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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1617/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice delegato
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico iscritto in data 12/1/24, rimessa al Collegio in data 23/12/24, discussa nella Camera di Consiglio del 12/2/25 promossa da:
Parte_1
nato a [...] il [...]
Residente RUE TRUFFAUT 26 00000 PARIGI FRANCIA codice fiscale C.F._1
con l'avv. MONTEVERDE MONICA e l'avv. FERRERI ALESSANDRA come da procura in atti;
ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
Nata a MILANO (MI) il 13/05/1960
Residente VIA BONI 8 20100 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._2 con l'avv. CESARO GRAZIA OFELIA come da procura in atti;
resistente
pagina 1 di 10 Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 2 febbraio 2024
Oggetto: Modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio del Tribunale di Milano n.
2538/21 pubblicata il 25 marzo 2021 procedimento R.G. n. 8159/21
Conclusioni di parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria domanda, eccezione e conclusione:
Nel merito:
1. In parziale modifica delle statuizioni della sentenza di divorzio nr. 2538/21 emessa dal Tribunale di
Milano in data 24 marzo 2021-25 marzo 2021, accertati i giustificati motivi sopravvenuti che hanno modificato l'assetto economico stabilito in sede di divorzio, e ritenuto che non sussistano i fondamenti per l'assegno divorzile, revocare l'assegno divorzile in favore di statuendo che Controparte_1
nulla più è dovuto a far data dal deposito del ricorso introduttivo a da parte Controparte_1 dell'ex marito a titolo di assegno divorzile. Parte_1
2. In parziale riforma della sentenza di divorzio, meglio sopra indicata, ridurre l'importo del contributo paterno in favore del minore in un importo non superiore ad euro 700,00 (settecento) Persona_1
mensili, o a quella diversa somma, sempre e comunque inferiore all'importo attualmente dovuto, che il
Tribunale riterrà di giustizia.
3. In parziale riforma della sentenza di divorzio, meglio sopra indicata, suddividere le spese extra per il minore nella differente percentuale del 50% a carico di ciascun genitore.
4. Accertate come ricomprese nel mantenimento ordinario, coperto dalla contribuzione mensile paterna, le spese per il figlio relative ai pasti, alla cancelleria scolastica, alle spese per la ricarica del cellulare accertato, altresì, che tali spese sono state versate dal padre nel periodo ottobre Parte_1
2021/ottobre 2023 per un importo complessivo e non dovuto pari ad euro 1.662,58, condannare la
Signora a restituire l'importo di euro 1.662,58 al ricorrente oltre interessi di Controparte_1
mora dal dovuto al saldo effettivo.
In via istruttoria
pagina 2 di 10 5. Si chiede sin d'ora l'ammissione di prova per testi sui capitoli di prova come formulati nel ricorso introduttivo del presente giudizio, essendo totalmente generica la contestazione avversaria contenuta nelle proprie conclusioni.
6. Si chiede di ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla resistente l'esibizione dei seguenti documenti indispensabili e rilevanti nel presente giudizio, oltre che –relativamente a quelli inerenti le condizioni economico patrimoniali della Signora - obbligatoriamente dovuti ex lege: a) estratti conto corrente
Cont
intestato a nr. 31393 per anni 2021, 2022, 2023 di cui risulta azzeramento Controparte_1 saldo al 30/6/2023; b) documentazione comprovante l'incasso dell'assegno unico per il figlio CP_3
c) contratto di lavoro tra e Mediaset spa per gli anni 2021, 2022, 2023; d)
[...] Controparte_1
documenti comprovanti la titolarità, sia di diritti reali che di diritti personali, su beni immobili all'estero, in particolare ad Hammamet (Tunisia); e) contratto di locazione dell'immobile sito in
Milano, via Melchiorre Gioia 43, di quello dell'immobile sito in Milano via San Calocero 29 e di quello dell'immobile sito in Milano via Ludovico il Moro 119, di cui – per quest'ultimo - nella
Disclosure la resistente si riserva la produzione;
f) estratti conto del c/c nr. 14157 Intesa San Paolo 2°,
3°, 4° trimestre anno 2021; 3° trimestre anno 2023; g) estratto deposito titoli nr. 297 Intesa San Paolo intestato alla resistente, , di cui si ha solo il valore al 30/4/24 e al 31/12/ 2023. CP_4
7. Ci si oppone alla formulata istanza avversaria ex art. 210 c.p.c. in ordine alla rihiesta esibizione degli estratti conto degli estratti conto della carta di credito del ricorrente: trattasi di documentazione non rilevante nel presente giudizio
8. Con ogni più ampia riserva per la prova contraria
In ogni caso
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio
Conclusioni di parte resistente
Voglia l'On.le Tribunale Ordinario di Milano
Nel merito:
3) Respingere, in quando infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande svolte dal ricorrente sub nn.
1, 2 e 3 delle conclusioni del ricorso avversario, e per l'effetto confermare integralmente le vigenti statuizioni divorzili contenute nella sentenza n. 2538/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano in data 24-25 marzo 2021;
pagina 3 di 10 4) Respingere, perché inammissibile per i motivi esposti in narrativa, la domanda che il ricorrente formula sub n. 4 delle conclusioni del ricorso avversario;
5) Con vittoria delle spese del giudizio.
In via istruttoria:
• Dichiarare inammissibili, per le motivazioni esposte in narrativa, i capitoli di prova che il ricorrente formula ai nn. da 1) a 23) del ricorso avversario;
• Ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., al ricorrente, l'esibizione completa degli estratti conto della carta di credito “American Express Carte
France” che poggia (anche) sul c/c n. 00070 00700282042 intestato al ricorrente, per un periodo riferito, almeno, agli ultimi tre anni e fino alla data odierna.
• Voglia ordinare al ricorrente l'esibizione in giudizio, mediante produzione, delle dichiarazioni di successione riferite alle eredità ex patre ed ex matre pervenutegli, nelle more del procedimento, in esito al decesso della madre e del padre.
• Sempre ai sensi dell'art. 210 c.p.c. si domanda che l'On.le Tribunale di Milano Voglia ordinare al ricorrente l'esibizione in giudizio, mediante produzione, del contratto o dei contratti di lavoro stipulati tra lo stesso e l'Ospedale Gustave
Roussy di Parigi, almeno fino al luglio/agosto 2021, nonché la documentazione inerente all'eventuale corresponsione di TFR e di liquidazione da parte dell'Ospedale Gustave Roussy al Signor in Pt_1
occasione della cessazione del rapporto di lavoro.
• Ci si oppone a tutte le domande ex art. 210
c.p.c. formulate ex adverso perché generiche ed esplorative, e comunque perché la relativa documentazione è già stata fornita dalla scrivente difesa.
pagina 4 di 10 • Ci si oppone nuovamente all'ammissione di tutti i capitoli di prova formulati dal resistente in sede di ricorso e in sede di memoria ex art. 473-bis.17
n. 1 c.p.c., in quanto tutti inerenti a circostanze che avrebbero dovuto essere provate documentalmente, comunque generici ed irrilevanti, e tutti
• In caso di loro ammissione, si chiede di essere ammessi alla prova contraria.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12 gennaio 2024, regolarmente notificato alla resistente, il ricorrente allegando il miglioramento delle condizioni economiche della resistente, ha chiesto la Parte_1 revoca dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge dovuto per l'importo rivalutato di Euro 342,82 mensili;
la riduzione ad Euro 700,00 al mese del contributo al mantenimento per il figlio minore dovuto per l'importo rivalutato di Euro 1599,83 al mese;
la distribuzione al 50% delle spese straordinarie per il minore medesimo, attualmente a suo carico per il 60%; la condanna della resistente alla restituzione dell'importo di Euro 1662,58 indebitamente versato a titolo di rimborso spese straordinarie. si è costituita in giudizio nel termine assegnato con comparsa depositata in data Controparte_1
19 aprile 2024, chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente.
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c..
All'udienza di prima comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 12 dicembre 2024 il Giudice delegato ha sentito le parti presenti personalmente e ha esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione.
I difensori delle parti hanno insistito nelle domande formulate in atti e discusso oralmente.
Il Giudice delegato ha riservato la decisione;
con provvedimento in data 23/12/24 ha rigettato le istanze istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rimessa al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Sulle istanze istruttorie
La documentazione in atti fornisce al Tribunale tutti gli elementi necessari alla decisione delle questioni in esame.
Si richiama, sul punto, il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle pagina 5 di 10 parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
Sez. I 5.11.2007 n. 23051, Cass. Sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I 18.6.2008 n. 16575; vedi da ultimo Cass. Sez. I 4.4.2019 n. 9535).
Sulla domanda di revoca dell'assegno divorzile e di riduzione del contributo al mantenimento del figlio minorenne
Preliminarmente evidenzia il Tribunale che, come da orientamento costante e condiviso della Corte di
Cassazione, presupposto per l'accoglimento della richiesta modifica è l'accertata sopravvenienza di fatti nuovi ed il nesso causale tra gli stessi e la nuova situazione economico, patrimoniale e reddituale delle parti;
mentre è escluso che in sede di revisione si possa procedere ad una nuova ed autonoma comparazione delle condizioni economiche delle parti, in quanto ciò contrasterebbe con il principio della intangibilità del giudicato.
Il giudicato impedisce di prendere in esame, ai fini delle modifiche, fatti non sopravvenuti ed il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.
La definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati va intesa come assistita da un giudicato “rebus sic stantibus”, per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato. Cass. Civile Sez I ord 6/3/23 . 6639
In altri termini, la revisione dell'assegno di mantenimento, essendo funzionale al ripristino del bilanciamento degli interessi contrapposti delle parti, è condizionata dalla sopravvenienza di fatti che si caratterizzino per la loro idoneità ad immutare la situazione preesistente, in tal guisa alterando il pregresso equilibrio realizzato dall'anteriore provvedimento sull'assegno.
Nel merito si osserva quanto segue.
pagina 6 di 10 La situazione reddituale del ricorrente non risulta aver subito modiche rilevanti dall'epoca della pronuncia di divorzio a condizioni congiunte.
Dalla dichiarazione dei redditi francese relativa al periodo di imposta 2022 (ultima dichiarazione in atti) risulta che il ricorrente ha dichiarato un reddito complessivo di Euro 106.452,00, imponibile di
Euro 74.507,00 ed imposta netta di Euro 16.591,00, per un reddito mensile netto calcolato su dodici mensilità di Euro 4.826,00 circa.
Per il periodo di imposta 2021 il ricorrente ha dichiarato un reddito complessivo di Euro 108.040,00, imponibile di Euro 76.836,00 imposta netta di Euro 16.563,00, per un mensile netto calcolato su dodici mensilità di Euro 5022,00 circa.
Per il periodo di imposta 2020 il ricorrente ha dichiarato un reddito complessivo di Euro 91.148,00, imponibile di Euro 65.233,00 imposta netta di Euro 12.202,00, per un mensile netto calcolato su dodici mensilità di Euro 4419,00 circa.
I compensi dichiarati per attività professionali ulteriori sono esigui.
All'epoca del divorzio il ricorrente era già proprietario di due immobili, a Blevio e Pietra Ligure.
La situazione patrimoniale del ricorrente è migliorata avendo il medesimo ereditato, unitamente alla sorella, quote di immobili di proprietà della defunta madre (doc. 40).
Il ricorrente vive in un immobile in locazione per il quale corrisponde l'importo mensile di Euro
1500,00 circa comprensivo di oneri accessori.
Dall'esame degli estratti dei conti correnti prodotti dal ricorrente risulta che lo stesso ha bonificato con regolarità ad EY RK, sua attuale compagna, somme rilevanti pari nel 2023 ad Euro 30.480,00, nel 2022 ad Euro 32.490,00, nel 2021 ad Euro 12.900,00.
A fronte delle specifiche deduzioni di parte resistente contenute nella memoria ex art. 473 bis. 17 c. 2
c.p.c. nulla è stato chiarito dal ricorrente nella memoria ex art. 473 bis. 17 c. 3 c.p.c. in merito ai periodici versamenti effettuati in favore della sua attuale compagna.
Osserva il Tribunale che l'ammontare delle somme versate appare incompatibile con i redditi dichiarati dal ricorrente e, comunque, con l'asserita difficoltà nell'adempiere agli obblighi di mantenimento nei confronti del figlio minore e dell'ex coniuge così come da condizioni congiunte del divorzio.
La situazione reddituale della resistente ha, invece, subito un miglioramento:
-PF 2023 reddito complessivo di riferimento per agevolazioni fiscali RN1 col. 1 Euro 20.342,00 di cui reddito per attività in regime forfettario LM 38 Euro 9330,00 e reddito da locazione RB 10 di Euro
11012,00 che detratta la cedolare secca è pari ad Euro netti 8.699,00;
-PF 2022 reddito complessivo di riferimento per agevolazioni fiscali RN1 col. 1 di Euro 12.683,00 di cui Euro 7783,00 per reddito da attività in regime forfettario LM 38 pari ad un netto di Euro 7394,00 ed pagina 7 di 10 Euro 4900,00 da locazione RB 10 che detratta la cedolare secca di Euro 1029,00 è pari ad un netto di
Euro 3071,00;
-PF 2021 reddito complessivo di riferimento per agevolazioni fiscali RN1 col. 1 Euro 14.007,00 di cui
Euro 8556,00 di reddito da attività in regime forfettario pari ad un netto
Euro 4266,00.
La resistente ha versato in atti il contratto con Mediaset per l'anno 2023-2024, corrispettivo di Euro
200,00 per ogni puntata al lordo delle ritenute di legge e previdenziali ed al netto dell'Iva, importo minimo garantito di Euro 15.700,00 all'anno (doc 14) ed il contratto con Mediaset per l'anno 2024-
2025 alle medesime condizioni con importo minimo garantito di Euro 16.700,00 all'anno.
Il rapporto lavorativo è ancora in corso con scadenza al giugno 2025.
Osserva il Tribunale che l'età della resistente e soprattutto la grave patologia da cui è affetta rende ancora meno stabile la sua posizione lavorativa e la possibilità di rinnovi contrattuali e/o di altri incarichi.
La situazione patrimoniale è rimasta sostanzialmente immutata avendo la stessa provveduto a vendere l'immobile sito in Roma, via dei Cartari, destinando il ricavato all'acquisto di due immobili siti in
Milano via San Calocero e via Ludovico Il Moro.
L'immobile di via Ludovico il Moro non è attualmente locato (docc. 22 e 23); la risoluzione anticipata del contratto di gestione, in quanto valutata soluzione antieconomica, non incide sulla possibilità per la resistente di mettere comunque a reddito l'immobile magari con contratti a lunga durata.
Parimente può essere messo a reddito l'immobile di via Melchiorre Gioia a Milano.
E' attualmente locato al canone mensile di Euro 13.800,00, oltre ad Euro 600,00 per spese condominiali salvo conguaglio, l'immobile sito in Milano, via San Calocero.
La resistente continua ad essere gravata dell'esborso mensile per canone di locazione e spese di Euro
1.640,00, relativo all'immobile di Milano, via Boni, ove vive unitamente al figlio minore.
La frequentazione paterna del figlio minore si è ridotta: a fronte dei due we al mese, oltre ai periodi di sospensione dell'attività della scuola francese e la metà del periodo estivo, individuati dalle parti nelle condizioni del divorzio, il ricorrente ha riferito di vedere il figlio almeno una volta al mese.
La cura e la gestione del minore sono demandati alla madre in via assolutamente prevalente.
Le esigenze del minore sono aumentate in considerazione dell'età del medesimo.
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, tenuto conto della attuale condizione patrimoniale e reddituale delle parti e delle intervenute modifiche così come sopra ricostruite, tenuto, altresì, conto delle attuali esigenze del figlio minore, rapportate all'età dello stesso e dei prevalenti compiti di cura e gestione in capo alla madre, con lieve riduzione della frequentazione paterna, il Tribunale riquantifica,
pagina 8 di 10 con decorrenza dalla domanda, in Euro 1300,00 al mese il contributo paterno al mantenimento del figlio minore;
spese straordinarie di cui alla Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 al 50%.
Va, invece, confermato l'assegno divorzile a carico del marito nell'importo rivalutato di Euro 342, 82 al mese.
Come già evidenziato, la situazione lavorativa della resistente non è connotata da stabilità ed è aggravata dalle condizioni di salute della stessa in assenza di garanzie di conservazione della collaborazione in caso di recidiva della malattia e necessità di cure incompatibili con le prestazioni professionali oggetto dell'incarico.
Sulla domanda di restituzione
La domanda di restituzione è inammissibile nel presente giudizio dovendo il ricorrente attivarsi con rito ordinario.
Sulle spese processuali
In applicazione del principio della soccombenza, considerata la parziale reciproca soccombenza in punto contributo al mantenimento del minore e la soccombenza del ricorrente sulla domanda di revoca dell'assegno divorzile, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico del medesimo per la quota di un mezzo, con compensazione della restante metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione rigettata e/o disattesa, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Milano n. 8159/21, così provvede:
1. Pone a carico del ricorrente, con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di Euro 1300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
2. Rigetta la domanda di revoca dell'assegno divorzile;
3. Dichiara inammissibile la domanda di restituzione avanzata da parte ricorrente;
4. Condanna il ricorrente a rifondere alla resistente la metà delle spese di lite liquidate per tale quota in Euro 2500,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa;
compensa tra le parti la restante metà.
pagina 9 di 10 Si comunichi.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2025
Il Giudice delegato relatore estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice delegato
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico iscritto in data 12/1/24, rimessa al Collegio in data 23/12/24, discussa nella Camera di Consiglio del 12/2/25 promossa da:
Parte_1
nato a [...] il [...]
Residente RUE TRUFFAUT 26 00000 PARIGI FRANCIA codice fiscale C.F._1
con l'avv. MONTEVERDE MONICA e l'avv. FERRERI ALESSANDRA come da procura in atti;
ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
Nata a MILANO (MI) il 13/05/1960
Residente VIA BONI 8 20100 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._2 con l'avv. CESARO GRAZIA OFELIA come da procura in atti;
resistente
pagina 1 di 10 Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 2 febbraio 2024
Oggetto: Modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio del Tribunale di Milano n.
2538/21 pubblicata il 25 marzo 2021 procedimento R.G. n. 8159/21
Conclusioni di parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria domanda, eccezione e conclusione:
Nel merito:
1. In parziale modifica delle statuizioni della sentenza di divorzio nr. 2538/21 emessa dal Tribunale di
Milano in data 24 marzo 2021-25 marzo 2021, accertati i giustificati motivi sopravvenuti che hanno modificato l'assetto economico stabilito in sede di divorzio, e ritenuto che non sussistano i fondamenti per l'assegno divorzile, revocare l'assegno divorzile in favore di statuendo che Controparte_1
nulla più è dovuto a far data dal deposito del ricorso introduttivo a da parte Controparte_1 dell'ex marito a titolo di assegno divorzile. Parte_1
2. In parziale riforma della sentenza di divorzio, meglio sopra indicata, ridurre l'importo del contributo paterno in favore del minore in un importo non superiore ad euro 700,00 (settecento) Persona_1
mensili, o a quella diversa somma, sempre e comunque inferiore all'importo attualmente dovuto, che il
Tribunale riterrà di giustizia.
3. In parziale riforma della sentenza di divorzio, meglio sopra indicata, suddividere le spese extra per il minore nella differente percentuale del 50% a carico di ciascun genitore.
4. Accertate come ricomprese nel mantenimento ordinario, coperto dalla contribuzione mensile paterna, le spese per il figlio relative ai pasti, alla cancelleria scolastica, alle spese per la ricarica del cellulare accertato, altresì, che tali spese sono state versate dal padre nel periodo ottobre Parte_1
2021/ottobre 2023 per un importo complessivo e non dovuto pari ad euro 1.662,58, condannare la
Signora a restituire l'importo di euro 1.662,58 al ricorrente oltre interessi di Controparte_1
mora dal dovuto al saldo effettivo.
In via istruttoria
pagina 2 di 10 5. Si chiede sin d'ora l'ammissione di prova per testi sui capitoli di prova come formulati nel ricorso introduttivo del presente giudizio, essendo totalmente generica la contestazione avversaria contenuta nelle proprie conclusioni.
6. Si chiede di ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla resistente l'esibizione dei seguenti documenti indispensabili e rilevanti nel presente giudizio, oltre che –relativamente a quelli inerenti le condizioni economico patrimoniali della Signora - obbligatoriamente dovuti ex lege: a) estratti conto corrente
Cont
intestato a nr. 31393 per anni 2021, 2022, 2023 di cui risulta azzeramento Controparte_1 saldo al 30/6/2023; b) documentazione comprovante l'incasso dell'assegno unico per il figlio CP_3
c) contratto di lavoro tra e Mediaset spa per gli anni 2021, 2022, 2023; d)
[...] Controparte_1
documenti comprovanti la titolarità, sia di diritti reali che di diritti personali, su beni immobili all'estero, in particolare ad Hammamet (Tunisia); e) contratto di locazione dell'immobile sito in
Milano, via Melchiorre Gioia 43, di quello dell'immobile sito in Milano via San Calocero 29 e di quello dell'immobile sito in Milano via Ludovico il Moro 119, di cui – per quest'ultimo - nella
Disclosure la resistente si riserva la produzione;
f) estratti conto del c/c nr. 14157 Intesa San Paolo 2°,
3°, 4° trimestre anno 2021; 3° trimestre anno 2023; g) estratto deposito titoli nr. 297 Intesa San Paolo intestato alla resistente, , di cui si ha solo il valore al 30/4/24 e al 31/12/ 2023. CP_4
7. Ci si oppone alla formulata istanza avversaria ex art. 210 c.p.c. in ordine alla rihiesta esibizione degli estratti conto degli estratti conto della carta di credito del ricorrente: trattasi di documentazione non rilevante nel presente giudizio
8. Con ogni più ampia riserva per la prova contraria
In ogni caso
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio
Conclusioni di parte resistente
Voglia l'On.le Tribunale Ordinario di Milano
Nel merito:
3) Respingere, in quando infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande svolte dal ricorrente sub nn.
1, 2 e 3 delle conclusioni del ricorso avversario, e per l'effetto confermare integralmente le vigenti statuizioni divorzili contenute nella sentenza n. 2538/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano in data 24-25 marzo 2021;
pagina 3 di 10 4) Respingere, perché inammissibile per i motivi esposti in narrativa, la domanda che il ricorrente formula sub n. 4 delle conclusioni del ricorso avversario;
5) Con vittoria delle spese del giudizio.
In via istruttoria:
• Dichiarare inammissibili, per le motivazioni esposte in narrativa, i capitoli di prova che il ricorrente formula ai nn. da 1) a 23) del ricorso avversario;
• Ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., al ricorrente, l'esibizione completa degli estratti conto della carta di credito “American Express Carte
France” che poggia (anche) sul c/c n. 00070 00700282042 intestato al ricorrente, per un periodo riferito, almeno, agli ultimi tre anni e fino alla data odierna.
• Voglia ordinare al ricorrente l'esibizione in giudizio, mediante produzione, delle dichiarazioni di successione riferite alle eredità ex patre ed ex matre pervenutegli, nelle more del procedimento, in esito al decesso della madre e del padre.
• Sempre ai sensi dell'art. 210 c.p.c. si domanda che l'On.le Tribunale di Milano Voglia ordinare al ricorrente l'esibizione in giudizio, mediante produzione, del contratto o dei contratti di lavoro stipulati tra lo stesso e l'Ospedale Gustave
Roussy di Parigi, almeno fino al luglio/agosto 2021, nonché la documentazione inerente all'eventuale corresponsione di TFR e di liquidazione da parte dell'Ospedale Gustave Roussy al Signor in Pt_1
occasione della cessazione del rapporto di lavoro.
• Ci si oppone a tutte le domande ex art. 210
c.p.c. formulate ex adverso perché generiche ed esplorative, e comunque perché la relativa documentazione è già stata fornita dalla scrivente difesa.
pagina 4 di 10 • Ci si oppone nuovamente all'ammissione di tutti i capitoli di prova formulati dal resistente in sede di ricorso e in sede di memoria ex art. 473-bis.17
n. 1 c.p.c., in quanto tutti inerenti a circostanze che avrebbero dovuto essere provate documentalmente, comunque generici ed irrilevanti, e tutti
• In caso di loro ammissione, si chiede di essere ammessi alla prova contraria.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12 gennaio 2024, regolarmente notificato alla resistente, il ricorrente allegando il miglioramento delle condizioni economiche della resistente, ha chiesto la Parte_1 revoca dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge dovuto per l'importo rivalutato di Euro 342,82 mensili;
la riduzione ad Euro 700,00 al mese del contributo al mantenimento per il figlio minore dovuto per l'importo rivalutato di Euro 1599,83 al mese;
la distribuzione al 50% delle spese straordinarie per il minore medesimo, attualmente a suo carico per il 60%; la condanna della resistente alla restituzione dell'importo di Euro 1662,58 indebitamente versato a titolo di rimborso spese straordinarie. si è costituita in giudizio nel termine assegnato con comparsa depositata in data Controparte_1
19 aprile 2024, chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente.
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c..
All'udienza di prima comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 12 dicembre 2024 il Giudice delegato ha sentito le parti presenti personalmente e ha esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione.
I difensori delle parti hanno insistito nelle domande formulate in atti e discusso oralmente.
Il Giudice delegato ha riservato la decisione;
con provvedimento in data 23/12/24 ha rigettato le istanze istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rimessa al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Sulle istanze istruttorie
La documentazione in atti fornisce al Tribunale tutti gli elementi necessari alla decisione delle questioni in esame.
Si richiama, sul punto, il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle pagina 5 di 10 parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
Sez. I 5.11.2007 n. 23051, Cass. Sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I 18.6.2008 n. 16575; vedi da ultimo Cass. Sez. I 4.4.2019 n. 9535).
Sulla domanda di revoca dell'assegno divorzile e di riduzione del contributo al mantenimento del figlio minorenne
Preliminarmente evidenzia il Tribunale che, come da orientamento costante e condiviso della Corte di
Cassazione, presupposto per l'accoglimento della richiesta modifica è l'accertata sopravvenienza di fatti nuovi ed il nesso causale tra gli stessi e la nuova situazione economico, patrimoniale e reddituale delle parti;
mentre è escluso che in sede di revisione si possa procedere ad una nuova ed autonoma comparazione delle condizioni economiche delle parti, in quanto ciò contrasterebbe con il principio della intangibilità del giudicato.
Il giudicato impedisce di prendere in esame, ai fini delle modifiche, fatti non sopravvenuti ed il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.
La definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati va intesa come assistita da un giudicato “rebus sic stantibus”, per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato. Cass. Civile Sez I ord 6/3/23 . 6639
In altri termini, la revisione dell'assegno di mantenimento, essendo funzionale al ripristino del bilanciamento degli interessi contrapposti delle parti, è condizionata dalla sopravvenienza di fatti che si caratterizzino per la loro idoneità ad immutare la situazione preesistente, in tal guisa alterando il pregresso equilibrio realizzato dall'anteriore provvedimento sull'assegno.
Nel merito si osserva quanto segue.
pagina 6 di 10 La situazione reddituale del ricorrente non risulta aver subito modiche rilevanti dall'epoca della pronuncia di divorzio a condizioni congiunte.
Dalla dichiarazione dei redditi francese relativa al periodo di imposta 2022 (ultima dichiarazione in atti) risulta che il ricorrente ha dichiarato un reddito complessivo di Euro 106.452,00, imponibile di
Euro 74.507,00 ed imposta netta di Euro 16.591,00, per un reddito mensile netto calcolato su dodici mensilità di Euro 4.826,00 circa.
Per il periodo di imposta 2021 il ricorrente ha dichiarato un reddito complessivo di Euro 108.040,00, imponibile di Euro 76.836,00 imposta netta di Euro 16.563,00, per un mensile netto calcolato su dodici mensilità di Euro 5022,00 circa.
Per il periodo di imposta 2020 il ricorrente ha dichiarato un reddito complessivo di Euro 91.148,00, imponibile di Euro 65.233,00 imposta netta di Euro 12.202,00, per un mensile netto calcolato su dodici mensilità di Euro 4419,00 circa.
I compensi dichiarati per attività professionali ulteriori sono esigui.
All'epoca del divorzio il ricorrente era già proprietario di due immobili, a Blevio e Pietra Ligure.
La situazione patrimoniale del ricorrente è migliorata avendo il medesimo ereditato, unitamente alla sorella, quote di immobili di proprietà della defunta madre (doc. 40).
Il ricorrente vive in un immobile in locazione per il quale corrisponde l'importo mensile di Euro
1500,00 circa comprensivo di oneri accessori.
Dall'esame degli estratti dei conti correnti prodotti dal ricorrente risulta che lo stesso ha bonificato con regolarità ad EY RK, sua attuale compagna, somme rilevanti pari nel 2023 ad Euro 30.480,00, nel 2022 ad Euro 32.490,00, nel 2021 ad Euro 12.900,00.
A fronte delle specifiche deduzioni di parte resistente contenute nella memoria ex art. 473 bis. 17 c. 2
c.p.c. nulla è stato chiarito dal ricorrente nella memoria ex art. 473 bis. 17 c. 3 c.p.c. in merito ai periodici versamenti effettuati in favore della sua attuale compagna.
Osserva il Tribunale che l'ammontare delle somme versate appare incompatibile con i redditi dichiarati dal ricorrente e, comunque, con l'asserita difficoltà nell'adempiere agli obblighi di mantenimento nei confronti del figlio minore e dell'ex coniuge così come da condizioni congiunte del divorzio.
La situazione reddituale della resistente ha, invece, subito un miglioramento:
-PF 2023 reddito complessivo di riferimento per agevolazioni fiscali RN1 col. 1 Euro 20.342,00 di cui reddito per attività in regime forfettario LM 38 Euro 9330,00 e reddito da locazione RB 10 di Euro
11012,00 che detratta la cedolare secca è pari ad Euro netti 8.699,00;
-PF 2022 reddito complessivo di riferimento per agevolazioni fiscali RN1 col. 1 di Euro 12.683,00 di cui Euro 7783,00 per reddito da attività in regime forfettario LM 38 pari ad un netto di Euro 7394,00 ed pagina 7 di 10 Euro 4900,00 da locazione RB 10 che detratta la cedolare secca di Euro 1029,00 è pari ad un netto di
Euro 3071,00;
-PF 2021 reddito complessivo di riferimento per agevolazioni fiscali RN1 col. 1 Euro 14.007,00 di cui
Euro 8556,00 di reddito da attività in regime forfettario pari ad un netto
Euro 4266,00.
La resistente ha versato in atti il contratto con Mediaset per l'anno 2023-2024, corrispettivo di Euro
200,00 per ogni puntata al lordo delle ritenute di legge e previdenziali ed al netto dell'Iva, importo minimo garantito di Euro 15.700,00 all'anno (doc 14) ed il contratto con Mediaset per l'anno 2024-
2025 alle medesime condizioni con importo minimo garantito di Euro 16.700,00 all'anno.
Il rapporto lavorativo è ancora in corso con scadenza al giugno 2025.
Osserva il Tribunale che l'età della resistente e soprattutto la grave patologia da cui è affetta rende ancora meno stabile la sua posizione lavorativa e la possibilità di rinnovi contrattuali e/o di altri incarichi.
La situazione patrimoniale è rimasta sostanzialmente immutata avendo la stessa provveduto a vendere l'immobile sito in Roma, via dei Cartari, destinando il ricavato all'acquisto di due immobili siti in
Milano via San Calocero e via Ludovico Il Moro.
L'immobile di via Ludovico il Moro non è attualmente locato (docc. 22 e 23); la risoluzione anticipata del contratto di gestione, in quanto valutata soluzione antieconomica, non incide sulla possibilità per la resistente di mettere comunque a reddito l'immobile magari con contratti a lunga durata.
Parimente può essere messo a reddito l'immobile di via Melchiorre Gioia a Milano.
E' attualmente locato al canone mensile di Euro 13.800,00, oltre ad Euro 600,00 per spese condominiali salvo conguaglio, l'immobile sito in Milano, via San Calocero.
La resistente continua ad essere gravata dell'esborso mensile per canone di locazione e spese di Euro
1.640,00, relativo all'immobile di Milano, via Boni, ove vive unitamente al figlio minore.
La frequentazione paterna del figlio minore si è ridotta: a fronte dei due we al mese, oltre ai periodi di sospensione dell'attività della scuola francese e la metà del periodo estivo, individuati dalle parti nelle condizioni del divorzio, il ricorrente ha riferito di vedere il figlio almeno una volta al mese.
La cura e la gestione del minore sono demandati alla madre in via assolutamente prevalente.
Le esigenze del minore sono aumentate in considerazione dell'età del medesimo.
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, tenuto conto della attuale condizione patrimoniale e reddituale delle parti e delle intervenute modifiche così come sopra ricostruite, tenuto, altresì, conto delle attuali esigenze del figlio minore, rapportate all'età dello stesso e dei prevalenti compiti di cura e gestione in capo alla madre, con lieve riduzione della frequentazione paterna, il Tribunale riquantifica,
pagina 8 di 10 con decorrenza dalla domanda, in Euro 1300,00 al mese il contributo paterno al mantenimento del figlio minore;
spese straordinarie di cui alla Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 al 50%.
Va, invece, confermato l'assegno divorzile a carico del marito nell'importo rivalutato di Euro 342, 82 al mese.
Come già evidenziato, la situazione lavorativa della resistente non è connotata da stabilità ed è aggravata dalle condizioni di salute della stessa in assenza di garanzie di conservazione della collaborazione in caso di recidiva della malattia e necessità di cure incompatibili con le prestazioni professionali oggetto dell'incarico.
Sulla domanda di restituzione
La domanda di restituzione è inammissibile nel presente giudizio dovendo il ricorrente attivarsi con rito ordinario.
Sulle spese processuali
In applicazione del principio della soccombenza, considerata la parziale reciproca soccombenza in punto contributo al mantenimento del minore e la soccombenza del ricorrente sulla domanda di revoca dell'assegno divorzile, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico del medesimo per la quota di un mezzo, con compensazione della restante metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione rigettata e/o disattesa, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Milano n. 8159/21, così provvede:
1. Pone a carico del ricorrente, con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di Euro 1300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
2. Rigetta la domanda di revoca dell'assegno divorzile;
3. Dichiara inammissibile la domanda di restituzione avanzata da parte ricorrente;
4. Condanna il ricorrente a rifondere alla resistente la metà delle spese di lite liquidate per tale quota in Euro 2500,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa;
compensa tra le parti la restante metà.
pagina 9 di 10 Si comunichi.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2025
Il Giudice delegato relatore estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
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