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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/10/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 333/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 333/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
RESISTENTE/I
TERZO CHIAMATO Oggi 1 ottobre 2025 ad ore 10:32 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per 'avv. MARONE GUIDO, oggi sostituito dall'avv. ANDREOLI Parte_1
Per il dott. Controparte_1 Controparte_2
Preliminarmente l'avv. Andreoli nel riportarsi al contenuto del ricorso dichiara di rinunciare alla domanda per quanto riguarda il riconoscimento degli effetti economici alla luce dei pronunciamenti della Cassazione, insistendo per il riconoscimento giuridico dell'anno 2013.
Il dott. prende atto della rinuncia che accetta e fa presente che il riconoscimento dell'anno CP_2 2013 a fini giuridici non è mai stato in discussione in quanto tale riconoscimento viene sempre effettuato dal ministero.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti nel frattempo allontanatesi
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 333/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARONE GUIDO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LUCA GIORDANO 15 80127 NAPOLIpresso il difensore avv. MARONE GUIDO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 Controparte_2 FIRENZEpresso il difensore avv. Controparte_2
Parte resistente
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha citato in giudizio il davanti al Tribunale di Firenze formulando le seguenti Controparte_3 conclusioni:
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione integrale di carriera con inclusione dell'anno 2013 e riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante;
c) per l'effetto, condannare il ad effettuare una nuova Controparte_3 ricostruzione integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata ed attribuzione della fascia stipendiale 15-20 a decorrere dall'a.s. 2020/2021;
1 d) conseguentemente, condannare del al pagamento di tutte le Controparte_3 differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento o comunque la disapplicazione ex art.
63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi di qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, laddove non viene riconosciuto l'anni 2013 ad ogni effetto giuridico, previdenziale e di carriera.
Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Guido Marone..
In fatto ha allegato di essere dipendente del convenuto, assunta con contratto a tempo CP_1 indeterminato e che a causa del cosiddetto congelamento dello “scatto” per l'anno 2013, previsto dall'art. 9 commi 17, 21 e 23 della Legge 122/2013, il detto anno scolastico non era stato ritenuto utile, da parte del , ai fini della maturazione delle progressioni economiche. CP_1
Sosteneva quindi che, in virtù della Sentenza della Corte Costituzionale 178/2015, con la quale era stata sancita l'illegittimità costituzionale del blocco stipendiale relativo all'anno 2013, previsto dal
DPR 122/2013, di aver diritto il riconoscimento del servizio prestato appunto nell'anno 2013, sia ai fini economici che a quelli giuridici.
Si è costituito in giudizio il resistente eccependo la prescrizione delle pretese retributive e contributive avanzate con riferimento a date anteriori al quinquennio anteriore al giorno di notificazione del ricorso e chiedendo, in ogni caso, il rigetto del ricorso mel merito.
All'odierna udienza parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda per quanto riguarda il riconoscimento degli effetti economici dell'anzianità relativa all'anno 2013, insistendo per il riconoscimento degli effetti giuridici di tale anzianità.
In assenza di attività istruttoria la casa è stata decisa all'odierna udienza con sentenza e contestuale motivazione.
Alla luce della pronuncia della Suprema Corte (sentenza n. 10215 del 2 aprile 2025) che ha negato il diritto al computo dell'anno 2013 per la progressione stipendiale parte ricorrente ha insistito per il solo riconoscimento degli effetti giuridici dell'anzianità relativa all'anno 2013.
La domanda appare improponibile per difetto di interesse ad agire.
2 Pur consapevoli di quanto espresso nel capo 2.6 dalla Suprema Corte nella sentenza sopra riportata
(secondo cui “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti,
l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico,”) si osserva che- nel caso di specie- parte ricorrente non ha documentato alcun interesse, ex art. 100 cpc, all'ottenimento della richiesta pronuncia di accertamento.
Nel corpo del ricorso , così come nelle conclusioni non vi è alcun riferimento ad una utilità che alla parte potrebbe derivare dall'accertamento in questione.
Al contrario il ricorso e le conclusioni risultano incentrate sul danno patrimoniale collegato al mancato riconoscimento degli effetti economico stipendiali rivendicati in giudizio ( oggetto di rinuncia).
In altre parole, il riconoscimento ai fini “giuridici” dell'anno 2013 non è stato collegato, nel ricorso, ad alcuno specifico e concreto diritto ( diverso dalla maturazione degli scatti stipendiali) che possa essere conseguito in ragione dello stesso e che sia stato di fatto negato dall'Amministrazione, di talchè la domanda risulta inammissibile ex art. 100 cpc.
E' consolidato in giurisprudenza il principio per cui "la tutela giurisdizionale e l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., hanno per oggetto diritti o interessi legittimi nella loro intera fattispecie costitutiva e non, invece, singoli fatti giuridicamente rilevanti, peculiari interpretazioni o singoli presupposti della complessiva situazione di diritto sostanziale, non suscettibili di tutela giurisdizionale in via autonoma, separatamente dal diritto nella sua interezza" e che "poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri.
Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. Parimenti non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto" (cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 27187 del 20/12/2006; Cass. Sentenza n. 17971 del
02/08/2010; Cass. Sentenza n. 5074 del 05/03/2007; Cass. Sentenza n. 17877 del 22/08/2007).
Considerata la novità della questione proposta ed il recente intervento della Corte di cassazione in
3 materia sussistono i presupposti per dare corso alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara improponibile la domanda nei limiti in cui non risulta rinunciata e compensa integralmente le spese.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 1 ottobre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
4
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 333/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
RESISTENTE/I
TERZO CHIAMATO Oggi 1 ottobre 2025 ad ore 10:32 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per 'avv. MARONE GUIDO, oggi sostituito dall'avv. ANDREOLI Parte_1
Per il dott. Controparte_1 Controparte_2
Preliminarmente l'avv. Andreoli nel riportarsi al contenuto del ricorso dichiara di rinunciare alla domanda per quanto riguarda il riconoscimento degli effetti economici alla luce dei pronunciamenti della Cassazione, insistendo per il riconoscimento giuridico dell'anno 2013.
Il dott. prende atto della rinuncia che accetta e fa presente che il riconoscimento dell'anno CP_2 2013 a fini giuridici non è mai stato in discussione in quanto tale riconoscimento viene sempre effettuato dal ministero.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti nel frattempo allontanatesi
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 333/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARONE GUIDO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LUCA GIORDANO 15 80127 NAPOLIpresso il difensore avv. MARONE GUIDO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 Controparte_2 FIRENZEpresso il difensore avv. Controparte_2
Parte resistente
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha citato in giudizio il davanti al Tribunale di Firenze formulando le seguenti Controparte_3 conclusioni:
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione integrale di carriera con inclusione dell'anno 2013 e riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante;
c) per l'effetto, condannare il ad effettuare una nuova Controparte_3 ricostruzione integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata ed attribuzione della fascia stipendiale 15-20 a decorrere dall'a.s. 2020/2021;
1 d) conseguentemente, condannare del al pagamento di tutte le Controparte_3 differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento o comunque la disapplicazione ex art.
63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi di qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, laddove non viene riconosciuto l'anni 2013 ad ogni effetto giuridico, previdenziale e di carriera.
Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Guido Marone..
In fatto ha allegato di essere dipendente del convenuto, assunta con contratto a tempo CP_1 indeterminato e che a causa del cosiddetto congelamento dello “scatto” per l'anno 2013, previsto dall'art. 9 commi 17, 21 e 23 della Legge 122/2013, il detto anno scolastico non era stato ritenuto utile, da parte del , ai fini della maturazione delle progressioni economiche. CP_1
Sosteneva quindi che, in virtù della Sentenza della Corte Costituzionale 178/2015, con la quale era stata sancita l'illegittimità costituzionale del blocco stipendiale relativo all'anno 2013, previsto dal
DPR 122/2013, di aver diritto il riconoscimento del servizio prestato appunto nell'anno 2013, sia ai fini economici che a quelli giuridici.
Si è costituito in giudizio il resistente eccependo la prescrizione delle pretese retributive e contributive avanzate con riferimento a date anteriori al quinquennio anteriore al giorno di notificazione del ricorso e chiedendo, in ogni caso, il rigetto del ricorso mel merito.
All'odierna udienza parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda per quanto riguarda il riconoscimento degli effetti economici dell'anzianità relativa all'anno 2013, insistendo per il riconoscimento degli effetti giuridici di tale anzianità.
In assenza di attività istruttoria la casa è stata decisa all'odierna udienza con sentenza e contestuale motivazione.
Alla luce della pronuncia della Suprema Corte (sentenza n. 10215 del 2 aprile 2025) che ha negato il diritto al computo dell'anno 2013 per la progressione stipendiale parte ricorrente ha insistito per il solo riconoscimento degli effetti giuridici dell'anzianità relativa all'anno 2013.
La domanda appare improponibile per difetto di interesse ad agire.
2 Pur consapevoli di quanto espresso nel capo 2.6 dalla Suprema Corte nella sentenza sopra riportata
(secondo cui “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti,
l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico,”) si osserva che- nel caso di specie- parte ricorrente non ha documentato alcun interesse, ex art. 100 cpc, all'ottenimento della richiesta pronuncia di accertamento.
Nel corpo del ricorso , così come nelle conclusioni non vi è alcun riferimento ad una utilità che alla parte potrebbe derivare dall'accertamento in questione.
Al contrario il ricorso e le conclusioni risultano incentrate sul danno patrimoniale collegato al mancato riconoscimento degli effetti economico stipendiali rivendicati in giudizio ( oggetto di rinuncia).
In altre parole, il riconoscimento ai fini “giuridici” dell'anno 2013 non è stato collegato, nel ricorso, ad alcuno specifico e concreto diritto ( diverso dalla maturazione degli scatti stipendiali) che possa essere conseguito in ragione dello stesso e che sia stato di fatto negato dall'Amministrazione, di talchè la domanda risulta inammissibile ex art. 100 cpc.
E' consolidato in giurisprudenza il principio per cui "la tutela giurisdizionale e l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., hanno per oggetto diritti o interessi legittimi nella loro intera fattispecie costitutiva e non, invece, singoli fatti giuridicamente rilevanti, peculiari interpretazioni o singoli presupposti della complessiva situazione di diritto sostanziale, non suscettibili di tutela giurisdizionale in via autonoma, separatamente dal diritto nella sua interezza" e che "poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri.
Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. Parimenti non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto" (cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 27187 del 20/12/2006; Cass. Sentenza n. 17971 del
02/08/2010; Cass. Sentenza n. 5074 del 05/03/2007; Cass. Sentenza n. 17877 del 22/08/2007).
Considerata la novità della questione proposta ed il recente intervento della Corte di cassazione in
3 materia sussistono i presupposti per dare corso alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara improponibile la domanda nei limiti in cui non risulta rinunciata e compensa integralmente le spese.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 1 ottobre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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