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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/07/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2107/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA CATANIA, 15 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. CASTELLO CARMELA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in VIA CATANIA N. 15, PALERMO, presso lo studio dell'Avv.
CUPPARI LUCA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 23 aprile 2025 e sottoscritto il 10 marzo 2025. (matrimonio celebrato in Carini, il 25 maggio 2010).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 11 luglio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1 dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“Domanda di separazione:
Considerato che già da oltre 5 anni i coniugi, essendo venuta meno l'affectio coniugalis, vivono una condizione di separazione di fatto i ricorrenti, che tuttavia mantengono rapporti civili sono venuti nella determinazione di procedere ad una separazione consensuale.
Ciò, a maggior ragione in considerazione del fatto che tale situazione non è più procrastinabile anche a tutela della salute psicologica della figlia, verso la quale è doveroso mettere in chiaro e con trasparenza la reale situazione familiare, senza dovere ricorrere ad alcuna finzione.
Permanenza della figlia presso ciascun genitore e modalità di comunicazione:
In ordine alla regolamentazione del diritto di visita, le parti ritengono di comune accordo di mantenere l'attuale organizzazione. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, ma abitera stabilmente con la madre nella casa familiare di via Caserta 26.
Le parti concordano espressamente che il padre incontrerà la figlia almeno due pomeriggi durante la settimana con espressa facoltà di incontrare la figlia tutte le volte che la stessa lo richiede;
il padre potrà altresi incontrare la figlia, previo accordo con la madre, tutte le volte che lo chiede secondo i suoi impegni lavorativi e la disponibilità della figlia.
La figlia trascorrerà il fine settimana alternativamente con i genitori, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina all'ingresso a scuola ove sarà accompagnata dal genitore con cui ha trascorso il fine settimana, salvo diverso accordo tra le parti.
Ogni spostamento o attività extrafamiliare (feste di compleanno, uscite con amici, gite) dovranno essere comunicate direttamente tra i genitori e non tramite la figlia, con un congruo preavviso in modo da consentire al genitore che dovrà accompagnarla di potersi organizzare.
2 Le festività Natalizie e Pasquali seguiranno il regime dell'alternanza e saranno così disciplinate: la vigilia di Natale presso un genitore e il giorno di
Natale dall'altro, previo accordo tra le parti. Ugualmente per la vigilia di
Capodanno da un genitore ed il giorno di Capodanno dall'altro. Le restanti festività seguiranno lo stesso criterio. I genitori si organizzeranno in accordo con la figlia.
Anche le festività pasquali seguiranno l'alternanza per cui la figlia trascorrerà ogni anno la Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro.
Ciascun genitore trascorrerà con la figlia il giorno del proprio compleanno a meno che subentrino impedimenti oggettivi o diverse organizzazioni concordate tra le parti. I compleanni della figlia verranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore, facendo salva la facoltà delle parti e della figlia di accordarsi in altro modo o di trascorrerlo tutti e tre insieme.
Nel periodo estivo la minore trascorrerà un periodo di vacanze di almeno due settimane consecutive con ciascun genitore, salva sempre la facoltà delle parti e della figlia di accordarsi diversamente. Le parti dovranno concordare entro il mese di maggio il periodo di vacanza con la figlia, previa disponibilità del piano di ferie del sig. . CP_1
Assegnazione casa familiare:
In considerazione della circostanza che la casa di via Caserta 26 è
l'abitazione in cui è nata e cresciuta la figlia, che la signora è il Parte_1 genitore che, in ragione della propria inoccupazione e degli impegni lavorativi del marito, si è sempre dedicata ad , la stessa dovrà essere Per_1 assegnata alla madre che la abiterà insieme alla figlia, per la quale detta abitazione sarà il domicilio prevalente, fino al raggiungimento della maggiore età e della indipendenza economica.
Le parti concordano che entro la data di deposito del ricorso congiunto il sig. lascerà la casa coniugale trasferendo la sua residenza presso una CP_1 nuova abitazione presa in locazione.
Mantenimento figlia:
Per tutto quanto esposto in fatto, per i documenti prodotti in atti, in considerazione del tenore di vita tenuto dalla famiglia in costanza di
3 matrimonio, appare equa e congrua, quale quota di mantenimento della minore, da porre a carico del sig. , una somma complessiva pari ad CP_1 euro 250,00 (duecentocinquanta/00) da corrispondersi alla madre a titolo di mantenimento indiretto della figlia, entro il giorno 10 di ogni mese.
Relativamente all'individuazione delle spese straordinarie e delle modalità di richiesta, si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo, che si intende integralmente ripetuto e trascritto nel presente atto, disponendo in ordine al riparto una aliquota pari al 80% a carico del padre e il 20% a carico della madre.
Assegno di mantenimento del coniuge:
La signora non lavora ed impegna tutto il suo tempo Parte_1 nell'accudimento della figlia che, specialmente in questa delicata fase di età - adolescenza - necessita di particolari cure ed attenzioni. Pertanto appare equo che il resistente, in considerazione delle esigue risorse economiche corrisponda alla moglie un assegno mensile pari ad euro 100,00 in considerazione dell'espresso accordo tra le parti di reperimento di una occupazione lavorativa di mezza giornata da parte della signora ” Parte_1
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Carini (atto n. 11, P. II, S. A, Anno 2010) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2107/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA CATANIA, 15 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. CASTELLO CARMELA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in VIA CATANIA N. 15, PALERMO, presso lo studio dell'Avv.
CUPPARI LUCA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 23 aprile 2025 e sottoscritto il 10 marzo 2025. (matrimonio celebrato in Carini, il 25 maggio 2010).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 11 luglio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1 dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“Domanda di separazione:
Considerato che già da oltre 5 anni i coniugi, essendo venuta meno l'affectio coniugalis, vivono una condizione di separazione di fatto i ricorrenti, che tuttavia mantengono rapporti civili sono venuti nella determinazione di procedere ad una separazione consensuale.
Ciò, a maggior ragione in considerazione del fatto che tale situazione non è più procrastinabile anche a tutela della salute psicologica della figlia, verso la quale è doveroso mettere in chiaro e con trasparenza la reale situazione familiare, senza dovere ricorrere ad alcuna finzione.
Permanenza della figlia presso ciascun genitore e modalità di comunicazione:
In ordine alla regolamentazione del diritto di visita, le parti ritengono di comune accordo di mantenere l'attuale organizzazione. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, ma abitera stabilmente con la madre nella casa familiare di via Caserta 26.
Le parti concordano espressamente che il padre incontrerà la figlia almeno due pomeriggi durante la settimana con espressa facoltà di incontrare la figlia tutte le volte che la stessa lo richiede;
il padre potrà altresi incontrare la figlia, previo accordo con la madre, tutte le volte che lo chiede secondo i suoi impegni lavorativi e la disponibilità della figlia.
La figlia trascorrerà il fine settimana alternativamente con i genitori, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina all'ingresso a scuola ove sarà accompagnata dal genitore con cui ha trascorso il fine settimana, salvo diverso accordo tra le parti.
Ogni spostamento o attività extrafamiliare (feste di compleanno, uscite con amici, gite) dovranno essere comunicate direttamente tra i genitori e non tramite la figlia, con un congruo preavviso in modo da consentire al genitore che dovrà accompagnarla di potersi organizzare.
2 Le festività Natalizie e Pasquali seguiranno il regime dell'alternanza e saranno così disciplinate: la vigilia di Natale presso un genitore e il giorno di
Natale dall'altro, previo accordo tra le parti. Ugualmente per la vigilia di
Capodanno da un genitore ed il giorno di Capodanno dall'altro. Le restanti festività seguiranno lo stesso criterio. I genitori si organizzeranno in accordo con la figlia.
Anche le festività pasquali seguiranno l'alternanza per cui la figlia trascorrerà ogni anno la Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro.
Ciascun genitore trascorrerà con la figlia il giorno del proprio compleanno a meno che subentrino impedimenti oggettivi o diverse organizzazioni concordate tra le parti. I compleanni della figlia verranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore, facendo salva la facoltà delle parti e della figlia di accordarsi in altro modo o di trascorrerlo tutti e tre insieme.
Nel periodo estivo la minore trascorrerà un periodo di vacanze di almeno due settimane consecutive con ciascun genitore, salva sempre la facoltà delle parti e della figlia di accordarsi diversamente. Le parti dovranno concordare entro il mese di maggio il periodo di vacanza con la figlia, previa disponibilità del piano di ferie del sig. . CP_1
Assegnazione casa familiare:
In considerazione della circostanza che la casa di via Caserta 26 è
l'abitazione in cui è nata e cresciuta la figlia, che la signora è il Parte_1 genitore che, in ragione della propria inoccupazione e degli impegni lavorativi del marito, si è sempre dedicata ad , la stessa dovrà essere Per_1 assegnata alla madre che la abiterà insieme alla figlia, per la quale detta abitazione sarà il domicilio prevalente, fino al raggiungimento della maggiore età e della indipendenza economica.
Le parti concordano che entro la data di deposito del ricorso congiunto il sig. lascerà la casa coniugale trasferendo la sua residenza presso una CP_1 nuova abitazione presa in locazione.
Mantenimento figlia:
Per tutto quanto esposto in fatto, per i documenti prodotti in atti, in considerazione del tenore di vita tenuto dalla famiglia in costanza di
3 matrimonio, appare equa e congrua, quale quota di mantenimento della minore, da porre a carico del sig. , una somma complessiva pari ad CP_1 euro 250,00 (duecentocinquanta/00) da corrispondersi alla madre a titolo di mantenimento indiretto della figlia, entro il giorno 10 di ogni mese.
Relativamente all'individuazione delle spese straordinarie e delle modalità di richiesta, si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo, che si intende integralmente ripetuto e trascritto nel presente atto, disponendo in ordine al riparto una aliquota pari al 80% a carico del padre e il 20% a carico della madre.
Assegno di mantenimento del coniuge:
La signora non lavora ed impegna tutto il suo tempo Parte_1 nell'accudimento della figlia che, specialmente in questa delicata fase di età - adolescenza - necessita di particolari cure ed attenzioni. Pertanto appare equo che il resistente, in considerazione delle esigue risorse economiche corrisponda alla moglie un assegno mensile pari ad euro 100,00 in considerazione dell'espresso accordo tra le parti di reperimento di una occupazione lavorativa di mezza giornata da parte della signora ” Parte_1
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Carini (atto n. 11, P. II, S. A, Anno 2010) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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