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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/04/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 437/2025 RG, introdotta da
(NIGERIA, 04/10/1978), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
NAZZARO CRISTINA;
(NIGERIA, 28/02/1979), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. CASTELLI FLORA SERENA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 14/10/2014 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in Roma, alla Via Niscemi, 47, rimarrà
assegnata alla moglie, mentre il marito se ne è già da tempo allontanato
portando con sé tutti i propri effetti personali;
4) i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
5) i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno nei
confronti dell'altro;
6) i coniugi acconsentono reciprocamente, fin d'ora, al rilascio e/o
rinnovo dei rispettivi passaporti.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 437/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(NIGERIA, 04/10/1978) e (NIGERIA, Controparte_1 28/02/1979) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
14/10/2014, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 182, Parte I, Serie 26, Anno 2014, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/04/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 437/2025 RG, introdotta da
(NIGERIA, 04/10/1978), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
NAZZARO CRISTINA;
(NIGERIA, 28/02/1979), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. CASTELLI FLORA SERENA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 14/10/2014 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in Roma, alla Via Niscemi, 47, rimarrà
assegnata alla moglie, mentre il marito se ne è già da tempo allontanato
portando con sé tutti i propri effetti personali;
4) i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
5) i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno nei
confronti dell'altro;
6) i coniugi acconsentono reciprocamente, fin d'ora, al rilascio e/o
rinnovo dei rispettivi passaporti.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 437/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(NIGERIA, 04/10/1978) e (NIGERIA, Controparte_1 28/02/1979) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
14/10/2014, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 182, Parte I, Serie 26, Anno 2014, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/04/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi