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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 12879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12879 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice LA CC
All'udienza del 15 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 28828/2025 R.G. promossa da:
in persona del l.r.p.t., parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LB RR
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte resistente con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. Domenico Spanò
e
Controparte_2 in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Andrea
[...]
Cosimetti
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione ex art. 50 cpc, depositato il 06.08.2025, la Regione Emilia Romagna adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL chiedendo di accertare e dichiarare l'insussistenza del credito contributivo di cui alla cartella di pagamento n. 02020240014671644000, notificata il CP_2
22.04.2024, relativo alla somma di € 33.564,47 a titolo di contributi previdenziali omessi per gli anni
2014, 2018 e 2019, oltre relative sanzioni e interessi legali.
A sostegno dell'opposizione deduceva che all'esito di attività ispettiva svolta dai propri uffici, l' CP_2 aveva accertato l'obbligo a carico della ricorrente del versamento di contributi e sanzioni civili Pt_1 con riferimento ai rapporti di lavoro con i giornalisti sig.ri , Persona_1 Persona_2
che la cartella di pagamento e il ruolo ad essa sotteso erano nulli e illegittimi per Persona_3 violazione del termine decadenziale di cui all'art. 25 d.lgs n. 46/1999; che i pretesi crediti contributivi pagina 1 di 3 erano comunque estinti per intervenuta prescrizione quinquennale;
che anche nel merito la pretesa contributiva di era infondata;
di aver instaurato il giudizio presso il Tribunale di Bologna in CP_2 funzione di GL;
che con ordinanza del 10.07.2025 il Tribunale di Bologna in funzione di GL aveva dichiarato il difetto di competenza per territorio in favore del Tribunale di Roma. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda, con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza si costituiva in giudizio che eccepiva Controparte_3
l'inammissibilità dell'opposizione per essere stato depositato il ricorso in data 13.11.2024, oltre il termine decadenziale di 40 giorni previsto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, decorrente dalla notifica della cartella di pagamento avvenuta il 22.04.2024. Eccepiva altresì il difetto di legittimazione passiva. si costituiva in giudizio eccependo l'omessa notifica al difensore costituito ex art. 170 cpc e art. CP_2
125 disp. Att. Cpc del ricorso in riassunzione;
altresì eccepiva la tardività del ricorso in opposizione ex art. 24 d.lgs n. 46/1999; nel merito chiedeva il rigetto della domanda. In via riconvenzionale subordinata, nell'ipotesi di annullamento della cartella esattoriale per violazione dei termini cui all'art. 25 d.lgs n. 46/1999, chiedeva di accertare e dichiarare che tra la Regione Emilia Romagna e i giornalisti, come specificati nel verbale ispettivo, era intervenuto un rapporto di lavoro subordinato;
per l'effetto chiedeva di condannare la Regione Emilia Romagna al pagamento in favore di della CP_2 somma di € 33.559,16 a titolo di omessi contributi e relative sanzioni civili. Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto della domanda.
All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
OSSERVA LA GIUDICE che nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali di cui al d.lgs n. 46/99, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 dello stesso decreto è fissato in 40 giorni, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo (salvo il limite della prescrizione quinquennale;
cfr ex multis Cass. n. 1826/2020).
Ora nel caso in scrutinio, è pacifico che la cartella di pagamento opposta è stata notifica alla Regione Emilia
Romagna in data 22.04.2024 e che il ricorso in opposizione è stato depositato in data 13.11.2024 presso il
Tribunale di Bologna sez. lavoro.
Il ricorso in opposizione è stato dunque depositato inequivocabilmente oltre il termine di 40 giorni perentoriamente fissato dall'art. 24 citato. Sicchè la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
pagina 2 di 3 DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO;
CONDANNA LA REGIONE IL AG A RIFONDERE ALLE RESISTENTI LE
SPESE DI LITE, CHE LIQUIDA PER CIASCUNA DI ESSE IN € 3.000,00 PER COMPENSI DI
AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.
Roma, 15 dicembre 2025
La Giudice
LA CC
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice LA CC
All'udienza del 15 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 28828/2025 R.G. promossa da:
in persona del l.r.p.t., parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LB RR
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte resistente con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. Domenico Spanò
e
Controparte_2 in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Andrea
[...]
Cosimetti
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione ex art. 50 cpc, depositato il 06.08.2025, la Regione Emilia Romagna adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL chiedendo di accertare e dichiarare l'insussistenza del credito contributivo di cui alla cartella di pagamento n. 02020240014671644000, notificata il CP_2
22.04.2024, relativo alla somma di € 33.564,47 a titolo di contributi previdenziali omessi per gli anni
2014, 2018 e 2019, oltre relative sanzioni e interessi legali.
A sostegno dell'opposizione deduceva che all'esito di attività ispettiva svolta dai propri uffici, l' CP_2 aveva accertato l'obbligo a carico della ricorrente del versamento di contributi e sanzioni civili Pt_1 con riferimento ai rapporti di lavoro con i giornalisti sig.ri , Persona_1 Persona_2
che la cartella di pagamento e il ruolo ad essa sotteso erano nulli e illegittimi per Persona_3 violazione del termine decadenziale di cui all'art. 25 d.lgs n. 46/1999; che i pretesi crediti contributivi pagina 1 di 3 erano comunque estinti per intervenuta prescrizione quinquennale;
che anche nel merito la pretesa contributiva di era infondata;
di aver instaurato il giudizio presso il Tribunale di Bologna in CP_2 funzione di GL;
che con ordinanza del 10.07.2025 il Tribunale di Bologna in funzione di GL aveva dichiarato il difetto di competenza per territorio in favore del Tribunale di Roma. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda, con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza si costituiva in giudizio che eccepiva Controparte_3
l'inammissibilità dell'opposizione per essere stato depositato il ricorso in data 13.11.2024, oltre il termine decadenziale di 40 giorni previsto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, decorrente dalla notifica della cartella di pagamento avvenuta il 22.04.2024. Eccepiva altresì il difetto di legittimazione passiva. si costituiva in giudizio eccependo l'omessa notifica al difensore costituito ex art. 170 cpc e art. CP_2
125 disp. Att. Cpc del ricorso in riassunzione;
altresì eccepiva la tardività del ricorso in opposizione ex art. 24 d.lgs n. 46/1999; nel merito chiedeva il rigetto della domanda. In via riconvenzionale subordinata, nell'ipotesi di annullamento della cartella esattoriale per violazione dei termini cui all'art. 25 d.lgs n. 46/1999, chiedeva di accertare e dichiarare che tra la Regione Emilia Romagna e i giornalisti, come specificati nel verbale ispettivo, era intervenuto un rapporto di lavoro subordinato;
per l'effetto chiedeva di condannare la Regione Emilia Romagna al pagamento in favore di della CP_2 somma di € 33.559,16 a titolo di omessi contributi e relative sanzioni civili. Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto della domanda.
All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
OSSERVA LA GIUDICE che nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali di cui al d.lgs n. 46/99, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 dello stesso decreto è fissato in 40 giorni, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo (salvo il limite della prescrizione quinquennale;
cfr ex multis Cass. n. 1826/2020).
Ora nel caso in scrutinio, è pacifico che la cartella di pagamento opposta è stata notifica alla Regione Emilia
Romagna in data 22.04.2024 e che il ricorso in opposizione è stato depositato in data 13.11.2024 presso il
Tribunale di Bologna sez. lavoro.
Il ricorso in opposizione è stato dunque depositato inequivocabilmente oltre il termine di 40 giorni perentoriamente fissato dall'art. 24 citato. Sicchè la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
pagina 2 di 3 DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO;
CONDANNA LA REGIONE IL AG A RIFONDERE ALLE RESISTENTI LE
SPESE DI LITE, CHE LIQUIDA PER CIASCUNA DI ESSE IN € 3.000,00 PER COMPENSI DI
AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.
Roma, 15 dicembre 2025
La Giudice
LA CC
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