Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 812
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di irritualità della notifica dell'intimazione di pagamento del 2023, che avrebbe dovuto interrompere la prescrizione. Tale notifica è stata eseguita con modalità previste per l'irreperibilità assoluta, mentre il contribuente era solo relativamente irreperibile, come dimostrato dalla notifica di altri atti allo stesso indirizzo. Di conseguenza, l'intimazione di pagamento impugnata, notificata nel 2025, è tardiva e la prescrizione triennale non è stata rispettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 812
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 812
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo