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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/11/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di EV Prima Sezione Civile
Il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG. n. 2312/2020 tra le parti:
ATTORE: Parte_1
(cf. ) C.F._1
con l'avv. GIORGIO CALDERA
e con l'avv. SARA BENEDETTA ZAMBONI
CONVENUTI: Controparte_1
(P.Iva ), P.IVA_1
con l'avv. MARIA CELESTE ARBIA
CP_2
(cf. ) C.F._2
Parte_2
(cf. ) C.F._3
CONTUMACI
OGGETTO: lesione personale
Decisa a EV, il 14 novembre 2025, sulle seguenti CONCLUSIONI:
: “Previo rigetto di ogni eccezione, istanza, deduzione e domanda Pt_1 ex adverso formulata Nel merito
- Accertata e dichiarata la responsabilità della sig.ra nella Parte_2 causazione del sinistro de quo, condannarsi gli odierni convenuti a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, anche sotto il profilo della perdita di chances, subiti e subendi dall'attore a seguito del sinistro del 2.6.2015, da liquidarsi nella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo ed agli interessi – dalla domanda al tasso di cui all'art.1284, 4° comma c.c. - sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo e detratto l'importo di € 60.000,00 versato da con assegno in data 7.4.2017. Controparte_1
- Con vittoria di spese e competenze di causa oltre al 15% rimborso spese generali e con richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte attrice che dichiarano di aver anticipato le spese e con la precisazione che le spese di CTU e di CTP, di cui si chiede il rimborso e delle seconde anche la liquidazione, sono state anticipate dal sig. . Parte_1
- Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. In via istruttoria
- Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella 2^ memoria ex art.183, 6° comma c.p.c. per quanto non espletato e, quindi,
- Si chiede l'ammissione della prova per interrogatorio formale della sig.ra
e per testi sui seguenti capitoli: Parte_2
1) Vero che in data 2.6.2015, verso le ore 23.45, il sig. si Parte_1 trovava in località Trebaseleghe (PD) alla guida della propria autovettura RD AX, targata DT681JS.
2) Vero che il sig. stava conducendo la suddetta autovettura Parte_1 lungo la SP 44 Dir (in quel tratto denominata via Sant'Ambrogio) con direttrice Noale – Badoere.
3) Vero che nel mentre l'autovettura RD AX giungeva in corrispondenza del civico n.125 della via Sant'Ambrogio, veniva urtata dal veicolo Citroen C3, targata CS295TX, condotta dalla sig.ra e di proprietà della sig.ra Parte_2
CP_2
4) Vero che la l'autovettura Citroen C3, condotta dalla sig.ra , proveniva Pt_2 dall'opposto senso di marcia rispetto all'autovettura RD AX condotta dal sig. e che la conducente del veicolo Citroen C3 effettuava manovra Pt_1 di svolta a sinistra verso il civico 125 senza fermarsi ed omettendo di concedere la precedenza all'autovettura RD AX.
5) Vero che l'urto avveniva all'incirca a metà della corsia di percorrenza del sig. Pt_1
2 6) Vero che l'autovettura RD AX condotta dal sig. veniva Pt_1 sospinta verso il lato opposto della carreggiata, finiva in un terrapieno con cordonata di pietra per finire la propria corsa nel fossato posto sul lato destro della carreggiata secondo l'originaria direttrice di marcia dell'autovettura RD AX (Noale - Badoere).
7) Vero che nella direzione di marcia del sig. (Noale – Parte_1
Badoere) prima del luogo dell'impatto vi era segnaletica verticale di fine limite di velocità 50 km/h.
8) Vero che il sig. indossava le cinture di sicurezza. Parte_1
9) Vero che, dopo l'impatto e quando l'autovettura aveva raggiunto la posizione di quiete, il sig. usciva autonomamente dall'abitacolo Parte_1 dell'autovettura prima dell'arrivo della Polizia Stradale e, giunti i soccorsi, veniva trasportato a mezzo ambulanza presso il P.S. dell'Ospedale di Camposampiero (PD).
10) Vero che confermate il rapporto che vi si rammostra in ogni sua parte e con ogni suo allegato (doc.01). Si indicano a testi l'Ass. C. e l'Ass.te presso Polizia Tes_1 Tes_2
Stradale di Padova – distaccamento di Piove di Sacco - sui capitoli da 1) a 10); il sig. c/o Trattoria Al Fassinaro, via Sant'Ambrogio n.131, Testimone_3 Trebaseleghe (PD) sui capitoli da 1) a 9); la sig.ra di MA Testimone_4 (TP), il sig. , via Boresse n.6, Codevigo (PD) e la sig.ra Testimone_5 [...]
via Aldo Moro n.105, IS (TV) sui capitoli da 1) a 9). Tes_6
L'interrogatorio formale della sig.ra deve intendersi riferito ai Parte_2 capitoli da 1) a 9). Si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli:
11) Vero che, alla data del 2.6.2015, il sig. prestava servizio Parte_1 con la qualifica di primo aviere scelto presso il 51° stormo dell'Aeronautica Militare (aereoporto di IS).
12) Vero che, alla data del 2.6.2015, il sig. era inquadrato a Parte_1 tempo indeterminato nei ranghi della carriera militare.
13) Vero che il sig. è rimasto assente dal servizio sino al Parte_1 25.7.2016.
14) Vero che in data 29.2.2016 il sig. veniva dichiarato in Parte_1 modo permanente “non idoneo al servizio militare incondizionato” e veniva, quindi, trasferito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa e venivano sospese le provvidenze di carattere economico ed i benefici di carriera relativi alla carriera militare.
15) Vero che alla data di ripresa dell'attività lavorativa (25.7.2016) il sig. avrebbe avuto la qualifica di “1° aviere capo” con una Parte_1 retribuzione complessiva annua di € 27.039,22 e che tale qualifica e retribuzione avrebbe mantenuto fino a dicembre 2019 (per 54 mesi).
3 16) Vero che da gennaio 2020 a dicembre 2021 (per 24 mesi) il sig. Pt_1 avrebbe rivestito la qualifica di “1° aviere capo scelto” ed avrebbe
[...] percepito una retribuzione complessiva annua di € 28.676,60. 17) Vero che da gennaio 2022 a dicembre 2027 (per 84 mesi) il sig. Pt_1 avrebbe rivestito la qualifica di “1° aviere scelto + 17 anni” ed
[...] avrebbe percepito una retribuzione complessiva annua di € 30.396,99. 18) Vero che da gennaio 2028 a dicembre 2029 (per 24 mesi) il sig. Pt_1 avrebbe rivestito la qualifica di “1° aviere capo scelto + 17 e + 8 anni
[...] nel grado” e che avrebbe percepito una retribuzione annua complessiva di € 30.771,18. 19) Vero che da gennaio 2030 a dicembre 2031 (per 24 mesi) il sig. Pt_1 avrebbe rivestito la qualifica di “1° aviere capo scelto + 25 e + 8 anni
[...] nel grado” e che avrebbe percepito una retribuzione annua complessiva di € 31.173,92. 20) Vero che da gennaio 2032 a dicembre 2033 (per 24 mesi) il sig. Pt_1 avrebbe rivestito la qualifica di “1° aviere capo scelto + 27 e + 8 anni
[...] nel grado” ed avrebbe percepito la retribuzione annuale complessiva di € 31.954,31. 21) Vero che da gennaio 2034 a dicembre 2036 (per 36 mesi) il sig. Pt_1 avrebbe rivestito la qualifica di “1° aviere capo scelto + 29 e + 8 anni
[...] nel grado” e che avrebbe percepito la retribuzione annua complessiva di € 32.357,18. 22) Vero che da gennaio 2037 ad agosto 2044 (per 92 mesi) il sig. Pt_1 avrebbe rivestito la qualifica di “1° aviere capo scelto + 32 e + 8 anni
[...] nel grado” e che avrebbe percepito la retribuzione annua complessiva di € 33.682,66.
23) Vero che le progressioni stipendiali e di qualifica quali indicate nelle dichiarazioni stipendiali di cui al doc.05 avvengono in modo automatico e sono legate alla permanenza nel ruolo militare.
24) Vero che solo il personale militare ha diritto all'alloggio interno al sedime aereoportuale che viene a cessare con l'eventuale inserimento nel ruolo civile e nel servizio amministrativo.
25) Vero che il teste conferma il contenuto della dichiarazione e dei prospetti stipendiali che gli vengono rammostrati (doc.05).
26) Vero che la situazione stipendiale del sig. , a far data dal Parte_1
25.7.2015 (passaggio all'area civile del Ministero della Difesa), prevede una retribuzione annuale complessiva di € 23.242,06 che viene raggiunta alla data di cessazione dell'attività lavorativa per limiti di servizio (1.2.2051) ed è attualmente inferiore e che per l'inquadramento del sig. (II^ area – Pt_1
F2) non sono previsti avanzamenti di carriera o integrazioni stipendiali legate alla permanenza in servizio. 27) Vero che il teste conferma il contenuto del prospetto che gli si rammostra (doc.06).
4 28) Vero che la carriera militare prevede il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del sessantesimo anno di età (nel caso specifico del sig. Pt_1 nell'anno 2044) o al raggiungimento della massima anzianità
[...] contributiva dei quarantatre anni (nel caso specifico del sig. Parte_1 nell'anno 2043) e che il trattamento pensionistico viene calcolato sulla base delle retribuzioni indicate nei prospetti prodotti quale doc.05 che si rammostrano al teste.
29) Vero che nell'ambito del servizio civile dello Stato il diritto alla pensione di vecchiaia matura al compimento del sessantanovesimo anno e nono mese (nel caso specifico del sig. nell'anno 2053) mentre per anzianità al Pt_1 termine del versamento dei quarantasei anni contributivi (nel caso specifico del sig. nell'anno 2051) e che il trattamento pensionistico viene Parte_1 calcolato sulla base della retribuzione indicata nel prospetto che si rammostra al teste (doc.06).
30) Vero che il teste conferma il contenuto della dichiarazione che gli si rammostra (doc.07).
31) Vero che, a seguito del passaggio dalle funzioni militari a quelle civili, avvenuto in data 25.7.2015, al sig. è stato revocato il Parte_1 godimento dell'alloggio di servizio all'interno della caserma.
32) Vero che, a seguito del sinistro del 2.6.2015, al rientro a casa dall'Ospedale, il sig. ha portato un busto Camp per 60 Parte_1 giorni dovendo ricorrere ad ausilio esterno anche per il compimento dei più comuni atti quali lavarsi, vestirsi, spostarsi, alzarsi.
33) Vero che il sig. si rivolgeva all'avv. Giorgio Caldera, il Parte_1 quale svolgeva la seguente attività: invio diffide e quantificazioni a
[...] e colloqui telefonici e corrispondenza Controparte_3 Controparte_1 con i liquidatori incaricati della trattazione del sinistro, acquisizione rapporto Polizia Stradale, attività finalizzata all'ottenimento della consulenza medico- legale del dott. nonché i conteggi dall'area amministrativa Persona_1 dell'Aereonautica Militare, richiesta ed acquisizione della relazione del dott. medico-legale incaricato da redazione ed invio Per_2 Controparte_1 invito alla negoziazione assistita come da documenti che si rammostrano al teste (docc. 01, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14 e 15). 34) Vero che il sig. deve corrispondere all'avv. Giorgio Parte_1
Caldera l'importo di € 7.295,60 come da preavviso che si rammostra al teste (doc.21). Si indicano a testi la sig.ra di MA (TP) sui capitoli da 11) a Testimone_4 34); il , il Cap. CCrn c/o Tes_7 Testimone_8 Testimone_9 51^ Stormo – IS (TV) sui capitoli da 11) a 31); la sig.ra di Testimone_10
EV e/o la sig.ra di OG EN (TV) sui capitoli da Persona_3
33) e 34).
5 Si chiede che il Giudice voglia disporre la chiamata a chiarimenti del CTU, ing.
, sui punti e per i motivi esposti nelle note depositate in data Persona_4
27.10.2022. Si chiede che il Giudice voglia disporre la chiamata a chiarimenti e/o integrazione del CTU, dott. sui punti e per i motivi esposti Persona_5 nelle note d'udienza depositate in data 14.1.2025 eventualmente previa esibizione della bozza di CTU. Si chiede il rigetto della richiesta ex adverso formulata di dichiarazione di nullità della testimonianza del sig. per i motivi esposti Testimone_5 all'udienza del 13.5.2022. In caso di reiterazione ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dalla convenuta per i motivi esposti nella 3^ Controparte_1 memoria ex art.183, 6° comma c.p.c. depositata in data 14.1.2022 chiedendo, nella denegata ipotesi di loro ammissione, l'abilitazione alla prova contraria con gli stessi testi indicati a prova diretta nonché con quelli indicati da parte convenuta. Ci si oppone a qualsivoglia istanza e si contestano eventuali deduzioni avversarie”.
GENERALI: “Nel merito Rigettarsi integralmente la pretesa risarcitoria attorea, siccome infondata in fatto e diritto per quanto in atti esposto, dichiarando già assolto ogni obbligo risarcitorio in capo ai convenuti, con riserva di separata azione tesa al recupero di quanto eventualmente versato in eccesso. In subordine, contenersi la pretesa risarcitoria avversaria secondo giustizia, previa ripartizione della responsabilità del sinistro di cui è causa in capo ai soggetti coinvolti, detraendo dall'entità del risarcimento riconosciuto come eventualmente dovuto in favore della controparte la somma di € 60.000,00 già stragiudizialmente corrisposta dalla deducente società a favore del signor
, debitamente attualizzata. Parte_1 In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”.
6 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la domanda proposta da
(nato il [...]) per ottenere il risarcimento dei Parte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi il 2.06.2015, alle ore 23:45 circa, lungo Via Sant'Agostino (SP44Dir) a Trebaseleghe (PD), per pretesa esclusiva responsabilità del veicolo antagonista – l'autovettura Citroen C3 tg. CS295TX, in proprietà di condotta da , assicurata da – che, CP_2 Parte_2 CP_1 procedendo nella contraria direzione, ha compiuto una manovra di svolta a sinistra, omettendo la dovuta precedenza.
1.1 Ha rappresentato che, al tempo del sinistro, era al servizio del Corpo dell'Aeronautica Militare presso il Comando 51° Stormo di IS (TV) quale Primo Aviere Scelto, e che, per i postumi invalidanti, è stato ritenuto inidoneo al servizio militare, con conseguente transito nei ruoli civili dell'Amministrazione di appartenenza.
2. Si è costituita in giudizio che ha resistito alla Controparte_1 pretesa avversaria, contestando la pretesa esclusiva responsabilità del assicurata, ravvisando (almeno) un concorso di colpa del per Pt_1 grave violazione del vigente limite di velocità – come desumibile dall'entità dei danni fisici e materiali riportati – e per le condizioni del mezzo dallo stesso condotto, non revisionato.
2.1. Ha contestato inoltre la domanda nel quantum, sostenendo la congruità dell'importo già liquidato in sede stragiudiziale (€ 60.000,00). Malgrado la rituale citazione, non si sono costituite in giudizio
[...]
e . CP_2 Parte_2
3. La causa è stata istruita sulle produzioni documentali delle parti ed assumendo la prova orale ammessa;
sono state inoltre disposte tre CTU: una medico legale sulla persona dell'attore, una dinamico ricostruttiva e una contabile.
4. La causa passa ora in decisione, all'esito dello scambio tra le parti delle memorie ex art. 190 cpc..
*** *** ***
7 5. È pacifica la dinamica del sinistro: il 2.06.2015, verso le ore 23:45, l'auto RD C-Max, tg. DT681DS condotta dal proprietario, , Parte_1 lungo la via Sant'Agostino (SP44Dir) a Trebaseleghe (PD), con direzione Noale
– Badoere, ha urtato la Citroen C3 tg. CS295TX, condotta da (in Parte_2 proprietà di ed assicurata da ) che, procedendo CP_2 Controparte_1 nella contraria direzione, ha effettuato una manovra di svolta a sinistra per accedere alla propria abitazione.
5.1. La causa tecnica del sinistro va quindi ravvisata nell'occupazione della corsia di pertinenza della vettura del da parte del veicolo Pt_1 antagonista, in svolta a sinistra.
5.2. Vanno tuttavia considerate – ai fini della responsabilità del sinistro – le seguenti circostanze:
- la SP44Dir è una strada ad unica carreggiata con due corsie, una per senso di marcia;
- il sinistro si è verificato di notte, in un tratto rettilineo privo di illuminazione pubblica;
- il limite di velocità era fissato in 90 km/h;
- il Pt_1
a) stava guidando ad una velocità non inferiore a 129 km/h, come stabilito dal CTU;
b) è risultato positivo all'alcol test, con tasso alcolemico compreso tra 0, 5 e 0,8 g/l (è seguita infatti la sanzione ai sensi dell'art. 186/2 lett a del Codice della Strada); c) non indossava la cintura di sicurezza;
d) non ha rallentato il proprio veicolo alla vista della Citroen C3, come ritenuto dal CTU, che non ha riscontrato evidenze contrarie;
.
5.3. Il CTU, infine, ha osservato che, nel momento in cui la ha Pt_2 iniziato la manovra di svolta, l'autovettura del si trovava a 71,4 mt Pt_1 di distanza e che tale spazio sarebbe stato insufficiente a consentire l'arresto in sicurezza del veicolo (in quanto, se avesse proceduto a 90 Km/h, quindi, alla velocità massima consentita, avrebbe avuto bisogno di 72,5 mt per fermarsi); tuttavia, nel maggior tempo necessario alla vettura del Pt_1 per percorrere 71,4 mt a 90 km/h – 2,9 secondi – la Citroen in moto rettilineo uniformemente avrebbe accelerato la partenza dalla mezzeria e … avrebbe avuto modo di terminare la manovra e liberare la traiettoria nel tempo necessario alla per avvicinarsi. Pt_3
5.4. Tutti gli elementi di cui sopra, impongono di attribuire una quota di responsabilità anche a carico del in quanto gli effetti dannosi Pt_1 dell'impatto avrebbero avuto certamente una minore gravità qualora avesse rispettato i limiti di velocità, e comunque, qualora si fosse posto alla guida non in stato di ebrezza, condizione che verosimilmente gli ha impedito di
8 tempestivamente reagire alla manovra posta in essere dal veicolo antagonista, e rallentare la marcia, per giungere al punto d'urto ad una velocità inferiore.
5.5. Invece, il mancato utilizzo della cintura di sicurezza – come pare verosimile per le ragioni tecniche evidenziate dal CTU ing. – ha Per_4 avuto un ruolo marginale nel determinismo dell'evento, posto che – ad avviso del CTU medico legale – il traumatismo che è conseguito al sinistro non è immediatamente riferibile al mancato utilizzo del dispositivo di sicurezza.
5.6. Tutto quanto considerato, si ritiene potersi porre la responsabilità del sinistro a carico del per il 45%. Pt_1
6. Si procede alla liquidazione dei danni, considerando dapprima quello non patrimoniale.
6.1. Il CTU dott. ha accertato – all'esito di un percorso Per_6 motivazionale coerente, ben argomentato e documentalmente riscontrato, condiviso dai CC.TT.PP – che, nel sinistro oggetto di causa, il ha Pt_1 riportato un politrauma con distorsione del rachide cervicale, di quello dorso- lombare con fratture di d12 ed l1 trattate mediante artrodesi d11-l2, frattura di 9^ e 12^ costa di sinistra cui è conseguito un periodo di invalidità temporanea della durata complessiva di 410 giorni (di cui: 10 giorni di ITT;
100 giorni di ITP al 75%; 150 giorni di ITP al 50% e 150 giorni di ITP al 30%) e una permanente menomazione dell'integrità psico-fisica del 22%.
6.2. Così – applicate le vigenti Tabelle di Milano, considerata l'età del al tempo della stabilizzazione dei postumi (31 anni – vd. Cass. Pt_1
3806/2024) e fissato il punto base in € 145,00 (tenuto conto del verosimile livello di sofferenza nel periodo di malattia) – il danno biologico è liquidato, quanto al pregiudizio temporaneo, in € 28.637,50 (di cui: € 1.450,00 a titolo di ITT;
€ 10.875,00 per invalidità temporanea parziale al 75%; € 10.875,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% ed € 5.437,50 a titolo di invalidità temporanea parziale al 30%) e, quanto al pregiudizio permanente, in € 75.720,00, oltre € 28.774,00, quale componente per l'ordinaria sofferenza soggettiva.
7. Ha chiesto il – che era al servizio del Corpo dell'Aeronautica Pt_1 Militare presso il Comando 51° Stormo di IS quale Primo Aviere Scelto – la personalizzazione di tale voce di danno, rappresentando che, per i postumi invalidanti del sinistro, è stato ritenuto inidoneo al servizio militare, con conseguente transito nei ruoli civili dell'Amministrazione di appartenenza.
9 7.1. La domanda, però, è del tutto carente di allegazione, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7513/2018, che ha dettato un vero e proprio decalogo nella liquidazione del danno non patrimoniale, per cui: “i) in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema cd. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari [mentre] le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
ii) l'esistenza di tali pregiudizi non ordinari e privi di base medico legale – quali fatti costitutivi della pretesa risarcitoria – deve essere dedotta ed adeguatamente provata dal danneggiato, e dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (d.lgs 209/2005), così come modificati dall'articolo 1/17 L. 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale"); iii) il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso;
nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria”..
7.2. Il nulla ha dedotto in merito a conseguenze dannose Pt_1 anomale e peculiari rilevanti ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, sia con riferimento al bene salute, sia con riferimento agli altri interessi non patrimoniali costituzionalmente protetti;
nei propri atti, infatti, si è esclusivamente soffermato sugli aspetti patrimoniali conseguenti al transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, omettendo qualsiasi cenno alle ripercussioni negative di tale evento sulle sfera personale e dinamico relazionale.
8. Il danno non patrimoniale complessivamente liquidato è quindi pari ad € 133.131,50; su tale somma, devalutata alla data del sinistro, e di anno in anno rivalutata, sono dovuti gli interessi (di tipo compensativo), al tasso legale: € 148.474,19.
10 9. Quanto al danno patrimoniale spetta al Pt_1
- il ristoro delle spese mediche ritenute necessarie e congrue dal CTU per € 1.558,00 (di cui: € 270 per busto ortopedico;
€ 64 per ticket; € 1.224,00 per visite ortopediche e sedute riabilitative); su tale somma sono dovuti la rivalutazione e gli interessi, al tasso legale, con decorrenza, per mera comodità di calcolo, dalla data del sinistro: € 2.111,14
- il ristoro delle spese di assistenza medico legale ante causam, per € 1.834,00 (di cui: € 370 a titolo di acconto, corrisposti il 19.09.2016, come da fattura 468/2016 quietanzata; € 1.464,00 corrisposti l'11.07.20217, come da fattura 380/2017 quietanzata); su tale somma sono dovuti la rivalutazione e gli interessi, al tasso legale, con decorrenza, dalla data di ogni pagamento: € 2.460,37 (= 500,63 + 1.959,74)
9.1. Nulla è dovuto invece per il ristoro delle spese di assistenza stragiudiziale, mancando, in via dirimente, la prova del relativo esborso;
infatti, come ribadito da costante giurisprudenza, tali poste costituiscono una voce di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli stessi oneri di domanda, allegazione e prova, anche in relazione all'avvenuto pagamento (da ultimo, Cass. 9849/2025).
10. Ha chiesto, inoltre, il – che, come detto, era al servizio del Pt_1
Corpo dell'Aeronautica Militare presso il Comando 51° Stormo di IS quale Primo Aviere Scelto – il risarcimento dei danni subiti per essere stato ritenuto dalla Commissione Medica del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova, a causa dei postumi invalidanti del sinistro, inidoneo al servizio militare, con reimpiego nel personale civile del Ministero della Difesa. Ed in particolare: a) il danno da mancato reddito, posto che “la carriera militare comporta indennità aggiuntive e naturali progressioni, precluse, invece, e non previste” per i civili;
inoltre “la carriera militare prevede il pensionamento a 60 anni sulla base di una determinata retribuzione che va aumentando negli anni. L'impiego in funzioni civili prevede la possibilità del pensionamento ad un'età molto più avanzata e sulla base di una retribuzione meno sostanziosa e che non ha possibilità di incremento negli anni”; b) il danno da perdita dell'alloggio di servizio, riservato ai soli militari.
11. Quanto alla pretesa di cui al punto a), deve anzitutto rilevarsi – come già evidenziato dal CTU dott. – che l'art. 2, comma 8 del Decreto Per_5
Interministeriale 18.04.2002, di attuazione dell'art. 14 L. 266/1999 (ora art. 930 D.Lgs 90/2010), prevede – in caso di transito dei militari nel personale civile del Ministero della Difesa, come è stato per il – che qualora Pt_1
“il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam,
11 pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi”.
11.1. Così, dalla dichiarazione acquisita dal CTU dal Servizio Amministrativo del 51° Stormo di IS, risulta che il “percepirà Pt_1 annualmente i seguenti emolumenti, in base alla situazione stipendiale attuale:
Quindi, il già percepisce – per garantire l'invarianza del reddito Pt_1 nelle componenti fisse e continuative (Cass. ord. 10530/2025) – l'assegno ad personam riassorbibile di cui al citato art. 2/8 del Decreto Interministeriale 18.04.2002.
11.2. Peraltro, l'attore – pur nella disponibilità della prova – non ha prodotto, per comprovare la pretesa perdita economica – i cedolini delle paghe percepite prima e dopo il sinistro, né ha allegato i relativi importi;
le preclusioni istruttorie sono maturate a dicembre 2021, oltre quattro anni dopo il transito nel personale amministrativo (dal 25.07.2017).
Tanto sarebbe bastato per condurre al rigetto della relativa domanda.
11.3. In ogni caso, dai conteggi del CTU di cui ai prospetti allegati alla relazione finale (all. 12 e 13) risultano tre elementi che consentono di escludere, con certezza, la ricorrenza di un ulteriore effettivo danno economico per il da mancato reddito. Infatti: Pt_1
- il trattamento pensionistico del personale militare – cui il Pt_1 sarebbe stato assoggettato dal 2044 – è sensibilmente inferiore sia al trattamento stipendiale sia al trattamento pensionistico del personale civile;
- il differente trattamento pensionistico assorbe la minore buonuscita prevista per il personale civile;
- il differenziale positivo (sia netto che loro) calcolato dal CTU sui redditi da lavoro sino al 2044, ovvero sino al 2051 – anno in cui il Pt_1 cesserà di lavorare come civile – è comunque assorbitodai maggiori redditi da pensione.
12 11.4 Il raffronto deve essere fatto considerando, complessivamente, i prevedibili redditi da lavoro e da pensione che il avrebbe percepito Pt_1
e che verosimilmente percepirà sino all'ottantatreesimo anno d'età, individuato secondo l'attuale aspettativa media di vita per un uomo;
diversamente, il raffronto limitato ai soli redditi da lavoro entro il 2044 – come proposto dal CTU a fini risarcitori – determinerebbe una indebita locupletazione per il che finirebbe per ricevere, nel tempo Pt_1 considerato in base all'aspettativa di vita, un importo addirittura superiore a quello sul quale avrebbe potuto ragionevolmente confidare prima del sinistro.
12. Anche le pretese di cui alla lettera b) sono da rigettare, perché sfornite di adeguata allegazione.
12.1. Ha documentato, infatti, il di condurre in locazione, dal Pt_1
9.09.2016, un immobile a fonte di un canone mensile di € 325,00, pretendendo di assumere tale importo quale base di calcolo del danno (mensile) subito e da subire, per rimpiazzare la perdita dell'alloggio di servizio.
12.2. Tuttavia, come è noto:
- gli alloggi di servizio si differenziano per finalità e durata, e possono anche essere di tipo collettivo;
- il godimento dell'alloggio di servizio comporta un costo per il militare, ancorché contenuto e non allineato ai valori del mercato immobiliare;
- pur avendone il diritto, non tutti i militari godono effettivamente dell'alloggio di servizio (soprattutto i militari di truppa, quale l ), o non CP_4 ne godono per tutta la carriera.
12.3. Nel caso di specie, il Pt_1
- ha meramente allegato di avere fruito di un alloggio di servizio
“all'interno della caserma” ovvero di un “alloggio interno al sedime aeroportuale”, senza specificarne il titolo e le caratteristiche;
- non ha dimostrato di averne effettivamente goduto prima del sinistro, né ha allegato il costo mensile sostenuto per il preteso godimento dell'alloggio – (costo) che avrebbe dovuto essere comunque scomputato dal canone di locazione per un immobile di civile abitazione;
- non ha provato – in via dirimente – di avere sostenuto e di sostenere effettivamente i costi per la locazione dell'immobile di civile abitazione.
13. Il danno patrimoniale liquidato è quindi pari ad € 4.571,51.
14. Il danno complessivamente liquidato è dunque di € 153.045,70 (= 148.474,19 + 4.571,51), da cui va detratto l'acconto di € 60.000,00 corrisposto dalla Compagnia il 7.04.2017, previa attualizzazione (€ 72.060,00): € 80.985,70.
13 14.1. Operata la riduzione del 45% per il ritenuto concorso di colpa, l'importo ancora dovuto in favore del è di € 44.542,13. Pt_1
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri medi previsti nello scaglione di valore di riferimento, individuato in base al decisum.
15.1. Le spese della CTU medico legale – anche per CTP, ove quietanzate – sono poste a carico della parte convenuta, nella misura liquidata in corso di causa.
15.2. Le spese della CTU contabile – anche per CTP, ove quietanzate – sono poste a carico di parte attrice, nella misura liquidata in corso di causa, essendo risultato soccombente il sulla domanda da risarcimento Pt_1 del danno da perdita della retribuzione.
15.3. Parimenti, le spese della CTU dinamico ricostruttiva – anche per CTP, ove quietanzate – sono a carico del nella misura liquidata in corso Pt_1 di causa, essendo emerso all'esito il concorso di colpa, come eccepito dalla Compagnia convenuta.
PQM
il Tribunale di EV, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. NA e Controparte_1 CP_2 Pt_2
, in solido tra loro, a pagare, in favore di la
[...] Parte_1 somma di € 44.542,13, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza sino al soddisfo;
2. NA e Controparte_1 CP_2 Pt_2
, in solido tra loro, a pagare in favore di le
[...] Parte_1 spese di lite, da distrarre in favore dei procuratori antistatari, che liquida in
€ 1.409,87 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge;
3. PONE le spese della CTU medico legale – anche per CTP, ove quietanzate – a carico solidale di e Controparte_1 CP_2
, nella misura liquidata in corso di causa;
Parte_2
4. PONE le spese della CTU dinamico ricostruttiva e contabile – anche per CTP, ove quietanzate – definitivamente a carico di parte attrice, nella misura liquidata in corso di causa. EV, 14 novembre 2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
14
Tribunale Ordinario di EV Prima Sezione Civile
Il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG. n. 2312/2020 tra le parti:
ATTORE: Parte_1
(cf. ) C.F._1
con l'avv. GIORGIO CALDERA
e con l'avv. SARA BENEDETTA ZAMBONI
CONVENUTI: Controparte_1
(P.Iva ), P.IVA_1
con l'avv. MARIA CELESTE ARBIA
CP_2
(cf. ) C.F._2
Parte_2
(cf. ) C.F._3
CONTUMACI
OGGETTO: lesione personale
Decisa a EV, il 14 novembre 2025, sulle seguenti CONCLUSIONI:
: “Previo rigetto di ogni eccezione, istanza, deduzione e domanda Pt_1 ex adverso formulata Nel merito
- Accertata e dichiarata la responsabilità della sig.ra nella Parte_2 causazione del sinistro de quo, condannarsi gli odierni convenuti a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, anche sotto il profilo della perdita di chances, subiti e subendi dall'attore a seguito del sinistro del 2.6.2015, da liquidarsi nella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo ed agli interessi – dalla domanda al tasso di cui all'art.1284, 4° comma c.c. - sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo e detratto l'importo di € 60.000,00 versato da con assegno in data 7.4.2017. Controparte_1
- Con vittoria di spese e competenze di causa oltre al 15% rimborso spese generali e con richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte attrice che dichiarano di aver anticipato le spese e con la precisazione che le spese di CTU e di CTP, di cui si chiede il rimborso e delle seconde anche la liquidazione, sono state anticipate dal sig. . Parte_1
- Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. In via istruttoria
- Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella 2^ memoria ex art.183, 6° comma c.p.c. per quanto non espletato e, quindi,
- Si chiede l'ammissione della prova per interrogatorio formale della sig.ra
e per testi sui seguenti capitoli: Parte_2
1) Vero che in data 2.6.2015, verso le ore 23.45, il sig. si Parte_1 trovava in località Trebaseleghe (PD) alla guida della propria autovettura RD AX, targata DT681JS.
2) Vero che il sig. stava conducendo la suddetta autovettura Parte_1 lungo la SP 44 Dir (in quel tratto denominata via Sant'Ambrogio) con direttrice Noale – Badoere.
3) Vero che nel mentre l'autovettura RD AX giungeva in corrispondenza del civico n.125 della via Sant'Ambrogio, veniva urtata dal veicolo Citroen C3, targata CS295TX, condotta dalla sig.ra e di proprietà della sig.ra Parte_2
CP_2
4) Vero che la l'autovettura Citroen C3, condotta dalla sig.ra , proveniva Pt_2 dall'opposto senso di marcia rispetto all'autovettura RD AX condotta dal sig. e che la conducente del veicolo Citroen C3 effettuava manovra Pt_1 di svolta a sinistra verso il civico 125 senza fermarsi ed omettendo di concedere la precedenza all'autovettura RD AX.
5) Vero che l'urto avveniva all'incirca a metà della corsia di percorrenza del sig. Pt_1
2 6) Vero che l'autovettura RD AX condotta dal sig. veniva Pt_1 sospinta verso il lato opposto della carreggiata, finiva in un terrapieno con cordonata di pietra per finire la propria corsa nel fossato posto sul lato destro della carreggiata secondo l'originaria direttrice di marcia dell'autovettura RD AX (Noale - Badoere).
7) Vero che nella direzione di marcia del sig. (Noale – Parte_1
Badoere) prima del luogo dell'impatto vi era segnaletica verticale di fine limite di velocità 50 km/h.
8) Vero che il sig. indossava le cinture di sicurezza. Parte_1
9) Vero che, dopo l'impatto e quando l'autovettura aveva raggiunto la posizione di quiete, il sig. usciva autonomamente dall'abitacolo Parte_1 dell'autovettura prima dell'arrivo della Polizia Stradale e, giunti i soccorsi, veniva trasportato a mezzo ambulanza presso il P.S. dell'Ospedale di Camposampiero (PD).
10) Vero che confermate il rapporto che vi si rammostra in ogni sua parte e con ogni suo allegato (doc.01). Si indicano a testi l'Ass. C. e l'Ass.te presso Polizia Tes_1 Tes_2
Stradale di Padova – distaccamento di Piove di Sacco - sui capitoli da 1) a 10); il sig. c/o Trattoria Al Fassinaro, via Sant'Ambrogio n.131, Testimone_3 Trebaseleghe (PD) sui capitoli da 1) a 9); la sig.ra di MA Testimone_4 (TP), il sig. , via Boresse n.6, Codevigo (PD) e la sig.ra Testimone_5 [...]
via Aldo Moro n.105, IS (TV) sui capitoli da 1) a 9). Tes_6
L'interrogatorio formale della sig.ra deve intendersi riferito ai Parte_2 capitoli da 1) a 9). Si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli:
11) Vero che, alla data del 2.6.2015, il sig. prestava servizio Parte_1 con la qualifica di primo aviere scelto presso il 51° stormo dell'Aeronautica Militare (aereoporto di IS).
12) Vero che, alla data del 2.6.2015, il sig. era inquadrato a Parte_1 tempo indeterminato nei ranghi della carriera militare.
13) Vero che il sig. è rimasto assente dal servizio sino al Parte_1 25.7.2016.
14) Vero che in data 29.2.2016 il sig. veniva dichiarato in Parte_1 modo permanente “non idoneo al servizio militare incondizionato” e veniva, quindi, trasferito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa e venivano sospese le provvidenze di carattere economico ed i benefici di carriera relativi alla carriera militare.
15) Vero che alla data di ripresa dell'attività lavorativa (25.7.2016) il sig. avrebbe avuto la qualifica di “1° aviere capo” con una Parte_1 retribuzione complessiva annua di € 27.039,22 e che tale qualifica e retribuzione avrebbe mantenuto fino a dicembre 2019 (per 54 mesi).
3 16) Vero che da gennaio 2020 a dicembre 2021 (per 24 mesi) il sig. Pt_1 avrebbe rivestito la qualifica di “1° aviere capo scelto” ed avrebbe
[...] percepito una retribuzione complessiva annua di € 28.676,60. 17) Vero che da gennaio 2022 a dicembre 2027 (per 84 mesi) il sig. Pt_1 avrebbe rivestito la qualifica di “1° aviere scelto + 17 anni” ed
[...] avrebbe percepito una retribuzione complessiva annua di € 30.396,99. 18) Vero che da gennaio 2028 a dicembre 2029 (per 24 mesi) il sig. Pt_1 avrebbe rivestito la qualifica di “1° aviere capo scelto + 17 e + 8 anni
[...] nel grado” e che avrebbe percepito una retribuzione annua complessiva di € 30.771,18. 19) Vero che da gennaio 2030 a dicembre 2031 (per 24 mesi) il sig. Pt_1 avrebbe rivestito la qualifica di “1° aviere capo scelto + 25 e + 8 anni
[...] nel grado” e che avrebbe percepito una retribuzione annua complessiva di € 31.173,92. 20) Vero che da gennaio 2032 a dicembre 2033 (per 24 mesi) il sig. Pt_1 avrebbe rivestito la qualifica di “1° aviere capo scelto + 27 e + 8 anni
[...] nel grado” ed avrebbe percepito la retribuzione annuale complessiva di € 31.954,31. 21) Vero che da gennaio 2034 a dicembre 2036 (per 36 mesi) il sig. Pt_1 avrebbe rivestito la qualifica di “1° aviere capo scelto + 29 e + 8 anni
[...] nel grado” e che avrebbe percepito la retribuzione annua complessiva di € 32.357,18. 22) Vero che da gennaio 2037 ad agosto 2044 (per 92 mesi) il sig. Pt_1 avrebbe rivestito la qualifica di “1° aviere capo scelto + 32 e + 8 anni
[...] nel grado” e che avrebbe percepito la retribuzione annua complessiva di € 33.682,66.
23) Vero che le progressioni stipendiali e di qualifica quali indicate nelle dichiarazioni stipendiali di cui al doc.05 avvengono in modo automatico e sono legate alla permanenza nel ruolo militare.
24) Vero che solo il personale militare ha diritto all'alloggio interno al sedime aereoportuale che viene a cessare con l'eventuale inserimento nel ruolo civile e nel servizio amministrativo.
25) Vero che il teste conferma il contenuto della dichiarazione e dei prospetti stipendiali che gli vengono rammostrati (doc.05).
26) Vero che la situazione stipendiale del sig. , a far data dal Parte_1
25.7.2015 (passaggio all'area civile del Ministero della Difesa), prevede una retribuzione annuale complessiva di € 23.242,06 che viene raggiunta alla data di cessazione dell'attività lavorativa per limiti di servizio (1.2.2051) ed è attualmente inferiore e che per l'inquadramento del sig. (II^ area – Pt_1
F2) non sono previsti avanzamenti di carriera o integrazioni stipendiali legate alla permanenza in servizio. 27) Vero che il teste conferma il contenuto del prospetto che gli si rammostra (doc.06).
4 28) Vero che la carriera militare prevede il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del sessantesimo anno di età (nel caso specifico del sig. Pt_1 nell'anno 2044) o al raggiungimento della massima anzianità
[...] contributiva dei quarantatre anni (nel caso specifico del sig. Parte_1 nell'anno 2043) e che il trattamento pensionistico viene calcolato sulla base delle retribuzioni indicate nei prospetti prodotti quale doc.05 che si rammostrano al teste.
29) Vero che nell'ambito del servizio civile dello Stato il diritto alla pensione di vecchiaia matura al compimento del sessantanovesimo anno e nono mese (nel caso specifico del sig. nell'anno 2053) mentre per anzianità al Pt_1 termine del versamento dei quarantasei anni contributivi (nel caso specifico del sig. nell'anno 2051) e che il trattamento pensionistico viene Parte_1 calcolato sulla base della retribuzione indicata nel prospetto che si rammostra al teste (doc.06).
30) Vero che il teste conferma il contenuto della dichiarazione che gli si rammostra (doc.07).
31) Vero che, a seguito del passaggio dalle funzioni militari a quelle civili, avvenuto in data 25.7.2015, al sig. è stato revocato il Parte_1 godimento dell'alloggio di servizio all'interno della caserma.
32) Vero che, a seguito del sinistro del 2.6.2015, al rientro a casa dall'Ospedale, il sig. ha portato un busto Camp per 60 Parte_1 giorni dovendo ricorrere ad ausilio esterno anche per il compimento dei più comuni atti quali lavarsi, vestirsi, spostarsi, alzarsi.
33) Vero che il sig. si rivolgeva all'avv. Giorgio Caldera, il Parte_1 quale svolgeva la seguente attività: invio diffide e quantificazioni a
[...] e colloqui telefonici e corrispondenza Controparte_3 Controparte_1 con i liquidatori incaricati della trattazione del sinistro, acquisizione rapporto Polizia Stradale, attività finalizzata all'ottenimento della consulenza medico- legale del dott. nonché i conteggi dall'area amministrativa Persona_1 dell'Aereonautica Militare, richiesta ed acquisizione della relazione del dott. medico-legale incaricato da redazione ed invio Per_2 Controparte_1 invito alla negoziazione assistita come da documenti che si rammostrano al teste (docc. 01, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14 e 15). 34) Vero che il sig. deve corrispondere all'avv. Giorgio Parte_1
Caldera l'importo di € 7.295,60 come da preavviso che si rammostra al teste (doc.21). Si indicano a testi la sig.ra di MA (TP) sui capitoli da 11) a Testimone_4 34); il , il Cap. CCrn c/o Tes_7 Testimone_8 Testimone_9 51^ Stormo – IS (TV) sui capitoli da 11) a 31); la sig.ra di Testimone_10
EV e/o la sig.ra di OG EN (TV) sui capitoli da Persona_3
33) e 34).
5 Si chiede che il Giudice voglia disporre la chiamata a chiarimenti del CTU, ing.
, sui punti e per i motivi esposti nelle note depositate in data Persona_4
27.10.2022. Si chiede che il Giudice voglia disporre la chiamata a chiarimenti e/o integrazione del CTU, dott. sui punti e per i motivi esposti Persona_5 nelle note d'udienza depositate in data 14.1.2025 eventualmente previa esibizione della bozza di CTU. Si chiede il rigetto della richiesta ex adverso formulata di dichiarazione di nullità della testimonianza del sig. per i motivi esposti Testimone_5 all'udienza del 13.5.2022. In caso di reiterazione ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dalla convenuta per i motivi esposti nella 3^ Controparte_1 memoria ex art.183, 6° comma c.p.c. depositata in data 14.1.2022 chiedendo, nella denegata ipotesi di loro ammissione, l'abilitazione alla prova contraria con gli stessi testi indicati a prova diretta nonché con quelli indicati da parte convenuta. Ci si oppone a qualsivoglia istanza e si contestano eventuali deduzioni avversarie”.
GENERALI: “Nel merito Rigettarsi integralmente la pretesa risarcitoria attorea, siccome infondata in fatto e diritto per quanto in atti esposto, dichiarando già assolto ogni obbligo risarcitorio in capo ai convenuti, con riserva di separata azione tesa al recupero di quanto eventualmente versato in eccesso. In subordine, contenersi la pretesa risarcitoria avversaria secondo giustizia, previa ripartizione della responsabilità del sinistro di cui è causa in capo ai soggetti coinvolti, detraendo dall'entità del risarcimento riconosciuto come eventualmente dovuto in favore della controparte la somma di € 60.000,00 già stragiudizialmente corrisposta dalla deducente società a favore del signor
, debitamente attualizzata. Parte_1 In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”.
6 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la domanda proposta da
(nato il [...]) per ottenere il risarcimento dei Parte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi il 2.06.2015, alle ore 23:45 circa, lungo Via Sant'Agostino (SP44Dir) a Trebaseleghe (PD), per pretesa esclusiva responsabilità del veicolo antagonista – l'autovettura Citroen C3 tg. CS295TX, in proprietà di condotta da , assicurata da – che, CP_2 Parte_2 CP_1 procedendo nella contraria direzione, ha compiuto una manovra di svolta a sinistra, omettendo la dovuta precedenza.
1.1 Ha rappresentato che, al tempo del sinistro, era al servizio del Corpo dell'Aeronautica Militare presso il Comando 51° Stormo di IS (TV) quale Primo Aviere Scelto, e che, per i postumi invalidanti, è stato ritenuto inidoneo al servizio militare, con conseguente transito nei ruoli civili dell'Amministrazione di appartenenza.
2. Si è costituita in giudizio che ha resistito alla Controparte_1 pretesa avversaria, contestando la pretesa esclusiva responsabilità del assicurata, ravvisando (almeno) un concorso di colpa del per Pt_1 grave violazione del vigente limite di velocità – come desumibile dall'entità dei danni fisici e materiali riportati – e per le condizioni del mezzo dallo stesso condotto, non revisionato.
2.1. Ha contestato inoltre la domanda nel quantum, sostenendo la congruità dell'importo già liquidato in sede stragiudiziale (€ 60.000,00). Malgrado la rituale citazione, non si sono costituite in giudizio
[...]
e . CP_2 Parte_2
3. La causa è stata istruita sulle produzioni documentali delle parti ed assumendo la prova orale ammessa;
sono state inoltre disposte tre CTU: una medico legale sulla persona dell'attore, una dinamico ricostruttiva e una contabile.
4. La causa passa ora in decisione, all'esito dello scambio tra le parti delle memorie ex art. 190 cpc..
*** *** ***
7 5. È pacifica la dinamica del sinistro: il 2.06.2015, verso le ore 23:45, l'auto RD C-Max, tg. DT681DS condotta dal proprietario, , Parte_1 lungo la via Sant'Agostino (SP44Dir) a Trebaseleghe (PD), con direzione Noale
– Badoere, ha urtato la Citroen C3 tg. CS295TX, condotta da (in Parte_2 proprietà di ed assicurata da ) che, procedendo CP_2 Controparte_1 nella contraria direzione, ha effettuato una manovra di svolta a sinistra per accedere alla propria abitazione.
5.1. La causa tecnica del sinistro va quindi ravvisata nell'occupazione della corsia di pertinenza della vettura del da parte del veicolo Pt_1 antagonista, in svolta a sinistra.
5.2. Vanno tuttavia considerate – ai fini della responsabilità del sinistro – le seguenti circostanze:
- la SP44Dir è una strada ad unica carreggiata con due corsie, una per senso di marcia;
- il sinistro si è verificato di notte, in un tratto rettilineo privo di illuminazione pubblica;
- il limite di velocità era fissato in 90 km/h;
- il Pt_1
a) stava guidando ad una velocità non inferiore a 129 km/h, come stabilito dal CTU;
b) è risultato positivo all'alcol test, con tasso alcolemico compreso tra 0, 5 e 0,8 g/l (è seguita infatti la sanzione ai sensi dell'art. 186/2 lett a del Codice della Strada); c) non indossava la cintura di sicurezza;
d) non ha rallentato il proprio veicolo alla vista della Citroen C3, come ritenuto dal CTU, che non ha riscontrato evidenze contrarie;
.
5.3. Il CTU, infine, ha osservato che, nel momento in cui la ha Pt_2 iniziato la manovra di svolta, l'autovettura del si trovava a 71,4 mt Pt_1 di distanza e che tale spazio sarebbe stato insufficiente a consentire l'arresto in sicurezza del veicolo (in quanto, se avesse proceduto a 90 Km/h, quindi, alla velocità massima consentita, avrebbe avuto bisogno di 72,5 mt per fermarsi); tuttavia, nel maggior tempo necessario alla vettura del Pt_1 per percorrere 71,4 mt a 90 km/h – 2,9 secondi – la Citroen in moto rettilineo uniformemente avrebbe accelerato la partenza dalla mezzeria e … avrebbe avuto modo di terminare la manovra e liberare la traiettoria nel tempo necessario alla per avvicinarsi. Pt_3
5.4. Tutti gli elementi di cui sopra, impongono di attribuire una quota di responsabilità anche a carico del in quanto gli effetti dannosi Pt_1 dell'impatto avrebbero avuto certamente una minore gravità qualora avesse rispettato i limiti di velocità, e comunque, qualora si fosse posto alla guida non in stato di ebrezza, condizione che verosimilmente gli ha impedito di
8 tempestivamente reagire alla manovra posta in essere dal veicolo antagonista, e rallentare la marcia, per giungere al punto d'urto ad una velocità inferiore.
5.5. Invece, il mancato utilizzo della cintura di sicurezza – come pare verosimile per le ragioni tecniche evidenziate dal CTU ing. – ha Per_4 avuto un ruolo marginale nel determinismo dell'evento, posto che – ad avviso del CTU medico legale – il traumatismo che è conseguito al sinistro non è immediatamente riferibile al mancato utilizzo del dispositivo di sicurezza.
5.6. Tutto quanto considerato, si ritiene potersi porre la responsabilità del sinistro a carico del per il 45%. Pt_1
6. Si procede alla liquidazione dei danni, considerando dapprima quello non patrimoniale.
6.1. Il CTU dott. ha accertato – all'esito di un percorso Per_6 motivazionale coerente, ben argomentato e documentalmente riscontrato, condiviso dai CC.TT.PP – che, nel sinistro oggetto di causa, il ha Pt_1 riportato un politrauma con distorsione del rachide cervicale, di quello dorso- lombare con fratture di d12 ed l1 trattate mediante artrodesi d11-l2, frattura di 9^ e 12^ costa di sinistra cui è conseguito un periodo di invalidità temporanea della durata complessiva di 410 giorni (di cui: 10 giorni di ITT;
100 giorni di ITP al 75%; 150 giorni di ITP al 50% e 150 giorni di ITP al 30%) e una permanente menomazione dell'integrità psico-fisica del 22%.
6.2. Così – applicate le vigenti Tabelle di Milano, considerata l'età del al tempo della stabilizzazione dei postumi (31 anni – vd. Cass. Pt_1
3806/2024) e fissato il punto base in € 145,00 (tenuto conto del verosimile livello di sofferenza nel periodo di malattia) – il danno biologico è liquidato, quanto al pregiudizio temporaneo, in € 28.637,50 (di cui: € 1.450,00 a titolo di ITT;
€ 10.875,00 per invalidità temporanea parziale al 75%; € 10.875,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% ed € 5.437,50 a titolo di invalidità temporanea parziale al 30%) e, quanto al pregiudizio permanente, in € 75.720,00, oltre € 28.774,00, quale componente per l'ordinaria sofferenza soggettiva.
7. Ha chiesto il – che era al servizio del Corpo dell'Aeronautica Pt_1 Militare presso il Comando 51° Stormo di IS quale Primo Aviere Scelto – la personalizzazione di tale voce di danno, rappresentando che, per i postumi invalidanti del sinistro, è stato ritenuto inidoneo al servizio militare, con conseguente transito nei ruoli civili dell'Amministrazione di appartenenza.
9 7.1. La domanda, però, è del tutto carente di allegazione, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7513/2018, che ha dettato un vero e proprio decalogo nella liquidazione del danno non patrimoniale, per cui: “i) in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema cd. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari [mentre] le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
ii) l'esistenza di tali pregiudizi non ordinari e privi di base medico legale – quali fatti costitutivi della pretesa risarcitoria – deve essere dedotta ed adeguatamente provata dal danneggiato, e dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (d.lgs 209/2005), così come modificati dall'articolo 1/17 L. 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale"); iii) il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso;
nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria”..
7.2. Il nulla ha dedotto in merito a conseguenze dannose Pt_1 anomale e peculiari rilevanti ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, sia con riferimento al bene salute, sia con riferimento agli altri interessi non patrimoniali costituzionalmente protetti;
nei propri atti, infatti, si è esclusivamente soffermato sugli aspetti patrimoniali conseguenti al transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, omettendo qualsiasi cenno alle ripercussioni negative di tale evento sulle sfera personale e dinamico relazionale.
8. Il danno non patrimoniale complessivamente liquidato è quindi pari ad € 133.131,50; su tale somma, devalutata alla data del sinistro, e di anno in anno rivalutata, sono dovuti gli interessi (di tipo compensativo), al tasso legale: € 148.474,19.
10 9. Quanto al danno patrimoniale spetta al Pt_1
- il ristoro delle spese mediche ritenute necessarie e congrue dal CTU per € 1.558,00 (di cui: € 270 per busto ortopedico;
€ 64 per ticket; € 1.224,00 per visite ortopediche e sedute riabilitative); su tale somma sono dovuti la rivalutazione e gli interessi, al tasso legale, con decorrenza, per mera comodità di calcolo, dalla data del sinistro: € 2.111,14
- il ristoro delle spese di assistenza medico legale ante causam, per € 1.834,00 (di cui: € 370 a titolo di acconto, corrisposti il 19.09.2016, come da fattura 468/2016 quietanzata; € 1.464,00 corrisposti l'11.07.20217, come da fattura 380/2017 quietanzata); su tale somma sono dovuti la rivalutazione e gli interessi, al tasso legale, con decorrenza, dalla data di ogni pagamento: € 2.460,37 (= 500,63 + 1.959,74)
9.1. Nulla è dovuto invece per il ristoro delle spese di assistenza stragiudiziale, mancando, in via dirimente, la prova del relativo esborso;
infatti, come ribadito da costante giurisprudenza, tali poste costituiscono una voce di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli stessi oneri di domanda, allegazione e prova, anche in relazione all'avvenuto pagamento (da ultimo, Cass. 9849/2025).
10. Ha chiesto, inoltre, il – che, come detto, era al servizio del Pt_1
Corpo dell'Aeronautica Militare presso il Comando 51° Stormo di IS quale Primo Aviere Scelto – il risarcimento dei danni subiti per essere stato ritenuto dalla Commissione Medica del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova, a causa dei postumi invalidanti del sinistro, inidoneo al servizio militare, con reimpiego nel personale civile del Ministero della Difesa. Ed in particolare: a) il danno da mancato reddito, posto che “la carriera militare comporta indennità aggiuntive e naturali progressioni, precluse, invece, e non previste” per i civili;
inoltre “la carriera militare prevede il pensionamento a 60 anni sulla base di una determinata retribuzione che va aumentando negli anni. L'impiego in funzioni civili prevede la possibilità del pensionamento ad un'età molto più avanzata e sulla base di una retribuzione meno sostanziosa e che non ha possibilità di incremento negli anni”; b) il danno da perdita dell'alloggio di servizio, riservato ai soli militari.
11. Quanto alla pretesa di cui al punto a), deve anzitutto rilevarsi – come già evidenziato dal CTU dott. – che l'art. 2, comma 8 del Decreto Per_5
Interministeriale 18.04.2002, di attuazione dell'art. 14 L. 266/1999 (ora art. 930 D.Lgs 90/2010), prevede – in caso di transito dei militari nel personale civile del Ministero della Difesa, come è stato per il – che qualora Pt_1
“il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam,
11 pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi”.
11.1. Così, dalla dichiarazione acquisita dal CTU dal Servizio Amministrativo del 51° Stormo di IS, risulta che il “percepirà Pt_1 annualmente i seguenti emolumenti, in base alla situazione stipendiale attuale:
Quindi, il già percepisce – per garantire l'invarianza del reddito Pt_1 nelle componenti fisse e continuative (Cass. ord. 10530/2025) – l'assegno ad personam riassorbibile di cui al citato art. 2/8 del Decreto Interministeriale 18.04.2002.
11.2. Peraltro, l'attore – pur nella disponibilità della prova – non ha prodotto, per comprovare la pretesa perdita economica – i cedolini delle paghe percepite prima e dopo il sinistro, né ha allegato i relativi importi;
le preclusioni istruttorie sono maturate a dicembre 2021, oltre quattro anni dopo il transito nel personale amministrativo (dal 25.07.2017).
Tanto sarebbe bastato per condurre al rigetto della relativa domanda.
11.3. In ogni caso, dai conteggi del CTU di cui ai prospetti allegati alla relazione finale (all. 12 e 13) risultano tre elementi che consentono di escludere, con certezza, la ricorrenza di un ulteriore effettivo danno economico per il da mancato reddito. Infatti: Pt_1
- il trattamento pensionistico del personale militare – cui il Pt_1 sarebbe stato assoggettato dal 2044 – è sensibilmente inferiore sia al trattamento stipendiale sia al trattamento pensionistico del personale civile;
- il differente trattamento pensionistico assorbe la minore buonuscita prevista per il personale civile;
- il differenziale positivo (sia netto che loro) calcolato dal CTU sui redditi da lavoro sino al 2044, ovvero sino al 2051 – anno in cui il Pt_1 cesserà di lavorare come civile – è comunque assorbitodai maggiori redditi da pensione.
12 11.4 Il raffronto deve essere fatto considerando, complessivamente, i prevedibili redditi da lavoro e da pensione che il avrebbe percepito Pt_1
e che verosimilmente percepirà sino all'ottantatreesimo anno d'età, individuato secondo l'attuale aspettativa media di vita per un uomo;
diversamente, il raffronto limitato ai soli redditi da lavoro entro il 2044 – come proposto dal CTU a fini risarcitori – determinerebbe una indebita locupletazione per il che finirebbe per ricevere, nel tempo Pt_1 considerato in base all'aspettativa di vita, un importo addirittura superiore a quello sul quale avrebbe potuto ragionevolmente confidare prima del sinistro.
12. Anche le pretese di cui alla lettera b) sono da rigettare, perché sfornite di adeguata allegazione.
12.1. Ha documentato, infatti, il di condurre in locazione, dal Pt_1
9.09.2016, un immobile a fonte di un canone mensile di € 325,00, pretendendo di assumere tale importo quale base di calcolo del danno (mensile) subito e da subire, per rimpiazzare la perdita dell'alloggio di servizio.
12.2. Tuttavia, come è noto:
- gli alloggi di servizio si differenziano per finalità e durata, e possono anche essere di tipo collettivo;
- il godimento dell'alloggio di servizio comporta un costo per il militare, ancorché contenuto e non allineato ai valori del mercato immobiliare;
- pur avendone il diritto, non tutti i militari godono effettivamente dell'alloggio di servizio (soprattutto i militari di truppa, quale l ), o non CP_4 ne godono per tutta la carriera.
12.3. Nel caso di specie, il Pt_1
- ha meramente allegato di avere fruito di un alloggio di servizio
“all'interno della caserma” ovvero di un “alloggio interno al sedime aeroportuale”, senza specificarne il titolo e le caratteristiche;
- non ha dimostrato di averne effettivamente goduto prima del sinistro, né ha allegato il costo mensile sostenuto per il preteso godimento dell'alloggio – (costo) che avrebbe dovuto essere comunque scomputato dal canone di locazione per un immobile di civile abitazione;
- non ha provato – in via dirimente – di avere sostenuto e di sostenere effettivamente i costi per la locazione dell'immobile di civile abitazione.
13. Il danno patrimoniale liquidato è quindi pari ad € 4.571,51.
14. Il danno complessivamente liquidato è dunque di € 153.045,70 (= 148.474,19 + 4.571,51), da cui va detratto l'acconto di € 60.000,00 corrisposto dalla Compagnia il 7.04.2017, previa attualizzazione (€ 72.060,00): € 80.985,70.
13 14.1. Operata la riduzione del 45% per il ritenuto concorso di colpa, l'importo ancora dovuto in favore del è di € 44.542,13. Pt_1
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri medi previsti nello scaglione di valore di riferimento, individuato in base al decisum.
15.1. Le spese della CTU medico legale – anche per CTP, ove quietanzate – sono poste a carico della parte convenuta, nella misura liquidata in corso di causa.
15.2. Le spese della CTU contabile – anche per CTP, ove quietanzate – sono poste a carico di parte attrice, nella misura liquidata in corso di causa, essendo risultato soccombente il sulla domanda da risarcimento Pt_1 del danno da perdita della retribuzione.
15.3. Parimenti, le spese della CTU dinamico ricostruttiva – anche per CTP, ove quietanzate – sono a carico del nella misura liquidata in corso Pt_1 di causa, essendo emerso all'esito il concorso di colpa, come eccepito dalla Compagnia convenuta.
PQM
il Tribunale di EV, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. NA e Controparte_1 CP_2 Pt_2
, in solido tra loro, a pagare, in favore di la
[...] Parte_1 somma di € 44.542,13, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza sino al soddisfo;
2. NA e Controparte_1 CP_2 Pt_2
, in solido tra loro, a pagare in favore di le
[...] Parte_1 spese di lite, da distrarre in favore dei procuratori antistatari, che liquida in
€ 1.409,87 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge;
3. PONE le spese della CTU medico legale – anche per CTP, ove quietanzate – a carico solidale di e Controparte_1 CP_2
, nella misura liquidata in corso di causa;
Parte_2
4. PONE le spese della CTU dinamico ricostruttiva e contabile – anche per CTP, ove quietanzate – definitivamente a carico di parte attrice, nella misura liquidata in corso di causa. EV, 14 novembre 2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
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