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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 01/12/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 4891/2025 vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DA DA - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. IA RI - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 4891/2025 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. RUFFINI NINO GIORDANO presso il cui studio sito in VIA P. BORSELLINO 22 42124 REGGIO NELL'EMILIA è elettivamente domiciliato e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. RUFFINI NINO GIORDANO presso il cui studio sito in VIA P. BORSELLINO 22 42124 REGGIO NELL'EMILIA è elettivamente domiciliata con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia oggetto: affidamento e mantenimento figli minori
CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 25.11.2025 hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento dei minori e nati a Reggio Emilia Per_1 Persona_2 rispettivamente in data 19.11.2018 e 28.10.2023.
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 31.10.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1) I figli minori e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con residenza preferenziale presso la madre, in Castelnovo Ne' Monti (RE), via A. Vivaldi, n. 18.
2) La madre potrà tenere con sé i figli nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato di ogni settimana.
3) Il padre potrà tenere con sé i figli nelle giornate dì lunedì, martedì e mercoledì di ogni settimana.
4) A weekend alternati, i genitori potranno tenere con sé i figli una domenica ciascuno.
5) Nel periodo estivo i genitori potranno tenere con sé i figli 15 giorni consecutivi ciascuno, che concorderanno di anno in anno.
6) Nel periodo natalizio i genitori potranno tenere con sé i figli una settimana consecutiva ciascuno, che concorderanno di anno in anno, alternando le festività. 7) Nel periodo pasquale i genitori potranno tenere con sé i figli 3 giorni consecutivi ciascuno, che concorderanno di anno in anno, alternando le festività.
8) Il signor contribuirà al mantenimento dei figli minori, versando alla Parte_1 madre, signora , entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico Parte_2 bancario, la somma mensile di Euro 500,00, che sarà adeguata annualmente, secondo le variazioni ISTAT.
9) Entrambi i genitori contribuiranno, nella misura del 50% cadauno, A) al pagamento di tutte le spese mediche, da documentare e che non richiedono il preventivo accordo, relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche ed oculistiche presso strutture pubbliche, c) tikets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
B) al pagamento di tutte le spese mediche, da documentare e che richiedono il preventivo accordo, relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in libera professione, b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari specialistici e interventi chirurgici in libera professione;
C) al pagamento di tutte le spese scolastiche, da documentare e che non richiedono il preventivo accordo relative a: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici, libri di testo, assicurazione scolastica, gite scolastiche senza pernotto, trasporto pubblico, mensa;
b) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
D) al pagamento di tutte le spese scolastiche, da documentare e che richiedono il preventivo accordo relative a: a) tasse scolastiche di istituti privati ed universitarie, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernotto, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
E) al pagamento delle spese per attività ludiche, sportive ed educative, da documentare e che non richiedono il preventivo accordo, relativamente a: a) campi gioco;
b) tempo prolungato pre-scuola e dopo- scuola;
F) al pagamento delle spese per attività ludiche, sportive ed educative da documentare e che richiedono il preventivo accordo, relative ad a) attività ludiche e sportive e relativi abbigliamento ed attrezzature, b) attività educative e artistico- educative.
10) In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc…), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
11) Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale dei figli minori cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 27.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
IA RI DA DA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DA DA - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. IA RI - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 4891/2025 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. RUFFINI NINO GIORDANO presso il cui studio sito in VIA P. BORSELLINO 22 42124 REGGIO NELL'EMILIA è elettivamente domiciliato e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. RUFFINI NINO GIORDANO presso il cui studio sito in VIA P. BORSELLINO 22 42124 REGGIO NELL'EMILIA è elettivamente domiciliata con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia oggetto: affidamento e mantenimento figli minori
CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 25.11.2025 hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento dei minori e nati a Reggio Emilia Per_1 Persona_2 rispettivamente in data 19.11.2018 e 28.10.2023.
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 31.10.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1) I figli minori e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con residenza preferenziale presso la madre, in Castelnovo Ne' Monti (RE), via A. Vivaldi, n. 18.
2) La madre potrà tenere con sé i figli nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato di ogni settimana.
3) Il padre potrà tenere con sé i figli nelle giornate dì lunedì, martedì e mercoledì di ogni settimana.
4) A weekend alternati, i genitori potranno tenere con sé i figli una domenica ciascuno.
5) Nel periodo estivo i genitori potranno tenere con sé i figli 15 giorni consecutivi ciascuno, che concorderanno di anno in anno.
6) Nel periodo natalizio i genitori potranno tenere con sé i figli una settimana consecutiva ciascuno, che concorderanno di anno in anno, alternando le festività. 7) Nel periodo pasquale i genitori potranno tenere con sé i figli 3 giorni consecutivi ciascuno, che concorderanno di anno in anno, alternando le festività.
8) Il signor contribuirà al mantenimento dei figli minori, versando alla Parte_1 madre, signora , entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico Parte_2 bancario, la somma mensile di Euro 500,00, che sarà adeguata annualmente, secondo le variazioni ISTAT.
9) Entrambi i genitori contribuiranno, nella misura del 50% cadauno, A) al pagamento di tutte le spese mediche, da documentare e che non richiedono il preventivo accordo, relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche ed oculistiche presso strutture pubbliche, c) tikets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
B) al pagamento di tutte le spese mediche, da documentare e che richiedono il preventivo accordo, relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in libera professione, b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari specialistici e interventi chirurgici in libera professione;
C) al pagamento di tutte le spese scolastiche, da documentare e che non richiedono il preventivo accordo relative a: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici, libri di testo, assicurazione scolastica, gite scolastiche senza pernotto, trasporto pubblico, mensa;
b) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
D) al pagamento di tutte le spese scolastiche, da documentare e che richiedono il preventivo accordo relative a: a) tasse scolastiche di istituti privati ed universitarie, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernotto, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
E) al pagamento delle spese per attività ludiche, sportive ed educative, da documentare e che non richiedono il preventivo accordo, relativamente a: a) campi gioco;
b) tempo prolungato pre-scuola e dopo- scuola;
F) al pagamento delle spese per attività ludiche, sportive ed educative da documentare e che richiedono il preventivo accordo, relative ad a) attività ludiche e sportive e relativi abbigliamento ed attrezzature, b) attività educative e artistico- educative.
10) In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc…), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
11) Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale dei figli minori cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 27.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
IA RI DA DA