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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/04/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 10.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 2052 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 06/05/2023 ed iscritto al n 2052 - 2023 RG , vertente tra
- , cod. fisc. nella Parte_1 C.F._1 qualità di titolare legale rappresentante della
[...]
– P. IVA , elettivamente Parte_2 P.IVA_1 domiciliato in Bovalino Marina (RC), via Privata Schirripa n. 5 presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Nobile (c.f. ) che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente-
Contro
- (C.F. Controparte_1 P.IVA_2
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, costituito P.IVA_3 ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) Persona_1 il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati
Angelo Labrini( ), Angela M. Fazio C.F._3
( , Angela M. Laganà ( ), C.F._4 C.F._5
Dario C. Adornato , nonché dall'avv. Ettore Triolo C.F._6
( ) costituitosi nuovo difensore;
C.F._7
1 -resistente-
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 06/05/2023 parte ricorrente proponeva ricorso in opposizione ex art. art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 22 della legge n. 689/81 avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-001076804 (Prot.
.6700.30/03/2023.0154618) emessa dall' di Reggio Calabria – via CP_1 CP_1
D. Romeo n. 15 – e notificata in data 12.4.2023, con cui era stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 10.000,00 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2016, violazione dell'art.2, comma 1-bis del DL 12.9.1983 n.463, convertito in L 638/83, per omesso versamento delle quote di contribuzione a carico dei lavoratori.
Il ricorrente eccepiva la prescrizione delle sanzioni azionate dall'ente resistente, la violazione del principio di proporzionalità della sanzione amministrativa nonché ulteriori profili di illegittimità.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che nella CP_1 sua memoria precisava che “«In relazione all'ordinanza-ingiunzione prot. 6700.30/03/2023.0154618, relativa all'annualità 2016, notificata il CP_1
12.04.2023 e opposta in giudizio con ricorso notificato il 16.03.2024, si comunica che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta
e mezza a quattro volte l'importo omesso, si è proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 934,00”. Dava atto quindi della rideterminazione della sanzione nella misura pari a € 934,00 e nelle conclusioni rappresentava, gradatamente, ove l'opponente provvedesse al pagamento in misura ridotta, la dichiarazione di estinzione del procedimento amministrativo sanzionatorio.
§ 3. Con le note di trattazione scritta del 14.06.2024, la difesa del ricorrente precisa le conclusioni dando atto dell'avvenuto pagamento a mezzo modello
F24 (versato in atti) in data 12.06.2024 dell'importo della sanzione amministrativa irrogata per come rideterminata e delle spese del procedimento amministrativo. La difesa dell' , con note del 1.04.2025, considerato l'intervenuto CP_1 pagamento della sanzione come rideterminata, chiede sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di
2 lite. Sul punto delle spese la difesa del ricorrente chiede la condanna della controparte.
§ 4. In conformità alle conclusioni delle parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere stante l'avvenuto pagamento delle sanzioni e spese che determina l'estinzione del procedimento amministrativo.
Al fine della compensazione delle spese legali rileva la circostanza che la rideterminazione della sanzione amministrativa è avvenuta per effetto dell'applicazione della normativa sopravvenuta di cui all'art. 23 del decreto- legge 4 maggio 2023, n. 48.
p.q.m
.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa interamente le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 11/04/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
3
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 10.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 2052 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 06/05/2023 ed iscritto al n 2052 - 2023 RG , vertente tra
- , cod. fisc. nella Parte_1 C.F._1 qualità di titolare legale rappresentante della
[...]
– P. IVA , elettivamente Parte_2 P.IVA_1 domiciliato in Bovalino Marina (RC), via Privata Schirripa n. 5 presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Nobile (c.f. ) che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente-
Contro
- (C.F. Controparte_1 P.IVA_2
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, costituito P.IVA_3 ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) Persona_1 il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati
Angelo Labrini( ), Angela M. Fazio C.F._3
( , Angela M. Laganà ( ), C.F._4 C.F._5
Dario C. Adornato , nonché dall'avv. Ettore Triolo C.F._6
( ) costituitosi nuovo difensore;
C.F._7
1 -resistente-
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 06/05/2023 parte ricorrente proponeva ricorso in opposizione ex art. art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 22 della legge n. 689/81 avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-001076804 (Prot.
.6700.30/03/2023.0154618) emessa dall' di Reggio Calabria – via CP_1 CP_1
D. Romeo n. 15 – e notificata in data 12.4.2023, con cui era stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 10.000,00 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2016, violazione dell'art.2, comma 1-bis del DL 12.9.1983 n.463, convertito in L 638/83, per omesso versamento delle quote di contribuzione a carico dei lavoratori.
Il ricorrente eccepiva la prescrizione delle sanzioni azionate dall'ente resistente, la violazione del principio di proporzionalità della sanzione amministrativa nonché ulteriori profili di illegittimità.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che nella CP_1 sua memoria precisava che “«In relazione all'ordinanza-ingiunzione prot. 6700.30/03/2023.0154618, relativa all'annualità 2016, notificata il CP_1
12.04.2023 e opposta in giudizio con ricorso notificato il 16.03.2024, si comunica che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta
e mezza a quattro volte l'importo omesso, si è proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 934,00”. Dava atto quindi della rideterminazione della sanzione nella misura pari a € 934,00 e nelle conclusioni rappresentava, gradatamente, ove l'opponente provvedesse al pagamento in misura ridotta, la dichiarazione di estinzione del procedimento amministrativo sanzionatorio.
§ 3. Con le note di trattazione scritta del 14.06.2024, la difesa del ricorrente precisa le conclusioni dando atto dell'avvenuto pagamento a mezzo modello
F24 (versato in atti) in data 12.06.2024 dell'importo della sanzione amministrativa irrogata per come rideterminata e delle spese del procedimento amministrativo. La difesa dell' , con note del 1.04.2025, considerato l'intervenuto CP_1 pagamento della sanzione come rideterminata, chiede sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di
2 lite. Sul punto delle spese la difesa del ricorrente chiede la condanna della controparte.
§ 4. In conformità alle conclusioni delle parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere stante l'avvenuto pagamento delle sanzioni e spese che determina l'estinzione del procedimento amministrativo.
Al fine della compensazione delle spese legali rileva la circostanza che la rideterminazione della sanzione amministrativa è avvenuta per effetto dell'applicazione della normativa sopravvenuta di cui all'art. 23 del decreto- legge 4 maggio 2023, n. 48.
p.q.m
.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa interamente le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 11/04/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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