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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/10/2025, n. 2470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2470 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 09/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13469/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. NATALE ANTONIO e l'avv. METRANGOLO MARCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
CP_1
Convenuto contumace
Oggetto: Ripetizione di indebito assistenziale
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente – dopo aver premesso in fatto che “Il ricorrente è titolare di pensione Categ. INVCIV CP_ n. 07145027, presso la sede di Lecce, con decorrenza 01.06./2022; Con nota del 26.06.2023, CP_ l' ha richiesto la ripetizione della somma di € 18.506,66, con la seguente motivazione: “la informo che la pensione n. 07145027 categ. InvCiv. a lei intestata è stata ricalcolata dal 01/06/2022.
Il ricalcolo comprende la revoca della maggiorazione sociale;
revoca della maggiorazione prevista dall'art. 38 della L. 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione). Dal ricalcolo è derivato, fino al
31/08/2023 un debito a suo carico di € 18.506,66 (all. n.1) - ha chiesto l'annullamento dell'indebito, eccependo la irripetibilità delle somme per buona fede e assenza di dolo da parte del ricorrente e la “Nullità e/o invalidità e/o illegittimità del provvedimento per difetto assoluto di motivazione”.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Dagli atti allegati al ricorso risulta che il ricorrente era stato riconosciuto in un primo momento invalido civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento, con verbale provvisorio del
06.06.2022 (all. 4); con verbale definitivo del 26.10.2022, però, è stato confermato il 100% ed è stato invece escluso il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 09.05.2022 (all. 5); i ratei di indennità di accompagnamento percepiti da giugno 2022 fino ad agosto 2023 costituiscono quindi indebito.
1 Tale indebito è ripetibile, in quanto il verbale del 06.06.2022 era solo provvisorio.
Ne consegue che esso, venendo successivamente superato dal verbale definitivo, non poteva fondare alcuna situazione di legittimo affidamento in capo all'accipiens.
Il ricorrente non solo non deduce di non avere avuto conoscenza del verbale di visita definitivo ma, anzi, ammette sostanzialmente di averlo ricevuto e dalla delibera del 30.10.2023 (all. 3) del
Comitato provinciale risulta che tale verbale gli era stato notificato in data 23.11.2022.
A partire da tale data, pertanto, il ricorrente aveva quindi avuto conoscenza legale della perdita del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e iniziava a decorrere il termine di sei mesi per proporre impugnazione con ricorso ex art. 445-bis c.p.c..
Trovano quindi applicazione i principi di diritto enunciati da Corte d'Appello Lecce, Sez. lavoro,
15/01/2025, n. 25: “In materia di indebito assistenziale, l'art. 38 della Costituzione favorisce
l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite in buona fede, fondando un principio di settore che esclude la ripetizione delle somme quando l'erogazione indebita non sia addebitabile al percettore e quando sussista una situazione idonea a generare legittimo affidamento. La comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione costituisce il momento da cui eventualmente decorre la richiesta di restituzione”.
Il fatto che l' abbia continuato ad erogare la prestazione per alcuni mesi dopo la visita di CP_1 revisione non è sufficiente a configurare una situazione di legittimo affidamento, pur in assenza di un formale provvedimento di revoca della prestazione. CP_ Nella parte motiva della sentenza innanzi citata si legge infatti che “… sebbene l' non abbia provveduto, una volta accertato il venir meno del requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, per come previsto dall'art. 37, comma 8,
L. n. 448 del 1998, non si può ritenere che si sia ingenerata, in capo all'assistibile, una condizione soggettiva di affidamento nella percezione della prestazione, visto che, in forza della comunicazione dell'esito della visita, egli era (o, comunque, doveva essere) consapevole del fatto di non avere più diritto a ricevere la menzionata indennità. Né può ritenersi che la protratta CP_ mancata adozione di provvedimenti di sospensione e revoca da parte dell' abbia potuto CP_ ingenerare una situazione di affidamento tale da indurre a non proporre ricorso avverso
l'esito della predetta visita. Infatti, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.L. n. 269 del 2003, il termine decadenziale per la proposizione della domanda di invalidità civile è di sei mesi, la cui decorrenza - in caso di accertamento del venir meno delle prescritte condizioni sanitarie- è da individuarsi nella data di comunicazione del verbale negativo della commissione medica. Pertanto, il protrarsi della condotta dell' -che ha continuato ad erogare indebitamente la prestazione per lungo CP_3 tempo (oltre sei mesi) - non può aver influito sulla decisione della pensionata di non impugnare il verbale innanzi all'autorità giudiziaria, giacché ella avrebbe comunque dovuto attivarsi entro sei mesi dalla comunicazione dello stesso”.
2 Con riferimento ai ratei di pensione di inabilità civile e maggiorazione sociale (rispetto ai quali il requisito sanitario è stato confermato con il verbale di visita definitivo), deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto la questione sembra essersi risolta già in fase amministrativa, come si evince dalla delibera del 30.10.2023 (all. 3), con la quale il Comitato provinciale ha accolto parzialmente il ricorso “atteso il riconoscimento della pensione di inabilità civile, così come da determinazioni sanitarie”; in tale delibera, si legge che “le somme spettanti come arretrati sono state portate a parziale scomputo del debito impugnato”.
Per quanto innanzi esposto, rispetto a tali ratei è venuto meno l'interesse ad agire.
Le spese di lite non possono essere liquidate, non essendovi soccombenza – nemmeno virtuale
– dell' ; per i ratei di indennità di accompagnamento il ricorso è infatti infondato, mentre CP_3 per il resto la vicenda è stata definita già in fase amministrativa.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 04/12/2023 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso in relazione ai ratei di indennità di accompagnamento.
2. Dichiara per il resto cessata la materia del contendere.
Lecce, lì 10/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 09/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13469/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. NATALE ANTONIO e l'avv. METRANGOLO MARCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
CP_1
Convenuto contumace
Oggetto: Ripetizione di indebito assistenziale
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente – dopo aver premesso in fatto che “Il ricorrente è titolare di pensione Categ. INVCIV CP_ n. 07145027, presso la sede di Lecce, con decorrenza 01.06./2022; Con nota del 26.06.2023, CP_ l' ha richiesto la ripetizione della somma di € 18.506,66, con la seguente motivazione: “la informo che la pensione n. 07145027 categ. InvCiv. a lei intestata è stata ricalcolata dal 01/06/2022.
Il ricalcolo comprende la revoca della maggiorazione sociale;
revoca della maggiorazione prevista dall'art. 38 della L. 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione). Dal ricalcolo è derivato, fino al
31/08/2023 un debito a suo carico di € 18.506,66 (all. n.1) - ha chiesto l'annullamento dell'indebito, eccependo la irripetibilità delle somme per buona fede e assenza di dolo da parte del ricorrente e la “Nullità e/o invalidità e/o illegittimità del provvedimento per difetto assoluto di motivazione”.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Dagli atti allegati al ricorso risulta che il ricorrente era stato riconosciuto in un primo momento invalido civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento, con verbale provvisorio del
06.06.2022 (all. 4); con verbale definitivo del 26.10.2022, però, è stato confermato il 100% ed è stato invece escluso il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 09.05.2022 (all. 5); i ratei di indennità di accompagnamento percepiti da giugno 2022 fino ad agosto 2023 costituiscono quindi indebito.
1 Tale indebito è ripetibile, in quanto il verbale del 06.06.2022 era solo provvisorio.
Ne consegue che esso, venendo successivamente superato dal verbale definitivo, non poteva fondare alcuna situazione di legittimo affidamento in capo all'accipiens.
Il ricorrente non solo non deduce di non avere avuto conoscenza del verbale di visita definitivo ma, anzi, ammette sostanzialmente di averlo ricevuto e dalla delibera del 30.10.2023 (all. 3) del
Comitato provinciale risulta che tale verbale gli era stato notificato in data 23.11.2022.
A partire da tale data, pertanto, il ricorrente aveva quindi avuto conoscenza legale della perdita del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e iniziava a decorrere il termine di sei mesi per proporre impugnazione con ricorso ex art. 445-bis c.p.c..
Trovano quindi applicazione i principi di diritto enunciati da Corte d'Appello Lecce, Sez. lavoro,
15/01/2025, n. 25: “In materia di indebito assistenziale, l'art. 38 della Costituzione favorisce
l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite in buona fede, fondando un principio di settore che esclude la ripetizione delle somme quando l'erogazione indebita non sia addebitabile al percettore e quando sussista una situazione idonea a generare legittimo affidamento. La comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione costituisce il momento da cui eventualmente decorre la richiesta di restituzione”.
Il fatto che l' abbia continuato ad erogare la prestazione per alcuni mesi dopo la visita di CP_1 revisione non è sufficiente a configurare una situazione di legittimo affidamento, pur in assenza di un formale provvedimento di revoca della prestazione. CP_ Nella parte motiva della sentenza innanzi citata si legge infatti che “… sebbene l' non abbia provveduto, una volta accertato il venir meno del requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, per come previsto dall'art. 37, comma 8,
L. n. 448 del 1998, non si può ritenere che si sia ingenerata, in capo all'assistibile, una condizione soggettiva di affidamento nella percezione della prestazione, visto che, in forza della comunicazione dell'esito della visita, egli era (o, comunque, doveva essere) consapevole del fatto di non avere più diritto a ricevere la menzionata indennità. Né può ritenersi che la protratta CP_ mancata adozione di provvedimenti di sospensione e revoca da parte dell' abbia potuto CP_ ingenerare una situazione di affidamento tale da indurre a non proporre ricorso avverso
l'esito della predetta visita. Infatti, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.L. n. 269 del 2003, il termine decadenziale per la proposizione della domanda di invalidità civile è di sei mesi, la cui decorrenza - in caso di accertamento del venir meno delle prescritte condizioni sanitarie- è da individuarsi nella data di comunicazione del verbale negativo della commissione medica. Pertanto, il protrarsi della condotta dell' -che ha continuato ad erogare indebitamente la prestazione per lungo CP_3 tempo (oltre sei mesi) - non può aver influito sulla decisione della pensionata di non impugnare il verbale innanzi all'autorità giudiziaria, giacché ella avrebbe comunque dovuto attivarsi entro sei mesi dalla comunicazione dello stesso”.
2 Con riferimento ai ratei di pensione di inabilità civile e maggiorazione sociale (rispetto ai quali il requisito sanitario è stato confermato con il verbale di visita definitivo), deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto la questione sembra essersi risolta già in fase amministrativa, come si evince dalla delibera del 30.10.2023 (all. 3), con la quale il Comitato provinciale ha accolto parzialmente il ricorso “atteso il riconoscimento della pensione di inabilità civile, così come da determinazioni sanitarie”; in tale delibera, si legge che “le somme spettanti come arretrati sono state portate a parziale scomputo del debito impugnato”.
Per quanto innanzi esposto, rispetto a tali ratei è venuto meno l'interesse ad agire.
Le spese di lite non possono essere liquidate, non essendovi soccombenza – nemmeno virtuale
– dell' ; per i ratei di indennità di accompagnamento il ricorso è infatti infondato, mentre CP_3 per il resto la vicenda è stata definita già in fase amministrativa.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 04/12/2023 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso in relazione ai ratei di indennità di accompagnamento.
2. Dichiara per il resto cessata la materia del contendere.
Lecce, lì 10/10/2025
Il Giudice
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