/16) emesso dal Tribunale di Roma per tutte le motivazioni in fatto e in diritto esposte in atto;
3) sempre in via principale, dichiarare, previo accertamento della nullità di ogni addebito effettuato dalla relativamente alle clausole di Controparte_7 determinazione del tasso di interesse debitore e di capitalizzazione trimestrale degli interessi, relative ai rapporti di conto corrente indicati in atto ed ai conti collegati anticipi, che la convenuta senza alcun valido titolo, nel corso del lungo rapporto, ha addebitato alla società opponente importi non dovuti e per l'effetto dichiarare non dovuto alcun interesse per tutta la durata del rapporto o, in alternativa, come dovuti i soli interessi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB ovvero i diversi tassi che risulteranno di giustizia;
4) accertare e dichiarare che la società opponente non è debitrice di alcuna somma nei confronti dell'istituto di credito ingiungente a titolo di commissioni di massimo scoperto, accertando e dichiarando altresì l'illegittimità della prassi adottata dalla in tema di valute e Controparte_7 dichiarare non dovuti gli interessi passivi imputati alla opponente per l'effetto di tale prassi, accertando e dichiarando altresì l'illegittimità delle spese non pattuite con riferimento ai rapporti di conto corrente e per l'effetto rideterminare l'esatto dare avere tra le parti del giudizio;
5) accertare e dichiarare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla in conformità a CP_4 quanto disposto dalla Legge 108/1996; 6) accertare e dichiarare che la banca ha applicato sui conti correnti indicati in CP_4 atto e conti collegati – conti correnti continuativi – interessi usurari e in tal caso dichiarare non dovuto dagli opponenti su tali conti alcun interesse;
7) accertare e dichiarare la responsabilità della banca per avere omesso l'invio della documentazione richiesta dal correntista, con la conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti da determinarsi in via equitativa;
8) accertare e dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale e in particolare delle fideiussioni rilasciate
3 dai sig.ri e per le motivazioni esposte in CP_2 TR atto;
9) alla luce di quanto sopra, accertare l'effettivo dare avere tra le parti e per l'effetto, previa compensazione delle somme non dovute, addebitate e riscosse da parte dell'Istituto di Credito opposto, condannare la al pagamento della CP_1 eventuale minor somma relativamente al conto ordinario richiamato in atti, conto anticipi e conto sbf e/o, comunque, alla minor somma ritenuta di giustizia a seguito di espletanda ctu che sin d'ora si richiede;
10) in subordine, dichiarare comunque nullo/inefficace nei confronti dei fideiussori il decreto ingiuntivo opposto per i motivi in premessa e, comunque, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto nei confronti dei due fideiussori. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. Si costituiva in giudizio l'opposta e per Controparte_4 essa, quale mandataria speciale, (nuova CP_8 denominazione assunta da Controparte_9
, la quale, contestata l'opposizione proposta, instava per
[...]
l'accoglimento delle conclusioni come riportate in epigrafe. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 6/6/2017 era rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., tenuto conto che “ … l'opposta (attrice sostanziale, benché convenuta formale) non ha fornito idonea prova del credito esatto in via monitoria, in quanto gli estratti conto più risalenti nel tempo consistono in mera 'lista movimenti ad uso interno' e che inoltre i rapporti sono anteriori al 2000, con tutto quello che ciò comporta in tema di anatocismo
…” (cfr. verbale di udienza). Concessi i termini per la mediazione obbligatoria e successivamente i richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c., alla successiva udienza del 13/3/2018 era ammessa ctu contabile. La causa era istruita documentalmente ed appunto con ammissione di ctu contabile. In data 1/4/2019 interveniva in giudizio, ex art. 111 c.p.c., la cessionaria da anche dei Parte_1 Controparte_4 crediti oggetto di causa, la quale dichiarava di far proprie tutte le domande, deduzioni, eccezioni, conclusioni ed istanze già formulate e rassegnate dalla convenuta. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29/4/2019, fissata ex art. 81 bis disp. att. c.p.c., compariva, fra gli altri, il procuratore della mentre non compariva il Parte_1 procuratore della banca opposta, e la causa era trattenuta in decisione sulle su riportate conclusioni, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali (60
4 giorni) e di eventuali repliche (ulteriori 20 giorni): i termini ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c. sono scaduti il 18/7/2019».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «definitivamente pronunciando:
• dichiara ammissibile l'intervento ex art. 111 c.p.c. di
[...]
Parte_1
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n° 19985/2016 del 18-22/8/2016 di questo Tribunale (R.G. n° 54135/2016);
• dichiara che nulla devono gli opponenti per il titolo dedotto in giudizio;
• dichiara inammissibile la domanda di ripetizione di indebito spiegata tardivamente dal _1
;
[...]
rigetta ogni ulteriore domanda tanto del
[...]
quanto di e _1 E_
; TR
compensa integralmente le spese di lite fra tutte le parti;
• pone definitivamente le spese di ctu, liquidate con separato decreto 22/1/2019, per intero e in solido a carico dell'opposta e dell'intervenuta . Controparte_4 Parte_1
§ 3. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, per i motivi di cui sopra, riformare integralmente l'impugnata sentenza e, per l'effetto:
- accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza del Tribunale di Roma n. 21738/2019 resa nel giudizio R.G. n. 72036/2016 pubblicata in data 12.11.2019 e, consequenzialmente, statuire l'inammissibilità dell'intervenuta compensazione operata dal Giudice di prime cure e per l'effetto condannare, ex art. 653 c.p.c., tutti gli opponenti ed odierni appellati al pagamento del complessivo importo di Euro 115.501,73, oltre interessi, per come ingiunti, al tasso legale, e con decorrenza dal 12.12.2014 e sino all'effettivo soddisfo. In via del tutto gradata e sempre in accoglimento del presente appello, ove ritenuta legittima la compensazione operata dal Giudice di prime cure, voglia emettere, sempre ex art. 653 c.p.c., sentenza di condanna in danno di tutti gli opponenti ed odierni appellati al pagamento del complessivo importo di. €. 115.501,73 da cui dovrà essere, detratto o aggiunto, il saldo del
5 rapporto di c.c. ordinario ricalcolato senza l'applicazione di alcun saldo zero. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa, del doppio grado di giudizio”.
Il ha resistito al gravame ed ha _1 chiesto:
“- in via preliminare, dichiari l'inammissibilità dell'appello in relazione alla domanda di condanna formulata nei confronti del;
CP_1
- nel merito, in via principale, rigetti integralmente l'appello avversario, in quanto infondato per le ragioni di fatto e di diritto appena esposte;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, accerti, per l'effetto, il credito vantato dal nei confronti di per l'importo di Euro CP_1 Controparte_4
151.554,88, a titolo di saldo attivo del c/c ordinario n. 400102690 (già c/c n. 98159). Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge”.
e hanno resistito al E_ TR gravame ed hanno chiesto:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Roma adita, contrariis reiectis: in via preliminare: dichiarare, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 342 e 348 bis c.p.c., la inammissibilità dell'appello proposto dalla per la riforma della Parte_1 sentenza n. 21739/2019, resa dal Tribunale di Roma, Giudice Dott. Francesco Remo Scerrato, in data 12.11.2019, nell'ambito del procedimento recante r.g.n. 72036/2016; in via principale e nel merito: accertata e dichiarata la totale infondatezza del motivo di gravame, rigettare tutte le domande di parte avversa e per l'effetto confermare, in ogni sua parte, la sentenza n. 21739/2019, resa dal Tribunale di Roma, Giudice Dott. Francesco Remo Scerrato, in data 12.11.2019, nell'ambito del procedimento recante r.g.n. 72036/2016. In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di CTU contabile avanzata da parte da appellante al fine del ricalcolo del rapporto di c.c. ordinario 400102690 (già 98159). Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”
6 regolarmente citata, non si è costituita. Controparte_4
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 22.09.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 26.06.2025.
§ 4. — L'appello contiene il seguente motivo: Sull'eccezione di compensazione - Inammissibilità della stessa in quanto i rapporti sono stati oggetto di cessione del credito – Inapplicabilità del saldo zero per accertare il presunto credito degli opponenti da portare in compensazione La parte appellante censura la sentenza di Parte_1 primo grado per aver il Giudice di primo grado dato corso a una compensazione tra le originarie parti del giudizio, revocando infine il decreto ingiuntivo opposto. L'appellante sostiene l'illegittimità di tale compensazione sulla base di due motivi: in primo luogo il credito derivante dal c.c. ordinario 40010290 in danno di non sarebbe opponibile CP_4 alla sua cessionaria, subentrata solo nel lato attivo, a differenza del credito relativo al rapporto di conto anticipo a favore dell'appellante motivo per cui il decreto Parte_1 ingiuntivo sarebbe dovuto essere revocato e gli opponenti condannati al pagamento della somma dovuta in virtù del conto anticipo;
in secondo luogo, la compensazione non sarebbe legittima perché il credito relativo al c.c. ordinario accertato dal CTU non sarebbe “escutibile dagli opponenti, non solo perché non hanno svolto alcuna domanda ripetitoria e/o restitutoria, ma perché tale saldo è stato accertato applicando il saldo zero al rapporto per cui è causa”. In tal senso, l'appellante richiama un recente orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, qualora sia il correntista ad agire in giudizio nei confronti della banca non sarebbe applicabile il criterio del saldo zero, dovendosi invece ricalcolare gli interessi dal primo estratto conto prodotto dai clienti attori. Di conseguenza, asserisce , il Tribunale, “ove Pt_1 avesse voluto ad operare una qualsiasi compensazione (ripetesi non ammissibile vista l'intervenuta cessione del credito e quindi la differente posizione – e – sul lato attivo) CP_4 Pt_1 avrebbe dovuto calcolare il rapporto in esame senza applicazione del saldo zero”.
§ 5. — Va preliminarmente osservato che nella sentenza impugnata non vi è alcuna statuizione riguardante il credito della
7 società correntista, ma solo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo “in quanto la banca opposta (attrice sostanziale) non ha fornito la prova dell'esistenza del credito esatto in via monitoria in relazione all'intera durata del rapporto ed anzi, in base al ricalcolo effettuato dal Ctu, il saldo contabile del conto corrente sarebbe a credito e non a debito della correntista (debitrice principale)”, tanto che nel dispositivo la statuizione è limitata alla revoca del decreto ingiuntivo opposto e all'accertamento che nulla devono gli opponenti per il titolo dedotto in giudizio;
non è, invece, oggetto di statuizione il credito della correntista risultante dalla CTU. Invero il Tribunale, dopo aver dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione avanzata dalla curatela ed aver ritenuto ammissibili le domande riconvenzionali spiegate dall'originaria società opponente, tra le quali anche quella di accertare l'effettivo dare avere tra le parti e per l'effetto, previa compensazione delle somme non dovute addebitate e riscosse da parte dell'Istituto di Credito opposto, condannare la al pagamento della CP_1 eventuale minor somma relativamente al conto ordinario richiamato in atti, conto anticipi e conto sbf e/o, comunque, alla minor somma ritenuta di giustizia a seguito di espletanda ctu che sin d'ora si richiede (punto 9 conclusioni atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), ha coerentemente limitato la statuizione alla revoca del decreto ingiuntivo e all'accertamento che nulla devono gli opponenti per il titolo dedotto in giudizio, atteso che dalla CTU è emerso un rapporto di dare ed avere tra le parti favorevole alla correntista, e non alla banca ingiungente. Il primo motivo di appello, -fondato sull'assunto che il credito della correntista derivante dal c.c. ordinario 400102690 (già 98159) è in danno di e non invece in danno della CP_4 cessionaria appellante che, come riconosciuto dallo stesso Giudice di prime cure, in altra parte della sentenza, è subentrata nel solo lato attivo del rapporto, con conseguente inammissibilità della compensazione con il diverso credito rivenuto dal rapporto di conto anticipo che, invece, si è trasferito in favore di Parte_1
,- tende ad ottenere la condanna degli opponenti al
[...] pagamento in favore dell'appellante della somma dovuta per il conto anticipo fatture per €. 115.501,73, oltre interessi convenzionali per come ingiunti. Orbene, detta domanda, quanto al appellato, è CP_1 inammissibile, atteso che, ai sensi dell'art. 52 Legge fallimentare di cui al Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267, ogni credito deve
8 essere accertato secondo le norme stabilite dall'indicata Legge Fallimentare. D'altra parte è lo stesso giudice di primo grado che, a pag. 5, ha affermato, con motivazione non impugnata, che:
“Preliminarmente, ricordato che ogni credito vantato nei confronti del fallito va accertato, ai sensi dell'art. 52, secondo comma, l. fall., salvo diverse disposizioni di legge, secondo la procedura concorsuale fissata dalla legge fallimentare, è evidente che la costituzione in prosecuzione da parte della curatela dell'originaria società opponente riguarda, nella prospettiva della ritenuta fondatezza, solo la prosecuzione del giudizio a margine delle spiegate domande riconvenzioni, non potendo invero essere effettuato alcun accertamento sulla pretesa creditoria della banca opposta in questa sede e quindi al di fuori dell'ambito concorsuale”. Pertanto è il primo motivo è da ritenersi inammissibile nei confronti della Curatela del _1
Rispetto agli altri appellati, il motivo risulta infondato sulla base dei seguenti rilievi:
- con riferimento alla posizione della cessionaria intervenuta, il Tribunale, con motivazione non oggetto di censura, ha rielevato: “Per quanto riguarda l'intervenuta CP_10 va ricordato che la stessa, richiamato il contratto di cessione di credito stipulato con la e la previsione in detta Controparte_4 cessione anche dei crediti per cui è causa, ha dichiarato di costituirsi “ … ad ogni effetto di legge nel presente giudizio di merito, in sostituzione della cedente a mezzo del sottoscritto procuratore facendo propria la posizione processuale della cedente medesima nonché tutte le domande, deduzioni, eccezioni, conclusioni ed istanze da quest'ultima formulate e rassegnate, compresa ogni produzione documentale sino ad ora effettuata. …” ed ha “ …(i)nsist(ito), quindi, nel rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di causa. …” (atto di intervento). Nel caso di specie vi è stato un intervento ex art. 111 c.p.c.” Ne deriva che la cessionaria, oggi appellante, è succeduta alla cedente sia nel rapporto riguardante il contratto di conto corrente, sia nel rapporto riguardante il conto anticipi;
- il Tribunale ha ritenuto, quanto al conto anticipi, con motivazione non oggetto di censura, che: “Prima di procedere all'esame dei due conti, appare opportuno rammentare che il conto anticipi è un mero conto tecnico, appoggiato sul conto corrente su cui vengono riportate le operazioni in dare ed avere, per cui è sufficiente esaminare e ricostruire il conto di appoggio.
9 Dunque l'iscrizione delle somme a debito nel conto anticipi costituisce una mera evidenza contabile provvisoria dell'avvenuta anticipazione di somme da parte della banca, in attesa dell'esito - positivo o negativo- della riscossione dal terzo del credito, portato dalla fattura ovvero dal titolo per il quale vi è stata l'anticipazione, e del conseguente regolamento dell'operazione nel conto corrente ordinario;
quindi l'addebito sul conto anticipi è provvisorio, assumendo rilievo, ai fini della ricostruzione del rapporto dare/avere fra le parti, l'addebito sul conto corrente. Per effetto del su riportato profilo operativo -addebito dell'importo risultante dai documenti giustificativi del credito (fatture e/o titoli) ed accredito dello stesso importo sul conto corrente ordinario del cliente, il tutto nei limiti dell'affidamento concesso- il conto anticipi, normalmente, presenta un saldo debitore e sullo stesso, con la periodicità pattuita, vengono addebitati gli interessi, relativi alle anticipazioni di volta in volta effettuate, e gli altri costi/oneri propri del conto anticipi: tali competenze vengono poi addebitate sul conto corrente ordinario del cliente”. In coerenza con tale impostazione, d'altra parte, la banca ingiungente aveva richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo il pagamento della somma risultante dal saldo del conto corrente, comprendente le risultanze del conto anticipi;
-è ben vero che il primo giudice ha esaminato nel merito l'eccezione di compensazione sollevata dagli opponenti, ma ha pure espressamente affermato che, alla luce della proposta eccezione, fosse “superfluo approfondire il discorso sulla natura dei due distinti rapporti, uno appoggiato all'altro, e quindi sulla ipotizzabilità della compensazione c.d. impropria, operabile anche d'ufficio, con elisione delle contrapposte ragioni di debito e di credito (cfr. Cass. 12302/2016; Cass. 7474/2017)” (sentenza, pag. 27);
-il motivo di appello proposto dalla parte appellante induce la Corte ad escludere che, alla luce delle pronunce della S.C. richiamate, si versasse in ipotesi di compensazione “propria” in relazione al titolo azionato, ossia il saldo del conto corrente, comprendente le risultanze del conto anticipi;
- sul punto, la S.C. ha affermato il principio secondo il quale: “Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la
10 domanda riconvenzionale. Tale accertamento, che si sostanzia in una compensazione "impropria", pur producendo risultati analoghi a quelli della compensazione "propria", non è sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale sia sostanziale, ivi compresa quella contenuta nell'art. 1248 c.c., riguardante l'inopponibilità al cessionario, da parte del debitore che abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, della compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente” Cass. n. 4825 del 19/02/2019;
- nel caso in questione, peraltro, non sarebbe neppure applicabile la regola di cui all'art. 1248 c.c., atteso che gli opponenti, a fronte dell'intervento in giudizio della cessionaria (oggi appellante), hanno esteso a quest'ultima la domanda di accertamento del minor debito nei confronti della banca stante l'illegittimità degli addebiti contestati con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, di talché non vi sarebbe l'accettazione pura e semplice di cui al citato art. 1248 c.c., essendo semmai applicabile il secondo comma del medesimo articolo. Ne deriva l'infondatezza del primo motivo con riguardo alla posizione degli altri appellati. Per quanto riguarda, poi, la censura alla parte di motivazione sul ricalcolo del saldo del conto corrente a partire del saldo zero, non avendo la cedente prodotto i primi due trimestri CP_4 dall'apertura del rapporto, osserva la Corte che il motivo è fondato sul principio formulato da Cass. 7 maggio 2015, n. 9201 secondo il quale in assenza di completa documentazione inerente al rapporto non può attribuirsi al correntista il beneficio dell'azzeramento del saldo, dovendo muovere il calcolo del rispettivo dare e avere e l'eventuale conteggio delle competenze asseritamente non dovute dal saldo riportato nel primo estratto disponibile in atti. Tuttavia, secondo quanto emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza della S.C. citata, il principio è stato affermato sul presupposto che la domanda di accertamento negativo fosse stata proposta dal correntista, mentre non viene esaminata l'ipotesi in cui vi siano domande contrapposte, da parte del correntista e da parte della Banca, quest'ultima per la condanna del correntista al pagamento del saldo. Anche la sentenza n. 550/2017 parimenti citata dell'appellante risulta superata dalla successiva giurisprudenza della S.C. In presenza di domande reciproche, la giurisprudenza della Cassazione si è ormai attestata nell'affermazione del diverso principio, secondo il quale:
11 Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa;
ne consegue che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi. Cass. n. 11735 del 02/05/2024. Più in particolare, nella precedente sentenza n. 1763 del 17/01/2024 la S.C. ha affermato: In tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
… b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva
12 rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda. Ne deriva, in applicazione dei suesposti principi, l'infondatezza della censura.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza della parte appellante. Esse si liquidano, in favore di ciascuna parte appellata, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, valori medi, nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di Parte_1 _1 CP_2
e contro la sentenza
[...] TR Controparte_4 resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede
. — dichiara inammissibile l'appello nei confronti del n. 423/2018 e _1 rigetta per il resto l'appello; 2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore di ciascuna delle parti appellate, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 22.09.2025. Il presidente estensore
13