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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/09/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 28740/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 28740/2024 promossa da:
, Controparte_1
e
, Controparte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Tommasino Francesca che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Settimo Controparte_1 Controparte_2 Torinese il 19/07/2014.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Settimo Torinese (atto n. 42 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 16/10/2016. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 10/09/2019.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 06/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Spese di lite integralmente a carico del sig. come da accordo tra le parti. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Controparte_1 [...]
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Settimo Torinese di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con residenza Persona_2 e collocamento prevalente della minore presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre, Sig. possa vedere e tenere con sé la figlia ogni volta Controparte_1 Per_1 che la minore lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi di quest'ultima, previo accordo con la madre. In mancanza di accordo tra i genitori, il padre eserciterà il diritto di visita secondo il seguente calendario:
- A fine settimana alternati, il padre potrà tenere con sé la figlia minore dalle ore 19:00 del venerdì sino alle 21:00 della domenica sera (cena inclusa) quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- Il padre, ogni settimana, potrà tenere con sè la figlia minore il martedì e il giovedì dalle 18:00 alle 22:00 (cena inclusa) quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- Salvo diversi accordi tra i genitori, per le vacanze natalizie, ciascun genitore terrà con sé l'uno il Per_1 giorno di vigilia di una festa (24 dicembre e 31 dicembre), l'altro il giorno della festa di Natale e Capodanno (25 dicembre e 1 gennaio), mentre per le festività di Pasqua e UE ad anni alterni (un anno il giorno di Pasqua con la mamma e la UE con il papà e l'anno successivo viceversa); per le pagina 2 di 3 vacanze estive, trascorrerà con il padre due settimane (anche consecutive), da concordare con la Per_1 madre entro il 30 giugno di ogni anno.
- Ciascun genitore, qualora la minore sia portata per la notte in luoghi diversi dalle rispettive residenze, comunicherà anticipatamente all'altro tutti gli spostamenti (mezzo di trasporto, data e luogo) e dovrà ottenerne il consenso.
DISPONE che il padre versi, con decorrenza dal mese di gennaio 2025, come contributo al mantenimento ordinario di la somma mensile di €. 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli Per_1 indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese.
DISPONE che le spese straordinarie della minore siano ripartite al 50% tra i genitori come disciplinato dal Protocollo di intesa 15.03.2016 sottoscritto dal Tribunale di Torino e dall'Ordine degli avvocati di Torino di cui le parti dichiarano di aver preso visione.
DA ATTO che le parti concordano che l'assegno unico, per legge da ripartirsi al 50% tra i genitori, sarà percepito integralmente dalla madre che ne curerà la relativa domanda.
DA ATTO che le parti dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto, dichiarano espressamente di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia pretesa/richiesta di carattere economico.
SPESE di lite integralmente a carico del sig. Controparte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025.
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 28740/2024 promossa da:
, Controparte_1
e
, Controparte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Tommasino Francesca che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Settimo Controparte_1 Controparte_2 Torinese il 19/07/2014.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Settimo Torinese (atto n. 42 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 16/10/2016. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 10/09/2019.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 06/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Spese di lite integralmente a carico del sig. come da accordo tra le parti. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Controparte_1 [...]
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Settimo Torinese di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con residenza Persona_2 e collocamento prevalente della minore presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre, Sig. possa vedere e tenere con sé la figlia ogni volta Controparte_1 Per_1 che la minore lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi di quest'ultima, previo accordo con la madre. In mancanza di accordo tra i genitori, il padre eserciterà il diritto di visita secondo il seguente calendario:
- A fine settimana alternati, il padre potrà tenere con sé la figlia minore dalle ore 19:00 del venerdì sino alle 21:00 della domenica sera (cena inclusa) quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- Il padre, ogni settimana, potrà tenere con sè la figlia minore il martedì e il giovedì dalle 18:00 alle 22:00 (cena inclusa) quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- Salvo diversi accordi tra i genitori, per le vacanze natalizie, ciascun genitore terrà con sé l'uno il Per_1 giorno di vigilia di una festa (24 dicembre e 31 dicembre), l'altro il giorno della festa di Natale e Capodanno (25 dicembre e 1 gennaio), mentre per le festività di Pasqua e UE ad anni alterni (un anno il giorno di Pasqua con la mamma e la UE con il papà e l'anno successivo viceversa); per le pagina 2 di 3 vacanze estive, trascorrerà con il padre due settimane (anche consecutive), da concordare con la Per_1 madre entro il 30 giugno di ogni anno.
- Ciascun genitore, qualora la minore sia portata per la notte in luoghi diversi dalle rispettive residenze, comunicherà anticipatamente all'altro tutti gli spostamenti (mezzo di trasporto, data e luogo) e dovrà ottenerne il consenso.
DISPONE che il padre versi, con decorrenza dal mese di gennaio 2025, come contributo al mantenimento ordinario di la somma mensile di €. 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli Per_1 indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese.
DISPONE che le spese straordinarie della minore siano ripartite al 50% tra i genitori come disciplinato dal Protocollo di intesa 15.03.2016 sottoscritto dal Tribunale di Torino e dall'Ordine degli avvocati di Torino di cui le parti dichiarano di aver preso visione.
DA ATTO che le parti concordano che l'assegno unico, per legge da ripartirsi al 50% tra i genitori, sarà percepito integralmente dalla madre che ne curerà la relativa domanda.
DA ATTO che le parti dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto, dichiarano espressamente di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia pretesa/richiesta di carattere economico.
SPESE di lite integralmente a carico del sig. Controparte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025.
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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