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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 3320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3320 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3320/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SASSONE SE, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16022/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259023262213 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2293/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con vittoria di spese;
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con vittoria di spese;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 07120259023262213/000, che si allega al presente atto, relativa alla cartella di pagamento n. 07120200045788023000, avente ad oggetto
Tari anno 2015 dell'importo complessivo di € 310,62, notificata il 22.08.2025 .
Ha dedotto quali motivi:
La nullità sotto vari profili delitto e l'insussistenza del presupposto impositivo essendo stata annullata la cartella di cui all'intimazione con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n.
9975 /2022 resa il 10.10.2022 e pubblicata il 27.10.2022;.
Concludeva per l'annullamento dell'atto con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate riscossione la quale deduceva che la sentenza n. 9975/2022 della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli menzionata da parte ricorrente è stata impugnata dall'ente impositore Comune di Pozzuoli e il giudizio di secondo grado si è concluso con la sentenza
6483/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16 che aveva accolto l'appello e confermato la pretesa di cui alla cartella 07120200045788023000.
Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'Agenzia delle entrate ha fondato la difesa sull'avvenuto annullamento della sentenza n 9975/2022 da parte della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, ma non ha provveduto al deposito della stessa.
Ne discende che le allegazione della parte resistente sono rimaste prive di prova e che la Cartella di cui alla intimazione deve dirsi inesistente perchè annullata.
La decisone sul piano meramente processuale giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SASSONE SE, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16022/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259023262213 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2293/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con vittoria di spese;
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con vittoria di spese;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 07120259023262213/000, che si allega al presente atto, relativa alla cartella di pagamento n. 07120200045788023000, avente ad oggetto
Tari anno 2015 dell'importo complessivo di € 310,62, notificata il 22.08.2025 .
Ha dedotto quali motivi:
La nullità sotto vari profili delitto e l'insussistenza del presupposto impositivo essendo stata annullata la cartella di cui all'intimazione con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n.
9975 /2022 resa il 10.10.2022 e pubblicata il 27.10.2022;.
Concludeva per l'annullamento dell'atto con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate riscossione la quale deduceva che la sentenza n. 9975/2022 della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli menzionata da parte ricorrente è stata impugnata dall'ente impositore Comune di Pozzuoli e il giudizio di secondo grado si è concluso con la sentenza
6483/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16 che aveva accolto l'appello e confermato la pretesa di cui alla cartella 07120200045788023000.
Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'Agenzia delle entrate ha fondato la difesa sull'avvenuto annullamento della sentenza n 9975/2022 da parte della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, ma non ha provveduto al deposito della stessa.
Ne discende che le allegazione della parte resistente sono rimaste prive di prova e che la Cartella di cui alla intimazione deve dirsi inesistente perchè annullata.
La decisone sul piano meramente processuale giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese