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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/12/2025, n. 3453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3453 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 584-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione delle persone, dei minori e della famiglia composta dai magistrati:
dott.ssa IN PALETTO Presidente
dott. Lucio MARCANTONIO Consigliere
dott.ssa ND CASSONI Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa rg 584-2025 in grado di appello, proposta con ricorso depositato il 28.02.2025
DA
, C.F. , residente in [...] C.F._1
31, rappresentata e difesa - congiuntamente e disgiuntamente –dagli avv.ti Assunta Caforio del
Foro di Milano e TI AC del Foro di Lecce ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano alla via Sant'Antonio Maria Zaccaria n. 1 giusta procura allegata in atti
APPELLANTE
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Orcelletto, n. 41 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Elena Corielli CodiceFiscale_2
con studio in Milano, Via Giacomo Leopardi, n. 31 ove ha eletto domicilio giusta procura allegata in atti
APPELLATO
1 OGGETTO: Appello per la riforma della sentenza n. 165/2025 del 24.01.2025 , pubblicata in data
29.01.2025, dal Tribunale di Monza all'esito del procedimento n. 2790/2024 R.G., notificata all'odierna appellante in data 29.01.2025 a mezzo di posta certificata
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Piaccia alla Corte Ecc.ma, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Monza n. 165-2025 emessa il 24.01.2025 e pubblicata in data 29.01.2025, decidere con sentenza il presente giudizio recependo l'accordo raggiunto dalle parti e per l'effetto così statuire:
- dare atto che le parti hanno trovato un accordo per il versamento da parte del sig. alla CP_1 sig.ra dell'importo di € 50.000,00 ( euro cinquantamila/00) a titolo di una tantum divorzile Pt_1
ex art. 5 legge 898/1970 e dichiarare che tale una tantum è equa;
- dare atto che il sig. corrisponderà questa somma a mezzo bonifico bancario in un'unica CP_1
soluzione entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza di questa Corte di appello;
- dare altresì atto che, dal momento del versamento della una tantum di cui sopra, cesserà
l'obbligo del sig. i pagare l'assegno divorzile in essere;
CP_1
- confermare l'assegnazione al sig. della casa coniugale fino al 31.03.2026 termine entro il CP_1
quale lo stesso è obbligato ad acquistare la quota del 50% di casa di proprietà della sig.ra Pt_1 al presso concordato di € 146.500,00 ( euro centoquarantaseicinquecento) previa concessione allo stesso del mutuo che gli è necessario per perfezionare l'acquisto;
- non verificandosi questa condizione l'impegno all'acquisto del sig. verrà meno e le parti CP_1 metteranno in vendita l'intero bene dando mandato a un 'agenzia di comune fiducia per la vendita, al prezzo già concordato di € 300.000,00 ( euro trecentomila/00) ; il ricavato della vendita, al netto delle spese legare alla stessa, sarà diviso tra le parti in ragione della metà ciascuna. Qualora il mutuo fosse concesso, ma non si potesse perfezionare l'atto entro il 31.03.2026 per fatto non imputabile al sig. egli conserverà il diritto all'acquisto e le parti concorderanno altra data CP_1
a stretto giro per la compravendita;
- dare atto che nel caso in cui l'acquisto da parte del sig. della quota di proprietà della CP_1
sig.ra on possa essere effettuato per non aver il sig. ttenuto il necessario mutuo , il Pt_1 CP_1
medesimo continuerà ad abitare la casa coniugale unitamente alla figlia – con rinuncia Per_1 all'assegnazione della casa coniugale allo stesso a far tempo dalla data di diniego di concessione del mutuo e comunque a far data dal 01.04.2026- sino alla vendita a terzi dell'intero immobile
2 facendosi egli, fino a tale vendita, esclusivo carico delle spese ordinarie e straordinarie relative a detta casa;
- dare atto che il sig. continuerà a farsi carico esclusivo del mantenimento della figlia CP_1
( ivi incluse le spese per l'eventuale nuova soluzione abitativa in caso di vendita Per_1 coniugale a terzi e le spese straordinarie) sino a quanto quest'ultima non sarà economicamente autosufficiente, il tutto per quanto occorrer possa poiché , ormai 30enne, è prossima alla Per_1
laurea magistrale in Medicina cui farà seguito percorso di specializzazione retribuito;
- dare atto che entrambe le parti rinunciano alle domande tutte formulate nel presente giudizio e accettano, reciprocamente, le rispettive rinunce;
- Compensare le spese di lite del giudizio di appello dando atto che i legali delle parti, sottoscrivendo le presenti note scritte, rinunciano alla solidarietà ex art. 13/8LPF;
- dare atto che le parti sin da ore rinunciano ad impugnare l'emananda sentenza conforme alle condizioni concordate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. con ricorso depositato in data 22.04.2024 al Tribunale di Monza ha chiesto CP_1
dichiararsi:
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Seregno il 26.5.1990 tra i Sigg. e e trascritto nel registro Atti di Matrimonio del Controparte_1 Parte_1
Comune di Seregno n. 42, parte II, Serie A, Anno 1990;
-la conferma dell'assegnazione della casa familiare con quanto in essa contenuto al Sig. in CP_1
quanto genitore con il quale continua a vivere la figlia maggiorenne, ma non ancora Per_1
economicamente indipendente;
- che il Sig. continuerà a provvedere alle esigenze della figlia fino a quando non CP_1 Per_1
sarà economicamente indipendente;
- accertare e/o dichiarare, con effetto dalla data di deposito del ricorso, che la Sig.ra è Parte_1
economicamente indipendente e che, quindi, non ha diritto a percepire alcun assegno.
2. Si è costituita la sig.ra on comparsa depositata in data 27.09.2024 che , nell'aderire alla Pt_1
richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto in suo favore la determinazione e quantificazione di un assegno divorzile .
3 3. Il Tribunale di Monza, all'esito dell'istruttoria, con la sentenza n. 165/2025 pubblicata il
29/01/2025 ha così statuito :
- assegna la casa coniugale sita in Seregno, Via Orcelletto, n. 41 a Controparte_1 nato a [...] il [...], sino all'indipendenza economica della figlia
[...] Per_1
- pone a carico di un assegno divorzile in favore di Controparte_1 Pt_1
pari ad euro 100,00 mensili con decorrenza da febbraio 2025, da corrispondersi per dodici
[...]
mensilità entro il 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- compensa tra le parti le spese di lite.
4. La sig.ra con ricorso depositato il 28.02.2025 ha proposto appello alla sentenza Pt_1
165/2025 pubblicata il 29/01/2025 dal Tribunale di Monza lamentando:
4.1 l'infondatezza della sentenza di primo grado Impugnazione del capo della sentenza relativa all'assegnazione della casa famigliare. Difetto motivazionale;
4.2 l' errata valutazione in merito al diritto all'assegno divorzile;
4.3 l'errata e/o carente valutazione dei redditi del ricorrente oggi appellato;
4.4 l'errata valutazione dei redditi dell'appellante;
4.5. l'errata valutazione del quantum dell'assegno divorzile.
Conclude chiedendo di riformare integralmente la sentenza n. 165/25 emessa dal Tribunale di
Monza che ha pronunciato il divorzio tra lei ed il sig. e per l'effetto, Controparte_1 di revocare l'assegnazione della casa coniugale in favore del Sig. e di accertare il suo CP_1 diritto a percepire un assegno divorzile in misura non inferiore ad € 1.500,00 al mese, oltre rivalutazione Istat o quella diversa somma che sarà ritenuta congrua dal Giudice, a titolo di assegno divorzile.
5. Si è costituito il sig. he ha chiesto dichiararsi inammissibile l'appello e comunque CP_1
rigettarlo perché infondato .
Sul primo motivo di gravame riferito all'assegnazione della casa coniugale ritiene il a CP_1
censura inammissibile e, in subordine, infondata in fatto ed in diritto rilevando che la sentenza impugnata non merita la critica mossa avendo motivato il Tribunale le ragioni per le quali ha confermato a lui l'assegnazione della casa coniugale;
4 Sul secondo motivo di appello riferito alla errata valutazione in merito al diritto all'assegno divorzile, evidenzia il che il Tribunale ha correttamente rilevato, la Sig.ra on CP_1 Pt_1
ha fornito alcuna prova del (preteso) contributo che avrebbe dato alla conduzione familiare, al patrimonio di ciascuno e a quello comune e al reddito di entrambi .
Sul terzo motivo di appello riferito all'errata valutazione delle capacità reddituali delle parti –
Errata e/o carente valutazione dei redditi del ricorrente oggi appellato, evidenzia il he il CP_1
Tribunale ha analizzato tutti gli elementi da lui forniti inquadrando esattamente la situazione dell'esponente.
Sul quarto motivo di appello riferito alla “Errata valutazione dei redditi dell'appellante.” Osserva il he il motivo è inammissibile per violazione del disposto dell'art. 432 c.p.c. richiamato CP_1 dall'art. 473-bis.30) c.p.c. in via subordinata invero il Tribunale ha correttamente valutato anche con generosità la situazione dell'appellante che quindi non avrebbe diritto ad alcun assegno divorzile essendo stata assunta a tempo pieno e come categoria protetta il 16.4.2022 con decorrenza dal I.
5.2022 con una retribuzione netta media su base 12 mesi di € 1.458,58/mese
Con riguardo al quinto motivo di appello riferito alla “Errata valutazione del quantum dell'assegno divorzile” determinandolo nell'importo mensile di € 100 poiché , come correttamente e ampiamente spiegato dal Tribunale, la Sig.ra on ha fornito alcun elemento per verificare i Pt_1
presupposti in funzione compensativa e perequativa per cui è rimasta solo la componente assistenziale, che nemmeno avrebbe dovuto essere riconosciuta avendo ella una adeguata retribuzione mensile .
Conclude, l'appellato, chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque infondato in diritto e in fatto l'appello e, per l'effetto, - respingere il gravame condannando la Sig.ra al Pt_1
risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96, I e III comma, c.p.c., risarcimento che si propone in € 15.000,00 o in quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
6. Con decreto presidenziale del 05.06.2025 è stata fissata la trattazione della causa alla udienza del
09.10.2025 differita alla udienza dell'11.12.2025 a seguito di istanza congiunta delle parti per la pendenza di trattative in vista di un accordo transattivo .
Alla udienza dell'11.12.2025 nessuno è comparso in ottemperanza al provvedimento che ha disposto la trattazione cartolare della causa e la Corte, lette le note congiunte depositate in data
4.12.2025 dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 Reputa la Corte che l'accordo concluso e sottoscritto da entrambe le parti e depositato nel fascicolo telematico in data 04.12.2025 unitamente alla note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.12.2025 possa essere recepito essendo conforme all'interesse e alla volontà delle parti stesse.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 165/2025 del 24.01.2025 , pubblicata in data 29.01.2025, dal Parte_1
Tribunale di Monza all'esito del procedimento n. 2790/2024 R.G., notificata all'odierna appellante in data 29.01.2025 a mezzo di posta certificata così provvede:
- dà atto che le parti hanno trovato un accordo per il versamento da parte del sig. lla CP_1 sig.ra dell'importo di € 50.000,00 ( euro cinquantamila/00) a titolo di una tantum divorzile Pt_1
ex art. 5 legge 898/1970 e dichiarare che tale una tantum è equa;
- dà atto che il sig. orrisponderà questa somma a mezzo bonifico bancario in un'unica CP_1
soluzione entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza di questa Corte di appello;
- dà atto che, dal momento del versamento della una tantum di cui sopra, cesserà l'obbligo del sig. di pagare l'assegno divorzile in essere;
CP_1
- conferma l'assegnazione al sig. della casa coniugale fino al 31.03.2026 termine entro il CP_1
quale lo stesso è obbligato ad acquistare la quota del 50% di casa di proprietà della sig.ra l Pt_1 presso concordato di € 146.500,00 ( euro centoquarantaseicinquecento/00) previa concessione allo stesso del mutuo che gli è necessario per perfezionare l'acquisto;
- dà atto che, non verificandosi la condizione di cui al punto che precede, l'impegno all'acquisto del sig. verrà meno e le parti metteranno in vendita l'intero bene dando mandato a un CP_1
'agenzia di comune fiducia per la vendita, al prezzo già concordato di € 300.000,00 ( euro trecentomila/00) ; il ricavato della vendita, al netto delle spese legare alla stessa, sarà diviso tra le parti in ragione della metà ciascuna. Qualora il mutuo fosse concesso, ma non si potesse perfezionare l'atto entro il 31.03.2026 per fatto non imputabile al sig. egli conserverà il CP_1 diritto all'acquisto e le parti concorderanno altra data a stretto giro per la compravendita;
- dà atto che nel caso in cui l'acquisto da parte del sig. ella quota di proprietà della CP_1
sig.ra non possa essere effettuato per non aver il sig. ottenuto il necessario Pt_1 CP_1 mutuo, il medesimo continuerà ad abitare la casa coniugale unitamente alla figlia – con Per_1
6 rinuncia all'assegnazione della casa coniugale allo stesso a far tempo dalla data di diniego di concessione del mutuo e comunque a far data dal 01.04.2026- sino alla vendita a terzi dell'intero immobile facendosi egli, fino a tale vendita, esclusivo carico delle spese ordinarie e straordinarie relative a detta casa;
- dà atto che il sig. ontinuerà a farsi carico esclusivo del mantenimento della figlia CP_1
(ivi incluse le spese per l'eventuale nuova soluzione abitativa in caso di vendita coniugale Per_1
a terzi e le spese straordinarie) sino a quanto quest'ultima non sarà economicamente autosufficiente, il tutto per quanto occorrer possa poiché ormai 30enne, è prossima alla laurea magistrale Per_1
in medicina cui farà seguito percorso di specializzazione retribuito;
- dà atto che entrambe le parti rinunciano alle domande tutte formulate nel presente giudizio di appello e accettano, reciprocamente, le rispettive rinunce;
- compensa le spese di lite del giudizio di appello dando atto che i legali delle parti, sottoscrivendo le presenti note scritte, rinunciano alla solidarietà ex art. 13/8LPF;
- dà atto che le parti sin da ore rinunciano ad impugnare l'emananda sentenza conforme alle condizioni concordate.
Così deciso in Milano, 11 dicembre 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
ND SS IN LE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione delle persone, dei minori e della famiglia composta dai magistrati:
dott.ssa IN PALETTO Presidente
dott. Lucio MARCANTONIO Consigliere
dott.ssa ND CASSONI Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa rg 584-2025 in grado di appello, proposta con ricorso depositato il 28.02.2025
DA
, C.F. , residente in [...] C.F._1
31, rappresentata e difesa - congiuntamente e disgiuntamente –dagli avv.ti Assunta Caforio del
Foro di Milano e TI AC del Foro di Lecce ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano alla via Sant'Antonio Maria Zaccaria n. 1 giusta procura allegata in atti
APPELLANTE
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Orcelletto, n. 41 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Elena Corielli CodiceFiscale_2
con studio in Milano, Via Giacomo Leopardi, n. 31 ove ha eletto domicilio giusta procura allegata in atti
APPELLATO
1 OGGETTO: Appello per la riforma della sentenza n. 165/2025 del 24.01.2025 , pubblicata in data
29.01.2025, dal Tribunale di Monza all'esito del procedimento n. 2790/2024 R.G., notificata all'odierna appellante in data 29.01.2025 a mezzo di posta certificata
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Piaccia alla Corte Ecc.ma, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Monza n. 165-2025 emessa il 24.01.2025 e pubblicata in data 29.01.2025, decidere con sentenza il presente giudizio recependo l'accordo raggiunto dalle parti e per l'effetto così statuire:
- dare atto che le parti hanno trovato un accordo per il versamento da parte del sig. alla CP_1 sig.ra dell'importo di € 50.000,00 ( euro cinquantamila/00) a titolo di una tantum divorzile Pt_1
ex art. 5 legge 898/1970 e dichiarare che tale una tantum è equa;
- dare atto che il sig. corrisponderà questa somma a mezzo bonifico bancario in un'unica CP_1
soluzione entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza di questa Corte di appello;
- dare altresì atto che, dal momento del versamento della una tantum di cui sopra, cesserà
l'obbligo del sig. i pagare l'assegno divorzile in essere;
CP_1
- confermare l'assegnazione al sig. della casa coniugale fino al 31.03.2026 termine entro il CP_1
quale lo stesso è obbligato ad acquistare la quota del 50% di casa di proprietà della sig.ra Pt_1 al presso concordato di € 146.500,00 ( euro centoquarantaseicinquecento) previa concessione allo stesso del mutuo che gli è necessario per perfezionare l'acquisto;
- non verificandosi questa condizione l'impegno all'acquisto del sig. verrà meno e le parti CP_1 metteranno in vendita l'intero bene dando mandato a un 'agenzia di comune fiducia per la vendita, al prezzo già concordato di € 300.000,00 ( euro trecentomila/00) ; il ricavato della vendita, al netto delle spese legare alla stessa, sarà diviso tra le parti in ragione della metà ciascuna. Qualora il mutuo fosse concesso, ma non si potesse perfezionare l'atto entro il 31.03.2026 per fatto non imputabile al sig. egli conserverà il diritto all'acquisto e le parti concorderanno altra data CP_1
a stretto giro per la compravendita;
- dare atto che nel caso in cui l'acquisto da parte del sig. della quota di proprietà della CP_1
sig.ra on possa essere effettuato per non aver il sig. ttenuto il necessario mutuo , il Pt_1 CP_1
medesimo continuerà ad abitare la casa coniugale unitamente alla figlia – con rinuncia Per_1 all'assegnazione della casa coniugale allo stesso a far tempo dalla data di diniego di concessione del mutuo e comunque a far data dal 01.04.2026- sino alla vendita a terzi dell'intero immobile
2 facendosi egli, fino a tale vendita, esclusivo carico delle spese ordinarie e straordinarie relative a detta casa;
- dare atto che il sig. continuerà a farsi carico esclusivo del mantenimento della figlia CP_1
( ivi incluse le spese per l'eventuale nuova soluzione abitativa in caso di vendita Per_1 coniugale a terzi e le spese straordinarie) sino a quanto quest'ultima non sarà economicamente autosufficiente, il tutto per quanto occorrer possa poiché , ormai 30enne, è prossima alla Per_1
laurea magistrale in Medicina cui farà seguito percorso di specializzazione retribuito;
- dare atto che entrambe le parti rinunciano alle domande tutte formulate nel presente giudizio e accettano, reciprocamente, le rispettive rinunce;
- Compensare le spese di lite del giudizio di appello dando atto che i legali delle parti, sottoscrivendo le presenti note scritte, rinunciano alla solidarietà ex art. 13/8LPF;
- dare atto che le parti sin da ore rinunciano ad impugnare l'emananda sentenza conforme alle condizioni concordate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. con ricorso depositato in data 22.04.2024 al Tribunale di Monza ha chiesto CP_1
dichiararsi:
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Seregno il 26.5.1990 tra i Sigg. e e trascritto nel registro Atti di Matrimonio del Controparte_1 Parte_1
Comune di Seregno n. 42, parte II, Serie A, Anno 1990;
-la conferma dell'assegnazione della casa familiare con quanto in essa contenuto al Sig. in CP_1
quanto genitore con il quale continua a vivere la figlia maggiorenne, ma non ancora Per_1
economicamente indipendente;
- che il Sig. continuerà a provvedere alle esigenze della figlia fino a quando non CP_1 Per_1
sarà economicamente indipendente;
- accertare e/o dichiarare, con effetto dalla data di deposito del ricorso, che la Sig.ra è Parte_1
economicamente indipendente e che, quindi, non ha diritto a percepire alcun assegno.
2. Si è costituita la sig.ra on comparsa depositata in data 27.09.2024 che , nell'aderire alla Pt_1
richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto in suo favore la determinazione e quantificazione di un assegno divorzile .
3 3. Il Tribunale di Monza, all'esito dell'istruttoria, con la sentenza n. 165/2025 pubblicata il
29/01/2025 ha così statuito :
- assegna la casa coniugale sita in Seregno, Via Orcelletto, n. 41 a Controparte_1 nato a [...] il [...], sino all'indipendenza economica della figlia
[...] Per_1
- pone a carico di un assegno divorzile in favore di Controparte_1 Pt_1
pari ad euro 100,00 mensili con decorrenza da febbraio 2025, da corrispondersi per dodici
[...]
mensilità entro il 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- compensa tra le parti le spese di lite.
4. La sig.ra con ricorso depositato il 28.02.2025 ha proposto appello alla sentenza Pt_1
165/2025 pubblicata il 29/01/2025 dal Tribunale di Monza lamentando:
4.1 l'infondatezza della sentenza di primo grado Impugnazione del capo della sentenza relativa all'assegnazione della casa famigliare. Difetto motivazionale;
4.2 l' errata valutazione in merito al diritto all'assegno divorzile;
4.3 l'errata e/o carente valutazione dei redditi del ricorrente oggi appellato;
4.4 l'errata valutazione dei redditi dell'appellante;
4.5. l'errata valutazione del quantum dell'assegno divorzile.
Conclude chiedendo di riformare integralmente la sentenza n. 165/25 emessa dal Tribunale di
Monza che ha pronunciato il divorzio tra lei ed il sig. e per l'effetto, Controparte_1 di revocare l'assegnazione della casa coniugale in favore del Sig. e di accertare il suo CP_1 diritto a percepire un assegno divorzile in misura non inferiore ad € 1.500,00 al mese, oltre rivalutazione Istat o quella diversa somma che sarà ritenuta congrua dal Giudice, a titolo di assegno divorzile.
5. Si è costituito il sig. he ha chiesto dichiararsi inammissibile l'appello e comunque CP_1
rigettarlo perché infondato .
Sul primo motivo di gravame riferito all'assegnazione della casa coniugale ritiene il a CP_1
censura inammissibile e, in subordine, infondata in fatto ed in diritto rilevando che la sentenza impugnata non merita la critica mossa avendo motivato il Tribunale le ragioni per le quali ha confermato a lui l'assegnazione della casa coniugale;
4 Sul secondo motivo di appello riferito alla errata valutazione in merito al diritto all'assegno divorzile, evidenzia il che il Tribunale ha correttamente rilevato, la Sig.ra on CP_1 Pt_1
ha fornito alcuna prova del (preteso) contributo che avrebbe dato alla conduzione familiare, al patrimonio di ciascuno e a quello comune e al reddito di entrambi .
Sul terzo motivo di appello riferito all'errata valutazione delle capacità reddituali delle parti –
Errata e/o carente valutazione dei redditi del ricorrente oggi appellato, evidenzia il he il CP_1
Tribunale ha analizzato tutti gli elementi da lui forniti inquadrando esattamente la situazione dell'esponente.
Sul quarto motivo di appello riferito alla “Errata valutazione dei redditi dell'appellante.” Osserva il he il motivo è inammissibile per violazione del disposto dell'art. 432 c.p.c. richiamato CP_1 dall'art. 473-bis.30) c.p.c. in via subordinata invero il Tribunale ha correttamente valutato anche con generosità la situazione dell'appellante che quindi non avrebbe diritto ad alcun assegno divorzile essendo stata assunta a tempo pieno e come categoria protetta il 16.4.2022 con decorrenza dal I.
5.2022 con una retribuzione netta media su base 12 mesi di € 1.458,58/mese
Con riguardo al quinto motivo di appello riferito alla “Errata valutazione del quantum dell'assegno divorzile” determinandolo nell'importo mensile di € 100 poiché , come correttamente e ampiamente spiegato dal Tribunale, la Sig.ra on ha fornito alcun elemento per verificare i Pt_1
presupposti in funzione compensativa e perequativa per cui è rimasta solo la componente assistenziale, che nemmeno avrebbe dovuto essere riconosciuta avendo ella una adeguata retribuzione mensile .
Conclude, l'appellato, chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque infondato in diritto e in fatto l'appello e, per l'effetto, - respingere il gravame condannando la Sig.ra al Pt_1
risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96, I e III comma, c.p.c., risarcimento che si propone in € 15.000,00 o in quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
6. Con decreto presidenziale del 05.06.2025 è stata fissata la trattazione della causa alla udienza del
09.10.2025 differita alla udienza dell'11.12.2025 a seguito di istanza congiunta delle parti per la pendenza di trattative in vista di un accordo transattivo .
Alla udienza dell'11.12.2025 nessuno è comparso in ottemperanza al provvedimento che ha disposto la trattazione cartolare della causa e la Corte, lette le note congiunte depositate in data
4.12.2025 dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 Reputa la Corte che l'accordo concluso e sottoscritto da entrambe le parti e depositato nel fascicolo telematico in data 04.12.2025 unitamente alla note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.12.2025 possa essere recepito essendo conforme all'interesse e alla volontà delle parti stesse.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 165/2025 del 24.01.2025 , pubblicata in data 29.01.2025, dal Parte_1
Tribunale di Monza all'esito del procedimento n. 2790/2024 R.G., notificata all'odierna appellante in data 29.01.2025 a mezzo di posta certificata così provvede:
- dà atto che le parti hanno trovato un accordo per il versamento da parte del sig. lla CP_1 sig.ra dell'importo di € 50.000,00 ( euro cinquantamila/00) a titolo di una tantum divorzile Pt_1
ex art. 5 legge 898/1970 e dichiarare che tale una tantum è equa;
- dà atto che il sig. orrisponderà questa somma a mezzo bonifico bancario in un'unica CP_1
soluzione entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza di questa Corte di appello;
- dà atto che, dal momento del versamento della una tantum di cui sopra, cesserà l'obbligo del sig. di pagare l'assegno divorzile in essere;
CP_1
- conferma l'assegnazione al sig. della casa coniugale fino al 31.03.2026 termine entro il CP_1
quale lo stesso è obbligato ad acquistare la quota del 50% di casa di proprietà della sig.ra l Pt_1 presso concordato di € 146.500,00 ( euro centoquarantaseicinquecento/00) previa concessione allo stesso del mutuo che gli è necessario per perfezionare l'acquisto;
- dà atto che, non verificandosi la condizione di cui al punto che precede, l'impegno all'acquisto del sig. verrà meno e le parti metteranno in vendita l'intero bene dando mandato a un CP_1
'agenzia di comune fiducia per la vendita, al prezzo già concordato di € 300.000,00 ( euro trecentomila/00) ; il ricavato della vendita, al netto delle spese legare alla stessa, sarà diviso tra le parti in ragione della metà ciascuna. Qualora il mutuo fosse concesso, ma non si potesse perfezionare l'atto entro il 31.03.2026 per fatto non imputabile al sig. egli conserverà il CP_1 diritto all'acquisto e le parti concorderanno altra data a stretto giro per la compravendita;
- dà atto che nel caso in cui l'acquisto da parte del sig. ella quota di proprietà della CP_1
sig.ra non possa essere effettuato per non aver il sig. ottenuto il necessario Pt_1 CP_1 mutuo, il medesimo continuerà ad abitare la casa coniugale unitamente alla figlia – con Per_1
6 rinuncia all'assegnazione della casa coniugale allo stesso a far tempo dalla data di diniego di concessione del mutuo e comunque a far data dal 01.04.2026- sino alla vendita a terzi dell'intero immobile facendosi egli, fino a tale vendita, esclusivo carico delle spese ordinarie e straordinarie relative a detta casa;
- dà atto che il sig. ontinuerà a farsi carico esclusivo del mantenimento della figlia CP_1
(ivi incluse le spese per l'eventuale nuova soluzione abitativa in caso di vendita coniugale Per_1
a terzi e le spese straordinarie) sino a quanto quest'ultima non sarà economicamente autosufficiente, il tutto per quanto occorrer possa poiché ormai 30enne, è prossima alla laurea magistrale Per_1
in medicina cui farà seguito percorso di specializzazione retribuito;
- dà atto che entrambe le parti rinunciano alle domande tutte formulate nel presente giudizio di appello e accettano, reciprocamente, le rispettive rinunce;
- compensa le spese di lite del giudizio di appello dando atto che i legali delle parti, sottoscrivendo le presenti note scritte, rinunciano alla solidarietà ex art. 13/8LPF;
- dà atto che le parti sin da ore rinunciano ad impugnare l'emananda sentenza conforme alle condizioni concordate.
Così deciso in Milano, 11 dicembre 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
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