Corte d'Appello Milano, sentenza 15/12/2025, n. 3453
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Sentenza 15 dicembre 2025

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La Corte d'Appello di Milano, in composizione monocratica, ha pronunciato la presente sentenza in un giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza che aveva disposto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegnazione della casa coniugale al padre e la corresponsione di un assegno divorzile mensile di € 100,00. L'appellante, la moglie, aveva impugnato la decisione di primo grado lamentando l'infondatezza dell'assegnazione della casa familiare, l'errata valutazione del suo diritto all'assegno divorzile, la sottovalutazione dei redditi di entrambe le parti e, conseguentemente, l'errata quantificazione dell'assegno divorzile, chiedendo la revoca dell'assegnazione della casa coniugale e un assegno divorzile non inferiore a € 1.500,00 mensili. L'appellato, il marito, aveva chiesto l'inammissibilità e il rigetto dell'appello, contestando le censure mosse dalla moglie e chiedendo, in subordine, il risarcimento dei danni per lite temeraria. Le parti, nel corso del procedimento di appello, hanno raggiunto un accordo transattivo che è stato depositato unitamente alle note di trattazione scritta.

La Corte d'Appello di Milano, preso atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti e ritenendolo conforme al loro interesse e alla loro volontà, ha recepito integralmente le pattuizioni raggiunte. In particolare, ha dato atto del versamento da parte del marito alla moglie di una somma una tantum di € 50.000,00, a titolo di assegno divorzile, da corrispondersi entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza, con conseguente cessazione dell'obbligo di versare l'assegno divorzile in essere. È stata confermata l'assegnazione della casa coniugale al marito fino al 31.03.2026, termine entro il quale egli è obbligato ad acquistare la quota di proprietà della moglie al prezzo concordato di € 146.500,00, previa concessione del mutuo necessario. In caso di mancato acquisto, l'immobile sarà messo in vendita al prezzo concordato di € 300.000,00, con divisione del ricavato in parti uguali. È stato altresì stabilito che, in caso di mancato ottenimento del mutuo, il marito continuerà ad abitare la casa coniugale con la figlia fino alla vendita a terzi, facendosi carico delle spese ordinarie e straordinarie, e continuerà a provvedere al mantenimento della figlia fino alla sua autosufficienza economica. Entrambe le parti hanno rinunciato alle domande formulate nel giudizio di appello e hanno rinunciato ad impugnare la sentenza conforme all'accordo. Le spese di lite sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Milano, sentenza 15/12/2025, n. 3453
    Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
    Numero : 3453
    Data del deposito : 15 dicembre 2025

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