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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 812/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
COSTABILE ADRIANA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1974/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420249014456139000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente : Accoglimento del ricorso
Resistente: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 18.03.2025 e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1) nato a [...] il [...] e residente in [...]alla Indirizzo_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249014456139000 notificata il 25.02.2025 dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione per il pagamento della somma di € 167,27 relativa a tassa automobilistica per l'anno
2012.
Il ricorrente indicava quale motivo di doglianza l'intervenuta prescrizione della pretesa portata dall'intimazione di pagamento, sostenendo che il termine entro cui va in prescrizione il diritto dell'amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte è il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento, e che dalla data di notifica della cartella esattoriale del
18.01.2016 al 25.02.2025 erano trascorsi ben nove anni senza alcuna azione interruttiva.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che controdeduceva eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per definitività della cartella regolarmente notificata e il difetto di legittimazione passiva in relazione alle questioni attinenti al merito della vicenda, producendo documentazione relativa alla notifica della cartella esattoriale e di successivi atti interruttivi della prescrizione, tra cui l'intimazione di pagamento n. 09420189005527542000 notificata nel 2018 e l'intimazione di pagamento n. 09420229006937935000 notificata mediante deposito alla casa comunale con relativo avviso nel 2022.
Si costituiva altresì la Regione Calabria, che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di conformità della procura alle liti, per deposito oltre i termini e per tardività, e nel merito l'infondatezza delle eccezioni, producendo il previo avviso di accertamento notificato il 15.05.2015.
All'udienza odierna si procedeva alla trattazione della causa e il difensore eccepiva la irritualità della notifica dell'atto interruttivo (fin. 7935) prodotto da parte resistente contenuto nell'allegato 6; evidenziava, in particolare, come la notifica fosse stata eseguita irritualmente con il rito previsto per il caso dell'irreperibilità assoluta (art. 60 dpr 600/73), atteso che nella relata l'accesso presso l'indirizzo di
Indirizzo_1 in GI TA si annotava che il destinatario era “sconosciuto all'indirizzo”, mentre non poteva che trattarsi eventualmente di irreperibilità relativa del contribuente, atteso che risulta in atti come l'atto impugnato sia stato notificato allo stesso Ricorrente_1 proprio all'indirizzo di cui sopra di Indirizzo_1 in GI TA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che le eccezioni processuali sollevate dalla Regione Calabria risultano infondate. La procura alle liti risulta conforme alle prescrizioni normative vigenti, il ricorso è stato depositato nei termini e la tempestività dello stesso non è stata adeguatamente contestata dalle parti resistenti.
Nel merito, le contestazioni del ricorrente attengono alla prescrizione della pretesa tributaria per tassa automobilistica relativa all'anno 2012.
Preliminarmente si osserva, come precisato da parte resistente, che l'atto presupposto, prodromico all'intimazione di pagamento, l'avviso di accertamento risulta ritualmente notificato in data 15.05.2015. La mancata contestazione dell'accertamento entro il termine perentorio determina l'inammissibilità del ricorso contro l'intimazione per mancata contestazione, in uno con la ricezione del primo atto contenente il ruolo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21 del D.lgs n. 546/92.
Orbene, a questo punto occorre considerare che per la procedura esecutiva iniziata, sono stati notificati da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione altri atti recettizi, successivi all'accertamento, non impugnati:
L'intimazione di pagamento n. 09420189005527542000 risulta notificata nel 2018, come da documenti probatori allegati;
L'intimazione di pagamento n. 09420229006937935000 risulta notificata mediante deposito alla casa comunale con relativo avviso nel 2022, come da documenti probatori allegati.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento notificato il 15.05.2015 ha interrotto validamente la prescrizione triennale originaria. Successivamente, l'intimazione di pagamento n.
09420189005527542000 notificata nel 2018 ha nuovamente interrotto il decorso della prescrizione, facendo iniziare un nuovo termine triennale da tale data. Ulteriormente, l'intimazione di pagamento n.
09420229006937935000 notificata nel 2023 avrebbe operato un'ulteriore interruzione della prescrizione, se la notifica fosse stata rituale.
Tuttavia, mentre l'atto notificato nel 2018 non ha efficacemente interrotto il termine di prescrizione triennale della tassa auto, anche considerando la sospensione del termine di prescrizione di 24 mesi ex art. 68 dl 18/2020 della normativa emergenziale covid-19, quello notificato nel 2023 sarebbe stato utile;
tuttavia, dve ritenersi fondata l'eccezione sollevata dal difensore del contribuente all'udienza del
30.1.2026, atteso che dalla verifica degli atti è effettivamente risultato che nella relata (vedi allegato 6) l'accesso presso l'indirizzo di Indirizzo_1 in GI TA si annotava che il destinatario era
“sconosciuto all'indirizzo”, mentre non poteva che trattarsi eventualmente di irreperibilità relativa del contribuente, atteso che risulta in atti come l'atto impugnato sia stato notificato allo stesso Ricorrente_1 proprio all'indirizzo di cui sopra di Indirizzo_1 in GI TA (vedi allegato 8).
Nel caso di specie, considerando che l'intimazione di pagamento n. 09420229006937935000 non è stata ritualmente notificata nel 2023, il termine triennale di prescrizione non è stato rispettato, dovendosi ritenere non tempestiva l'intimazione di pagamento oggi impugnata e notificata il 25.02.2025.
Il ricorso va pertanto accolto.
La soccombenza giustifica la condanna dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della Regione Calabria al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 500,00, oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui sopra, lo accoglie e condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Regione Calabria al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 500,00, oltre accessori se dovuti.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
COSTABILE ADRIANA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1974/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420249014456139000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente : Accoglimento del ricorso
Resistente: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 18.03.2025 e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1) nato a [...] il [...] e residente in [...]alla Indirizzo_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249014456139000 notificata il 25.02.2025 dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione per il pagamento della somma di € 167,27 relativa a tassa automobilistica per l'anno
2012.
Il ricorrente indicava quale motivo di doglianza l'intervenuta prescrizione della pretesa portata dall'intimazione di pagamento, sostenendo che il termine entro cui va in prescrizione il diritto dell'amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte è il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento, e che dalla data di notifica della cartella esattoriale del
18.01.2016 al 25.02.2025 erano trascorsi ben nove anni senza alcuna azione interruttiva.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che controdeduceva eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per definitività della cartella regolarmente notificata e il difetto di legittimazione passiva in relazione alle questioni attinenti al merito della vicenda, producendo documentazione relativa alla notifica della cartella esattoriale e di successivi atti interruttivi della prescrizione, tra cui l'intimazione di pagamento n. 09420189005527542000 notificata nel 2018 e l'intimazione di pagamento n. 09420229006937935000 notificata mediante deposito alla casa comunale con relativo avviso nel 2022.
Si costituiva altresì la Regione Calabria, che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di conformità della procura alle liti, per deposito oltre i termini e per tardività, e nel merito l'infondatezza delle eccezioni, producendo il previo avviso di accertamento notificato il 15.05.2015.
All'udienza odierna si procedeva alla trattazione della causa e il difensore eccepiva la irritualità della notifica dell'atto interruttivo (fin. 7935) prodotto da parte resistente contenuto nell'allegato 6; evidenziava, in particolare, come la notifica fosse stata eseguita irritualmente con il rito previsto per il caso dell'irreperibilità assoluta (art. 60 dpr 600/73), atteso che nella relata l'accesso presso l'indirizzo di
Indirizzo_1 in GI TA si annotava che il destinatario era “sconosciuto all'indirizzo”, mentre non poteva che trattarsi eventualmente di irreperibilità relativa del contribuente, atteso che risulta in atti come l'atto impugnato sia stato notificato allo stesso Ricorrente_1 proprio all'indirizzo di cui sopra di Indirizzo_1 in GI TA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che le eccezioni processuali sollevate dalla Regione Calabria risultano infondate. La procura alle liti risulta conforme alle prescrizioni normative vigenti, il ricorso è stato depositato nei termini e la tempestività dello stesso non è stata adeguatamente contestata dalle parti resistenti.
Nel merito, le contestazioni del ricorrente attengono alla prescrizione della pretesa tributaria per tassa automobilistica relativa all'anno 2012.
Preliminarmente si osserva, come precisato da parte resistente, che l'atto presupposto, prodromico all'intimazione di pagamento, l'avviso di accertamento risulta ritualmente notificato in data 15.05.2015. La mancata contestazione dell'accertamento entro il termine perentorio determina l'inammissibilità del ricorso contro l'intimazione per mancata contestazione, in uno con la ricezione del primo atto contenente il ruolo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21 del D.lgs n. 546/92.
Orbene, a questo punto occorre considerare che per la procedura esecutiva iniziata, sono stati notificati da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione altri atti recettizi, successivi all'accertamento, non impugnati:
L'intimazione di pagamento n. 09420189005527542000 risulta notificata nel 2018, come da documenti probatori allegati;
L'intimazione di pagamento n. 09420229006937935000 risulta notificata mediante deposito alla casa comunale con relativo avviso nel 2022, come da documenti probatori allegati.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento notificato il 15.05.2015 ha interrotto validamente la prescrizione triennale originaria. Successivamente, l'intimazione di pagamento n.
09420189005527542000 notificata nel 2018 ha nuovamente interrotto il decorso della prescrizione, facendo iniziare un nuovo termine triennale da tale data. Ulteriormente, l'intimazione di pagamento n.
09420229006937935000 notificata nel 2023 avrebbe operato un'ulteriore interruzione della prescrizione, se la notifica fosse stata rituale.
Tuttavia, mentre l'atto notificato nel 2018 non ha efficacemente interrotto il termine di prescrizione triennale della tassa auto, anche considerando la sospensione del termine di prescrizione di 24 mesi ex art. 68 dl 18/2020 della normativa emergenziale covid-19, quello notificato nel 2023 sarebbe stato utile;
tuttavia, dve ritenersi fondata l'eccezione sollevata dal difensore del contribuente all'udienza del
30.1.2026, atteso che dalla verifica degli atti è effettivamente risultato che nella relata (vedi allegato 6) l'accesso presso l'indirizzo di Indirizzo_1 in GI TA si annotava che il destinatario era
“sconosciuto all'indirizzo”, mentre non poteva che trattarsi eventualmente di irreperibilità relativa del contribuente, atteso che risulta in atti come l'atto impugnato sia stato notificato allo stesso Ricorrente_1 proprio all'indirizzo di cui sopra di Indirizzo_1 in GI TA (vedi allegato 8).
Nel caso di specie, considerando che l'intimazione di pagamento n. 09420229006937935000 non è stata ritualmente notificata nel 2023, il termine triennale di prescrizione non è stato rispettato, dovendosi ritenere non tempestiva l'intimazione di pagamento oggi impugnata e notificata il 25.02.2025.
Il ricorso va pertanto accolto.
La soccombenza giustifica la condanna dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della Regione Calabria al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 500,00, oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui sopra, lo accoglie e condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Regione Calabria al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 500,00, oltre accessori se dovuti.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2026