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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 14/10/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 417/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa UD TT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 417/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
14.03.2025,
DA
, nato in [...] il [...], c.f.: , residente a [...]Parte_1 C.F._1
(PG), Via Pintura, 17,
e
, nata in [...] il [...], c.f.: residente a [...]Parte_2 C.F._2
(PG), Via della Torre, 5, entrambi assistiti e difesi, ai fini del presente procedimento, dall'Avv. Alberto Menghini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Trevi, Piazza della Concordia, 1, giusta procura in atti
- RICORRENTI –
i quali hanno contratto matrimonio in data 21 agosto 2007 in Bajze (Albania), trascritto presso il
Comune di Trevi, atto n° 4, parte II, serie C, anno 2021,
pagina 1 di 4 con i figli: in data 18 gennaio 2008, in data 8 luglio 2009 e in Persona_1 Persona_2 Persona_3 data 20 marzo 2015, minorenni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 14.03.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“La casa familiare
A seguito della separazione la casa familiare è stata venduta e il mutuo estinto.
I reciproci rapporti dare – avere tra i coniugi
Le parti reciprocamente rinunciano all'assegno di mantenimento, dichiarandosi reciprocamente indipendenti.
Le stesse dichiarano di aver bonariamente risolto ogni aspetto economico e patrimoniale nascente dal matrimonio o come conseguenza di esso, dichiarando di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra.
La situazione reddituale e patrimoniale delle parti
La Sig.ra è operaia con contratto a tempo indeterminato e redditi mensili pari a circa Parte_2 euro 1.200,00. Essendo stata assunta solamente nel 2023, dispone della sola dichiarazione dei redditi riferita a tale anno.
Il Sig. è operaio, con reddito mensile di circa € 1.700,00. Parte_1
La casa familiare in Trevi, come sopra accennato, è stata venduta ed il mutuo estinto. Entrambi sopportano quindi un onere locativo.
Le parti non hanno risparmi personali.
Le stesse sono proprietarie di due vecchie automobili di modestissimo valore, che si sono assegnate in sede di separazione.
La collocazione ed il mantenimento della prole – Piano genitoriale Per_ Le figlie , ed sono affidate ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 Per_2 presso la madre ed ampio diritto dovere di visita del padre.
Le parti si concorderanno di volta in volta, con semplice accordo telefonico, circa la frequentazione del padre con le figlie, dovendo tenere prioritariamente presente l'interesse delle stesse ed i loro impegni scolastici, sportivi e ricreativi.
pagina 2 di 4 Il Sig. a titolo di mantenimento della prole, si impegna a versare alla Sig.ra Parte_1 Parte_2 la somma mensile di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
Lo stesso, inoltre, acconsente che la coniuge continui a percepire per intero l'assegno unico, oggi di circa € 800,00, erogato dall'INPS.
Le parti concorreranno alle spese straordinarie nell'interesse della prole (che andranno preventivamente concordate e organizzate sulla base del Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Perugia) nella misura del 50% ciascuno”.
All'udienza dell'8.10.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data 21 Parte_1 Parte_2 agosto 2007 in Bajze (Albania), trascritto presso il Comune di Trevi, atto n° 4, parte II, serie C, anno 2021;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in pagina 3 di 4 conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trevi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto, 9.10.2025
Il Presidente est.
UD TT
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa UD TT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 417/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
14.03.2025,
DA
, nato in [...] il [...], c.f.: , residente a [...]Parte_1 C.F._1
(PG), Via Pintura, 17,
e
, nata in [...] il [...], c.f.: residente a [...]Parte_2 C.F._2
(PG), Via della Torre, 5, entrambi assistiti e difesi, ai fini del presente procedimento, dall'Avv. Alberto Menghini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Trevi, Piazza della Concordia, 1, giusta procura in atti
- RICORRENTI –
i quali hanno contratto matrimonio in data 21 agosto 2007 in Bajze (Albania), trascritto presso il
Comune di Trevi, atto n° 4, parte II, serie C, anno 2021,
pagina 1 di 4 con i figli: in data 18 gennaio 2008, in data 8 luglio 2009 e in Persona_1 Persona_2 Persona_3 data 20 marzo 2015, minorenni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 14.03.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“La casa familiare
A seguito della separazione la casa familiare è stata venduta e il mutuo estinto.
I reciproci rapporti dare – avere tra i coniugi
Le parti reciprocamente rinunciano all'assegno di mantenimento, dichiarandosi reciprocamente indipendenti.
Le stesse dichiarano di aver bonariamente risolto ogni aspetto economico e patrimoniale nascente dal matrimonio o come conseguenza di esso, dichiarando di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra.
La situazione reddituale e patrimoniale delle parti
La Sig.ra è operaia con contratto a tempo indeterminato e redditi mensili pari a circa Parte_2 euro 1.200,00. Essendo stata assunta solamente nel 2023, dispone della sola dichiarazione dei redditi riferita a tale anno.
Il Sig. è operaio, con reddito mensile di circa € 1.700,00. Parte_1
La casa familiare in Trevi, come sopra accennato, è stata venduta ed il mutuo estinto. Entrambi sopportano quindi un onere locativo.
Le parti non hanno risparmi personali.
Le stesse sono proprietarie di due vecchie automobili di modestissimo valore, che si sono assegnate in sede di separazione.
La collocazione ed il mantenimento della prole – Piano genitoriale Per_ Le figlie , ed sono affidate ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 Per_2 presso la madre ed ampio diritto dovere di visita del padre.
Le parti si concorderanno di volta in volta, con semplice accordo telefonico, circa la frequentazione del padre con le figlie, dovendo tenere prioritariamente presente l'interesse delle stesse ed i loro impegni scolastici, sportivi e ricreativi.
pagina 2 di 4 Il Sig. a titolo di mantenimento della prole, si impegna a versare alla Sig.ra Parte_1 Parte_2 la somma mensile di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
Lo stesso, inoltre, acconsente che la coniuge continui a percepire per intero l'assegno unico, oggi di circa € 800,00, erogato dall'INPS.
Le parti concorreranno alle spese straordinarie nell'interesse della prole (che andranno preventivamente concordate e organizzate sulla base del Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Perugia) nella misura del 50% ciascuno”.
All'udienza dell'8.10.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data 21 Parte_1 Parte_2 agosto 2007 in Bajze (Albania), trascritto presso il Comune di Trevi, atto n° 4, parte II, serie C, anno 2021;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in pagina 3 di 4 conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trevi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto, 9.10.2025
Il Presidente est.
UD TT
pagina 4 di 4