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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/11/2025, n. 3363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3363 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
n. 5120/2022 R.g. n…………... Reg. sent. n………….. Cron. n………….. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Terza Sezione civile – nella persona del giudice, dr.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 marzo 2025 la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 5120 del ruolo generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
promosso da
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Andrea Pazzini Parte_1 e Oronzo Valletta, giusta procura allegata agli atti di citazione;
- attrice/opponente –
contro
, rapp.ta e difesa dall'avv. Katia Tafuro, giusta procura allegata alla comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta;
- convenuta/opposta –
nonché contro
, rapp.to e difeso dall'avv. Cosimo Miccoli, giusta procura allegata alla comparsa di CP_2 costituzione e risposta;
- convenuto/opposto – e contro
, rapp.to e difeso dall'avv. Fabrizio Tommasi, giusta procura allegata alla comparsa Controparte_3 di costituzione e risposta;
- terzo chiamato -
Conclusioni: Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 18.03.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai precedenti scritti ed alle memorie conclusive depositate in atti. La causa è stata poi trattenuta a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. pagina 1 di 5
Fatto e diritto
Ha agito in giudizio proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 724/2022 Parte_1 emesso dal Tribunale di Lecce per il pagamento, in favore di , della somma di € Controparte_1 50.000,04, a titolo di compenso asseritamente dovuto alla stessa dalla per la cessione della quota Pt_1 di partecipazione alla società IN AL SR;
il tutto oltre interessi e spese e compensi del procedimento monitorio. Ha dedotto:
- di essere una società fiduciaria secondo la L. 1966/1939 e succ. modifiche, sicché essa, a seguito della sottoscrizione di un contratto di mandato con rappresentanza, si rende acquirente della partecipazione nella società in cui il fiduciante non vuole comparire e, nel corso del rapporto sociale, riceve istruzioni dal fiduciante per esercitare i diritti dello stesso all'interno della società;
- il 05.11.2019, le ha dato mandato di acquistare una quota di nominali € 15.000,00 Controparte_3 della società IN AL SR;
- in conseguenza di ciò, con atto del 13.12.2019 ha acquistato la predetta quota e, nell'ottobre del 2020, su ulteriore disposizione di , ha acquistato da la piena proprietà della Controparte_3 Controparte_1 quota sociale di IN AL SR;
- l'obbligazione di pagamento della quota sociale è stata garantita da con il rilascio Controparte_3 di n. 12 pagherò cambiari dell'importo di € 4.166,67 cadauno;
- il penultimo effetto cambiario è stato pagato, sicché non è dovuto l'intero importo chiesto con l'ingiunzione;
- gli interessi spettanti sono solo quelli nella misura legale, mentre quelli moratori sono dovuti solo dalla proposizione della domanda giudiziale;
- la clausola n. 14 del contratto di cessione di quote prevedeva il divieto della cedente di iniziare una nuova attività nei Comuni in cui svolgeva attività la società oggetto di cessione, nonché l'obbligo della cedente di pagare una somma pari ad € 50.000,00 in caso di violazione di tale divieto;
- la già prima del rogito, risulta avere iniziato e continuato attività commerciale in concorrenza CP_1 con IN AL SR, tramite la e la Totalgames SR. Parte_2
Ha concluso chiedendo: 1) di autorizzare la chiamata in causa del responsabile sostanziale dell'acquisto delle quote sociali, ; 2) la revoca del decreto ingiuntivo, non essendo la Controparte_3
obbligata ad alcun pagamento;
3) in subordine, accertata la violazione dell'art. 14 del contratto, Pt_1 dichiarare la convenuta tenuta al pagamento della somma di € 50.000,00 e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo per estinzione dell'obbligo di pagamento;
4) in via ancora più subordinata, accertare la responsabilità contrattuale di e condannarlo a manlevare dall'obbligo di Controparte_3 Parte_1 pagamento di somme in favore della 5) vittoria di spese e competenze di causa e condanna CP_1 dell'opposta ex art. 96, c. 3 c.p.c. in misura da determinarsi equitativamente.
Si è costituita la quale ha dedotto che l'obbligazione nei suoi confronti è stata Controparte_1 assunta da e nessun rilievo ha la circostanza che il abbia o meno garantito Parte_1 CP_3 l'adempimento; ha anche rappresentato di avere diritto agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 dalla data di sottoscrizione della scrittura privata, essendo gli stessi dovuti in ogni caso di ritardo nel pagamento di una obbligazione;
ha contestato la domanda riguardante la violazione della clausola di non concorrenza evidenziando che la (attiva dal 01.11.2018) le è stata venduta proprio dal Parte_2
in data 13.08.2020 e la Totalgames SR è stata una società inattiva fin dall'origine. CP_3
Ha concluso per la conferma del decreto opposto, con vittoria di spese e competenze di causa;
si è rimessa al giudice con riferimento alla richiesta della di chiamare in causa il . Pt_1 CP_3
Alla prima udienza è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_3
[...]
pagina 2 di 5 Costituitosi ha dedotto: a) che la si è costituita quale società fiduciaria Controparte_3 Pt_1 nel suo interesse ed ha ricevuto mandato solo per la amministrazione delle sue quote pari al 33,33% della compagine sociale di IN AL SR, senza alcun incarico ad acquisire nuove quote;
b) che il 31.10.2020, e hanno ceduto la propria intera partecipazione sociale a che ha
CP_1 CP_2 Parte_1 acquistato l'intera porzione di (33%) e la parte maggioritaria delle quote di (30,33%), CP_2 CP_1 mentre egli – che pure ha partecipato all'atto – ha acquistato il 3% della compagine sociale da
CP_1 pagando alla il prezzo;
c) che con pec del 02.11.2022, del 03.11.2022, del 15.11.2022 e del
CP_1 25.11.2022, egli ha revocato il mandato fiduciario ed ha chiesto la restituzione delle quote, convocando la dinanzi al Notaio per il 07.12.2022; d) che la , non solo non ha restituito le quote, ma Pt_1 Pt_1 ha anche indetto assemblea per il cambio dell'amministratore votando in modo difforme rispetto alle indicazioni di , così comportandosi come proprietaria della IN SR;
e) è pacifico, perché CP_3 riconosciuto dalla stessa all'udienza del 06.12.2022, che dall'importo ingiunto va detratta la
CP_1 somma di € 4.166,67; f) che la ha violato il divieto di concorrenza previsto nel patto;
g) che gli
CP_1 interessi non possono essere riconosciuti nella misura richiesta dalla LE poiché la domanda non è circostanziata.
Ha concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo, riconoscendo in via di eccezione riconvenzionale l'esistenza del controcredito per la violazione del divieto di concorrenza e, quindi, che nessuna somma è da lui dovuta a e . CP_4 Controparte_1
Con ordinanza del 09.05.2023, è stata disposta la riunione al presente giudizio della causa n. 5630/2022, autorizzando – in quest'ultima – la chiamata in causa del terzo, . Controparte_3
La causa n. 5630/2022 R.G. è sorta per l'opposizione di al decreto ingiuntivo n. Parte_1 896/2022 emesso dal Tribunale di Lecce per il pagamento, in favore di , della somma di € CP_2 50.833,37, a titolo di compenso asseritamente dovuto alla stessa dalla per la cessione della quota Pt_1 di partecipazione alla società IN AL SR;
il tutto oltre interessi e spese e compensi del procedimento monitorio.
Le ragioni di opposizione sono state le stesse dell'altro giudizio, con la sola precisazione – con riferimento alla asserita violazione del divieto di concorrenza – che il eserciterebbe la stessa CP_2 attività tramite la Totalgames SR.
Costituendosi in giudizio ha corretto l'importo effettivo del suo credito in € CP_2
41.666,70 e, nel merito, ha evidenziato di non avere mai ricevuto il pagamento delle somme a lui spettanti in conseguenza della cessione delle sue quote, ha dedotto di avere diritto agli interessi di mora con decorrenza dal momento della sottoscrizione della scrittura stante l'inadempimento di controparte ed ha rilevato che il fatto che la Totalgames SR sia rimasta inattiva dimostra che non vi è stata alcuna violazione del divieto di concorrenza. Con ordinanza datata 06.03.2024, è stata concessa la provvisoria esecuzione del D.I. n. 724/2022, emesso dal Tribunale di Lecce su istanza di nei confronti di limitatamente Controparte_1 Parte_1 alla somma di € 45.883,37 e del D.I. n. 896/2022, emesso dal Tribunale Lecce su istanza di CP_2 nei confronti di limitatamente alla somma di € 41.666,70, così rideterminate in seguito a Parte_1 parziale pagamento dell'importo dovuto. Con ordinanza datata 30.10.2024, ritenute le prove richieste superflue o irrilevanti, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni. Il 18.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
* * *
Le domande proposte dagli opposti e nei confronti di Controparte_1 CP_2 Pt_1
[... sono fondate e meritano accoglimento.
Dall'esame della documentazione in atti, si evince quanto segue: pagina 3 di 5 1. con atto del 05.11.2019, ha conferito mandato a di assumere Controparte_3 Parte_1 l'amministrazione fiduciaria di una quota di nominali € 15.000,00, pari al 33,33% del capitale sociale da esso detenuto nella società IN AL SR;
2. con atto del 13.11.2019, registrato il 19.11.2019, ha trasferito fiduciariamente Controparte_3 alla le sue quote di partecipazione nella IN AL SR, senza corrispettivo (in quanto Parte_1 trasferimento fiduciario);
3. con successivo atto del 30.10.2020, registrato in pari data, e hanno Controparte_1 CP_2 trasferito alla società fiduciaria le loro quote;
in particolare, ha trasferito le sue Parte_1 CP_2 quote, pari al 33,33%, per un corrispettivo di € 55.000,04; la ha, invece trasferito alla CP_1 Pt_1 il 30,33% del capitale, per un corrispettivo di € 50.000,04; nello stesso atto, ha Controparte_1 anche ceduto a la restante parte delle sue quote del capitale sociale, pari al 3% Controparte_3 per un corrispettivo di € 5.000,00.
È evidente, dall'esame di tali documenti, che l'obbligazione di pagamento del corrispettivo della cessione delle quote è stato assunto dalla nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
[...]
Pertanto, tenuto conto delle precisazioni effettuate alla prima udienza sul corrispettivo effettivamente non corrisposto, revocati i due decreti ingiuntivi, la va condannata a pagare Parte_1
€ 45.883,37 in favore di ed € 41.666,70 in favore di . Controparte_1 CP_2
Su tali somme vanno calcolati gli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002 dalla data della scadenza di ciascuna rata (nel contratto erano previsti dei tempi dilazionati per il pagamento).
*
Non appare, invece, fondata l'eccezione riconvenzionale di inadempimento della e CP_1 del al divieto di concorrenza di cui all'art. 14 dell'atto del 30.10.2020. CP_2
Tale disposizione contrattuale prevede l'impegno della cedente ad “astenersi dall'iniziare, nel territorio dei Comuni ove ad oggi la società oggetto di cessione svolge la propria attività di impresa, … una nuova attività che per l'oggetto o in virtù di altre circostanze sia idonea a sviare la clientela della medesima società”.
Orbene, nel caso di specie, come documentato in atti, la è Parte_2 una impresa individuale che ha avviato l'attività di pub e birreria il 01.11.2018 e che ha avviato
“altre attività connesse con le lotterie e le scommesse” dopo l'autorizzazione della Questura del 03.06.2021 nella sola unità locale di NO SA MA (Via Brindisi n. 18), unità acquistata proprio dalla IN AL SR (quale ramo di azienda) in data 13.08.2020: è evidente, pertanto, che l'attività è stata intrapresa dalla in un Comune in cui la IN AL SR non esercitava attività, per CP_1 avere ceduto il ramo di azienda ben prima della cessione per cui è la presente causa (da a CP_1
. Parte_1
La Totalgames SR, di cui sono soci sia la che il , era già stata costituita al CP_1 CP_2 tempo della cessione per cui è causa, essendo stata iscritta il 22.09.2020 (per cui non può dirsi iniziata l'attività in data successiva alla pattuizione del divieto di concorrenza di cui al punto 14 del contratto del 30.10.2020), ed è comunque una società inattiva.
*
Deve, invece, trovare accoglimento la domanda della di condanna del a Parte_1 CP_3 manlevarla dall'obbligo di pagamento delle somme dovute agli opposti.
Difatti, non è in discussione che la abbia acquistato in qualità di società fiduciaria;
Parte_1 peraltro, ciò è certamente documentato dal verbale redatto il 07.12.2022 dal Notaio , in Persona_1 pagina 4 di 5 cui si dà atto che la era stata convocata per la “stipula di un atto di trasferimento al Pt_1 comparente, quale fiduciante, di quote sociali della società a responsabilità limitata IN AL SR … e precisamente della complessiva quota del valore nominale di € 43.650,00, pari al 97% del capitale sociale fiduciariamente intestato alla società – società fiduciaria per conto del Parte_1 richiedente”.
Il ha, pertanto, violato l'obbligo contrattuale assunto, in qualità di mandante, con CP_3 la Parte_1
*
Conclusivamente, pertanto, revocati i due decreti ingiuntivi opposti, la va Parte_1 condannata a pagare € 45.883,37 in favore di ed € 41.666,70 in favore di Controparte_1 CP_2
oltre agli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002 dalla data della scadenza di ciascuna
[...] delle rate previste nell'atto del 30.10.2020.
Il va, a sua volta, condannato a rifondere tali somme a CP_3 Parte_1
Considerato l'esito del giudizio, la e vanno condannati, in Parte_1 Controparte_3 solido tra loro, a rifondere a ed a le spese e competenze di lite, Controparte_1 CP_2 tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta.
p.q.m.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso i decreti ingiuntivi Parte_1 emessi dal Tribunale di Lecce n. 724/2022 e n. 896/2022, così dispone:
- revoca i decreti ingiuntivi;
- condanna a corrispondere € 45.883,37 in favore di ed € 41.666,70 in Parte_1 Controparte_1 favore di , oltre agli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002 dalla data della scadenza CP_2 di ciascuna delle rate previste nell'atto del 30.10.2020;
- condanna a rifondere a le somme di cui al punto che precede;
Controparte_3 Parte_1
- condanna e , in solido tra loro, a rifondere le spese e competenze legali Parte_1 Controparte_3 ai due opponenti, nella misura di € 3.809,00 per compensi per ciascuno degli opposti, oltre rimborso forfettario, Cap ed Iva come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Katia Tafuro e Cosimo Micooli.
Lecce, 20.11.2025
Il giudice dr.ssa Annafrancesca Capone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Terza Sezione civile – nella persona del giudice, dr.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 marzo 2025 la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 5120 del ruolo generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
promosso da
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Andrea Pazzini Parte_1 e Oronzo Valletta, giusta procura allegata agli atti di citazione;
- attrice/opponente –
contro
, rapp.ta e difesa dall'avv. Katia Tafuro, giusta procura allegata alla comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta;
- convenuta/opposta –
nonché contro
, rapp.to e difeso dall'avv. Cosimo Miccoli, giusta procura allegata alla comparsa di CP_2 costituzione e risposta;
- convenuto/opposto – e contro
, rapp.to e difeso dall'avv. Fabrizio Tommasi, giusta procura allegata alla comparsa Controparte_3 di costituzione e risposta;
- terzo chiamato -
Conclusioni: Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 18.03.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai precedenti scritti ed alle memorie conclusive depositate in atti. La causa è stata poi trattenuta a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. pagina 1 di 5
Fatto e diritto
Ha agito in giudizio proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 724/2022 Parte_1 emesso dal Tribunale di Lecce per il pagamento, in favore di , della somma di € Controparte_1 50.000,04, a titolo di compenso asseritamente dovuto alla stessa dalla per la cessione della quota Pt_1 di partecipazione alla società IN AL SR;
il tutto oltre interessi e spese e compensi del procedimento monitorio. Ha dedotto:
- di essere una società fiduciaria secondo la L. 1966/1939 e succ. modifiche, sicché essa, a seguito della sottoscrizione di un contratto di mandato con rappresentanza, si rende acquirente della partecipazione nella società in cui il fiduciante non vuole comparire e, nel corso del rapporto sociale, riceve istruzioni dal fiduciante per esercitare i diritti dello stesso all'interno della società;
- il 05.11.2019, le ha dato mandato di acquistare una quota di nominali € 15.000,00 Controparte_3 della società IN AL SR;
- in conseguenza di ciò, con atto del 13.12.2019 ha acquistato la predetta quota e, nell'ottobre del 2020, su ulteriore disposizione di , ha acquistato da la piena proprietà della Controparte_3 Controparte_1 quota sociale di IN AL SR;
- l'obbligazione di pagamento della quota sociale è stata garantita da con il rilascio Controparte_3 di n. 12 pagherò cambiari dell'importo di € 4.166,67 cadauno;
- il penultimo effetto cambiario è stato pagato, sicché non è dovuto l'intero importo chiesto con l'ingiunzione;
- gli interessi spettanti sono solo quelli nella misura legale, mentre quelli moratori sono dovuti solo dalla proposizione della domanda giudiziale;
- la clausola n. 14 del contratto di cessione di quote prevedeva il divieto della cedente di iniziare una nuova attività nei Comuni in cui svolgeva attività la società oggetto di cessione, nonché l'obbligo della cedente di pagare una somma pari ad € 50.000,00 in caso di violazione di tale divieto;
- la già prima del rogito, risulta avere iniziato e continuato attività commerciale in concorrenza CP_1 con IN AL SR, tramite la e la Totalgames SR. Parte_2
Ha concluso chiedendo: 1) di autorizzare la chiamata in causa del responsabile sostanziale dell'acquisto delle quote sociali, ; 2) la revoca del decreto ingiuntivo, non essendo la Controparte_3
obbligata ad alcun pagamento;
3) in subordine, accertata la violazione dell'art. 14 del contratto, Pt_1 dichiarare la convenuta tenuta al pagamento della somma di € 50.000,00 e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo per estinzione dell'obbligo di pagamento;
4) in via ancora più subordinata, accertare la responsabilità contrattuale di e condannarlo a manlevare dall'obbligo di Controparte_3 Parte_1 pagamento di somme in favore della 5) vittoria di spese e competenze di causa e condanna CP_1 dell'opposta ex art. 96, c. 3 c.p.c. in misura da determinarsi equitativamente.
Si è costituita la quale ha dedotto che l'obbligazione nei suoi confronti è stata Controparte_1 assunta da e nessun rilievo ha la circostanza che il abbia o meno garantito Parte_1 CP_3 l'adempimento; ha anche rappresentato di avere diritto agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 dalla data di sottoscrizione della scrittura privata, essendo gli stessi dovuti in ogni caso di ritardo nel pagamento di una obbligazione;
ha contestato la domanda riguardante la violazione della clausola di non concorrenza evidenziando che la (attiva dal 01.11.2018) le è stata venduta proprio dal Parte_2
in data 13.08.2020 e la Totalgames SR è stata una società inattiva fin dall'origine. CP_3
Ha concluso per la conferma del decreto opposto, con vittoria di spese e competenze di causa;
si è rimessa al giudice con riferimento alla richiesta della di chiamare in causa il . Pt_1 CP_3
Alla prima udienza è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_3
[...]
pagina 2 di 5 Costituitosi ha dedotto: a) che la si è costituita quale società fiduciaria Controparte_3 Pt_1 nel suo interesse ed ha ricevuto mandato solo per la amministrazione delle sue quote pari al 33,33% della compagine sociale di IN AL SR, senza alcun incarico ad acquisire nuove quote;
b) che il 31.10.2020, e hanno ceduto la propria intera partecipazione sociale a che ha
CP_1 CP_2 Parte_1 acquistato l'intera porzione di (33%) e la parte maggioritaria delle quote di (30,33%), CP_2 CP_1 mentre egli – che pure ha partecipato all'atto – ha acquistato il 3% della compagine sociale da
CP_1 pagando alla il prezzo;
c) che con pec del 02.11.2022, del 03.11.2022, del 15.11.2022 e del
CP_1 25.11.2022, egli ha revocato il mandato fiduciario ed ha chiesto la restituzione delle quote, convocando la dinanzi al Notaio per il 07.12.2022; d) che la , non solo non ha restituito le quote, ma Pt_1 Pt_1 ha anche indetto assemblea per il cambio dell'amministratore votando in modo difforme rispetto alle indicazioni di , così comportandosi come proprietaria della IN SR;
e) è pacifico, perché CP_3 riconosciuto dalla stessa all'udienza del 06.12.2022, che dall'importo ingiunto va detratta la
CP_1 somma di € 4.166,67; f) che la ha violato il divieto di concorrenza previsto nel patto;
g) che gli
CP_1 interessi non possono essere riconosciuti nella misura richiesta dalla LE poiché la domanda non è circostanziata.
Ha concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo, riconoscendo in via di eccezione riconvenzionale l'esistenza del controcredito per la violazione del divieto di concorrenza e, quindi, che nessuna somma è da lui dovuta a e . CP_4 Controparte_1
Con ordinanza del 09.05.2023, è stata disposta la riunione al presente giudizio della causa n. 5630/2022, autorizzando – in quest'ultima – la chiamata in causa del terzo, . Controparte_3
La causa n. 5630/2022 R.G. è sorta per l'opposizione di al decreto ingiuntivo n. Parte_1 896/2022 emesso dal Tribunale di Lecce per il pagamento, in favore di , della somma di € CP_2 50.833,37, a titolo di compenso asseritamente dovuto alla stessa dalla per la cessione della quota Pt_1 di partecipazione alla società IN AL SR;
il tutto oltre interessi e spese e compensi del procedimento monitorio.
Le ragioni di opposizione sono state le stesse dell'altro giudizio, con la sola precisazione – con riferimento alla asserita violazione del divieto di concorrenza – che il eserciterebbe la stessa CP_2 attività tramite la Totalgames SR.
Costituendosi in giudizio ha corretto l'importo effettivo del suo credito in € CP_2
41.666,70 e, nel merito, ha evidenziato di non avere mai ricevuto il pagamento delle somme a lui spettanti in conseguenza della cessione delle sue quote, ha dedotto di avere diritto agli interessi di mora con decorrenza dal momento della sottoscrizione della scrittura stante l'inadempimento di controparte ed ha rilevato che il fatto che la Totalgames SR sia rimasta inattiva dimostra che non vi è stata alcuna violazione del divieto di concorrenza. Con ordinanza datata 06.03.2024, è stata concessa la provvisoria esecuzione del D.I. n. 724/2022, emesso dal Tribunale di Lecce su istanza di nei confronti di limitatamente Controparte_1 Parte_1 alla somma di € 45.883,37 e del D.I. n. 896/2022, emesso dal Tribunale Lecce su istanza di CP_2 nei confronti di limitatamente alla somma di € 41.666,70, così rideterminate in seguito a Parte_1 parziale pagamento dell'importo dovuto. Con ordinanza datata 30.10.2024, ritenute le prove richieste superflue o irrilevanti, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni. Il 18.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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Le domande proposte dagli opposti e nei confronti di Controparte_1 CP_2 Pt_1
[... sono fondate e meritano accoglimento.
Dall'esame della documentazione in atti, si evince quanto segue: pagina 3 di 5 1. con atto del 05.11.2019, ha conferito mandato a di assumere Controparte_3 Parte_1 l'amministrazione fiduciaria di una quota di nominali € 15.000,00, pari al 33,33% del capitale sociale da esso detenuto nella società IN AL SR;
2. con atto del 13.11.2019, registrato il 19.11.2019, ha trasferito fiduciariamente Controparte_3 alla le sue quote di partecipazione nella IN AL SR, senza corrispettivo (in quanto Parte_1 trasferimento fiduciario);
3. con successivo atto del 30.10.2020, registrato in pari data, e hanno Controparte_1 CP_2 trasferito alla società fiduciaria le loro quote;
in particolare, ha trasferito le sue Parte_1 CP_2 quote, pari al 33,33%, per un corrispettivo di € 55.000,04; la ha, invece trasferito alla CP_1 Pt_1 il 30,33% del capitale, per un corrispettivo di € 50.000,04; nello stesso atto, ha Controparte_1 anche ceduto a la restante parte delle sue quote del capitale sociale, pari al 3% Controparte_3 per un corrispettivo di € 5.000,00.
È evidente, dall'esame di tali documenti, che l'obbligazione di pagamento del corrispettivo della cessione delle quote è stato assunto dalla nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
[...]
Pertanto, tenuto conto delle precisazioni effettuate alla prima udienza sul corrispettivo effettivamente non corrisposto, revocati i due decreti ingiuntivi, la va condannata a pagare Parte_1
€ 45.883,37 in favore di ed € 41.666,70 in favore di . Controparte_1 CP_2
Su tali somme vanno calcolati gli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002 dalla data della scadenza di ciascuna rata (nel contratto erano previsti dei tempi dilazionati per il pagamento).
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Non appare, invece, fondata l'eccezione riconvenzionale di inadempimento della e CP_1 del al divieto di concorrenza di cui all'art. 14 dell'atto del 30.10.2020. CP_2
Tale disposizione contrattuale prevede l'impegno della cedente ad “astenersi dall'iniziare, nel territorio dei Comuni ove ad oggi la società oggetto di cessione svolge la propria attività di impresa, … una nuova attività che per l'oggetto o in virtù di altre circostanze sia idonea a sviare la clientela della medesima società”.
Orbene, nel caso di specie, come documentato in atti, la è Parte_2 una impresa individuale che ha avviato l'attività di pub e birreria il 01.11.2018 e che ha avviato
“altre attività connesse con le lotterie e le scommesse” dopo l'autorizzazione della Questura del 03.06.2021 nella sola unità locale di NO SA MA (Via Brindisi n. 18), unità acquistata proprio dalla IN AL SR (quale ramo di azienda) in data 13.08.2020: è evidente, pertanto, che l'attività è stata intrapresa dalla in un Comune in cui la IN AL SR non esercitava attività, per CP_1 avere ceduto il ramo di azienda ben prima della cessione per cui è la presente causa (da a CP_1
. Parte_1
La Totalgames SR, di cui sono soci sia la che il , era già stata costituita al CP_1 CP_2 tempo della cessione per cui è causa, essendo stata iscritta il 22.09.2020 (per cui non può dirsi iniziata l'attività in data successiva alla pattuizione del divieto di concorrenza di cui al punto 14 del contratto del 30.10.2020), ed è comunque una società inattiva.
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Deve, invece, trovare accoglimento la domanda della di condanna del a Parte_1 CP_3 manlevarla dall'obbligo di pagamento delle somme dovute agli opposti.
Difatti, non è in discussione che la abbia acquistato in qualità di società fiduciaria;
Parte_1 peraltro, ciò è certamente documentato dal verbale redatto il 07.12.2022 dal Notaio , in Persona_1 pagina 4 di 5 cui si dà atto che la era stata convocata per la “stipula di un atto di trasferimento al Pt_1 comparente, quale fiduciante, di quote sociali della società a responsabilità limitata IN AL SR … e precisamente della complessiva quota del valore nominale di € 43.650,00, pari al 97% del capitale sociale fiduciariamente intestato alla società – società fiduciaria per conto del Parte_1 richiedente”.
Il ha, pertanto, violato l'obbligo contrattuale assunto, in qualità di mandante, con CP_3 la Parte_1
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Conclusivamente, pertanto, revocati i due decreti ingiuntivi opposti, la va Parte_1 condannata a pagare € 45.883,37 in favore di ed € 41.666,70 in favore di Controparte_1 CP_2
oltre agli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002 dalla data della scadenza di ciascuna
[...] delle rate previste nell'atto del 30.10.2020.
Il va, a sua volta, condannato a rifondere tali somme a CP_3 Parte_1
Considerato l'esito del giudizio, la e vanno condannati, in Parte_1 Controparte_3 solido tra loro, a rifondere a ed a le spese e competenze di lite, Controparte_1 CP_2 tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta.
p.q.m.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso i decreti ingiuntivi Parte_1 emessi dal Tribunale di Lecce n. 724/2022 e n. 896/2022, così dispone:
- revoca i decreti ingiuntivi;
- condanna a corrispondere € 45.883,37 in favore di ed € 41.666,70 in Parte_1 Controparte_1 favore di , oltre agli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002 dalla data della scadenza CP_2 di ciascuna delle rate previste nell'atto del 30.10.2020;
- condanna a rifondere a le somme di cui al punto che precede;
Controparte_3 Parte_1
- condanna e , in solido tra loro, a rifondere le spese e competenze legali Parte_1 Controparte_3 ai due opponenti, nella misura di € 3.809,00 per compensi per ciascuno degli opposti, oltre rimborso forfettario, Cap ed Iva come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Katia Tafuro e Cosimo Micooli.
Lecce, 20.11.2025
Il giudice dr.ssa Annafrancesca Capone
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