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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/10/2025, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia Di Palma, in funzione di giudice del lavoro, all' odierna udienza, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 199/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, come in atti, dall' Parte_1
Avv.to Laudando Antonio presso cui elettivamente domiciliano
RICORRENTE
E
in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Nannucci CP_1
LI
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.01.2024, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il C.T.U. nominato nel giudizio recante n. 6432/2022 R.G. ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (assegno di invalidità civile).
Costituitosi l ha contestato le conclusioni di parte avversa in ordine alla specificità dei CP_1 motivi di contestazione e alla fondatezza della domanda.
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'A.T.P. e proporre il giudizio de quo. L' art. 445 bis c.p.c. prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del C.T.U. adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad A.T.P., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Ancora in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della opposizione per la parte relativa alla pensione d'inabilità civile (formulata unicamente nella presente fase), atteso che la stessa non ha costituito oggetto di ricorso nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo.
Tanto chiarito, quanto al merito della domanda va rilevato quanto segue. Si osserva che, nel caso di specie, il c.t.u. nominato in sede di a.t.p. ha depositato una relazione peritale nella quale riconosceva una percentuale invalidante complessiva pari al
62%.
Di qui, l'interesse giuridico della ricorrente alla proposizione del presente giudizio ed alla contestazione delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u.
Il giudicante, sulla scorta delle contestazioni attoree e del dedotto aggravamento della patologia psichica alla luce di nuova documentazione medica, ha, pertanto, invitato il consulente tecnico, già nominato in fase di atp, ad integrare il proprio elaborato peritale.
Ebbene, il perito, dopo aver esaminato il nuovo certificato medico depositato (visita psichiatrica ASL Na 3 Sud del 12.12.2023), ha confermato le precedenti conclusioni rese in fase di atp, riconoscendo la ricorrente invalida nella misura del 62%, escludendo, pertanto, la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio invocato.
L'integrazione peritale appare estremamente completa, precisa e quindi pienamente condivisibile da questo Tribunale, tenuto conto che il ctu ha risposto in maniera dettagliata ed esaustiva alle censure attoree proposte nell'odierna fase.
In particolare, rispetto alla contestazione avente ad oggetto il metodo d'indagine e le tecniche utilizzate per la redazione dell'elaborato peritale, il ctu ha ampiamente chiarito che:
“dopo aver individuato le singole infermità/menomazioni che compongono il complesso morboso ha valutato, riportando gli specifici codici delle infermità definite nelle Tabelle di cui al D.M. 5/2/1992, cui si è fatto riferimento, procedendo poi alla valutazione o diretta o con criterio analogico-comparativo. Ha applicato poi la formula riduzionistica di
AR (prevista per le infermità coesistenti), per cui la percentuale complessiva di invalidità è data dalla somma delle valutazioni delle due infermità/menomazioni, diminuita del loro prodotto, IT= (IP1 + IP2) – (IP1x IP2), essendo il tutto espresso in numeri decimali;
dopo aver operato in questo modo per le prime due infermità si è proceduto allo stesso modo con la terza infermità, e così via con la quarta e le successive. Va inoltre considerato che, nel caso di specie, il minimo danno funzionale derivante dalla infermità/menomazione di cui al punto 5) della diagnosi, non deve essere presa in considerazione in quanto, a mente dell'art. 5 D.L. n. 509 del 1988, nella valutazione complessiva della invalidità non sono da considerare le minorazioni ascritte ad una percentuale di invalidità pari o inferiore al 10%, tranne nel caso in cui esse risultino concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese in fasce superiori. Applicando tale metodo, la valutazione percentuale dell'incidenza del complesso morboso sulla capacità lavorativa generica è del 62% (sessantadue%). Non ricorrono poi, nel caso di specie, le condizioni per una valutazione (fino a più o meno 5%) del complesso menomante sulla capacità lavorativa semi-specifica”.
Per quanto concerne, poi, la specifica censura circa l'errata valutazione, da parte del ctu, della patologia psichica, il perito, al riguardo, si è espresso nei seguenti termini: “Anche con riferimento a tale osservazione è necessario fare delle precisazioni. Preliminarmente si osserva che il sottoscritto CTU non ha avuto modo di riscontrare, anche in sede di ulteriore accertamento medico-legale diretto effettuato in data 14.05.2025, quanto riportato nella certificazione psichiatrica del 12/2023 allegata al ricorso di opposizione ad
ATP. Sono stati rilevati esclusivamente sintomi di un disturbo depressivo cronico reattivo di grado medio. Pertanto, appare appropriata la valutazione effettuata in sede di ATP, sia con riferimento a tale ultima infermità/menomazione (codice n. 2205 “SINDROME
DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA” 25%), sia con riferimento alla valutazione complessiva”.
Sulla scorta di tali considerazioni medico-legali, il consulente tecnico, ritenendo di non doversi discostare dalla valutazione già espressa nella precedente fase di atp, ha concluso il proprio elaborato affermando che: “Applicando tale metodo (formula riduzionistica di
AR per le infermità coesistenti) la valutazione percentuale dell'incidenza del complesso morboso sulla capacità lavorativa generica è del 62% (sessantadue%). Non ricorrono poi, nel caso di specie, le condizioni per una valutazione (fino a più o meno 5%) del complesso menomante sulla capacità lavorativa specifica. Sulla scorta delle considerazioni prima svolte è da ritenere che tale incidenza (62%) sia retrodatabile all'epoca della presentazione dell'istanza in sede amministrativa (27.01.2022).
Pertanto, non sussistono le condizioni medico-legali che permettono di raggiungere un grado d'invalidità nella fascia compresa tra il 74% e il 99% (art. 2 e 13 legge 118/71)”.
Orbene, le conclusioni del c.t.u. appaiono convincenti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici.
Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Corte di cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
Cass. 2151/2004; Cass. 11054/2003). Sul punto, si osserva che, in adesione ai più recenti arresti giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte (vedasi, ex multis, Cass. 6085/2014), la presente fase contenziosa, instauratasi a seguito di contestazioni svolte in ordine all' elaborato peritale, continua ad incentrarsi unicamente sull' accertamento del solo requisito sanitario.
Pertanto, non emergendo alcuna verificabile indicazione che solleciti a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente tecnico, si giunge alla conclusione che l'opposizione vada respinta.
Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nuova formulazione.
Le spese di C.T.U., per entrambe le fasi, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta l'opposizione (invalidità 62%);
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite;
- le spese di c.t.u. per entrambe le fasi, liquidate come da separato decreto, si pongono a carico dell' . CP_1
Si comunichi, a cura della cancelleria.
Nola, 28.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Fabrizia Di Palma