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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 16/12/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1717/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. LE LO Presidente dott.ssa AN Lo CO Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1717/2023, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AN TO
RICORRENTE contro
(c.f. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 22.04.2004 Controparte_1
(regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 39, parte II, serie A, anno 2004) e che dalla loro unione erano nati due figli: (15.03.2005) e Per_1
(22.05.2008). Per_2
Rappresentava che, venuta meno l'affectio coniugalis, il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 125/2022, nell'ambito del procedimento recante r.g. n. 750/2019, aveva pronunciato la loro separazione personale. 1 Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Adduceva il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio GG , dipendente di un ristorante;
di talché, chiedeva la riduzione ad € Per_1
150,00 mensili dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore.
Escludeva di dover continuare a contribuire al mantenimento della moglie, percettrice di emolumenti statali e, comunque, dotata di capacità lavorativa, volontariamente mai messa a frutto.
Rappresentava di esercitare attività lavorativa a tempo determinato presso varie società marittime e di dover onorare le rate mensili relative a più finanziamenti.
Chiedeva la conferma dell'affidamento condiviso della figlia ancora minorenne Per_2
tuttavia, lamentava di aver preso i contatti con entrambi i figli, già dalla separazione dimostratisi ostili nei suoi confronti, e per tale ragione, oltre che per le “difficoltà del suo lavoro, che non gli consentono di programmare e pianificare con largo anticipo i tempi di permanenza a Trapani”, sosteneva di non poter elaborare un progetto di piano genitoriale.
Chiedeva l'accoglimento della seguente declinazione del proprio diritto di visita: “il padre, salvo diverso accordo delle parti, possa vedere e tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta lo potrà e vorrà, compatibilmente con i suoi turni di lavoro ed imbarco, e con gli impegni di studio e svago della ragazza;
in caso di disaccordo, disporre a che il resistente possa vedere e tenere con sé la figlia, nel periodo in cui non sarà imbarcato, almeno un fine settimana al mese dalle ore 10:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica con diritto di pernottamento presso di lui;
nonché -secondo il principio dell'alternanza annuale- le festività natalizie (dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio) e le festività pasquali (il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo dalle 10:00 alle 20:00) e nel periodo estivo per 20 giorni anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori di anno in anno entro il 30 aprile”.
Manifestava acquiescenza alla conferma dell'assegnazione della casa coniugale (di sua esclusiva proprietà) alla , affinché vi coabitasse con la prole. CP_1
*****
2 Rimaneva contumace la resistente , di talché non poteva essere Controparte_1
esperito il tentativo di conciliazione previsto dalla legge.
In via provvisoria, il Tribunale manteneva le statuizioni vigenti e disponeva procedersi all'ascolto della figlia minore assistito da professionista psicologo che, all'esito, Per_2 relazionava brevemente sul contegno assunto dalla ragazza.
Considerati il tenore delle dichiarazioni e l'apertura manifestata dalla minore, veniva delegata l'UOS di Psicologia giuridica affinché effettuasse una valutazione sul nucleo e vagliasse la rispondenza all'interesse della minore del regime proposto dal ricorrente.
Si procedeva ulteriormente a conferire incarico ai Servizi sociali territorialmente competenti, su indicazione degli operatori dell'UOS, al fine di approfondire il contesto socio- ambientale e di vita della minore residente con la madre. Per_2
La causa veniva istruita a mezzo accertamenti tributari circa i redditi, i patrimoni e l'effettivo tenore di vita delle parti.
Pervenuti gli approfondimenti demandati, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, definito con sentenza n. 125/2022 del 28.01.2022, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Ciò, peraltro, si desume agevolmente dal tenore delle deduzioni della parte ricorrente, del resto l'unica costituita.
*****
Passando al regime inerente all'affidamento della prole minore, si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter
c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico- fisico del minore.
Nel caso di specie, per quanto concerne l'unica figlia ancora minorenne della coppia
( , non sono state segnalate gravi criticità per l'assunzione delle responsabilità Per_2
3 genitoriali (ad eccezione della discontinuità del supporto paterno e della condizione di chiusura della minore nei confronti del padre, nei termini appresso chiariti in relazione alla declinazione del diritto di visita) e non appaiono sussistere gravi ragioni ostative alla cogestione nel sistema di affidamento condiviso, richiesto dal ricorrente, anche nel silenzio della resistente (non costituitasi pur essendo a conoscenza della pendenza del giudizio).
Sicché, anche in un'ottica di persistente responsabilizzazione delle parti, pare opportuno confermare la modalità di affidamento già vigente: l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale, la cui assegnazione si mantiene in capo alla . CP_1
Quanto alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, non ritiene il Tribunale che risponda all'interesse di una rigida Per_2 calendarizzazione di incontri, rimettendosi la possibilità di incontri alla volontà della giovane, alla evoluzione della sua sensibilità, ma soprattutto alla dimostrazione dell'impegno che il padre vorrà mostrare nella ricerca di momenti esclusivi di condivisione con la figlia.
Infatti, non pu“ trascurarsi come la stessa abbia verbalizzato un atteggiamento ambivalente nei confronti del genitore: di chiusura relazionale, dovuta a sentimenti di delusione e abbandono ritenendo di non essere stata adeguatamente supportata, e, al contempo, espressivo dell'intimo desiderio di sentirlo interessato a lei e più presente nella propria vita (cfr. dichiarazioni della minore all'udienza del 10.04.2024: “Certo che sento la sua mancanza, ma ho paura che poi lui non si comporti bene o continui a fregarsene”).
A tale riguardo, più approfonditamente e recentemente, gli operatori coinvolti, nell'indagare il rapporto attuale con il padre, hanno così relazionato: “… in merito al padre fa presente di non essere disponibile ad avviare alcuna relazione con lui “lui ha scelto un'altra famiglia”, “io chiedevo di stare con lui… solo lui era parte della mia famiglia”. Fa presente che in passato, nonostante le sue numerose richieste di trascorrere del tempo esclusivamente con il padre, da quando lo stesso aveva avviato una nuova relazione aveva visto negata questa possibilità nutrendo nel tempo un profondo dispiacere fino alla decisione di interrompere la relazione con lui.” (cfr. rel. UOS Psg. del 12.02.2025).
Per tale ragione, non pare opportuno forzare a frequentare il padre, vieppiù in Per_2
spazi o momenti non esclusivi con costui, o ad avviare un percorso psicologico/clinico mirato all'elaborazione dei vissuti di sofferenza scaturiti dalla disgregazione della famiglia: “Alla
4 luce dell'evidente difficoltà della minore a modificare il proprio punto di vista e riconoscendo come questo possa essere anche legato alla propria rappresentazione emotiva interna degli eventi, si sollecitata a riflettere circa la possibilità di avviare un percorso psicologico che possa mettere al centro i propri bisogni e i propri vissuti, fondamentale per una rielaborazione emotiva dei suoi vissuti di abbandono, e propedeutico ad un possibile e successivo riavvicinamento alla figura paterna. La stessa fa presente di non essere disponibile, di aver ricevuto già in precedenza questo suggerimento dalla dott.ssa Per_3 nel corso del suo ascolto in Tribunale e di non voler avviare alcun intervento psicologico individuale che possa in qualche modo modificare gli equilibri in atto, come a volersi proteggere dai cambiamenti e da un possibile coinvolgimento emotivo inevitabile nell'innescarsi di nuove dinamiche relazionali” (cfr. rel. UOS Psg. cit.).
Di talché, il diritto di visita del padre non va certo categoricamente escluso, anzi il genitore rifiutato, che ha mostrato quantomeno formale adesione alle iniziative proposte dagli operatori sociosanitari, è chiamato a compiere i percorsi ritenuti opportuni, onde comprendere le condotte disfunzionali agite in passato che possono essere state concausa del rifiuto.
Pertanto, il va invitato a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità Parte_1 individuale che gli consenta la revisione critica del proprio approccio ai figli, in vista di un progetto di genitorialità condivisa.
Possono essere garantite, nelle more del percorso, almeno due videochiamate a settimana, se gradite alla minore.
*****
Quanto alle statuizioni di carattere economico, si osserva che l'indefettibile dovere del padre di contribuire al mantenimento della prole, indiscusso se trattasi di figli minori (come
, va parimenti confermato nell'ipotesi di figli neomaggiorenni solo parzialmente Per_2
indipendenti (come ). Per_1
Relativamente al quantum dell'assegno, appare equa la conferma dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 250,00 rivalutabili. Per_2
Diversamente, per ciò che concerne , essendo state effettuate allegazioni del Per_1
padre riguardanti lo svolgimento di attività lavorativa da parte di costui (cfr. rel. S.S. dell'8.05.2025: “ attualmente lavora regolarmente in un ristorante di Trapani e Per_1 riferisce di essere contento di ciò che fa”), ma senza prova della durata dell'impegno e della
5 retribuzione, considerata pertanto la parziale capacità del giovane, può essere accolta la richiesta di riduzione ad € 200,00 del quantum dell'assegno mensilmente versato a titolo di contributo al suo mantenimento da parte del ricorrente.
Invero, detta circostanza, lungi dal condurre alla completa elisione del contributo, non appare idonea a fare ritenere il conseguimento di una piena autosufficienza economica, atteso che non è stata offerta prova né della tipologia contrattuale – ben potendosi trattare di un impiego saltuario e/o stagionale – né della retribuzione percepita ed anzi rende conto di una diligenza del figlio, in età peraltro ancora giovanissima.
Tutte le provvidenze in favore della prole andranno erogate interamente alla madre, preminente collocataria, nonché soggetto che provvede in misura prevalente alle esigenze correnti ordinarie dei figli.
Come sopra chiarito, infatti, non sussistono allo stato apprezzabili momenti di contribuzione diretta da parte del padre, che – quantomeno rebus sic stantibus – non incontra la prole facendosene effettivo carico anche materiale, neppure occasionalmente.
Naturalmente le spese straordinarie (individuate secondo il locale Protocollo) che si renderanno via via necessarie per la prole rimangono a carico dei genitori nella misura del
50% ciascuno.
*****
Soffermandosi, da ultimo, sulla domanda diretta a ottenere la revoca dell'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento della resistente, si rammenta che (e come pure chiarito dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018) “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di
6 quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Traslando i riportati principi giurisprudenziali al caso di specie, con riferimento ai dati rilevanti ai fini della sopradetta valutazione emersi dalle indagini tributarie, consta un lieve miglioramento della situazione reddituale del (che per l'anno di imposta 2022 ha Parte_1
dichiarato redditi per € 40.192,64 e per l'anno 2023 € 47.802,75), e una sostanziale stasi delle
(comunque notevolmente inferiori) risorse della , derivanti esclusivamente da CP_1 sussidi.
Se è vero, poi, che quest'ultima, a differenza del ricorrente, non è gravata da spese abitative, potendo, allo stato, fruire della casa familiare, va considerata la minima entità dell'assegno previsto rispetto alle risorse dell'onerato e la durata del matrimonio ultradecennale, da cui sono nati due figli il cui carico quotidiano di accudimento grava sulla resistente.
Sicché, valorizzando in parte il principio di autoresponsabilità e la minore pregnanza del dovere solidaristico discendente dalla pronuncia di divorzio, le modeste provvidenze in atto percepite, detto assegno, che per le superiori ragioni potrà essere allo stato confermato in
€ 150 mensili rivalutabili.
*****
Le spese del giudizio possono rimanere a carico di chi le ha sostenute, stante il tenore delle statuizioni e l'opzione processuale di contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e , in atti generalizzati, Parte_1 Controparte_1
contratto in data 22.04.2004, regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Trapani, al n. 39, parte II, serie A, anno 2004;
- affida la figlia minore in via condivisa ai genitori, con collocazione presso la Per_2
madre, cui va assegnata la casa coniugale;
- regolamenta l'esercizio del diritto di visita del padre come in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad Parte_1 Controparte_1
(che dovrà percepire anche l'A.U. e qualsiasi altra provvidenza erogata in
[...]
7 favore dei figli), entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 450,00 (€ 250,00 per ed € 200,00 per ) rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, Per_2 Per_1
a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo il protocollo sottoscritto con il C.O.A., nonché € 150,00 mensili rivalutabili, dalla presente pronuncia;
- respinge ogni altra domanda;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- lascia le spese a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Giudice rel.
AN Lo CO
Il Presidente
LE LO
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. LE LO Presidente dott.ssa AN Lo CO Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1717/2023, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AN TO
RICORRENTE contro
(c.f. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 22.04.2004 Controparte_1
(regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 39, parte II, serie A, anno 2004) e che dalla loro unione erano nati due figli: (15.03.2005) e Per_1
(22.05.2008). Per_2
Rappresentava che, venuta meno l'affectio coniugalis, il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 125/2022, nell'ambito del procedimento recante r.g. n. 750/2019, aveva pronunciato la loro separazione personale. 1 Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Adduceva il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio GG , dipendente di un ristorante;
di talché, chiedeva la riduzione ad € Per_1
150,00 mensili dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore.
Escludeva di dover continuare a contribuire al mantenimento della moglie, percettrice di emolumenti statali e, comunque, dotata di capacità lavorativa, volontariamente mai messa a frutto.
Rappresentava di esercitare attività lavorativa a tempo determinato presso varie società marittime e di dover onorare le rate mensili relative a più finanziamenti.
Chiedeva la conferma dell'affidamento condiviso della figlia ancora minorenne Per_2
tuttavia, lamentava di aver preso i contatti con entrambi i figli, già dalla separazione dimostratisi ostili nei suoi confronti, e per tale ragione, oltre che per le “difficoltà del suo lavoro, che non gli consentono di programmare e pianificare con largo anticipo i tempi di permanenza a Trapani”, sosteneva di non poter elaborare un progetto di piano genitoriale.
Chiedeva l'accoglimento della seguente declinazione del proprio diritto di visita: “il padre, salvo diverso accordo delle parti, possa vedere e tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta lo potrà e vorrà, compatibilmente con i suoi turni di lavoro ed imbarco, e con gli impegni di studio e svago della ragazza;
in caso di disaccordo, disporre a che il resistente possa vedere e tenere con sé la figlia, nel periodo in cui non sarà imbarcato, almeno un fine settimana al mese dalle ore 10:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica con diritto di pernottamento presso di lui;
nonché -secondo il principio dell'alternanza annuale- le festività natalizie (dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio) e le festività pasquali (il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo dalle 10:00 alle 20:00) e nel periodo estivo per 20 giorni anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori di anno in anno entro il 30 aprile”.
Manifestava acquiescenza alla conferma dell'assegnazione della casa coniugale (di sua esclusiva proprietà) alla , affinché vi coabitasse con la prole. CP_1
*****
2 Rimaneva contumace la resistente , di talché non poteva essere Controparte_1
esperito il tentativo di conciliazione previsto dalla legge.
In via provvisoria, il Tribunale manteneva le statuizioni vigenti e disponeva procedersi all'ascolto della figlia minore assistito da professionista psicologo che, all'esito, Per_2 relazionava brevemente sul contegno assunto dalla ragazza.
Considerati il tenore delle dichiarazioni e l'apertura manifestata dalla minore, veniva delegata l'UOS di Psicologia giuridica affinché effettuasse una valutazione sul nucleo e vagliasse la rispondenza all'interesse della minore del regime proposto dal ricorrente.
Si procedeva ulteriormente a conferire incarico ai Servizi sociali territorialmente competenti, su indicazione degli operatori dell'UOS, al fine di approfondire il contesto socio- ambientale e di vita della minore residente con la madre. Per_2
La causa veniva istruita a mezzo accertamenti tributari circa i redditi, i patrimoni e l'effettivo tenore di vita delle parti.
Pervenuti gli approfondimenti demandati, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, definito con sentenza n. 125/2022 del 28.01.2022, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Ciò, peraltro, si desume agevolmente dal tenore delle deduzioni della parte ricorrente, del resto l'unica costituita.
*****
Passando al regime inerente all'affidamento della prole minore, si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter
c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico- fisico del minore.
Nel caso di specie, per quanto concerne l'unica figlia ancora minorenne della coppia
( , non sono state segnalate gravi criticità per l'assunzione delle responsabilità Per_2
3 genitoriali (ad eccezione della discontinuità del supporto paterno e della condizione di chiusura della minore nei confronti del padre, nei termini appresso chiariti in relazione alla declinazione del diritto di visita) e non appaiono sussistere gravi ragioni ostative alla cogestione nel sistema di affidamento condiviso, richiesto dal ricorrente, anche nel silenzio della resistente (non costituitasi pur essendo a conoscenza della pendenza del giudizio).
Sicché, anche in un'ottica di persistente responsabilizzazione delle parti, pare opportuno confermare la modalità di affidamento già vigente: l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale, la cui assegnazione si mantiene in capo alla . CP_1
Quanto alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, non ritiene il Tribunale che risponda all'interesse di una rigida Per_2 calendarizzazione di incontri, rimettendosi la possibilità di incontri alla volontà della giovane, alla evoluzione della sua sensibilità, ma soprattutto alla dimostrazione dell'impegno che il padre vorrà mostrare nella ricerca di momenti esclusivi di condivisione con la figlia.
Infatti, non pu“ trascurarsi come la stessa abbia verbalizzato un atteggiamento ambivalente nei confronti del genitore: di chiusura relazionale, dovuta a sentimenti di delusione e abbandono ritenendo di non essere stata adeguatamente supportata, e, al contempo, espressivo dell'intimo desiderio di sentirlo interessato a lei e più presente nella propria vita (cfr. dichiarazioni della minore all'udienza del 10.04.2024: “Certo che sento la sua mancanza, ma ho paura che poi lui non si comporti bene o continui a fregarsene”).
A tale riguardo, più approfonditamente e recentemente, gli operatori coinvolti, nell'indagare il rapporto attuale con il padre, hanno così relazionato: “… in merito al padre fa presente di non essere disponibile ad avviare alcuna relazione con lui “lui ha scelto un'altra famiglia”, “io chiedevo di stare con lui… solo lui era parte della mia famiglia”. Fa presente che in passato, nonostante le sue numerose richieste di trascorrere del tempo esclusivamente con il padre, da quando lo stesso aveva avviato una nuova relazione aveva visto negata questa possibilità nutrendo nel tempo un profondo dispiacere fino alla decisione di interrompere la relazione con lui.” (cfr. rel. UOS Psg. del 12.02.2025).
Per tale ragione, non pare opportuno forzare a frequentare il padre, vieppiù in Per_2
spazi o momenti non esclusivi con costui, o ad avviare un percorso psicologico/clinico mirato all'elaborazione dei vissuti di sofferenza scaturiti dalla disgregazione della famiglia: “Alla
4 luce dell'evidente difficoltà della minore a modificare il proprio punto di vista e riconoscendo come questo possa essere anche legato alla propria rappresentazione emotiva interna degli eventi, si sollecitata a riflettere circa la possibilità di avviare un percorso psicologico che possa mettere al centro i propri bisogni e i propri vissuti, fondamentale per una rielaborazione emotiva dei suoi vissuti di abbandono, e propedeutico ad un possibile e successivo riavvicinamento alla figura paterna. La stessa fa presente di non essere disponibile, di aver ricevuto già in precedenza questo suggerimento dalla dott.ssa Per_3 nel corso del suo ascolto in Tribunale e di non voler avviare alcun intervento psicologico individuale che possa in qualche modo modificare gli equilibri in atto, come a volersi proteggere dai cambiamenti e da un possibile coinvolgimento emotivo inevitabile nell'innescarsi di nuove dinamiche relazionali” (cfr. rel. UOS Psg. cit.).
Di talché, il diritto di visita del padre non va certo categoricamente escluso, anzi il genitore rifiutato, che ha mostrato quantomeno formale adesione alle iniziative proposte dagli operatori sociosanitari, è chiamato a compiere i percorsi ritenuti opportuni, onde comprendere le condotte disfunzionali agite in passato che possono essere state concausa del rifiuto.
Pertanto, il va invitato a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità Parte_1 individuale che gli consenta la revisione critica del proprio approccio ai figli, in vista di un progetto di genitorialità condivisa.
Possono essere garantite, nelle more del percorso, almeno due videochiamate a settimana, se gradite alla minore.
*****
Quanto alle statuizioni di carattere economico, si osserva che l'indefettibile dovere del padre di contribuire al mantenimento della prole, indiscusso se trattasi di figli minori (come
, va parimenti confermato nell'ipotesi di figli neomaggiorenni solo parzialmente Per_2
indipendenti (come ). Per_1
Relativamente al quantum dell'assegno, appare equa la conferma dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 250,00 rivalutabili. Per_2
Diversamente, per ciò che concerne , essendo state effettuate allegazioni del Per_1
padre riguardanti lo svolgimento di attività lavorativa da parte di costui (cfr. rel. S.S. dell'8.05.2025: “ attualmente lavora regolarmente in un ristorante di Trapani e Per_1 riferisce di essere contento di ciò che fa”), ma senza prova della durata dell'impegno e della
5 retribuzione, considerata pertanto la parziale capacità del giovane, può essere accolta la richiesta di riduzione ad € 200,00 del quantum dell'assegno mensilmente versato a titolo di contributo al suo mantenimento da parte del ricorrente.
Invero, detta circostanza, lungi dal condurre alla completa elisione del contributo, non appare idonea a fare ritenere il conseguimento di una piena autosufficienza economica, atteso che non è stata offerta prova né della tipologia contrattuale – ben potendosi trattare di un impiego saltuario e/o stagionale – né della retribuzione percepita ed anzi rende conto di una diligenza del figlio, in età peraltro ancora giovanissima.
Tutte le provvidenze in favore della prole andranno erogate interamente alla madre, preminente collocataria, nonché soggetto che provvede in misura prevalente alle esigenze correnti ordinarie dei figli.
Come sopra chiarito, infatti, non sussistono allo stato apprezzabili momenti di contribuzione diretta da parte del padre, che – quantomeno rebus sic stantibus – non incontra la prole facendosene effettivo carico anche materiale, neppure occasionalmente.
Naturalmente le spese straordinarie (individuate secondo il locale Protocollo) che si renderanno via via necessarie per la prole rimangono a carico dei genitori nella misura del
50% ciascuno.
*****
Soffermandosi, da ultimo, sulla domanda diretta a ottenere la revoca dell'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento della resistente, si rammenta che (e come pure chiarito dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018) “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di
6 quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Traslando i riportati principi giurisprudenziali al caso di specie, con riferimento ai dati rilevanti ai fini della sopradetta valutazione emersi dalle indagini tributarie, consta un lieve miglioramento della situazione reddituale del (che per l'anno di imposta 2022 ha Parte_1
dichiarato redditi per € 40.192,64 e per l'anno 2023 € 47.802,75), e una sostanziale stasi delle
(comunque notevolmente inferiori) risorse della , derivanti esclusivamente da CP_1 sussidi.
Se è vero, poi, che quest'ultima, a differenza del ricorrente, non è gravata da spese abitative, potendo, allo stato, fruire della casa familiare, va considerata la minima entità dell'assegno previsto rispetto alle risorse dell'onerato e la durata del matrimonio ultradecennale, da cui sono nati due figli il cui carico quotidiano di accudimento grava sulla resistente.
Sicché, valorizzando in parte il principio di autoresponsabilità e la minore pregnanza del dovere solidaristico discendente dalla pronuncia di divorzio, le modeste provvidenze in atto percepite, detto assegno, che per le superiori ragioni potrà essere allo stato confermato in
€ 150 mensili rivalutabili.
*****
Le spese del giudizio possono rimanere a carico di chi le ha sostenute, stante il tenore delle statuizioni e l'opzione processuale di contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e , in atti generalizzati, Parte_1 Controparte_1
contratto in data 22.04.2004, regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Trapani, al n. 39, parte II, serie A, anno 2004;
- affida la figlia minore in via condivisa ai genitori, con collocazione presso la Per_2
madre, cui va assegnata la casa coniugale;
- regolamenta l'esercizio del diritto di visita del padre come in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad Parte_1 Controparte_1
(che dovrà percepire anche l'A.U. e qualsiasi altra provvidenza erogata in
[...]
7 favore dei figli), entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 450,00 (€ 250,00 per ed € 200,00 per ) rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, Per_2 Per_1
a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo il protocollo sottoscritto con il C.O.A., nonché € 150,00 mensili rivalutabili, dalla presente pronuncia;
- respinge ogni altra domanda;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- lascia le spese a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Giudice rel.
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Il Presidente
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