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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/04/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 883/2016 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Grazia Elia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe, tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Carlo Spinelli attrice contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Ugo Vetere convenuta nonché
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Piluso Controparte_2 P.IVA_1
terza chiamata
Oggetto: risarcimento danni a cose.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla inammissibilità della chiamata del terzo, eccepita da Controparte_2
In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità della sua chiamata in Controparte_2
causa formulata dalla convenuta poiché questa si sarebbe costituita Controparte_1
tardivamente, così incorrendo nella decadenza prevista agli artt. 167 e 269 c.p.c.
L'eccezione non merita accoglimento.
Nel caso di specie, risulta tardivamente costituita in giudizio, avendo Controparte_1
depositato la comparsa di costituzione e risposta solo in data 19.12.2018 mentre la
1 prima udienza di comparizione si è tenuta l'11.4.2017 (v. verbale d'udienza). A giustificazione della tardività della propria costituzione in giudizio, parte convenuta ha dedotto un vizio di nullità della notificazione dell'atto di citazione per omessa indicazione del numero civico del suo indirizzo di residenza che avrebbe impedito all'atto di giungere a destinazione e ha precisato di essere venuta a conoscenza della pendenza del giudizio solo a seguito della notificazione dell'ordinanza con la quale il giudice aveva disposto il suo interrogatorio formale. Per tali motivi, Controparte_1 chiedeva ordinarsi alla parte attrice di rinotificare l'atto introduttivo della lite, al fine di consentirle la chiamata in causa della compagnia di assicurazione, che Controparte_2
le avrebbe fornito la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi in virtù della polizza con essa stipulata (v. comparsa di costituzione e risposta). Pertanto, all'udienza del 21.3.2019 (v. verbale d'udienza), verificata la irregolarità della notificazione dell'atto di citazione o, comunque, l'assenza di prova in ordine al suo perfezionamento, il tribunale, in persona di diverso giudice istruttore, autorizzava la parte convenuta a chiamare in causa la compagnia di assicurazione sul presupposto per cui la nullità della notifica era stata sanata dall'avvenuta costituzione, seppur tardiva, della parte convenuta in giudizio.
Consegue il rigetto dell'eccezione formulata dalla Controparte_2
Sulla domanda di risarcimento danni avanzata dalla parte attrice. ha chiesto, previo accertamento della legittimazione attiva in capo a se Parte_1
stessa e di quella passiva in capo alla convenuta, condannarsi al Controparte_1
risarcimento dei danni verificatisi nell'immobile di sua proprietà a causa delle infiltrazioni di acqua provenienti dall'immobile di proprietà della convenuta, quantificati in complessivi € 20.186,30.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto di essere proprietaria di un immobile ubicato al pianterreno, facente parte del condominio denominato “Parco California” sito in Santa Maria del Cedro (CS), e di essere proprietaria anche dei beni mobili ivi esistenti;
che a causa delle copiose infiltrazioni di acqua verificatesi in data 11.7.2014 e provenienti dall'abitazione di proprietà di , ubicata al secondo piano Controparte_1
dello stabile, avrebbe subìto danni per complessivi € 20.186,30, di cui € 14.047,50 per l'acquisto dei mobili, € 3.500,00 per il ripristino dell'appartamento, € 600,00 per le spese di alloggio in hotel resosi necessario in quanto l'appartamento non era abitabile, ed € 1.268,80 per le spese di CTP. Ha dedotto altresì che l'immobile di Controparte_1
2 sarebbe assicurato, per i rischi di fatto verificatisi, dalla società ma Controparte_2
che, tuttavia, il perito incaricato dalla compagnia, giunto sui luoghi di causa per eseguire i rilievi tecnici di accertamento dei danni, comunicava alla propria assicurata di non poter procedere all'indennizzo richiesto;
che, rimasti privi di riscontro i tentativi di definizione bonaria della controversia, ha adito l'autorità giudiziaria per vedere riconosciuto il proprio diritto al risarcimento dei danni patiti.
Costituitasi in giudizio tardivamente per quanto sopra detto (v. paragrafo precedente),
ha contestato sia l'evento dannoso descritto nell'atto introduttivo sia la Controparte_1 quantificazione dei danni operata dalla parte attrice e ha dedotto l'esistenza della copertura assicurativa per i danni cagionati a terzi fornita dalla compagnia di assicurazione Controparte_2
Costituitasi in giudizio, ha dedotto a propria difesa l'inoperatività della Controparte_2 garanzia assicurativa per l'evento occorso all'attrice, poiché la rottura del flessibile del lavello della cucina, da cui sarebbero originate le infiltrazioni, non sarebbe di natura accidentale – come, invece, richiesto nella polizza ai fini dell'indennizzo – ma sarebbe imputabile ad un'azione di svitamento, non coperta da garanzia. Secondo l'assunto della terza chiamata, inoltre, la copertura assicurativa non opererebbe nel caso di specie anche per le seguenti ulteriori motivazioni: al momento della stipula della polizza, CP_1
avrebbe reso una dichiarazione non veritiera in ordine alla destinazione d'uso
[...] abituale dell'immobile assicurato, trattandosi, invece, di un immobile destinato ad uso secondario limitato al solo periodo estivo, sicché la mancata occupazione abituale dell'appartamento avrebbe di fatto dilatato notevolmente i tempi di intervento aggravando le conseguenze dannose;
i danni lamentati dall'attrice si sarebbero verificati per stillicidio, non coperto dalla garanzia assicurativa;
il proprietario dell'immobile assicurato avrebbe sostituito il flessibile danneggiato prima dell'ispezione, così contravvenendo all'obbligo stabilito nella polizza di conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno, a pena di perdita del diritto all'indennizzo.
Quanto ai costi asseritamente sostenuti dalla parte attrice per l'alloggio in albergo e dei quali la stessa ha chiesto il rimborso, la compagnia di assicurazione deduce innanzitutto la irregolarità fiscale della fattura prodotta in quanto priva di date, di arrivo e di partenza, del numero e dei nominativi delle persone ospitate e della tipologia della sistemazione alberghiera;
in secondo luogo, deduce l'inoperatività della polizza, poiché
l'indennizzo opererebbe nei soli casi di conduzione di camere d'albergo nei novanta
3 giorni consecutivi al sinistro e nei soli confronti dell'assicurato e dei suoi stretti familiari. Oggetto di contestazione da parte della compagnia di assicurazione sono stati anche i costi asseritamente sostenuti dall'attrice per l'esecuzione dei lavori di ripristino del suo appartamento e per l'acquisto del mobilio, avendo la danneggiata prodotto meri preventivi di spesa che nulla provano in ordine agli esborsi effettivamente sostenuti.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione, nei limiti di seguito specificati.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
La più recente e autorevole giurisprudenza di legittimità è orientata ad attribuire alla responsabilità per le cose in custodia natura oggettiva, con la conseguenza che grava sul danneggiato l'onere di provare esclusivamente il danno patito e la sua derivazione dalla cosa in custodia, a nulla rilevando l'elemento soggettivo della colpa del custode, mentre spetta al danneggiante dimostrare, ai fini liberatori, l'incidenza del caso fortuito nella causazione del danno, rappresentato da un fatto naturale o da un fatto imputabile allo stesso danneggiato o a un terzo, imprevedibile e inevitabile.
In questo senso si è espressa Cass. SS.UU. n. 20943/2022, secondo cui “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” [in senso conforme v. anche Cass. n. 11152/2023, secondo cui “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole”].
4 Ebbene, nel caso di specie, l'attrice ha adempiuto all'onere probatorio dal quale era gravata, dimostrando i danni verificatisi all'interno dell'appartamento di sua proprietà a causa delle infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento di proprietà della parte convenuta.
Innanzitutto, quanto alla proprietà dell'immobile danneggiato, è allegato al fascicolo di parte attrice l'atto di compravendita del 29.1.1993, rogato dal notaio con il Per_1
quale ha acquistato dai coniugi e la piena ed esclusiva Parte_1 CP_3 CP_4 proprietà dell'appartamento facente parte del complesso residenziale denominato
“California” sito nel Comune di Santa Maria del Cedro (CS), ubicato nel corpo di fabbrica A, al piano terra della scala C, contraddistinto con il numero interno 5 (v. allegato n. 2 al fascicolo di parte attrice).
Quanto alla titolarità in capo a del diritto di proprietà sull'immobile dal Controparte_1
quale sarebbero originate le infiltrazioni, essa non è oggetto di contestazione da parte della convenuta;
anzi, la parte stessa, nella comparsa di costituzione e risposta, ha affermato di esserne la proprietaria, deducendo l'esistenza sull'immobile in questione della copertura assicurativa (v. p. 4 della comparsa di costituzione e risposta).
Ciò posto, in fase istruttoria parte attrice ha dimostrato l'esistenza dei danni da infiltrazione lamentati nell'atto introduttivo e la loro riconducibilità alla rottura del flessibile del lavello della cucina dell'appartamento sito al secondo piano dello stabile.
Invero, il teste , indifferente, escusso all'udienza del 15.12.2022 (v. Testimone_1 verbale in atti) ha dichiarato: “Mi ha chiamato la sig.ra e sono andato a casa Pt_1
sua e ho visto di persona queste infiltrazioni che provenivano dal piano di sopra.
L'appartamento è formato da 4 vani: cucina, il bagno e due camere da letto. Le infiltrazioni erano presenti su tutto il soffitto dell'appartamento. Preciso che gocciolava acqua e quindi ho assistito all'infiltrazione in corso. Le infiltrazioni provenivano dal secondo piano mentre l'appartamento dell'attrice era al piano terra. Abbiamo chiamato il proprietario del secondo piano che non era in casa. Controparte_5
Quando la sig.ra è arrivata dopo un po' mi ha fatto entrare in casa e di persona CP_5
ho constatato da dove provenivano le infiltrazioni. Le infiltrazioni provenivano da un flessibile rotto posizionato sotto il lavandino della cucina. La casa da cui provenivano le infiltrazioni non era la casa principale della sig.ra ma era la sua residenza CP_5 estiva. Preciso che ho visto di persona anche l'appartamento al primo piano e ovviamente le infiltrazioni si presentavano anche li. Nell'appartamento dell'attrice
5 c'era acqua pure per terra, la plafoniera del lampadario era piena d'acqua e le porte si erano ormai dilatate per l'umidità. Il pavimento dell'appartamento della sig.ra CP_5 era coperto d'acqua”.
Alla medesima udienza veniva escusso anche la teste , indifferente, la Testimone_2 quale ha dichiarato: “Ero presente nel palazzo mentre le infiltrazioni si sono verificate.
Le infiltrazioni provenivano dall'ultimo piano cioè il secondo. Preciso che al piano terra abita la sig.ra mentre al primo piano all'epoca dei fatti abitavo io che, Pt_1
come ho detto, mi recavo lì nel periodo estivo;
all'ultimo piano ci sta l'appartamento della sig. Preciso che l'intero palazzo è abitato solo nel periodo estivo. Le CP_5 infiltrazioni provenivano dal piano sopra l'appartamento in cui stavo io dunque da quello della sig.ra Preciso che ho assistito alle infiltrazioni mentre erano in CP_5
corso e ho visto gocciolare acqua dal soffitto. Preciso che gli immobili su indicati sono sulla medesima verticale. Preciso che a seguito degli eventi di cui è causa sono andata sia nell'appartamento della sig.ra che in quello della Quando sono Pt_1 CP_5
andato a casa della sig.ra ho visto che il flessibile che ha causato le CP_5
infiltrazioni era stato sostituito. Preciso che sono stata contatta dalla sig.ra Pt_1 che mi ha avvertito che dell'acqua proveniente dal mio appartamento si stava infiltrando nel suo. Io, quando mi ha chiamata, non ero a casa. Quando, poco dopo, sono arrivata sono entrata a casa e ho notato che in realtà anche io stavo subendo delle infiltrazioni che provenivano dal piano superiore. Sono entrata anche a casa della sig.ra e c'era molta acqua. C'era acqua da per tutto. Tutti i mobili erano Pt_1 marci a causa dell'acqua e l'acqua bagnava tutto il soffitto e i pavimenti. Preciso che quando sono stata chiamata dalla sig.ra per le infiltrazioni io mi trovavo a Pt_1
Battipaglia dove risiedo e dopo sono partito per raggiungere Santa Maria del Cedro”.
Le conseguenze delle infiltrazioni d'acqua verificatesi all'interno dell'appartamento per cui è causa sono altresì visibili nelle rappresentazioni fotografiche allegate al fascicolo di parte attrice.
Ebbene, il reso istruttorio e la produzione documentale in atti consentono di ritenere provati tanto i danni da infiltrazione lamentati dalla parte attrice quanto la loro riconducibilità ad un fatto avente origine nell'appartamento di proprietà della convenuta, rappresentato da una perdita d'acqua proveniente dal flessibile del lavello della cucina dell'appartamento ubicato al secondo piano che, attraversando il primo piano, si è infiltrata fino al piano terra.
6 L'ing. , incaricato di espletare consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito Testimone_3
del presente giudizio, ha accertato, in primo luogo, che il fabbricato ove si trova l'appartamento oggetto di causa è suddiviso su tre piani: al piano terra è ubicato appartamento di al primo piano l'appartamento di e Parte_1 Parte_2 al terzo piano l'appartamento di (v. p. 18 della CTU). L'immobile Controparte_5
presenta un intonaco ammalorato e un ingresso in stato di abbandono (v. p. 7 della
CTU). In occasione del sopralluogo avvenuto in data 17.4.2024 e, dunque, dieci anni dopo l'evento occorso, il CTU non ha riscontrato alcun problema riconducibile al sinistro denunciato, affermando che “l'immobile è totalmente fruibile e non presenta alcun problema”, “presenta solo problematiche di umidità di risalita” e “non necessita di alcun intervento di ripristino riconducibile al sinistro denunciato” (v. p. 19 della
CTU). Per come accertato dal CTU, oltre alle pareti e al soffitto sono stati danneggiati anche diversi mobili siti all'interno dell'appartamento dell'attrice, ma non è stato possibile valutare tali danni dalle sole foto agli atti;
sicché il consulente tecnico ha proceduto “a una valutazione di massima dei danni relativi alle pareti e al soffitto dei vani interessati” (v. p. 26 della CTU). Trattandosi di un appartamento attualmente esente da problematiche riconducibili al sinistro avvenuto circa dieci anni prima del sopralluogo, il CTU ha dunque effettuato le valutazioni estimative basandosi sulle foto depositate agli atti che sono, in totale, 18 “e ritraggono per il 72% la cucina (13/18)”, vano che ha subìto i maggiori danni al soffitto e alle pareti verticali, mentre “solo 2 foto riguardano il bagno, in 1 foto si intravede il soffitto della camera da letto adiacente alla cucina, nonché in 1 seconda foto si intravedono il letto e i residui di pittura sul pavimento ed in 1 foto si vede il soffitto sempre della stessa camera da letto. Per quanto riguarda la seconda camera da letto, posta a Ovest, non è presente alcun documento fotografico” (v. p. 27 della CTU). Quest'ultima stanza, quindi, non è stata considerata dal CTU nel calcolo dei danni (v. p. 31 della CTU). La stima, invero – per come si legge nella perizia tecnica – è stata effettuata su 131 mq (pareti verticali + soffitto) al netto delle porte, porta finestre, finestra, aperture e, considerata l'assenza di documentazione che faccia capire con esattezza i metri quadrati che necessitano del rifacimento dell'intonaco, il CTU ha considerato “ragionevolmente, per i rattoppi” un
10% dei 131 mq totali e cioè 13,1 mq. Inoltre, dalle sole fotografie agli atti non è stato possibile effettuare una stima dei danni dell'arredamento (v. p. 31 della CTU).
7 Ebbene, sulla scorta di tali elementi, il CTU ha provveduto a redigere un computo metrico estimativo avente ad oggetto gli interventi di ripristino delle pareti verticali e del soffitto, basandosi – in accoglimento delle controdeduzioni avanzate dal CTP della compagnia di assicurazioni ing. – sul Prezzario Controparte_2 Persona_2
della Regione Calabria 2014, anziché quello del 2024, essendosi il sinistro verificato nell'anno 2014, così ottenendo un costo complessivo di ripristino delle pareti verticali e del soffitto di € 1.572,63 + IVA, costo al quale è stata applicata una maggiorazione del
20% ottenendo un costo di mercato di € 1.887,16 + IVA (v. conclusioni p. 39 della
CTU).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, suffragate dalla documentazione in atti, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e/o di ragionamento, devono essere senz'altro condivise.
Per i danni da infiltrazioni accertati nel caso di specie non opera la copertura assicurativa invocata dalla parte convenuta.
Invero, risulta agli atti che ha stipulato con la compagnia di Controparte_1 assicurazione polizza “Famiglia Confort” n. 91994400100179 (v. Controparte_2
polizza allegata al fascicolo di parte convenuta).
Ebbene, ai sensi dell'art. 85 delle condizioni contrattuali di assicurazione (v. allegato n.
2 al fascicolo della terza chiamata) la garanzia “vale per il proprietario dei fabbricati, inclusi i suoi familiari, per i danni corporali e materiali cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario del/i fabbricato/i o porzione di fabbricato di civile abitazione, destinato/i: a) ad uso abituale e/o dimora saltuaria” e che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante, tra le altre cause, “da spargimento di liquidi provocato dalla rottura accidentale: a) degli impianti […] idrici […]”. L'assicurazione non copre i danni causati, tra gli altri, “da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali o causati da gelo”.
Inoltre, l'art. 17 delle condizioni contrattuali stabilisce che, in caso di sinistro, il contraente assicurato debba “conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno […]” potendo l'inadempimento di tale incombenza – come di altre – “comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo”.
Ebbene, nel caso di specie, parte convenuta, in primo luogo, non ha dimostrato la natura accidentale della rottura del flessibile del lavello posizionato nel vano cucina del proprio appartamento dalla quale è originata la perdita dell'acqua. Inoltre, alla luce delle
8 dichiarazioni testimoniali rese in fase istruttoria, l'infiltrazione risulta avvenuta tramite stillicidio, causa espressamente esclusa nel novero di quelle per le quali opera la copertura assicurativa, essendo l'infiltrazione verificatasi tramite il gocciolamento di acqua avente origine dal secondo piano dello stabile, di proprietà di , e Controparte_1 giunto fino al piano terra (di proprietà dell'attrice) passando attraverso il piano intermedio (il primo piano, abitato all'epoca dei fatti da;
v. dichiarazione Testimone_2 resa quest'ultima, sopra riportata, ove risulta che la dichiarante aveva assistito alle infiltrazioni mentre erano in corso vedendo gocciolare acqua dal soffitto e aveva constatato, a seguito di segnalazione, che anche nel suo appartamento si erano verificate infiltrazioni provenienti dal piano superiore). Risulta, altresì, che il flessibile danneggiato è stato sostituito prima che intervenissero i tecnici incaricati dalla compagnia di assicurazione per l'accertamento dei danni, in spregio all'obbligo di conservazione delle tracce e dei residui del sinistro fino alla liquidazione del danno, stabilito all'art. 17 delle condizioni contrattuali di assicurazione a pena di perdita del diritto all'indennizzo (v. dichiarazione testimoniale resa da , su riportata, Testimone_2 ove è emerso che la dichiarante si era avveduta dell'avvenuta sostituzione del flessibile che aveva causato le infiltrazioni allorquando si era recata presso l'abitazione dell'attrice dopo la segnalazione di quest'ultima). Peraltro, per come accertato dal CTU
e documentato dalla produzione fotografica allegata a corredo della perizia, anche gli ulteriori segni delle infiltrazioni risultano ad oggi eliminati, non presentando l'appartamento di proprietà dell'attrice, allo stato attuale, alcuna problematica riconducibile ai lamentati fenomeni infiltrativi.
In difetto delle condizioni per ottenere l'indennizzo dei danni da infiltrazione dalla compagnia di assicurazione, non rimborsabili devono ritenersi anche le spese per l'alloggio in hotel, asseritamente sostenute dalla parte attrice a causa della inabitabilità del proprio appartamento, nonché le spese per i lavori edili di rispristino dell'unità immobiliare, avendo la parte attrice prodotto meri preventivi di spesa che nulla provano in ordine agli esborsi effettivamente sostenuti.
Per tutti i motivi esposti, va condannata al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di € 1.887,16, accertato in sede di CTU, a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dal ripristino delle pareti verticali e del soffitto dell'appartamento di sua proprietà, ammalorati a causa dei fenomeni infiltrativi
9 provenienti dall'appartamento di proprietà della convenuta, oltre interessi legali dal dì del sinistro fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna di CP_1
alla loro rifusione in favore sia della parte attrice che della
[...] Parte_1
terza chiamata Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo Controparte_2
i valori minimi di riferimento del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicabili in considerazione dell'epoca di esaurimento della prestazione professionale, in relazione al secondo scaglione di valore, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente prestata, dell'importo liquidato a titolo di risarcimento, della natura della controversia, in sé non complessa, e delle questioni, di fatto e di diritto, trattate. Le spese liquidate in favore di parte attrice sono distratte in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Le spese della CTU, già liquidate con separato decreto del 15.4.2025, sono poste definitivamente a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in primo grado, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda attorea e, per l'effetto, condanna CP_1 al pagamento di € 1.887,16 a titolo di risarcimento danni in favore di
[...] Pt_1
oltre interessi per come precisato in parte motiva;
[...]
- rigetta la domanda di manleva spiegata da nei confronti di Controparte_1 CP_2
[...]
- condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite, liquidate in complessivi € 1.542,00, di cui € 264,00 per esborsi ed € 1.278,00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- condanna al pagamento in favore della delle spese Controparte_1 Controparte_2
di lite, liquidate in complessivi € 1.278,00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
- pone le spese della CTU definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in Paola il 15 aprile 2025.
Il giudice
Maria Grazia Elia
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Grazia Elia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe, tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Carlo Spinelli attrice contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Ugo Vetere convenuta nonché
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Piluso Controparte_2 P.IVA_1
terza chiamata
Oggetto: risarcimento danni a cose.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla inammissibilità della chiamata del terzo, eccepita da Controparte_2
In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità della sua chiamata in Controparte_2
causa formulata dalla convenuta poiché questa si sarebbe costituita Controparte_1
tardivamente, così incorrendo nella decadenza prevista agli artt. 167 e 269 c.p.c.
L'eccezione non merita accoglimento.
Nel caso di specie, risulta tardivamente costituita in giudizio, avendo Controparte_1
depositato la comparsa di costituzione e risposta solo in data 19.12.2018 mentre la
1 prima udienza di comparizione si è tenuta l'11.4.2017 (v. verbale d'udienza). A giustificazione della tardività della propria costituzione in giudizio, parte convenuta ha dedotto un vizio di nullità della notificazione dell'atto di citazione per omessa indicazione del numero civico del suo indirizzo di residenza che avrebbe impedito all'atto di giungere a destinazione e ha precisato di essere venuta a conoscenza della pendenza del giudizio solo a seguito della notificazione dell'ordinanza con la quale il giudice aveva disposto il suo interrogatorio formale. Per tali motivi, Controparte_1 chiedeva ordinarsi alla parte attrice di rinotificare l'atto introduttivo della lite, al fine di consentirle la chiamata in causa della compagnia di assicurazione, che Controparte_2
le avrebbe fornito la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi in virtù della polizza con essa stipulata (v. comparsa di costituzione e risposta). Pertanto, all'udienza del 21.3.2019 (v. verbale d'udienza), verificata la irregolarità della notificazione dell'atto di citazione o, comunque, l'assenza di prova in ordine al suo perfezionamento, il tribunale, in persona di diverso giudice istruttore, autorizzava la parte convenuta a chiamare in causa la compagnia di assicurazione sul presupposto per cui la nullità della notifica era stata sanata dall'avvenuta costituzione, seppur tardiva, della parte convenuta in giudizio.
Consegue il rigetto dell'eccezione formulata dalla Controparte_2
Sulla domanda di risarcimento danni avanzata dalla parte attrice. ha chiesto, previo accertamento della legittimazione attiva in capo a se Parte_1
stessa e di quella passiva in capo alla convenuta, condannarsi al Controparte_1
risarcimento dei danni verificatisi nell'immobile di sua proprietà a causa delle infiltrazioni di acqua provenienti dall'immobile di proprietà della convenuta, quantificati in complessivi € 20.186,30.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto di essere proprietaria di un immobile ubicato al pianterreno, facente parte del condominio denominato “Parco California” sito in Santa Maria del Cedro (CS), e di essere proprietaria anche dei beni mobili ivi esistenti;
che a causa delle copiose infiltrazioni di acqua verificatesi in data 11.7.2014 e provenienti dall'abitazione di proprietà di , ubicata al secondo piano Controparte_1
dello stabile, avrebbe subìto danni per complessivi € 20.186,30, di cui € 14.047,50 per l'acquisto dei mobili, € 3.500,00 per il ripristino dell'appartamento, € 600,00 per le spese di alloggio in hotel resosi necessario in quanto l'appartamento non era abitabile, ed € 1.268,80 per le spese di CTP. Ha dedotto altresì che l'immobile di Controparte_1
2 sarebbe assicurato, per i rischi di fatto verificatisi, dalla società ma Controparte_2
che, tuttavia, il perito incaricato dalla compagnia, giunto sui luoghi di causa per eseguire i rilievi tecnici di accertamento dei danni, comunicava alla propria assicurata di non poter procedere all'indennizzo richiesto;
che, rimasti privi di riscontro i tentativi di definizione bonaria della controversia, ha adito l'autorità giudiziaria per vedere riconosciuto il proprio diritto al risarcimento dei danni patiti.
Costituitasi in giudizio tardivamente per quanto sopra detto (v. paragrafo precedente),
ha contestato sia l'evento dannoso descritto nell'atto introduttivo sia la Controparte_1 quantificazione dei danni operata dalla parte attrice e ha dedotto l'esistenza della copertura assicurativa per i danni cagionati a terzi fornita dalla compagnia di assicurazione Controparte_2
Costituitasi in giudizio, ha dedotto a propria difesa l'inoperatività della Controparte_2 garanzia assicurativa per l'evento occorso all'attrice, poiché la rottura del flessibile del lavello della cucina, da cui sarebbero originate le infiltrazioni, non sarebbe di natura accidentale – come, invece, richiesto nella polizza ai fini dell'indennizzo – ma sarebbe imputabile ad un'azione di svitamento, non coperta da garanzia. Secondo l'assunto della terza chiamata, inoltre, la copertura assicurativa non opererebbe nel caso di specie anche per le seguenti ulteriori motivazioni: al momento della stipula della polizza, CP_1
avrebbe reso una dichiarazione non veritiera in ordine alla destinazione d'uso
[...] abituale dell'immobile assicurato, trattandosi, invece, di un immobile destinato ad uso secondario limitato al solo periodo estivo, sicché la mancata occupazione abituale dell'appartamento avrebbe di fatto dilatato notevolmente i tempi di intervento aggravando le conseguenze dannose;
i danni lamentati dall'attrice si sarebbero verificati per stillicidio, non coperto dalla garanzia assicurativa;
il proprietario dell'immobile assicurato avrebbe sostituito il flessibile danneggiato prima dell'ispezione, così contravvenendo all'obbligo stabilito nella polizza di conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno, a pena di perdita del diritto all'indennizzo.
Quanto ai costi asseritamente sostenuti dalla parte attrice per l'alloggio in albergo e dei quali la stessa ha chiesto il rimborso, la compagnia di assicurazione deduce innanzitutto la irregolarità fiscale della fattura prodotta in quanto priva di date, di arrivo e di partenza, del numero e dei nominativi delle persone ospitate e della tipologia della sistemazione alberghiera;
in secondo luogo, deduce l'inoperatività della polizza, poiché
l'indennizzo opererebbe nei soli casi di conduzione di camere d'albergo nei novanta
3 giorni consecutivi al sinistro e nei soli confronti dell'assicurato e dei suoi stretti familiari. Oggetto di contestazione da parte della compagnia di assicurazione sono stati anche i costi asseritamente sostenuti dall'attrice per l'esecuzione dei lavori di ripristino del suo appartamento e per l'acquisto del mobilio, avendo la danneggiata prodotto meri preventivi di spesa che nulla provano in ordine agli esborsi effettivamente sostenuti.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione, nei limiti di seguito specificati.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
La più recente e autorevole giurisprudenza di legittimità è orientata ad attribuire alla responsabilità per le cose in custodia natura oggettiva, con la conseguenza che grava sul danneggiato l'onere di provare esclusivamente il danno patito e la sua derivazione dalla cosa in custodia, a nulla rilevando l'elemento soggettivo della colpa del custode, mentre spetta al danneggiante dimostrare, ai fini liberatori, l'incidenza del caso fortuito nella causazione del danno, rappresentato da un fatto naturale o da un fatto imputabile allo stesso danneggiato o a un terzo, imprevedibile e inevitabile.
In questo senso si è espressa Cass. SS.UU. n. 20943/2022, secondo cui “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” [in senso conforme v. anche Cass. n. 11152/2023, secondo cui “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole”].
4 Ebbene, nel caso di specie, l'attrice ha adempiuto all'onere probatorio dal quale era gravata, dimostrando i danni verificatisi all'interno dell'appartamento di sua proprietà a causa delle infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento di proprietà della parte convenuta.
Innanzitutto, quanto alla proprietà dell'immobile danneggiato, è allegato al fascicolo di parte attrice l'atto di compravendita del 29.1.1993, rogato dal notaio con il Per_1
quale ha acquistato dai coniugi e la piena ed esclusiva Parte_1 CP_3 CP_4 proprietà dell'appartamento facente parte del complesso residenziale denominato
“California” sito nel Comune di Santa Maria del Cedro (CS), ubicato nel corpo di fabbrica A, al piano terra della scala C, contraddistinto con il numero interno 5 (v. allegato n. 2 al fascicolo di parte attrice).
Quanto alla titolarità in capo a del diritto di proprietà sull'immobile dal Controparte_1
quale sarebbero originate le infiltrazioni, essa non è oggetto di contestazione da parte della convenuta;
anzi, la parte stessa, nella comparsa di costituzione e risposta, ha affermato di esserne la proprietaria, deducendo l'esistenza sull'immobile in questione della copertura assicurativa (v. p. 4 della comparsa di costituzione e risposta).
Ciò posto, in fase istruttoria parte attrice ha dimostrato l'esistenza dei danni da infiltrazione lamentati nell'atto introduttivo e la loro riconducibilità alla rottura del flessibile del lavello della cucina dell'appartamento sito al secondo piano dello stabile.
Invero, il teste , indifferente, escusso all'udienza del 15.12.2022 (v. Testimone_1 verbale in atti) ha dichiarato: “Mi ha chiamato la sig.ra e sono andato a casa Pt_1
sua e ho visto di persona queste infiltrazioni che provenivano dal piano di sopra.
L'appartamento è formato da 4 vani: cucina, il bagno e due camere da letto. Le infiltrazioni erano presenti su tutto il soffitto dell'appartamento. Preciso che gocciolava acqua e quindi ho assistito all'infiltrazione in corso. Le infiltrazioni provenivano dal secondo piano mentre l'appartamento dell'attrice era al piano terra. Abbiamo chiamato il proprietario del secondo piano che non era in casa. Controparte_5
Quando la sig.ra è arrivata dopo un po' mi ha fatto entrare in casa e di persona CP_5
ho constatato da dove provenivano le infiltrazioni. Le infiltrazioni provenivano da un flessibile rotto posizionato sotto il lavandino della cucina. La casa da cui provenivano le infiltrazioni non era la casa principale della sig.ra ma era la sua residenza CP_5 estiva. Preciso che ho visto di persona anche l'appartamento al primo piano e ovviamente le infiltrazioni si presentavano anche li. Nell'appartamento dell'attrice
5 c'era acqua pure per terra, la plafoniera del lampadario era piena d'acqua e le porte si erano ormai dilatate per l'umidità. Il pavimento dell'appartamento della sig.ra CP_5 era coperto d'acqua”.
Alla medesima udienza veniva escusso anche la teste , indifferente, la Testimone_2 quale ha dichiarato: “Ero presente nel palazzo mentre le infiltrazioni si sono verificate.
Le infiltrazioni provenivano dall'ultimo piano cioè il secondo. Preciso che al piano terra abita la sig.ra mentre al primo piano all'epoca dei fatti abitavo io che, Pt_1
come ho detto, mi recavo lì nel periodo estivo;
all'ultimo piano ci sta l'appartamento della sig. Preciso che l'intero palazzo è abitato solo nel periodo estivo. Le CP_5 infiltrazioni provenivano dal piano sopra l'appartamento in cui stavo io dunque da quello della sig.ra Preciso che ho assistito alle infiltrazioni mentre erano in CP_5
corso e ho visto gocciolare acqua dal soffitto. Preciso che gli immobili su indicati sono sulla medesima verticale. Preciso che a seguito degli eventi di cui è causa sono andata sia nell'appartamento della sig.ra che in quello della Quando sono Pt_1 CP_5
andato a casa della sig.ra ho visto che il flessibile che ha causato le CP_5
infiltrazioni era stato sostituito. Preciso che sono stata contatta dalla sig.ra Pt_1 che mi ha avvertito che dell'acqua proveniente dal mio appartamento si stava infiltrando nel suo. Io, quando mi ha chiamata, non ero a casa. Quando, poco dopo, sono arrivata sono entrata a casa e ho notato che in realtà anche io stavo subendo delle infiltrazioni che provenivano dal piano superiore. Sono entrata anche a casa della sig.ra e c'era molta acqua. C'era acqua da per tutto. Tutti i mobili erano Pt_1 marci a causa dell'acqua e l'acqua bagnava tutto il soffitto e i pavimenti. Preciso che quando sono stata chiamata dalla sig.ra per le infiltrazioni io mi trovavo a Pt_1
Battipaglia dove risiedo e dopo sono partito per raggiungere Santa Maria del Cedro”.
Le conseguenze delle infiltrazioni d'acqua verificatesi all'interno dell'appartamento per cui è causa sono altresì visibili nelle rappresentazioni fotografiche allegate al fascicolo di parte attrice.
Ebbene, il reso istruttorio e la produzione documentale in atti consentono di ritenere provati tanto i danni da infiltrazione lamentati dalla parte attrice quanto la loro riconducibilità ad un fatto avente origine nell'appartamento di proprietà della convenuta, rappresentato da una perdita d'acqua proveniente dal flessibile del lavello della cucina dell'appartamento ubicato al secondo piano che, attraversando il primo piano, si è infiltrata fino al piano terra.
6 L'ing. , incaricato di espletare consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito Testimone_3
del presente giudizio, ha accertato, in primo luogo, che il fabbricato ove si trova l'appartamento oggetto di causa è suddiviso su tre piani: al piano terra è ubicato appartamento di al primo piano l'appartamento di e Parte_1 Parte_2 al terzo piano l'appartamento di (v. p. 18 della CTU). L'immobile Controparte_5
presenta un intonaco ammalorato e un ingresso in stato di abbandono (v. p. 7 della
CTU). In occasione del sopralluogo avvenuto in data 17.4.2024 e, dunque, dieci anni dopo l'evento occorso, il CTU non ha riscontrato alcun problema riconducibile al sinistro denunciato, affermando che “l'immobile è totalmente fruibile e non presenta alcun problema”, “presenta solo problematiche di umidità di risalita” e “non necessita di alcun intervento di ripristino riconducibile al sinistro denunciato” (v. p. 19 della
CTU). Per come accertato dal CTU, oltre alle pareti e al soffitto sono stati danneggiati anche diversi mobili siti all'interno dell'appartamento dell'attrice, ma non è stato possibile valutare tali danni dalle sole foto agli atti;
sicché il consulente tecnico ha proceduto “a una valutazione di massima dei danni relativi alle pareti e al soffitto dei vani interessati” (v. p. 26 della CTU). Trattandosi di un appartamento attualmente esente da problematiche riconducibili al sinistro avvenuto circa dieci anni prima del sopralluogo, il CTU ha dunque effettuato le valutazioni estimative basandosi sulle foto depositate agli atti che sono, in totale, 18 “e ritraggono per il 72% la cucina (13/18)”, vano che ha subìto i maggiori danni al soffitto e alle pareti verticali, mentre “solo 2 foto riguardano il bagno, in 1 foto si intravede il soffitto della camera da letto adiacente alla cucina, nonché in 1 seconda foto si intravedono il letto e i residui di pittura sul pavimento ed in 1 foto si vede il soffitto sempre della stessa camera da letto. Per quanto riguarda la seconda camera da letto, posta a Ovest, non è presente alcun documento fotografico” (v. p. 27 della CTU). Quest'ultima stanza, quindi, non è stata considerata dal CTU nel calcolo dei danni (v. p. 31 della CTU). La stima, invero – per come si legge nella perizia tecnica – è stata effettuata su 131 mq (pareti verticali + soffitto) al netto delle porte, porta finestre, finestra, aperture e, considerata l'assenza di documentazione che faccia capire con esattezza i metri quadrati che necessitano del rifacimento dell'intonaco, il CTU ha considerato “ragionevolmente, per i rattoppi” un
10% dei 131 mq totali e cioè 13,1 mq. Inoltre, dalle sole fotografie agli atti non è stato possibile effettuare una stima dei danni dell'arredamento (v. p. 31 della CTU).
7 Ebbene, sulla scorta di tali elementi, il CTU ha provveduto a redigere un computo metrico estimativo avente ad oggetto gli interventi di ripristino delle pareti verticali e del soffitto, basandosi – in accoglimento delle controdeduzioni avanzate dal CTP della compagnia di assicurazioni ing. – sul Prezzario Controparte_2 Persona_2
della Regione Calabria 2014, anziché quello del 2024, essendosi il sinistro verificato nell'anno 2014, così ottenendo un costo complessivo di ripristino delle pareti verticali e del soffitto di € 1.572,63 + IVA, costo al quale è stata applicata una maggiorazione del
20% ottenendo un costo di mercato di € 1.887,16 + IVA (v. conclusioni p. 39 della
CTU).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, suffragate dalla documentazione in atti, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e/o di ragionamento, devono essere senz'altro condivise.
Per i danni da infiltrazioni accertati nel caso di specie non opera la copertura assicurativa invocata dalla parte convenuta.
Invero, risulta agli atti che ha stipulato con la compagnia di Controparte_1 assicurazione polizza “Famiglia Confort” n. 91994400100179 (v. Controparte_2
polizza allegata al fascicolo di parte convenuta).
Ebbene, ai sensi dell'art. 85 delle condizioni contrattuali di assicurazione (v. allegato n.
2 al fascicolo della terza chiamata) la garanzia “vale per il proprietario dei fabbricati, inclusi i suoi familiari, per i danni corporali e materiali cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario del/i fabbricato/i o porzione di fabbricato di civile abitazione, destinato/i: a) ad uso abituale e/o dimora saltuaria” e che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante, tra le altre cause, “da spargimento di liquidi provocato dalla rottura accidentale: a) degli impianti […] idrici […]”. L'assicurazione non copre i danni causati, tra gli altri, “da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali o causati da gelo”.
Inoltre, l'art. 17 delle condizioni contrattuali stabilisce che, in caso di sinistro, il contraente assicurato debba “conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno […]” potendo l'inadempimento di tale incombenza – come di altre – “comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo”.
Ebbene, nel caso di specie, parte convenuta, in primo luogo, non ha dimostrato la natura accidentale della rottura del flessibile del lavello posizionato nel vano cucina del proprio appartamento dalla quale è originata la perdita dell'acqua. Inoltre, alla luce delle
8 dichiarazioni testimoniali rese in fase istruttoria, l'infiltrazione risulta avvenuta tramite stillicidio, causa espressamente esclusa nel novero di quelle per le quali opera la copertura assicurativa, essendo l'infiltrazione verificatasi tramite il gocciolamento di acqua avente origine dal secondo piano dello stabile, di proprietà di , e Controparte_1 giunto fino al piano terra (di proprietà dell'attrice) passando attraverso il piano intermedio (il primo piano, abitato all'epoca dei fatti da;
v. dichiarazione Testimone_2 resa quest'ultima, sopra riportata, ove risulta che la dichiarante aveva assistito alle infiltrazioni mentre erano in corso vedendo gocciolare acqua dal soffitto e aveva constatato, a seguito di segnalazione, che anche nel suo appartamento si erano verificate infiltrazioni provenienti dal piano superiore). Risulta, altresì, che il flessibile danneggiato è stato sostituito prima che intervenissero i tecnici incaricati dalla compagnia di assicurazione per l'accertamento dei danni, in spregio all'obbligo di conservazione delle tracce e dei residui del sinistro fino alla liquidazione del danno, stabilito all'art. 17 delle condizioni contrattuali di assicurazione a pena di perdita del diritto all'indennizzo (v. dichiarazione testimoniale resa da , su riportata, Testimone_2 ove è emerso che la dichiarante si era avveduta dell'avvenuta sostituzione del flessibile che aveva causato le infiltrazioni allorquando si era recata presso l'abitazione dell'attrice dopo la segnalazione di quest'ultima). Peraltro, per come accertato dal CTU
e documentato dalla produzione fotografica allegata a corredo della perizia, anche gli ulteriori segni delle infiltrazioni risultano ad oggi eliminati, non presentando l'appartamento di proprietà dell'attrice, allo stato attuale, alcuna problematica riconducibile ai lamentati fenomeni infiltrativi.
In difetto delle condizioni per ottenere l'indennizzo dei danni da infiltrazione dalla compagnia di assicurazione, non rimborsabili devono ritenersi anche le spese per l'alloggio in hotel, asseritamente sostenute dalla parte attrice a causa della inabitabilità del proprio appartamento, nonché le spese per i lavori edili di rispristino dell'unità immobiliare, avendo la parte attrice prodotto meri preventivi di spesa che nulla provano in ordine agli esborsi effettivamente sostenuti.
Per tutti i motivi esposti, va condannata al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di € 1.887,16, accertato in sede di CTU, a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dal ripristino delle pareti verticali e del soffitto dell'appartamento di sua proprietà, ammalorati a causa dei fenomeni infiltrativi
9 provenienti dall'appartamento di proprietà della convenuta, oltre interessi legali dal dì del sinistro fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna di CP_1
alla loro rifusione in favore sia della parte attrice che della
[...] Parte_1
terza chiamata Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo Controparte_2
i valori minimi di riferimento del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicabili in considerazione dell'epoca di esaurimento della prestazione professionale, in relazione al secondo scaglione di valore, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente prestata, dell'importo liquidato a titolo di risarcimento, della natura della controversia, in sé non complessa, e delle questioni, di fatto e di diritto, trattate. Le spese liquidate in favore di parte attrice sono distratte in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Le spese della CTU, già liquidate con separato decreto del 15.4.2025, sono poste definitivamente a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in primo grado, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda attorea e, per l'effetto, condanna CP_1 al pagamento di € 1.887,16 a titolo di risarcimento danni in favore di
[...] Pt_1
oltre interessi per come precisato in parte motiva;
[...]
- rigetta la domanda di manleva spiegata da nei confronti di Controparte_1 CP_2
[...]
- condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite, liquidate in complessivi € 1.542,00, di cui € 264,00 per esborsi ed € 1.278,00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- condanna al pagamento in favore della delle spese Controparte_1 Controparte_2
di lite, liquidate in complessivi € 1.278,00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
- pone le spese della CTU definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in Paola il 15 aprile 2025.
Il giudice
Maria Grazia Elia
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