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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/10/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 63 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2025, trattenuta in decisione con ordinanza del 16.10.2025, depositata in data
21.10.2025, emessa all'esito dell'udienza del 25.9.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1701/2024, pubblicata in data 5.8.2024, vertente
TRA
(cod. fisc. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura da intendersi rilasciata in calce all'appello, depositata in allegato a quest'ultimo, dagli avv.ti Rosa Patrizia Altomare e Amabile Cuscino, elettivamente domiciliato in Cosenza, presso lo studio del primo degli indicati difensori;
- APPELLANTE =
CONTRO
(cod. fisc.: ), rappresentata e difesa, Controparte_1 CodiceFiscale_2 in virtù di procura da intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado, depositata in allegato a detta costituzione, dagli avv.ti Giovanni Carlo
Tenuta e AL NE, elettivamente domiciliata in Cosenza, presso lo studio del primo degli indicati difensori;
- APPELLATA =
Con l'intervento della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
1 Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 25.9.2025: “ – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1701/2024 emessa dal Tribunale di Cosenza, Sezione Civile, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3546/2022,pubbl. il 05.08.2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano e nello specifico pronunciare la separazione giudiziale senza addebito al marito e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Voglia in ogni caso la Corte
d'Appello assumere ogni altro provvedimento che si riterrà di Giustizia. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Per l'appellata rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 25.9.2025: “…a1) preliminarmente, ai sensi ed agli effetti dell'art. 345, comma III°, c.p.c., ammettere la produzione del documento sopravvenuto dopo la emanazione della decisione impugnata, costituito dalla sentenza n.609./2025 resa dal Tribunale Penale di Cosenza, rubricata al n. 2) dell'indice, perché rilevante ai fini di causa e della ricerca della c.d. verità materiale, b2) in via preliminare, ex art. 329, cod. proc. civ., dichiarare inammissibile il gravame, per effetto del passaggio in giudicato del capo della sentenza non impugnato, inerenti, sia la valutazione delle prove ed il prudente apprezzamento operato dal giudice di I° grado, sia la mancata formulazione dei motivi specifici previsti dall'art. 342 c.p.c., c3) rigettare, comunque, l'appello, nonché tutte le domande e le richieste del ricorrente, perché infondati in fatto ed in diritto, confermando la statuizione del Tribunale di Cosenza inerente l'addebito della separazione, d4) condannare, comunque, l'appellante al pagamento degli onorari del doppio grado di giudizio, con rimborso spese forf., CPA ed IVA come per legge, il tutto con clausola di provvisoria esecuzione”. del Procuratore Generale: rigetto dell'appello.
PREMESSA IN FATTO
Le difese ed istanze delle parti in primo grado sono così adeguatamente sunteggiate nella sentenza del Tribunale di Cosenza impugnata:
2 , premesso che in data 13.09.2010 aveva contratto Parte_1 matrimonio civile con , dalla cui unione non erano nati figli, che Controparte_1
è venuta meno l'affectio maritalis, chiedeva che fosse dichiarata la separazione giudiziale, con assegnazione della casa coniugale alla resistente, restituzione degli effetti personali, in specie, 1 quadro, stereo a colonna, fuciliera, due pc portatili, 2 stampanti laser, 3 bracciali oro giallo, 3 collane oro giallo, 1 ferma cravatte, 3 spille oro giallo, 4 anelli oro. La convenuta aderiva alla richiesta di separazione, da pronunciare con addebito al marito, a causa delle umiliazioni, vessazioni e violenze di cui il Corso si è macchiato nel corso del rapporto, instando, altresì, per l'assegnazione della casa coniugale e la restituzione della somma complessiva di euro 123.441,36.
Intervenuta la sentenza parziale di separazione in data 3.6.2023, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso istruttorio”.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Cosenza con sentenza n. 1701/2024, pubblicata in data 5.8.2024, accoglieva la domanda di addebito della separazione al marito, proposta dalla convenuta rigettava la domanda di assegnazione della casa CP_1 coniugale, dichiarava inammissibili le ulteriori domande non connesse e compensava le spese di lite.
Avverso il capo della sentenza che ha accolto la domanda di addebito della separazione ha interposto gravame dolendosi che il Tribunale abbia riconosciuto Parte_2
l'addebito pur in mancanza di prova del nesso causale tra le condotte ritenute violative dei doveri coniugali e l'intollerabilità della convivenza. In particolare ha evidenziato – riportando, a conforto, plurimi arresti di legittimità – che il Tribunale avrebbe omesso di
“valorizzare che la separazione giudiziale è stata intrapresa dal , che gli Pt_1 atteggiamenti indicati in sentenza e esplicitati dal teste sono Testimone_1 risalenti e sono stati perdonati dalla moglie”, la quale avrebbe continuato a vivere nella casa coniugale, senza neppure agire per ottenere la separazione dal marito, chiesta, invece, da quest'ultimo; la convivenza, quindi, sarebbe proseguita. Ha concluso nei termini sopra riportati.
Con rituale comparsa si è costituita argomentando in ordine Controparte_1 all'infondatezza dell'avversa iniziativa processuale, della quale ha chiesto la reiezione, concludendo in conformità.
Anche il p.m. ha instato per il rigetto del gravame.
3 All'udienza del 25.9.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente è opportuno delimitare il perimetro dello scrutinio che la Corte, nella presente sede, è chiamata a svolgere alla luce dei motivi di appello.
Ebbene, l'appellante – dopo avere indicato, quale “Capo della sentenza che viene impugnato - Ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata ed elementi su cui si fonda”, la parte della pronuncia in cui il Tribunale, valorizzando la deposizione delle teste , anche in funzione di riscontro delle testimonianze de relato ex Testimone_1 parte actoris rese dagli altri testi, ha ritenuto di accogliere la domanda di addebito della separazione al marito sulla scorta della dimostrazione di un episodio di violenza domestica, ritenuto, comunque, sufficiente, alla luce della giurisprudenza di legittimità – ha, successivamente, lamentato, sotto il titolo “Censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudici di primo grado”, che il Tribunale abbia accolto la domanda di addebito senza che fosse stata offerta la prova del nesso causale tra l'episodio di violenza ritenuto dimostrato e l'intollerabilità della convivenza. Ha, infatti, segnalato che “i Giudici di prime cure hanno omesso di considerare e, quindi, di valorizzare che la separazione giudiziale è stata intrapresa dal Corso, che gli atteggiamenti indicati in sentenza e esplicitati dal teste sono risalenti e sono stati perdonati Testimone_1 dalla moglie”. Ne deriverebbe che la violenza ritenuta provata dal Tribunale non sarebbe la causa della definitiva frattura del rapporto coniugale, tenuto conto di una serie di fatti e, segnatamente, “il tempo trascorso dai comportamenti addebitati all'appellante in sentenza, la mancata proposizione del ricorso per la separazione giudiziale da parte della moglie, convivenza dei coniugi dopo il presunto episodio di violenza subito dalla moglie per come è emerso nel corso dell'istruttoria, mancata prova del nesso causale fra il comportamento ascritto al marito la rottura del rapporto coniugale, in quanto al predetto episodio è succeduta la prosecuzione del matrimonio”.
Sulla scorta di siffatte premesse deve constatarsi che, quindi, la sentenza di primo grado
è gravata esclusivamente sotto il profilo della dedotta mancanza di prova del nesso causalità tra il fatto ritenuto dal Tribunale significativo di una rilevante violazione dei doveri coniugali da parte dell'appellante (id est, l'episodio di violenza accaduto nel settembre 2021) e l'irreversibilità della crisi coniugale. Non è, invece, oggetto di
4 censura la valutazione delle prove come operata dal primo giudice e l'affermazione, che ne è conseguita, dell'avvenuta dimostrazione, ad opera della degli atti di CP_1 violenza, con particolare (ma non esclusivo) riferimento, appunto, all'episodio del settembre 2021.
Sul punto il Tribunale ha così motivato “all'esito dell'istruttoria, può ritenersi la prova dei dedotti comportamenti violenti, atteso che, dall'audizione della teste Tes_1
, indifferente rispetto alle parti in causa, è emerso che, in una occasione,
[...] allorquando , nel corso di una lite con il marito, ha chiesto Controparte_1 aiuto alla vicina di casa, , urlando “ , aprimi il Testimone_1 Persona_1 cancello che mi vuole uccidere”, “ha anche lanciato una Parte_1 scarpa alla moglie”, mentre i testi , , Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
, hanno riferito in ordine ad episodi di violenza solo sulla
[...] Testimone_5 scorta di quanto loro raccontato dalla stessa [...] nel caso di specie, le CP_1 dichiarazioni di , che descrivono un episodio di violenza non Testimone_1 giustificabile, consentono di valorizzare anche quanto riferito dagli altri testi che hanno reso dichiarazioni de relato actoris, peraltro coerenti e concordanti tra loro in ordine ai differenti episodi”.
Essendo questa la parte della sentenza, come si diceva, non attinta da censura, è, quindi, da essa che conviene prendere le mosse.
Assume l'appellante che la non avrebbe offerto la prova del nesso di causalità tra CP_1 simili fatti e l'irreversibilità della crisi, nesso che, anzi, andrebbe escluso tenuto conto che dopo i fatti la convivenza è proseguita, tanto che è trascorso un lungo lasso di tempo tra gli episodi e il deposito del ricorso per separazione, alla quale determinazione sarebbe giunto esso appellante e non la CP_1
L'appello è infondato.
In punto di diritto, va rammentato che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi,
5 sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. n. 14840 del 27/06/2006). Occorre dunque che chi formula la domanda di addebito offra dimostrazione di un nesso di derivazione causale tra i comportamenti tenuti dall'altro coniuge e la crisi dell'unione coniugale, che deve trovare le sue origini nei predetti comportamenti.
Simile principio non viene meno neppure nel caso in cui quei comportamenti siano rappresentati da fatti di violenza di un coniuge ai danni dell'altro. È vero che in tali casi la giurisprudenza ha, a più riprese, affermato che le condotte di violenza, anche solo psicologica, e vessatorie perpetrate da un coniuge in danno dell'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse e che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze e senza che rilevi la posteriorità temporale di tali violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass.
7388/2017; Cass. 3925/2018; Cass. 31351/2022). E, tuttavia, da simili arresti si desume che i fatti di violenza esonerano il giudice dal compararli con il comportamento del coniuge che ne è stato vittima ma tanto non equivale a dire che non si debba accertare in qualche modo una loro efficienza causale rispetto alla crisi coniugale o, quantomeno, che questa efficienza causale – ove la si ritenga presunta in forza della gravità del comportamento – non sia esclusa dalle concrete emergenze istruttorie.
In punto di fatto, risulta dimostrato documentalmente che, dopo l'episodio del settembre
2021, lungi dall'avere superato e “perdonato” l'aggressione e le minacce subite, la nel novembre, sporse querela nei confronti del marito (anche) per quei fatti (e CP_1 per tutti quelli che, secondo il narrato reso alla p.g., si erano verificati nel corso della vita matrimoniale). Simile decisione è univocamente significativa di una frattura profonda e irreversibile eziologicamente riconducibile all'episodio di violenza del settembre 2021: mentre in passato la donna aveva tollerato le condotte maltrattanti del marito, rimanendo da questi condizionata e soggiogata, in una condizione di costante timore percepito in prima persona dalla stessa teste (“... la sig.ra mi Tes_1 CP_1 ha riferito che il minacciava lei e la sua famiglia, mi diceva che aveva paura di Pt_1
6 lasciare il marito per le ripercussioni che poteva subire;
la aveva paura CP_1 soprattutto per la famiglia”), nonché dai testi (“a Schiavonea mi è Testimone_5 capitato di avvertire da parte della paura verso il marito, mentre eravamo in CP_1 spiaggia, ma questa era una mia percezione. La mi confidava che subiva pugni CP_1 alle spalle, tirate di capelli, non so dire con che frequenza ciò accadeva, ma io le consigliavo sempre di parlare con i suoi genitori e con il fratello. La mi CP_1 rispondeva di avere paura che i suoi familiari potessero subire delle ritorsioni da parte del . Sempre la mi ha riferito di aver subito minacce di morte dal marito Pt_1 CP_1 che le proferiva “se mi lasci ti ammazzo”; questi atteggiamenti posso dire che erano costanti, in quanto noi ci sentiamo tutte le sere”), (“La mi ha Testimone_3 CP_1 detto di avere ultimamente paura del Corso perché questi atteggiamenti intimidatori e violenti da parte del marito erano diventati più violenti”), (“... mia Testimone_4 figlia mi ha detto che il la minacciava e che se lei avesse parlato avrebbe anche Pt_1 distrutto noi familiari, soprattutto la famiglia di mio figlio ) e Per_2 Tes_2
dopo quell'ultimo avvenimento ella si è determinata ad assumere
[...] un'iniziativa che certamente è incompatibile con la volontà di proseguire il rapporto coniugale e che denota, in modo inequivoco, che quanto accaduto ha reso non più tollerabile la convivenza con il marito. Tant'è che in data 11.12.2021, è stata emessa, nei confronti del , la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa coniugale e Pt_1 del divieto di avvicinamento alla coniuge e tanto esclude categoricamente che la convivenza sia poi ripresa né simile circostanza è mai stata dedotta e dimostrata dall'appellante.
Il concatenarsi degli eventi come descritti consentono di ritenere sussistente il nesso di causalità tra la violenza perpetrata dall'appellante ai danni della coniuge e la definitiva rottura del rapporto coniugale, con il venir meno dell'affectio che ne costituisce il fondamento.
Pertanto, l'appello merita rigetto e va confermata la sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono l'integrale soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, applicati i parametri previsti dal DM 55/2014 e succ. mod. in relazione ai giudizi innanzi alla Corte di Appello per le cause di valore indeterminabile comprese nello scaglione tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, operata la riduzione del 50% in considerazione della modesta complessità delle questioni e
7 dell'attività espletata, riconosciute le fasi di studio, introduttiva e decisionale (non essendo stata espletata alcuna attività riconducibile alla fase di trattazione/istruttoria).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. n. 1701/2024, pubblicata in data
[...]
5.8.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata, per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore Parte_1 dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_1 liquida in euro 3.473,00 per onorari, oltre rimb. forf. spese gen., c.f. e Iva;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione;
4. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 16.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 63 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2025, trattenuta in decisione con ordinanza del 16.10.2025, depositata in data
21.10.2025, emessa all'esito dell'udienza del 25.9.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1701/2024, pubblicata in data 5.8.2024, vertente
TRA
(cod. fisc. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura da intendersi rilasciata in calce all'appello, depositata in allegato a quest'ultimo, dagli avv.ti Rosa Patrizia Altomare e Amabile Cuscino, elettivamente domiciliato in Cosenza, presso lo studio del primo degli indicati difensori;
- APPELLANTE =
CONTRO
(cod. fisc.: ), rappresentata e difesa, Controparte_1 CodiceFiscale_2 in virtù di procura da intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado, depositata in allegato a detta costituzione, dagli avv.ti Giovanni Carlo
Tenuta e AL NE, elettivamente domiciliata in Cosenza, presso lo studio del primo degli indicati difensori;
- APPELLATA =
Con l'intervento della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
1 Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 25.9.2025: “ – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1701/2024 emessa dal Tribunale di Cosenza, Sezione Civile, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3546/2022,pubbl. il 05.08.2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano e nello specifico pronunciare la separazione giudiziale senza addebito al marito e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Voglia in ogni caso la Corte
d'Appello assumere ogni altro provvedimento che si riterrà di Giustizia. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Per l'appellata rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 25.9.2025: “…a1) preliminarmente, ai sensi ed agli effetti dell'art. 345, comma III°, c.p.c., ammettere la produzione del documento sopravvenuto dopo la emanazione della decisione impugnata, costituito dalla sentenza n.609./2025 resa dal Tribunale Penale di Cosenza, rubricata al n. 2) dell'indice, perché rilevante ai fini di causa e della ricerca della c.d. verità materiale, b2) in via preliminare, ex art. 329, cod. proc. civ., dichiarare inammissibile il gravame, per effetto del passaggio in giudicato del capo della sentenza non impugnato, inerenti, sia la valutazione delle prove ed il prudente apprezzamento operato dal giudice di I° grado, sia la mancata formulazione dei motivi specifici previsti dall'art. 342 c.p.c., c3) rigettare, comunque, l'appello, nonché tutte le domande e le richieste del ricorrente, perché infondati in fatto ed in diritto, confermando la statuizione del Tribunale di Cosenza inerente l'addebito della separazione, d4) condannare, comunque, l'appellante al pagamento degli onorari del doppio grado di giudizio, con rimborso spese forf., CPA ed IVA come per legge, il tutto con clausola di provvisoria esecuzione”. del Procuratore Generale: rigetto dell'appello.
PREMESSA IN FATTO
Le difese ed istanze delle parti in primo grado sono così adeguatamente sunteggiate nella sentenza del Tribunale di Cosenza impugnata:
2 , premesso che in data 13.09.2010 aveva contratto Parte_1 matrimonio civile con , dalla cui unione non erano nati figli, che Controparte_1
è venuta meno l'affectio maritalis, chiedeva che fosse dichiarata la separazione giudiziale, con assegnazione della casa coniugale alla resistente, restituzione degli effetti personali, in specie, 1 quadro, stereo a colonna, fuciliera, due pc portatili, 2 stampanti laser, 3 bracciali oro giallo, 3 collane oro giallo, 1 ferma cravatte, 3 spille oro giallo, 4 anelli oro. La convenuta aderiva alla richiesta di separazione, da pronunciare con addebito al marito, a causa delle umiliazioni, vessazioni e violenze di cui il Corso si è macchiato nel corso del rapporto, instando, altresì, per l'assegnazione della casa coniugale e la restituzione della somma complessiva di euro 123.441,36.
Intervenuta la sentenza parziale di separazione in data 3.6.2023, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso istruttorio”.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Cosenza con sentenza n. 1701/2024, pubblicata in data 5.8.2024, accoglieva la domanda di addebito della separazione al marito, proposta dalla convenuta rigettava la domanda di assegnazione della casa CP_1 coniugale, dichiarava inammissibili le ulteriori domande non connesse e compensava le spese di lite.
Avverso il capo della sentenza che ha accolto la domanda di addebito della separazione ha interposto gravame dolendosi che il Tribunale abbia riconosciuto Parte_2
l'addebito pur in mancanza di prova del nesso causale tra le condotte ritenute violative dei doveri coniugali e l'intollerabilità della convivenza. In particolare ha evidenziato – riportando, a conforto, plurimi arresti di legittimità – che il Tribunale avrebbe omesso di
“valorizzare che la separazione giudiziale è stata intrapresa dal , che gli Pt_1 atteggiamenti indicati in sentenza e esplicitati dal teste sono Testimone_1 risalenti e sono stati perdonati dalla moglie”, la quale avrebbe continuato a vivere nella casa coniugale, senza neppure agire per ottenere la separazione dal marito, chiesta, invece, da quest'ultimo; la convivenza, quindi, sarebbe proseguita. Ha concluso nei termini sopra riportati.
Con rituale comparsa si è costituita argomentando in ordine Controparte_1 all'infondatezza dell'avversa iniziativa processuale, della quale ha chiesto la reiezione, concludendo in conformità.
Anche il p.m. ha instato per il rigetto del gravame.
3 All'udienza del 25.9.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente è opportuno delimitare il perimetro dello scrutinio che la Corte, nella presente sede, è chiamata a svolgere alla luce dei motivi di appello.
Ebbene, l'appellante – dopo avere indicato, quale “Capo della sentenza che viene impugnato - Ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata ed elementi su cui si fonda”, la parte della pronuncia in cui il Tribunale, valorizzando la deposizione delle teste , anche in funzione di riscontro delle testimonianze de relato ex Testimone_1 parte actoris rese dagli altri testi, ha ritenuto di accogliere la domanda di addebito della separazione al marito sulla scorta della dimostrazione di un episodio di violenza domestica, ritenuto, comunque, sufficiente, alla luce della giurisprudenza di legittimità – ha, successivamente, lamentato, sotto il titolo “Censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudici di primo grado”, che il Tribunale abbia accolto la domanda di addebito senza che fosse stata offerta la prova del nesso causale tra l'episodio di violenza ritenuto dimostrato e l'intollerabilità della convivenza. Ha, infatti, segnalato che “i Giudici di prime cure hanno omesso di considerare e, quindi, di valorizzare che la separazione giudiziale è stata intrapresa dal Corso, che gli atteggiamenti indicati in sentenza e esplicitati dal teste sono risalenti e sono stati perdonati Testimone_1 dalla moglie”. Ne deriverebbe che la violenza ritenuta provata dal Tribunale non sarebbe la causa della definitiva frattura del rapporto coniugale, tenuto conto di una serie di fatti e, segnatamente, “il tempo trascorso dai comportamenti addebitati all'appellante in sentenza, la mancata proposizione del ricorso per la separazione giudiziale da parte della moglie, convivenza dei coniugi dopo il presunto episodio di violenza subito dalla moglie per come è emerso nel corso dell'istruttoria, mancata prova del nesso causale fra il comportamento ascritto al marito la rottura del rapporto coniugale, in quanto al predetto episodio è succeduta la prosecuzione del matrimonio”.
Sulla scorta di siffatte premesse deve constatarsi che, quindi, la sentenza di primo grado
è gravata esclusivamente sotto il profilo della dedotta mancanza di prova del nesso causalità tra il fatto ritenuto dal Tribunale significativo di una rilevante violazione dei doveri coniugali da parte dell'appellante (id est, l'episodio di violenza accaduto nel settembre 2021) e l'irreversibilità della crisi coniugale. Non è, invece, oggetto di
4 censura la valutazione delle prove come operata dal primo giudice e l'affermazione, che ne è conseguita, dell'avvenuta dimostrazione, ad opera della degli atti di CP_1 violenza, con particolare (ma non esclusivo) riferimento, appunto, all'episodio del settembre 2021.
Sul punto il Tribunale ha così motivato “all'esito dell'istruttoria, può ritenersi la prova dei dedotti comportamenti violenti, atteso che, dall'audizione della teste Tes_1
, indifferente rispetto alle parti in causa, è emerso che, in una occasione,
[...] allorquando , nel corso di una lite con il marito, ha chiesto Controparte_1 aiuto alla vicina di casa, , urlando “ , aprimi il Testimone_1 Persona_1 cancello che mi vuole uccidere”, “ha anche lanciato una Parte_1 scarpa alla moglie”, mentre i testi , , Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
, hanno riferito in ordine ad episodi di violenza solo sulla
[...] Testimone_5 scorta di quanto loro raccontato dalla stessa [...] nel caso di specie, le CP_1 dichiarazioni di , che descrivono un episodio di violenza non Testimone_1 giustificabile, consentono di valorizzare anche quanto riferito dagli altri testi che hanno reso dichiarazioni de relato actoris, peraltro coerenti e concordanti tra loro in ordine ai differenti episodi”.
Essendo questa la parte della sentenza, come si diceva, non attinta da censura, è, quindi, da essa che conviene prendere le mosse.
Assume l'appellante che la non avrebbe offerto la prova del nesso di causalità tra CP_1 simili fatti e l'irreversibilità della crisi, nesso che, anzi, andrebbe escluso tenuto conto che dopo i fatti la convivenza è proseguita, tanto che è trascorso un lungo lasso di tempo tra gli episodi e il deposito del ricorso per separazione, alla quale determinazione sarebbe giunto esso appellante e non la CP_1
L'appello è infondato.
In punto di diritto, va rammentato che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi,
5 sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. n. 14840 del 27/06/2006). Occorre dunque che chi formula la domanda di addebito offra dimostrazione di un nesso di derivazione causale tra i comportamenti tenuti dall'altro coniuge e la crisi dell'unione coniugale, che deve trovare le sue origini nei predetti comportamenti.
Simile principio non viene meno neppure nel caso in cui quei comportamenti siano rappresentati da fatti di violenza di un coniuge ai danni dell'altro. È vero che in tali casi la giurisprudenza ha, a più riprese, affermato che le condotte di violenza, anche solo psicologica, e vessatorie perpetrate da un coniuge in danno dell'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse e che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze e senza che rilevi la posteriorità temporale di tali violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass.
7388/2017; Cass. 3925/2018; Cass. 31351/2022). E, tuttavia, da simili arresti si desume che i fatti di violenza esonerano il giudice dal compararli con il comportamento del coniuge che ne è stato vittima ma tanto non equivale a dire che non si debba accertare in qualche modo una loro efficienza causale rispetto alla crisi coniugale o, quantomeno, che questa efficienza causale – ove la si ritenga presunta in forza della gravità del comportamento – non sia esclusa dalle concrete emergenze istruttorie.
In punto di fatto, risulta dimostrato documentalmente che, dopo l'episodio del settembre
2021, lungi dall'avere superato e “perdonato” l'aggressione e le minacce subite, la nel novembre, sporse querela nei confronti del marito (anche) per quei fatti (e CP_1 per tutti quelli che, secondo il narrato reso alla p.g., si erano verificati nel corso della vita matrimoniale). Simile decisione è univocamente significativa di una frattura profonda e irreversibile eziologicamente riconducibile all'episodio di violenza del settembre 2021: mentre in passato la donna aveva tollerato le condotte maltrattanti del marito, rimanendo da questi condizionata e soggiogata, in una condizione di costante timore percepito in prima persona dalla stessa teste (“... la sig.ra mi Tes_1 CP_1 ha riferito che il minacciava lei e la sua famiglia, mi diceva che aveva paura di Pt_1
6 lasciare il marito per le ripercussioni che poteva subire;
la aveva paura CP_1 soprattutto per la famiglia”), nonché dai testi (“a Schiavonea mi è Testimone_5 capitato di avvertire da parte della paura verso il marito, mentre eravamo in CP_1 spiaggia, ma questa era una mia percezione. La mi confidava che subiva pugni CP_1 alle spalle, tirate di capelli, non so dire con che frequenza ciò accadeva, ma io le consigliavo sempre di parlare con i suoi genitori e con il fratello. La mi CP_1 rispondeva di avere paura che i suoi familiari potessero subire delle ritorsioni da parte del . Sempre la mi ha riferito di aver subito minacce di morte dal marito Pt_1 CP_1 che le proferiva “se mi lasci ti ammazzo”; questi atteggiamenti posso dire che erano costanti, in quanto noi ci sentiamo tutte le sere”), (“La mi ha Testimone_3 CP_1 detto di avere ultimamente paura del Corso perché questi atteggiamenti intimidatori e violenti da parte del marito erano diventati più violenti”), (“... mia Testimone_4 figlia mi ha detto che il la minacciava e che se lei avesse parlato avrebbe anche Pt_1 distrutto noi familiari, soprattutto la famiglia di mio figlio ) e Per_2 Tes_2
dopo quell'ultimo avvenimento ella si è determinata ad assumere
[...] un'iniziativa che certamente è incompatibile con la volontà di proseguire il rapporto coniugale e che denota, in modo inequivoco, che quanto accaduto ha reso non più tollerabile la convivenza con il marito. Tant'è che in data 11.12.2021, è stata emessa, nei confronti del , la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa coniugale e Pt_1 del divieto di avvicinamento alla coniuge e tanto esclude categoricamente che la convivenza sia poi ripresa né simile circostanza è mai stata dedotta e dimostrata dall'appellante.
Il concatenarsi degli eventi come descritti consentono di ritenere sussistente il nesso di causalità tra la violenza perpetrata dall'appellante ai danni della coniuge e la definitiva rottura del rapporto coniugale, con il venir meno dell'affectio che ne costituisce il fondamento.
Pertanto, l'appello merita rigetto e va confermata la sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono l'integrale soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, applicati i parametri previsti dal DM 55/2014 e succ. mod. in relazione ai giudizi innanzi alla Corte di Appello per le cause di valore indeterminabile comprese nello scaglione tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, operata la riduzione del 50% in considerazione della modesta complessità delle questioni e
7 dell'attività espletata, riconosciute le fasi di studio, introduttiva e decisionale (non essendo stata espletata alcuna attività riconducibile alla fase di trattazione/istruttoria).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. n. 1701/2024, pubblicata in data
[...]
5.8.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata, per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore Parte_1 dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_1 liquida in euro 3.473,00 per onorari, oltre rimb. forf. spese gen., c.f. e Iva;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione;
4. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 16.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
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