CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 139/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:15 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO FRANCESCO, Presidente
IA PP, RE
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1513/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Bonifica NI SE In Liq. - 97059050795
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250070394922000 CONSOR BONIFICA 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1385/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale d'udienza;
Resistente/Appellato: ---.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 S.r.l., in persona del l.r.p.t., ha proposto ricorso contro il Consorzio di Bonifica NI SE in liquidazione, in persona del l.r.p.t., e l'Agenzia delle Entrate SS, in persona del l.r.p.t., chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 071202500070394922000, notificata il 31 marzo 2025, inerente a contributi consortili per l'anno 2019.
A sostegno della propria domanda, la parte ricorrente ha sostenuto, articolando tre motivi di doglianza,
l'infondatezza della pretesa tributaria dell'Ente impositore, in carenza di prova di beneficio fondiario specifico e concreto derivante alla contribuente.
Con propria memoria, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate SS che ha sostenuto la piena legittimità della richiesta di pagamento impugnata, debitamente motivata, nonché la fondatezza della pretesa tributaria.
La ricorrente ha depositato una memoria illustrativa delle sue difese.
Esaurita la fase cautelare, all'esito dell'udienza pubblica del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il dispositivo è stato depositato entro il termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto, per le ragioni appresso esposte.
La pretesa tributaria, formalizzata nell'atto impugnato, è del tutto legittima.
È ben vero che con sentenza n. 188, depositata il 18 ottobre 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lett. a) della legge della Regione Calabria n. 11/2003, in riferimento al parametro dell'art. 119 Cost., laddove prevede che il contributo di bonifica è dovuto indipendentemente dal beneficio fondiario.
A seguito della richiamata sentenza della Corte Costituzionale va affermato, dunque, che la legittimità e la doverosità del contributo consortile sono correlate alla presenza di specifico e concreto beneficio in capo ai proprietari, dovendosi tenere presente, a tal fine, il disposto dell'art. 1, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 13/2017 ed il riferimento, in esso contenuto, ai "piani di classifica", nel senso che: "quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria del contribuente" (v. Cass., sez. 5, sent. n. 11431/2022 e la più recente Cass., sez. 5, ord. n. 4179/2025).
Ebbene, nel caso d'interesse, nell'atto tributario impugnato, notificato al contribuente, si fa esplicito riferimento al "piano di classifica" regolarmente approvato (e non impugnato nella competente sede amministrativa né oggetto, in questo giudizio, di specifica contestazione ad opera della stessa Società ricorrente), per cui l'Ente impositore è esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del suo potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo del consorziato, che è tenuto, invece, alla prova contraria, la quale, nondimeno, nel caso concreto, non è stata compiutamente fornita, tale non potendosi ritenere, invero, quella derivante dalla relazione di perizia tecnica asseverata prodotta dalla medesima ricorrente, posto che l'anzidetta relazione è stata redatta sulla scorta di sopralluogo effettuato in data 16 aprile 2025 (di talché non può ritenersi utile ai fini del riscontro del fondamento di pretesa tributaria inerente all'anno 2019: cfr. la pagina 11 della relazione d'interesse).
Peraltro, la stessa relazione si limita ad escludere l'esistenza, sui terreni in questione, di opere del Consorzio di Bonifica: ebbene, se è vero che si richiede, quale presupposto impositivo, un beneficio specifico, immediato e diretto, quest'ultimo può essere anche generale e, cioè, riguardare un insieme rilevante di immobili, così da discendere da opere eseguite altrove.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate – secondo i nuovi parametri indicati dal d.m. n. 147 del
2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e che sostituiscono quelli del d.m. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012) –, in base alle “fasi” del giudizio ed alla specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate, in euro 1.489,00, da distrarre in favore del procuratore antistatario, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, e accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sul ricorso depositato dalla Ricorrente_1 S.r.l.,
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della parte resistente, che liquida in complessivi in euro 1.489,00, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15 % del compenso totale per la prestazione, e accessori di legge, se dovuti.
Catanzaro, 16 dicembre 2025
Il RE Il Presidente
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:15 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO FRANCESCO, Presidente
IA PP, RE
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1513/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Bonifica NI SE In Liq. - 97059050795
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250070394922000 CONSOR BONIFICA 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1385/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale d'udienza;
Resistente/Appellato: ---.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 S.r.l., in persona del l.r.p.t., ha proposto ricorso contro il Consorzio di Bonifica NI SE in liquidazione, in persona del l.r.p.t., e l'Agenzia delle Entrate SS, in persona del l.r.p.t., chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 071202500070394922000, notificata il 31 marzo 2025, inerente a contributi consortili per l'anno 2019.
A sostegno della propria domanda, la parte ricorrente ha sostenuto, articolando tre motivi di doglianza,
l'infondatezza della pretesa tributaria dell'Ente impositore, in carenza di prova di beneficio fondiario specifico e concreto derivante alla contribuente.
Con propria memoria, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate SS che ha sostenuto la piena legittimità della richiesta di pagamento impugnata, debitamente motivata, nonché la fondatezza della pretesa tributaria.
La ricorrente ha depositato una memoria illustrativa delle sue difese.
Esaurita la fase cautelare, all'esito dell'udienza pubblica del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il dispositivo è stato depositato entro il termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto, per le ragioni appresso esposte.
La pretesa tributaria, formalizzata nell'atto impugnato, è del tutto legittima.
È ben vero che con sentenza n. 188, depositata il 18 ottobre 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lett. a) della legge della Regione Calabria n. 11/2003, in riferimento al parametro dell'art. 119 Cost., laddove prevede che il contributo di bonifica è dovuto indipendentemente dal beneficio fondiario.
A seguito della richiamata sentenza della Corte Costituzionale va affermato, dunque, che la legittimità e la doverosità del contributo consortile sono correlate alla presenza di specifico e concreto beneficio in capo ai proprietari, dovendosi tenere presente, a tal fine, il disposto dell'art. 1, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 13/2017 ed il riferimento, in esso contenuto, ai "piani di classifica", nel senso che: "quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria del contribuente" (v. Cass., sez. 5, sent. n. 11431/2022 e la più recente Cass., sez. 5, ord. n. 4179/2025).
Ebbene, nel caso d'interesse, nell'atto tributario impugnato, notificato al contribuente, si fa esplicito riferimento al "piano di classifica" regolarmente approvato (e non impugnato nella competente sede amministrativa né oggetto, in questo giudizio, di specifica contestazione ad opera della stessa Società ricorrente), per cui l'Ente impositore è esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del suo potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo del consorziato, che è tenuto, invece, alla prova contraria, la quale, nondimeno, nel caso concreto, non è stata compiutamente fornita, tale non potendosi ritenere, invero, quella derivante dalla relazione di perizia tecnica asseverata prodotta dalla medesima ricorrente, posto che l'anzidetta relazione è stata redatta sulla scorta di sopralluogo effettuato in data 16 aprile 2025 (di talché non può ritenersi utile ai fini del riscontro del fondamento di pretesa tributaria inerente all'anno 2019: cfr. la pagina 11 della relazione d'interesse).
Peraltro, la stessa relazione si limita ad escludere l'esistenza, sui terreni in questione, di opere del Consorzio di Bonifica: ebbene, se è vero che si richiede, quale presupposto impositivo, un beneficio specifico, immediato e diretto, quest'ultimo può essere anche generale e, cioè, riguardare un insieme rilevante di immobili, così da discendere da opere eseguite altrove.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate – secondo i nuovi parametri indicati dal d.m. n. 147 del
2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e che sostituiscono quelli del d.m. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012) –, in base alle “fasi” del giudizio ed alla specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate, in euro 1.489,00, da distrarre in favore del procuratore antistatario, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, e accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sul ricorso depositato dalla Ricorrente_1 S.r.l.,
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della parte resistente, che liquida in complessivi in euro 1.489,00, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15 % del compenso totale per la prestazione, e accessori di legge, se dovuti.
Catanzaro, 16 dicembre 2025
Il RE Il Presidente