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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 921/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO SA, Presidente UFILUGELLI FRANCESCO, Relatore VIVARELLI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2946/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 15182/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12 e pubblicata il 21/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2014 0258855790 000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2015 0003231933 000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2017 0247026846 000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio.
Richieste delle parti:
Appellante: sia accertata l'omessa e/o carente prova e, quindi, il difetto assoluto e insanabile della notificazione delle cartelle di pagamento n. 09720140258855790000, n. 09720150003231933000 e n. 09720170247026846000 e, per l'effetto, sia dichiarata la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità delle stesse e l'insussistenza del diritto a procedere in executivis, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Appellato: rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 15182/2023, pubblicata il 21 dicembre 2023, la Sezione n. 12 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma dichiarava inammissibile il ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239032981465000, notificata in data 13 aprile 2023, con riferimento ad alcune delle cartelle di pagamento ad essa sottese. I primi giudici osservavano in motivazione quanto segue: «[…] Il ricorso va dichiarato inammissibile.
L'Ufficio, pur essendosi costituito in giudizio, ha richiesto in via pregiudiziale di accertare la tempestività dell'iscrizione a ruolo e quindi la verifica sull'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992. L'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992 prevede che: “1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile...” e che “2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente”. Trattasi evidentemente di un termine perentorio, espressamente sanzionato con l'inammissibilità del ricorso, come ribadito anche dalla Suprema Corte, Sezione Tributaria Civile, con ordinanza n. 31879/2022 del 14 ottobre 2022. In effetti, dagli atti emerge che la parte ricorrente ha depositato il ricorso ben oltre il termine di trenta giorni previsto dal citato art. 22. In particolare, il ricorrente ha proposto ricorso in data 5 maggio 2023, notificandolo via p.e.c. all'Ufficio resistente, come da ricevuta di avvenuta consegna p.e.c. depositata in atti. La parte ricorrente avrebbe quindi dovuto costituirsi in giudizio entro i successivi trenta giorni, ossia entro il 5 giugno 2023, mentre di fatto ha provveduto al deposito telematico del ricorso presso questa Corte solo in data 31 luglio 2023, come emerge dal fascicolo telematico ed in particolare dalla ricevuta della nota di iscrizione a ruolo. Avendo quindi la parte depositato il ricorso oltre il termine di trenta giorni dalla proposizione dello stesso, il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. art. 22 del d.lgs. n. 546/1992. Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/92, le spese di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte ricorrente ed a favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e vanno parametrate ai valori minimi tabellari di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147, e succ. mod., vertendosi solo in punto di inammissibilità del ricorso, risultando dovute nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrare-Riscossione che si liquidano in € 2.000,00, oltre accessori di legge.».
- 2 - Avverso la decisione ha interposto appello il contribuente, sulla base dei seguenti motivi:
─ il primo giudice ha completamente omesso di accertare, da una parte, il valore della domanda, che al netto delle sanzioni, interessi e oneri di riscossione è pari a euro 24.010,85 e, dall'altra, tutte le eccezioni e contestazioni sollevate dal ricorrente e afferenti al difetto di notificazione degli atti impugnati e alla maturata decorrenza dei termini di prescrizione. a fronte di una notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, avvenuta in data 5 giugno 2023, il relativo deposito venne effettuato entro i termini stabiliti dall'art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992, ovvero in data 31 luglio 2023, atteso che la relativa scadenza era quella del 3 novembre 2023, considerando anche la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale;
quindi, risulta errata la declaratoria di inammissibilità del ricorso pronunciata dai primi giudici;
─ nel merito devono essere reiterate le medesime eccezioni sollevate nel precedente grado di giudizio non esaminate dal giudice a quo e afferenti al difetto assoluto e insanabile della notificazione delle cartelle di pagamento n. 09720140258855790000 (asseritamente notificata il 06/07/2015) e n. 09720150003231933000 (per la quale viene indicata come data di notificazione il 22/05/2015); nel contesto notificatorio in esame non v'è prova alcuna, da una parte, in ordine al concreto inoltro della successiva C.A.N. a mezzo raccomandata semplice, necessaria ogni qualvolta l'atto non sia consegnato direttamente a mani del destinatario e, dall'altra, in merito alla preventiva ricerca degli altri consegnatari preferenzialmente abilitati a ricevere l'atto rispetto al portiere, ex art. 139, II, III e IV comma, c.p.c.;
─ sotto altro e concorrente profilo, risulta essere viziato il procedimento di notificazione della cartella di pagamento n. 09720170247026846000, avvenuto ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973 in luogo di quanto, invece, stabilito dall'art. 140, 148, 149 c.p.c., 48 disp. att. c.p.c. e dagli artt. 8 della legge n. 890/1982 e 26, comma 1, prima parte, del d.P.R. n. 602/1973; nel caso di specie, peraltro, non vi è prova alcuna, da una parte, dell'espletamento di concrete ricerche del destinatario successivamente al primo tentativo di notificazione, in ragione delle quali fosse possibile superare quello stato di ignoranza incolpevole ex art. 1147 c.c. circa la corrispondenza tra il luogo di tentata notifica e quello effettivo di residenza del destinatario, e, dall'altra, dell'inoltro della C.A.D. a mezzo raccomandata a.r.; Per i motivi sopra esposti, la difesa del contribuente ha chiesto che sia accertata l'omessa e/o carente prova e, quindi, il difetto assoluto e insanabile della notificazione delle cartelle di pagamento n. 09720140258855790000, n. 09720150003231933000 e n. 09720170247026846000 e, per l'effetto, sia dichiarata la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità delle stesse e l'insussistenza del diritto a procedere in executivis, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, mediante il deposito di controdeduzioni del seguente tenore:
─ con il primo motivo di appello il ricorrente chiede la riforma della sentenza di primo grado ritenendo insussistente l'inammissibilità per violazione dell'art. 22 del d.lgs. 546/1992, in ragione dell'applicabilità del disposto dell'art. 17-bis di detto d.lgs.;
- 3 - nel giudizio di primo grado nessuna contestazione in tal senso aveva avanzato il ricorrente rispetto all'eccezione proposta dal Concessionario di tardiva iscrizione a ruolo del ricorso, per poi, solo in questa sede, dolersi dell'omesso accertamento sul valore della domanda;
sul punto corre l'obbligo di dire che, considerata la ratio dell'art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992, ovvero quella di introdurre un efficace rimedio amministrativo per deflazionare il contenzioso tributario, l'istituto del reclamo/mediazione non trova applicazione allorquando vengano in contestazione questioni che non possono avere una risoluzione in sede amministrativa;
nel caso di specie, con il ricorso di primo grado sono state sollevate contestazioni attinenti esclusivamente a vizi relativi alla ritualità della notifica delle cartelle di pagamento e alla prescrizione del credito, mentre nessuna eccezione è stata sollevata relativamente agli atti propedeutici all'iscrizione a ruolo o all'inesistenza del credito;
alla luce di ciò, i giudici di prime cure hanno correttamente rigettato il ricorso, essendo stato depositato ben oltre il termine di trenta giorni previsto dal citato art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, e, dunque, il motivo di appello in questione merita di essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
─ senza recesso da quanto sopra, in merito al motivo di appello relativo a presunti vizi di notifica delle cartelle di pagamento n. 09720140258855790000, n. 09720150003231933000 e n. 09720170247026846 000 si precisa che esse, come si evince dalla documentazione allegata al fascicolo di primo grado, sono state ritualmente notificate;
in particolare:
‒ la cartella di pagamento n. 09720140258855790000 è stata notificata in data 06/07/2015, con consegna al portiere seguita dall'inoltro della raccomandata informativa, come da prospetto riepilogativo delle accettazioni delle raccomandate agli atti del giudizio;
‒ la cartella di pagamento n. 09720150003231933000 è stata notificata in data 22/05/2015, con consegna al portiere e inoltro della raccomandata informativa, come da dichiarazione nel referto di notifica;
‒ la cartella di pagamento n. 09720170247026846000 è stata notificata secondo la procedura di irreperibilità assoluta del destinatario e la relata di notifica è completa delle informazioni acquisite e delle indagini effettuate dal messo notificatore anche attraverso l'anagrafe; peraltro, trattandosi di notificazioni di atti di natura non giudiziaria effettuate direttamente dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione a mezzo raccomandate a.r., il meccanismo notificatorio contemplato dall'art. 7 della legge n. 890/1982, postulante la necessità di spedizione della C.A.N. in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, non può trovare applicazione;
─ successivamente alla notificazione delle cartelle di pagamento sono stati notificati diversi atti interruttivi della prescrizione, che non sono stati opposti dal contribuente, con la conseguenza che risultano tardive le eccezioni sui presunti vizi di notificazione delle cartelle stesse;
in particolare, la prescrizione è stata interrotta dalla notificazione dei seguenti atti:
‒ relativamente alla cartella di pagamento n. 09720140258855790000 sono state notificate, in data 26/12/2016, l'intimazione di pagamento n. 09720169062419736000, nonché, in successione, il 15/05/2018 la comunicazione preventiva di ipoteca n. 09776201800005954000, in data 24/11/2019 la comunicazione preventiva di ipoteca n.
- 4 - 09776201900014377000 e, in data 18/12/2021, l'intimazione di pagamento n. 09720219009036633000;
‒ riguardo alla cartella di pagamento n. 09720150003231933000 sono state notificate l'intimazione di pagamento n. 09720169062419736000 in data 26/12/2016 e, in successione, la comunicazione preventiva di ipoteca n. 09776201800005954000 il 15/05/2018, la comunicazione preventiva di ipoteca n. 09776201900014377000 in data 24/11/2019 e il 18/12/2021 l'intimazione di pagamento n. 09720219009036633000;
‒ con riferimento alla cartella di pagamento n. 09720170247026846000 sono state notificate in data 24/11/2019 la comunicazione preventiva di ipoteca n. 09776201900014377000 e il 18/12/2021 l'intimazione di pagamento n. 09720219009036633000. Per le esposte ragioni, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha chiesto il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese del giudizio. In previsione dell'odierna udienza la difesa del contribuente ha depositato una memoria illustrativa, nella quale ha ribadito gli assunti di cui all'atto di appello. La trattazione del processo ha avuto luogo all'odierna udienza in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La prima doglianza dell'appellante merita adesione. Infatti, trovando applicazione, ratione temporis, l'art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992 (abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220), la costituzione del ricorrente nel giudizio di primo grado risulta tempestiva, come sostenuto nell'atto di impugnazione. Sul punto va soggiunto che non è fondata l'obiezione dell'appellata circa l'inapplicabilità, nella specie, di detta disposizione. Infatti, essa, al comma 9, espressamente prevede che «[…] Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446», sicché non si possono nutrire dubbi sul fatto che anche per controversie aventi a oggetto atti della riscossione il ricorso, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso producesse anche gli effetti di un reclamo e potesse contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa, con ogni conseguenza anche in ordine ai tempi per la costituzione in giudizio del ricorrente. In tal senso è anche la giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di affermare che «[…]
In tema di processo tributario, l'ambito di applicazione della mediazione, quale condizione di procedibilità, a seguito della modifica introdotta dall'art. 9, lett. l), del d.lgs. n. 156 del 2015, che ha interamente sostituito l'art. 17 bis, a decorrere dal 1° gennaio 2016, è esteso a tutti gli enti impositori, agli agenti della riscossione e ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, nonché ai consorzi di bonifica in ragione della ratio deflattiva della norma.» (Cass., Sez. 5, 18/02/2025, n. 4171, in C.e.d. Cass., rv. 673794 - 01). Ciò nonostante, la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo di cui alla sentenza di primo grado deve rimanere ferma, sia pure per le diverse ragioni che ci si appresta ad illustrare.
- 5 - 2. Procedendo all'esame del merito, va detto che l'appello è infondato e, dunque, non può trovare accoglimento. 2.1 In primis si deve rilevare che l'atto di impugnazione concerne soltanto le cartelle di pagamento n. 09720140258855790000, n. 09720150003231933000 e n. 09720170247026846000, mentre in primo grado il ricorso aveva a oggetto anche le cartelle di pagamento n. 09720090121678661000, n. 09720100185509291000 e n. 09720110003378175000. Ciò detto, va osservato che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha documentalmente dimostrato la notificazione – avvenuta in data 18 novembre 2021 direttamente a mani del contribuente – dell'intimazione di pagamento n. 09720219009036633000, concernente le tre le cartelle di pagamento oggetto del gravame (n. 09720140258855790000, n. 09720150003231933000 e n. 09720170247026846000, tutte relative a crediti erariali). Tale intimazione di pagamento non è stata minimamente presa in considerazione dall'appellante, che non vi ha fatto riferimento né nell'atto di appello, né nella memoria illustrativa depositata, mentre essa assume portata dirimente nella presente controversia. Infatti, data l'avvenuta notificazione di detto atto della riscossione, deve trovare applicazione il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la mancata impugnazione di un'intimazione di pagamento intermedia comporta la cristallizzazione del credito e preclude al contribuente di far valere qualsiasi eccezione relativa alla pretesa portata da tale atto, comprese quelle concernenti vizi delle notificazioni degli atti presupposti e anche la prescrizione eventualmente maturata anteriormente. In tal senso è l'ordinanza n. 938 del 16 gennaio 2026 emessa dalla Corte di cassazione, che così motiva sul punto: «[…] Secondo il più recente indirizzo di questa Corte, l'intimazione di pagamento in generale, quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata, è assimilabile all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass. n. 22108/2024) e, come tale, annoverabile tra gli atti impugnabili di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992: con la conseguenza che, ove non impugnato, si determina la cristallizzazione del credito fiscale.
[…] L'art. 50 comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 prevede infatti che, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la stessa deve essere preceduta dalla notifica di «un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni». Detto «avviso» corrisponde al precedente «avviso di mora» di cui all'art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente, espressamente annoverato nell'elenco di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546/92. L'abrogato testo dell'art. 46 – rubricato appunto «avviso di mora» – prevedeva che l'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso dovesse notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni. Analoga disposizione si trova ora, dopo le modifiche di cui al d.l.gs. 26 febbraio 1999 n. 46, nell'attuale art. 50, il quale prevede che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene
- 6 - l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Non può allora dubitarsi che si tratti del medesimo atto e che, di conseguenza, l'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992: invero, essendo identica la funzione dell'avviso di intimazione e quella dell'avviso di mora, essi si identificano (in questi termini Cass. n. 20476/2025; v. anche Cass. n. 5436/2025)»).
2.2 In ragione di quanto sopra, risultavano originariamente precluse – e, quindi, inammissibili – tutte le eccezioni afferenti alle notificazioni delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata sollevate nel ricorso introduttivo e poi ribadite nell'atto di appello. Va soggiunto che, successivamente all'intimazione di pagamento n. 09720219009036633000, sono stati notificati altri atti interruttivi della prescrizione e, segnatamente, l'intimazione di pagamento n. 09720239032981465000, oggetto del presente giudizio, notificata in data 13 aprile 2023. Pertanto, la prescrizione decennale dei crediti erariali portati dalle sottese cartelle di pagamento indicate dall'appellante non si è determinata nel periodo intermedio tra le notificazioni delle due menzionate intimazioni. Di conseguenza, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sia pure con la diversa motivazione dianzi delineata, va mantenuta ferma e l'appello va integralmente rigettato, in quanto incentrato su eccezioni che non potevano essere sollevate a causa della preclusione di cui si è detto.
3. Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante al rimborso all'Agenzia delle Entrate - Riscossione delle spese del presente grado di giudizio che – avuti presenti i criteri direttivi di cui agli artt. 4 e ss. del d.m. 55/2014 e n. 147/2022 e tabelle allegate, tenuto conto del valore della lite, della non particolare complessità della materia e dell'attività svolta, nonché applicato l'aumento del 15% per spese forfettarie – vengono liquidate nella misura complessiva di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 3, rigetta l'appello. Condanna l'appellante al rimborso alla controparte delle spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura complessiva di euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.
L'Estensore Il Presidente Francesco UFILUGELLI Salvatore LO
- 7 -
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO SA, Presidente UFILUGELLI FRANCESCO, Relatore VIVARELLI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2946/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 15182/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12 e pubblicata il 21/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2014 0258855790 000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2015 0003231933 000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2017 0247026846 000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio.
Richieste delle parti:
Appellante: sia accertata l'omessa e/o carente prova e, quindi, il difetto assoluto e insanabile della notificazione delle cartelle di pagamento n. 09720140258855790000, n. 09720150003231933000 e n. 09720170247026846000 e, per l'effetto, sia dichiarata la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità delle stesse e l'insussistenza del diritto a procedere in executivis, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Appellato: rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 15182/2023, pubblicata il 21 dicembre 2023, la Sezione n. 12 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma dichiarava inammissibile il ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239032981465000, notificata in data 13 aprile 2023, con riferimento ad alcune delle cartelle di pagamento ad essa sottese. I primi giudici osservavano in motivazione quanto segue: «[…] Il ricorso va dichiarato inammissibile.
L'Ufficio, pur essendosi costituito in giudizio, ha richiesto in via pregiudiziale di accertare la tempestività dell'iscrizione a ruolo e quindi la verifica sull'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992. L'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992 prevede che: “1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile...” e che “2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente”. Trattasi evidentemente di un termine perentorio, espressamente sanzionato con l'inammissibilità del ricorso, come ribadito anche dalla Suprema Corte, Sezione Tributaria Civile, con ordinanza n. 31879/2022 del 14 ottobre 2022. In effetti, dagli atti emerge che la parte ricorrente ha depositato il ricorso ben oltre il termine di trenta giorni previsto dal citato art. 22. In particolare, il ricorrente ha proposto ricorso in data 5 maggio 2023, notificandolo via p.e.c. all'Ufficio resistente, come da ricevuta di avvenuta consegna p.e.c. depositata in atti. La parte ricorrente avrebbe quindi dovuto costituirsi in giudizio entro i successivi trenta giorni, ossia entro il 5 giugno 2023, mentre di fatto ha provveduto al deposito telematico del ricorso presso questa Corte solo in data 31 luglio 2023, come emerge dal fascicolo telematico ed in particolare dalla ricevuta della nota di iscrizione a ruolo. Avendo quindi la parte depositato il ricorso oltre il termine di trenta giorni dalla proposizione dello stesso, il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. art. 22 del d.lgs. n. 546/1992. Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/92, le spese di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte ricorrente ed a favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e vanno parametrate ai valori minimi tabellari di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147, e succ. mod., vertendosi solo in punto di inammissibilità del ricorso, risultando dovute nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrare-Riscossione che si liquidano in € 2.000,00, oltre accessori di legge.».
- 2 - Avverso la decisione ha interposto appello il contribuente, sulla base dei seguenti motivi:
─ il primo giudice ha completamente omesso di accertare, da una parte, il valore della domanda, che al netto delle sanzioni, interessi e oneri di riscossione è pari a euro 24.010,85 e, dall'altra, tutte le eccezioni e contestazioni sollevate dal ricorrente e afferenti al difetto di notificazione degli atti impugnati e alla maturata decorrenza dei termini di prescrizione. a fronte di una notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, avvenuta in data 5 giugno 2023, il relativo deposito venne effettuato entro i termini stabiliti dall'art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992, ovvero in data 31 luglio 2023, atteso che la relativa scadenza era quella del 3 novembre 2023, considerando anche la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale;
quindi, risulta errata la declaratoria di inammissibilità del ricorso pronunciata dai primi giudici;
─ nel merito devono essere reiterate le medesime eccezioni sollevate nel precedente grado di giudizio non esaminate dal giudice a quo e afferenti al difetto assoluto e insanabile della notificazione delle cartelle di pagamento n. 09720140258855790000 (asseritamente notificata il 06/07/2015) e n. 09720150003231933000 (per la quale viene indicata come data di notificazione il 22/05/2015); nel contesto notificatorio in esame non v'è prova alcuna, da una parte, in ordine al concreto inoltro della successiva C.A.N. a mezzo raccomandata semplice, necessaria ogni qualvolta l'atto non sia consegnato direttamente a mani del destinatario e, dall'altra, in merito alla preventiva ricerca degli altri consegnatari preferenzialmente abilitati a ricevere l'atto rispetto al portiere, ex art. 139, II, III e IV comma, c.p.c.;
─ sotto altro e concorrente profilo, risulta essere viziato il procedimento di notificazione della cartella di pagamento n. 09720170247026846000, avvenuto ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973 in luogo di quanto, invece, stabilito dall'art. 140, 148, 149 c.p.c., 48 disp. att. c.p.c. e dagli artt. 8 della legge n. 890/1982 e 26, comma 1, prima parte, del d.P.R. n. 602/1973; nel caso di specie, peraltro, non vi è prova alcuna, da una parte, dell'espletamento di concrete ricerche del destinatario successivamente al primo tentativo di notificazione, in ragione delle quali fosse possibile superare quello stato di ignoranza incolpevole ex art. 1147 c.c. circa la corrispondenza tra il luogo di tentata notifica e quello effettivo di residenza del destinatario, e, dall'altra, dell'inoltro della C.A.D. a mezzo raccomandata a.r.; Per i motivi sopra esposti, la difesa del contribuente ha chiesto che sia accertata l'omessa e/o carente prova e, quindi, il difetto assoluto e insanabile della notificazione delle cartelle di pagamento n. 09720140258855790000, n. 09720150003231933000 e n. 09720170247026846000 e, per l'effetto, sia dichiarata la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità delle stesse e l'insussistenza del diritto a procedere in executivis, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, mediante il deposito di controdeduzioni del seguente tenore:
─ con il primo motivo di appello il ricorrente chiede la riforma della sentenza di primo grado ritenendo insussistente l'inammissibilità per violazione dell'art. 22 del d.lgs. 546/1992, in ragione dell'applicabilità del disposto dell'art. 17-bis di detto d.lgs.;
- 3 - nel giudizio di primo grado nessuna contestazione in tal senso aveva avanzato il ricorrente rispetto all'eccezione proposta dal Concessionario di tardiva iscrizione a ruolo del ricorso, per poi, solo in questa sede, dolersi dell'omesso accertamento sul valore della domanda;
sul punto corre l'obbligo di dire che, considerata la ratio dell'art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992, ovvero quella di introdurre un efficace rimedio amministrativo per deflazionare il contenzioso tributario, l'istituto del reclamo/mediazione non trova applicazione allorquando vengano in contestazione questioni che non possono avere una risoluzione in sede amministrativa;
nel caso di specie, con il ricorso di primo grado sono state sollevate contestazioni attinenti esclusivamente a vizi relativi alla ritualità della notifica delle cartelle di pagamento e alla prescrizione del credito, mentre nessuna eccezione è stata sollevata relativamente agli atti propedeutici all'iscrizione a ruolo o all'inesistenza del credito;
alla luce di ciò, i giudici di prime cure hanno correttamente rigettato il ricorso, essendo stato depositato ben oltre il termine di trenta giorni previsto dal citato art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, e, dunque, il motivo di appello in questione merita di essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
─ senza recesso da quanto sopra, in merito al motivo di appello relativo a presunti vizi di notifica delle cartelle di pagamento n. 09720140258855790000, n. 09720150003231933000 e n. 09720170247026846 000 si precisa che esse, come si evince dalla documentazione allegata al fascicolo di primo grado, sono state ritualmente notificate;
in particolare:
‒ la cartella di pagamento n. 09720140258855790000 è stata notificata in data 06/07/2015, con consegna al portiere seguita dall'inoltro della raccomandata informativa, come da prospetto riepilogativo delle accettazioni delle raccomandate agli atti del giudizio;
‒ la cartella di pagamento n. 09720150003231933000 è stata notificata in data 22/05/2015, con consegna al portiere e inoltro della raccomandata informativa, come da dichiarazione nel referto di notifica;
‒ la cartella di pagamento n. 09720170247026846000 è stata notificata secondo la procedura di irreperibilità assoluta del destinatario e la relata di notifica è completa delle informazioni acquisite e delle indagini effettuate dal messo notificatore anche attraverso l'anagrafe; peraltro, trattandosi di notificazioni di atti di natura non giudiziaria effettuate direttamente dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione a mezzo raccomandate a.r., il meccanismo notificatorio contemplato dall'art. 7 della legge n. 890/1982, postulante la necessità di spedizione della C.A.N. in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, non può trovare applicazione;
─ successivamente alla notificazione delle cartelle di pagamento sono stati notificati diversi atti interruttivi della prescrizione, che non sono stati opposti dal contribuente, con la conseguenza che risultano tardive le eccezioni sui presunti vizi di notificazione delle cartelle stesse;
in particolare, la prescrizione è stata interrotta dalla notificazione dei seguenti atti:
‒ relativamente alla cartella di pagamento n. 09720140258855790000 sono state notificate, in data 26/12/2016, l'intimazione di pagamento n. 09720169062419736000, nonché, in successione, il 15/05/2018 la comunicazione preventiva di ipoteca n. 09776201800005954000, in data 24/11/2019 la comunicazione preventiva di ipoteca n.
- 4 - 09776201900014377000 e, in data 18/12/2021, l'intimazione di pagamento n. 09720219009036633000;
‒ riguardo alla cartella di pagamento n. 09720150003231933000 sono state notificate l'intimazione di pagamento n. 09720169062419736000 in data 26/12/2016 e, in successione, la comunicazione preventiva di ipoteca n. 09776201800005954000 il 15/05/2018, la comunicazione preventiva di ipoteca n. 09776201900014377000 in data 24/11/2019 e il 18/12/2021 l'intimazione di pagamento n. 09720219009036633000;
‒ con riferimento alla cartella di pagamento n. 09720170247026846000 sono state notificate in data 24/11/2019 la comunicazione preventiva di ipoteca n. 09776201900014377000 e il 18/12/2021 l'intimazione di pagamento n. 09720219009036633000. Per le esposte ragioni, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha chiesto il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese del giudizio. In previsione dell'odierna udienza la difesa del contribuente ha depositato una memoria illustrativa, nella quale ha ribadito gli assunti di cui all'atto di appello. La trattazione del processo ha avuto luogo all'odierna udienza in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La prima doglianza dell'appellante merita adesione. Infatti, trovando applicazione, ratione temporis, l'art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992 (abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220), la costituzione del ricorrente nel giudizio di primo grado risulta tempestiva, come sostenuto nell'atto di impugnazione. Sul punto va soggiunto che non è fondata l'obiezione dell'appellata circa l'inapplicabilità, nella specie, di detta disposizione. Infatti, essa, al comma 9, espressamente prevede che «[…] Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446», sicché non si possono nutrire dubbi sul fatto che anche per controversie aventi a oggetto atti della riscossione il ricorso, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso producesse anche gli effetti di un reclamo e potesse contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa, con ogni conseguenza anche in ordine ai tempi per la costituzione in giudizio del ricorrente. In tal senso è anche la giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di affermare che «[…]
In tema di processo tributario, l'ambito di applicazione della mediazione, quale condizione di procedibilità, a seguito della modifica introdotta dall'art. 9, lett. l), del d.lgs. n. 156 del 2015, che ha interamente sostituito l'art. 17 bis, a decorrere dal 1° gennaio 2016, è esteso a tutti gli enti impositori, agli agenti della riscossione e ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, nonché ai consorzi di bonifica in ragione della ratio deflattiva della norma.» (Cass., Sez. 5, 18/02/2025, n. 4171, in C.e.d. Cass., rv. 673794 - 01). Ciò nonostante, la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo di cui alla sentenza di primo grado deve rimanere ferma, sia pure per le diverse ragioni che ci si appresta ad illustrare.
- 5 - 2. Procedendo all'esame del merito, va detto che l'appello è infondato e, dunque, non può trovare accoglimento. 2.1 In primis si deve rilevare che l'atto di impugnazione concerne soltanto le cartelle di pagamento n. 09720140258855790000, n. 09720150003231933000 e n. 09720170247026846000, mentre in primo grado il ricorso aveva a oggetto anche le cartelle di pagamento n. 09720090121678661000, n. 09720100185509291000 e n. 09720110003378175000. Ciò detto, va osservato che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha documentalmente dimostrato la notificazione – avvenuta in data 18 novembre 2021 direttamente a mani del contribuente – dell'intimazione di pagamento n. 09720219009036633000, concernente le tre le cartelle di pagamento oggetto del gravame (n. 09720140258855790000, n. 09720150003231933000 e n. 09720170247026846000, tutte relative a crediti erariali). Tale intimazione di pagamento non è stata minimamente presa in considerazione dall'appellante, che non vi ha fatto riferimento né nell'atto di appello, né nella memoria illustrativa depositata, mentre essa assume portata dirimente nella presente controversia. Infatti, data l'avvenuta notificazione di detto atto della riscossione, deve trovare applicazione il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la mancata impugnazione di un'intimazione di pagamento intermedia comporta la cristallizzazione del credito e preclude al contribuente di far valere qualsiasi eccezione relativa alla pretesa portata da tale atto, comprese quelle concernenti vizi delle notificazioni degli atti presupposti e anche la prescrizione eventualmente maturata anteriormente. In tal senso è l'ordinanza n. 938 del 16 gennaio 2026 emessa dalla Corte di cassazione, che così motiva sul punto: «[…] Secondo il più recente indirizzo di questa Corte, l'intimazione di pagamento in generale, quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata, è assimilabile all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass. n. 22108/2024) e, come tale, annoverabile tra gli atti impugnabili di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992: con la conseguenza che, ove non impugnato, si determina la cristallizzazione del credito fiscale.
[…] L'art. 50 comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 prevede infatti che, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la stessa deve essere preceduta dalla notifica di «un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni». Detto «avviso» corrisponde al precedente «avviso di mora» di cui all'art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente, espressamente annoverato nell'elenco di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546/92. L'abrogato testo dell'art. 46 – rubricato appunto «avviso di mora» – prevedeva che l'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso dovesse notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni. Analoga disposizione si trova ora, dopo le modifiche di cui al d.l.gs. 26 febbraio 1999 n. 46, nell'attuale art. 50, il quale prevede che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene
- 6 - l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Non può allora dubitarsi che si tratti del medesimo atto e che, di conseguenza, l'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992: invero, essendo identica la funzione dell'avviso di intimazione e quella dell'avviso di mora, essi si identificano (in questi termini Cass. n. 20476/2025; v. anche Cass. n. 5436/2025)»).
2.2 In ragione di quanto sopra, risultavano originariamente precluse – e, quindi, inammissibili – tutte le eccezioni afferenti alle notificazioni delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata sollevate nel ricorso introduttivo e poi ribadite nell'atto di appello. Va soggiunto che, successivamente all'intimazione di pagamento n. 09720219009036633000, sono stati notificati altri atti interruttivi della prescrizione e, segnatamente, l'intimazione di pagamento n. 09720239032981465000, oggetto del presente giudizio, notificata in data 13 aprile 2023. Pertanto, la prescrizione decennale dei crediti erariali portati dalle sottese cartelle di pagamento indicate dall'appellante non si è determinata nel periodo intermedio tra le notificazioni delle due menzionate intimazioni. Di conseguenza, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sia pure con la diversa motivazione dianzi delineata, va mantenuta ferma e l'appello va integralmente rigettato, in quanto incentrato su eccezioni che non potevano essere sollevate a causa della preclusione di cui si è detto.
3. Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante al rimborso all'Agenzia delle Entrate - Riscossione delle spese del presente grado di giudizio che – avuti presenti i criteri direttivi di cui agli artt. 4 e ss. del d.m. 55/2014 e n. 147/2022 e tabelle allegate, tenuto conto del valore della lite, della non particolare complessità della materia e dell'attività svolta, nonché applicato l'aumento del 15% per spese forfettarie – vengono liquidate nella misura complessiva di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 3, rigetta l'appello. Condanna l'appellante al rimborso alla controparte delle spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura complessiva di euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.
L'Estensore Il Presidente Francesco UFILUGELLI Salvatore LO
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