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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/12/2025, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 906 RG. del 2018 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni), promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Leone e nel cui studio in Parte_1
SA ZO BE (CS) alla Via Guglielmo Marconi n. 22, elettivamente domicilia;
- attrice -
contro
nella persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Mazzia e nel cui studio in Trebisacce alla Via
Cefaly, n. 14, elettivamente domicilia;
- convenuto –
nonchè
in persona del Controparte_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Chiodo e nel cui studio in Cosenza al Corso
Mazzini, n. 217, elettivamente domicilia;
-terzo chiamato –
Conclusioni: come in atti e da verbale d'udienza del 11.06.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il convenuto identificato in epigrafe, al fine di ottenere CP_1
il risarcimento dei danni fisici subiti in dipendenza all'occorso verificatosi in data
19.08.2016 alle ore 18.30 circa. Assumeva che “…nel mentre si accingeva a scendere le scale del
suddetto condominio, a seguito del distacco del corrimano delle scale, cadeva rovinosamente a
terra………”.
Ritenendo il convenuto responsabile nella causazione dell'evento richiedeva il risarcimento dei danni subiti e quantificati in € 19.737,40 o quella somma maggiore o minore ritenuta equa, oltre la rivalutazione monetaria e interessi da giorno del sinistro. Il
tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 28.12.2018 si costituiva il predetto in persona del suo l.r.p.t., il quale preliminarmente CP_1
chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo per Controparte_2
poter essere dalla stessa manlevata;
nel merito contestava ed impugnava tutte le avverse deduzioni e richieste avversarie chiedendone l'integrale rigetto con il favore delle spese di lite.
Autorizzata la chiamata del terzo, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 21.05.2019 la quale contestava in fatto ed in diritto le avverse richieste e
Rg 906/2018 ne chiedeva l'integrale rigetto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale, prova testi e consulenza medica espletata sulla persona della Parte_1
All'udienza del 11.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e note di replica
La domanda dell'attrice è fondata e va accolta.
E' affermazione ricorrente che la responsabilità sancita dall'art. 2051 c.c., fondandosi su un rapporto eziologico tra la res e l'evento dannoso nonchè sulla esistenza di un effettivo potere-dovere di governo del custode, sorga come conseguenza della violazione dell'obbligo di vigilare e di mantenere sotto controllo la cosa, in modo da impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio a carico di terzi.
Al riguardo va ricordato che tutte le cose possono costituire causa di danno ai sensi della norma citata, quale che sia la loro struttura e qualità siano, cioè, inerti o in movimento pericolose o meno. Secondo la prevalente giurisprudenza presupposto della responsabilità
è che il danno sia stato cagionato dalla cosa, o perchè questa è per sua natura suscettibile di produrre danni o perchè è intervenuto come concausa o causa esclusiva. Va, inoltre,
ricordato che in tema di danno cagionato da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva dalla quale il custode può essere esonerato solo attraverso la dimostrazione dell'esistenza di un elemento in grado di escludere il nesso causale tra la cosa e il fatto dannoso.
Per poter configurare una responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è necessario che il danneggiato provi il rapporto eziologico fra la cosa e l'evento dannoso;
ma tale prova si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto nell'estrinsecazione del dinamismo peculiare, connaturato alla cosa nelle particolari condizioni di essa, in particolare nel
Rg 906/2018 raggio normale d'azione della condizione potenzialmente lesiva posseduta o assunta dalla cosa. La dimostrazione stessa non deve, invece, comportare altresì l'esclusione, nel concreto determinismo di quell'evento, di impulsi causali autonomi, autosufficienti ed estranei alla sfera di controllo propria del custode, in definitiva da costui inevitabili.
La domanda va accolta per quanto di ragione.
Infatti, va rilevato che l'attrice ha proposto una domanda di risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c., atteso che ha evocato la responsabilità del danno cagionato Parte_1
dalle cose che il di cui trattasi aveva in custodia. CP_1
E' ormai consolidato, quindi, l'orientamento secondo cui “la responsabilità ex art. 2051 cod. civ.
postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa
stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di
escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il
nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza
normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cass. 29/07/2016, n.
15761).
Nel caso di specie, il danneggiato ha fornito la prova della derivazione dell'evento dalla cosa, aspetto preliminare, rispetto all'indagine dell'assolvimento delle cautele richieste dalla più recente giurisprudenza, sopra citata.
In ordine alla responsabilità del ex art. 2051 c.c., si osserva come le prove per CP_1
testi e le fotografie agli atti del giudizio, abbiano confermato pienamente la dinamica dei fatti esposta da parte attrice.
Il teste , indifferente rispetto alle parti in causa, della cui attendibilità non Testimone_1
si ha motivo di dubitare, né in alcun modo è stata posta in dubbio, ha confermato di avere assistito al sinistro in quanto presente sui luoghi di causa dichiarando “….io ho visto la
dinamica del sinistro. Preciso che mi sono trovato la signora davanti ed ho visto staccarsi il Pt_1
Rg 906/2018 corrimano e la cadere a terra….” (cfr ud. del 17.05.2023). Il teste , indifferente Pt_1 Tes_2
alle parti in causa e della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, né in alcun modo posta in dubbio, ha dichiarato “…ricordo il corrimano staccato dalla parete con i bulloni fuori dal
muro; ricordo anche, che prima di allora il corrimano non era staccato….” (cfr ud. del 13.11.2023).
Orbene, tenuto conto delle dichiarazioni di cui sopra, precise e concordanti, deve ritenersi accertata che la caduta dell'attrice è stata determinata dall'insidia del corrimano che si è
staccato e quindi addebitabile alla condotta del che non ha controllato che il CP_1
corrimano fosse in regola.
Da ciò consegue che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo (Cass. n. 13260/2016),
mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo, alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e,
quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (Cass. n. 11227/2008; Cass. n. 1106/2011).
Alla luce di quanto esposto deve ritenersi sussistente la responsabilità ex art. 2051 cc del quale gestore e custode delle parti comuni dell'edificio, atteso che non è stata CP_1
inoltre dimostrata la sussistenza di responsabilità alcuna dell'attrice, che non appare avere adottato un comportamento che non fosse improntato a prudenza.
Relativamente alla quantificazione del danno, va osservato, che nella perizia in atti, il CTU
dr. ha appurato che le lesioni della sono in rapporto causale Persona_1 Parte_1
con il sinistro, ha in particolare riscontrato, a seguito dell'incidente per cui è causa, la stessa ha subito “…Frattura spiroide perone caviglia Sx”.
Il c.t.u. ha descritto analiticamente e dettagliatamente gli esiti derivati dalle lesioni ed é
pervenuto alla conclusione che l'evento traumatico ha determinato una inabilità
Rg 906/2018 temporanea totale per 40 giorni, una inabilità temporanea parziale al 75% per 30 giorni,
una inabilità temporanea parziale al 50% per 40 giorni;
una inabilità temporanea parziale al
25% per 29 giorni, nonché una riduzione dell'integrità psicofisica del 4%, riconoscendo la congruità delle spese mediche inserite nel fascicolo di parte attrice per un importo complessivo di € 655,18.
Le risultanze della relazione di perizia devono essere condivise da questo giudicante in quanto sorrette da idonea motivazione e scevre da vizi logici.
Pertanto, appare equo determinare, secondo i parametri stabiliti nelle tabelle applicate presso questo ufficio, che ha recepito i parametri stabiliti nelle tabelle di Milano, e rivalutate all'attualità, senza alcuna ulteriore personalizzazione non sussistendone i presupposti, perché non dimostrata la sussistenza di alcun danno che non sia già
ricompreso nel cd danno biologico, il danno biologico di moltiplicando Parte_1
la percentuale di invalidità così come accertata con il valore del punto rapportato all'età
della danneggiata al momento del fatto (anni 39) in € 4.283,28, oltre € 2.247,20 per i 40
giorni di ITT;
€ 1.264,05 per i 30 giorni di ITP al 75%; € 1.123,60 per i 40 giorni di ITP al
50% € 407,31 per i 29 giorni di ITP al 25%, cui devono aggiungersi € 655,18 per spese mediche e, quindi, per un importo complessivo pari ad € 9.980,62.
In base a tali considerazioni, dunque, il convenuto deve essere condannato al pagamento della complessiva somma di € 9.980,62 all'attualità, trattandosi di debito di valore.
Considerato che le maggiori somme così riconosciute ed attribuite rappresentano il valore del bene perduto dal danneggiato, va riconosciuto anche il pregiudizio provocato dal ritardato pagamento facendo ricorso, al riguardo, a criteri presuntivi ed equitativi, in misura pari agli interessi legali maturati sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione della somma all'epoca del sinistro, ed ulteriori interessi sino al soddisfo.
Rg 906/2018 Per quanto attiene, poi, alla domanda di garanzia spiegata dal convenuto nei confronti della
Compagnia terza chiamata in causa, merita, dunque, accoglimento, con conseguente condanna di a tenere indenne il convenuto da quanto quest'ultimo Controparte_2
sarà tenuto a sborsare in favore dell'attore in ragione della presente pronuncia.
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione e/o non provata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
spese di CTU da porsi definitivamente a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione,
eccezione, così provvede:
1. Accoglie, per quanto di ragione, la domanda e condanna il Controparte_1
[...
, in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1
9.980,62 all'attualità, oltre interessi legali maturati e ulteriori sino al soddisfo,
calcolati nei termini di cui in parte motiva;
2. condanna il , in persona del suo l.r.p.t., al pagamento Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00, per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. spese di c.t.u., definitivamente a carico del , in persona Controparte_1
del suo l.r.p.t.;
4. Accoglie la domanda di manleva proposta da , in Controparte_1
persona del suo l.r.p.t., nei confronti di e, per l'effetto, Controparte_2
condanna quest'ultima a tenere indenne il primo da quanto questi sarà tenuto a corrispondere all'attore in esecuzione dei capi sub 1, 2 e 3 del presente dispositivo.
Rg 906/2018 Così deciso in Castrovillari, 19 dicembre 2025
Il GOT
Dott.ssa Vanessa Avolio
Rg 906/2018 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile
Rg 906/2018
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 906 RG. del 2018 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni), promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Leone e nel cui studio in Parte_1
SA ZO BE (CS) alla Via Guglielmo Marconi n. 22, elettivamente domicilia;
- attrice -
contro
nella persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Mazzia e nel cui studio in Trebisacce alla Via
Cefaly, n. 14, elettivamente domicilia;
- convenuto –
nonchè
in persona del Controparte_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Chiodo e nel cui studio in Cosenza al Corso
Mazzini, n. 217, elettivamente domicilia;
-terzo chiamato –
Conclusioni: come in atti e da verbale d'udienza del 11.06.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il convenuto identificato in epigrafe, al fine di ottenere CP_1
il risarcimento dei danni fisici subiti in dipendenza all'occorso verificatosi in data
19.08.2016 alle ore 18.30 circa. Assumeva che “…nel mentre si accingeva a scendere le scale del
suddetto condominio, a seguito del distacco del corrimano delle scale, cadeva rovinosamente a
terra………”.
Ritenendo il convenuto responsabile nella causazione dell'evento richiedeva il risarcimento dei danni subiti e quantificati in € 19.737,40 o quella somma maggiore o minore ritenuta equa, oltre la rivalutazione monetaria e interessi da giorno del sinistro. Il
tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 28.12.2018 si costituiva il predetto in persona del suo l.r.p.t., il quale preliminarmente CP_1
chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo per Controparte_2
poter essere dalla stessa manlevata;
nel merito contestava ed impugnava tutte le avverse deduzioni e richieste avversarie chiedendone l'integrale rigetto con il favore delle spese di lite.
Autorizzata la chiamata del terzo, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 21.05.2019 la quale contestava in fatto ed in diritto le avverse richieste e
Rg 906/2018 ne chiedeva l'integrale rigetto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale, prova testi e consulenza medica espletata sulla persona della Parte_1
All'udienza del 11.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e note di replica
La domanda dell'attrice è fondata e va accolta.
E' affermazione ricorrente che la responsabilità sancita dall'art. 2051 c.c., fondandosi su un rapporto eziologico tra la res e l'evento dannoso nonchè sulla esistenza di un effettivo potere-dovere di governo del custode, sorga come conseguenza della violazione dell'obbligo di vigilare e di mantenere sotto controllo la cosa, in modo da impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio a carico di terzi.
Al riguardo va ricordato che tutte le cose possono costituire causa di danno ai sensi della norma citata, quale che sia la loro struttura e qualità siano, cioè, inerti o in movimento pericolose o meno. Secondo la prevalente giurisprudenza presupposto della responsabilità
è che il danno sia stato cagionato dalla cosa, o perchè questa è per sua natura suscettibile di produrre danni o perchè è intervenuto come concausa o causa esclusiva. Va, inoltre,
ricordato che in tema di danno cagionato da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva dalla quale il custode può essere esonerato solo attraverso la dimostrazione dell'esistenza di un elemento in grado di escludere il nesso causale tra la cosa e il fatto dannoso.
Per poter configurare una responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è necessario che il danneggiato provi il rapporto eziologico fra la cosa e l'evento dannoso;
ma tale prova si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto nell'estrinsecazione del dinamismo peculiare, connaturato alla cosa nelle particolari condizioni di essa, in particolare nel
Rg 906/2018 raggio normale d'azione della condizione potenzialmente lesiva posseduta o assunta dalla cosa. La dimostrazione stessa non deve, invece, comportare altresì l'esclusione, nel concreto determinismo di quell'evento, di impulsi causali autonomi, autosufficienti ed estranei alla sfera di controllo propria del custode, in definitiva da costui inevitabili.
La domanda va accolta per quanto di ragione.
Infatti, va rilevato che l'attrice ha proposto una domanda di risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c., atteso che ha evocato la responsabilità del danno cagionato Parte_1
dalle cose che il di cui trattasi aveva in custodia. CP_1
E' ormai consolidato, quindi, l'orientamento secondo cui “la responsabilità ex art. 2051 cod. civ.
postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa
stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di
escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il
nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza
normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cass. 29/07/2016, n.
15761).
Nel caso di specie, il danneggiato ha fornito la prova della derivazione dell'evento dalla cosa, aspetto preliminare, rispetto all'indagine dell'assolvimento delle cautele richieste dalla più recente giurisprudenza, sopra citata.
In ordine alla responsabilità del ex art. 2051 c.c., si osserva come le prove per CP_1
testi e le fotografie agli atti del giudizio, abbiano confermato pienamente la dinamica dei fatti esposta da parte attrice.
Il teste , indifferente rispetto alle parti in causa, della cui attendibilità non Testimone_1
si ha motivo di dubitare, né in alcun modo è stata posta in dubbio, ha confermato di avere assistito al sinistro in quanto presente sui luoghi di causa dichiarando “….io ho visto la
dinamica del sinistro. Preciso che mi sono trovato la signora davanti ed ho visto staccarsi il Pt_1
Rg 906/2018 corrimano e la cadere a terra….” (cfr ud. del 17.05.2023). Il teste , indifferente Pt_1 Tes_2
alle parti in causa e della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, né in alcun modo posta in dubbio, ha dichiarato “…ricordo il corrimano staccato dalla parete con i bulloni fuori dal
muro; ricordo anche, che prima di allora il corrimano non era staccato….” (cfr ud. del 13.11.2023).
Orbene, tenuto conto delle dichiarazioni di cui sopra, precise e concordanti, deve ritenersi accertata che la caduta dell'attrice è stata determinata dall'insidia del corrimano che si è
staccato e quindi addebitabile alla condotta del che non ha controllato che il CP_1
corrimano fosse in regola.
Da ciò consegue che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo (Cass. n. 13260/2016),
mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo, alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e,
quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (Cass. n. 11227/2008; Cass. n. 1106/2011).
Alla luce di quanto esposto deve ritenersi sussistente la responsabilità ex art. 2051 cc del quale gestore e custode delle parti comuni dell'edificio, atteso che non è stata CP_1
inoltre dimostrata la sussistenza di responsabilità alcuna dell'attrice, che non appare avere adottato un comportamento che non fosse improntato a prudenza.
Relativamente alla quantificazione del danno, va osservato, che nella perizia in atti, il CTU
dr. ha appurato che le lesioni della sono in rapporto causale Persona_1 Parte_1
con il sinistro, ha in particolare riscontrato, a seguito dell'incidente per cui è causa, la stessa ha subito “…Frattura spiroide perone caviglia Sx”.
Il c.t.u. ha descritto analiticamente e dettagliatamente gli esiti derivati dalle lesioni ed é
pervenuto alla conclusione che l'evento traumatico ha determinato una inabilità
Rg 906/2018 temporanea totale per 40 giorni, una inabilità temporanea parziale al 75% per 30 giorni,
una inabilità temporanea parziale al 50% per 40 giorni;
una inabilità temporanea parziale al
25% per 29 giorni, nonché una riduzione dell'integrità psicofisica del 4%, riconoscendo la congruità delle spese mediche inserite nel fascicolo di parte attrice per un importo complessivo di € 655,18.
Le risultanze della relazione di perizia devono essere condivise da questo giudicante in quanto sorrette da idonea motivazione e scevre da vizi logici.
Pertanto, appare equo determinare, secondo i parametri stabiliti nelle tabelle applicate presso questo ufficio, che ha recepito i parametri stabiliti nelle tabelle di Milano, e rivalutate all'attualità, senza alcuna ulteriore personalizzazione non sussistendone i presupposti, perché non dimostrata la sussistenza di alcun danno che non sia già
ricompreso nel cd danno biologico, il danno biologico di moltiplicando Parte_1
la percentuale di invalidità così come accertata con il valore del punto rapportato all'età
della danneggiata al momento del fatto (anni 39) in € 4.283,28, oltre € 2.247,20 per i 40
giorni di ITT;
€ 1.264,05 per i 30 giorni di ITP al 75%; € 1.123,60 per i 40 giorni di ITP al
50% € 407,31 per i 29 giorni di ITP al 25%, cui devono aggiungersi € 655,18 per spese mediche e, quindi, per un importo complessivo pari ad € 9.980,62.
In base a tali considerazioni, dunque, il convenuto deve essere condannato al pagamento della complessiva somma di € 9.980,62 all'attualità, trattandosi di debito di valore.
Considerato che le maggiori somme così riconosciute ed attribuite rappresentano il valore del bene perduto dal danneggiato, va riconosciuto anche il pregiudizio provocato dal ritardato pagamento facendo ricorso, al riguardo, a criteri presuntivi ed equitativi, in misura pari agli interessi legali maturati sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione della somma all'epoca del sinistro, ed ulteriori interessi sino al soddisfo.
Rg 906/2018 Per quanto attiene, poi, alla domanda di garanzia spiegata dal convenuto nei confronti della
Compagnia terza chiamata in causa, merita, dunque, accoglimento, con conseguente condanna di a tenere indenne il convenuto da quanto quest'ultimo Controparte_2
sarà tenuto a sborsare in favore dell'attore in ragione della presente pronuncia.
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione e/o non provata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
spese di CTU da porsi definitivamente a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione,
eccezione, così provvede:
1. Accoglie, per quanto di ragione, la domanda e condanna il Controparte_1
[...
, in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1
9.980,62 all'attualità, oltre interessi legali maturati e ulteriori sino al soddisfo,
calcolati nei termini di cui in parte motiva;
2. condanna il , in persona del suo l.r.p.t., al pagamento Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00, per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. spese di c.t.u., definitivamente a carico del , in persona Controparte_1
del suo l.r.p.t.;
4. Accoglie la domanda di manleva proposta da , in Controparte_1
persona del suo l.r.p.t., nei confronti di e, per l'effetto, Controparte_2
condanna quest'ultima a tenere indenne il primo da quanto questi sarà tenuto a corrispondere all'attore in esecuzione dei capi sub 1, 2 e 3 del presente dispositivo.
Rg 906/2018 Così deciso in Castrovillari, 19 dicembre 2025
Il GOT
Dott.ssa Vanessa Avolio
Rg 906/2018 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile
Rg 906/2018