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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 691 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Lucio Donadio, giusta procura in calce Parte_1
all'atto di citazione;
- attore-opponente -
E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Grillo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Maria Pupo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
- convenute – opposte -
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Rosalma Perugini, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
- terza chiamata in causa - avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento.
a cui è riunita la causa civile iscritta al n. 2305 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Lucio Donadio, giusta procura in calce Parte_1
all'atto di citazione;
pagina 1 di 20 - attore-opponente -
E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Grillo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Maria Pupo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
con l'Avv. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_4
difesa dall'avv. Alessandra Tassoni;
- convenute – opposte -
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Rosalma Perugini, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
- terza chiamata in causa -
avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento.
Conclusioni: come in atti.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
in qualità di coobbligato in solido con e la Parte_1 Controparte_5 CP_6
impugnava la cartella di pagamento n. 03420200019629787002 notificata il 07.02.2022 ed attinente a credito iscritto a ruolo dalla (ora Controparte_7 [...]
in forma abbreviata ), per il complessivo importo di € Controparte_1 CP_8
91.318,85, a titolo di recupero delle agevolazioni ex Lege 662/92 e revoca del contributo concesso con
Contr surroga di in relazione al mutuo concesso da ad uno Controparte_9 CP_6
garantito da fideiussione prestata dal . Pt_1
A fondamento dell'opposizione, deduceva: 1) l'insussistenza di titolo esecutivo e l'illegittimità della iscrizione a ruolo per carenza di propedeutico titolo esecutivo, atteso che il credito azionato con la cartella di pagamento traeva origine da un rapporto di natura privatistica, derivante da un contratto di mutuo chirografario tra e (debitore principale) e da un contratto di CP_9 CP_6
Contr fideiussione sottoscritto da sicchè il diritto azionato da in forza della surroga Parte_1
legale, costituiva, anch'esso, un credito di natura privatistica insuscettibile di riscossione mediante iscrizione a ruolo, in assenza di prodromico titolo esecutivo;
2) la nullità delle clausole dei contratti di fideiussione omnibus n. 990/107859 del 17.06.16 di €. 26.000,00 e della fideiussione specifica n.
990/107857 del 17.06.16 di €. 260.000,00, rubricate agli artt. 1, commi 2 e 3, e 5, comma 7, per pagina 2 di 20 violazione degli artt. 2, comma 2 Legge 287/1990 e/o 34 Cod. Consumo in difetto di specifica trattativa, con conseguente liberazione dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c.; 3) la liberazione del fideiussore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1955 c.c., atteso che non aveva intrapreso alcuna azione giudiziale per il recupero del credito nei CP_9
confronti della debitrice principale poi dichiarata fallita. CP_6
Concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'invalidità e/o inefficacia della cartella di pagamento opposta e del ruolo;
in via subordinata, che fosse dichiarata la nullità e/o invalidità e/o inefficacia delle clausole n. 1, commi 2 e 3, e 5, comma 7 dei contratti di fideiussione omnibus n. 990/107859 del
17.06.16 di €. 26.000 e di fideiussione specifica n. 990/107857 del 17.06.16 di €. 260.000, con conseguente nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia della cartella di pagamento e del ruolo;
o, in via ancor più gradata, che fosse dichiarata, ai sensi dell'art. 1955 c.c., la liberazione dell'attore dall'obbligazione fideiussoria.
Si costituiva la che contestava la fondatezza Controparte_1
della domanda attorea, rilevando che, in data 22/01/2016, la società in persona del suo CP_6
legale rappresentante, aveva richiesto, per il tramite della Parte_1 Controparte_9
l'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla Legge n. 662/96, rivolto a garantire un finanziamento di Euro 200.000,00; che seguiva la delibera di ammissione al Fondo emanata dal
Comitato di Gestione il 23/03/2016, con la quale veniva concessa la garanzia pubblica per l'operazione in questione e fissato l'importo massimo garantito nella misura dell'80% delle somme poi da conferire a titolo di prestito;
che, per effetto di tale positiva deliberazione, in data 20/06/2016, veniva stipulato tra la e la società un contratto di mutuo dell'importo di € 200.000,00, Controparte_9 CP_6
da restituirsi mediante il pagamento di n. 60 rate mensili consecutive, la prima con decorrenza dal
31/07/2016 e l'ultima con scadenza al 30/06/2021, garantito da fideiussione rilasciata, fino alla concorrenza dell'importo di € 260.000,00, da in proprio, e da;
Parte_1 Controparte_5
che, a fronte del successivo inadempimento contrattuale della società garantita rispetto agli obblighi nascenti dal prestito concesso, l'Istituto finanziatore, con missiva del 06/05/2019, comunicava alla detta società la risoluzione del contratto, con contestuale invito al pagamento di quanto ancora dovuto a seguito della risoluzione di quel rapporto, indirizzando la medesima comunicazione anche ai garanti, nonchè a (già ), quale gestore CP_8 Controparte_10
del Fondo di Garanzia per PMI di cui alla Legge n. 662/96; che, non avendo avuto seguito quella richiesta di pagamento, la inoltrava a la richiesta di attivazione della Controparte_9 CP_8
garanzia prestata dal Fondo, per l'insoluto di quel rapporto, pari ad € 110.748,91; che il Consiglio di
Gestione del Fondo, in data 20/11/2019, deliberava la liquidazione della perdita per l'importo di €
pagina 3 di 20 88.599,12, pari al 80% dell'insoluto, sicchè, accreditata la perdita in favore della cessionaria
[...]
ed escussa la garanzia prestata dal Fondo, veniva CP_11 Controparte_12
surrogata, ex artt. 1203 e 1204 c.c., per effetto del pagamento, nei diritti della banca nei confronti dell'impresa inadempiente e dei suoi garanti ai quali, con propria raccomandata a.r. del 02/03/2020, richiedeva il pagamento dell'importo di euro 88.653,37, con l'espresso avvertimento che, in mancanza, avrebbe avviato la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi dovuti, in virtù di quanto stabilito dall'art.. 9, comma 5 del D.lgs. 123/98; che, pertanto, la cartella notificata a in qualità di garante e coobbligato in solido con la aveva ad Parte_1 CP_6
oggetto il recupero di somme che nella sua qualità di gestore del Fondo di garanzia Controparte_13
istituito per garantire i crediti concessi dagli istituti di credito alle piccole e medie imprese, ai sensi della L. n. 662 del 23.12.1996, aveva erogato alla a seguito dell'inadempimento Controparte_11
della predetta società; che, in particolare, il rapporto di garanzia intercorreva esclusivamente fra
[...]
e l'Istituto Finanziatore, senza avere alcun legame con il beneficiario del finanziamento;
che CP_13
l'attivazione del Fondo, in caso di inadempimento del beneficiario finale, poteva essere richiesta unicamente dall'istituto finanziatore, mentre l'impresa beneficiaria finale restava del tutto estranea al rapporto fra Fondo e istituto finanziatore;
che, per effetto del pagamento effettuato dal Fondo in favore della Banca garantita, veniva surrogata nei diritti spettanti all'istituto finanziatore Controparte_13
nei confronti del debitore, acquisendo pertanto il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente secondo quanto stabilito dall'art. 1203 c.c. e art. 2, c. 4, decreto ministeriale 20 giugno 2005, anche nelle forme dell'esecuzione forzata tramite ruolo;
che l'obbligazione di di provvedere, a seguito CP_8
della richiesta di escussione formulata da parte della banca che aveva erogato il prestito, al pagamento delle somme dovute in conseguenza dell'inadempimento dell'impresa e degli eventuali garanti, era del tutto autonoma rispetto al rapporto intercorrente tra la banca ed il soggetto debitore, sicchè le doglianze sollevate dall'opponente in ordine all'inesistenza del contratto di finanziamento e della fideiussione non erano alla stessa opponibili;
che, in particolare, nell'ipotesi in cui il finanziamento fosse stato garantito mediante intervento del Fondo ex L. n. 662 del 1996, andavano tenuti distinti i due rapporti:
(i) da un lato, il rapporto intercorrente tra l'Istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria, che aveva natura privatistica in quanto fondato sul contratto di finanziamento;
(ii) dall'altro, il rapporto tra
[...]
nella qualità di gestore del Fondo di Garanzia, e l'impresa beneficiaria che era fondato CP_13
sulla garanzia pubblica prevista dalla L. n. 662/96 e sulla surroga legale all'Ente finanziatore di cui all'art. 2 del D.M. n. 18456 del 20/6/05 e che aveva, pertanto, natura pubblicistica in ragione della fonte legale di regolamentazione dello stesso e della funzione svolta dalla garanzia, volta alla realizzazione di finalità pubblicistiche;
che, pertanto, in quanto gestore del Controparte_14
pagina 4 di 20 fondo, aveva la possibilità di iscrivere a ruolo le somme da essa pagate ex art 17 DLgs 26/2/99 n. 46 e art. 8 bis legge 33/2015, e di riscuoterle a mezzo di cartella esattoriale;
che il ruolo costituiva, di per sé, titolo esecutivo, azionabile indistintamente nei confronti di tutti i legittimati passivi, senza che l'escussione dei coobbligati dovesse attendere la preventiva aggressione del patrimonio del debitore principale;
che era inammissibile ogni contestazione afferente l'asserita nullità della fideiussione rilasciata dall'opponente, attesa la natura del credito in esame, in quanto, a seguito dell'escussione del
Fondo di garanzia e del pagamento in favore dell'Istituto finanziatore da parte di , si CP_8
realizzava una surroga ex lege che consentiva a quest'ultima di agire nei confronti dell'impresa finanziata e di eventuali garanti, senza che le vicende privatistiche, inerenti al rapporto sottostante, potessero incidere sulla procedura esattoriale;
che, in ogni caso, le censure afferenti a presunti vizi di forma e/o di sostanza del finanziamento e delle relative garanzie fideiussorie andavano indirizzate esclusivamente nei confronti dell'Istituto di Credito che aveva erogato il finanziamento, risultando carente di legittimazione passiva rispetto ad esse;
che, peraltro, trattandosi di CP_8
fideiussione specifica, la stessa non rientrava nell'ambito di applicazione del provvedimento della
Banca D'Italia n. 55/2005, mancando la condizione della uniforme applicazione delle clausole da parte degli istituti bancari, atteso che i contratti tra la banca ed il singolo cliente erano diretta espressione dell'autonomia negoziale dei privati;
che il richiamo, sia pure subordinato, all'art. 1955 c.c. appariva infondato, in quanto una volta escussa la garanzia, in data 5/12/2019, CP_8
immediatamente, e precisamente il 2/3/2020, aveva azionato i suoi diritti di surroga nei confronti sia dell'obbligata principale che dei suoi fideiussori.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree e, altresì, chiedeva di chiamare in causa il affinchè, in caso di nullità della Controparte_15 garanzia fideiussoria ovvero di ogni altro atto inerente all'erogazione del finanziamento, fosse condannata a tenere indenne a ogni conseguenza dannosa. CP_8
Si costituiva, altresì, che eccepiva, preliminarmente, la carenza della Controparte_2
propria legittimazione passiva in ordine alle censure afferenti la natura giuridica del credito portato in riscossione, rispetto alle quali unico legittimato era l'ente impositore, quale titolare del credito, essendo l'agente del servizio della riscossione un mero “esecutore”, chiamato a notificare la cartella di pagamento sulla base del ruolo trasmesso;
nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando che il titolo esecutivo si era correttamente formato in conformità con la disciplina di rifermento, con conseguente legittima emissione della cartella.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree.
pagina 5 di 20 Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio Controparte_3
quale cessionaria di ex art. 58 TULC di , che contestava la
[...] CP_16 CP_9
fondatezza della domanda di garanzia spiegata dalla chiedendone il rigetto. CP_8
In particolare, rilevava che, a causa di reiterati e persistenti inadempimenti delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo, erano state rivolte diverse intimazioni di pagamento sia dalla cedente che dalla cessionaria alla debitrice principale ed ai fideiussori che, essendo rimasti senza esito, CP_6
avevano portato alla declaratoria di decadenza dal beneficio del termine ed alla successiva risoluzione del contratto di mutuo;
che la cessionaria, per la tutela dei propri diritti, aveva proceduto ad insinuare il proprio credito nel passivo fallimentare della debitrice principale, nonché aveva chiesto e conseguito un decreto ingiuntivo per esigere, dai fideiussori, il credito residuo, dando atto dell'avvenuta escussione della garanzia prestata da , avverso il quale pendeva giudizio di opposizione Controparte_1
proposto da (giudizio n. 1590/2021 r.g. riunito al giudizio n. 1491/2021 r.g.); che Parte_1
l'Istituto di credito finanziatore e l'attuale banca cessionaria erano del tutto estranei alle contestazioni, formali e di merito, che aveva formalizzato nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
afferenti alla regolarità della procedura di esazione coattiva avviata dall' ; che le Controparte_2
censure sollevate dal rispetto alla validità dei contratti di fideiussione coincidevano con quelle Pt_1
dallo stesso proposte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sicchè chiedeva che il presente giudizio fosse sospeso, ex art. 295 cpc per pregiudizialità, rispetto ai giudizi riuniti nn. 1491/2021 RG e
1590/2021 RG pendenti dinanzi al Tribunale Cosenza;
che, in ogni caso, la fideiussione, essendo stata rilasciata su mutuo chirografario, non era qualificabile quale garanzia per “obbligazione futura”, atteso che il fideiussore, nel caso di specie, si era impegnato a garantire una somma di denaro predeterminata, di cui conosceva anticipatamente non solo l'ammontare ma anche i termini e le condizioni di restituzione;
che tutte le clausole fideiussorie contrattuali inter partes erano perfettamente valide perché convenute, conosciute, accettate e sottoscritte secondo gli schemi legali.
Espletati gli incombenti di rito, veniva disposta la riunione al presente giudizio della causa iscritta al n.
2305/2022 r.g. instaurata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e per opporsi alla cartella di
[...] Controparte_2 Controparte_17
pagamento n. 034 2021 00097278 03/002 e al ruolo n. 2021/001105 notificati in data 20.4.2022, per l'importo di € 84.924,91, a titolo di recupero delle agevolazioni ex Lege 662/92 e revoca del contributo
Contr concesso con surroga di in relazione al mutuo concesso da ad uno Controparte_9 CP_6
garantito da fideiussione prestata dal .
[...] Pt_1
La pretesa creditoria azionata, in forza della cartella di pagamento n. 034 2021 00097278 03/002, era costituita dalle somme versate da per effetto dell'escussione della garanzia del Fondo CP_8
pagina 6 di 20 pubblico ex L. 662/96 relativa al contratto di mutuo chirografario n. 9880 di € 120.000,00 intercorso tra e (dichiarata fallita dal Tribunale di Cosenza), garantito da Controparte_9 CP_6
fideiussione omnibus di € 26.000,00 del 17/06/2016 e da fideiussione specifica di € 156.000,00 dell'
01/08/2017 prestate da Parte_1
Nell'ambito del suddetto giudizio, sollevava le medesime questioni giuridiche inerenti Parte_1
l'insussistenza di titolo esecutivo e l'illegittimità della iscrizione a ruolo per carenza di propedeutico titolo esecutivo e la nullità dei contratti di fideiussione per violazione degli artt. 2 Legge 287/1990 e/o
34 Cod. Consumo in difetto di specifica trattativa, con conseguente liberazione dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c., nonché la liberazione del fideiussore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1955 c.c.. Chiedeva, altresì, che, nell'ipotesi in cui fosse stata confermata la validità della cartella, fosse condannata la a tenere indenne Controparte_4 [...]
da ogni richiesta e spesa che lo stesso dovesse subire. Pt_1
Si costituivano e Controparte_1 Controparte_2
che contestava la fondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto, nonché la
[...] [...]
quale terza chiamata in causa. CP_11
Si costituiva, altresì, la che, preliminarmente, deduceva che i rapporti intercorrenti Controparte_17
tra la e oltre che , scaturenti dall'atto Controparte_4 Parte_1 Controparte_5
pubblico di cessione quote di srl dell'11/05/2018 a firma del Notaio e dalle scritture Persona_1 private del 29/03/2018 e dell'11/05/2018 e, dunque, il preteso diritto vantato dal alla liberazione, Pt_1
da parte della società da tutte le garanzie personali rilasciate in favore della Controparte_4 CP_6
[...
risultavano oggetto del giudizio iscritto al n. RG 688/2019, pendente presso il Tribunale di
Cosenza - a cui erano stati riuniti i giudizi recanti RG 1388/19, RG 3556/19 ed RG 2722/2020 -, sicchè chiedeva la sospensione del presente giudizio per pregiudizialità, ex art. 295 c.p.c.; nel merito, contestava la fondatezza della domanda avanzata da rilevando che con la Parte_1
“Manifestazione di interesse” del 29/03/2018, la manifestava la volontà di procedere Controparte_4 all'acquisto delle quote societarie della di proprietà dei Sig.ri e , ma che le CP_6 Pt_1 CP_5
parti esprimevano in maniera inequivocabile la volontà di condizionare sospensivamente la proposta d'acquisto all'accettazione da parte della PP AL dell'autorizzazione al cambio della compagine societaria della;
che, in data 18/04/2018, prima della stipula dell'atto di cessione CP_6
quote, il , in ossequio alla clausola 6.15.1 del contratto in essere tra la società e la Pt_1 CP_6
PP AL, richiedeva a quest'ultima di esprimere il proprio parere in caso di mutamento della compagine sociale della che, nel procedere, in data 11/05/2018, alla stipula dell'atto di CP_6
cessione quote, le parti, in pari data, sottoscrivevano scrittura privata integrativa di cessione quote, con pagina 7 di 20 la quale richiamavano la manifestazione di interesse del 29/03/2018, stabilendo che la stessa dovesse intendersi come “interamente riportata” e con cui la si impegnava a liberare i soci Controparte_4
cedenti dalle garanzie prestate, sempre e solo dietro la condizione sospensiva dell'efficacia dell'atto di cessione quote sottoscritto, sospensivamente condizionato all'accettazione da parte di PP
AL al subentro nella compagine societaria e, dunque, nel contratto con della CP_6 [...]
che, nella stessa data dell'11/05/2018, la PP ST AL comunicava che CP_4
non garantiva di accettare il cambio di asset societario riservando di esprimere il proprio gradimento e, successivamente, con missiva del 28/06/2018, risolveva il contratto con la società sia in CP_6
relazione all'autorizzazione alla rivendita che al contratto di assistenza tecnica, dichiarando di non accettare il suddetto cambio societario;
che tale comunicazione rendeva impossibile il verificarsi della condizione sospensiva a cui era assoggettata l'efficacia dell'atto di cessione quote, con conseguente inefficacia di tutti gli atti ad essa connessi, come comunicato dalla ai soci cedenti Controparte_4
con nota del 06/08/2018; che, pertanto, andava escluso qualsivoglia obbligo della a Controparte_4
liberare il da tutte le garanzie personali rilasciate in favore della e risultava Pt_1 CP_6
manifestamente infondata la pretesa del di essere tenuto indenne e manlevato per ogni eventuale Pt_1
Contr esborso di somme che, a qualsivoglia titolo, dovessero ritenersi dovute a e\o all'esito del CP_18
presente giudizio.
Ove fosse accertato l'obbligo dell' a liberare il dalla pretesa fatta valere Controparte_4 Pt_1
Contr dall' e/o con la cartella di pagamento impugnata, richiamava le eccezioni relative - alla CP_18
nullità dei contratti fideiussori ed alla insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione mediante ruolo per difetto di idoneo titolo esecutivo, già sollevate dal . Pt_1
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento, all'udienza del
21.10.2024, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Le domande proposte da in qualità di coobbligato in solido con Parte_1 CP_5
e la dirette alla declaratoria di nullità e/o inefficacia della cartella di
[...] CP_6
pagamento n. 03420200019629787002 notificata il 07.02.2022 da Controparte_2
Contr per il complessivo importo di € 91.318,85 ed attinente a credito iscritto a ruolo dalla
[...]
(ora in forma abbreviata Controparte_1 Controparte_1
), nonché della cartella di pagamento n. 034 2021 00097278 03/002 notificata in data CP_8
pagina 8 di 20 20.4.2022 da per l'importo di € 84.924,91, ed attinente a credito Controparte_2
iscritto a ruolo da sono infondate e devono, pertanto, essere rigettate. CP_8
Le predette opposizioni possono essere esaminate congiuntamente, in quanto i due giudizi hanno ad oggetto le stesse parti – salvo le ulteriori domande proposte da nei confronti della Parte_1
nel solo giudizio n. 2305/2022 r.g. – e le stesse questioni giuridiche afferenti Controparte_4
l'infondatezza della pretesa creditoria iscritta a ruolo dalla Controparte_1
sul presupposto dell'illegittimità della iscrizione a ruolo per carenza di propedeutico
[...]
titolo esecutivo, e della nullità dei contratti di fideiussione per violazione degli artt. 2, comma 2 Legge
287/1990 e/o 34 Cod. Consumo in difetto di specifica trattativa, con conseguente liberazione dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c., nonché la la liberazione del fideiussore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1955 c.c..
Le due cartelle, oggetto di opposizione, sono state emesse per consentire alla quale CP_8
gestore Fondo di Garanzia per le P.M.I., istituito ai sensi dell'art. 2 co. 100 lett. a della L. 23/12/96
n.662 - il recupero delle rispettive somme di € 91.318,85 e di € 82.445,66, versate in favore della
[...]
(subentrata alla a seguito dell'intervenuta cessione del ramo CP_11 Controparte_9
d'azienda), in relazione alla garanzia prestata in favore della in riferimento al CP_6
finanziamento alle piccole e medie imprese ex L. n. 662/1996 dalla stessa contratto con mutuo chirografario n. 7841 concluso, in data 20/06/2016, con la per l'importo di € Controparte_9
200.000,00, garantito da fideiussione omnibus di € 26.000,00 del 17/06/2016 e da fideiussione specifica rilasciata, in data 17.6.2017, fino alla concorrenza dell'importo di € 260.000,00, da
[...]
in proprio, e , e con contratto di mutuo chirografario n. 9880 di € Pt_1 Controparte_5
120.000,00 stipulato con garantito da fideiussione omnibus di € 26.000,00 del Controparte_9
17/06/2016 e da fideiussione specifica di € 156.000,00 dell'01/08/2017 prestate da Parte_1
In particolare, a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria e dei suoi garanti e del fallimento della società beneficiaria ha escusso la garanzia prestata CP_6 Controparte_9
dalla la quale, avendo provveduto pagamento della somma di € 88.599,12, pari al 80% CP_8 dell'insoluto – quanto al primo mutuo – e della somma di € 82.395,21, pari al 80% dell'insoluto - quanto al secondo mutuo - è stata surrogata dal suindicato istituto di credito, ex art. 1203 c.c., nei diritti allo stesso spettanti nei confronti della società debitrice-inadempiente e dei suoi garanti.
Per quanto concerne la legittimità della surroga ex art. 1203 c.c., esercitata dalla
[...]
si osserva che tale ente svolge attività di gestone del fondo Controparte_1
di Garanzia, istituito, ai sensi della normativa contenuta nella legge n. 662 del 23.12.1996, in relazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.
pagina 9 di 20 Per effetto di tale garanzia, gli istituti finanziatori ottengono una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato. In virtù di un'apposita convenzione stipulata con il
Ministero dello Sviluppo Economico, la svolge l'attività di gestione del predetto CP_8
Fondo.
In caso di revoca/inadempimento dell'impresa beneficiaria del prestito, l'istituto finanziatore (unico legittimato in tal senso) è onerato di chiedere l'attivazione del Fondo, attraverso la liquidazione della perdita subita, mentre l'impresa rimane del tutto estranea al rapporto tra il Fondo e l'istituto.
L'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456 prevede che “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
In particolare, l'art.9 comma 5 D. Lgs. n. 123/1998 prevede che: “Per le restituzioni di cui al comma 4
(ossia, restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria) i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con
l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonche' delle somme a titolo di rivalutazione
e interessi e delle relative sanzioni” e che, secondo quanto riconosciuto dal prevalente indirizzo della giurisprudenza di merito (Trib. Pistoia, decreto 21 maggio 2015, n. 3178; Trib. Roma, IX sez. civ., 2 marzo 2017; Trib. Bari, 10 Gennaio 2018), sulla scorta di un'interpretazione letterale e sistematica, tale norma consente il ricorso alla procedura di riscossione tramite ruolo in riferimento ai crediti da restituzione dei finanziamenti per fatti addebitabili alla parte beneficiaria.
Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che il riferimento è “a tutti i crediti relativi ai finanziamenti erogati, e poi revocati, alla impresa;
ossia - non soltanto, ai crediti aventi la loro fonte nell'irregolare concessione dell'intervento o nell'indebito conseguimento del beneficio - ma anche a quelli derivanti da «ragioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria» o da qualsiasi altra ragione («in tutti gli altri
pagina 10 di 20 casi»), anche se attinente alla fase negoziale successiva all'erogazione del contributo.” (cfr. Cass. Civ.,
n. 9926 del 20.4.2018).
Inoltre, è stato riconosciuto che “il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente (secondo l'insegnamento di Sez.
U, n. 11930/2010) la norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento” (cfr. Cass. Civ., n. 6508 del 9.3.2020), trattandosi di “recuperare” il sacrifico patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello “sviluppo delle attività produttive” (cfr. Cass., n. 21841/2017) e, in pari tempo, di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive, secondo quanto dispone il comma 6 del medesimo art. 9 («le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2) (cfr. Cass. Civ., n. 2664 del 30.1.2019; Cass., n. 17111/2015, Cass., 20 aprile 2018, n.
9926).
Consegue che, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex legge 662/1196, devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria e gli eventuali fideiussori, in quanto fondato sul contratto di finanziamento, e, dall'altro, quello riguardante il – in qualità di gestore del Controparte_14
fondo di garanzia per PMI - e l'impresa beneficiaria (e gli eventuali fideiussori di quest'ultima) fondato sulla garanzia prevista dalla L. n. .662/96 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456.
Quest'ultimo rapporto ha, quindi, natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia.
Anche la giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha ribadito, per un verso, che la surrogazione legale non si configura per il solo fatto di aver pagato il debito altrui, ma solo nel caso in cui colui che paga sia tenuto, con altri o per altri, al pagamento del debito, o sia comunque legato al debitore da un rapporto preesistente al pagamento, idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione di regresso nei confronti del debitore (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2060 del 29/01/2010) e, per altro verso, che l'obbligo giuridico di pagare il debito altrui, quale presupposto a che il solvens si surroghi nei diritti del creditore soddisfatto ai sensi dell'art 1203 n. 3 cod civ, va riscontrato con riferimento alla data in cui il solvens pagina 11 di 20 medesimo effettua il pagamento, restando irrilevante l'eventuale successivo accertamento dell'inesistenza dell'obbligo stesso (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3958 del 24/06/1980).
La Suprema Corte ha chiarito esplicitamente che la revoca non sia un presupposto indefettibile per l'attivazione della procedura “privilegiata” di cui all'art. 9, quinto comma, del d.lgs. 31 marzo 1998, n.
123, proprio alla luce di un'interpretazione estensiva della norma in oggetto e tenuto conto dell'intenzione del legislatore e della "causa" del credito che, ai sensi dell'art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio.
In particolare, l'art. 9, quinto comma, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, in materia razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, rinviando al comma 4 dello stesso articolo ossia, non soltanto, ai crediti aventi la loro fonte nell'irregolare concessione dell'intervento o nell'indebito conseguimento del beneficio - ma anche a quelli derivanti, come nella specie, da «ragioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria» o da qualsiasi altra ragione (tramite la dizione «in tutti gli altri casi»), anche se attinente alla fase negoziale successiva all'erogazione del contributo” determina l'applicabilità del disposto del comma 5 “non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione.” (cfr. sul punto Cass. 2017, n. 21841, Cass. 2018 n. 9926)
In questi termini, come ribadito anche da parte della giurisprudenza di merito pronunciatasi in materia
(cfr. Trib. Napoli, sentenza del 29.4.2022), “il credito dell'Amministrazione statale - che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle PMI – è infatti un credito di natura pubblicistica connesso alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive e, pertanto, deve fruire del privilegio di cui all'art. 9 comma 5 legge cit. in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato, e ciò a prescindere dal tenore testuale della stessa norma (Cass. 21841/2017; Cass., 02/03/2012, n. 3335,
Cass. 2018 n. 9926)”.
Nella fattispecie in esame, proprio perché il credito in oggetto non origina da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento -
a seguito dell'escussione della garanzia - dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, il diritto di attivare lo strumento di cui al comma 5 dell'art. 9, sorge in capo al gestore del
Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo la "revoca", che costituisce, invece - in caso di erogazione diretta del finanziamento - un atto amministrativo strutturalmente necessario (di segno opposto rispetto alla concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento (cfr. Cass. 6508/2020).
Per le stesse ragioni, non si ritiene necessaria la previa formazione di titolo esecutivo.
pagina 12 di 20 A tale riguardo, secondo quanto ritenuto da buona parte della giurisprudenza di merito pronunciatasi in materia – anche di questo Tribunale (cfr. sentenza n. 356/2022 depositata il 24.2.2022, rel. Dott.ssa
Misasi), il ruolo costituito dal provvedimento di liquidazione emesso dal Comitato di Gestione del
Fondo di Garanzia, formato nei confronti di tutti i soggetti del rapporto di finanziamento (debitore principale e garanti) appare idoneo a costituire titolo esecutivo legittimante l'instaurazione di azione esecutiva anche nei confronti dei garanti (cfr. in questi termini, tra le altre, Trib. Santa Maria Capua
Vetere, ord. del 29.3.2017; Tribunale di Foggia, sentenza n. 2959/2019 del 23/12/2019, secondo cui
“del tutto legittima è l'iscrizione a ruolo delle somme corrisposte dal fondo di garanzia, costituendo
l'art. 9 5° comma D.Lgs. 123/1998 la deroga tipizzata alla disciplina prevista dall'art. 21 del D.Lgs
46/1999. Infatti, l'art. 21 del D.Lgs. 46/99, pur affermando che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, fa salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge. Invero, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex lege 662/1996, devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto
(privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficia ed i fideiussori, in quanto fondato sul contratto di finanziamento;
dall'altro, quello riguardante – in Controparte_14
qualità di gestore del fondo di garanzia per le PMI – l'impresa beneficiaria ed i fideiussori di quest'ultima fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla l. 662/96 e sulla surroga legale dell'ente finanziatore di cui all'art. 2 comma 4 DM 20.6.2005. Quest'ultimo rapporto ha natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta dalla garanzia, per tali ragioni, a seguito dell'escussione del fondo di garanzia e del pagamento dell'istituto finanziatore da parte di , si realizza una surroga ex lege che consente immediatamente a CP_14 [...]
centrale di agire nei confronti dell'impresa finanziata e di eventuali garanti, senza che le CP_14
vicende relative al (diverso) rapporto di natura privatistica possano incidere sulla procedura esattoriale”).
Consegue che, nella procedura di riscossione, il titolo esecutivo è costituito dal ruolo e di esso non è prevista una notificazione preventiva rispetto a quella della cartella di pagamento che, essendo redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, oltre a contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione (con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata) e l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, ne riporta anche gli estremi ed il contenuto (la cartella, secondo il modello ministeriale, contiene in sostanza un vero e proprio estratto del ruolo), sicchè alla sola notificazione della cartella di pagamento, nella procedura di riscossione esattoriale, sono attribuite dalla legge, contemporaneamente, le medesime funzioni che, nell'esecuzione forzata ordinaria, sono pagina 13 di 20 svolte (distintamente, di regola) dalla notifica del titolo esecutivo prevista dall'art. 479 c.p.c. e dell'atto di precetto di cui all'art. 480 c.p.c. (Cass. 19619/2019; Cass. n.3021/2018; Cass. n. 6526/2018).
Il diverso orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito citata dall'opponente (cfr. Trib.
Potenza, Sentenza n. 1082 del 30 settembre 2021) si fonda sul rinvio all'art. 17 effettuato dall'art. 21 d. lgs. 46/1999 il quale dispone: “salvo che sia diversamente stabilito da particolari disposizioni di Legge,
e salvo, altresì, quanto stabilito all'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
Va, invece, evidenziata – come sopra ribadito - l'ontologica diversità tra l'ipotesi contemplata dall'ultima parte dell'art. 21 d. lgs. 46/1999, relativa alle “entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato” e l'ipotesi disciplinata dall'art. 9 comma 5 del d.lgs n. 123/98, riferita ad un credito di natura pubblicistica la cui modalità di recupero trova la sua fonte nella legge.
Anche la Suprema Corte si è espressa, di recente, in materia, statuendo che “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella Controparte_1
posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sen dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
1005 del 16/01/2023). Consegue che, ad avviso della Corte di cassazione, il credito fatto valere dalla società ricorrente non va considerato come un ordinario credito avente causa in un rapporto di diritto privato, atteso che, al contrario, ad esso va riconosciuta natura pubblicistica, in quanto il suo riconoscimento ha lo scopo di fare «riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese», con conseguente ammissibilità del ricorso alla procedura di riscossione a mezzo ruolo per il suo recupero, anche in mancanza di un titolo esecutivo, in deroga all'art. 21 del decreto legislativo n. 46 del 1999 (cfr. Cass. Civ., n. 15485 del 3.6.2024).
Alla stregua delle argomentazioni esposte, non si rende necessario alcun provvedimento di revoca nè
l'emissione di un titolo esecutivo ad hoc, affinché la possa agire in executivis nelle CP_8 forme di cui all'art. 17 del d.l. 26 febbraio n. 46.
Vanno infine, disattesi anche i motivi con cui l'opponente eccepisce la nullità parziale dei contratti di fideiussione, per violazione degli artt. 2, comma 2 Legge 287/1990 e/o 34 Cod. Consumo in difetto di specifica trattativa delle singole clausole, con conseguente liberazione dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c..
pagina 14 di 20 In merito, si rileva che i contratti di fideiussione sono stati stipulati da a garanzia del Parte_1
rapporto di finanziamento, intercorrente con l'istituto finanziatore ed avente natura privatistica, per l'ipotesi di inadempimento della società beneficiaria all'obbligazione di restituzione della somma mutuata, sicchè anche il rapporto inerente la fideiussione ha natura giuridica e presupposti diversi rispetto al credito oggetto della cartella di pagamento impugnata nel presente giudizio che trova, invece, fondamento nel diritto di surroga, ex art. 1203 c.c., esercitato dalla per CP_8 effetto dell'escussione della garanzia da parte della e della cessionaria CP_9 [...]
in riferimento al contratto di finanziamento agevolato alle piccole e medie Controparte_3
imprese ex L. n. 662/1996, e che ha natura pubblicistica.
Alla stregua di tali considerazioni, ad avviso di questo giudicante è irrilevante l'attuale pendenza, presso questo Tribunale, del giudizio n. 1491/2021 r.g. ( a cui è riunito il giudizio n. 1590/2021 r.g.), avente ad oggetto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 141/2021 Parte_1 con cui la ha chiesto il pagamento della somma di € 46.974,14, quale Controparte_3
credito residuo, al netto delle somme escusse in forza della garanzia del Fondo pubblico ex L. n.
662/96, atteso che lo stesso inerisce il rapporto di natura privatistica intercorrente tra l'istituto di credito, la società debitrice principale ed i garanti, le cui vicende non assumono rilievo rispetto al distinto rapporto di natura pubblicistica derivante dal diritto di surroga legale esercitato dalla
[...]
CP_13
Inoltre, anche nel merito, l'eccezione di nullità parziale dei contratti di fideiussione appare destituita di fondamento, tenuto conto che nella fattispecie in esame, oltre alla fideiussione Parte_1
omnibus n. 990/107859 di €. 26.000,00, ha prestato la fideiussione specifica n. 990/107857 di €.
260.000,00, con contratto del 17.06.16, in riferimento al contratto di mutuo chirografario n. 7841 concluso, in data 20/06/2016, tra la e la società per l'importo di € Controparte_9 CP_6
200.000,00, e la fideiussione specifica di € 156.000,00, con contratto dell'01/08/2017, in riferimento al contratto di mutuo chirografario n. 9880 di € 120.000,00 intercorso tra e Controparte_9 [...]
CP_6
Consegue che le clausole ivi inserite sono di per sé legittime e non appaiono lesive della libera contrattuale del fideiussore, tenuto conto che - ad avviso dell'orientamento espresso da buona parte della giurisprudenza di merito che appare condivisibile da questo giudicante - il perimetro applicativo del provvedimento della Banca D'Italia n. 55/2005 che ha dichiarato la contrarietà alla L. n. 28/1990 degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2002, è riferito esclusivamente alle fideiussioni omnibus, ossia a quelle operazioni con cui “il fideiussore garantisce il debitore di una banca per tutte le obbligazioni da questo assunte, comprensive non solo dei debiti esistenti al momento in cui la garanzia fideiussoria pagina 15 di 20 viene prestata, ma anche per quelli che deriveranno in futuro da operazioni di qualunque natura intercorrenti tra la banca ed il debitore principale” (cfr. in questi termini, Trib. Bologna sent. n. 64 del
13.1.2022; Trib. Monza sent. n. 375 del 18.2.2022).
Anche la Suprema Corte ha ribadito, di recente, che “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla
Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”. (cfr. Cass. Civ., n. 21841 del 2.6.2024; nonché
Cass. Civ., n. 26847 del 16.10.2024: “In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata”).
Inoltre, secondo quanto emerge dalla documentazione allegata ai fascicoli delle parti, Parte_1 all'atto del rilascio delle garanzie fideiussorie, era socio di maggioranza (al 75,5%) della debitrice principale sicchè non appare invocabile, in proprio favore, la disciplina consumeristica. CP_6
Va, poi, disatteso anche il richiamo all'art. 1955 c.c., atteso che il debitore non ha allegato la specifica condotta colposa del creditore che abbia omesso un'attività dovuta per legge o nascente dal contratto, cagionando in tal modo un pregiudizio giuridico (e non solo economico) nella sfera del fideiussore, quale la perdita del diritto di surrogazione, atteso che, nel caso di specie, il ha individuato Pt_1
l'evento causativo del pregiudizio subito nella cessione, da parte dei soci, della partecipazione al capitale della n favore della e, successivamente, a CP_6 Controparte_4 Controparte_19
i quali, a detta del debitore, non avrebbero impedito il fallimento della società, con conseguente mancanza dei presupposti di applicabilità della norma sopra richiamata.
Inoltre, risulta documentalmente che una volta escussa la garanzia prestata, in data CP_8
5/12/2019, il successivo 2/3/2020 ha azionato i suoi diritti di surroga nei confronti sia dell'obbligata principale che dei suoi fideiussori (cfr. doc. n. 11 del fascicolo di parte convenuta).
In conclusione ed alla stregua delle argomentazioni esposte, l'opposizione e le domande proposte da devono essere interamente rigettate nei confronti di tutte le parti convenute, con Parte_1
pagina 16 di 20 assorbimento delle eccezioni di carenza di legittimazione passiva sollevate dall' Controparte_2
, in ossequio al principio della c.d. ragione più liquida, e della domanda di garanzia
[...]
proposta dalla nei confronti della CP_8 Controparte_15
[...]
Va, quindi, accertata e dichiarata la validità della cartella di pagamento n. 03420200019629787002 notificata il 07.02.2022 da per il complessivo importo di € Controparte_2
91.318,85, nonché della cartella di pagamento n. 034 2021 00097278 03/002 notificata in data
20.4.2022 da , per l'importo di € 84.924,91. Controparte_2
Va, infine, esaminata la domanda di manleva spiegata dall'opponente nei confronti Parte_1
della dovendosi precisare che la stessa è stata ritualmente proposta solo nell'ambito Controparte_4
del giudizio di opposizione alla cartella di pagamento n. 034 2021 00097278 03/002 dell'importo complessivo di € 84.924,91, notificata in data 20/04/2022 dall' – Controparte_20
giudizio n. 2305/2022 r.g. riunito al presente, nel quale il ha provveduto direttamente alla Pt_1
citazione della - , atteso che, rispetto all'opposizione avverso la cartella di Controparte_4
pagamento n. 03420200019629787002 notificata il 07.02.2022, per il complessivo importo di €
91.318,85, l'attore ha formulato, nell'atto introduttivo, istanza di chiamata in causa del terzo che non è stata accolta da questo giudicante, con provvedimento del 23.3.2022, trattandosi di giudizio ordinario introdotto con atto di citazione, nell'ambito del quale trova applicazione il disposto di cui all'art. 269 terzo comma c.p.c., sicchè l'attore avrebbe dovuto convenire direttamente in giudizio la parte, non ricorrendo i presupposti per autorizzare la chiamata del terzo ad istanza di parte attrice.
Ciò posto, risulta che e , quali unici soci della Parte_1 Controparte_5 CP_6
abbiano ceduto le intere quote di partecipazione al capitale sociale alla con atto Controparte_4
notarile a rogito del Notaio Dr. (rep. 158.985 racc. 34.663), in data 11.05.2018, Persona_1
registrato il 15.05.18 al n. 2583 serie IT.
L'odierno opponente ha dedotto che la cessionaria, con separate scritture private del 29.03.2018 e dell'11.05.18 registrate a Cosenza il successivo 31.05.2018 ai nn. 1172 e 1173 serie 3, si sia obbligata
“…successivamente alla data del Closing, a liberare i cedenti dalle garanzie dai medesimi apportati al sistema bancario in favore della ”, ed ha, quindi, chiesto di essere garantito da ogni pretesa CP_21
avanzata in relazione alle fideiussioni prestate, ivi compresa quella derivante dalla cartella di pagamento n. 034 2021 00097278 03/002 dell'importo complessivo di € 84.924,91, notificata in data
20/04/2022 dall' , in relazione al diritto di surroga esercitato da Controparte_20
Controparte_8
pagina 17 di 20 La da parte sua, ha dedotto che con la “Manifestazione di interesse” di cui alla Controparte_17
scrittura privata del 29/03/2018, la società abbia manifestato la volontà di procedere all'acquisto delle quote societarie della di proprietà di e e che, al CP_6 Parte_1 Controparte_5
punto n.3) le parti abbiano espressamente subordinato tale offerta alla “condizione sospensiva relativamente all'accettazione da parte della PP AL dell'autorizzazione al cambio della compagine societaria della , ove previsto contrattualmente”, aggiungendo che, nella stessa data CP_6
di stipula della cessione (11/05/2018), le parti abbiano sottoscritto una scrittura privata integrativa di cessione quote, nella quale hanno richiamato la manifestazione di interesse del 29/03/2018, stabilendo che la stessa dovesse intendersi come “interamente riportata”, dando atto, altresì, che “a tutt'oggi non
è pervenuta alcuna accettazione e conferma della PP Inc. in merito al presente cambio societario e management”. Ha, quindi, eccepito l'inefficacia dell'atto di cessione di quote per mancato avveramento della condizione sospensiva.
Orbene, va premesso che non appaiono ravvisabili i presupposti per la sospensione necessaria del presente giudizio, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio n. RG 688/2019 (a cui sono riuniti i giudizi recanti RG 1388/19, RG 3556/19 ed RG 2722/2020), pendente presso questo Tribunale, nel quale è in contestazione il diritto vantato dal alla liberazione, da parte della società Pt_1 [...]
da tutte le garanzie personali rilasciate in favore della in relazione a quanto CP_4 CP_6
previsto nell'atto pubblico di cessione quote di srl dell'11/05/2018 a firma del Notaio Persona_1
e nelle scritture private del 29/03/2018 e dell'11/05/2018.
In merito, la Suprema Corte ha ribadito che, ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione (cfr. Cass. Civ., n. 12996 del
24.5.2018) e che la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., nell'ipotesi di giudizio promosso per il riconoscimento di diritti derivanti da titolo, ricorre quando in un diverso giudizio tra le stesse parti si controverta dell'inesistenza o della nullità assoluta del titolo stesso, poiché al giudicato di accertamento della nullità, la quale impedisce all'atto di produrre "ab origine" qualunque effetto, sia pure interinale, si potrebbe contrapporre un distinto giudicato, di accoglimento della pretesa basata su quel medesimo titolo, contrastante con il primo;
detto nesso di pregiudizialità necessaria non ricorre, invece, ove nel diverso giudizio si controverta di meri vizi di annullabilità del titolo, poiché l'eventuale annullamento non è incompatibile con la sua efficacia
"medio tempore", salvo restando la retroattività "inter partes" con i connessi obblighi di restituzione delle obbligazioni già eseguite (cfr. Cass. Civ., n. 5599 del 21.2.2022).
pagina 18 di 20 Ciò posto, nel caso di specie, l'atto pubblico di cessione delle quote sociali, stipulato l'11.5.2018, e le due scritture private del 29/03/2018 e dell'11/05/2018 sono state invocate, nel presente giudizio, da al fine di fondare il diritto ad essere manlevato dalle conseguenze negative Parte_1
dell'eventuale rigetto dell'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento n. 034 2021
00097278 03/002 dell'importo complessivo di € 84.924,91, notificata in data 20/04/2022 dall'
[...]
, in relazione al diritto di surroga esercitato da Controparte_20 Controparte_8
Consegue che il presente giudizio coinvolge parti ulteriori e diverse rispetto a quelle della causa n. RG
688/2019, rispetto alle quali non sarebbe opponibile l'eventuale provvedimento di sospensione necessaria, e che, peraltro, non appare ravvisabile un rapporto di vera e propria pregiudizialità logico- giuridica tra i predetti giudizi, bensì una mera comunanza di questioni ed un'analogia di riscontri fattuali o di quesiti in diritto tali da non impedire la pronuncia da parte dell'odierno giudicante.
Ciò posto, dall'esame del contenuto dell'atto pubblico di cessione delle quote societarie non risulta pattuito alcun obbligo, a carico dell'acquirente-cessionaria, di svincolare i soci-cedenti dalle garanzie prestate a favore della nei confronti delle banche. CP_6
Solo nella scrittura privata relativa alla “Manifestazione di interesse” del 29/03/2018 la CP_4
al punto n. 2), ha assunto “l'impegno”…“…successivamente alla data del Closing, a liberare i
[...] cedenti dalle garanzie dai medesimi apportati al sistema bancario in favore della ”, CP_21
stabilendo, tuttavia, al punto n. 3), che “Tale offerta è soggetta alla condizione sospensiva relativamente all'accettazione da parte della PP AL dell'autorizzazione al cambio della compagine societaria della , ove previsto contrattualmente”, e ribadendo, anche nella scrittura CP_6 privata integrativa di cessione quote dell'11.5.2018, che “a tutt'oggi non è pervenuta alcuna accettazione e conferma della PP Inc. in merito al presente cambio societario e management”.
Orbene, ai fini della domanda di manleva proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
nel presente giudizio, non assume rilievo indagare l'efficacia dell'atto pubblico di CP_4
cessione e l'operatività o meno della condizione sospensiva riportata nelle due scritture private del
29/03/2018 e dell'11/05/2018, apparendo sufficiente evidenziare come non sia ravvisabile alcuna obbligazione effettivamente assunta dalla società acquirente-cessionaria rispetto allo svincolo del cedente dalle garanzie prestate in favore della s.r.l. nei confronti delle banche. CP_6
Come già rilevato, l'atto pubblico di cessione non contiene alcuna clausola specifica con cui la
[...]
abbia assunto l'obbligo di liberazione dei cedenti rispetto alle fideiussioni contratte con CP_4
gli istituti di credito, in favore della né, del resto, un'obbligazione concreta ed attuale CP_6
appare ravvisabile in relazione a quanto risultante dalla “Manifestazione di interesse” del 29/03/2018, in cui è stato convenuto solo “un impegno” alla liberazione dei cedenti, “successivamente alla data del
pagina 19 di 20 Closing” e, comunque, subordinato alla “condizione sospensiva relativamente all'accettazione da parte della PP AL dell'autorizzazione al cambio della compagine societaria della , CP_6 ove previsto contrattualmente”.
Consegue che, ai fini che in questa sede rilevano, non si rinviene alcun obbligo, a carico della
[...]
di assumere a proprio carico i debiti derivanti dalle fideiussioni prestate da CP_4 [...]
in favore della ed a garanzia dei mutui dalla stessa contratti con gli istituti di Pt_1 CP_6
credito.
Da ultimo, si evidenzia che l'eventuale liberazione avrebbe, comunque, riguardato le obbligazioni, di natura privatistica, derivanti dalle garanzie assunte dai soci nei confronti delle banche, laddove nel presente giudizio viene in rilievo la diversa obbligazione di restituzione di quanto versato dalla
[...]
a seguito dell'escussione della garanzia da parte della e della cessionaria CP_13 CP_9
in riferimento al contratto di finanziamento agevolato alle piccole e Controparte_3
medie imprese ex L. n. 662/1996, che trova fondamento nel diritto di surroga, ex art. 1203 c.c., e che ha natura pubblicistica.
Part Alla stregua delle argomentazioni esposte, va rigettata la domanda di manleva proposta
[...]
nei confronti della Pt_1 Controparte_4
In considerazione dell'esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in materia e della controvertibilità di alcune delle questioni affrontate, nonchè avuto riguardo alla complessità della controversia, appaiono ravvisabili fondati motivi atti a giustificare la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le opposizioni proposte da e, per l'effetto, accerta e dichiara la validità Parte_1
della cartella di pagamento n. 03420200019629787002 notificata il 07.02.2022 da
[...]
, per il complessivo importo di € 91.318,85, nonché della cartella di Controparte_2
pagamento n. 034 2021 00097278 03/002 notificata in data 20.4.2022 da Controparte_2
, per l'importo di € 84.924,91;
[...]
2) rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti della Parte_1 CP_4
[...]
3) compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Cosenza, 5.2.2025 Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 691 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Lucio Donadio, giusta procura in calce Parte_1
all'atto di citazione;
- attore-opponente -
E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Grillo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Maria Pupo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
- convenute – opposte -
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Rosalma Perugini, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
- terza chiamata in causa - avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento.
a cui è riunita la causa civile iscritta al n. 2305 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Lucio Donadio, giusta procura in calce Parte_1
all'atto di citazione;
pagina 1 di 20 - attore-opponente -
E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Grillo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Maria Pupo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
con l'Avv. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_4
difesa dall'avv. Alessandra Tassoni;
- convenute – opposte -
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Rosalma Perugini, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
- terza chiamata in causa -
avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento.
Conclusioni: come in atti.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
in qualità di coobbligato in solido con e la Parte_1 Controparte_5 CP_6
impugnava la cartella di pagamento n. 03420200019629787002 notificata il 07.02.2022 ed attinente a credito iscritto a ruolo dalla (ora Controparte_7 [...]
in forma abbreviata ), per il complessivo importo di € Controparte_1 CP_8
91.318,85, a titolo di recupero delle agevolazioni ex Lege 662/92 e revoca del contributo concesso con
Contr surroga di in relazione al mutuo concesso da ad uno Controparte_9 CP_6
garantito da fideiussione prestata dal . Pt_1
A fondamento dell'opposizione, deduceva: 1) l'insussistenza di titolo esecutivo e l'illegittimità della iscrizione a ruolo per carenza di propedeutico titolo esecutivo, atteso che il credito azionato con la cartella di pagamento traeva origine da un rapporto di natura privatistica, derivante da un contratto di mutuo chirografario tra e (debitore principale) e da un contratto di CP_9 CP_6
Contr fideiussione sottoscritto da sicchè il diritto azionato da in forza della surroga Parte_1
legale, costituiva, anch'esso, un credito di natura privatistica insuscettibile di riscossione mediante iscrizione a ruolo, in assenza di prodromico titolo esecutivo;
2) la nullità delle clausole dei contratti di fideiussione omnibus n. 990/107859 del 17.06.16 di €. 26.000,00 e della fideiussione specifica n.
990/107857 del 17.06.16 di €. 260.000,00, rubricate agli artt. 1, commi 2 e 3, e 5, comma 7, per pagina 2 di 20 violazione degli artt. 2, comma 2 Legge 287/1990 e/o 34 Cod. Consumo in difetto di specifica trattativa, con conseguente liberazione dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c.; 3) la liberazione del fideiussore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1955 c.c., atteso che non aveva intrapreso alcuna azione giudiziale per il recupero del credito nei CP_9
confronti della debitrice principale poi dichiarata fallita. CP_6
Concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'invalidità e/o inefficacia della cartella di pagamento opposta e del ruolo;
in via subordinata, che fosse dichiarata la nullità e/o invalidità e/o inefficacia delle clausole n. 1, commi 2 e 3, e 5, comma 7 dei contratti di fideiussione omnibus n. 990/107859 del
17.06.16 di €. 26.000 e di fideiussione specifica n. 990/107857 del 17.06.16 di €. 260.000, con conseguente nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia della cartella di pagamento e del ruolo;
o, in via ancor più gradata, che fosse dichiarata, ai sensi dell'art. 1955 c.c., la liberazione dell'attore dall'obbligazione fideiussoria.
Si costituiva la che contestava la fondatezza Controparte_1
della domanda attorea, rilevando che, in data 22/01/2016, la società in persona del suo CP_6
legale rappresentante, aveva richiesto, per il tramite della Parte_1 Controparte_9
l'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla Legge n. 662/96, rivolto a garantire un finanziamento di Euro 200.000,00; che seguiva la delibera di ammissione al Fondo emanata dal
Comitato di Gestione il 23/03/2016, con la quale veniva concessa la garanzia pubblica per l'operazione in questione e fissato l'importo massimo garantito nella misura dell'80% delle somme poi da conferire a titolo di prestito;
che, per effetto di tale positiva deliberazione, in data 20/06/2016, veniva stipulato tra la e la società un contratto di mutuo dell'importo di € 200.000,00, Controparte_9 CP_6
da restituirsi mediante il pagamento di n. 60 rate mensili consecutive, la prima con decorrenza dal
31/07/2016 e l'ultima con scadenza al 30/06/2021, garantito da fideiussione rilasciata, fino alla concorrenza dell'importo di € 260.000,00, da in proprio, e da;
Parte_1 Controparte_5
che, a fronte del successivo inadempimento contrattuale della società garantita rispetto agli obblighi nascenti dal prestito concesso, l'Istituto finanziatore, con missiva del 06/05/2019, comunicava alla detta società la risoluzione del contratto, con contestuale invito al pagamento di quanto ancora dovuto a seguito della risoluzione di quel rapporto, indirizzando la medesima comunicazione anche ai garanti, nonchè a (già ), quale gestore CP_8 Controparte_10
del Fondo di Garanzia per PMI di cui alla Legge n. 662/96; che, non avendo avuto seguito quella richiesta di pagamento, la inoltrava a la richiesta di attivazione della Controparte_9 CP_8
garanzia prestata dal Fondo, per l'insoluto di quel rapporto, pari ad € 110.748,91; che il Consiglio di
Gestione del Fondo, in data 20/11/2019, deliberava la liquidazione della perdita per l'importo di €
pagina 3 di 20 88.599,12, pari al 80% dell'insoluto, sicchè, accreditata la perdita in favore della cessionaria
[...]
ed escussa la garanzia prestata dal Fondo, veniva CP_11 Controparte_12
surrogata, ex artt. 1203 e 1204 c.c., per effetto del pagamento, nei diritti della banca nei confronti dell'impresa inadempiente e dei suoi garanti ai quali, con propria raccomandata a.r. del 02/03/2020, richiedeva il pagamento dell'importo di euro 88.653,37, con l'espresso avvertimento che, in mancanza, avrebbe avviato la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi dovuti, in virtù di quanto stabilito dall'art.. 9, comma 5 del D.lgs. 123/98; che, pertanto, la cartella notificata a in qualità di garante e coobbligato in solido con la aveva ad Parte_1 CP_6
oggetto il recupero di somme che nella sua qualità di gestore del Fondo di garanzia Controparte_13
istituito per garantire i crediti concessi dagli istituti di credito alle piccole e medie imprese, ai sensi della L. n. 662 del 23.12.1996, aveva erogato alla a seguito dell'inadempimento Controparte_11
della predetta società; che, in particolare, il rapporto di garanzia intercorreva esclusivamente fra
[...]
e l'Istituto Finanziatore, senza avere alcun legame con il beneficiario del finanziamento;
che CP_13
l'attivazione del Fondo, in caso di inadempimento del beneficiario finale, poteva essere richiesta unicamente dall'istituto finanziatore, mentre l'impresa beneficiaria finale restava del tutto estranea al rapporto fra Fondo e istituto finanziatore;
che, per effetto del pagamento effettuato dal Fondo in favore della Banca garantita, veniva surrogata nei diritti spettanti all'istituto finanziatore Controparte_13
nei confronti del debitore, acquisendo pertanto il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente secondo quanto stabilito dall'art. 1203 c.c. e art. 2, c. 4, decreto ministeriale 20 giugno 2005, anche nelle forme dell'esecuzione forzata tramite ruolo;
che l'obbligazione di di provvedere, a seguito CP_8
della richiesta di escussione formulata da parte della banca che aveva erogato il prestito, al pagamento delle somme dovute in conseguenza dell'inadempimento dell'impresa e degli eventuali garanti, era del tutto autonoma rispetto al rapporto intercorrente tra la banca ed il soggetto debitore, sicchè le doglianze sollevate dall'opponente in ordine all'inesistenza del contratto di finanziamento e della fideiussione non erano alla stessa opponibili;
che, in particolare, nell'ipotesi in cui il finanziamento fosse stato garantito mediante intervento del Fondo ex L. n. 662 del 1996, andavano tenuti distinti i due rapporti:
(i) da un lato, il rapporto intercorrente tra l'Istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria, che aveva natura privatistica in quanto fondato sul contratto di finanziamento;
(ii) dall'altro, il rapporto tra
[...]
nella qualità di gestore del Fondo di Garanzia, e l'impresa beneficiaria che era fondato CP_13
sulla garanzia pubblica prevista dalla L. n. 662/96 e sulla surroga legale all'Ente finanziatore di cui all'art. 2 del D.M. n. 18456 del 20/6/05 e che aveva, pertanto, natura pubblicistica in ragione della fonte legale di regolamentazione dello stesso e della funzione svolta dalla garanzia, volta alla realizzazione di finalità pubblicistiche;
che, pertanto, in quanto gestore del Controparte_14
pagina 4 di 20 fondo, aveva la possibilità di iscrivere a ruolo le somme da essa pagate ex art 17 DLgs 26/2/99 n. 46 e art. 8 bis legge 33/2015, e di riscuoterle a mezzo di cartella esattoriale;
che il ruolo costituiva, di per sé, titolo esecutivo, azionabile indistintamente nei confronti di tutti i legittimati passivi, senza che l'escussione dei coobbligati dovesse attendere la preventiva aggressione del patrimonio del debitore principale;
che era inammissibile ogni contestazione afferente l'asserita nullità della fideiussione rilasciata dall'opponente, attesa la natura del credito in esame, in quanto, a seguito dell'escussione del
Fondo di garanzia e del pagamento in favore dell'Istituto finanziatore da parte di , si CP_8
realizzava una surroga ex lege che consentiva a quest'ultima di agire nei confronti dell'impresa finanziata e di eventuali garanti, senza che le vicende privatistiche, inerenti al rapporto sottostante, potessero incidere sulla procedura esattoriale;
che, in ogni caso, le censure afferenti a presunti vizi di forma e/o di sostanza del finanziamento e delle relative garanzie fideiussorie andavano indirizzate esclusivamente nei confronti dell'Istituto di Credito che aveva erogato il finanziamento, risultando carente di legittimazione passiva rispetto ad esse;
che, peraltro, trattandosi di CP_8
fideiussione specifica, la stessa non rientrava nell'ambito di applicazione del provvedimento della
Banca D'Italia n. 55/2005, mancando la condizione della uniforme applicazione delle clausole da parte degli istituti bancari, atteso che i contratti tra la banca ed il singolo cliente erano diretta espressione dell'autonomia negoziale dei privati;
che il richiamo, sia pure subordinato, all'art. 1955 c.c. appariva infondato, in quanto una volta escussa la garanzia, in data 5/12/2019, CP_8
immediatamente, e precisamente il 2/3/2020, aveva azionato i suoi diritti di surroga nei confronti sia dell'obbligata principale che dei suoi fideiussori.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree e, altresì, chiedeva di chiamare in causa il affinchè, in caso di nullità della Controparte_15 garanzia fideiussoria ovvero di ogni altro atto inerente all'erogazione del finanziamento, fosse condannata a tenere indenne a ogni conseguenza dannosa. CP_8
Si costituiva, altresì, che eccepiva, preliminarmente, la carenza della Controparte_2
propria legittimazione passiva in ordine alle censure afferenti la natura giuridica del credito portato in riscossione, rispetto alle quali unico legittimato era l'ente impositore, quale titolare del credito, essendo l'agente del servizio della riscossione un mero “esecutore”, chiamato a notificare la cartella di pagamento sulla base del ruolo trasmesso;
nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando che il titolo esecutivo si era correttamente formato in conformità con la disciplina di rifermento, con conseguente legittima emissione della cartella.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree.
pagina 5 di 20 Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio Controparte_3
quale cessionaria di ex art. 58 TULC di , che contestava la
[...] CP_16 CP_9
fondatezza della domanda di garanzia spiegata dalla chiedendone il rigetto. CP_8
In particolare, rilevava che, a causa di reiterati e persistenti inadempimenti delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo, erano state rivolte diverse intimazioni di pagamento sia dalla cedente che dalla cessionaria alla debitrice principale ed ai fideiussori che, essendo rimasti senza esito, CP_6
avevano portato alla declaratoria di decadenza dal beneficio del termine ed alla successiva risoluzione del contratto di mutuo;
che la cessionaria, per la tutela dei propri diritti, aveva proceduto ad insinuare il proprio credito nel passivo fallimentare della debitrice principale, nonché aveva chiesto e conseguito un decreto ingiuntivo per esigere, dai fideiussori, il credito residuo, dando atto dell'avvenuta escussione della garanzia prestata da , avverso il quale pendeva giudizio di opposizione Controparte_1
proposto da (giudizio n. 1590/2021 r.g. riunito al giudizio n. 1491/2021 r.g.); che Parte_1
l'Istituto di credito finanziatore e l'attuale banca cessionaria erano del tutto estranei alle contestazioni, formali e di merito, che aveva formalizzato nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
afferenti alla regolarità della procedura di esazione coattiva avviata dall' ; che le Controparte_2
censure sollevate dal rispetto alla validità dei contratti di fideiussione coincidevano con quelle Pt_1
dallo stesso proposte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sicchè chiedeva che il presente giudizio fosse sospeso, ex art. 295 cpc per pregiudizialità, rispetto ai giudizi riuniti nn. 1491/2021 RG e
1590/2021 RG pendenti dinanzi al Tribunale Cosenza;
che, in ogni caso, la fideiussione, essendo stata rilasciata su mutuo chirografario, non era qualificabile quale garanzia per “obbligazione futura”, atteso che il fideiussore, nel caso di specie, si era impegnato a garantire una somma di denaro predeterminata, di cui conosceva anticipatamente non solo l'ammontare ma anche i termini e le condizioni di restituzione;
che tutte le clausole fideiussorie contrattuali inter partes erano perfettamente valide perché convenute, conosciute, accettate e sottoscritte secondo gli schemi legali.
Espletati gli incombenti di rito, veniva disposta la riunione al presente giudizio della causa iscritta al n.
2305/2022 r.g. instaurata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e per opporsi alla cartella di
[...] Controparte_2 Controparte_17
pagamento n. 034 2021 00097278 03/002 e al ruolo n. 2021/001105 notificati in data 20.4.2022, per l'importo di € 84.924,91, a titolo di recupero delle agevolazioni ex Lege 662/92 e revoca del contributo
Contr concesso con surroga di in relazione al mutuo concesso da ad uno Controparte_9 CP_6
garantito da fideiussione prestata dal .
[...] Pt_1
La pretesa creditoria azionata, in forza della cartella di pagamento n. 034 2021 00097278 03/002, era costituita dalle somme versate da per effetto dell'escussione della garanzia del Fondo CP_8
pagina 6 di 20 pubblico ex L. 662/96 relativa al contratto di mutuo chirografario n. 9880 di € 120.000,00 intercorso tra e (dichiarata fallita dal Tribunale di Cosenza), garantito da Controparte_9 CP_6
fideiussione omnibus di € 26.000,00 del 17/06/2016 e da fideiussione specifica di € 156.000,00 dell'
01/08/2017 prestate da Parte_1
Nell'ambito del suddetto giudizio, sollevava le medesime questioni giuridiche inerenti Parte_1
l'insussistenza di titolo esecutivo e l'illegittimità della iscrizione a ruolo per carenza di propedeutico titolo esecutivo e la nullità dei contratti di fideiussione per violazione degli artt. 2 Legge 287/1990 e/o
34 Cod. Consumo in difetto di specifica trattativa, con conseguente liberazione dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c., nonché la liberazione del fideiussore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1955 c.c.. Chiedeva, altresì, che, nell'ipotesi in cui fosse stata confermata la validità della cartella, fosse condannata la a tenere indenne Controparte_4 [...]
da ogni richiesta e spesa che lo stesso dovesse subire. Pt_1
Si costituivano e Controparte_1 Controparte_2
che contestava la fondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto, nonché la
[...] [...]
quale terza chiamata in causa. CP_11
Si costituiva, altresì, la che, preliminarmente, deduceva che i rapporti intercorrenti Controparte_17
tra la e oltre che , scaturenti dall'atto Controparte_4 Parte_1 Controparte_5
pubblico di cessione quote di srl dell'11/05/2018 a firma del Notaio e dalle scritture Persona_1 private del 29/03/2018 e dell'11/05/2018 e, dunque, il preteso diritto vantato dal alla liberazione, Pt_1
da parte della società da tutte le garanzie personali rilasciate in favore della Controparte_4 CP_6
[...
risultavano oggetto del giudizio iscritto al n. RG 688/2019, pendente presso il Tribunale di
Cosenza - a cui erano stati riuniti i giudizi recanti RG 1388/19, RG 3556/19 ed RG 2722/2020 -, sicchè chiedeva la sospensione del presente giudizio per pregiudizialità, ex art. 295 c.p.c.; nel merito, contestava la fondatezza della domanda avanzata da rilevando che con la Parte_1
“Manifestazione di interesse” del 29/03/2018, la manifestava la volontà di procedere Controparte_4 all'acquisto delle quote societarie della di proprietà dei Sig.ri e , ma che le CP_6 Pt_1 CP_5
parti esprimevano in maniera inequivocabile la volontà di condizionare sospensivamente la proposta d'acquisto all'accettazione da parte della PP AL dell'autorizzazione al cambio della compagine societaria della;
che, in data 18/04/2018, prima della stipula dell'atto di cessione CP_6
quote, il , in ossequio alla clausola 6.15.1 del contratto in essere tra la società e la Pt_1 CP_6
PP AL, richiedeva a quest'ultima di esprimere il proprio parere in caso di mutamento della compagine sociale della che, nel procedere, in data 11/05/2018, alla stipula dell'atto di CP_6
cessione quote, le parti, in pari data, sottoscrivevano scrittura privata integrativa di cessione quote, con pagina 7 di 20 la quale richiamavano la manifestazione di interesse del 29/03/2018, stabilendo che la stessa dovesse intendersi come “interamente riportata” e con cui la si impegnava a liberare i soci Controparte_4
cedenti dalle garanzie prestate, sempre e solo dietro la condizione sospensiva dell'efficacia dell'atto di cessione quote sottoscritto, sospensivamente condizionato all'accettazione da parte di PP
AL al subentro nella compagine societaria e, dunque, nel contratto con della CP_6 [...]
che, nella stessa data dell'11/05/2018, la PP ST AL comunicava che CP_4
non garantiva di accettare il cambio di asset societario riservando di esprimere il proprio gradimento e, successivamente, con missiva del 28/06/2018, risolveva il contratto con la società sia in CP_6
relazione all'autorizzazione alla rivendita che al contratto di assistenza tecnica, dichiarando di non accettare il suddetto cambio societario;
che tale comunicazione rendeva impossibile il verificarsi della condizione sospensiva a cui era assoggettata l'efficacia dell'atto di cessione quote, con conseguente inefficacia di tutti gli atti ad essa connessi, come comunicato dalla ai soci cedenti Controparte_4
con nota del 06/08/2018; che, pertanto, andava escluso qualsivoglia obbligo della a Controparte_4
liberare il da tutte le garanzie personali rilasciate in favore della e risultava Pt_1 CP_6
manifestamente infondata la pretesa del di essere tenuto indenne e manlevato per ogni eventuale Pt_1
Contr esborso di somme che, a qualsivoglia titolo, dovessero ritenersi dovute a e\o all'esito del CP_18
presente giudizio.
Ove fosse accertato l'obbligo dell' a liberare il dalla pretesa fatta valere Controparte_4 Pt_1
Contr dall' e/o con la cartella di pagamento impugnata, richiamava le eccezioni relative - alla CP_18
nullità dei contratti fideiussori ed alla insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione mediante ruolo per difetto di idoneo titolo esecutivo, già sollevate dal . Pt_1
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento, all'udienza del
21.10.2024, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Le domande proposte da in qualità di coobbligato in solido con Parte_1 CP_5
e la dirette alla declaratoria di nullità e/o inefficacia della cartella di
[...] CP_6
pagamento n. 03420200019629787002 notificata il 07.02.2022 da Controparte_2
Contr per il complessivo importo di € 91.318,85 ed attinente a credito iscritto a ruolo dalla
[...]
(ora in forma abbreviata Controparte_1 Controparte_1
), nonché della cartella di pagamento n. 034 2021 00097278 03/002 notificata in data CP_8
pagina 8 di 20 20.4.2022 da per l'importo di € 84.924,91, ed attinente a credito Controparte_2
iscritto a ruolo da sono infondate e devono, pertanto, essere rigettate. CP_8
Le predette opposizioni possono essere esaminate congiuntamente, in quanto i due giudizi hanno ad oggetto le stesse parti – salvo le ulteriori domande proposte da nei confronti della Parte_1
nel solo giudizio n. 2305/2022 r.g. – e le stesse questioni giuridiche afferenti Controparte_4
l'infondatezza della pretesa creditoria iscritta a ruolo dalla Controparte_1
sul presupposto dell'illegittimità della iscrizione a ruolo per carenza di propedeutico
[...]
titolo esecutivo, e della nullità dei contratti di fideiussione per violazione degli artt. 2, comma 2 Legge
287/1990 e/o 34 Cod. Consumo in difetto di specifica trattativa, con conseguente liberazione dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c., nonché la la liberazione del fideiussore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1955 c.c..
Le due cartelle, oggetto di opposizione, sono state emesse per consentire alla quale CP_8
gestore Fondo di Garanzia per le P.M.I., istituito ai sensi dell'art. 2 co. 100 lett. a della L. 23/12/96
n.662 - il recupero delle rispettive somme di € 91.318,85 e di € 82.445,66, versate in favore della
[...]
(subentrata alla a seguito dell'intervenuta cessione del ramo CP_11 Controparte_9
d'azienda), in relazione alla garanzia prestata in favore della in riferimento al CP_6
finanziamento alle piccole e medie imprese ex L. n. 662/1996 dalla stessa contratto con mutuo chirografario n. 7841 concluso, in data 20/06/2016, con la per l'importo di € Controparte_9
200.000,00, garantito da fideiussione omnibus di € 26.000,00 del 17/06/2016 e da fideiussione specifica rilasciata, in data 17.6.2017, fino alla concorrenza dell'importo di € 260.000,00, da
[...]
in proprio, e , e con contratto di mutuo chirografario n. 9880 di € Pt_1 Controparte_5
120.000,00 stipulato con garantito da fideiussione omnibus di € 26.000,00 del Controparte_9
17/06/2016 e da fideiussione specifica di € 156.000,00 dell'01/08/2017 prestate da Parte_1
In particolare, a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria e dei suoi garanti e del fallimento della società beneficiaria ha escusso la garanzia prestata CP_6 Controparte_9
dalla la quale, avendo provveduto pagamento della somma di € 88.599,12, pari al 80% CP_8 dell'insoluto – quanto al primo mutuo – e della somma di € 82.395,21, pari al 80% dell'insoluto - quanto al secondo mutuo - è stata surrogata dal suindicato istituto di credito, ex art. 1203 c.c., nei diritti allo stesso spettanti nei confronti della società debitrice-inadempiente e dei suoi garanti.
Per quanto concerne la legittimità della surroga ex art. 1203 c.c., esercitata dalla
[...]
si osserva che tale ente svolge attività di gestone del fondo Controparte_1
di Garanzia, istituito, ai sensi della normativa contenuta nella legge n. 662 del 23.12.1996, in relazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.
pagina 9 di 20 Per effetto di tale garanzia, gli istituti finanziatori ottengono una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato. In virtù di un'apposita convenzione stipulata con il
Ministero dello Sviluppo Economico, la svolge l'attività di gestione del predetto CP_8
Fondo.
In caso di revoca/inadempimento dell'impresa beneficiaria del prestito, l'istituto finanziatore (unico legittimato in tal senso) è onerato di chiedere l'attivazione del Fondo, attraverso la liquidazione della perdita subita, mentre l'impresa rimane del tutto estranea al rapporto tra il Fondo e l'istituto.
L'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456 prevede che “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
In particolare, l'art.9 comma 5 D. Lgs. n. 123/1998 prevede che: “Per le restituzioni di cui al comma 4
(ossia, restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria) i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con
l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonche' delle somme a titolo di rivalutazione
e interessi e delle relative sanzioni” e che, secondo quanto riconosciuto dal prevalente indirizzo della giurisprudenza di merito (Trib. Pistoia, decreto 21 maggio 2015, n. 3178; Trib. Roma, IX sez. civ., 2 marzo 2017; Trib. Bari, 10 Gennaio 2018), sulla scorta di un'interpretazione letterale e sistematica, tale norma consente il ricorso alla procedura di riscossione tramite ruolo in riferimento ai crediti da restituzione dei finanziamenti per fatti addebitabili alla parte beneficiaria.
Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che il riferimento è “a tutti i crediti relativi ai finanziamenti erogati, e poi revocati, alla impresa;
ossia - non soltanto, ai crediti aventi la loro fonte nell'irregolare concessione dell'intervento o nell'indebito conseguimento del beneficio - ma anche a quelli derivanti da «ragioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria» o da qualsiasi altra ragione («in tutti gli altri
pagina 10 di 20 casi»), anche se attinente alla fase negoziale successiva all'erogazione del contributo.” (cfr. Cass. Civ.,
n. 9926 del 20.4.2018).
Inoltre, è stato riconosciuto che “il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente (secondo l'insegnamento di Sez.
U, n. 11930/2010) la norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento” (cfr. Cass. Civ., n. 6508 del 9.3.2020), trattandosi di “recuperare” il sacrifico patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello “sviluppo delle attività produttive” (cfr. Cass., n. 21841/2017) e, in pari tempo, di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive, secondo quanto dispone il comma 6 del medesimo art. 9 («le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2) (cfr. Cass. Civ., n. 2664 del 30.1.2019; Cass., n. 17111/2015, Cass., 20 aprile 2018, n.
9926).
Consegue che, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex legge 662/1196, devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria e gli eventuali fideiussori, in quanto fondato sul contratto di finanziamento, e, dall'altro, quello riguardante il – in qualità di gestore del Controparte_14
fondo di garanzia per PMI - e l'impresa beneficiaria (e gli eventuali fideiussori di quest'ultima) fondato sulla garanzia prevista dalla L. n. .662/96 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456.
Quest'ultimo rapporto ha, quindi, natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia.
Anche la giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha ribadito, per un verso, che la surrogazione legale non si configura per il solo fatto di aver pagato il debito altrui, ma solo nel caso in cui colui che paga sia tenuto, con altri o per altri, al pagamento del debito, o sia comunque legato al debitore da un rapporto preesistente al pagamento, idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione di regresso nei confronti del debitore (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2060 del 29/01/2010) e, per altro verso, che l'obbligo giuridico di pagare il debito altrui, quale presupposto a che il solvens si surroghi nei diritti del creditore soddisfatto ai sensi dell'art 1203 n. 3 cod civ, va riscontrato con riferimento alla data in cui il solvens pagina 11 di 20 medesimo effettua il pagamento, restando irrilevante l'eventuale successivo accertamento dell'inesistenza dell'obbligo stesso (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3958 del 24/06/1980).
La Suprema Corte ha chiarito esplicitamente che la revoca non sia un presupposto indefettibile per l'attivazione della procedura “privilegiata” di cui all'art. 9, quinto comma, del d.lgs. 31 marzo 1998, n.
123, proprio alla luce di un'interpretazione estensiva della norma in oggetto e tenuto conto dell'intenzione del legislatore e della "causa" del credito che, ai sensi dell'art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio.
In particolare, l'art. 9, quinto comma, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, in materia razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, rinviando al comma 4 dello stesso articolo ossia, non soltanto, ai crediti aventi la loro fonte nell'irregolare concessione dell'intervento o nell'indebito conseguimento del beneficio - ma anche a quelli derivanti, come nella specie, da «ragioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria» o da qualsiasi altra ragione (tramite la dizione «in tutti gli altri casi»), anche se attinente alla fase negoziale successiva all'erogazione del contributo” determina l'applicabilità del disposto del comma 5 “non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione.” (cfr. sul punto Cass. 2017, n. 21841, Cass. 2018 n. 9926)
In questi termini, come ribadito anche da parte della giurisprudenza di merito pronunciatasi in materia
(cfr. Trib. Napoli, sentenza del 29.4.2022), “il credito dell'Amministrazione statale - che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle PMI – è infatti un credito di natura pubblicistica connesso alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive e, pertanto, deve fruire del privilegio di cui all'art. 9 comma 5 legge cit. in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato, e ciò a prescindere dal tenore testuale della stessa norma (Cass. 21841/2017; Cass., 02/03/2012, n. 3335,
Cass. 2018 n. 9926)”.
Nella fattispecie in esame, proprio perché il credito in oggetto non origina da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento -
a seguito dell'escussione della garanzia - dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, il diritto di attivare lo strumento di cui al comma 5 dell'art. 9, sorge in capo al gestore del
Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo la "revoca", che costituisce, invece - in caso di erogazione diretta del finanziamento - un atto amministrativo strutturalmente necessario (di segno opposto rispetto alla concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento (cfr. Cass. 6508/2020).
Per le stesse ragioni, non si ritiene necessaria la previa formazione di titolo esecutivo.
pagina 12 di 20 A tale riguardo, secondo quanto ritenuto da buona parte della giurisprudenza di merito pronunciatasi in materia – anche di questo Tribunale (cfr. sentenza n. 356/2022 depositata il 24.2.2022, rel. Dott.ssa
Misasi), il ruolo costituito dal provvedimento di liquidazione emesso dal Comitato di Gestione del
Fondo di Garanzia, formato nei confronti di tutti i soggetti del rapporto di finanziamento (debitore principale e garanti) appare idoneo a costituire titolo esecutivo legittimante l'instaurazione di azione esecutiva anche nei confronti dei garanti (cfr. in questi termini, tra le altre, Trib. Santa Maria Capua
Vetere, ord. del 29.3.2017; Tribunale di Foggia, sentenza n. 2959/2019 del 23/12/2019, secondo cui
“del tutto legittima è l'iscrizione a ruolo delle somme corrisposte dal fondo di garanzia, costituendo
l'art. 9 5° comma D.Lgs. 123/1998 la deroga tipizzata alla disciplina prevista dall'art. 21 del D.Lgs
46/1999. Infatti, l'art. 21 del D.Lgs. 46/99, pur affermando che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, fa salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge. Invero, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex lege 662/1996, devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto
(privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficia ed i fideiussori, in quanto fondato sul contratto di finanziamento;
dall'altro, quello riguardante – in Controparte_14
qualità di gestore del fondo di garanzia per le PMI – l'impresa beneficiaria ed i fideiussori di quest'ultima fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla l. 662/96 e sulla surroga legale dell'ente finanziatore di cui all'art. 2 comma 4 DM 20.6.2005. Quest'ultimo rapporto ha natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta dalla garanzia, per tali ragioni, a seguito dell'escussione del fondo di garanzia e del pagamento dell'istituto finanziatore da parte di , si realizza una surroga ex lege che consente immediatamente a CP_14 [...]
centrale di agire nei confronti dell'impresa finanziata e di eventuali garanti, senza che le CP_14
vicende relative al (diverso) rapporto di natura privatistica possano incidere sulla procedura esattoriale”).
Consegue che, nella procedura di riscossione, il titolo esecutivo è costituito dal ruolo e di esso non è prevista una notificazione preventiva rispetto a quella della cartella di pagamento che, essendo redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, oltre a contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione (con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata) e l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, ne riporta anche gli estremi ed il contenuto (la cartella, secondo il modello ministeriale, contiene in sostanza un vero e proprio estratto del ruolo), sicchè alla sola notificazione della cartella di pagamento, nella procedura di riscossione esattoriale, sono attribuite dalla legge, contemporaneamente, le medesime funzioni che, nell'esecuzione forzata ordinaria, sono pagina 13 di 20 svolte (distintamente, di regola) dalla notifica del titolo esecutivo prevista dall'art. 479 c.p.c. e dell'atto di precetto di cui all'art. 480 c.p.c. (Cass. 19619/2019; Cass. n.3021/2018; Cass. n. 6526/2018).
Il diverso orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito citata dall'opponente (cfr. Trib.
Potenza, Sentenza n. 1082 del 30 settembre 2021) si fonda sul rinvio all'art. 17 effettuato dall'art. 21 d. lgs. 46/1999 il quale dispone: “salvo che sia diversamente stabilito da particolari disposizioni di Legge,
e salvo, altresì, quanto stabilito all'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
Va, invece, evidenziata – come sopra ribadito - l'ontologica diversità tra l'ipotesi contemplata dall'ultima parte dell'art. 21 d. lgs. 46/1999, relativa alle “entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato” e l'ipotesi disciplinata dall'art. 9 comma 5 del d.lgs n. 123/98, riferita ad un credito di natura pubblicistica la cui modalità di recupero trova la sua fonte nella legge.
Anche la Suprema Corte si è espressa, di recente, in materia, statuendo che “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella Controparte_1
posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sen dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
1005 del 16/01/2023). Consegue che, ad avviso della Corte di cassazione, il credito fatto valere dalla società ricorrente non va considerato come un ordinario credito avente causa in un rapporto di diritto privato, atteso che, al contrario, ad esso va riconosciuta natura pubblicistica, in quanto il suo riconoscimento ha lo scopo di fare «riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese», con conseguente ammissibilità del ricorso alla procedura di riscossione a mezzo ruolo per il suo recupero, anche in mancanza di un titolo esecutivo, in deroga all'art. 21 del decreto legislativo n. 46 del 1999 (cfr. Cass. Civ., n. 15485 del 3.6.2024).
Alla stregua delle argomentazioni esposte, non si rende necessario alcun provvedimento di revoca nè
l'emissione di un titolo esecutivo ad hoc, affinché la possa agire in executivis nelle CP_8 forme di cui all'art. 17 del d.l. 26 febbraio n. 46.
Vanno infine, disattesi anche i motivi con cui l'opponente eccepisce la nullità parziale dei contratti di fideiussione, per violazione degli artt. 2, comma 2 Legge 287/1990 e/o 34 Cod. Consumo in difetto di specifica trattativa delle singole clausole, con conseguente liberazione dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c..
pagina 14 di 20 In merito, si rileva che i contratti di fideiussione sono stati stipulati da a garanzia del Parte_1
rapporto di finanziamento, intercorrente con l'istituto finanziatore ed avente natura privatistica, per l'ipotesi di inadempimento della società beneficiaria all'obbligazione di restituzione della somma mutuata, sicchè anche il rapporto inerente la fideiussione ha natura giuridica e presupposti diversi rispetto al credito oggetto della cartella di pagamento impugnata nel presente giudizio che trova, invece, fondamento nel diritto di surroga, ex art. 1203 c.c., esercitato dalla per CP_8 effetto dell'escussione della garanzia da parte della e della cessionaria CP_9 [...]
in riferimento al contratto di finanziamento agevolato alle piccole e medie Controparte_3
imprese ex L. n. 662/1996, e che ha natura pubblicistica.
Alla stregua di tali considerazioni, ad avviso di questo giudicante è irrilevante l'attuale pendenza, presso questo Tribunale, del giudizio n. 1491/2021 r.g. ( a cui è riunito il giudizio n. 1590/2021 r.g.), avente ad oggetto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 141/2021 Parte_1 con cui la ha chiesto il pagamento della somma di € 46.974,14, quale Controparte_3
credito residuo, al netto delle somme escusse in forza della garanzia del Fondo pubblico ex L. n.
662/96, atteso che lo stesso inerisce il rapporto di natura privatistica intercorrente tra l'istituto di credito, la società debitrice principale ed i garanti, le cui vicende non assumono rilievo rispetto al distinto rapporto di natura pubblicistica derivante dal diritto di surroga legale esercitato dalla
[...]
CP_13
Inoltre, anche nel merito, l'eccezione di nullità parziale dei contratti di fideiussione appare destituita di fondamento, tenuto conto che nella fattispecie in esame, oltre alla fideiussione Parte_1
omnibus n. 990/107859 di €. 26.000,00, ha prestato la fideiussione specifica n. 990/107857 di €.
260.000,00, con contratto del 17.06.16, in riferimento al contratto di mutuo chirografario n. 7841 concluso, in data 20/06/2016, tra la e la società per l'importo di € Controparte_9 CP_6
200.000,00, e la fideiussione specifica di € 156.000,00, con contratto dell'01/08/2017, in riferimento al contratto di mutuo chirografario n. 9880 di € 120.000,00 intercorso tra e Controparte_9 [...]
CP_6
Consegue che le clausole ivi inserite sono di per sé legittime e non appaiono lesive della libera contrattuale del fideiussore, tenuto conto che - ad avviso dell'orientamento espresso da buona parte della giurisprudenza di merito che appare condivisibile da questo giudicante - il perimetro applicativo del provvedimento della Banca D'Italia n. 55/2005 che ha dichiarato la contrarietà alla L. n. 28/1990 degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2002, è riferito esclusivamente alle fideiussioni omnibus, ossia a quelle operazioni con cui “il fideiussore garantisce il debitore di una banca per tutte le obbligazioni da questo assunte, comprensive non solo dei debiti esistenti al momento in cui la garanzia fideiussoria pagina 15 di 20 viene prestata, ma anche per quelli che deriveranno in futuro da operazioni di qualunque natura intercorrenti tra la banca ed il debitore principale” (cfr. in questi termini, Trib. Bologna sent. n. 64 del
13.1.2022; Trib. Monza sent. n. 375 del 18.2.2022).
Anche la Suprema Corte ha ribadito, di recente, che “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla
Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”. (cfr. Cass. Civ., n. 21841 del 2.6.2024; nonché
Cass. Civ., n. 26847 del 16.10.2024: “In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata”).
Inoltre, secondo quanto emerge dalla documentazione allegata ai fascicoli delle parti, Parte_1 all'atto del rilascio delle garanzie fideiussorie, era socio di maggioranza (al 75,5%) della debitrice principale sicchè non appare invocabile, in proprio favore, la disciplina consumeristica. CP_6
Va, poi, disatteso anche il richiamo all'art. 1955 c.c., atteso che il debitore non ha allegato la specifica condotta colposa del creditore che abbia omesso un'attività dovuta per legge o nascente dal contratto, cagionando in tal modo un pregiudizio giuridico (e non solo economico) nella sfera del fideiussore, quale la perdita del diritto di surrogazione, atteso che, nel caso di specie, il ha individuato Pt_1
l'evento causativo del pregiudizio subito nella cessione, da parte dei soci, della partecipazione al capitale della n favore della e, successivamente, a CP_6 Controparte_4 Controparte_19
i quali, a detta del debitore, non avrebbero impedito il fallimento della società, con conseguente mancanza dei presupposti di applicabilità della norma sopra richiamata.
Inoltre, risulta documentalmente che una volta escussa la garanzia prestata, in data CP_8
5/12/2019, il successivo 2/3/2020 ha azionato i suoi diritti di surroga nei confronti sia dell'obbligata principale che dei suoi fideiussori (cfr. doc. n. 11 del fascicolo di parte convenuta).
In conclusione ed alla stregua delle argomentazioni esposte, l'opposizione e le domande proposte da devono essere interamente rigettate nei confronti di tutte le parti convenute, con Parte_1
pagina 16 di 20 assorbimento delle eccezioni di carenza di legittimazione passiva sollevate dall' Controparte_2
, in ossequio al principio della c.d. ragione più liquida, e della domanda di garanzia
[...]
proposta dalla nei confronti della CP_8 Controparte_15
[...]
Va, quindi, accertata e dichiarata la validità della cartella di pagamento n. 03420200019629787002 notificata il 07.02.2022 da per il complessivo importo di € Controparte_2
91.318,85, nonché della cartella di pagamento n. 034 2021 00097278 03/002 notificata in data
20.4.2022 da , per l'importo di € 84.924,91. Controparte_2
Va, infine, esaminata la domanda di manleva spiegata dall'opponente nei confronti Parte_1
della dovendosi precisare che la stessa è stata ritualmente proposta solo nell'ambito Controparte_4
del giudizio di opposizione alla cartella di pagamento n. 034 2021 00097278 03/002 dell'importo complessivo di € 84.924,91, notificata in data 20/04/2022 dall' – Controparte_20
giudizio n. 2305/2022 r.g. riunito al presente, nel quale il ha provveduto direttamente alla Pt_1
citazione della - , atteso che, rispetto all'opposizione avverso la cartella di Controparte_4
pagamento n. 03420200019629787002 notificata il 07.02.2022, per il complessivo importo di €
91.318,85, l'attore ha formulato, nell'atto introduttivo, istanza di chiamata in causa del terzo che non è stata accolta da questo giudicante, con provvedimento del 23.3.2022, trattandosi di giudizio ordinario introdotto con atto di citazione, nell'ambito del quale trova applicazione il disposto di cui all'art. 269 terzo comma c.p.c., sicchè l'attore avrebbe dovuto convenire direttamente in giudizio la parte, non ricorrendo i presupposti per autorizzare la chiamata del terzo ad istanza di parte attrice.
Ciò posto, risulta che e , quali unici soci della Parte_1 Controparte_5 CP_6
abbiano ceduto le intere quote di partecipazione al capitale sociale alla con atto Controparte_4
notarile a rogito del Notaio Dr. (rep. 158.985 racc. 34.663), in data 11.05.2018, Persona_1
registrato il 15.05.18 al n. 2583 serie IT.
L'odierno opponente ha dedotto che la cessionaria, con separate scritture private del 29.03.2018 e dell'11.05.18 registrate a Cosenza il successivo 31.05.2018 ai nn. 1172 e 1173 serie 3, si sia obbligata
“…successivamente alla data del Closing, a liberare i cedenti dalle garanzie dai medesimi apportati al sistema bancario in favore della ”, ed ha, quindi, chiesto di essere garantito da ogni pretesa CP_21
avanzata in relazione alle fideiussioni prestate, ivi compresa quella derivante dalla cartella di pagamento n. 034 2021 00097278 03/002 dell'importo complessivo di € 84.924,91, notificata in data
20/04/2022 dall' , in relazione al diritto di surroga esercitato da Controparte_20
Controparte_8
pagina 17 di 20 La da parte sua, ha dedotto che con la “Manifestazione di interesse” di cui alla Controparte_17
scrittura privata del 29/03/2018, la società abbia manifestato la volontà di procedere all'acquisto delle quote societarie della di proprietà di e e che, al CP_6 Parte_1 Controparte_5
punto n.3) le parti abbiano espressamente subordinato tale offerta alla “condizione sospensiva relativamente all'accettazione da parte della PP AL dell'autorizzazione al cambio della compagine societaria della , ove previsto contrattualmente”, aggiungendo che, nella stessa data CP_6
di stipula della cessione (11/05/2018), le parti abbiano sottoscritto una scrittura privata integrativa di cessione quote, nella quale hanno richiamato la manifestazione di interesse del 29/03/2018, stabilendo che la stessa dovesse intendersi come “interamente riportata”, dando atto, altresì, che “a tutt'oggi non
è pervenuta alcuna accettazione e conferma della PP Inc. in merito al presente cambio societario e management”. Ha, quindi, eccepito l'inefficacia dell'atto di cessione di quote per mancato avveramento della condizione sospensiva.
Orbene, va premesso che non appaiono ravvisabili i presupposti per la sospensione necessaria del presente giudizio, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio n. RG 688/2019 (a cui sono riuniti i giudizi recanti RG 1388/19, RG 3556/19 ed RG 2722/2020), pendente presso questo Tribunale, nel quale è in contestazione il diritto vantato dal alla liberazione, da parte della società Pt_1 [...]
da tutte le garanzie personali rilasciate in favore della in relazione a quanto CP_4 CP_6
previsto nell'atto pubblico di cessione quote di srl dell'11/05/2018 a firma del Notaio Persona_1
e nelle scritture private del 29/03/2018 e dell'11/05/2018.
In merito, la Suprema Corte ha ribadito che, ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione (cfr. Cass. Civ., n. 12996 del
24.5.2018) e che la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., nell'ipotesi di giudizio promosso per il riconoscimento di diritti derivanti da titolo, ricorre quando in un diverso giudizio tra le stesse parti si controverta dell'inesistenza o della nullità assoluta del titolo stesso, poiché al giudicato di accertamento della nullità, la quale impedisce all'atto di produrre "ab origine" qualunque effetto, sia pure interinale, si potrebbe contrapporre un distinto giudicato, di accoglimento della pretesa basata su quel medesimo titolo, contrastante con il primo;
detto nesso di pregiudizialità necessaria non ricorre, invece, ove nel diverso giudizio si controverta di meri vizi di annullabilità del titolo, poiché l'eventuale annullamento non è incompatibile con la sua efficacia
"medio tempore", salvo restando la retroattività "inter partes" con i connessi obblighi di restituzione delle obbligazioni già eseguite (cfr. Cass. Civ., n. 5599 del 21.2.2022).
pagina 18 di 20 Ciò posto, nel caso di specie, l'atto pubblico di cessione delle quote sociali, stipulato l'11.5.2018, e le due scritture private del 29/03/2018 e dell'11/05/2018 sono state invocate, nel presente giudizio, da al fine di fondare il diritto ad essere manlevato dalle conseguenze negative Parte_1
dell'eventuale rigetto dell'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento n. 034 2021
00097278 03/002 dell'importo complessivo di € 84.924,91, notificata in data 20/04/2022 dall'
[...]
, in relazione al diritto di surroga esercitato da Controparte_20 Controparte_8
Consegue che il presente giudizio coinvolge parti ulteriori e diverse rispetto a quelle della causa n. RG
688/2019, rispetto alle quali non sarebbe opponibile l'eventuale provvedimento di sospensione necessaria, e che, peraltro, non appare ravvisabile un rapporto di vera e propria pregiudizialità logico- giuridica tra i predetti giudizi, bensì una mera comunanza di questioni ed un'analogia di riscontri fattuali o di quesiti in diritto tali da non impedire la pronuncia da parte dell'odierno giudicante.
Ciò posto, dall'esame del contenuto dell'atto pubblico di cessione delle quote societarie non risulta pattuito alcun obbligo, a carico dell'acquirente-cessionaria, di svincolare i soci-cedenti dalle garanzie prestate a favore della nei confronti delle banche. CP_6
Solo nella scrittura privata relativa alla “Manifestazione di interesse” del 29/03/2018 la CP_4
al punto n. 2), ha assunto “l'impegno”…“…successivamente alla data del Closing, a liberare i
[...] cedenti dalle garanzie dai medesimi apportati al sistema bancario in favore della ”, CP_21
stabilendo, tuttavia, al punto n. 3), che “Tale offerta è soggetta alla condizione sospensiva relativamente all'accettazione da parte della PP AL dell'autorizzazione al cambio della compagine societaria della , ove previsto contrattualmente”, e ribadendo, anche nella scrittura CP_6 privata integrativa di cessione quote dell'11.5.2018, che “a tutt'oggi non è pervenuta alcuna accettazione e conferma della PP Inc. in merito al presente cambio societario e management”.
Orbene, ai fini della domanda di manleva proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
nel presente giudizio, non assume rilievo indagare l'efficacia dell'atto pubblico di CP_4
cessione e l'operatività o meno della condizione sospensiva riportata nelle due scritture private del
29/03/2018 e dell'11/05/2018, apparendo sufficiente evidenziare come non sia ravvisabile alcuna obbligazione effettivamente assunta dalla società acquirente-cessionaria rispetto allo svincolo del cedente dalle garanzie prestate in favore della s.r.l. nei confronti delle banche. CP_6
Come già rilevato, l'atto pubblico di cessione non contiene alcuna clausola specifica con cui la
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abbia assunto l'obbligo di liberazione dei cedenti rispetto alle fideiussioni contratte con CP_4
gli istituti di credito, in favore della né, del resto, un'obbligazione concreta ed attuale CP_6
appare ravvisabile in relazione a quanto risultante dalla “Manifestazione di interesse” del 29/03/2018, in cui è stato convenuto solo “un impegno” alla liberazione dei cedenti, “successivamente alla data del
pagina 19 di 20 Closing” e, comunque, subordinato alla “condizione sospensiva relativamente all'accettazione da parte della PP AL dell'autorizzazione al cambio della compagine societaria della , CP_6 ove previsto contrattualmente”.
Consegue che, ai fini che in questa sede rilevano, non si rinviene alcun obbligo, a carico della
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di assumere a proprio carico i debiti derivanti dalle fideiussioni prestate da CP_4 [...]
in favore della ed a garanzia dei mutui dalla stessa contratti con gli istituti di Pt_1 CP_6
credito.
Da ultimo, si evidenzia che l'eventuale liberazione avrebbe, comunque, riguardato le obbligazioni, di natura privatistica, derivanti dalle garanzie assunte dai soci nei confronti delle banche, laddove nel presente giudizio viene in rilievo la diversa obbligazione di restituzione di quanto versato dalla
[...]
a seguito dell'escussione della garanzia da parte della e della cessionaria CP_13 CP_9
in riferimento al contratto di finanziamento agevolato alle piccole e Controparte_3
medie imprese ex L. n. 662/1996, che trova fondamento nel diritto di surroga, ex art. 1203 c.c., e che ha natura pubblicistica.
Part Alla stregua delle argomentazioni esposte, va rigettata la domanda di manleva proposta
[...]
nei confronti della Pt_1 Controparte_4
In considerazione dell'esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in materia e della controvertibilità di alcune delle questioni affrontate, nonchè avuto riguardo alla complessità della controversia, appaiono ravvisabili fondati motivi atti a giustificare la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le opposizioni proposte da e, per l'effetto, accerta e dichiara la validità Parte_1
della cartella di pagamento n. 03420200019629787002 notificata il 07.02.2022 da
[...]
, per il complessivo importo di € 91.318,85, nonché della cartella di Controparte_2
pagamento n. 034 2021 00097278 03/002 notificata in data 20.4.2022 da Controparte_2
, per l'importo di € 84.924,91;
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2) rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti della Parte_1 CP_4
[...]
3) compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Cosenza, 5.2.2025 Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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