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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/11/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 567/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 567/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 16.09.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F. ), nato ad [...]) il Parte_1 C.F._1
13.08.1946 e residente in [...] e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Rosangela CRISTOFARO, che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni all'indirizzo pec: e presso il cui studio sito in Email_1
ET (Cs) alla loc. SA Martino snc le parti sono elettivamente domiciliate;
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2 c.p.c. depositato il 21.05.2025 hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario in regime di comunione dei beni contratto in SA CO AR (Cs) il 28.04.1990 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 1990 del predetto comune al n.14 Parte II Serie A Ufficio 1, precisando che dalla loro unione sono nati due figli: Persona_1
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il
[...] Persona_2 05.01.1994, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che la casa coniugale, ove ancora oggi risiedono e sita in GU SE (Cs) in Via SA Marino n. 14, è di proprietà di Parte_1
- di essere entrambi pensionati e di non avere conti correnti cointestati;
- che, da tempo, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile, per cui è loro interesse comune separarsi consensualmente alle condizioni di seguito precisate.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 16.09.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Parte_2
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. La casa situata in GU SE in Via SA Marino n. 14 resterà nella disponibilità del sig. Parte_1
3. La sig.ra andrà a vivere presso la casa paterna in SA CO AR in Parte_2 Contrada Porcagreste n.10;
4. I figli ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, dimorano rispettivamente la sig.ra in GU SE alla Via Milano, mentre il sig. in Persona_2 Per_1 GU SE alla Via SA Marino unitamente al di lui padre;
5. I ricorrenti si impegnano a tenere un atteggiamento di massimo rispetto nei confronti dei figli, affinché, per quanto possibile, la cessazione dell'unione familiare non produca effetti negativi sugli stessi;
6. I coniugi dichiarano di aver regolato tutti i rapporti patrimoniali (compresa la divisione dei mobili e arredi della ex casa coniugale, nonché comprese le somme di denaro e/o dei beni preziosi e/o gli investimenti), a qualsiasi titolo e/o ragione intercorsi in passato tra di loro, nessuno escluso.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 567/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 in relazione al matrimonio concordatario in regime di comunione dei beni contratto in SA CO AR (Cs) il 28.04.1990 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 1990 del predetto comune al n.14 Parte II Serie A Ufficio 1;
- prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di SA CO AR (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di SA CO AR (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 16.09.2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 567/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 16.09.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F. ), nato ad [...]) il Parte_1 C.F._1
13.08.1946 e residente in [...] e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Rosangela CRISTOFARO, che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni all'indirizzo pec: e presso il cui studio sito in Email_1
ET (Cs) alla loc. SA Martino snc le parti sono elettivamente domiciliate;
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2 c.p.c. depositato il 21.05.2025 hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario in regime di comunione dei beni contratto in SA CO AR (Cs) il 28.04.1990 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 1990 del predetto comune al n.14 Parte II Serie A Ufficio 1, precisando che dalla loro unione sono nati due figli: Persona_1
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il
[...] Persona_2 05.01.1994, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che la casa coniugale, ove ancora oggi risiedono e sita in GU SE (Cs) in Via SA Marino n. 14, è di proprietà di Parte_1
- di essere entrambi pensionati e di non avere conti correnti cointestati;
- che, da tempo, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile, per cui è loro interesse comune separarsi consensualmente alle condizioni di seguito precisate.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 16.09.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Parte_2
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. La casa situata in GU SE in Via SA Marino n. 14 resterà nella disponibilità del sig. Parte_1
3. La sig.ra andrà a vivere presso la casa paterna in SA CO AR in Parte_2 Contrada Porcagreste n.10;
4. I figli ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, dimorano rispettivamente la sig.ra in GU SE alla Via Milano, mentre il sig. in Persona_2 Per_1 GU SE alla Via SA Marino unitamente al di lui padre;
5. I ricorrenti si impegnano a tenere un atteggiamento di massimo rispetto nei confronti dei figli, affinché, per quanto possibile, la cessazione dell'unione familiare non produca effetti negativi sugli stessi;
6. I coniugi dichiarano di aver regolato tutti i rapporti patrimoniali (compresa la divisione dei mobili e arredi della ex casa coniugale, nonché comprese le somme di denaro e/o dei beni preziosi e/o gli investimenti), a qualsiasi titolo e/o ragione intercorsi in passato tra di loro, nessuno escluso.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 567/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 in relazione al matrimonio concordatario in regime di comunione dei beni contratto in SA CO AR (Cs) il 28.04.1990 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 1990 del predetto comune al n.14 Parte II Serie A Ufficio 1;
- prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di SA CO AR (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di SA CO AR (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 16.09.2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo