Art. 3. Comitato consultivo interministeriale per l'Antartide 1. E' istituito presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica il Comitato consultivo interministeriale per l'Antartide con i compiti di:
1) esprimere pareri sul programma nazionale e sui relativi programmi esecutivi;
2) esprimere il proprio parere ai fini dell'autorizzazione e del controllo di tutte le iniziative nazionali che vengono intraprese al di fuori del programma;
3) formulare proposte ed esprimere pareri ai fini del coordinamento del programma nazionale con i programmi di ricerca degli altri Paesi che operano in Antartide;
4) indicare criteri per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo III del trattato sull'Antartide.
2. Il comitato e' costituito con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, ed e' composto da un rappresentante e da un supplente designati da ciascuna delle seguenti amministrazioni:
a) Ministero degli affari esteri;
b) Ministero del bilancio e della programmazione economica;
c) Ministero del tesoro;
d) Ministero della difesa;
e) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
f) Ministero della marina mercantile;
g) Ministero delle partecipazioni statali;
h) Ministero della sanita';
i) Ministero dell'ambiente;
l) Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
3. Del Comitato fanno altresi' parte il vice presidente della Commissione scientifica nazionale per l'Antartide e il responsabile dell'attuazione del programma nominato dall'ENEA.
4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni statali, di volta in volta interessate, nonche' esperti designati dagli enti che partecipano al programma. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 7 agosto 1997, n. 266 , come modificata dal D.LGS. 30 gennaio 1999, n. 36 , ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Alla data di entrata in vigore dello stesso decreto sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4, nonche' 6, comma 5, della legge 10 giugno 1985, n. 284 ".
1) esprimere pareri sul programma nazionale e sui relativi programmi esecutivi;
2) esprimere il proprio parere ai fini dell'autorizzazione e del controllo di tutte le iniziative nazionali che vengono intraprese al di fuori del programma;
3) formulare proposte ed esprimere pareri ai fini del coordinamento del programma nazionale con i programmi di ricerca degli altri Paesi che operano in Antartide;
4) indicare criteri per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo III del trattato sull'Antartide.
2. Il comitato e' costituito con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, ed e' composto da un rappresentante e da un supplente designati da ciascuna delle seguenti amministrazioni:
a) Ministero degli affari esteri;
b) Ministero del bilancio e della programmazione economica;
c) Ministero del tesoro;
d) Ministero della difesa;
e) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
f) Ministero della marina mercantile;
g) Ministero delle partecipazioni statali;
h) Ministero della sanita';
i) Ministero dell'ambiente;
l) Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
3. Del Comitato fanno altresi' parte il vice presidente della Commissione scientifica nazionale per l'Antartide e il responsabile dell'attuazione del programma nominato dall'ENEA.
4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni statali, di volta in volta interessate, nonche' esperti designati dagli enti che partecipano al programma. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 7 agosto 1997, n. 266 , come modificata dal D.LGS. 30 gennaio 1999, n. 36 , ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Alla data di entrata in vigore dello stesso decreto sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4, nonche' 6, comma 5, della legge 10 giugno 1985, n. 284 ".