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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/02/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 9723/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 18.2.2025, promossa da
con l'avv. Nicola Lenoci;
Parte_1
opponente
contro
, con l'avv. Valentina D'Alessandro; CP_1
opposto
avente ad oggetto: opposizione a ingiunzione.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato l'11.10.2024, la proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 537, emesso il 26.7.2024 in suo danno e in favore di per l'importo di euro 5.351,86 oltre CP_1
accessori a titolo di differenze retributive, chiedendone la revoca.
Costituendosi in giudizio, chiedeva rigettarsi l'opposizione. CP_1
1 All'odierna udienza le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere;
la causa veniva quindi oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve rilevarsi che la presente controversia ha costituito oggetto di conciliazione sindacale intervenuta in corso di causa, e precisamente in data 30.12.2024, come attestato dal relativo verbale in atti.
Conseguentemente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere e,
per l'effetto, revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo.
Le spese di causa – ivi comprese quelle della fase monitoria – vanno compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c., secondo quanto concordemente richiesto dalle stesse.
P.q.m.
dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
spese compensate.
Taranto, 18.2.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
2
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 9723/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 18.2.2025, promossa da
con l'avv. Nicola Lenoci;
Parte_1
opponente
contro
, con l'avv. Valentina D'Alessandro; CP_1
opposto
avente ad oggetto: opposizione a ingiunzione.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato l'11.10.2024, la proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 537, emesso il 26.7.2024 in suo danno e in favore di per l'importo di euro 5.351,86 oltre CP_1
accessori a titolo di differenze retributive, chiedendone la revoca.
Costituendosi in giudizio, chiedeva rigettarsi l'opposizione. CP_1
1 All'odierna udienza le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere;
la causa veniva quindi oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve rilevarsi che la presente controversia ha costituito oggetto di conciliazione sindacale intervenuta in corso di causa, e precisamente in data 30.12.2024, come attestato dal relativo verbale in atti.
Conseguentemente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere e,
per l'effetto, revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo.
Le spese di causa – ivi comprese quelle della fase monitoria – vanno compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c., secondo quanto concordemente richiesto dalle stesse.
P.q.m.
dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
spese compensate.
Taranto, 18.2.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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