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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 9688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9688 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli 6 SEZIONE N. R.G. 24355 / 2024
Il Giudice, rilevato che l' udienza del 7.10.2025 è stata fissata ex art. 127 ter cpc con il deposito telematico di note scritte;
preso atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
preso atto che solo parte resistente depositava note di trattazione scritte producendo documentazione che prova per tabulas la revoca del decreto di liquidazione opposto e l' emanazione di un decreto successivo comprensivo anche della liquidazione delle spese di viaggio e soggiorno;
vista la richiesta formulata da parte resistente di una pronuncia di cessata materia del contendere con compensazione di spese di lite;
letto l'art.127 ter cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies cpc
e art. 127 ter cpc .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
6 SEZIONE
R.G. 24355/2024
Il giudice Annunziata Pesce della VI sezione civile del Tribunale di Napoli
1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Bacoli (Na) alla Via G. De Rosa , 107 presso lo studio dell' avv. PILATO GIOVANNI (C.F.: ) C.F._2
che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
e
(C.F.: ), assistito e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI (C.F.:
) domiciliata in Napoli alla via Diaz, n.11 P.IVA_2
resistente
CONCLUSIONI: come formulate nelle note depositate telematicamente da parte resistente.
OGGETTO: opposizione avverso decreto di pagamento, ex art. 170 dpr
115/2002, e successive modifiche ed integrazioni
.-..-.-.-.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si omette l' esposizione dello svolgimento del processo riportandosi in conformità a quanto statuito dall'art. 132 co 1 n.4 cpc.
2
Parte ricorrente Prof. si oppone ex art. 170 dpr Parte_1
115/2002, e successive modifiche ed integrazioni, al decreto di pagamento ottenuto in riferimento all' espletamento dell' incarico conferitogli in data
29.09.2017 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli dai sostituti Dr. e Dr.ssa , nell'ambito Persona_1 Persona_2
del procedimento penale n. 453378/17, apertosi a seguito dell'evento sismico che ebbe ad interessare l'isola di Ischia nel 2017.
Tale opposizione si fonda sul mancato riconoscimento nel decreto di liquidazione degli onorari e della spese anche dell' importo di € 2.288/28 relativo alle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dal Prof. Pt_1
nello svolgimento dell'incarico summenzionato.
Pertanto, il ricorrente chiede di accertare la violazione degli artt. 49, 55 e
56 del DPR 115/2002, e conseguenzialmente di riformare il decreto impugnato con la condanna del resistente al Controparte_2
pagamento delle spese ed onorari, con distrazione a favore del difensore.
Nel merito si rileva che dalla documentazione prodotta dalla parte resistente, la c/o il Tribunale di Napoli con Parte_2
decreto del 18.02.2025 ha proceduto alla revoca del pregresso decreto annullandolo e liquidando, con un nuovo decreto di pagamento emesso in favore del Prof la somma complessiva di € 14.386,40 a titolo di Pt_1
onorari oltre iva e cpa e contributi previdenziali e la somma di € 25.395,79
a titolo di rimborso spese comprensiva anche dell' importo di € 2.288/28 per il viaggio e soggiorno.
3 Dalla documentazione prodotta e dalla dichiarazione della parte resistente si appalesa il venir meno della controversia con il mancato interesse delle parti stesse a proseguire nell'azione giudiziale intrapresa.
Il venir meno di tale interesse, comporta, quindi, la caducazione della domanda proposta e della necessità di pronunciamento da parte della scrivente sull' oggetto della controversia, con la conseguente dichiarazione dell' estinzione del processo per cessata materia del contendere.
Infine, si ritiene che la mancata partecipazione del ricorrente allo svolgimento dell' udienza disposta in via telematica che non provvedeva al deposito di note telematiche, giustifichi la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1) dichiara estinto il processo per cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di giudizio.
Così deciso, in Napoli il 27.10.2025
Il GOP dott.ssa Annunziata Pesce
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