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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/12/2025, n. 2176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2176 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1787/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
– OV LE ER Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– OL IO DE Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LI AV ( ) C.F._1 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. RUOCCO ANDREA ( ) C.F._3 appellato
Conclusioni per «Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Firenze: Parte_1
- in via pregiudiziale: dichiarare l'inesistenza della procura alle liti e, per l'effetto, riformare l'ordinanza del Tribunale di Firenze rep. n. 4343/2023 del 19 luglio 2023, resa a definizione del giudizio r.g.a.c.c. 14788/2022, dichiarando la domanda inammissibile;
- ancora in via pregiudiziale, ritenere rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di pregiudizialità costituzionale dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 374/1999 per violazione degli artt. 76 e 77 cost. sospendendo il presente giudizio e rimettendo il vaglio di costituzionalità alla Corte costituzionale;
- in via principale, nel merito: accogliere integralmente il presente appello e, per l'effetto, riformare l'Ordinanza rigettando le domande dell'odierno Appellato;
- in via di estremo subordine, dichiarare la nullità dell'Ordinanza laddove ha dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione e dell'eccezione di mancata contestazione degli estratti conto, mai sollevate dalla Pt_1 accogliendo invece quella di inammissibilità parziale della domanda;
- con condanna del sig. alla rifusione di onorari, competenze e CP_1 spese di lite del doppio grado di giudizio;
- con pronuncia di restituzione della somma di Euro 5.555,63, oneri di legge e ritenuta di acconto nel mentre versata da in favore del procuratore Parte_1 antistatario, oltre interessi legali decorrenti dal giorno 2.7.2023, data dell'avvenuto pagamento»; per : «la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, Controparte_1 istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
1) Rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
2) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario».
Rilevato
(in prosieguo ha proposto appello Parte_1 Parte_1 avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. cronol. n. 6405 del 2023 – pronunciata dal Tribunale di Firenze su ricorso di – con cui, previo Controparte_1 rigetto dell'eccezione d'inesistenza della procura alle liti e di improcedibilità per mancato espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria, è stata accolta la domanda volta a ottenere la dichiarazione di nullità del contratto di apertura di linea di credito con carta revolving con essa stipulato nel maggio del 2006 ed pag. 2/24 è stato accertato l'obbligo di a restituire solo le somme ricevute, CP_1 maggiorate degli interessi al tasso legale vigente tempo per tempo.
L'appello è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'impugnazione):
1. «Primo motivo di impugnazione: erroneità dell'Ordinanza nella parte in cui ha ritenuto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 e 182
c.p.c., sanato il relativo vizio»;
2. «Secondo motivo di impugnazione: erroneità dell'Ordinanza nella parte in cui dichiara la nullità della per violazione degli artt. Parte_2
3 d.lgs. 374/99 e dell'art. 2, D.M. 485/2001. Inapplicabilità della disciplina sotto un profilo soggettivo»;
3. «Terzo motivo di impugnazione: erroneità della individuazione del perimetro della riserva di attività e degli obblighi informativi in capo alla
; Pt_1
4. «Quarto motivo di impugnazione: erronea applicazione dell'art. 3 del
D.Lgs. n. 374/1999 e del D.M. 485/2001 in relazione al rapporto tra
Banca ed Impresa Convenzionata e alla facoltà di quest'ultima di collocare strumenti e carte di pagamento»;
5. «Quinto motivo di impugnazione: in subordine, erronea interpretazione del D.M. 485/2001»;
6. «Sesto motivo di impugnazione: travisamento delle regole di trasparenza per effetto dell'erronea qualificazione giuridica dell'operazione in questione»;
7. «Settimo motivo di impugnazione: erroneità dell'Ordinanza per omissione di pronuncia».
Si è costituito in giudizio , protestando l'inammissibilità e, CP_1 comunque, l'infondatezza del gravame.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito pag. 3/24 dell'udienza del 25 novembre 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 5 dicembre.
Considerato
1. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 348-bis c.p.c., sollevata da , è assorbita dall'assunzione della causa in decisione, CP_1 non risultando il gravame manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento.
2. Con il primo motivo d'impugnazione censura la decisione Parte_1 del Tribunale per avere erroneamente qualificato come mera nullità – e non come inesistenza – il vizio del mandato alle liti, ritenendolo pertanto sanato dal successivo deposito di altra procura regolarmente sottoscritta.
Il motivo è infondato.
Dall'esame dell'iniziale mandato alle liti risulta come esso sia stato sottoscritto da mediante il software US – costituendosi in CP_1 giudizio in primo grado, ne eccepiva la mera nullità, in quanto il Parte_1 segno «apposto in calce alla procura dal Ricorrente pare sussumibile in mera firma elettronica, di per sé non idonea ad identificare con certezza – per quanto a breve – il soggetto che la rilascia» – e autenticato digitalmente dal difensore,
Avv. Andrea Ruocco.
A fronte dell'eccezione sollevata da nella comparsa di Parte_1 costituzione e risposta depositata il 12 maggio 2023, il successivo 18 maggio il difensore di ha depositato un'altra procura, datata 17 maggio CP_1
2023, conferita con modalità analogiche.
Si tratta quindi di stabilire se l'originaria procura fosse semplicemente nulla oppure radicalmente inesistente, posto che il giudizio di primo grado è stato introdotto anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 e quindi vale il principio di diritto enunziato dalla Corte di cassazione a sezioni pag. 4/24 unite, secondo cui: «l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di “sanare”
l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite» (Cass., sez. un., n.
37434 del 2022; analogamente, Cass. n. 28251 del 2023: «l'art. 182, comma 2,
c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di
“sanare” l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad “un vizio che determina la nullità della procura”, a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n.
149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza»).
Ritiene il Collegio che la procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio non possa qualificarsi come inesistente.
La categoria dell'inesistenza, non prevista espressamente dal codice di rito,
è residuale e di stretta interpretazione, così come ripetutamente affermato dal
Corte di legittimità.
Il principio di diritto in precedenza richiamato è stato affermato dalle sezioni unite con riferimento a una fattispecie concreta in cui la costituzione era avvenuta nella totale assenza materiale della procura (la questione di massima sottoposta dalla seconda sezione aveva ad oggetto l'applicabilità dell'art. 182 c.p.c. «anche nel caso in cui un avvocato abbia agito in rappresentanza di una parte senza che in atti esista alcuna procura da quest'ultima rilasciata in suo favore»); in motivazione la Corte richiama poi altri precedenti nei quali è stata ritenuta totalmente inesistente la necessaria procura alle liti («Cass. n. 24257/2018 ha affermato che in tema di opposizione a sanzione amministrativa, il ricorso in appello proposto dalla parte personalmente è inesistente e, come tale, non sanabile con il successivo deposito di procura conferita al difensore […] la già citata sentenza n.
10414/2017 delle S.U., la quale ha affermato che nel giudizio dinanzi al intrapreso, personalmente, da un avvocato privo di Controparte_2
pag. 5/24 “ius postulandi”, perché non iscritto nell'albo speciale di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 33, (nelle specie in quanto radiato) o sospeso dall'esercizio della professione, non è applicabile l'art. 182 c.p.c., comma 2, come modificato dalla
L. n. 69 del 2009»).
Nella fattispecie per cui è causa, viceversa, la procura non è materialmente assente.
Come accennato, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stata depositata una procura alle liti che risultava apparentemente sottoscritta dalla parte conferente con il software US (che, all'epoca, restituiva una firma digitale semplice e non qualificata) ed era autenticata digitalmente dal difensore, Avv. Andrea Ruocco.
In particolare, la procura consiste in un documento, denominato
«mandato», prodotto nel fascicolo telematico di parte ricorrente, in formato
“pdf”, dunque firmato digitalmente dal difensore dello stesso ricorrente, che contiene un foglio ove è riportata la procura, l'indicazione del luogo, del nome e cognome del ricorrente, poi la dicitura «È autentica» e ancora il nome e cognome del ricorrente con sottostante stampigliatura della locuzione «certified by
US» e infine il nome e cognome del difensore e la raffigurazione della firma digitale del medesimo.
In sostanza il difensore ha estratto copia analogica del documento sottoscritto con firma elettronica semplice, ha apposto la sua autentica e ne ha poi «trasmessa copia autenticata con firma digitale» come previsto dall'art. 83
c.p.c. per la procura rilasciata ab origine «su supporto cartaceo».
Questo in fatto, la procura alle liti non può dirsi inesistente ma soltanto nulla.
Se è corretto il rilievo che quella in esame non è una firma elettronica qualificata o avanzata, riconducibile alla categoria della «firma digitale» come definita nell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale (c.a.d.: d.lgs. n. 82 del 2005) – e a monte nel regolamento UE n. 910 del 2014, cosiddetto pag. 6/24 regolamento eIDAS – in quanto non risulta rispettata la condizione che l'autore venga identificato e verificato in modo inequivoco sulla base di un certificato rilasciato da un ente certificatore qualificato, non è altrettanto corretto l'assunto che la firma in questione, e cioè una firma elettronica semplice (infra,
FES), autenticata dal difensore, non possa stabilire quel collegamento minimo necessario per potersi discorrere di una procura alle liti nulla e non inesistente.
Infatti, in termini generali, la FES è una modalità di firma digitale che non
è priva di validità giuridica e di valore probatorio, così come risulta dallo stesso regolamento eIDAS, rammentato il tenore del considerando n. 49 del regolamento, secondo cui «[i]l presente regolamento dovrebbe stabilire il principio secondo il quale alla firma elettronica non dovrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata. Tuttavia, spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, fatto salvo per i requisiti previsti dal presente regolamento secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe avere un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa».
Peraltro, l'art. 25, comma 1, del regolamento prevede che «[a] una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate».
D'altra parte, l'art. 20, comma 1-bis, c.a.d. dispone che «il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente pag. 7/24 valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità».
L'art. 83 c.p.c. attribuisce poi al difensore, sia pure entro i limiti ivi specificati, un potere di “autentica minore” (tra le altre, Cass. n. 18381 del
2024: «in tema di procura alle liti, la certificazione del difensore dell'autografia della sottoscrizione, come “autentica minore”, ha soltanto la funzione di attestare l'appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona e non va intesa come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell'art. 2703 c.c. dal notaio o da altro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, con la conseguenza che non è necessario che il difensore attesti che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza, né che il difensore assuma su di sé, all'atto dell'autenticazione della firma, l'obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura»).
Contr Pertanto, se la può avere i menzionati effetti (ad esempio, può essere prodotta nel giudizio tra il cliente e il difensore per dimostrare il conferimento dell'incarico), è evidente che una procura alle liti firmata con firma elettronica semplice, e non con firma elettronica qualificata o avanzata, non può essere considerata inesistente, ma tutt'al più nulla per violazione del disposto dell'art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c.
E tale conclusione rimane ferma anche quando, come nel caso di specie, il difensore estragga copia per immagine di un documento sottoscritto con firma elettronica semplice, apponendo la sua firma per autentica e, quindi, produca il tutto con busta telematica allegata al ricorso introduttivo.
In sintesi il documento prodotto in primo grado, pur non costituendo una valida procura (difettando una firma digitale nativa ovvero una firma autografa su supporto cartaceo ex art. 83 c.p.c. e il potere di autentica conferito dall'ordinamento essendo stato esercitato al di fuori dei limiti prescritti), risulta comunque sufficiente, avuto riguardo alle caratteristiche come in precedenza pag. 8/24 riassunte, per ritenere almeno l'esistenza, nella sua materialità, dell'avvenuto conferimento di un mandato difensivo.
Tale vizio è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 182 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, ciò che nella fattispecie è concretamente accaduto attraverso il successivo deposito in giudizio di un'altra procura conferita con modalità analogiche, la cui validità non è stata contestata dall'appellante.
Dunque, l'originaria nullità è stata sanata e il primo motivo d'impugnazione è infondato.
2. Negli scritti defensionali finali nega la sussistenza Parte_1 dell'interesse ad agire in capo a per ottenere la declaratoria di CP_1 nullità del contratto, in quanto la carta revolving sarebbe inattiva dal 2022 e perché non potrebbe autonomamente promuovere un nuovo giudizio chiedendo la ripetizione di indebito per illegittimo frazionamento della domanda.
Al tema dell'interesse ad agire – profilo di carattere preliminare – si ricollega anche il settimo motivo d'impugnazione, con il quale l'appellante si duole del fatto che il Tribunale non abbia pronunciato sull'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione rispetto alla quale la domanda di nullità sarebbe prodromica.
Sebbene effettivamente il giudice di prime cure abbia omesso di pronunciare sul punto, affrontando il merito della domanda – dopo essersi limitato a respingere l'eccezione di inesistenza della procura alle liti e quella d'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria – e accogliendola, deve escludersi la carenza di interesse ad agire in capo a . CP_1
Può infatti ribadirsi quanto recentemente affermato da questa Corte con riferimento a controversie del tutto analoghe alla presente e cioè che sussiste indubbiamente l'interesse ad agire in ordine alle domande proposte
(accertamento della nullità del contratto e dell'obbligo restitutorio limitato al capitale e agli interessi al tasso legale, ciò a cui il ricorrente ha sostanzialmente pag. 9/24 mirato, chiedendo di affermare il «diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.»): infatti, come già osservato dalla Corte di cassazione, «con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto … per le parti contraenti l'interesse ad agire è in re ipsa, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica» (Cass. n. 1897 del
2023, in motivazione;
in precedenza, Cass. n. 2670 del 2020 e Cass. n. 7017 del 1994, entrambe in massima).
Risulta peraltro documentato l'addebito di interessi – evidentemente secondo le condizioni contrattuali – entro il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (vedi l'estratto conto prodotto da sub doc. CP_1
4 e da sempre sub doc. 4); ciò che, di per sé, è sufficiente a fondare Parte_1 un interesse concreto e attuale ex art. 100 c.p.c., atteso che, a seguito della declaratoria di nullità, l'accertamento della debenza limitatamente alle somme utilizzate e agli interessi in misura legale – ossia, a un tasso inferiore a quello convenuto – alleggerirebbe il quantum dovuto, legittimando il pagamento per un ammontare inferiore – ove ancora non effettuato – o un'azione di ripetizione di quanto versato in eccedenza.
Quanto all'abusivo frazionamento, esso si riferisce alla proposizione di separati giudizi per crediti relativi al medesimo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi (e salvo che il giudizio unitario non sia più possibile per un precedente giudicato: Cass., sez. un., n. 7299 del 2025, in massima) e non può precludere la proposizione di un'autonoma domanda di nullità contrattuale e di accertamento del limite delle prestazioni, salva la successiva quantificazione delle stesse a eventuali fini ripetitori, ipotesi distinta dal frazionamento dei crediti e casomai assimilabile alla condanna generica, ovvero a una «domanda limitata ab origine all'accertamento del solo an debeatur, con riserva di accertamento del quantum in un separato giudizio» (Cass., sez. un., n. 29862 del 2022, in motivazione),
pag. 10/24 proponibile anche in assenza del consenso del convenuto (Cass., sez. un., n.
12103 del 1995, in massima).
Sussiste dunque l'interesse ad agire di e in tal senso va CP_1 integrata la motivazione dell'ordinanza impugnata.
3. Con i motivi d'appello dal secondo al sesto in sostanza, Parte_1 contesta la statuizione di nullità di cui alla sentenza gravata.
I motivi, suscettibili di trattazione unitaria in quanto tutti tesi a sconfessare tale conclusione, sono destituiti di fondamento.
È dimostrato documentalmente (doc. 1 fasc. e doc. 2 fasc. CP_1
che il contratto di apertura di linea di credito con abbinata carta Parte_1 cosiddetta revolving è stato concluso dal con l'odierna appellante CP_1 per il tramite del negoziante-rivenditore con essa convenzionato, il quale, in occasione dell'acquisto di un elettrodomestico, ha identificato il cliente, ha raccolto la proposta da esso firmata e l'ha trasmessa a (tanto Parte_1 afferma quest'ultima nella memoria di costituzione in primo grado, pagg. 1 e 2); ciò, pacificamente, senza essere iscritto nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria ex art. 3 del d.lgs. n. 374 del 1999.
Il giudice di legittimità, risolvendo le questioni di diritto poste da questa
Corte con ordinanza ex art. 363-bis c.p.c. con riferimento a una fattispecie del tutto sovrapponile a quella per cui è causa, coinvolgente proprio la stessa ha statuito: «nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 Parte_1 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del
2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del 1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.» (Cass. n. 12838 del 2025, che, in motivazione, tra l'altro, ha osservato: «la richiamata normativa riserva l'esercizio professionale nei pag. 11/24 confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria – per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione di contratti di finanziamento – ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C. La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato). […] Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l'U.I.C. e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale […]. Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall'U.I.C. per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista […] è corretta l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento. Ritiene, tuttavia, il
Collegio che il legislatore, nel vietare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall'U.I.C. abbia, sia pure indirettamente,
pag. 12/24 inteso vietare anche l'avvalimento di tale attività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. […] Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'intervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamento, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con l'intermediario finanziario»).
La pronuncia citata, alla quale il Collegio intende adeguarsi, ha quindi chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010 la promozione e conclusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C.;
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a), del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485; l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo “finalizzato” ex art. 2, comma 2, lettera b), del medesimo d.m.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato – desumibile dalla disponibilità dei moduli contrattuali di e dalla Parte_1 condotta che essa assume esser stata posta in essere dal rivenditore convenzionato – anche se, diversamente da non assume la qualità Parte_1 di parte;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, primo comma, c.c.
A completamento di quanto precede – e per dare conto anche delle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia in materia – possono richiamarsi le pag. 13/24 parole ancora di recente spese da questa Corte d'appello a proposito di una controversia del tutto analoga: «Può aggiungersi che la Corte [di cassazione], […] ha anche affrontato implicitamente la questione dell'estensione soggettiva, ritenendo evidentemente che la banca non si potesse avvalere del fornitore del bene per un'operazione di credito al consumo che non si esauriva con la vendita del bene, ma che si concretava in una messa a disposizione di una somma di danaro che poteva essere utilizzata continuamente previo rimborso dei prelievi precedenti, che andavano a ricostituire la disponibilità (c.d. credito rotativo). E, in effetti, in questo senso vanno interpretate le Istruzioni di Vigilanza della
Banca d'Italia ratione temporis applicabili. Le Istruzioni del 1999 (antecedenti al d.lgs.374/1999) – sezione III Attività Bancaria fuori sede § 2.1., co.4 – stabilivano, fra l'altro, circa la promozione e il collocamento dei prodotti e servizi bancari e finanziari, che “Limitatamente alle operazioni di credito al consumo, le banche possono utilizzare, come collocatore, il fornitore del bene per il quale si effettua l'affidamento, sulla base di apposita convenzione tra la banca e l'esercizio commerciale. Deve trattarsi di proposte contrattuali, secondo formulari, non modificabili, forniti dalla banca all'esercizio commerciale, che si perfezionano solo con il successivo consenso della banca stessa. Il processo di valutazione del rischio deve rimanere di esclusiva competenza della banca”. La formulazione letterale di tali istruzioni rende evidente che la banca poteva utilizzare come collocatore il fornitore del bene ma limitatamente alle sole operazioni di credito al consumo effettuate per l'acquisto del bene stesso (cd. credito al consumo finalizzato). Nel caso di carte revolving, invece, il credito al consumo non è limitato all'acquisto del bene de quo, ma è esteso ad una serie potenzialmente indefinita e non limitata di operazioni di finanziamento. Con il che si viola[no] le stesse Istruzioni di Vigilanza (§ 2.1., co.1-3) che riservano l'attività di promozione e collocazione dei prodotti e servizi bancari fuori sede
“[agli stessi] dipendenti [della banca], ai promotori finanziari, nonché ad altre banche o SIM e rispettive reti di promotori finanziati ed enti assicurativi e rispettivi agenti assicurativi”. Con successivo comunicato del 9.9.2002,
pag. 14/24 emanato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 374/1999 e del DM 485/2001, la
Banca d'Italia confermò tale impianto, prevedendo, tuttavia, che gli intermediari finanziari, di cui agli artt. 106 e 107 TUB, come i relativi agenti in attività finanziaria, fossero ricompresi “tra i soggetti abilitati all'offerta fuori sede
(promozione e collocamento) di prodotti e servizi per conto delle banche” (punto
1.2., co.1, del comunicato). Per lo svolgimento di tale attività era necessaria la stipula di “apposita convenzione con la banca”; convenzione che “deve limitare l'operatività degli intermediari a prodotti standardizzati, i cui schemi contrattuali siano predefiniti dalla banca e non modificabili;
…” (punto 1.2, co.2). Con successivo comunicato del 14.1.2006, la Banca d'Italia non introdusse particolari innovazioni nel settore de quo, ma si limitò a precisare, per quanto interessa nel presente giudizio, che la banca potesse avvalersi anche direttamente di agenti in attività finanziaria per la collocazione fuori sede dei propri prodotti ma con limitazioni. Così testualmente: “Per quanto riguarda gli agenti in attività finanziaria, si tratta, come noto, di soggetti iscritti in un apposito elenco in quanto incaricati da uno o più intermediari finanziari ex art. 106 o 107 del TUB di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, TUB, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali. In proposito, essendo pervenuti diversi quesiti, si precisa che gli agenti in attività finanziaria, ai sensi della disciplina di settore (decreto ministeriale n. 485 del 2001), oltre a stipulare contratti di agenzia solo con intermediari finanziari ex art. 106 o 107 TUB, possono svolgere in rapporto diretto con le banche esclusivamente la promozione dei contratti stipulati dalle banche stesse nell'esercizio delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, del
TUB. Ciò posto, si ritiene che gli agenti in attività finanziaria, per effetto del citato decreto ministeriale, non possano svolgere per conto delle banche attività di promozione di prodotti bancari diversi da quelli di cui all'art. 106, comma 1, del TUB, né attività di collocamento di qualsivoglia prodotto bancario. In vista di un ampliamento in tal senso della disciplina degli agenti, la Banca d'Italia ha pag. 15/24 interessato il Ministero dell'economia; si precisa che l'ampliamento prospettato non riguarderebbe la possibilità di stipulare contratti di agenzia tra banche e agenti, possibilità che resterebbe comunque esclusa. Si conferma infine – ove non diversamente disciplinato con la presente comunicazione – quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza sull'attività bancaria fuori sede richiamate in premessa. Il contenuto della presente comunicazione verrà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”. Le disposizioni ratione temporis applicabili erano chiare: la collocazione del prodotto bancario fuori sede per mezzo del fornitore del bene poteva avvenire unicamente per il c.d. credito al consumo finalizzato (cioè per l'operazione di finanziamento funzionale all'acquisto del bene di consumo venduto dallo stesso fornitore del bene); un'operazione di finanziamento mediante carta di credito revolving, come quella avvenuta nel caso di specie e sopra descritta, trascendeva il credito finalizzato e non poteva essere collocata se non mediante gli altri soggetti abilitati, la cui attività era un'attività riservata (tra costoro, gli agenti in attività finanziaria).
Tale riserva d'attività ha rilievo pubblicistico ed è presidiata da norme penali.
Ad esempio, quanto all'attività degli agenti in attività finanziaria, rileva la disciplina dell'art. 5 del d.lgs. 153/1997, che è intervenuto a dettare – in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria per il 1994 – le prime norme di integrazione alla direttiva 91/ 308/CEE prevedendo: “1. Ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio
1996, n. 52, le attività individuate nei decreti di cui al medesimo articolo [tra cui il d.lg.s 374/1999], in quanto particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o di risultare comunque esposte a infiltrazioni da parte della criminalità organizzata è estesa, nei limiti di cui ai successivi commi, l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. 2.
Ai fini delle attività individuate ai sensi del comma 1 è istituito un elenco di operatori, suddiviso per categorie, tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale pag. 16/24 dell'Ufficio italiano dei cambi. Ove l'esercizio delle predette attività sia subordinato all'iscrizione in ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità da ordini o da consigli professionali, tali ruoli o albi sostituiscono l'elenco di cui sopra tenuto dal Ministro del tesoro.
3. Chiunque esercita le attività individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, senza essere iscritto nell'elenco di cui al comma 2,
è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni”. Nei fatti la banca appellante ha utilizzato, per la collocazione dei propri prodotti, i fornitori dei beni che hanno svolto, niente più niente meno, come ritenuto dalla Corte di Cassazione nel precedente richiamato, che attività di agente in attività finanziaria direttamente per conto della banca, pur non essendo iscritti nell'elenco tenuto presso l'UIC» (Corte
d'appello di Firenze n. 2112 del 2025, in motivazione).
4. Con le note di precisazione delle conclusioni e, ancora, con la comparsa conclusionale e con la memoria di replica, ha sollevato eccezione di Parte_1 legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 374 del 1999 in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. e in relazione all'art. 15, comma 1, lettera b), della legge di delegazione n. 52 del 1996.
Secondo l'appellante, «[l]a delega così come esercitata nel D.lgs. n.
374/1999 si ritiene configuri una particolare forma del vizio di eccesso di delega, ossia il vizio di subdelega in bianco, che è causa di incostituzionalità della norma delegata». In particolare, non sarebbe «conforme al dettato degli artt. 76 e 77 cost. quella prassi per cui, nell'esercizio della delega parlamentare, il Governo – nel decreto legislativo – lasci indeterminati aspetti essenziali della nuova disciplina, sostanzialmente demandando la funzione normativa all'amministrazione, dislocando l'esercizio della funzione legislativa dal Governo nella sua collegialità ai singoli Ministri con conseguente mancata assunzione di responsabilità politica – ai sensi dell'art. 95 comma 2, cost. – da parte dell'Esecutivo nel suo plenum» (note di precisazione delle conclusioni).
pag. 17/24 L'eccezione è manifestamente infondata.
Giova anzitutto evidenziare come, nel muovere le proprie censure per violazione dei criteri di delega, oltre all'art. 76 Cost., evochi anche Parte_1
l'art. 77 Cost.
Tuttavia, «quest'ultima disposizione riguarda non già i decreti legislativi, come la prima, bensì indica i presupposti, individuati nella necessità e nell'urgenza, in presenza dei quali il Governo può eccezionalmente emanare decreti-legge immediatamente in vigore, sino alla conversione in legge, entro i successivi sessanta giorni. Si tratta, dunque, di un parametro inconferente, poiché la disposizione censurata non è stata emanata con decreto-legge» (Corte cost. n. 96 del 2024, in motivazione).
Tanto premesso, nell'esaminare la questione posta dall'appellante occorre preventivamente dar conto del quadro normativo di riferimento.
Il d.lgs. n. 374 del 1999 reca norme in tema di «Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52».
La legge n. 52 del 1996 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria
1994), all'art. 15, nel delegare il Governo a integrare l'attuazione della direttiva
91/308/CEE del Consiglio, stabilisce che la delega «sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi […] c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva
91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con
pag. 18/24 gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge» (comma 1, lettera c).
In sede di attuazione della delega, l'art. 1 del d.lgs. n. 374 del 1999 ha previsto che «[l]e disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre
1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come: “legge n. 197/1991” si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme
a fianco di esse riportate»; segue l'indicazione di una serie di attività tra cui: «n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: “testo unico bancario”, all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3».
Il citato art. 3 del decreto delegato ha poi stabilito che «[l]'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC» (comma 1) e che «[i]l Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina pag. 19/24 l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero» (comma 2).
Nei successivi commi l'art. 3 prevede i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e che sia l'U.I.C. a dettare le disposizioni per la tenuta dell'elenco stesso.
Il d.m. 13 dicembre 2001, n. 485 (Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria), all'art. 2 stabilisce che, «[a]i fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali» (comma 1) e che, «[a]i fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari» (comma 2).
Dunque, la legge di delegazione chiamava il Governo ad adottare un decreto legislativo con cui disporre «[l]a formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese» a cui estendere la disciplina di cui alla legge n. 197 del 1991 e a tanto ha provveduto il legislatore delegato.
L'art. 1 del d.lgs. n. 374 del 1999, in attuazione della delega, ha previsto che le disposizioni del complesso normativo, definito nella stessa disposizione come «legge n. 197/1991», si applichino, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle attività annoverate nello stesso articolo, «il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o pag. 20/24 registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate».
Tra le attività in questione è inclusa (lettera n) l'agenzia in attività finanziaria prevista dall'art.106 t.u.b., in relazione alla quale lo stesso art. 1 richiede l'iscrizione all'elenco contemplato dal successivo art. 3.
È poi quest'ultimo, al comma 1, a stabilire che «[l]'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC».
In altre parole, l'individuazione e la definizione dell'attività inclusa nell'elenco tenuto dall'UIC sono contenute nel decreto legislativo (artt. 1, comma 1, lettera n, e 3) e trattasi di attività di agenzia, cioè di attività, come definita dall'art. 1742 c.c., di promozione, per conto di altra parte, della conclusione di contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, t.u.b.
In considerazione di quanto esposto deve concludersi che il decreto legislativo abbia rispettato la delega, demandando al decreto ministeriale solo la specificazione e lo sviluppo in dettaglio di quanto già previsto, ciò che è perfettamente compatibile con il parametro di cui all'art. 76 Cost.
Infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale, è consentito «al decreto delegato il conferimento agli organi dell'esecutivo della funzione “di emanare normative di tipo regolamentare (sentenza n. 79 del 1966), disposizioni di carattere tecnico (sentenza n. 106 del 1967) o atti amministrativi di esecuzione
(ordinanza n. 176 del 1998; per ulteriori esemplificazioni, sentenze n. 66 del
1965 e n. 103 del 1957)” (sentenza n. 104 del 2017)» (Corte cost. n. 79 del
2019, in motivazione).
D'altra parte, per ripetere le parole della Corte costituzionale, «la legge delega, in parte qua, non vietava affatto al legislatore delegato di devolvere a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie ivi contenute, secondo una pag. 21/24 modalità in passato già prevista e giudicata ammissibile da questa Corte
(sentenza n. 33 del 2011)» (Corte cost. n. 261 del 2017, in motivazione).
Non giova a evocare il precedente di cui alla sentenza n. 104 Parte_1 del 2017 della Corte costituzionale, atteso che in quell'occasione il legislatore delegato si era sostanzialmente limitato a riprodurre il contenuto della delega senza aggiungervi pressoché nulla – diversamente dalla fattispecie in esame, in cui, alla luce di quanto in precedenza illustrato, il decreto legislativo ha direttamente ossequiato la delega, limitandosi ad affidare al regolamento l'esecuzione di scelte già delineate nelle loro linee fondamentali a livello di fonte primaria – dislocando di fatto l'esercizio della funzione normativa dal Governo, nella sua collegialità, ai singoli Ministri competenti.
L'eccezione d'incostituzionalità è dunque manifestamente infondata e va pertanto disattesa.
5. In conclusione, l'appello dev'essere respinto e l'ordinanza impugnata va confermata.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa Corte pendono oltre cento procedimenti, in cui sono poste questioni del tutto identiche con l'assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore e con atti fotocopia), esse sono liquidate a favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario, applicando i parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, come successivamente modificato, per le cause di valore indeterminato a complessità bassa, con questi importi: fase 1: euro 1.543,50; fase 2: euro 1.063,50; fase 4: euro 1.735,00.
Nulla per la fase 3 (trattazione/istruttoria), non effettivamente tenutasi;
totale: euro 4.342,00.
La novità della questione di diritto (con orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito e assenza di precedenti di legittimità sino alla richiamata sentenza della Corte di cassazione n. 12838 del 2025, resa ex art. 363-bis c.p.c.) giustifica, inoltre, la compensazione delle spese nella misura pag. 22/24 della metà. Il residuo importo, pari a euro 2.171,00, è posto a carico della soccombente Parte_1
7. La domanda di condanna di ai sensi dell'art. 96, terzo Parte_1 comma, c.p.c., avanzata da nella comparsa conclusionale, CP_1 dev'essere respinta, considerando che «[l]a responsabilità ex art. 96, comma 3,
c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.» (Cass. n.
19948 del 2023, in massima).
Il contrasto giurisprudenziale di merito in ordine alla questione della nullità contrattuale e la mancanza di precedenti di legittimità fino al pronunciamento della Corte di cassazione, avvenuto solo nel corso del presente grado di giudizio, escludono la configurabilità di malafede o colpa grave in capo all'odierna appellante.
8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1 quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello di avverso l'ordinanza ex art. Parte_1
702-ter c.p.c. cronol. n. 6405 del 2023 del Tribunale di Firenze, che per l'effetto conferma, nei sensi di cui in motivazione;
pag. 23/24 2. rigetta la domanda di condanna di ai sensi Parte_1 dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.;
3. condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 la metà delle spese di lite relative al presente grado di giudizio
(compensato il residuo 1/2), liquidate nel loro importo complessivo
(ossia, ante compensazione) in euro 4.342,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
spese da distrarsi a favore dell'Avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
10 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
OL IO DE OV LE ER
pag. 24/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
– OV LE ER Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– OL IO DE Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LI AV ( ) C.F._1 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. RUOCCO ANDREA ( ) C.F._3 appellato
Conclusioni per «Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Firenze: Parte_1
- in via pregiudiziale: dichiarare l'inesistenza della procura alle liti e, per l'effetto, riformare l'ordinanza del Tribunale di Firenze rep. n. 4343/2023 del 19 luglio 2023, resa a definizione del giudizio r.g.a.c.c. 14788/2022, dichiarando la domanda inammissibile;
- ancora in via pregiudiziale, ritenere rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di pregiudizialità costituzionale dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 374/1999 per violazione degli artt. 76 e 77 cost. sospendendo il presente giudizio e rimettendo il vaglio di costituzionalità alla Corte costituzionale;
- in via principale, nel merito: accogliere integralmente il presente appello e, per l'effetto, riformare l'Ordinanza rigettando le domande dell'odierno Appellato;
- in via di estremo subordine, dichiarare la nullità dell'Ordinanza laddove ha dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione e dell'eccezione di mancata contestazione degli estratti conto, mai sollevate dalla Pt_1 accogliendo invece quella di inammissibilità parziale della domanda;
- con condanna del sig. alla rifusione di onorari, competenze e CP_1 spese di lite del doppio grado di giudizio;
- con pronuncia di restituzione della somma di Euro 5.555,63, oneri di legge e ritenuta di acconto nel mentre versata da in favore del procuratore Parte_1 antistatario, oltre interessi legali decorrenti dal giorno 2.7.2023, data dell'avvenuto pagamento»; per : «la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, Controparte_1 istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
1) Rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
2) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario».
Rilevato
(in prosieguo ha proposto appello Parte_1 Parte_1 avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. cronol. n. 6405 del 2023 – pronunciata dal Tribunale di Firenze su ricorso di – con cui, previo Controparte_1 rigetto dell'eccezione d'inesistenza della procura alle liti e di improcedibilità per mancato espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria, è stata accolta la domanda volta a ottenere la dichiarazione di nullità del contratto di apertura di linea di credito con carta revolving con essa stipulato nel maggio del 2006 ed pag. 2/24 è stato accertato l'obbligo di a restituire solo le somme ricevute, CP_1 maggiorate degli interessi al tasso legale vigente tempo per tempo.
L'appello è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'impugnazione):
1. «Primo motivo di impugnazione: erroneità dell'Ordinanza nella parte in cui ha ritenuto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 e 182
c.p.c., sanato il relativo vizio»;
2. «Secondo motivo di impugnazione: erroneità dell'Ordinanza nella parte in cui dichiara la nullità della per violazione degli artt. Parte_2
3 d.lgs. 374/99 e dell'art. 2, D.M. 485/2001. Inapplicabilità della disciplina sotto un profilo soggettivo»;
3. «Terzo motivo di impugnazione: erroneità della individuazione del perimetro della riserva di attività e degli obblighi informativi in capo alla
; Pt_1
4. «Quarto motivo di impugnazione: erronea applicazione dell'art. 3 del
D.Lgs. n. 374/1999 e del D.M. 485/2001 in relazione al rapporto tra
Banca ed Impresa Convenzionata e alla facoltà di quest'ultima di collocare strumenti e carte di pagamento»;
5. «Quinto motivo di impugnazione: in subordine, erronea interpretazione del D.M. 485/2001»;
6. «Sesto motivo di impugnazione: travisamento delle regole di trasparenza per effetto dell'erronea qualificazione giuridica dell'operazione in questione»;
7. «Settimo motivo di impugnazione: erroneità dell'Ordinanza per omissione di pronuncia».
Si è costituito in giudizio , protestando l'inammissibilità e, CP_1 comunque, l'infondatezza del gravame.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito pag. 3/24 dell'udienza del 25 novembre 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 5 dicembre.
Considerato
1. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 348-bis c.p.c., sollevata da , è assorbita dall'assunzione della causa in decisione, CP_1 non risultando il gravame manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento.
2. Con il primo motivo d'impugnazione censura la decisione Parte_1 del Tribunale per avere erroneamente qualificato come mera nullità – e non come inesistenza – il vizio del mandato alle liti, ritenendolo pertanto sanato dal successivo deposito di altra procura regolarmente sottoscritta.
Il motivo è infondato.
Dall'esame dell'iniziale mandato alle liti risulta come esso sia stato sottoscritto da mediante il software US – costituendosi in CP_1 giudizio in primo grado, ne eccepiva la mera nullità, in quanto il Parte_1 segno «apposto in calce alla procura dal Ricorrente pare sussumibile in mera firma elettronica, di per sé non idonea ad identificare con certezza – per quanto a breve – il soggetto che la rilascia» – e autenticato digitalmente dal difensore,
Avv. Andrea Ruocco.
A fronte dell'eccezione sollevata da nella comparsa di Parte_1 costituzione e risposta depositata il 12 maggio 2023, il successivo 18 maggio il difensore di ha depositato un'altra procura, datata 17 maggio CP_1
2023, conferita con modalità analogiche.
Si tratta quindi di stabilire se l'originaria procura fosse semplicemente nulla oppure radicalmente inesistente, posto che il giudizio di primo grado è stato introdotto anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 e quindi vale il principio di diritto enunziato dalla Corte di cassazione a sezioni pag. 4/24 unite, secondo cui: «l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di “sanare”
l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite» (Cass., sez. un., n.
37434 del 2022; analogamente, Cass. n. 28251 del 2023: «l'art. 182, comma 2,
c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di
“sanare” l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad “un vizio che determina la nullità della procura”, a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n.
149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza»).
Ritiene il Collegio che la procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio non possa qualificarsi come inesistente.
La categoria dell'inesistenza, non prevista espressamente dal codice di rito,
è residuale e di stretta interpretazione, così come ripetutamente affermato dal
Corte di legittimità.
Il principio di diritto in precedenza richiamato è stato affermato dalle sezioni unite con riferimento a una fattispecie concreta in cui la costituzione era avvenuta nella totale assenza materiale della procura (la questione di massima sottoposta dalla seconda sezione aveva ad oggetto l'applicabilità dell'art. 182 c.p.c. «anche nel caso in cui un avvocato abbia agito in rappresentanza di una parte senza che in atti esista alcuna procura da quest'ultima rilasciata in suo favore»); in motivazione la Corte richiama poi altri precedenti nei quali è stata ritenuta totalmente inesistente la necessaria procura alle liti («Cass. n. 24257/2018 ha affermato che in tema di opposizione a sanzione amministrativa, il ricorso in appello proposto dalla parte personalmente è inesistente e, come tale, non sanabile con il successivo deposito di procura conferita al difensore […] la già citata sentenza n.
10414/2017 delle S.U., la quale ha affermato che nel giudizio dinanzi al intrapreso, personalmente, da un avvocato privo di Controparte_2
pag. 5/24 “ius postulandi”, perché non iscritto nell'albo speciale di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 33, (nelle specie in quanto radiato) o sospeso dall'esercizio della professione, non è applicabile l'art. 182 c.p.c., comma 2, come modificato dalla
L. n. 69 del 2009»).
Nella fattispecie per cui è causa, viceversa, la procura non è materialmente assente.
Come accennato, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stata depositata una procura alle liti che risultava apparentemente sottoscritta dalla parte conferente con il software US (che, all'epoca, restituiva una firma digitale semplice e non qualificata) ed era autenticata digitalmente dal difensore, Avv. Andrea Ruocco.
In particolare, la procura consiste in un documento, denominato
«mandato», prodotto nel fascicolo telematico di parte ricorrente, in formato
“pdf”, dunque firmato digitalmente dal difensore dello stesso ricorrente, che contiene un foglio ove è riportata la procura, l'indicazione del luogo, del nome e cognome del ricorrente, poi la dicitura «È autentica» e ancora il nome e cognome del ricorrente con sottostante stampigliatura della locuzione «certified by
US» e infine il nome e cognome del difensore e la raffigurazione della firma digitale del medesimo.
In sostanza il difensore ha estratto copia analogica del documento sottoscritto con firma elettronica semplice, ha apposto la sua autentica e ne ha poi «trasmessa copia autenticata con firma digitale» come previsto dall'art. 83
c.p.c. per la procura rilasciata ab origine «su supporto cartaceo».
Questo in fatto, la procura alle liti non può dirsi inesistente ma soltanto nulla.
Se è corretto il rilievo che quella in esame non è una firma elettronica qualificata o avanzata, riconducibile alla categoria della «firma digitale» come definita nell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale (c.a.d.: d.lgs. n. 82 del 2005) – e a monte nel regolamento UE n. 910 del 2014, cosiddetto pag. 6/24 regolamento eIDAS – in quanto non risulta rispettata la condizione che l'autore venga identificato e verificato in modo inequivoco sulla base di un certificato rilasciato da un ente certificatore qualificato, non è altrettanto corretto l'assunto che la firma in questione, e cioè una firma elettronica semplice (infra,
FES), autenticata dal difensore, non possa stabilire quel collegamento minimo necessario per potersi discorrere di una procura alle liti nulla e non inesistente.
Infatti, in termini generali, la FES è una modalità di firma digitale che non
è priva di validità giuridica e di valore probatorio, così come risulta dallo stesso regolamento eIDAS, rammentato il tenore del considerando n. 49 del regolamento, secondo cui «[i]l presente regolamento dovrebbe stabilire il principio secondo il quale alla firma elettronica non dovrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata. Tuttavia, spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, fatto salvo per i requisiti previsti dal presente regolamento secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe avere un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa».
Peraltro, l'art. 25, comma 1, del regolamento prevede che «[a] una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate».
D'altra parte, l'art. 20, comma 1-bis, c.a.d. dispone che «il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente pag. 7/24 valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità».
L'art. 83 c.p.c. attribuisce poi al difensore, sia pure entro i limiti ivi specificati, un potere di “autentica minore” (tra le altre, Cass. n. 18381 del
2024: «in tema di procura alle liti, la certificazione del difensore dell'autografia della sottoscrizione, come “autentica minore”, ha soltanto la funzione di attestare l'appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona e non va intesa come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell'art. 2703 c.c. dal notaio o da altro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, con la conseguenza che non è necessario che il difensore attesti che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza, né che il difensore assuma su di sé, all'atto dell'autenticazione della firma, l'obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura»).
Contr Pertanto, se la può avere i menzionati effetti (ad esempio, può essere prodotta nel giudizio tra il cliente e il difensore per dimostrare il conferimento dell'incarico), è evidente che una procura alle liti firmata con firma elettronica semplice, e non con firma elettronica qualificata o avanzata, non può essere considerata inesistente, ma tutt'al più nulla per violazione del disposto dell'art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c.
E tale conclusione rimane ferma anche quando, come nel caso di specie, il difensore estragga copia per immagine di un documento sottoscritto con firma elettronica semplice, apponendo la sua firma per autentica e, quindi, produca il tutto con busta telematica allegata al ricorso introduttivo.
In sintesi il documento prodotto in primo grado, pur non costituendo una valida procura (difettando una firma digitale nativa ovvero una firma autografa su supporto cartaceo ex art. 83 c.p.c. e il potere di autentica conferito dall'ordinamento essendo stato esercitato al di fuori dei limiti prescritti), risulta comunque sufficiente, avuto riguardo alle caratteristiche come in precedenza pag. 8/24 riassunte, per ritenere almeno l'esistenza, nella sua materialità, dell'avvenuto conferimento di un mandato difensivo.
Tale vizio è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 182 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, ciò che nella fattispecie è concretamente accaduto attraverso il successivo deposito in giudizio di un'altra procura conferita con modalità analogiche, la cui validità non è stata contestata dall'appellante.
Dunque, l'originaria nullità è stata sanata e il primo motivo d'impugnazione è infondato.
2. Negli scritti defensionali finali nega la sussistenza Parte_1 dell'interesse ad agire in capo a per ottenere la declaratoria di CP_1 nullità del contratto, in quanto la carta revolving sarebbe inattiva dal 2022 e perché non potrebbe autonomamente promuovere un nuovo giudizio chiedendo la ripetizione di indebito per illegittimo frazionamento della domanda.
Al tema dell'interesse ad agire – profilo di carattere preliminare – si ricollega anche il settimo motivo d'impugnazione, con il quale l'appellante si duole del fatto che il Tribunale non abbia pronunciato sull'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione rispetto alla quale la domanda di nullità sarebbe prodromica.
Sebbene effettivamente il giudice di prime cure abbia omesso di pronunciare sul punto, affrontando il merito della domanda – dopo essersi limitato a respingere l'eccezione di inesistenza della procura alle liti e quella d'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria – e accogliendola, deve escludersi la carenza di interesse ad agire in capo a . CP_1
Può infatti ribadirsi quanto recentemente affermato da questa Corte con riferimento a controversie del tutto analoghe alla presente e cioè che sussiste indubbiamente l'interesse ad agire in ordine alle domande proposte
(accertamento della nullità del contratto e dell'obbligo restitutorio limitato al capitale e agli interessi al tasso legale, ciò a cui il ricorrente ha sostanzialmente pag. 9/24 mirato, chiedendo di affermare il «diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.»): infatti, come già osservato dalla Corte di cassazione, «con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto … per le parti contraenti l'interesse ad agire è in re ipsa, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica» (Cass. n. 1897 del
2023, in motivazione;
in precedenza, Cass. n. 2670 del 2020 e Cass. n. 7017 del 1994, entrambe in massima).
Risulta peraltro documentato l'addebito di interessi – evidentemente secondo le condizioni contrattuali – entro il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (vedi l'estratto conto prodotto da sub doc. CP_1
4 e da sempre sub doc. 4); ciò che, di per sé, è sufficiente a fondare Parte_1 un interesse concreto e attuale ex art. 100 c.p.c., atteso che, a seguito della declaratoria di nullità, l'accertamento della debenza limitatamente alle somme utilizzate e agli interessi in misura legale – ossia, a un tasso inferiore a quello convenuto – alleggerirebbe il quantum dovuto, legittimando il pagamento per un ammontare inferiore – ove ancora non effettuato – o un'azione di ripetizione di quanto versato in eccedenza.
Quanto all'abusivo frazionamento, esso si riferisce alla proposizione di separati giudizi per crediti relativi al medesimo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi (e salvo che il giudizio unitario non sia più possibile per un precedente giudicato: Cass., sez. un., n. 7299 del 2025, in massima) e non può precludere la proposizione di un'autonoma domanda di nullità contrattuale e di accertamento del limite delle prestazioni, salva la successiva quantificazione delle stesse a eventuali fini ripetitori, ipotesi distinta dal frazionamento dei crediti e casomai assimilabile alla condanna generica, ovvero a una «domanda limitata ab origine all'accertamento del solo an debeatur, con riserva di accertamento del quantum in un separato giudizio» (Cass., sez. un., n. 29862 del 2022, in motivazione),
pag. 10/24 proponibile anche in assenza del consenso del convenuto (Cass., sez. un., n.
12103 del 1995, in massima).
Sussiste dunque l'interesse ad agire di e in tal senso va CP_1 integrata la motivazione dell'ordinanza impugnata.
3. Con i motivi d'appello dal secondo al sesto in sostanza, Parte_1 contesta la statuizione di nullità di cui alla sentenza gravata.
I motivi, suscettibili di trattazione unitaria in quanto tutti tesi a sconfessare tale conclusione, sono destituiti di fondamento.
È dimostrato documentalmente (doc. 1 fasc. e doc. 2 fasc. CP_1
che il contratto di apertura di linea di credito con abbinata carta Parte_1 cosiddetta revolving è stato concluso dal con l'odierna appellante CP_1 per il tramite del negoziante-rivenditore con essa convenzionato, il quale, in occasione dell'acquisto di un elettrodomestico, ha identificato il cliente, ha raccolto la proposta da esso firmata e l'ha trasmessa a (tanto Parte_1 afferma quest'ultima nella memoria di costituzione in primo grado, pagg. 1 e 2); ciò, pacificamente, senza essere iscritto nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria ex art. 3 del d.lgs. n. 374 del 1999.
Il giudice di legittimità, risolvendo le questioni di diritto poste da questa
Corte con ordinanza ex art. 363-bis c.p.c. con riferimento a una fattispecie del tutto sovrapponile a quella per cui è causa, coinvolgente proprio la stessa ha statuito: «nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 Parte_1 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del
2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del 1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.» (Cass. n. 12838 del 2025, che, in motivazione, tra l'altro, ha osservato: «la richiamata normativa riserva l'esercizio professionale nei pag. 11/24 confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria – per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione di contratti di finanziamento – ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C. La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato). […] Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l'U.I.C. e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale […]. Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall'U.I.C. per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista […] è corretta l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento. Ritiene, tuttavia, il
Collegio che il legislatore, nel vietare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall'U.I.C. abbia, sia pure indirettamente,
pag. 12/24 inteso vietare anche l'avvalimento di tale attività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. […] Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'intervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamento, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con l'intermediario finanziario»).
La pronuncia citata, alla quale il Collegio intende adeguarsi, ha quindi chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010 la promozione e conclusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C.;
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a), del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485; l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo “finalizzato” ex art. 2, comma 2, lettera b), del medesimo d.m.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato – desumibile dalla disponibilità dei moduli contrattuali di e dalla Parte_1 condotta che essa assume esser stata posta in essere dal rivenditore convenzionato – anche se, diversamente da non assume la qualità Parte_1 di parte;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, primo comma, c.c.
A completamento di quanto precede – e per dare conto anche delle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia in materia – possono richiamarsi le pag. 13/24 parole ancora di recente spese da questa Corte d'appello a proposito di una controversia del tutto analoga: «Può aggiungersi che la Corte [di cassazione], […] ha anche affrontato implicitamente la questione dell'estensione soggettiva, ritenendo evidentemente che la banca non si potesse avvalere del fornitore del bene per un'operazione di credito al consumo che non si esauriva con la vendita del bene, ma che si concretava in una messa a disposizione di una somma di danaro che poteva essere utilizzata continuamente previo rimborso dei prelievi precedenti, che andavano a ricostituire la disponibilità (c.d. credito rotativo). E, in effetti, in questo senso vanno interpretate le Istruzioni di Vigilanza della
Banca d'Italia ratione temporis applicabili. Le Istruzioni del 1999 (antecedenti al d.lgs.374/1999) – sezione III Attività Bancaria fuori sede § 2.1., co.4 – stabilivano, fra l'altro, circa la promozione e il collocamento dei prodotti e servizi bancari e finanziari, che “Limitatamente alle operazioni di credito al consumo, le banche possono utilizzare, come collocatore, il fornitore del bene per il quale si effettua l'affidamento, sulla base di apposita convenzione tra la banca e l'esercizio commerciale. Deve trattarsi di proposte contrattuali, secondo formulari, non modificabili, forniti dalla banca all'esercizio commerciale, che si perfezionano solo con il successivo consenso della banca stessa. Il processo di valutazione del rischio deve rimanere di esclusiva competenza della banca”. La formulazione letterale di tali istruzioni rende evidente che la banca poteva utilizzare come collocatore il fornitore del bene ma limitatamente alle sole operazioni di credito al consumo effettuate per l'acquisto del bene stesso (cd. credito al consumo finalizzato). Nel caso di carte revolving, invece, il credito al consumo non è limitato all'acquisto del bene de quo, ma è esteso ad una serie potenzialmente indefinita e non limitata di operazioni di finanziamento. Con il che si viola[no] le stesse Istruzioni di Vigilanza (§ 2.1., co.1-3) che riservano l'attività di promozione e collocazione dei prodotti e servizi bancari fuori sede
“[agli stessi] dipendenti [della banca], ai promotori finanziari, nonché ad altre banche o SIM e rispettive reti di promotori finanziati ed enti assicurativi e rispettivi agenti assicurativi”. Con successivo comunicato del 9.9.2002,
pag. 14/24 emanato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 374/1999 e del DM 485/2001, la
Banca d'Italia confermò tale impianto, prevedendo, tuttavia, che gli intermediari finanziari, di cui agli artt. 106 e 107 TUB, come i relativi agenti in attività finanziaria, fossero ricompresi “tra i soggetti abilitati all'offerta fuori sede
(promozione e collocamento) di prodotti e servizi per conto delle banche” (punto
1.2., co.1, del comunicato). Per lo svolgimento di tale attività era necessaria la stipula di “apposita convenzione con la banca”; convenzione che “deve limitare l'operatività degli intermediari a prodotti standardizzati, i cui schemi contrattuali siano predefiniti dalla banca e non modificabili;
…” (punto 1.2, co.2). Con successivo comunicato del 14.1.2006, la Banca d'Italia non introdusse particolari innovazioni nel settore de quo, ma si limitò a precisare, per quanto interessa nel presente giudizio, che la banca potesse avvalersi anche direttamente di agenti in attività finanziaria per la collocazione fuori sede dei propri prodotti ma con limitazioni. Così testualmente: “Per quanto riguarda gli agenti in attività finanziaria, si tratta, come noto, di soggetti iscritti in un apposito elenco in quanto incaricati da uno o più intermediari finanziari ex art. 106 o 107 del TUB di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, TUB, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali. In proposito, essendo pervenuti diversi quesiti, si precisa che gli agenti in attività finanziaria, ai sensi della disciplina di settore (decreto ministeriale n. 485 del 2001), oltre a stipulare contratti di agenzia solo con intermediari finanziari ex art. 106 o 107 TUB, possono svolgere in rapporto diretto con le banche esclusivamente la promozione dei contratti stipulati dalle banche stesse nell'esercizio delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, del
TUB. Ciò posto, si ritiene che gli agenti in attività finanziaria, per effetto del citato decreto ministeriale, non possano svolgere per conto delle banche attività di promozione di prodotti bancari diversi da quelli di cui all'art. 106, comma 1, del TUB, né attività di collocamento di qualsivoglia prodotto bancario. In vista di un ampliamento in tal senso della disciplina degli agenti, la Banca d'Italia ha pag. 15/24 interessato il Ministero dell'economia; si precisa che l'ampliamento prospettato non riguarderebbe la possibilità di stipulare contratti di agenzia tra banche e agenti, possibilità che resterebbe comunque esclusa. Si conferma infine – ove non diversamente disciplinato con la presente comunicazione – quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza sull'attività bancaria fuori sede richiamate in premessa. Il contenuto della presente comunicazione verrà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”. Le disposizioni ratione temporis applicabili erano chiare: la collocazione del prodotto bancario fuori sede per mezzo del fornitore del bene poteva avvenire unicamente per il c.d. credito al consumo finalizzato (cioè per l'operazione di finanziamento funzionale all'acquisto del bene di consumo venduto dallo stesso fornitore del bene); un'operazione di finanziamento mediante carta di credito revolving, come quella avvenuta nel caso di specie e sopra descritta, trascendeva il credito finalizzato e non poteva essere collocata se non mediante gli altri soggetti abilitati, la cui attività era un'attività riservata (tra costoro, gli agenti in attività finanziaria).
Tale riserva d'attività ha rilievo pubblicistico ed è presidiata da norme penali.
Ad esempio, quanto all'attività degli agenti in attività finanziaria, rileva la disciplina dell'art. 5 del d.lgs. 153/1997, che è intervenuto a dettare – in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria per il 1994 – le prime norme di integrazione alla direttiva 91/ 308/CEE prevedendo: “1. Ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio
1996, n. 52, le attività individuate nei decreti di cui al medesimo articolo [tra cui il d.lg.s 374/1999], in quanto particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o di risultare comunque esposte a infiltrazioni da parte della criminalità organizzata è estesa, nei limiti di cui ai successivi commi, l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. 2.
Ai fini delle attività individuate ai sensi del comma 1 è istituito un elenco di operatori, suddiviso per categorie, tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale pag. 16/24 dell'Ufficio italiano dei cambi. Ove l'esercizio delle predette attività sia subordinato all'iscrizione in ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità da ordini o da consigli professionali, tali ruoli o albi sostituiscono l'elenco di cui sopra tenuto dal Ministro del tesoro.
3. Chiunque esercita le attività individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, senza essere iscritto nell'elenco di cui al comma 2,
è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni”. Nei fatti la banca appellante ha utilizzato, per la collocazione dei propri prodotti, i fornitori dei beni che hanno svolto, niente più niente meno, come ritenuto dalla Corte di Cassazione nel precedente richiamato, che attività di agente in attività finanziaria direttamente per conto della banca, pur non essendo iscritti nell'elenco tenuto presso l'UIC» (Corte
d'appello di Firenze n. 2112 del 2025, in motivazione).
4. Con le note di precisazione delle conclusioni e, ancora, con la comparsa conclusionale e con la memoria di replica, ha sollevato eccezione di Parte_1 legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 374 del 1999 in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. e in relazione all'art. 15, comma 1, lettera b), della legge di delegazione n. 52 del 1996.
Secondo l'appellante, «[l]a delega così come esercitata nel D.lgs. n.
374/1999 si ritiene configuri una particolare forma del vizio di eccesso di delega, ossia il vizio di subdelega in bianco, che è causa di incostituzionalità della norma delegata». In particolare, non sarebbe «conforme al dettato degli artt. 76 e 77 cost. quella prassi per cui, nell'esercizio della delega parlamentare, il Governo – nel decreto legislativo – lasci indeterminati aspetti essenziali della nuova disciplina, sostanzialmente demandando la funzione normativa all'amministrazione, dislocando l'esercizio della funzione legislativa dal Governo nella sua collegialità ai singoli Ministri con conseguente mancata assunzione di responsabilità politica – ai sensi dell'art. 95 comma 2, cost. – da parte dell'Esecutivo nel suo plenum» (note di precisazione delle conclusioni).
pag. 17/24 L'eccezione è manifestamente infondata.
Giova anzitutto evidenziare come, nel muovere le proprie censure per violazione dei criteri di delega, oltre all'art. 76 Cost., evochi anche Parte_1
l'art. 77 Cost.
Tuttavia, «quest'ultima disposizione riguarda non già i decreti legislativi, come la prima, bensì indica i presupposti, individuati nella necessità e nell'urgenza, in presenza dei quali il Governo può eccezionalmente emanare decreti-legge immediatamente in vigore, sino alla conversione in legge, entro i successivi sessanta giorni. Si tratta, dunque, di un parametro inconferente, poiché la disposizione censurata non è stata emanata con decreto-legge» (Corte cost. n. 96 del 2024, in motivazione).
Tanto premesso, nell'esaminare la questione posta dall'appellante occorre preventivamente dar conto del quadro normativo di riferimento.
Il d.lgs. n. 374 del 1999 reca norme in tema di «Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52».
La legge n. 52 del 1996 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria
1994), all'art. 15, nel delegare il Governo a integrare l'attuazione della direttiva
91/308/CEE del Consiglio, stabilisce che la delega «sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi […] c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva
91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con
pag. 18/24 gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge» (comma 1, lettera c).
In sede di attuazione della delega, l'art. 1 del d.lgs. n. 374 del 1999 ha previsto che «[l]e disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre
1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come: “legge n. 197/1991” si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme
a fianco di esse riportate»; segue l'indicazione di una serie di attività tra cui: «n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: “testo unico bancario”, all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3».
Il citato art. 3 del decreto delegato ha poi stabilito che «[l]'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC» (comma 1) e che «[i]l Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina pag. 19/24 l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero» (comma 2).
Nei successivi commi l'art. 3 prevede i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e che sia l'U.I.C. a dettare le disposizioni per la tenuta dell'elenco stesso.
Il d.m. 13 dicembre 2001, n. 485 (Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria), all'art. 2 stabilisce che, «[a]i fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali» (comma 1) e che, «[a]i fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari» (comma 2).
Dunque, la legge di delegazione chiamava il Governo ad adottare un decreto legislativo con cui disporre «[l]a formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese» a cui estendere la disciplina di cui alla legge n. 197 del 1991 e a tanto ha provveduto il legislatore delegato.
L'art. 1 del d.lgs. n. 374 del 1999, in attuazione della delega, ha previsto che le disposizioni del complesso normativo, definito nella stessa disposizione come «legge n. 197/1991», si applichino, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle attività annoverate nello stesso articolo, «il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o pag. 20/24 registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate».
Tra le attività in questione è inclusa (lettera n) l'agenzia in attività finanziaria prevista dall'art.106 t.u.b., in relazione alla quale lo stesso art. 1 richiede l'iscrizione all'elenco contemplato dal successivo art. 3.
È poi quest'ultimo, al comma 1, a stabilire che «[l]'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC».
In altre parole, l'individuazione e la definizione dell'attività inclusa nell'elenco tenuto dall'UIC sono contenute nel decreto legislativo (artt. 1, comma 1, lettera n, e 3) e trattasi di attività di agenzia, cioè di attività, come definita dall'art. 1742 c.c., di promozione, per conto di altra parte, della conclusione di contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, t.u.b.
In considerazione di quanto esposto deve concludersi che il decreto legislativo abbia rispettato la delega, demandando al decreto ministeriale solo la specificazione e lo sviluppo in dettaglio di quanto già previsto, ciò che è perfettamente compatibile con il parametro di cui all'art. 76 Cost.
Infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale, è consentito «al decreto delegato il conferimento agli organi dell'esecutivo della funzione “di emanare normative di tipo regolamentare (sentenza n. 79 del 1966), disposizioni di carattere tecnico (sentenza n. 106 del 1967) o atti amministrativi di esecuzione
(ordinanza n. 176 del 1998; per ulteriori esemplificazioni, sentenze n. 66 del
1965 e n. 103 del 1957)” (sentenza n. 104 del 2017)» (Corte cost. n. 79 del
2019, in motivazione).
D'altra parte, per ripetere le parole della Corte costituzionale, «la legge delega, in parte qua, non vietava affatto al legislatore delegato di devolvere a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie ivi contenute, secondo una pag. 21/24 modalità in passato già prevista e giudicata ammissibile da questa Corte
(sentenza n. 33 del 2011)» (Corte cost. n. 261 del 2017, in motivazione).
Non giova a evocare il precedente di cui alla sentenza n. 104 Parte_1 del 2017 della Corte costituzionale, atteso che in quell'occasione il legislatore delegato si era sostanzialmente limitato a riprodurre il contenuto della delega senza aggiungervi pressoché nulla – diversamente dalla fattispecie in esame, in cui, alla luce di quanto in precedenza illustrato, il decreto legislativo ha direttamente ossequiato la delega, limitandosi ad affidare al regolamento l'esecuzione di scelte già delineate nelle loro linee fondamentali a livello di fonte primaria – dislocando di fatto l'esercizio della funzione normativa dal Governo, nella sua collegialità, ai singoli Ministri competenti.
L'eccezione d'incostituzionalità è dunque manifestamente infondata e va pertanto disattesa.
5. In conclusione, l'appello dev'essere respinto e l'ordinanza impugnata va confermata.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa Corte pendono oltre cento procedimenti, in cui sono poste questioni del tutto identiche con l'assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore e con atti fotocopia), esse sono liquidate a favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario, applicando i parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, come successivamente modificato, per le cause di valore indeterminato a complessità bassa, con questi importi: fase 1: euro 1.543,50; fase 2: euro 1.063,50; fase 4: euro 1.735,00.
Nulla per la fase 3 (trattazione/istruttoria), non effettivamente tenutasi;
totale: euro 4.342,00.
La novità della questione di diritto (con orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito e assenza di precedenti di legittimità sino alla richiamata sentenza della Corte di cassazione n. 12838 del 2025, resa ex art. 363-bis c.p.c.) giustifica, inoltre, la compensazione delle spese nella misura pag. 22/24 della metà. Il residuo importo, pari a euro 2.171,00, è posto a carico della soccombente Parte_1
7. La domanda di condanna di ai sensi dell'art. 96, terzo Parte_1 comma, c.p.c., avanzata da nella comparsa conclusionale, CP_1 dev'essere respinta, considerando che «[l]a responsabilità ex art. 96, comma 3,
c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.» (Cass. n.
19948 del 2023, in massima).
Il contrasto giurisprudenziale di merito in ordine alla questione della nullità contrattuale e la mancanza di precedenti di legittimità fino al pronunciamento della Corte di cassazione, avvenuto solo nel corso del presente grado di giudizio, escludono la configurabilità di malafede o colpa grave in capo all'odierna appellante.
8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1 quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello di avverso l'ordinanza ex art. Parte_1
702-ter c.p.c. cronol. n. 6405 del 2023 del Tribunale di Firenze, che per l'effetto conferma, nei sensi di cui in motivazione;
pag. 23/24 2. rigetta la domanda di condanna di ai sensi Parte_1 dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.;
3. condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 la metà delle spese di lite relative al presente grado di giudizio
(compensato il residuo 1/2), liquidate nel loro importo complessivo
(ossia, ante compensazione) in euro 4.342,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
spese da distrarsi a favore dell'Avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
10 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
OL IO DE OV LE ER
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