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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 23/12/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, GA CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 511/2024, avente ad oggetto “ap- pello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n.512/2023”
TRA
(C.F. ), elettivamente domi- Parte_1 C.F._1 ciliato in Pisticci Via S. Giovanni Bosco, 12 c/o avv. Roseto Andrea Antonio (C.F.
) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
C.F._2
– APPELLANTE –
CONTRO
, in persona del Presidente pro tempore;
Controparte_1
- APPELLATA –
* * * * * * * * * * trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 12/11/2025, la causa
è stata trattata per iscritto a norma dell'art. 127 ter c.p.c., avendo le parti depositato note contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.
(come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della de- cisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione notificato il 16/4/2024, ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 512 resa il 26/10/2023 dal Giudice di Pace di Matera che aveva rigettato la domanda da lui proposta nei confronti della tesa ad ottenere il risarci- Controparte_1 mento dei danni patrimoniali sofferti in conseguenza del sinistro verificatosi sulla strada
1 Ferrandina/Salandra il 12/1/2022, quando l'auto tg. GE563CT, da lui condotta era stata impattata da un ungulato che aveva invaso la carreggiata.
A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto l'errore in cui era incorso il primo giudi- ce nel ritenere non provata nel quantum la pretesa risarcitoria azionata, avendo egli do- cumentato, per mezzo delle fatture a lui intestate dal servizio noleggio auto sostitutive e delle copie delle prenotazioni dei biglietti ferroviari acquistati, gli esborsi economici so- stenuti per essersi trovato, a causa del fermo del veicolo in riparazione, nell'impossibilità di disporre del mezzo che la società per la quale lavorava all'epoca dei fatti gli aveva concesso in uso per lo svolgimento delle sue mansioni, ciò che gli aveva imposto di pro- cacciarsi altri mezzi per garantire la prosecuzione dell'attività anche dopo il sinistro.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata ha chiesto condannarsi l'ente, responsabile per i danni provocati dalla mancata custodia degli animali selvatici, al pagamento della somma di € 1.776,58 per il pregiudizio sofferto, oltre interessi legali e vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
La , benché ritualmente citata, non si è costituita e, pertanto, ne va di- Controparte_1 chiarata la contumacia.
Nel merito, l'appello è infondato.
Per orientamento giurisprudenziale consolidato, la legittimazione del conducente non proprietario ad agire nei confronti del danneggiante per il risarcimento dei danni patrimo- niali subiti in conseguenza di un sinistro stradale è subordinata alla dimostrazione dell'esistenza di un titolo che gli imponga di tenere indenne il proprietario, nonché alla prova dell'adempimento dell'obbligazione in base a quel titolo, dovendo diversamente ritenersi che la legittimazione attiva competa soltanto al proprietario del veicolo (cfr.
Cass. Civ. Sez. III sent. 27/7/2012 n. 13380).
Nella specie, l'appellante non ha fornito tale dimostrazione: infatti, il verbale in atti atte- sta soltanto l'avvenuta consegna del veicolo locato con contratto di leasing dalla Vi- niexport s.r.l. al ma non contiene alcuna previsione in ordine al trasferimento in Pt_1 capo all'utilizzatore (driver assegnatario) dei rischi anche indirettamente connessi alla circolazione del veicolo locato e, nella specie, di quelli derivanti dalla indisponibilità del mezzo danneggiato per il tempo occorrente alla sua riparazione. Peraltro, anche nell'ipotesi in cui le parti avessero contrattualmente previsto il trasferimento in capo all'utilizzatore dei rischi gravanti sul proprietario,questi-lungi dal gravare sull'attore-
2 mero conduttore materiale del veicolo, sarebbero a carico della locataria Controparte_2 del mezzo dalla e, quindi, detentore qualificato. Controparte_3
Sotto questo profilo la circostanza solo addotta per la quale avrebbe preso in lo- Pt_1 cazione altri veicoli e fruito di trasporti ferroviari proprio per lo svolgimento dell'attività lavorativa, non è idonea a dimostrare che fosse obbligata contrattualmen- Controparte_2 te a consegnare un veicolo al proprio dipendente e che in caso di sinistro il nocumento per la mancata disponibilità del mezzo dovesse ricadere sul conducente dello stesso e non già sulla datrice di lavoro, di talché la domanda appare sfornita di riscontro probatorio, non potendo attribuirsi efficacia alla produzione di fatture di noleggio di auto, in assenza di elementi da cui desumere le motivazioni che avrebbero indotto l'appellante (e non già la alla stipula dei relativi contratti. Controparte_2
La carenza di prove a sostegno della domanda impone, quindi, la conferma della sentenza impugnata.
Stante la contumacia dell'appellata, non vi è pronuncia sulle spese del presente giudizio, restando a carico dell'appellante quelle da questo anticipate.
In ragione del rigetto del gravame, il va dichiarato tenuto, a norma dell'art. 13 Pt_1 comma uno quater D.P.R.115/2002, al pagamento di somma pari al contributo unificato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del pre- sente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
con atto di citazione notificato il 16/4/2024 nei confronti della
[...] Controparte_1 avverso la sentenza n.512 resa il 26/10/2023 dal Giudice di Pace di Matera, così provve- de:
- dichiara la contumacia della;
Controparte_1
- rigetta l'appello;
- nulla per le spese;
- dichiara l'appellante tenuto al versamento di somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Matera, il 23-12-2025
Il Giudice
GA Catalani
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, GA CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 511/2024, avente ad oggetto “ap- pello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n.512/2023”
TRA
(C.F. ), elettivamente domi- Parte_1 C.F._1 ciliato in Pisticci Via S. Giovanni Bosco, 12 c/o avv. Roseto Andrea Antonio (C.F.
) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
C.F._2
– APPELLANTE –
CONTRO
, in persona del Presidente pro tempore;
Controparte_1
- APPELLATA –
* * * * * * * * * * trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 12/11/2025, la causa
è stata trattata per iscritto a norma dell'art. 127 ter c.p.c., avendo le parti depositato note contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.
(come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della de- cisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione notificato il 16/4/2024, ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 512 resa il 26/10/2023 dal Giudice di Pace di Matera che aveva rigettato la domanda da lui proposta nei confronti della tesa ad ottenere il risarci- Controparte_1 mento dei danni patrimoniali sofferti in conseguenza del sinistro verificatosi sulla strada
1 Ferrandina/Salandra il 12/1/2022, quando l'auto tg. GE563CT, da lui condotta era stata impattata da un ungulato che aveva invaso la carreggiata.
A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto l'errore in cui era incorso il primo giudi- ce nel ritenere non provata nel quantum la pretesa risarcitoria azionata, avendo egli do- cumentato, per mezzo delle fatture a lui intestate dal servizio noleggio auto sostitutive e delle copie delle prenotazioni dei biglietti ferroviari acquistati, gli esborsi economici so- stenuti per essersi trovato, a causa del fermo del veicolo in riparazione, nell'impossibilità di disporre del mezzo che la società per la quale lavorava all'epoca dei fatti gli aveva concesso in uso per lo svolgimento delle sue mansioni, ciò che gli aveva imposto di pro- cacciarsi altri mezzi per garantire la prosecuzione dell'attività anche dopo il sinistro.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata ha chiesto condannarsi l'ente, responsabile per i danni provocati dalla mancata custodia degli animali selvatici, al pagamento della somma di € 1.776,58 per il pregiudizio sofferto, oltre interessi legali e vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
La , benché ritualmente citata, non si è costituita e, pertanto, ne va di- Controparte_1 chiarata la contumacia.
Nel merito, l'appello è infondato.
Per orientamento giurisprudenziale consolidato, la legittimazione del conducente non proprietario ad agire nei confronti del danneggiante per il risarcimento dei danni patrimo- niali subiti in conseguenza di un sinistro stradale è subordinata alla dimostrazione dell'esistenza di un titolo che gli imponga di tenere indenne il proprietario, nonché alla prova dell'adempimento dell'obbligazione in base a quel titolo, dovendo diversamente ritenersi che la legittimazione attiva competa soltanto al proprietario del veicolo (cfr.
Cass. Civ. Sez. III sent. 27/7/2012 n. 13380).
Nella specie, l'appellante non ha fornito tale dimostrazione: infatti, il verbale in atti atte- sta soltanto l'avvenuta consegna del veicolo locato con contratto di leasing dalla Vi- niexport s.r.l. al ma non contiene alcuna previsione in ordine al trasferimento in Pt_1 capo all'utilizzatore (driver assegnatario) dei rischi anche indirettamente connessi alla circolazione del veicolo locato e, nella specie, di quelli derivanti dalla indisponibilità del mezzo danneggiato per il tempo occorrente alla sua riparazione. Peraltro, anche nell'ipotesi in cui le parti avessero contrattualmente previsto il trasferimento in capo all'utilizzatore dei rischi gravanti sul proprietario,questi-lungi dal gravare sull'attore-
2 mero conduttore materiale del veicolo, sarebbero a carico della locataria Controparte_2 del mezzo dalla e, quindi, detentore qualificato. Controparte_3
Sotto questo profilo la circostanza solo addotta per la quale avrebbe preso in lo- Pt_1 cazione altri veicoli e fruito di trasporti ferroviari proprio per lo svolgimento dell'attività lavorativa, non è idonea a dimostrare che fosse obbligata contrattualmen- Controparte_2 te a consegnare un veicolo al proprio dipendente e che in caso di sinistro il nocumento per la mancata disponibilità del mezzo dovesse ricadere sul conducente dello stesso e non già sulla datrice di lavoro, di talché la domanda appare sfornita di riscontro probatorio, non potendo attribuirsi efficacia alla produzione di fatture di noleggio di auto, in assenza di elementi da cui desumere le motivazioni che avrebbero indotto l'appellante (e non già la alla stipula dei relativi contratti. Controparte_2
La carenza di prove a sostegno della domanda impone, quindi, la conferma della sentenza impugnata.
Stante la contumacia dell'appellata, non vi è pronuncia sulle spese del presente giudizio, restando a carico dell'appellante quelle da questo anticipate.
In ragione del rigetto del gravame, il va dichiarato tenuto, a norma dell'art. 13 Pt_1 comma uno quater D.P.R.115/2002, al pagamento di somma pari al contributo unificato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del pre- sente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
con atto di citazione notificato il 16/4/2024 nei confronti della
[...] Controparte_1 avverso la sentenza n.512 resa il 26/10/2023 dal Giudice di Pace di Matera, così provve- de:
- dichiara la contumacia della;
Controparte_1
- rigetta l'appello;
- nulla per le spese;
- dichiara l'appellante tenuto al versamento di somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Matera, il 23-12-2025
Il Giudice
GA Catalani
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