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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 04/11/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rossato Alina Presidente dott. De Munari Barbara Giudice rel. dott. Di Paolo Federica Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n° 1411/2025 R.G. promossa con ricorso depositato il 20.3.2025 da
, nato a [...] il [...], con gli avv.ti Parte_1
RE RT e D'LO AT ricorrente nei confronti di
, nata a [...] il [...], con l'avv. Ghezzo CP_1
LA
resistente
e con l'intervento del P.M. oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni congiunte dei coniugi come da accordo a verbale dell'udienza del 17.10.2025:
“
1. Assegno di mantenimento pari a € 500,00 mensili a decorrere da aprile
2025, da versare sul c/c personale Unicredit della sig.ra CP_1 entro il 5 di ogni mese, rivalutabile secondo indici ISTAT;
con riguardo alle mensilità pregresse, il ricorrente verserà ogni mese una mensilità pregressa fino a coprire il dovuto;
2. € 1.000,00 di contributo per le spese di canone di locazione pregresse, da versare unitamente al prossimo versamento del mantenimento;
2
3. Assegno divorzile una tantum da versare al momento della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio pari a € 17.500,00;
4. Rinuncia alla domanda di addebito;
5. Spese di lite compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.3.2025 , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con nel Comune di CP_1
TI e SA ED (FC) il giorno 7.9.2019, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di TI e SA ED
(FC) al n. 1, parte 2, serie A dell'anno 2019 e che dall'unione non sono nati figli, chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorsi i termini ex art. 3 l. 898/1970, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa depositata in data 15.9.2025 si costituiva in giudizio CP_1
, prendendo atto della volontà del marito di separarsi e dunque
[...] aderendo alla domanda di separazione, formulando altresì richiesta di addebito al marito per violazione dei doveri matrimoniali, quali l'abbandono del tetto coniugale e la violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale conseguente;
in via riconvenzionale chiedeva porsi a carico del marito l'obbligo di versare in proprio favore un contributo di mantenimento mensile per un importo non inferiore ad € 1.000,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;
quanto alla domanda di divorzio, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità per carenza di legittimazione attiva, mancando in atti ab origine la relativa procura alle liti.
All'udienza del 17.10.2025, ai fini della pronuncia della separazione personale, le parti raggiungevano un accordo nei seguenti termini:
- Assegno di mantenimento pari a € 500,00 mensili a decorrere da aprile
2025, da versare sul c/c personale Unicredit della sig.ra entro CP_1 il 5 di ogni mese, rivalutabile secondo indici ISTAT;
con riguardo alle mensilità pregresse, il ricorrente verserà ogni mese una mensilità pregressa fino a coprire il dovuto;
2 3
- € 1.000,00 di contributo per le spese di canone di locazione pregresse, da versare unitamente al prossimo versamento del mantenimento;
- Rinuncia alla domanda di addebito;
- Spese di lite compensate.
Il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
*****
Dalle reciproche allegazioni, dal fallimento del tentativo di conciliazione e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza presidenziale è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno raggiunto un accordo in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
Dal momento che l'accordo indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto. In questa sede vengono accolte le conclusioni di cui ai punti 1, 2 e 4 riservando alla sentenza definitiva la pronuncia sui punti 3 (assegno una tantum) e 5 (spese di lite).
Le spese di lite andranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., non definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di PORTICO E SAN
BENEDETTO di annotare la presente sentenza nei registri (atto di matrimonio n. 1, parte 2, serie A dell'anno 2019);
3) provvede in conformità alle rassegnate conclusioni sub 1, 2 e 4;
4) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Giudice rel.
Dott.ssa Barbara De Munari
3 4
Il Presidente
Dott.ssa Alina Rossato
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